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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 01/12/2025, n. 1700 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 1700 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di Vicenza
Il Tribunale Ordinario di Vicenza , SEZIONE PRIMA in composizione monocratica in persona del magistrato dott. Eloisa Pesenti ha pronunciato la seguente
SENTENZA
definitivamente provvedendo nella causa n.3292/2024 promossa con atto di citazione e iscritta a ruolo il 30.7.2024 da:
(C.F.: Parte_1 C.F._1
nato a [...] il [...], C.F. ivi residente in CodiceFiscale_2
Via Madonnetta 8, rappresentato e difeso dall'Avv. Alberto Petrin ( C.F._3
, fax 0445 403637) presso il cui
[...] Email_1 studio a GN (VI) in Via Festari 15 ha eletto domicilio attore opponente
CONTRO
, (C.F. ), Controparte_1 C.F._4 nato il [...] a [...] ed ivi residente in [...] (C.F.
) rappresentato e difeso dall'avv.LIEVORE VALERIA C.F._4
(C.F.: ) con domicilio eletto presso lo studio dello stesso in C.F._5
VIA PASINI,9, 36100 VICENZA
convenuto opposto
In punto : opposizione a decreto ingiuntivo
Conclusioni delle parti:
1 CONCLUSIONI PER L'ATTORE OPPONENTE
1) revocare il decreto ingiuntivo opposto per le causali esposte in atti;
2) spese di causa rifuse, con condanna del convenuto opposto ai sensi dell'art. 96 c.p.c. commi 1 e 3.
CONCLUSIONI per l'Arch. - Controparte_1
In via principale Dichiararsi cessata la materia del contendere per adesione dell'attore alle deduzioni del convenuto inoltre è venuto meno l'interesse per sopravvenuta sospensione della provvisoria esecuzione al D. Ing. opposto.- Con compensazione delle spese legali.- In via subordinata Respingersi le domande attoree perché infondate. Spese e compenso rifusi.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE (ART.132 C.P.C.)
Con l'atto di citazione in epigrafe indicato l'attore proponeva Parte_1 opposizione avverso al decreto ingiuntivo 737/2024 che gli ingiungeva il pagamento, in solido con e , di euro 70.000,00 in favore dell'arch. CP_2 CP_3 quale compenso per attività di progettazione (progetto per Controparte_1 il recupero del patrimonio edilizio esistente relativo al fronte sud ” ex stabilimento
– ristrutturazione palazzina uffici e cambio destinazione d'uso deposito Pt_2 magazzino in Comune di GN), come con lo stesso concordato con scrittura privata del 16.5. 2022 (doc.3 del fascicolo monitorio). L'attore opponente disconosceva formalmente il doc. 3 allegato al ricorso per in- giunzione, tanto nella sua conformità all'originale quanto nella scrittura e sottoscrizione, e la sottoscrizione apposta a pagina 7 del doc. 2 (“Incarico per la sottoscrizione digitale e la presentazione telematica allo sportello unico attività produttive“) L'attore eccepiva altresì la “carenza di legittimazione passiva” visto che dalla lettura della scrittura prodotta dal ricorrente quale doc. 3 risultava che Parte_1 aveva partecipato all'atto quale socio della e non in proprio e dal tenore CP_3 complessivo dell'atto risultava evidente che oggetto dell'accordo fossero solo prestazioni professionali svolte dal ricorrente a favore della , mentre mai CP_3 dal testo della scrittura doc. 3 del ricorrente emerge, nemmeno implicitamente, che agisca quale persona fisica, in proprio. Parte_1
L'attore eccepiva inoltre l'inesigibilità dell'asserito credito atteso che secondo quanto risulterebbe convenuto tra le parti, il pagamento della somma di Euro
2 70.000,00 sarebbe dovuto avvenire secondo un preciso piano di scadenze: si legge infatti che i crediti maturati dal ricorrente “gli saranno liquidati nei seguenti termini
- 25% alla vendita dell'immobile catastalmente censito al foglio 8 mappale 535 sub 15 - 23 - 18 - 25
- 50% entro la fine lavori ed entro il secondo sal dei lavori da svolgere”
- la restante parte “all'ottenimento dell'agibilità della parte relativa al permesso di costruire”, mentre non risultava provato l'avveramento delle predette circostanze,e dalla scrittura emerge come non fosse mai stata convenuta tra le parti la decadenza dal beneficio del termine. Infine, l'attore osservava che, secondo la scrittura azionata, i crediti maturati dal ricorrente avrebbero potuto essere liquidati anche tramite lo svolgimento “di prestazioni edili nei suoi confronti o nei confronti di persone o società da lui nominate per eguale importo, salvo conguaglio in caso in caso di importi non perfettamente corrispondenti” quindi nella scrittura le parti avevano previsto un'obbligazione alternativa, e ai sensi dell'art. 1286 c.c., nelle obbligazioni alternative la scelta spetta al debitore, se non è stata attribuita al creditore o ad un terzo, la scelta diviene irrevocabile con l'esecuzione di una delle due prestazioni o con la dichiarazione di scelta, comunicata all'altra parte e che se la scelta deve essere fatta da più persone, il giudice può fissare loro un termine e se la scelta non è fatta nel termine stabilito, essa è fatta dal giudice. Notava infine l'opponente che, ove e avessero agito Parte_1 CP_2 non solo come soci componenti il consiglio di amministrazione della ma CP_3 anche in proprio quali persone fisiche (e non essendo mai stato nemmeno allegato dal ricorrente che essi avessero partecipato all'atto come garanti dell'adempimento dell'obbligazione assunta dalla , nei confronti dell'opponente non pote- CP_3 vano essere richiesti e liquidati interessi moratori nella misura di cui al D.Lgs 231/2002. Chiedeva pertanto la sospensione dell'esecuzione provvisoria e la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Parte convenuta, costituitasi, replicava che a fronte del disconoscimento operato dal l'Arch. aveva fatto eseguire una perizia su base grafologica dal Pt_1 CP_1 dott. di Caldogno, il quale aveva comparato la firma di Persona_1 Pt_1 presente sul documento posto a fondamenta del decreto ing. n. 737 e le firme apposte nei documenti depositati dal signor , e che “ Il perito grafologo assegnando Pt_1 il valore 3 ritiene che le risultanze supportano in modo forte l'ipotesi di omografia o eterografia” giungendo alla conclusione che ” Si può concludere, quindi, ritenendo che le somiglianze riscontrate tra le verificande e le comparative, tenuto conto della loro rilevanza, siano sufficienti ed idonee per determinare nel CTU un convincimento di attribuibilità della firma in verifica e delle scritture di comparazione alla stessa mano scrivente.” Chiedeva pertanto il rigetto dell'opposizione.
3 Con provvedimento inaudita altera parte veniva sospesa l'esecutività del decreto ingiuntivo opposto, e il decreto veniva confermato all'esito della prima udienza
“rilevato che il disconoscimento della sottoscrizione della scrittura privata non può essere superato dalla semplice produzione di una perizia di parte , e osservato che il doc. 1 oggi prodotto dalla parte convenuta-opposta (mail datata 5.10.2022 di “invio del verbale firmato” ) non appare, allo stato, essere pertinente al documento posto a base del decreto ingiuntivo (“scrittura privata “ datata 16.5.2022), sia per la diversa natura dell'atto cui si riferiscono, sia per il notevole divario temporale”. La causa veniva infine rinviata per la remissione in decisione all'udienza del 18.11.2025. A fronte del disconoscimento delle sottoscrizioni dei documenti n. 3 e n.2 allegati al ricorso per decreto ingiuntivo, parte convenuta non ha tempestivamente chiesto la verificazione della scrittura privata, ma si è limitata ad allegare una perizia di parte, che in quanto tale non costituisce prova ma semplice argomento difensivo. La verificazione sarebbe comunque superflua stante la fondatezza anche delle altre eccezioni formulate dall'attore opponente. Infatti, oltre a disconoscere la scrittura privata, l'opponente ha anche eccepito che in ogni caso il credito non sarebbe stato assunto in proprio ma quale socio di . CP_3
In effetti il primo punto delle premesse della scrittura privata prodotta quale doc. 3 del fascicolo monitorio recita infatti “Che l'architetto ha svolto Controparte_1 prestazioni professionali a favore della società , la sottoscrizione è CP_3 apposta accanto alla dicitura “ ( )” e nel testo dell'atto Parte_1 CP_3 non è scritto che gisse anche in proprio o quale garante della società. Pt_1
In detto atto e l'opponente ono identificati con riferimento CP_2 Pt_1
a e il ricorrente aveva allegato quale doc. 1 la visura Camerale della CP_3 società, dalla quale risulta che era consigliere di amministrazione di Per_2
. CP_3
Inoltre il credito non sarebbe esigibile perché nella scrittura si legge che i compensi riconosciuti all'arch. “gli saranno liquidati nei seguenti termini CP_1
- 25% alla vendita dell'immobile catastalmente censito al foglio 8 mappale 535 sub 15 - 23 - 18 - 25
- 50% entro la fine lavori ed entro il secondo sal dei lavori da svolgere”
- il restante “all'ottenimento dell'agibilità della parte relativa al permesso di costruire” e il convenuto non ha allegato né tantomeno provato che tali condizioni si fossero avverate, mentre il convenuto opposto nulla ha replicato a tale eccezione. Fondato appare pure l'ulteriore motivo di opposizione, basato sul tenore letterale della scrittura prodotta al doc. 3, secondo il quale il pagamento dei compensi come sopra previsto sarebbe stato in alternativa alla prestazione di lavori edili in favore dell'arch. o di persone o società da lui nominate, per eguale importo e salvo CP_1 conguaglio. Ai sensi dell'art. 1286 c.c. nelle obbligazioni alternative la scelta spetta al debitore se non è convenuto che spetti al creditore o ad un terzo, e nel caso di specie, invece, il creditore ne aveva indebitamente effettuata la scelta, che sarebbe spettata per legge al debitore in assenza di diversa pattuizione.
4 In conclusione l'opposizione appare fondata è il decreto ingiuntivo deve essere revocato.
Il regolamento delle spese di lite segue la soccombenza, pur non ravvisandosi gli estremi per la condanna ex art. 96 cpc, della quale il convenuto non ha allegato i presupposti.
La liquidazione viene effettuata come da dispositivo sulla base del D.M. n. 55/2014 , DM 37/2018 e DM 147/2022, ai valori minimi in base alle attività espletate e alla semplicità della lite.
PER QUESTI MOTIVI
definitivamente decidendo, disattesa ogni diversa domanda, eccezione o deduzione, il giudice così provvede:
1)in accoglimento dell'opposizione revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 737/2024;
2) condanna il convenuto opposto a rifondere all'attore opponente le spese di lite, liquidate in euro 406,50 per anticipazioni ed euro 7052,00 per compensi professionali, oltre al rimborso forfettario, CPA e IVA se dovuta.
Così deciso in Vicenza il 1.12.2025 Il giudice Dr. Eloisa Pesenti
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