Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Imperia, sentenza 21/05/2025, n. 272 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Imperia |
| Numero : | 272 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. 1825/2021 TRIBUNALE DI IMPERIA VERBALE D'UDIENZA di P.C. e DISCUSSIONE (Artt. 281 sexies - 127 bis c.p.c.) Oggi 21 maggio 2025 h.
9.30 innanzi al Giudice G.O.P. Dr. Claudio Pesce sono comparsi mediante collegamento da remoto al link comunicato: per l'attrice 'Avv. Lanfranco Domenico e per parte Pt_1 convenuta e 'Avv. Di Costanzo. CP_1 CP_2
Il Giudice prende atto della dichiarazione di identità dei procuratori delle parti, noti all'Ufficio. I procuratori delle parti collegati da remoto dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza. Su invito del Giudice, i difensori si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del Giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza. Il Giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata. L'avv. Lanfranco per parte attrice precisa le conclusioni come da note conclusive depositate il 6.5.2025. L'avv. Di Costanzo per i convenuti precisa le conclusioni come in memoria conclusiva depositata telematicamente il 7.5.2025. I difensori si richiamano a tutti gli atti difensivi e da ultimo alle note illustrative depositate telematicamente e procedono alla discussione orale della causa, fornendo gli approfondimenti richiesti e insistendo per l'accoglimento delle rassegnate conclusioni e chiedono di essere dispensate dal presenziare alla lettura della sentenza. Su invito del Giudice, i difensori dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente. Alle ore 10.25 il GOP, data lettura del verbale di udienza e, dato atto di quanto precede, si ritira in camera di consiglio per la decisione, dispensando le parti dal presenziare alla lettura della sentenza. Alle ore 20.30 uscito dalla camera di consiglio il GOP dà lettura, ad aula vuota, del dispositivo e della concisa esposizione in fatto e in diritto della decisione, provvedendo al successivo deposito telematico della sentenza.
REPUBBLICA ITALIANA In Nome del Popolo Italiano IL TRIBUNALE DI IMPERIA In composizione monocratica, in persona del G.O.P. Dr. Claudio Pesce, all'esito di discussione ai sensi dell'art. 281 sexies C.P.C., dando lettura dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa R.G. 1825 / 2021 Promossa da
, C.F. , residente in [...], ed elettivamente domiciliata in Parte_2 C.F._1
Bergamo, via San Benedetto n. 3, presso lo studio del difensore Avv. Lanfranco Domenico attrice contro
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Torino, Corso Regio Parco n. 1, presso lo studio del difensore Avv. Daniela Di Costanzo, convenuti Avente ad oggetto: risarcimento danni ex art 2043 c.c. CONCLUSIONI DELLE PARTI Come a verbale di udienza. Per l'attrice “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, reietta ogni contraria istanza, deduzione ed Pt_1 eccezione, così giudicare: IN VIA PRINCIPALE DI MERITO: per i fatti ed i motivi dedotti in narrativa, accertata la responsabilità ex art. 2043 c.c. del SI C.F. Controparte_3
, residente in [...], nonché di C.F. C.F._2 CP_2
, in persona del legale rappresentante, SI , con sede in Torino, P.IVA_2 Controparte_3
Corso Ferrucci n. 24/E, condannare i medesimi, in solido fra loro, al risarcimento dei danni in favore della SIa nella misura di € 29.038,52, o in quell'altra maggiore o minore somma Parte_2 ritenuta di giustizia;
IN OGNI CASO: spese di lite, ivi comprese quelle di negoziazione assistita e di CTU, interamente rifuse. IN VIA SUBORDINATA D'ISTRUTTORIA: disporsi la rinnovazione, se del caso anche solo parziale, della perizia, affinché il CTU proceda in particolare a ricalcolare il valore ornamentale con il c.d. metodo svizzero in relazione alle piante di ER ND e di PO OB danneggiate dai convenuti, utilizzando i dati reali della circonferenza delle medesime come rilevati dal dott. con propria perizia asseverata sub doc. 6 allegato all'atto di citazione Per_1
(rispettivamente 110 cm e 78 cm)” (v. note conclusive). Per i convenuti e “Voglia il Giudice adito, ogni contraria istanza, eccezione e CP_1 CP_2 deduzione reietta, così provvedere: - in via preliminare, dichiarare l'estromissione dal giudizio del sig.
per difetto di legittimazione passiva, avendo egli agito esclusivamente quale legale Controparte_3 rappresentante della società unica effettiva proprietaria del fondo e, dunque, unico CP_2 legittimato passivo. - Nel merito, dichiarare il rigetto integrale della domanda attrice, per insussistenza dei presupposti di fatto e di diritto, atteso che l'intervento sulla siepe si è reso necessario per l'inerzia della sig.ra nella sua manutenzione, nonostante plurimi e documentati solleciti. - In via Pt_1 subordinata, e solo per mera ipotesi, contenere l'eventuale condanna nei limiti risultanti dalla CTU, che ha accertato la sproporzione della pretesa risarcitoria nonché nei limiti ritenuti di giustizia in applicazione del concorso di colpa della condotta inerte di parte attrice nella causazione del danno. - Disporre la compensazione integrale o, in subordine, la ripartizione equa delle spese di giudizio, in ragione del concorso di colpa di parte attrice ai sensi e per gli effetti dell'art. 2054 c.c; - Disporre la compensazione integrale o, in subordine, la ripartizione equa delle spese di giudizio in ragione della pluralità di domande proposte dall'attrice ai sensi del principio di soccombenza reciproca. - Porre le spese della CTU integrativa interamente a carico della sig.ra avendo la stessa insistito per Pt_1 un'attività rivelatasi superflua e priva di effetti pratici sull'esito della causa. - In ogni caso, disporre, la liquidazione delle spese legali sulla base del valore effettivo della controversia, così come determinato dalla CTU, in applicazione dell'art. 6, comma 2, del D.M. n. 127/2004” (v. note conclusive). SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione agiva nei confronti di in proprio e Parte_2 Controparte_3 anche quale legale rappresentante di società è proprietaria dell'immobile confinante con CP_2 quello della SIa asserendo che lo stesso aveva danneggiato alcune essenze arboree e la Pt_1 recinzione metallica presenti nel giardino di quest'ultima, sito al piano terra del condominio Villa Aurelia, ubicato in Ospedaletti, via Delle Rose n. 28, chiedendo un risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali asseritamente subiti e quantificati in € 27.658,39 “o in quell'altra maggiore o minore somma ritenuta di giustizia”. Si costituiva il convenuto , in proprio nonché quale legale rappresentante di CP_1 CP_2 chiedendo in via preliminare l'estromissione in proprio per carenza di legittimazione passiva,
2 eccependo l'infondatezza in fatto e in diritto della proposta domanda e, in ulteriore subordine, contestando il quantum della pretesa risarcitoria attorea di cui chiedeva comunque la riduzione all'importo massimo di € 1.568,81, con vittoria di spese di giudizio. Venivano concessi i termini per il deposito di memorie ex art. 183 c. 6 cpc e, esperiti i mezzi istruttori ammessi, nonché la CTU richiesta da entrambe le parti e supplemento di CTU richiesto da parte attrice, la causa veniva in decisione all'udienza odierna ex art. 281 sexies e 127 bis c.p.c. mediante discussione previa precisazione delle conclusioni. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. In via preliminare il convenuto ha eccepito la propria carenza di Controparte_3 legittimazione passiva in proprio asserendo “come al SI , personalmente, non possa essere CP_1 imputata alcuna azione e/o responsabilità e, pertanto, non abbia alcuna legittimazione passiva nella presente causa. Lo stesso non ha avuto alcuna parte attiva nell'esecuzione delle opere contestate da controparte e non è proprietario dell'immobile.” Al riguardo deve osservarsi che, come noto, l'eccezione di carenza di legittimazione costituisce questione di merito laddove la parte si sia affermata titolare del diritto per il quale agisce in giudizio ovvero abbia indicato la controparte come soggetto legittimato a contraddire alle sue pretese. La Suprema Corte, a Sezioni Unite, ha infatti chiarito che “deve essere condivisa l'affermazione per cui il problema della titolarità della posizione soggettiva, attiva ma anche passiva, attiene al merito della decisione, cioè alla fondatezza della domanda”. Ed ancora, nella medesima pronuncia: “La legittimazione ad agire serve ad individuare la titolarità del diritto ad agire in giudizio. (…) essa spetta a chiunque faccia valere nel processo un diritto assumendo di esserne titolare. Secondo una tradizionale e condivisibile definizione la "parte" è il soggetto che in proprio nome domanda o il soggetto contro il quale la domanda, sempre in proprio nome, è proposta. Oggetto di analisi, ai fini di valutare la sussistenza della legittimazione ad agire, è la domanda, nella quale l'attore deve affermare di essere titolare del diritto dedotto in giudizio. Ciò che rileva è la prospettazione (discorso analogo vale per la simmetrica legittimazione a contraddire, che attiene alla titolarità passiva dell'azione e che, anch'essa, dipende dalla prospettazione nella domanda di un soggetto come titolare dell'obbligo o della diversa situazione soggettiva passiva dedotta in giudizio). Nel caso in cui l'atto introduttivo del giudizio non indichi, quanto meno implicitamente, l'attore come titolare del diritto di cui si chiede l'affermazione e il convenuto come titolare della relativa posizione passiva, l'azione sarà inammissibile. Naturalmente ben potrà accadere che poi, all'esito del processo, si accerti che la parte non era titolare del diritto che aveva prospettato come suo (o che la controparte non era titolare del relativo obbligo), ma ciò attiene al merito della causa, non esclude la legittimazione a promuovere un processo. Da quest'analisi emerge come una cosa sia la legittimazione ad agire, altra cosa sia la titolarità del diritto sostanziale oggetto del processo. La legittimazione ad agire mancherà tutte le volte in cui dalla stessa prospettazione della domanda emerga che il diritto vantato in giudizio non appartiene all'attore. La titolarità del diritto sostanziale attiene invece al merito della causa, alla fondatezza della domanda” (cfr. Cass. Civ. Sez. Unite, Sentenza n. 2951 del 16/02/2016). Alla luce dei principi giurisprudenziali richiamati, risulta infondata la proposta eccezione di carenza di legittimazione passiva attenendo quanto eccepito alla decisione sulla accoglibilità nel merito delle domande attoree.
2. Nel merito, quanto all'an della pretesa risarcitoria, la domanda attorea appare fondata in fatto e in diritto per le ragioni che seguono.
Dall'ampia istruttoria svolta, sia a mezzo di produzioni documentali delle parti che a mezzo di istruttoria orale e di CTU, è emersa comprovata la sussistenza del fatto illecito lamentato da parte attrice.
L'attrice ha infatti fornito prova documentale a mezzo di perizia asseverata dell'avvenuto taglio delle piante oggetto di causa e le circostanze relative non sono state oggetto di sostanziale contestazione. Gli stessi convenuti nel costituirsi in giudizio hanno dichiarato che: “ si è vista CP_2
3 costretta ad incaricare professionisti di propria fiducia onde far recidere gli arbusti che invadevano la proprietà e che, oltre ad occludere la vista, creavano altresì disagio e danni”; ancora a pagina 5 del medesimo atto “ ha semplicemente dato incarico a dei professionisti di propria fiducia, nella CP_2 perdurante inerzia di controparte, affinché potassero le siepi che ormai invadevano la sua proprietà.” (v. comparsa di costituzione e risposta convenuti).
Lo stesso convenuto in sede di interrogatorio formale all'udienza 15/03/2023 ha CP_1 ammesso: “(…) Io mandai dei giardinieri per potare e tagliare la siepe della sig.ra n modo che Pt_1 non invadesse il mio giardino. (omissis)”. ADR avv. Lanfranco, sempre il SI risponde “Non CP_1 sono in grado adesso di dire chi fossero i giardinieri che avevo incaricato e se si trattasse di una ditta E, rispondeva “(…) Non CP_1Testimone_1 ho chiesto l'autorizzazione alla sig.ra i fare questa potatura”. Pt_1
Il teste ll'udienza del 25/01/23, sui capitoli da 3 a 10 di parte attrice, ha risposto: Tes_2
“Posso riferire che ai primi di marzo del 2021 ricevetti una telefonata da parte del sig. Controparte_3 il quale mi disse che mi aveva procurato del lavoro, senza specificarmi altro. Il sig. aveva il mio CP_1 numero di telefono perché qualche volta avevo fatto dei lavori anche per lui nel suo giardino. Io mi recai presso Villa Aurelia, presso la quale ero comunque stato nei giorni precedenti, e quando arrivai vidi che era stato forzato il cancellino che dà accesso al giardino della sig.ra ho visto che tutte
Pt_1 le piante sul confine tra la proprietà e erano state tagliate ed ammucchiate tutte nel CP_1 Pt_1 giardino della sig.ra Anche la rete di confine era stata divelta ed erano stati tagliati anche i paletti
Pt_1 di ferro che la reggevano. Sono rientrato a casa mia e la sera stessa ho telefonato alla sig.ra er
Pt_1 riferirle quanto era successo. E il giorno dopo ho fatto delle foto e le ho mandate alla sig.ra erché
Pt_1 potesse vedere la situazione”. ADR, il teste fferma “Confermo che la situazione che ho trovato Tes_2
è quella rappresentata nelle foto che mi vengono rammostrate e che sono state scattate da me (foto doc. 5 e foto pag.
5-6 doc. 6 attorei)”. Ancora il teste interrogato sul capitolo 12 di parte attrice Tes_2
“Confermo che anche tutta la rete metallica che delimitava il giardino era stata rimossa ed era ammucchiata nel giardino della . Pt_1
Anche il teste , dottore in agronomia ed autore di una perizia asseverata Testimone_3 con annesso materiale fotografico versato in atti dall'attrice, ha confermato quanto segue: “(…) Avvalendomi della relazione che poi ho redatto, posso confermare che il 22.03.2021 andai presso il giardino della sig.ra e fui fatto accedere alla proprietà dal suo giardiniere, sig. . In Pt_1 Tes_2 quell'occasione, constatai la situazione delle piante, che ho documentato anche con delle fotografie (…)”, e sul capitolo 32 rispondeva “Confermo che le foto che mi vengono rammostrate rappresentano lo stato dei luoghi al momento del mio accesso (...)”.
Infine, anche la testimone all'udienza 25/01/2023, sul capitolo 30 di parte Testimone_4 attrice, riferiva: “E' vero che in quella data, o data simile perché non ricordo con precisione, mi sono recata presso Villa Aurelia su invito dell'attrice e sono rimasta allibita per lo scempio Parte_2 esattamente, ed accatastata per tutta la lunghezza del giardino con pezzi di rete. Oltre alla siepe vi erano pezzi anche di altre piante. Confermo che la situazione che ho visto è quella rappresentata nelle foto che mi vengono rammostrate (foto doc. 5 e foto pag.
5-6 doc. 6 attorei)”.
Alla luce di tutto quanto precede risulta provato come il sig. abbia proceduto a CP_1 eseguire o comunque a far eseguire il taglio delle piante site nella proprietà dell'attrice, facendi divellere altresì la rete metallica posta sul confine tra la proprietà dell'attrice e la proprietà di CP_2 Di tale fatto illecito e delle sue conseguenze sono tenuti a rispondere sia avendo la stessa CP_2 società, proprietaria del terreno confinante, dichiarato nel costituirsi in giudizio che il sig. CP_1 avrebbe inteso compiere detta azione nella sua qualità di legale rappresentante, sia comunque in proprio lo stesso , essendo pacificamente l'autore materiale della condotta o comunque il CP_1 soggetto che è tenuto a risponderne avendo dato personalmente l'ordine di esecuzione di detta condotta illecita e, comunque, non essendo stato possibile discernere la responsabilità dello stesso
4 quale legale rappresentate di e quale persona fisica, stante la coincidenza del soggetto fisico CP_2
e nulla essendo stato idoneamente dedotto o provato dal convenuto sul punto ed anzi avendo l' CP_1 dichiarato confessoriamente in sede di interpello: “Io mandai dei giardinieri per potare e tagliare la siepe della sig.ra n modo che non invadesse il mio giardino”. Inoltre non può certamente costituire Pt_1 esimente dalla responsabilità del convenuto, l'affermazione secondo la quale l'attrice avrebbe Pt_1 omesso, violando anche il regolamento condominiale e pur ripetutamente sollecitata dal convenuto, di effettuare una corretta manutenzione della siepe del proprio giardino, impedendo in tal modo il godimento della vista e quindi l'utilizzo dell'immobile da parte della società convenuta la quale “per svariati anni si è vista costretta a non più frequentare l'immobile” fino a vedersi “costretta ad incaricare professionisti di propria fiducia onde far recidere gli arbusti che invadevano la proprietà e che, oltre ad occludere la vista, creavano altresì disagio e danni”. Qualora infatti /o il Sig. avessero CP_2 CP_1 ritenuto di subire una lesione dei propri danni avrebbero dovuto agire nelle competenti sedi condominiali e giudiziali chiedendo la condanna della sig.ra anche al risarcimento dei danni e Pt_1 non certo procedere illecitamente alla violenta e clandestina eradicazione delle piante della vicina. 3. Ciò statuito in punto an occorre procedere all'accertamento della sussistenza ed alla valutazione dei danni lamentati dall'attrice.
Al riguardo l'attrice ha prodotto materiale fotografico relativo alla presenza delle piante in epoca precedente ai fatti di causa, nonché una perizia asseverata a firma del Dr. dove sono Per_1 state allegate e descritte le piante presenti in loco e che sono state tagliate o fatte tagliare dal convenuto. Stanti le contestazioni insorte tra le parti circa il numero e soprattutto circa il valore economico delle piante tagliate, su istanza di entrambe le parti, il Giudice ha provveduto alla nomina di un consulente tecnico nella persona dell'agronomo Dr. al quale affidava l'incarico di rispondere al CP_4 seguente quesito: “Esaminati gli atti documenti di causa, accerti il C.T.U., previ gli occorrenti sopralluoghi, l'esatto ammontare del danno patrimoniale arrecato alle essenze arboree di proprietà della SIa e danneggiate dai convenuti, in particolare con riferimento al corretto Parte_2 criterio di stima applicabile nella fattispecie. Tenti la conciliazione tra le parti”. Il CTU espletava ritualmente le operazioni peritali nel contraddittorio delle parti e dei loro consulenti Per Dott. , C.T.P. di parte attrice, e Dott. C.T.P. di parte convenuta, Testimone_3 Persona_3 ed esperiva tentativo di conciliazione che non sortiva esito. Quanto al numero delle piante, il CTU evidenziava che “Durante i sopralluoghi si è proceduto ad accertare e verificare i luoghi oggetto di causa e lo stato vegetativo degli esemplari danneggiati.” E che in particolare “Durante il sopralluogo del 17 novembre 2023 sono state svolte le opportune attività di rilievo fotografico e di misurazione su n. 3 esemplari arbustivi di oggetto di causa. Controparte_5
È stata constatata, inoltre, la totale assenza della siepe di e dell'esemplare di Parte_3
Lantana anch'essi oggetto di contenzioso” e altresì “In data 1 dicembre 2023 sono state Per_4 effettuatele attività di rilievo e di misurazione su n. 3 esemplari arbustivi di ND (cfr. allegato 2)”. Dalle operazioni peritali emerge pertanto la presenza ancora in loco dei tre oleandri, capitozzati ed oggetto di esame diretto del CTU, e l'assenza invece delle piante di pittosporo e della pianta “Lantana camara”, essendo queste state rimosse, o comunque fatte rimuovere, dal convenuto e, CP_1 pertanto il CTU ha riferito che “Per le motivazioni sopra riportate i rilevi e le riprese fotografiche hanno interessato solamente i tre esemplari di ND (RI ND) ubicati lungo il confine della proprietà sul lato ovest del giardino di proprietà della SIa Gli arbusti di ND Parte_2 visionati e disposti a costituire una siepe informale hanno un'altezza di circa 1,5m e si presentano in buono stato vegetazionale (cfr.Allegato 3).” Il CTU Dr. ha anche precisato che: “lo scrivente CP_4
C.T.U. ritiene doveroso affermare di aver esaminato tutti i documenti di causa dai quali si evince che gli esemplari che hanno subito il danno sono di tipo arbustivo.” e che “La ricostruzione ipotetica dello stato quo ante non può che essere fatta: - sulla base delle evidenze fotografiche (Atti di causa) per
5 quanto riguarda la siepe di pittosporo e la siepe di ND in cui viene evidenziata per entrambe le specie arbustive una vegetazione tutto sommato rigogliosa;
- sulla base delle dimensioni desunte dalla perizia asseverata del Dott. . Mentre, per quanto concerne l'esemplare di lantana, non ci Per_1 sono riprese fotografiche in tutti gli atti di causa, pertanto, non è possibile esprimere alcun giudizio vegetazionale.” (v. pag.
7-8 CTU). Alla luce dei sopralluoghi e delle verifiche su tutta la documentazione acquisita al processo ed in particolare sulle fotografie allegate e confermate dai testi, si ritiene pertanto che possano condividersi le motivate ed argomentate conclusioni raggiunte dal CTU sul punto. Quanto all'ammontare del danno, il perito di parte attrice. Dr. , relativamente a tutte le 16 Per_1 piante, lo ha quantificato inizialmente in € 19.870,39, di cui € 18.219,03 quale danno “ornamentale” ed il residuo danno per sradicamento dei ceppi e messa a dimora di nuove piante. Parte convenuta ha prodotto una perizia di parte, a firma del proprio consulente agronomo Dr. che ha Persona_3 invece ridotto la pretesa risarcitoria attorea all'importo di € 1.568,81 relativamente al valore di tutte le piante rimosse. Ciò premesso, nella prima perizia il CTU ha effettuato una valutazione del valore delle piante avvalendosi del metodo cd “finanziario” precisando che “I metodi finanziari si basano sul concetto che una pianta, in caso di danni che ne compromettano il valore estetico, possa ricrescere in un arco di tempo più o meno lungo,in relazione alle caratteristiche tipiche della specie, ripristinando il proprio aspetto estetico e quindi il proprio valore originario. Il valore del danno subito da una pianta è, quindi, il risultato della somma di costi diretti e indiretti legati alla sostituzione dell'esemplare o della parte danneggiata, nel dettaglio: costi diretti: prezzo di una pianta della stessa specie aumentato delle spese d'impianto e di un capitale di anticipazione i cui frutti siano pari alle spese annue per le cure colturali, spese di manutenzione, sostenute nel periodo tra il reimpianto o il danneggiamento e il raggiungimento delle stesse dimensioni della pianta abbattuta o lesionata. costi indiretti (perdita di unità ornamentali): accumulazione iniziale della somma di utilità estetico-ornamentale, presunte costanti, che avrebbe fornito l'esemplare abbattuto o non danneggiato al netto del flusso di utilità provenienti dalla nuova pianta in fase di accrescimento per l'intervallo di tempo necessario al ripristino delle condizioni ante abbattimento o danneggiamento.” Sulla base del suddetto metodo “finanziario”, il CTU è giunto quindi alla stima del danno in complessivi
€ 5.527,44 ( 252,52 € x n. 3= 757,56€; 391,66€ x n. 12= 4.699,92 €; Pt_4 Parte_5
: 69,96 €x n. 1 = 69,96 €). Pt_6
Parte attrice ha eccepito l'inadeguatezza del metodo finanziario per l'accertamento del danno tramite il proprio CTP Dr. che osservava che “E' doveroso sottolineare che, come un ipotetico Per_1 medesimo immobile abbia un differente valore economico a seconda della sua localizzazione e dalle normative in vigore nella città di collocazione, identica situazione si verifica per i vegetali: si ritiene riduttivo e non corrispondente al valore reale del danno il limitarsi a valutare economicamente lo stesso con un metodo finanziario che stima il valore di ricostruzione/rigenerazione in quanto solo in modo marginale viene stimato il reale valore ornamentale e non viene presa in considerazione la specifica localizzazione nella Città di Ospedaletti che ha precise normative in vigore.” L'attrice formulava pertanto istanza di effettuazione di un supplemento di perizia, chiedendo che al CTU, sulla base del Regolamento del Verde pubblico e privato del Comune di Ospedaletti, venisse demandato l'incarico di effettuare una stima anche sulla base del cd. “valore ornamentale” facendo uso del cd metodo “svizzero”. Il giudice, ritenutane l'opportunità per la completezza dell'istruttoria ai fini della decisione, all'udienza del 10.7.24 assegnava al C.T.U., il seguente supplemento di incarico:
“Esaminati gli atti e i documenti di causa, sulla base delle attività già espletate, accerti il C.T.U., previ eventuali ulteriori occorrenti sopralluoghi, l'esatto ammontare del danno patrimoniale arrecato alle essenze arboree di proprietà della SIa e danneggiate dai convenuti, utilizzando Parte_2
6 anche il criterio del cd. "metodo svizzero" di cui all'art. 25 e all'allegato 3 del Regolamento del Verde pubblico e privato del Comune di Ospedaletti. Tenti la conciliazione tra le parti”. Il CTU nel supplemento di perizia ha evidenziato che: “Con questo procedimento viene calcolato un indennizzo economico complessivo determinato attraverso il valore ornamentale degli esemplari danneggiati ed i costi da sostenere per il ripristino degli stessi riferiti al momento dell'avvenuto danneggiamento degli arbusti oggetto di causa: anno 2021. Il procedimento di tipo parametrico noto come “metodo svizzero” prevede la moltiplicazione del prezzo base di mercato con variabili in base al valore estetico, all'ubicazione sul territorio urbano, alle dimensioni e alle condizioni di salute, secondo quanto indicato nelle tabelle seguenti.” (v. pag. 8 suppl. CTU). Inoltre il CTU, al fine di rispondere al quesito, ha dovuto approfondire la tematica relativa alla dimensione delle piante (diametro e circonferenza) in quanto parametri per la valutazione da effettuarsi mediante il metodo cd. “svizzero” ed al riguardo ha riferito che “La ricostruzione ipotetica dello stato quo ante non può che essere fatta considerando i seguenti punti:
- sulla base delle evidenze fotografiche e dei documenti presenti negli Atti di causa per quanto riguarda la siepe di pittosporo e l'esemplare di lantana, mentre per la siepe di ND anche attraverso i rilievi eseguiti durante il sopralluogo;
- la siepe di ND, dai rilievi eseguiti, si presenta in pieno vigore vegetativo e, nel caso specifico, i tre esemplari esaminati presentano rispettivamente numero di cauli pari a 15 il primo, 12 il secondo e 40 il terzo con diametri medi compresi tra 1 e 2 cm (foto n.1, 2 e 3).
La ricostruzione ipotetica dello stato quo ante non può che essere fatta considerando i seguenti punti:
sulla base delle evidenze fotografiche e dei documenti presenti negli Atti di causa per quanto riguarda la siepe di pittosporo e l'esemplare di lantana, mentre per la siepe di ND anche attraverso i rilievi eseguiti durante il sopralluogo;
la siepe di ND, dai rilievi eseguiti, si presenta in pieno vigore vegetativo e, nel caso specifico, i tre esemplari esaminati presentano rispettivamente numero di cauli pari a 15 il primo, 12 il secondo e 40 il terzo con diametri medi compresi tra 1 e 2 cm (foto n. 1, 2 e 3).
Considerato inoltre il portamento arbustivo delle essenze di ND in esame e le riprese fotografiche riportate nella perizia asseverata del Dott. , si stabilisce di considerare Testimone_3 la presenza media di quattro cauli per ogni esemplare. Pertanto, la circonferenza considerata risulta dalla seguente operazione: 110 cm: 4 = 27,50 cm approssimata per eccesso a 30 cm (tabella n. 1).
- Per la siepe di pittosporo, costituita da numero 12 piante adulte, per le medesime considerazioni riportate per la siepe di ND, si stabilisce di considerare la presenza di almeno tre cauli per ogni esemplare. Pertanto, la circonferenza considerata risulta dalla seguente operazione: 78 cm: 3 = 26,0 cm approssimata per eccesso a 30 cm (tabella n. 1).” (v. pagg.
7-8 suppl. CTU). Il CTU ha quindi concluso che “In definitiva, il danno consiste in una completa perdita della siepe di pittosporo e dell'esemplare di lantana ed una capitozzatura drastica della siepe di ND (cfr. Allegato 3)” (v. pag. 8 suppl. CTU). Sulla base degli specifici parametri previsti, il CTU ha concluso evidenziando un “danno ornamentale” calcolato con il metodo “svizzero” di complessivi € 4.049,47, di cui € 947,52 per il RI ND (€ 315,84 x 3 piante), € 2.849,28 per il IT OB (€ 237,44 x 12 piante= € 2.849,28) ed € 252 per la pianta di . Persona_5 Parte attrice ha peraltro criticato i dati dimensionali utilizzati dal CTU per il calcolo del valore ornamentale delle piante. Al riguardo il CTP attoreo Dott. ha evidenziato: “Si Testimone_3 contesta pertanto il criterio con il quale il C.T.U. arbitrariamente stabilisce che gli esemplari di IT e di RI ND, senza avere Egli avuto la possibilità di procedere a Pt_3 misurazioni dopo la loro distruzione ed il grave danneggiamento, possano avere avuto, rispettivamente, 3 cauli e 4 cauli di cm. 10 cadauno a m. 1,30 da terra, dividendo inspiegabilmente la
7 circonferenza reale, verificata nel 2021, per 3 e per 4…. (…) “Per tali motivazioni il C.T.P. sottoscritto ritiene che le deduzioni del C.T.U. relativamente alle dimensioni, e quindi all'età, siano arbitrarie, non fondate su dati certi….”. Il CTU Dr. a sua volta, ha peraltro compiutamente risposto alle CP_4 osservazioni critiche svolte dal CT di parte attrice, illustrando ulteriormente le modalità di determinazione della circonferenza delle piante, precisando al riguardo che: “In risposta alle osservazioni formulate dal Dott. si precisa che, sia il IT che il RI Per_1 Pt_3 ND sono specie vegetali di tipo arbustivo formate da una ceppaia, ovvero un ceppo con due o più polloni, da cui si generano dei fusti che, sulla base della forma di allevamento preferita, è possibile mantenerne uno o più. Inoltre, dalle foto presenti nella perizia asseverata del CT, per quanto concerne il IT OB sono evidenti diversi ceppi di circonferenza indubbiamente inferiore a 78 cm. Invece, per quanto riguarda il dalle foto presenti negli atti di causa e da quelle Controparte_5 ricevute tramite PEC del 18/11/2023 dal Dott. , sono evidenti le ceppaie che presentano un Per_1 numero di polloni che variano da un minimo di 4 ad un massimo di 8. Per entrambe le specie vegetali queste caratteristiche sopradescritte definiscono il portamento arbustivo tipico di piante da siepe. Pertanto, le dimensioni di circonferenza degli esemplari sopracitati, sono da ritenersi complessive di tutti i cauli/polloni e non di uno singolo. Le stesse dimensioni utilizzate sono da ritenersi dati certi in quanto rilevate dalla perizia asseverata del CT di parte e già utilizzate nella prima relazione peritale. Per quanto concerne la determinazione del valore ornamentale, essendo entrambe le siepi ubicate nella medesima area urbana ed essendo state entrambe, prima dell'evento dannoso, sane ed in gruppo, come riportato nei reperti fotografici nella perizia asseverata del Dott. non possono Per_1 che essere simili nel valore.” (v. pag. 14 suppl. CTU).
In conclusione, alla luce di tutto quanto precede, si ritiene che, come peraltro espressamente richiesto da parte attrice, nella determinazione del valore delle piante oggetto di causa possa farsi uso del criterio del valore ornamentale così come applicato dal CTU, in quanto espressamente previsto dal Regolamento del Verde pubblico e privato del Comune di Ospedaletti. Infatti, l'art. 2, lett. d) esplicita che lo stesso si applica alle “aree verdi e giardini privati”. L'art. 8, comma 1 stabilisce che
“Sono considerati danneggiamenti tutte le attività che, direttamente o indirettamente, possano compromettere l'integrità fisica e lo sviluppo delle piante di proprietà pubblica e privata”. L'art. 25 prevede “Indennizzi per danni o reintegri del patrimonio arboreo e arbustivo pubblico e privato”, assimilando danneggiamento al patrimonio arboreo e danneggiamento al patrimonio arbustivo e, quanto poi, al criterio da utilizzare per la quantificazione del danno sia per le essenze arboree che arbustive, rinvia all'Allegato 3 del medesimo regolamento, il quale individua il procedimento da seguire per la determinazione del danno, ossia il c.d. metodo svizzero, che consente di stabilire il c.d. valore ornamentale. Il richiamato Allegato 3, afferma infatti che il c.d. valore ornamentale “rappresenta il valore di mercato che consente di definire il costo di riproduzione del bene albero, adottando un procedimento parametrico noto come “Metodo svizzero”, che prevede la moltiplicazione del prezzo base di mercato con variabili in base al valore estetico, all'ubicazione sul territorio urbano, alle dimensioni e alle condizioni di salute, secondo quanto indicato nelle tabelle seguenti.” Sulla scorta di tali riferimenti normativi appare corretto, nel caso di specie, determinare il danno cagionato alle essenze arboree dell'attrice nel c.d. valore ornamentale, determinato mediante il c.d.
“metodo svizzero” facendo il tribunale proprie le argomentate conclusioni circa i valori di stima cui è pervenuto il CTU il quale ha tenuto conto ed ha illustrato la particolare tipologia e le caratteristiche specifiche delle piante di cui trattasi per quanto è stato possibile accertare, anche in via presuntiva, sulle base delle emergenze processuali. Peraltro, l'adozione del criterio finanziario piuttosto che di quello ornamentale, risulta sostanzialmente irrilevante stante che gli esiti economici della valutazione sono pressoché coincidenti, date le caratteristiche delle piante come illustrate e determinate dal CTU., come richiesto da controparte porterebbe ad un esito sostanzialmente identico.
8 Inoltre, il CTU ha provveduto a stimare il costo per lo “sradicamento dei ceppi” ancora presenti, operazione necessaria per provvedere a rimettere a dimora le nuove piante individuandolo in € 1.068,60 (numero 13 piante x 82,20) (v. pag. 12 suppl. CTU). Il CTU ha altresì specificato la “spesa per messa a dimora di nuove piante” quantificandola in complessivi € 273,13 (numero 13 piante x € 21,01) (v. pag. 12 suppl. CTU).
In conclusione, il danno subito dall'attrice in relazione al richiesto valore “ornamentale” delle piante, alla rimozione dei ceppi e alla messa a dimora di nuove piante, alla luce dell'espletata CTU, che viene condivisa dal giudicante stanti gli accertamenti effettuati e le argomentazioni addotte, ammonta complessivamente ad € 5.391,20 (€ 4.049,47 + € 1.068,60 + € 273,13) che parte convenuta è tenuta a risarcire all'attrice, oltre agli interessi legali dalla domanda al saldo. 4. Parte attrice ha chiesto la condanna dei convenuti anche al risarcimento degli ulteriori danni patrimoniali consistiti in: a. “spese per lo smaltimento dei rami e fronde lasciate accatastate dai danneggianti nel giardino della SIa seguito dell'illecito. costo smaltimento piante tagliate”. Tale danno è stato quantificato Pt_1 nell'importo di € 854,00 (IVA inclusa) ed è stato documentato con fattura (Doc. 9 allegato all'atto di citazione) e, peraltro, non è stata oggetto di specifica contestazione. b. “spese per il ripristino della recinzione illecitamente rimossa dai convenuti”. Anche tale danno, quantificato in € 976,00 (IVA inclusa), è stato documentato con fattura (Doc. 10 allegato all'atto di citazione) e, peraltro, non è stato oggetto di specifica contestazione. c. “spese di perizia asseverata dott. ”. Anche tale costo quantificato dall'attrice in € 1.557,28 Per_1
(IVA inclusa) appare giustificato e risarcibile in quanto tale esborso, che è stato anch'esso documentato con fattura (Doc. 8 allegato all'atto di citazione) si è reso necessario per procedere all'accertamento ed alla quantificazione del pregiudizio subito dall'attrice e, peraltro, anch'esso non è stato oggetto di specifica contestazione Alla luce di quanto precede anche i suddetti costi, correttamente esposti e documentati dall'attrice, ed ammontati complessivamente ad € 3.387,28 IVA inclusa (pari a € 854,00 + € 976,00 + € 1.557,28) dovranno pertanto esserle rimborsati, oltre interessi legali dalla domanda al saldo, trattandosi di debito di valuta per rimborso costi già sostenuti, quali danni immediatamente e direttamente conseguenti all'attività illecita posta in essere da parte convenuta, costituendo un danno patrimoniale risarcibile e risultando gli stessi pertinenti e congrui e non essendo stato oggetto di specifica contestazione ai sensi dell'art. 115 c.p.c., sia nell'an che nel quantum, ancorché puntualmente esposti e documentati da parte attrice sin dall'atto introduttivo del presente giudizio. 5. Parte attrice ha chiesto infine la condanna di parte convenuta al risarcimento dei “danni non patrimoniali ex art. 2059 c.c., morali ed esistenziali, cagionati all'odierna attrice”. Come noto la Suprema Corte con la sentenza a S.U. n. 26972/2008 ha statuito che in base all'articolo 2059 c.c. devono essere risarciti tutti i danni non patrimoniali ma solo se ed in quanto siano previsti dalla legge e che non sussiste un'autonoma categoria di danno esistenziale e morale in quanto il danno non patrimoniale è unico, e non scomponibile in diverse sottocategorie se non a fini meramente descrittivi del tipo di lesione subita dal soggetto. Inoltre la Corte ha statuito che il danno non patrimoniale è risarcibile non in ogni caso in cui esista la lesione di un bene giuridicamente rilevante, ma solo quando tale bene sia protetto dalla Costituzione ed il pregiudizio di tipo esistenziale consista in un danno evento, non essendo risarcibile nella forma del cosiddetto danno conseguenza, risultando errato affermare che per la risarcibilità non deve guardarsi all'interesse leso ma al pregiudizio sofferto, in quanto tale tesi “pretende di vagliare la rilevanza costituzionale con riferimento al tipo di pregiudizio, cioè al danno conseguenza, e non al diritto leso cioè all'evento dannoso, in tal modo confonde il piano del pregiudizio da riparare con quello dell'ingiustizia da dimostrare e va disattesa”. Il pregiudizio sofferto, inoltre, deve essere grave e serio, e superare una soglia minima che non può essere individuata a priori. Non sono pertanto risarcibili, perché non tutelati a livello costituzionale, i pregiudizi
9 costituiti in fastidi, disagi, disappunti, ansie ed in ogni altro tipo di insoddisfazione concernente la vita quotidiana in quanto “Non vale, per dirli risarcibili, invocare diritti del tutto immaginari come il diritto alla qualità della vita, allo stato di benessere e alla serenità; in definitiva il diritto ad essere felici”. La Cassazione, più recentemente ha ulteriormente precisato che “Il nostro ordinamento giuridico non conosce altre distinzioni, in tema di danni, che quelle: (a) tra danno emergente e lucro cessante (art. 1223 c.c.); (b) tra danno patrimoniale e non patrimoniale (art. 2059 c.c.). Il danno non patrimoniale consiste nella lesione di qualsiasi interesse della persona non suscettibile di valutazione economica (Sez. U, Sentenza n. 26972 del 11/11/2008, Rv. 605490), ed ha natura unitaria ed omnicomprensiva. "Natura unitaria" vuol dire che non vi è alcuna diversità dogmatica nell'accertamento e nella liquidazione del danno causato - poniamo - da una lesione della reputazione, piuttosto che di quello causato dall'uccisione di un parente. "Natura omnicomprensiva", invece, vuoi dire che nella liquidazione di qualsiasi pregiudizio non patrimoniale il giudice deve tenere conto di tutte le conseguenze che ne sono derivate, nessuna esclusa, osservando due soli limiti: -) non si può attribuire nomi diversi a pregiudizi identici, per procedere a due liquidazioni (Sez. L, Sentenza n. 10864 del 12/05/2009, Rv. 608452; Sez. U, Sentenza n. 26972 del 11/11/2008, Rv. 605495; Sez. 3, Sentenza n. 9320 del 08/05/2015, Rv. 635319; Sez. 3, Sentenza n. 21716 del 23/09/2013, Rv. 628100; Sez. 3, Sentenza n. 4043 del 19/02/2013, Rv. 625455; -) il pregiudizio non patrimoniale di cui si chiede il ristoro deve avere superato una soglia minima di apprezzabilità (Sez. 3, Sentenza n. 16133 del 15/07/2014, Rv. 632536; Sez. L, Sentenza n. 5237 del 04/03/2011, Rv. 616447; Sez. 3, Sentenza n. 2847 del 09/02/2010, Rv. 611428; Sez. 3, Sentenza n. 24030 del 13/11/2009, Rv. 609979). L'accertamento e la liquidazione del danno non patrimoniale, in definitiva, costituiscono questioni concrete e non astratte. Esse non chiedono all'interprete la creazione di astratte tassonomie classificatorie, ma lo obbligano alla ricerca della sussistenza di effettivi pregiudizi. Costituiscono il frutto di giudizi analitici a posteriori, e non di giudizi sintetici a priori.” (v. Cass. Sez. 3 n. 4379/2016). Infine, la Corte di Cassazione, ancora più recentemente, ha ammesso la risarcibilità del danno morale solo nel caso di lesioni anche al diritto costituzionalmente tutelato della salute solo qualora di significativa ed elevata gravità, tali cioè da provocare forme di sconvolgimento o di debordante devastazione della vita psicologica individuale e come tali idonee a legittimare il riconoscimento dalla compresenza di un danno morale accanto a un danno biologico, in quanto del c.d. danno morale e di cui deve essere fornita specifica e rigorosa prova (v. Cass. Sez. 3, ordinanza n. 6444/2023). In conclusione solo la lesione di un diritto inviolabile della persona concretamente individuato è fonte di responsabilità risarcitoria non patrimoniale e la Cassazione richiede altresì “l'accertamento in concreto d'un pregiudizio che abbia superato la soglia minima di tollerabilità”. Nel caso in esame, si ritiene che l'attrice non abbia fornito idonea allegazione e prova del danno morale ed esistenziale asseritamente derivatole dal taglio della siepe sia sotto il profilo della violazione di un diritto inviolabile della persona, sia, in ogni caso, sotto il profilo della gravità dello stesso. Si consideri al riguardo, in primo luogo, che pacificamente l'attrice non è neppure residente nella casa cui accede il giardino di pertinenza ove si è verificato il fatto illecito de quo, e che la frequenta pertanto solo saltuariamente. Inoltre, non risultano addotti elementi che giustifichino una specifica e grave sofferenza morale ed esistenziale dell'attrice per il fatto de quo, tanto da tangere diritti inviolabili della persona, trattandosi di una siepe di ordinarie piante ornamentali e con le quali non è stato specificato alcuna ragione di particolare e specifica affezione che possa comunque determinare, sulla base dei predetti riferimenti normativi e giurisprudenziali, un danno non patrimoniale risarcibile.
*** Alla luce di tutto quanto precede deve pertanto ritenersi fondata in fatto e in diritto la domanda proposta dall'attrice he viene accolta nei limiti e per le ragioni che precedono, con condanna dei convenuti Pt_1 al pagamento dell'importo complessivo di € 8.778,48 (€ 5.391,20 +3.387,28), oltre interessi legali dalla domanda al saldo.
10 6. In virtù del principio della soccombenza le spese del presente giudizio dovranno essere poste a carico della parte convenuta soccombente e deve pertanto procedersi alla liquidazione delle spese del giudizio in favore di parte attrice. Ai sensi del D.M. Giustizia 55/2014, tenuto conto del valore effettivo della vertenza, della natura e complessità della controversia, nonché del numero, della modesta importanza e complessità delle questioni trattate, del pregio dell'opera prestata, del risultato del giudizio e del comportamento processuale delle parti, consegue la seguente liquidazione adottando importi medi per cause del valore fino ad euro 26.000,00: per la fase di attivazione della negoziazione assistita, euro 441,00; per la fase della negoziazione, euro 882,00; per la fase di studio, euro 919,00; per la fase introduttiva, euro 777,00; per la fase istruttoria e di trattazione € 1.680,00; per la fase decisoria, euro 1701,00; e così, complessivamente 6.400,00, oltre spese generali 15% e oneri previdenziali e fiscali come per legge ed esborsi di € 551,55. Le spese di CTU seguono la soccombenza.
PQM
Il Tribunale definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, per le ragioni indicate in motivazione, così provvede :
1- Accoglie nei limiti e per quanto di ragione le domande proposte dall'attrice
[...]
e conseguentemente dichiara tenuti e condanna i convenuti Parte_2 [...] in proprio nonché nella qualità di l.r.p.t. di in via anche solidale, al CP_3 CP_2 risarcimento dei danni in favore dell'attrice che si quantificano Parte_2 nell'importo di € 8.778,48, oltre interessi legali dalla domanda sino al saldo;
2- dichiara tenuti e condanna i convenuti in proprio nonché nella qualità Controparte_3 di l.r.p.t. di in via anche solidale, al pagamento delle spese di negoziazione CP_2 assistita e di giudizio in favore dell'attrice e che liquida in complessivi € Parte_2
6.400,00 per compensi, oltre spese generali 15%, oltre oneri previdenziali e fiscali, come per legge, ed esborsi di € 551,55. 3- Pone le spese e competenze di CTU definitivamente a carico di parte convenuta. Così deciso il 21.5.2025. Il G.O.P.
Dr. Claudio Pesce
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