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Sentenza 6 maggio 2025
Sentenza 6 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 06/05/2025, n. 1113 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1113 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata – Prima sezione civile – riunito in Camera di Consiglio, composto dai magistrati:
Dott.ssa Marianna Lopiano Presidente
Dott.ssa Maria Rosaria Barbato Giudice rel.
Dott.ssa Raffaella Cappiello Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile iscritta al n. 3537/2024 R.G., avente ad oggetto: separazione giudiziale
T R A
nato a [...] il [...] – C.F. Parte_1
elettivamente domiciliato in Nocera Inferiore alla via A. Barbarulo n. C.F._1
62, presso lo studio dell'Avv. Rosaria Raffaella Lanzara, dalla quale è rappresentato e difeso in forza di procura apposta a margine del ricorso introduttivo;
RICORRENTE
E
, nata a [...] il [...] - C.F. , Controparte_1 C.F._2 elettivamente domiciliata in Campobasso alla Piazza Vittorio Emanuele II n. 9, presso lo studio dell'Avv. Nicola Lavanga, dal quale è rappresentata e difesa giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
RESISTENTE
NONCHE'
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA presso il Tribunale di Torre Annunziata.
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI: all'udienza di comparizione dei coniugi del 22.01.2025, il ricorrente e la resistente si sono riportati all'accordo dagli stessi raggiunto.
1 Il P.M., in data 19.02.2025 ha chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi alle condizioni dagli stessi indicate.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 30.07.2024, chiedeva pronunciarsi Parte_1 la separazione personale dal coniuge, nulla disponendo a suo carico in favore della per il mantenimento suo e dei figli della coppia (tutti maggiorenni ed CP_1 economicamente autosufficienti), e chiedendo, al contrario, di porre a carico della CP_1
l'obbligo di corrispondergli la somma mensile di euro 300,00 a titolo di contributo al suo mantenimento personale, in quanto coniuge economicamente più debole.
Il ricorrente premetteva di aver contratto matrimonio concordatario con CP_1
, in data 06.08.1988 in Castellammare di Stabia e che dall'unione erano nati
[...] quattro figli: , in data 09.06.1995, in data 03.02.1997, in data Per_1 Per_2 Per_3
23.01.1989, e , in data 12.12.1991. Per_4
, nel costituirsi in giudizio, concordava con il ricorrente sulla Controparte_1 separazione, nonché sull'indipendenza economica dei figli maggiorenni, per i quali chiedeva, infatti, di non disporre alcunché a titolo di contributo al loro mantenimento. La resistente si opponeva alla richiesta, avanzata dal , di previsione di un assegno di Parte_1 mantenimento in suo favore e, al contrario, chiedeva di disporre l'obbligo a carico di quest'ultimo di corrisponderle la somma mensile di euro 300,00 per il mantenimento della moglie, in quanto coniuge economicamente più debole.
All'udienza di comparizione dei coniugi del 22.01.2025, i difensori delle parti rappresentavano che queste ultime avevano raggiunto un accordo sulle condizioni della separazione. Infatti, entrambe le parti rinunciavano alle domande di mantenimento in proprio favore proposte inizialmente. Resosi infruttuoso il tentativo di conciliazione, dunque, il Giudice delegato dal Presidente autorizzava i coniugi a vivere separatamente e riservava la causa al Collegio per la decisione, previa trasmissione degli atti al Pubblico Ministero per le conclusioni di sua competenza.
Il P.M., con parere del 19.02.2025, chiedeva dichiararsi la separazione personale dei coniugi e recepirsi le condizioni di cui all'accordo raggiunto in corso di causa.
2 Ritiene il Collegio, investito della domanda, che debba essere dichiarata la separazione giudiziale dei coniugi, risultando incontrovertibilmente provato il venir meno di quei presupposti di intenti comuni e sentimenti su cui si fonda il rapporto coniugale e, nel contempo, una crisi dello stesso di tale gravità da escludere la verosimile possibilità della ricostruzione di una serena vita coniugale. Nella specie risulta ormai evidente dal negativo esito del tentativo di conciliazione, esperito dal Presidente in sede di comparizione dei coniugi, come si sia concretizzata la fine della comunione spirituale e materiale dei coniugi, di guisa che una sua restaurazione sembra non più plausibile, con la conseguente pronuncia di separazione coniugale.
In ordine alle ulteriori statuizioni accessorie, relative alle condizioni della separazione, le parti sono addivenute ad un accordo (rinunciando alle reciproche domande iniziali di previsione di un assegno di mantenimento in loro favore) che non contrastando con norme inderogabili, può essere posto alla base della decisione di questo Tribunale.
In particolare, da quanto dedotto dalle parti in udienza e dalla documentazione allegata,
è emerso che il vive a Sant'Antonio Abate, con una nuova compagna;
che è un Parte_1 noleggiatore di pullman con uno stipendio di circa euro 1.200,00 mensili e che paga un canone di locazione per la casa in cui vive di euro 350,00 mensili. Di contro, la CP_1 ha dichiarato di vivere a Castropignano in Molise con un nuovo compagno in una casa di proprietà di quest'ultimo; di essere un'imprenditrice (che si occupa di bus turistici) e di riuscire a percepire un reddito mensile di circa euro 1.000,00.
Per quanto riguarda i provvedimenti per la prole, le parti hanno confermato che i quattro figli maggiorenni sono economicamente autosufficienti.
In ragione, quindi, della posizione economica delle parti e della indipendenza economica dei figli maggiorenni, così come sopra illustrati, gli accordi raggiunti dalle stesse devono ritenersi senz'altro adeguati. Difatti, considerato che le parti hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti, così come lo sono i figli maggiorenni della coppia, il
Collegio è tenuto a pronunciarsi solo sullo status.
Le spese processuali, tenuto conto della natura della causa e del raggiunto accordo tra le parti, possono dichiararsi interamente compensate tra le parti.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
3 1. pronuncia la separazione dei coniugi (nato a [...] Parte_1
Stabia il 09.06.1967) e (nata a [...] il [...]); Controparte_1
2. ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all' Ufficiale dello stato Civile del Comune di Castellammare di Stabia per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lettera d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento stato
Civile) (atto n. 259, parte II, serie A, dei registri di matrimonio dell'anno 1988);
3. dà atto che i coniugi si dichiarano economicamente autosufficienti;
4. dichiara interamente compensate tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Torre Annunziata, nella camera di consiglio dell'11.03.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
dott.ssa Maria Rosaria Barbato dott.ssa Marianna Lopiano
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