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Sentenza 28 giugno 2025
Sentenza 28 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 28/06/2025, n. 78 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 78 |
| Data del deposito : | 28 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LUCCA SEZIONE CRISI D'IMPRESA E DELL'INSOLVENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lucca, composto dai Signori Magistrati:
- Giacomo Lucente Presidente
- Giampaolo Fabbrizzi Giudice
- Giorgia Maria Ricotti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA Vista l'istanza di liquidazione giudiziale n. 54-1/ 2025 proposta dall' nei Parte_1 confronti di Controparte_1
;
[...] rilevato che lo stato di insolvenza emerge dalla persistenza dell'esposizione debitoria documentata in atti;
rilevato che parte debitrice non ha dedotto circostanze impeditive;
infatti pur volendosi accedere all'ipotesi prospettata dell'intervenuta compensazione dei crediti vantati nei confronti dell'Agenzia con i debiti e all'asserita intervenuta rateizzazione di CP_2 questi ultimi, i debiti residui sarebbero pur sempre di gran lunga superiori ad €. 30.000,00; ritenuto pertanto che devesi dichiarare la liquidazione giudiziale della società convenuta;
P.Q.M.
visti gli artt.2, 40, 41, 49, 121 CCII., dichiara l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale della società
[...] con partita IVA e sede in Lucca, Borgo Giannotti, Controparte_3 P.IVA_1 via Passaglia n. 109, avente ad oggetto: “gestione di esercizi alberghieri…”; nomina Giudice Delegato la Dott.ssa Giorgia Maria Ricotti;
tenuto conto dei criteri di cui all'art.358, co.3 CCII, nomina curatore il Dott. Persona_1 dell'ODCEC di Lucca;
ordina al debitore il deposito in Cancelleria entro tre giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art.2215 bis c.c., dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art.39 CCII;
stabilisce il giorno 28 ottobre ore 09:40 per l'esame dello stato passivo nell'Ufficio del Giudice Delegato;
assegna ai creditori e ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore, termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per la presentazione in Cancelleria delle domande di insinuazione.
Autorizza il curatore, con le modalità di cui agli artt.155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. cpc: 1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n.78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n.122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice. Visto l'art. 146 del D.P.R. 30/05/2002 n. 115, autorizza l'ammissione della procedura alla prenotazione a debito. Dispone la pubblicazione della sentenza ai sensi dell'art.49, co.4 CCII a cura della
Cancelleria, che procederà altresì alla formazione del fascicolo ai sensi dell'art.199 CCII. Così deciso in Lucca il 26/06/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Giorgia Maria Ricotti Giacomo Lucente
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lucca, composto dai Signori Magistrati:
- Giacomo Lucente Presidente
- Giampaolo Fabbrizzi Giudice
- Giorgia Maria Ricotti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA Vista l'istanza di liquidazione giudiziale n. 54-1/ 2025 proposta dall' nei Parte_1 confronti di Controparte_1
;
[...] rilevato che lo stato di insolvenza emerge dalla persistenza dell'esposizione debitoria documentata in atti;
rilevato che parte debitrice non ha dedotto circostanze impeditive;
infatti pur volendosi accedere all'ipotesi prospettata dell'intervenuta compensazione dei crediti vantati nei confronti dell'Agenzia con i debiti e all'asserita intervenuta rateizzazione di CP_2 questi ultimi, i debiti residui sarebbero pur sempre di gran lunga superiori ad €. 30.000,00; ritenuto pertanto che devesi dichiarare la liquidazione giudiziale della società convenuta;
P.Q.M.
visti gli artt.2, 40, 41, 49, 121 CCII., dichiara l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale della società
[...] con partita IVA e sede in Lucca, Borgo Giannotti, Controparte_3 P.IVA_1 via Passaglia n. 109, avente ad oggetto: “gestione di esercizi alberghieri…”; nomina Giudice Delegato la Dott.ssa Giorgia Maria Ricotti;
tenuto conto dei criteri di cui all'art.358, co.3 CCII, nomina curatore il Dott. Persona_1 dell'ODCEC di Lucca;
ordina al debitore il deposito in Cancelleria entro tre giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art.2215 bis c.c., dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art.39 CCII;
stabilisce il giorno 28 ottobre ore 09:40 per l'esame dello stato passivo nell'Ufficio del Giudice Delegato;
assegna ai creditori e ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore, termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per la presentazione in Cancelleria delle domande di insinuazione.
Autorizza il curatore, con le modalità di cui agli artt.155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. cpc: 1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n.78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n.122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice. Visto l'art. 146 del D.P.R. 30/05/2002 n. 115, autorizza l'ammissione della procedura alla prenotazione a debito. Dispone la pubblicazione della sentenza ai sensi dell'art.49, co.4 CCII a cura della
Cancelleria, che procederà altresì alla formazione del fascicolo ai sensi dell'art.199 CCII. Così deciso in Lucca il 26/06/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Giorgia Maria Ricotti Giacomo Lucente