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Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 30/09/2025, n. 1470 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1470 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale di Cagliari, composto dai magistrati:
Dott. Giorgio Latti Presidente
Dott. Mario Farina Giudice relatore
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 1216 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2023,
promossa da:
, C.F. , nato a [...] il [...] e residente in Parte_1 CodiceFiscale_1
Cagliari, nella via nella via degli Ortolani n.18, elettivamente domiciliato presso lo Studio Legale
dell'Avv. Pietro Alberto Ippolito, che lo rappresenta e difende per procura speciale posta in atti,
Ricorrente
contro
, C.F. nata a [...] il [...] e ivi residente nella CP_1 CodiceFiscale_2
via Tamburino Sardo n. 89,
Convenuto -contumace
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO,
Intervenuto per legge CONCLUSIONI:
Nell'interesse di parte ricorrente: “ Voglia l'Ill.mo Giudice adito, dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, celebrato in Cagliari in data 20 ottobre 2001,
successivamente trascritto sul registro degli atti di matrimonio del medesimo comune, al n. 531
Parte II, Serie A, Anno 2001, ordinando all'ufficiale dello Stato Civile di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza, secondo le condizioni di seguito riportate:
1. La casa coniugale, di proprietà esclusiva del sita in Cagliari, nella via Tamburino Sardo n.89, rimarrà assegnata Pt_1
alla che vi continuerà ad abitare unitamente ai figli, maggiori di età, attualmente con CP_1
residenza anagrafica prevalente presso l'abitazione materna, sino a quando essi saranno autonomi economicamente e comunque non oltre l'età che l'Ill.mo Giudice riterrà congrua e che si chiede di determinare per ciascuno di loro.
2. Il signor corrisponderà alla a titolo di Pt_1 CP_1
contributo di mantenimento a favore dei soli figli e la complessiva somma di € Per_1 Per_2
300,00 (€ 150,00 per ciascuno), entro il giorno 5 di ogni mese, mediante bonifico bancario, somma da aggiornarsi secondo gli indici ISTAT, con decorrenza dal mese di marzo 2024. 3. Le spese straordinarie saranno condivise tra le parti nella misura del 50% ciascuno, in conformità alle linee guida del protocollo pubblicato dal CNF in data 29.11.2017; cosi come saranno divise le eventuali spese relative a corsi di studio fuori sede, previo consenso del genitore non collocatario. Al fine di permettere eventuali deduzioni fiscali nella percentuale di spettanza, ciascun genitore metterà a disposizione dell'altro i relativi documenti fiscali (fatture e ricevute). Si precisa che le uniche spese che non richiedono il consenso dell'altro genitore sono quelle mediche e sanitarie non rimborsabili dal SSN e le spese scolastiche riguardanti l'acquisto dei libri di testo di inizio anno.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso presentato il 15 febbraio 2023, il sig. ha chiesto al Tribunale la Parte_1
pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 20 ottobre 2001 con la sig.ra l'assegnazione della casa coniugale a quest'ultima affinché vi possa abitare con i figli CP_1 maggiorenni, e la determinazione di un assegno mensile di mantenimento in favore dei figli pari a
€300,00 complessivi (€150,00 ciascuno), oltre al 50% delle spese straordinarie.
Il ricorrente ha allegato che dalla loro unione sono nati (27 marzo 2003) e (29 Per_1 Per_2
settembre 2005) e che, con sentenza non definitiva del 21 novembre 2017, il Tribunale ha pronunciato la separazione personale, a seguito della quale le parti hanno concordato:
• affidamento condiviso dei figli con collocamento presso la madre,
• assegnazione della casa coniugale alla sig.ra CP_1
• esercizio congiunto della responsabilità genitoriale,
• diritto di visita regolato da calendario condiviso,
• obbligo reciproco di mantenere rapporti sereni con entrambi i rami familiari e di informarsi sugli spostamenti dei figli,
• contributo paterno di €300,00 mensili, rivalutabili annualmente,
• ripartizione al 50% delle spese straordinarie (scuola, sanità, sport, tempo libero).
Il sig. ha sottolineato che, dalla separazione a oggi, non è mai avvenuta una Pt_1
riconciliazione, permanendo quindi le condizioni per lo scioglimento del vincolo.
Dal punto di vista economico, ha dichiarato di essere ingegnere e responsabile dell'area urbanistica del Comune di Capoterra, con un reddito netto mensile di euro 2.100,00. Non esercita più la libera professione e vive presso l'abitazione dei genitori, cui versa un contributo mensile.
La sig.ra lavora presso una farmacia di Cagliari e percepisce in via esclusiva l'assegno unico CP_1
per i figli, senza il consenso dell'ex coniuge. Inoltre, avrebbe avviato lavori edili presso l'immobile familiare, di proprietà esclusiva del ricorrente, senza autorizzazione.
****** All'udienza presidenziale del 12 luglio 2023 si è presentata la sola parte ricorrente, la quale ha confermato integralmente quanto esposto nel ricorso e ha dichiarato quanto segue:
“La convivenza tra i coniugi non è mai ripresa. Dal matrimonio sono nati due figli: nato il Per_1
27 aprile 2003, e nato il [...]. In sede di separazione, è stato disposto l'affido Per_2
condiviso dei figli, l'assegnazione della casa coniugale alla signora, la loro collocazione prevalente presso la madre, nonché la regolamentazione dei tempi di visita paterni. È stato inoltre stabilito un contributo di mantenimento a carico del padre pari a euro 300,00 mensili per entrambi i figli, oltre alle spese straordinarie. La separazione risale al 2018. All'epoca, e ancora oggi, svolgo la mia attività lavorativa come ingegnere presso l'Ufficio Tecnico del Comune di Capoterra. La mia ex coniuge lavora tuttora come farmacista dipendente in Via Abruzzi, a Cagliari. L'abitazione coniugale è di mia esclusiva proprietà. Dopo la separazione, risiedo presso l'abitazione dei miei genitori, sita in Via degli Ortolani 18, Pirri. ha conseguito il diploma di maturità classica Per_1
quest'anno, mentre frequenterà l'ultimo anno del Liceo Artistico. Non ho contatti con i miei Per_2
figli da circa due anni.”
****
Con ordinanza del 26 ottobre 2023, il Giudice ha adottato i provvedimenti provvisori e urgenti,
confermando a carico del sig. l'obbligo di versare il contributo per il mantenimento dei Pt_1
figli.
Successivamente, con sentenza non definitiva n. 1857/2024 del 16 luglio 2024, è stata pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
All'udienza del 24 febbraio 2025, la causa, istruita mediante produzioni documentali, è stata rimessa al collegio per la decisione, senza concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.
**** Richiamata preliminarmente la sentenza n. 1857/2024 del 16 luglio 2024, con la quale è stata pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, si rileva che, nonostante la regolare notifica del ricorso introduttivo e del decreto di fissazione dell'udienza, la convenuta è rimasta contumace.
La mancata comparizione della resistente, unitamente alla documentazione prodotta e alle dichiarazioni rese dalla parte ricorrente in sede di udienza, consente di ritenere pienamente provati i fatti esposti nel ricorso.
In sede di separazione erano già stati stabiliti l'affidamento condiviso dei figli, l'assegnazione della casa coniugale alla madre, la collocazione prevalente dei minori presso quest'ultima, nonché un contributo al mantenimento a carico del padre pari ad euro 300,00 mensili, oltre al rimborso delle spese straordinarie.
Alla data dell'udienza presidenziale, entrambi i figli avevano raggiunto la maggiore età, risultando tuttavia ancora conviventi con la madre e privi di autonomia economica, come attestato dalle dichiarazioni della parte ricorrente, non contestate dalla controparte.
Pertanto, in assenza di significative variazioni reddituali o patrimoniali riferite dalla parte ricorrente,
e in ossequio al principio di continuità del tenore di vita dei figli, appare congruo confermare l'assegno di mantenimento già determinato in sede di separazione, come peraltro richiesto dal ricorrente.
Parimenti, si ritiene opportuno confermare l'assegnazione della casa coniugale alla madre,
trattandosi della residenza abituale dei figli – sebbene maggiorenni – e tenuto conto che tale assegnazione risponde all'interesse primario della stabilità abitativa del nucleo familiare.
Le ragioni di lite giustificano la compensazione integrale delle spese.
PQM
Il Tribunale in composizione collegiale, richiamata la sentenza n. 1857/2024 del 16 luglio 2024 con la quale è stata pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, definitivamente decidendo:
- conferma l'obbligo a carico del ricorrente di contribuire al mantenimento dei figli e Per_1
con l'importo di euro 300,00 mensili, da corrispondere entro il 5 di ogni mese, oltre Per_2
al 50% delle spese straordinarie;
- conferma l'assegnazione (in via definitiva) della casa coniugale alla madre, quale residenza abituale dei figli anche se maggiorenni;
- Le spese del giudizio sono compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari in data 16.9.2025, nella camera di Consiglio della prima Sezione Civile del
Tribunale.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott. Mario Farina Dott. Giorgio Latti
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale di Cagliari, composto dai magistrati:
Dott. Giorgio Latti Presidente
Dott. Mario Farina Giudice relatore
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 1216 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2023,
promossa da:
, C.F. , nato a [...] il [...] e residente in Parte_1 CodiceFiscale_1
Cagliari, nella via nella via degli Ortolani n.18, elettivamente domiciliato presso lo Studio Legale
dell'Avv. Pietro Alberto Ippolito, che lo rappresenta e difende per procura speciale posta in atti,
Ricorrente
contro
, C.F. nata a [...] il [...] e ivi residente nella CP_1 CodiceFiscale_2
via Tamburino Sardo n. 89,
Convenuto -contumace
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO,
Intervenuto per legge CONCLUSIONI:
Nell'interesse di parte ricorrente: “ Voglia l'Ill.mo Giudice adito, dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, celebrato in Cagliari in data 20 ottobre 2001,
successivamente trascritto sul registro degli atti di matrimonio del medesimo comune, al n. 531
Parte II, Serie A, Anno 2001, ordinando all'ufficiale dello Stato Civile di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza, secondo le condizioni di seguito riportate:
1. La casa coniugale, di proprietà esclusiva del sita in Cagliari, nella via Tamburino Sardo n.89, rimarrà assegnata Pt_1
alla che vi continuerà ad abitare unitamente ai figli, maggiori di età, attualmente con CP_1
residenza anagrafica prevalente presso l'abitazione materna, sino a quando essi saranno autonomi economicamente e comunque non oltre l'età che l'Ill.mo Giudice riterrà congrua e che si chiede di determinare per ciascuno di loro.
2. Il signor corrisponderà alla a titolo di Pt_1 CP_1
contributo di mantenimento a favore dei soli figli e la complessiva somma di € Per_1 Per_2
300,00 (€ 150,00 per ciascuno), entro il giorno 5 di ogni mese, mediante bonifico bancario, somma da aggiornarsi secondo gli indici ISTAT, con decorrenza dal mese di marzo 2024. 3. Le spese straordinarie saranno condivise tra le parti nella misura del 50% ciascuno, in conformità alle linee guida del protocollo pubblicato dal CNF in data 29.11.2017; cosi come saranno divise le eventuali spese relative a corsi di studio fuori sede, previo consenso del genitore non collocatario. Al fine di permettere eventuali deduzioni fiscali nella percentuale di spettanza, ciascun genitore metterà a disposizione dell'altro i relativi documenti fiscali (fatture e ricevute). Si precisa che le uniche spese che non richiedono il consenso dell'altro genitore sono quelle mediche e sanitarie non rimborsabili dal SSN e le spese scolastiche riguardanti l'acquisto dei libri di testo di inizio anno.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso presentato il 15 febbraio 2023, il sig. ha chiesto al Tribunale la Parte_1
pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 20 ottobre 2001 con la sig.ra l'assegnazione della casa coniugale a quest'ultima affinché vi possa abitare con i figli CP_1 maggiorenni, e la determinazione di un assegno mensile di mantenimento in favore dei figli pari a
€300,00 complessivi (€150,00 ciascuno), oltre al 50% delle spese straordinarie.
Il ricorrente ha allegato che dalla loro unione sono nati (27 marzo 2003) e (29 Per_1 Per_2
settembre 2005) e che, con sentenza non definitiva del 21 novembre 2017, il Tribunale ha pronunciato la separazione personale, a seguito della quale le parti hanno concordato:
• affidamento condiviso dei figli con collocamento presso la madre,
• assegnazione della casa coniugale alla sig.ra CP_1
• esercizio congiunto della responsabilità genitoriale,
• diritto di visita regolato da calendario condiviso,
• obbligo reciproco di mantenere rapporti sereni con entrambi i rami familiari e di informarsi sugli spostamenti dei figli,
• contributo paterno di €300,00 mensili, rivalutabili annualmente,
• ripartizione al 50% delle spese straordinarie (scuola, sanità, sport, tempo libero).
Il sig. ha sottolineato che, dalla separazione a oggi, non è mai avvenuta una Pt_1
riconciliazione, permanendo quindi le condizioni per lo scioglimento del vincolo.
Dal punto di vista economico, ha dichiarato di essere ingegnere e responsabile dell'area urbanistica del Comune di Capoterra, con un reddito netto mensile di euro 2.100,00. Non esercita più la libera professione e vive presso l'abitazione dei genitori, cui versa un contributo mensile.
La sig.ra lavora presso una farmacia di Cagliari e percepisce in via esclusiva l'assegno unico CP_1
per i figli, senza il consenso dell'ex coniuge. Inoltre, avrebbe avviato lavori edili presso l'immobile familiare, di proprietà esclusiva del ricorrente, senza autorizzazione.
****** All'udienza presidenziale del 12 luglio 2023 si è presentata la sola parte ricorrente, la quale ha confermato integralmente quanto esposto nel ricorso e ha dichiarato quanto segue:
“La convivenza tra i coniugi non è mai ripresa. Dal matrimonio sono nati due figli: nato il Per_1
27 aprile 2003, e nato il [...]. In sede di separazione, è stato disposto l'affido Per_2
condiviso dei figli, l'assegnazione della casa coniugale alla signora, la loro collocazione prevalente presso la madre, nonché la regolamentazione dei tempi di visita paterni. È stato inoltre stabilito un contributo di mantenimento a carico del padre pari a euro 300,00 mensili per entrambi i figli, oltre alle spese straordinarie. La separazione risale al 2018. All'epoca, e ancora oggi, svolgo la mia attività lavorativa come ingegnere presso l'Ufficio Tecnico del Comune di Capoterra. La mia ex coniuge lavora tuttora come farmacista dipendente in Via Abruzzi, a Cagliari. L'abitazione coniugale è di mia esclusiva proprietà. Dopo la separazione, risiedo presso l'abitazione dei miei genitori, sita in Via degli Ortolani 18, Pirri. ha conseguito il diploma di maturità classica Per_1
quest'anno, mentre frequenterà l'ultimo anno del Liceo Artistico. Non ho contatti con i miei Per_2
figli da circa due anni.”
****
Con ordinanza del 26 ottobre 2023, il Giudice ha adottato i provvedimenti provvisori e urgenti,
confermando a carico del sig. l'obbligo di versare il contributo per il mantenimento dei Pt_1
figli.
Successivamente, con sentenza non definitiva n. 1857/2024 del 16 luglio 2024, è stata pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
All'udienza del 24 febbraio 2025, la causa, istruita mediante produzioni documentali, è stata rimessa al collegio per la decisione, senza concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.
**** Richiamata preliminarmente la sentenza n. 1857/2024 del 16 luglio 2024, con la quale è stata pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, si rileva che, nonostante la regolare notifica del ricorso introduttivo e del decreto di fissazione dell'udienza, la convenuta è rimasta contumace.
La mancata comparizione della resistente, unitamente alla documentazione prodotta e alle dichiarazioni rese dalla parte ricorrente in sede di udienza, consente di ritenere pienamente provati i fatti esposti nel ricorso.
In sede di separazione erano già stati stabiliti l'affidamento condiviso dei figli, l'assegnazione della casa coniugale alla madre, la collocazione prevalente dei minori presso quest'ultima, nonché un contributo al mantenimento a carico del padre pari ad euro 300,00 mensili, oltre al rimborso delle spese straordinarie.
Alla data dell'udienza presidenziale, entrambi i figli avevano raggiunto la maggiore età, risultando tuttavia ancora conviventi con la madre e privi di autonomia economica, come attestato dalle dichiarazioni della parte ricorrente, non contestate dalla controparte.
Pertanto, in assenza di significative variazioni reddituali o patrimoniali riferite dalla parte ricorrente,
e in ossequio al principio di continuità del tenore di vita dei figli, appare congruo confermare l'assegno di mantenimento già determinato in sede di separazione, come peraltro richiesto dal ricorrente.
Parimenti, si ritiene opportuno confermare l'assegnazione della casa coniugale alla madre,
trattandosi della residenza abituale dei figli – sebbene maggiorenni – e tenuto conto che tale assegnazione risponde all'interesse primario della stabilità abitativa del nucleo familiare.
Le ragioni di lite giustificano la compensazione integrale delle spese.
PQM
Il Tribunale in composizione collegiale, richiamata la sentenza n. 1857/2024 del 16 luglio 2024 con la quale è stata pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, definitivamente decidendo:
- conferma l'obbligo a carico del ricorrente di contribuire al mantenimento dei figli e Per_1
con l'importo di euro 300,00 mensili, da corrispondere entro il 5 di ogni mese, oltre Per_2
al 50% delle spese straordinarie;
- conferma l'assegnazione (in via definitiva) della casa coniugale alla madre, quale residenza abituale dei figli anche se maggiorenni;
- Le spese del giudizio sono compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari in data 16.9.2025, nella camera di Consiglio della prima Sezione Civile del
Tribunale.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott. Mario Farina Dott. Giorgio Latti