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Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 11/02/2025, n. 691 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 691 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 10529 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Alberto Tetamo Presidente
Dott. Serafina Aceto Giudice Relatore
Dott. Chantal Dameglio Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 10529/2024 promossa da
con il patrocinio dell'Avv. CRISTALDI ELENA DEBORAH che la rappresenta e difende Parte_1 in virtù di procura in atti ricorrente
Contro nato in [...] il [...] CP_1 resistente - contumace
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Collegio del 7/2/2025
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: come da ricorso introduttivo del 12.6.2024
“dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto tra i sigg.ri e Parte_1 Controparte_2 ordinando all'Ufficiale di Stato civile di provvedere alla trascrizione dell'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio”.
Per parte resistente - contumace
Per il Pubblico Ministero: nulla si oppone. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e ontraevano matrimonio con rito civile in data 8.1.1998 Parte_1 CP_1
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Torino (atto n. 0024, parte 1 del registro degli atti di matrimonio dell'anno 1998).
Dal matrimonio non sono nati figli.
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù sentenza n. 5103/2023, pubblicata il 13.12.2023.
Con ricorso del 12.6.2024, parte ricorrente, chiedeva unicamente a questo Tribunale di Parte_1 pronunciare lo scioglimento del matrimonio, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 1/12/1970, n. 898, successivamente modificata.
All'udienza del 7.1.2025, data l'assenza di parte resistente, non poteva essere esperito il tentativo di conciliazione;
all'esito, il Giudice, preso atto della non necessità di assumere provvedimenti urgenti, rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
***
La domanda di scioglimento del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata.
Non è contestata l'esistenza di una sentenza di separazione passata in giudicato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dalla comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale.
Si presume la continuità dello stato di separazione, poiché non vi è stata eccezione del coniuge convenuto.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Nulla sulle spese di lite, attesa la non opposizione di parte resistente (contumace).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, con l'accordo delle parti, visto l'art. 473-bis 22 c.p.c. Pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto dai signori e i Parte_1 CP_1 cui estremi di iscrizione nei registri dello Stato Civile sono precisati in motivazione.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Torino di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
NULLA sulle spese di lite.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 7/2/2025
Il Giudice Rel./Est. Il Presidente
Dott. Serafina Aceto Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Alberto Tetamo Presidente
Dott. Serafina Aceto Giudice Relatore
Dott. Chantal Dameglio Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 10529/2024 promossa da
con il patrocinio dell'Avv. CRISTALDI ELENA DEBORAH che la rappresenta e difende Parte_1 in virtù di procura in atti ricorrente
Contro nato in [...] il [...] CP_1 resistente - contumace
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Collegio del 7/2/2025
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: come da ricorso introduttivo del 12.6.2024
“dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto tra i sigg.ri e Parte_1 Controparte_2 ordinando all'Ufficiale di Stato civile di provvedere alla trascrizione dell'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio”.
Per parte resistente - contumace
Per il Pubblico Ministero: nulla si oppone. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e ontraevano matrimonio con rito civile in data 8.1.1998 Parte_1 CP_1
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Torino (atto n. 0024, parte 1 del registro degli atti di matrimonio dell'anno 1998).
Dal matrimonio non sono nati figli.
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù sentenza n. 5103/2023, pubblicata il 13.12.2023.
Con ricorso del 12.6.2024, parte ricorrente, chiedeva unicamente a questo Tribunale di Parte_1 pronunciare lo scioglimento del matrimonio, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 1/12/1970, n. 898, successivamente modificata.
All'udienza del 7.1.2025, data l'assenza di parte resistente, non poteva essere esperito il tentativo di conciliazione;
all'esito, il Giudice, preso atto della non necessità di assumere provvedimenti urgenti, rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
***
La domanda di scioglimento del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata.
Non è contestata l'esistenza di una sentenza di separazione passata in giudicato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dalla comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale.
Si presume la continuità dello stato di separazione, poiché non vi è stata eccezione del coniuge convenuto.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Nulla sulle spese di lite, attesa la non opposizione di parte resistente (contumace).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, con l'accordo delle parti, visto l'art. 473-bis 22 c.p.c. Pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto dai signori e i Parte_1 CP_1 cui estremi di iscrizione nei registri dello Stato Civile sono precisati in motivazione.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Torino di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
NULLA sulle spese di lite.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 7/2/2025
Il Giudice Rel./Est. Il Presidente
Dott. Serafina Aceto Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.