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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 22/12/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3512/2025 c.c.
CORTE D'APPELLO DI MILANO Sezione delle Persone, dei Minori e della Famiglia La Corte riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei signori: dott.ssa IN LE Presidente dott. GE RI Consigliere rel. dott. Daniele Nunzio Buzzanca Consigliere ha emesso la seguente ORDINANZA nella causa iscritta al n. 3512/2025 R.G. C.C. provvedendo sul reclamo ex art. 35 bis co.4 bis D.lgs 25/2008 avanzata da:
nato in [...], codice CUI cittadino egiziano, Parte_1 C.F._1 domiciliato in Varese, via Stendhal n. 32, rappresentato e difeso dall'Avv. Enzo Andrea Cosentino del Foro di Varese (C.F. ), con domicilio eletto presso il suo studio in C.F._2
Varese, via Bernascone n. 7; RECLAMANTE contro
Controparte_1
di Milano
[...]
RECLAMATO-CONTUMACE
volta ad ottenere la sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento di diniego della protezione internazionale adottato dalla di Milano in data 09.09.2025, Controparte_1 con l'intervento del Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Milano che ha chiesto il rigetto. La Corte Letti gli atti, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 17.12.2025 OSSERVA
1. Con provvedimento di rigetto dell'1.12.2025, pubblicato il 4.12.2025, il Tribunale di Milano, sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, ha rigettato l'istanza per la sospensione degli effetti del provvedimento di rigetto della domanda di protezione internazionale proposta in data 23.11.2025 da Parte_1
2. Con atto depositato il 9.12.2025 ha proposto Parte_1 reclamo ex art. 35 co.4 bis d. lgs. 25/2008 avverso il predetto provvedimento deducendo i seguenti motivi: A) errata applicazione dell'art. 28-bis D.Lgs. 25/2008, in merito al rispetto dei termini e alla mancanza dei presupposti per l'applicazione della procedura accelerata: al pagina 1 di 11 riguardo la difesa ha dedotto che per recente giurisprudenza delle Sezioni Unite (Sentenza del 29.04.2024, n. 11399) “in caso di ricorso giurisdizionale avente ad oggetto il provvedimento di manifesta infondatezza emesso dalla
[...]
nei confronti di Controparte_1 soggetto proveniente da Paese sicuro, vi è deroga al principio generale di sospensione automatica del provvedimento impugnato solo nel caso in cui la commissione territoriale abbia applicato una corretta procedura accelerata, utilizzabile quando ricorra ipotesi di manifesta infondatezza della richiesta protezione. In ipotesi contraria, quando la procedura accelerata non sia stata rispettata nelle sue articolazioni procedimentali, si determina il ripristino della procedura ordinaria ed il riespandersi del principio generale di sospensione automatica del provvedimento della ”. A dire Controparte_1 della difesa la non ha rispettato i termini previsti dall'art 28- Controparte_1 bis d. lgs. 25/2008. Nello specifico, ha evidenziato che “per tutte le procedure accelerate, stabilisce che “la Questura provvede senza ritardo alla trasmissione della documentazione necessaria alla che, entro sette giorni dalla Controparte_1 data di ricezione della documentazione, provvede all'audizione e decide entro i successivi due giorni.” Ora, il sig. entrato in Italia in data 16.06.2025 e avendo in tale Parte_2 data manifestato la volontà di chiedere asilo, formalizzava la propria domanda di protezione (solo) in data 02.09.2025, ben oltre il termine previsto dall'art. 26 c.
2-bis D.Lgs. 25/2008 (che stabilisce che il cosiddetto modello C/3 debba essere redatto “entro tre giorni lavorativi dalla manifestazione della volontà di chiedere la protezione”, con eventuale proroga di dieci giorni lavorativi “in presenza di un elevato numero di domande in conseguenza di arrivi consistenti e ravvicinati di richiedenti”). Peraltro, anche a voler erroneamente considerare che la manifestazione della volontà di chiedere asilo sia avvenuta successivamente all'ingresso in Italia, risulta tuttavia per tabulas che nel mese di luglio (senza indicazione del giorno) al ricorrente veniva consegnato l'invito ex art. 15 TULPS “per registrare la propria [domanda] di protezione internazionale (doc. 2). Pertanto, in ogni caso, è certo che nel mese di luglio 2025 (verosimilmente il 10.07.2025) il richiedente asilo manifestava la volontà di chiedere asilo e da tale data decorrono pertanto i termini previsti dalla normativa (e pare a questa difesa che tale illegittima prassi della Questura - quella di fissare un appuntamento per la formalizzazione della domanda con un previo invito ex art. 15 TULPS, appuntamento che peraltro, come avvenuto al reclamante, viene rinviato e/o modificato spesso, presumibilmente al fine di consentire il rispetto dei termini “ad uso e consumo” della PA - abbia il solo scopo di eludere i termini stringenti previsti dalle procedure accelerate). Dunque il termine a quo ai fini della determinazione del rispetto dei termini di cui all'art. 28-bis ult. cit. non può essere identificato nella data di redazione del cd. Modello C/3 e della formalizzazione della domanda di protezione (02.09.2025), bensì quella precedente dell'invito ex art. 15 TULPS (e cioè, al più tardi il 31.07.2025 o, tutt'al più, ai sensi dell'art. 26 c.
2-bis, con l'aggiunta di 13 giorni lavorativi da tale data). Tali ritardi e tali omissioni, pagina 2 di 11 che certamente non sono imputabili al richiedente asilo (il quale nemmeno veniva informato del superamento dei termini di legge, come sarebbe invece dovuto avvenire in conformità del combinato disposto di cui agli artt. 28-bis c. 5 e 27 c. 3 D.Lgs. 25/2008), applicando con rigore i principi enunciati dalle SSUU, hanno reso la decisione impugnata priva di tutti gli effetti negativi che la contraddistinguono, con l'effetto, tra gli altri, di determinare l'automatica sospensione ex lege del provvedimento impugnato”. La difesa ha ulteriormente evidenziato che i principi stabiliti dalla summenzionata giurisprudenza “debbono essere applicati e riferiti a tutte le ipotesi di manifesta infondatezza”, quindi anche a quella che qui ci occupa”. “Inoltre, la decisione reclamata pare non aver tenuto in alcun conto le censure relative al mancato rispetto del procedimento amministrativo in tutte le sue articolazioni, dalla manifestazione della volontà (avvenuta all'ingresso in Italia o, tutt'al più, nel mese di luglio 2025) alla formalizzazione della domanda (avvenuta in data 02.09.2025)”. “Infine, in riforma del decreto qui impugnato, si deve concedere la sospensione richiesta alla luce del rinvio pregiudiziale alla CGUE ai sensi dell'art. 267 TFUE proposto dal Tribunale di Bologna con ordinanza del 25 ottobre 2024. Poiché le questioni pregiudiziali sottoposte al Giudice Europeo rilevano in concreto anche per il caso che qui ci occupa, deve essere accolta l'istanza di sospensione del provvedimento impugnato nelle more del giudizio sul rinvio pregiudiziale”. B) errata applicazione dell'art. 35-bis co. 4 d. lgs. 25/2008, in merito alla sussistenza delle gravi e circostanziate ragioni. Quanto al fumus boni iuris la difesa ha addotto: i
“molteplici profili di illegittimità del provvedimento impugnato nonché dalla giurisprudenza e dalle COI citate nel ricorso introduttivo (che attestano che l'Egitto non può essere considerato un Paese di origine sicuro)”. Quanto al periculum in mora ha addotto che “è indubbio che un eventuale rimpatrio del ricorrente arrecherebbe allo stesso un gravissimo e irreparabile pregiudizio. Ad abundantiam, si sottolinea poi che nessun pregiudizio, nemmeno indiretto, arrecherebbe allo Stato l'accoglimento dell'istanza di sospensione, atteso che il signor è sconosciuto alle forze Parte_1 dell'ordine italiane”. 3. La predetta parte ha rassegnato le seguenti conclusioni: “Voglia Codesta Ecc.ma Corte di Appello accogliere il presente ricorso, annullando e integralmente riformando il decreto n. cron. 13089/2025 emesso dal Tribunale di Milano – Sezione specializzata Immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione delle persone cittadine dell'Unione europea - in data 04.12.2025 e comunicato dalla Cancelleria in data 05.12.2025, nell'ambito del procedimento n. 34431-1/2025 R.G., con il quale veniva rigettata l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, avanzata tramite ricorso ex art. 35-bis D.Lgs. 25/2008 depositato in data 20.09.2025, e, per l'effetto, Voglia dichiarare la sospensione ex lege ovvero disporre la sospensione dell'efficacia del provvedimento impugnato con ricorso principale, consentendo al sig. di Parte_1 conseguire un permesso di soggiorno per 'richiesta asilo' sino al termine del giudizio avanti pagina 3 di 11 al Tribunale di Milano. Con vittoria di spese e compensi di lite, di cui si chiede sin d'ora la distrazione, anche alla luce della richiesta di ammissione al patrocinio a spese dello Stato”.
4. Con provvedimento del 10.12.2025, il Presidente della Sezione minori e famiglia della Corte d'appello ha disposto la trattazione dell'udienza alla data del 17.12.2025, assegnando termine a parte reclamata per il deposito delle difese sino al 15.12.2025 e sostituendo l'udienza con il deposito di note scritte ex art 127-ter c.p.c., con termine per il deposito delle note fino al 17.12.2025.
5. Con note del 12.12.2017 parte reclamante si è riportata alle conclusioni formulate in sede di costituzione ed ha insistito per il relativo accoglimento. In tale sede il difensore ha chiesto la distrazione delle spese in suo favore e la liquidazione delle competenze. All'udienza in data 17.12.2025, celebrata con modalità di trattazione cartolare come da decreto del Presidente di sezione sopra richiamato, la Corte, dichiarata la contumacia del
, stante la regolarità delle notifiche, viste le note depositate dal reclamante ex art CP_1
127-ter c.p.c. e letto il parere del 16.12.2025 del Procuratore Generale, che ha chiesto il rigetto del reclamo, ha riservato la decisione.
*******
1. Preliminarmente, va rilevato che agli atti risulta riportata la data di nascita del reclamante del 7.5.1998, ovvero del 9.2.1987, sebbene lo stesso reclamante negli atti del ricorso dinnanzi al Tribunale di Milano esplicitamente faccia riferimento a tale discrasia. In questa sede, deve intendersi non contestata l'identità del soggetto straniero che ha proceduto a richiedere in Italia il riconoscimento della protezione internazionale, nella persona di Parte_1
, nato in [...], codice Sul punto, invero, né il Procuratore Generale né il
[...] C.F._3
né la hanno fatto pervenire osservazioni. CP_1 Controparte_1
2. Posto ciò, osserva la Corte che il reclamo è fondato.
Preliminarmente, deve rammentarsi che nelle controversie in materia di riconoscimento della protezione internazionale la proposizione del ricorso giudiziale avverso il provvedimento della sospende l'efficacia esecutiva di quest'ultimo tranne che nei casi Controparte_1 elencati dall'art. 35bis comma 3 del D.Lgs 25/2008 fra cui rientra il caso in cui il ricorso viene proposto “ c) avverso il provvedimento di rigetto per manifesta infondatezza ai sensi dell'articolo 32, comma 1, lettera b-bis)”.
Nel caso in esame risulta dagli atti che la ha adottato in data 9.9.2025 Controparte_1 un provvedimento di rigetto della domanda di protezione internazionale proposta dal reclamante
“per manifesta infondatezza” ex art. 32, comma 1, lettera b-bis D.Lgs. 25/2008.
Sul punto si rileva che l'art. 32 D.Lgs 25/2008 comma 1 lettera b-bis, richiamato dalla norma citata, a sua volta, richiama le ipotesi di cui all'articolo 28ter del medesimo decreto legislativo, cioè la norma che elenca i casi in cui può essere dichiarata manifestamente infondata la domanda di protezione internazionale.
pagina 4 di 11 Tra di essi – per ciò che afferisce al caso di specie –rientra l'ipotesi di cui alla lettera: “b) il richiedente proviene da un paese designato di origine sicuro ai sensi dell'art. 2bis”.
Tanto premesso si rammenta che qualora la intenda emettere un Controparte_1 provvedimento di “manifesta infondatezza” deve seguire una procedura definita “accelerata” i cui presupposti operativi sono delineati dall'art. 28 bis comma 2 DLgs 25/2008.
Questo vale in ogni caso delineato dall'art. 28 ter del medesimo testo legislativo, atteso che la norma non distingue le ipotesi di manifesta infondatezza tra loro, ma prevede che “la Questura provvede senza ritardo alla trasmissione della documentazione necessaria alla CP_1
che, entro sette giorni dalla data di ricezione della documentazione, provvede
[...] all'audizione e decide entro i successivi due giorni nei seguenti casi (…) d) domanda manifestamente infondata, ai sensi dell'articolo 28-ter”.
Il rispetto della tempistica prevista dal comma 2 dell'art. 28 bis condiziona, per tutte le decisioni di manifesta infondatezza (stante il generico richiamo all'art. 28 ter contenuto nella norma), la applicabilità della deroga all'effetto sospensivo automatico della efficacia esecutiva del provvedimento impugnato determinato dalla proposizione del ricorso giudiziale.
Ciò in quanto, alla stregua dei consolidati principi affermati dalla Corte di Cassazione: “La decisione di manifesta infondatezza della domanda può ritenersi adottata sulla base di una "procedura accelerata" ex art. 28 bis d. l.gs. n. 25 del 2008 (nella formulazione vigente prima dell'entrata in vigore del d.l. n. 113 del 2020, convertito con modifiche in l. n. 173 del 2020), solamente quando il presidente della C.T, a seguito della trasmissione degli atti da parte della questura, abbia deciso in tal senso e l'iter processuale abbia rispettato i termini di cui all'art. 28 bis, c. 1, previsti per l'audizione del richiedente e per l'adozione della decisione finale, non potendo la qualificazione peculiare della procedura come "accelerata" discendere dalla mera formula di manifesta infondatezza contenuta nel provvedimento di rigetto della C.T. Conseguentemente, solo nel primo caso sarà applicabile il termine dimezzato di quindici giorni per l'impugnazione del provvedimento della previsto dall'art. 28 bis c. 3 del d.lgs. citato, dovendosi Controparte_1 applicare in tutti gli altri casi il termine ordinario, pena la violazione del diritto di difesa del richiedente, che ha il diritto di conoscere preventivamente il modello procedimentale con il quale verrà esaminata la sua domanda ( Cfr. Cass. sez I civ. 7520/2020, 25 marzo 2020, Cass. Sez. 1 - , Ordinanza n. 6745 del 10/03/2021, Cass. sez. II Civile, ordinanza 19 febbraio – 30 giugno 2021, n. 18518 ed ancora Cass Civile Sez. 1 n.36677/ 2022).
Il principio è stato da ultimo ribadito dalle Sezioni Unite della Cassazione nella sentenza n.11399 del 29.04.2024 laddove è stato affermato che: “in caso di ricorso giurisdizionale avente ad oggetto il provvedimento di manifesta infondatezza emesso dalla
[...]
nei confronti di soggetto proveniente da Paese Controparte_1 sicuro, vi è deroga al principio generale di sospensione automatica del provvedimento impugnato solo nel caso in cui la commissione territoriale abbia applicato una corretta procedura accelerata,
pagina 5 di 11 utilizzabile quando ricorra ipotesi di manifesta infondatezza della richiesta protezione. In ipotesi contraria, quando la procedura accelerata non sia stata rispettata nelle sue articolazioni procedimentali, si determina il ripristino della procedura ordinaria ed il riespandersi del principio generale di sospensione automatica del provvedimento della ”. Controparte_1
Dalle richiamate pronunce della Suprema Corte discende che, al fine di consentire un corretto esplicarsi del diritto di difesa del richiedente (garantito dall'art. 24 Cost.) e di consentigli un effettivo accesso alle procedure (in ossequio al principio di effettività della tutela giurisdizionale di cui all'Art. 6 Cedu), qualora la intenda dichiarare manifestamente Controparte_1 infondata una domanda di protezione internazionale il Presidente della C.T, a seguito della trasmissione degli atti da parte della Questura, debba rispettare i termini di cui all'art. 28 bis, c. 2, previsti tanto per l'audizione del richiedente, quanto per l'adozione della decisione finale e qualora ciò non avvenga deve ritenersi che la decisione di “manifesta infondatezza” non sia stata correttamente adottata con la conseguenza che a detto provvedimento debbano applicarsi le regole ordinarie e non quelle speciali, prima tra tutte quella relativa all'effetto sospensivo automatico dell'efficacia esecutiva del provvedimento derivante dalla proposizione del ricorso giudiziale.
La suprema Corte, con pronuncia del 29.4.2024, ha inoltre affermato che le esigenze di rapidità
- che sostengono e giustificato l'adozione della procedura accelerata e che comportano, quale conseguenza, anche la deroga al principio di sospensione del provvedimento della CP_1
- consentono di affermare che proprio la qualità di principio generale della
[...] sospensione non può che richiedere stretta osservanza della possibilità di azione delle deroghe, non risultando compatibile con l'impianto del sistema e con il rapporto tra principi generali e deroghe agli stessi, la possibilità di ampliare il funzionamento di queste ultime, tollerando il superamento dei termini indicati per ragioni che, evidentemente, dimostrano la necessità di accertamenti ed attività non compatibili con la ristrettezza dei tempi dati….. La ratio comune alle ipotesi contenute nell'art.28 bis, ovvero la immediata presenza o acquisibilità degli elementi da valutare e la stretta connessione tra ristrettezza dei tempi, decisione e deroga al principio della sospensione, evidenzia la necessitata coesistenza dei tre fattori e, dunque, il venire meno dell'intero impianto in caso del venire meno di uno di essi (tempi dati) (cfr. Cass.S.U. sentenza n. 11399/2024).
La Corte ha, quindi, affermato, che devono essere rispettati tutti i segmenti della procedura accelerata, procedura che non può che iniziare dal momento della manifestazione di volontà di richiedere la protezione internazionale.
E', infatti, pacifico che l'avvio della procedura di asilo coincide con il momento della manifestazione di volontà da parte dello straniero di richiedere la protezione internazionale, momento dal quale scatta l'onere dell' Autorità amministrativa (cfr. Questura) di formalizzare il modello C3.
pagina 6 di 11 Sullo specifico aspetto, come riportato dalla difesa reclamante, la Corte di Giustizia ha affermato che “l'acquisizione della qualità di richiedente protezione internazionale non può essere subordinata né alla registrazione né all'inoltro della domanda e dall'altro e ..il fatto che un cittadino di un paese terzo manifesti la volontà di chiedere la protezione internazionale… è sufficiente a conferirgli la qualità di richiedente protezione internazionale e pertanto il termine.. entro il quale lo Stato membro interessato deve registrare detta domanda” (cfr. Corte di Giustizia , 25 giugno 2020).
La Suprema Corte ha, altresì, affermato che “in conformità della previsione dell'art. 6 della direttiva 2013/32/UE, la domanda di protezione internazionale deve essere registrata nei termini ivi previsti e la proroga di dieci giorni del termine prevista dall'ultimo periodo dell'art. 26 comma 2 bis d.lgs.25/2008 introdotta dal legislatore nazionale con il d.lgs.142/2015 in sede di recepimento di detta direttiva, deve essere applicata solo in presenza del comprovato relativo presupposto, costituito dall'elevato numero di domande in conseguenza di arrivi consistenti e ravvicinati” (cfr.Cass.Civ.sez.I n.20028 del 13.7.2023).
Va, in particolare, ricordato, che ai sensi dell'art. 26 del D.lgs. 25/2008, il verbale di formalizzazione della domanda (modello C3) deve essere redatto entro tre giorni lavorativi dalla manifestazione di volontà avente ad oggetto la richiesta di protezione internazionale, prevedendo, al comma 2, che “la questura ricevuta la domanda di protezione internazionale, redige il verbale delle dichiarazioni del richiedente su appositi modelli predisposti dalla Commissione nazionale, a cui è allegata la documentazione prevista dall'art.3 del decreto legislativo 19 novembre 2007 n.251.Il verbale è approvato e sottoscritto dal richiedete cui ne è rilasciata copia, unitamente alla domanda allegata”.
Al comma 2 bis, la citata norma, poi, specifica il verbale di cui al comma 2 è redatto entro tre giorni lavorativi dalla manifestazione della volontà di richiedere la protezione ovvero entro sei giorni lavorativi nel caso in cui la volontà è manifestata all'Ufficio di polizia di frontiera. I termini sono prorogati di dieci giorni lavorativi in presenza di un elevato numero di domande in conseguenza di arrivi consistenti e ravvicinati di richiedenti”.
Va, infine, rilevato che la manifestazione di volontà avente ad oggetto la richiesta di protezione è atto ricettizio che, per produrre i propri effetti, deve essere stato effettivamente ricevuto dall'Autorità amministrativa, che, avendone avuto piena conoscenza, deve attivarsi nel termini e nei tempi previsti dalla legge.
Applicando tali principi al caso in esame, sulla base della documentazione prodotta dal reclamante la Corte rileva che:
- Il reclamante, entrato in Italia nel giugno 2025 (cfr. DOC. 3), veniva ospitato dalla Cooperativa Sociale Ballafon di Varese;
- Lo stesso reclamante riceveva invito ex art. 15 TULPS a “presentarsi presso l'Ufficio Immigrazione della Questura di Varese per registrare la propria domanda di protezione pagina 7 di 11 internazionale” nel mese di luglio 2025 (cfr. DOC 2); l'invito, prodotto dal reclamante e non contestato dal contumace, reca solo l'indicazione del mese e dell'anno, non CP_1 anche del giorno. Posto ciò, alla data del 2.9.2025:
1. Risulta formalizzata l'istanza di protezione internazionale a firma del reclamante (DOC. 4);
2. Risulta formalizzato il c.d. mod. C3 (DOC. 3);
3. Risulta adottata la determinazione del Presidente della di Controparte_1 adozione della c.d. procedura accelerata di cui all'art. 28 bis cit. (DOC. 3);
4. Risulta notificata la convocazione per l'audizione dinanzi alla Controparte_1
(DOC 3). All'evidenza, emerge che già nel luglio del 2025 al reclamante veniva formalizzato invito di presentarsi per registrare la domanda di protezione internazionale in data 30 settembre 2025.
Posto ciò, indipendentemente dalle motivazioni od occasioni che hanno portato all'anticipazione delle formalità alla data del 2 settembre 2025, l'invito prodotto dal reclamante e non contestato dalla PA competente costituisce prova evidente della riconducibilità al mese di luglio 2025 della manifestazione di volontà del reclamante circa la presentazione della domanda di protezione internazionale.
In altri termini, in assenza di contestazioni del contumace circa la genuinità della CP_1 documentazione depositata dal reclamante, l'invito ex art. 15 TULPS ricevuto dal richiedente a presentarsi il 30 settembre 2025 per formalizzare la domanda di protezione internazionale già nel mese di luglio 2025 costituisce prova evidente del dato per cui già in tale mese il reclamante aveva manifestato la volontà di presentare domanda di protezione internazionale.
Tale manifestazione di volontà di richiedere la protezione non solo era stata preventivamente espressa dal cittadino straniero a far tempo dal mese di luglio 2025, ma era stata, altresì, pienamente ricevuta dall'Autorità amministrativa, che, conseguentemente si era determinata a dargli l'appuntamento per procedere alle conseguenti attività. Da tale momento, pertanto, in assenza di comprovati motivi che avrebbero consentito la dilatazione dei termini di legge, la Questura avrebbe dovuto rilasciare, nei successivi tre giorni lavorativi, il modello C3, adempimento, tuttavia, evaso dall'Autorità amministrativa solo in data 2 settembre 2025, pertanto dopo almeno un mese dal momento della manifestazione di volontà del richiedente asilo, sicché la ha emesso la propria decisione almeno un mese e 9 Controparte_1 giorni dopo.
In tal senso depone la stessa lettera dell'invito e il suo contenuto;
del resto, non emerge alcuna incertezza sul punto, non potendosi far ricadere sul richiedente eventuali errori o omissioni di indicazione di data ovvero dilazioni dei tempi nella fissazione degli appuntamenti per la formalizzazione della domanda di protezione. Del resto, anche la Direttiva 2013/33/UE (recepita dal d. lgs. n. 142/2015) stabilisce, tra l'altro, che “gli Stati membri non esigono documenti inutili o
pagina 8 di 11 sproporzionati né impongono altri requisiti amministrativi ai richiedenti prima di riconoscere loro i diritti conferiti dalla presente direttiva, per il solo fatto che chiedono protezione internazionale»; al riguardo, la Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha chiarito che nel regolare le modalità procedurali relative alla ricezione della domanda di protezione internazionale, in assenza di specifica normativa europea, gli Stati devono prediligere una disciplina che non renda «nella pratica impossibile o eccessivamente difficile l'esercizio dei diritti conferiti dal diritto dell'Unione» (si richiama il c.d. principio di effettività; cfr. sentenza YN Danqua contro Controparte_2
e altri, C-429/15, ove si richiama sentenza medesima Corte dell'8 maggio 2014, N.,
[...]
C‑604/12, EU:C:2014:302). In tal senso, a fronte della manifestazione di volontà del richiedente nel luglio 2025 di presentare domanda per la protezione internazionale, con conseguente avviso ex art. 15 TULPS per l'appuntamento a settembre 2025 (il cui inadempimento è pure sanzionato), non può ritenersi che fosse onere del richiedente esigere già nel luglio del 2025 la disponibilità del modello C3. D'altra parte, neppure può farsi gravare sul richiedente la scelta della PA di fissare appuntamento per settembre 2025 per la ricezione delle formalità di cui, tra l'altro, al c.d. modello C3, a fronte di una manifestazione della volontà del richiedente già espressa a luglio 2025; tanto che la PA già in quella occasione emetteva avviso ex art. 15 TULPS (la cui inottemperanza pure trova sanzione) per l'appuntamento presso gli uffici per le formalità del caso. Neppure rileva che poi l'appuntamento sia stato anticipato al 2 settembre 2025, stante la riconducibilità della manifestazione di volontà di quest'ultimo al luglio 2025– indipendentemente dalle modalità e dall'iniziativa di tale anticipazione, invero non chiariti in atti se non puramente dichiarati dalla difesa del reclamante circa una telefonata ricevuta al CAS ove si trovava l'interessato. Come già sopra illustrato, neppure rileva che non è formalizzato nell'invito il giorno di emissione dello stesso (ma soltanto il mese e l'anno), trattandosi di mero errore compilativo che non inficia la prova della riconducibilità della manifestazione di volontà del richiedente al luglio 2025.
A ciò deve pure aggiungersi che la manifestazione di volontà è a forma libera, per cui non si può esigere un onere di allegazione ovvero probatorio in capo al richiedente – in questa sede reclamante – circa l'effettività della manifestazione di volontà di presentare domanda di protezione internazionale già a luglio 2025 e non soltanto a settembre 2025 con la compilazione del modello C3 fornito dall'Amministrazione competente;
infatti, già l'invito di luglio 2025 ex art. 15 TULPS con specifico riferimento al motivo dell'appuntamento è rilevante per desumere che manifestazione di volontà ci sia stata proprio nel mese di luglio 2025. In tal senso, si consideri che l'art. 6 del D. Lgs. n. 25/2008 disciplina le modalità di presentazione della domanda di protezione internazionale, prevedendo semplicemente che “la domanda di protezione internazionale” sia presentata di persona, cioè dall'interessato “presso l'ufficio di frontiera o presso l'ufficio della questura competente in base al luogo di dimora del richiedente” con ciò intendendosi che la formalizzazione della domanda avvenga presso tali uffici che, avendo il soggetto interessato in loco, potranno procedere a redigere il modello C3, raccogliendo quindi tutte le informazioni personali necessarie, e a farglielo sottoscrivere previa traduzione da parte del mediatore pagina 9 di 11 presente. D'altra parte, alcuna norma disciplina la procedura (e dunque le modalità di presentazione della) manifestazione di volontà di presentare la domanda di protezione internazionale, che, dunque, non essendo regolamentata, è a forma libera (purché, chiaramente, ne venga a conoscenza il destinatario, ossia la PA competente). Del resto, la stessa Corte di Cassazione ha affermato che sussiste il diritto del cittadino extracomunitario, giunto in condizioni di clandestinità sul territorio nazionale e come tale suscettibile di espulsione, di presentare istanza di protezione internazionale e di rimanere nello Stato fino alla definizione della relativa procedura, anche se l'istanza è inoltrata a mezzo di PEC, cui non segua la presentazione di una formale domanda. In questo caso, grava sull'Amministrazione il dovere di riceverla, inoltrandola al Questore per l'assunzione delle determinazioni di sua competenza (cfr. Cass., Sez. 1, Sentenza n. 9597 del 10/04/2023 nonché Cass., Sez. 1, Sentenza n. 21910 del 09/10/2020). Al riguardo, in questa sede, la PA rimasta contumace non ha addotto alcuna ragione né elemento tale da contrastare l'allegazione circa l'invito ricevuto già nel luglio 2025 dal reclamante a presentarsi a settembre 2025 per registrare la domanda di protezione internazionale;
elemento documentale che consente di affermare che già nel luglio 2025 si consolidava in capo alla PA quel dovere di ricevere la manifestazione di volontà del richiedente per poter poi determinarsi nel senso dell'applicazione della c.d. procedura accelerata. Del resto, la procedura accelerata si giustifica proprio perché appunto “accelerata” rispetto alla manifestazione di volontà del richiedente;
un'accelerazione dei tempi che – nel caso di specie – non trova più base né giustificazione se viene determinata dall'Amministrazione competente a distanza di oltre un mese dalla manifestazione di volontà di presentare domanda di protezione internazionale, come si evince dall'invito ex art. 15 TULPS del luglio 2025.
In definitiva, se è pur vero che dal momento della trasmissione del modulo C3 da parte della alla , i termini della seconda fase della procedura sono stati CP_3 Controparte_1 rispettati (7 giorni per l'audizione, due giorni per la decisione), come correttamente affermato dal Tribunale, va, tuttavia, rilevato che le scansioni temporali previste dalla legge, in relazione alla prima fase della procedura, non sono state correttamente ottemperate. In particolare, già nel luglio 2025 sarebbe dovuto scattare l'onere dell' Autorità amministrativa (cfr. Questura) di formalizzare il modello C3, stante l'avvio della procedura di asilo con il momento della manifestazione di volontà da parte dello straniero di richiedere la protezione internazionale.
Da ciò consegue il mancato rispetto dei tempi di trasmissione della “documentazione necessaria” dalla Questura alla che, ai sensi dell'art.28 bis co 2 D.Lgs. n.25/2008 Controparte_1 deve avvenire “senza ritardo”. Il dato rileva atteso che è proprio “dalla data di ricezione della documentazione” che decorre il termine di sette giorni entro il quale la deve CP_1 procedere all'audizione del richiedente.
In sintesi, da quanto sin qui affermato discende l'evidente superamento dei termini della prima fase della procedura, sicché, in forza dei principi della giurisprudenza di legittimità in precedenza richiamati, consegue che il mancato rispetto di tutte le articolazioni (tempi e modi)
pagina 10 di 11 della procedura seguita dalla pubblica amministrazione, comporta la riespansione delle garanzie fortemente compresse dalla natura accelerata del procedimento, prima tra tutte la regola generale della sospensione automatica.
Il mancato rispetto dei termini di legge rileva, infatti, ai fini della trasformazione della procedura in ordinaria, con conseguente riespansione di tutte le garanzie.
Nel caso in esame, pertanto, alla proposizione del tempestivo ricorso giurisdizionale da parte del richiedente la protezione internazionale, corrisponde l'effetto giuridico della sospensione automatica del provvedimento della , come correttamente eccepito Controparte_1 dalla difesa con il primo motivo di reclamo.
Ogni ulteriore questione deve ritenersi assorbita, per il principio della ragione più liquida.
Nulla è dovuto sulle spese.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) accoglie il reclamo e per l'effetto sospende l'efficacia esecutiva del provvedimento di rigetto della di Milano del 9.9.2025, comunicato il 15.9.2025, Controparte_1 della domanda di protezione internazionale presentata da Parte_1
, codice CUI 078N45S;
[...]
2) nulla sulle spese.
Milano, 18.12.2025
Il consigliere est. Il presidente
GE RI IN LE
Provvedimento redatto con la collaborazione della Dott.ssa Anna Sciacca, Magistrato Ordinario in Tirocinio.
pagina 11 di 11
CORTE D'APPELLO DI MILANO Sezione delle Persone, dei Minori e della Famiglia La Corte riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei signori: dott.ssa IN LE Presidente dott. GE RI Consigliere rel. dott. Daniele Nunzio Buzzanca Consigliere ha emesso la seguente ORDINANZA nella causa iscritta al n. 3512/2025 R.G. C.C. provvedendo sul reclamo ex art. 35 bis co.4 bis D.lgs 25/2008 avanzata da:
nato in [...], codice CUI cittadino egiziano, Parte_1 C.F._1 domiciliato in Varese, via Stendhal n. 32, rappresentato e difeso dall'Avv. Enzo Andrea Cosentino del Foro di Varese (C.F. ), con domicilio eletto presso il suo studio in C.F._2
Varese, via Bernascone n. 7; RECLAMANTE contro
Controparte_1
di Milano
[...]
RECLAMATO-CONTUMACE
volta ad ottenere la sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento di diniego della protezione internazionale adottato dalla di Milano in data 09.09.2025, Controparte_1 con l'intervento del Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Milano che ha chiesto il rigetto. La Corte Letti gli atti, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 17.12.2025 OSSERVA
1. Con provvedimento di rigetto dell'1.12.2025, pubblicato il 4.12.2025, il Tribunale di Milano, sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, ha rigettato l'istanza per la sospensione degli effetti del provvedimento di rigetto della domanda di protezione internazionale proposta in data 23.11.2025 da Parte_1
2. Con atto depositato il 9.12.2025 ha proposto Parte_1 reclamo ex art. 35 co.4 bis d. lgs. 25/2008 avverso il predetto provvedimento deducendo i seguenti motivi: A) errata applicazione dell'art. 28-bis D.Lgs. 25/2008, in merito al rispetto dei termini e alla mancanza dei presupposti per l'applicazione della procedura accelerata: al pagina 1 di 11 riguardo la difesa ha dedotto che per recente giurisprudenza delle Sezioni Unite (Sentenza del 29.04.2024, n. 11399) “in caso di ricorso giurisdizionale avente ad oggetto il provvedimento di manifesta infondatezza emesso dalla
[...]
nei confronti di Controparte_1 soggetto proveniente da Paese sicuro, vi è deroga al principio generale di sospensione automatica del provvedimento impugnato solo nel caso in cui la commissione territoriale abbia applicato una corretta procedura accelerata, utilizzabile quando ricorra ipotesi di manifesta infondatezza della richiesta protezione. In ipotesi contraria, quando la procedura accelerata non sia stata rispettata nelle sue articolazioni procedimentali, si determina il ripristino della procedura ordinaria ed il riespandersi del principio generale di sospensione automatica del provvedimento della ”. A dire Controparte_1 della difesa la non ha rispettato i termini previsti dall'art 28- Controparte_1 bis d. lgs. 25/2008. Nello specifico, ha evidenziato che “per tutte le procedure accelerate, stabilisce che “la Questura provvede senza ritardo alla trasmissione della documentazione necessaria alla che, entro sette giorni dalla Controparte_1 data di ricezione della documentazione, provvede all'audizione e decide entro i successivi due giorni.” Ora, il sig. entrato in Italia in data 16.06.2025 e avendo in tale Parte_2 data manifestato la volontà di chiedere asilo, formalizzava la propria domanda di protezione (solo) in data 02.09.2025, ben oltre il termine previsto dall'art. 26 c.
2-bis D.Lgs. 25/2008 (che stabilisce che il cosiddetto modello C/3 debba essere redatto “entro tre giorni lavorativi dalla manifestazione della volontà di chiedere la protezione”, con eventuale proroga di dieci giorni lavorativi “in presenza di un elevato numero di domande in conseguenza di arrivi consistenti e ravvicinati di richiedenti”). Peraltro, anche a voler erroneamente considerare che la manifestazione della volontà di chiedere asilo sia avvenuta successivamente all'ingresso in Italia, risulta tuttavia per tabulas che nel mese di luglio (senza indicazione del giorno) al ricorrente veniva consegnato l'invito ex art. 15 TULPS “per registrare la propria [domanda] di protezione internazionale (doc. 2). Pertanto, in ogni caso, è certo che nel mese di luglio 2025 (verosimilmente il 10.07.2025) il richiedente asilo manifestava la volontà di chiedere asilo e da tale data decorrono pertanto i termini previsti dalla normativa (e pare a questa difesa che tale illegittima prassi della Questura - quella di fissare un appuntamento per la formalizzazione della domanda con un previo invito ex art. 15 TULPS, appuntamento che peraltro, come avvenuto al reclamante, viene rinviato e/o modificato spesso, presumibilmente al fine di consentire il rispetto dei termini “ad uso e consumo” della PA - abbia il solo scopo di eludere i termini stringenti previsti dalle procedure accelerate). Dunque il termine a quo ai fini della determinazione del rispetto dei termini di cui all'art. 28-bis ult. cit. non può essere identificato nella data di redazione del cd. Modello C/3 e della formalizzazione della domanda di protezione (02.09.2025), bensì quella precedente dell'invito ex art. 15 TULPS (e cioè, al più tardi il 31.07.2025 o, tutt'al più, ai sensi dell'art. 26 c.
2-bis, con l'aggiunta di 13 giorni lavorativi da tale data). Tali ritardi e tali omissioni, pagina 2 di 11 che certamente non sono imputabili al richiedente asilo (il quale nemmeno veniva informato del superamento dei termini di legge, come sarebbe invece dovuto avvenire in conformità del combinato disposto di cui agli artt. 28-bis c. 5 e 27 c. 3 D.Lgs. 25/2008), applicando con rigore i principi enunciati dalle SSUU, hanno reso la decisione impugnata priva di tutti gli effetti negativi che la contraddistinguono, con l'effetto, tra gli altri, di determinare l'automatica sospensione ex lege del provvedimento impugnato”. La difesa ha ulteriormente evidenziato che i principi stabiliti dalla summenzionata giurisprudenza “debbono essere applicati e riferiti a tutte le ipotesi di manifesta infondatezza”, quindi anche a quella che qui ci occupa”. “Inoltre, la decisione reclamata pare non aver tenuto in alcun conto le censure relative al mancato rispetto del procedimento amministrativo in tutte le sue articolazioni, dalla manifestazione della volontà (avvenuta all'ingresso in Italia o, tutt'al più, nel mese di luglio 2025) alla formalizzazione della domanda (avvenuta in data 02.09.2025)”. “Infine, in riforma del decreto qui impugnato, si deve concedere la sospensione richiesta alla luce del rinvio pregiudiziale alla CGUE ai sensi dell'art. 267 TFUE proposto dal Tribunale di Bologna con ordinanza del 25 ottobre 2024. Poiché le questioni pregiudiziali sottoposte al Giudice Europeo rilevano in concreto anche per il caso che qui ci occupa, deve essere accolta l'istanza di sospensione del provvedimento impugnato nelle more del giudizio sul rinvio pregiudiziale”. B) errata applicazione dell'art. 35-bis co. 4 d. lgs. 25/2008, in merito alla sussistenza delle gravi e circostanziate ragioni. Quanto al fumus boni iuris la difesa ha addotto: i
“molteplici profili di illegittimità del provvedimento impugnato nonché dalla giurisprudenza e dalle COI citate nel ricorso introduttivo (che attestano che l'Egitto non può essere considerato un Paese di origine sicuro)”. Quanto al periculum in mora ha addotto che “è indubbio che un eventuale rimpatrio del ricorrente arrecherebbe allo stesso un gravissimo e irreparabile pregiudizio. Ad abundantiam, si sottolinea poi che nessun pregiudizio, nemmeno indiretto, arrecherebbe allo Stato l'accoglimento dell'istanza di sospensione, atteso che il signor è sconosciuto alle forze Parte_1 dell'ordine italiane”. 3. La predetta parte ha rassegnato le seguenti conclusioni: “Voglia Codesta Ecc.ma Corte di Appello accogliere il presente ricorso, annullando e integralmente riformando il decreto n. cron. 13089/2025 emesso dal Tribunale di Milano – Sezione specializzata Immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione delle persone cittadine dell'Unione europea - in data 04.12.2025 e comunicato dalla Cancelleria in data 05.12.2025, nell'ambito del procedimento n. 34431-1/2025 R.G., con il quale veniva rigettata l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, avanzata tramite ricorso ex art. 35-bis D.Lgs. 25/2008 depositato in data 20.09.2025, e, per l'effetto, Voglia dichiarare la sospensione ex lege ovvero disporre la sospensione dell'efficacia del provvedimento impugnato con ricorso principale, consentendo al sig. di Parte_1 conseguire un permesso di soggiorno per 'richiesta asilo' sino al termine del giudizio avanti pagina 3 di 11 al Tribunale di Milano. Con vittoria di spese e compensi di lite, di cui si chiede sin d'ora la distrazione, anche alla luce della richiesta di ammissione al patrocinio a spese dello Stato”.
4. Con provvedimento del 10.12.2025, il Presidente della Sezione minori e famiglia della Corte d'appello ha disposto la trattazione dell'udienza alla data del 17.12.2025, assegnando termine a parte reclamata per il deposito delle difese sino al 15.12.2025 e sostituendo l'udienza con il deposito di note scritte ex art 127-ter c.p.c., con termine per il deposito delle note fino al 17.12.2025.
5. Con note del 12.12.2017 parte reclamante si è riportata alle conclusioni formulate in sede di costituzione ed ha insistito per il relativo accoglimento. In tale sede il difensore ha chiesto la distrazione delle spese in suo favore e la liquidazione delle competenze. All'udienza in data 17.12.2025, celebrata con modalità di trattazione cartolare come da decreto del Presidente di sezione sopra richiamato, la Corte, dichiarata la contumacia del
, stante la regolarità delle notifiche, viste le note depositate dal reclamante ex art CP_1
127-ter c.p.c. e letto il parere del 16.12.2025 del Procuratore Generale, che ha chiesto il rigetto del reclamo, ha riservato la decisione.
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1. Preliminarmente, va rilevato che agli atti risulta riportata la data di nascita del reclamante del 7.5.1998, ovvero del 9.2.1987, sebbene lo stesso reclamante negli atti del ricorso dinnanzi al Tribunale di Milano esplicitamente faccia riferimento a tale discrasia. In questa sede, deve intendersi non contestata l'identità del soggetto straniero che ha proceduto a richiedere in Italia il riconoscimento della protezione internazionale, nella persona di Parte_1
, nato in [...], codice Sul punto, invero, né il Procuratore Generale né il
[...] C.F._3
né la hanno fatto pervenire osservazioni. CP_1 Controparte_1
2. Posto ciò, osserva la Corte che il reclamo è fondato.
Preliminarmente, deve rammentarsi che nelle controversie in materia di riconoscimento della protezione internazionale la proposizione del ricorso giudiziale avverso il provvedimento della sospende l'efficacia esecutiva di quest'ultimo tranne che nei casi Controparte_1 elencati dall'art. 35bis comma 3 del D.Lgs 25/2008 fra cui rientra il caso in cui il ricorso viene proposto “ c) avverso il provvedimento di rigetto per manifesta infondatezza ai sensi dell'articolo 32, comma 1, lettera b-bis)”.
Nel caso in esame risulta dagli atti che la ha adottato in data 9.9.2025 Controparte_1 un provvedimento di rigetto della domanda di protezione internazionale proposta dal reclamante
“per manifesta infondatezza” ex art. 32, comma 1, lettera b-bis D.Lgs. 25/2008.
Sul punto si rileva che l'art. 32 D.Lgs 25/2008 comma 1 lettera b-bis, richiamato dalla norma citata, a sua volta, richiama le ipotesi di cui all'articolo 28ter del medesimo decreto legislativo, cioè la norma che elenca i casi in cui può essere dichiarata manifestamente infondata la domanda di protezione internazionale.
pagina 4 di 11 Tra di essi – per ciò che afferisce al caso di specie –rientra l'ipotesi di cui alla lettera: “b) il richiedente proviene da un paese designato di origine sicuro ai sensi dell'art. 2bis”.
Tanto premesso si rammenta che qualora la intenda emettere un Controparte_1 provvedimento di “manifesta infondatezza” deve seguire una procedura definita “accelerata” i cui presupposti operativi sono delineati dall'art. 28 bis comma 2 DLgs 25/2008.
Questo vale in ogni caso delineato dall'art. 28 ter del medesimo testo legislativo, atteso che la norma non distingue le ipotesi di manifesta infondatezza tra loro, ma prevede che “la Questura provvede senza ritardo alla trasmissione della documentazione necessaria alla CP_1
che, entro sette giorni dalla data di ricezione della documentazione, provvede
[...] all'audizione e decide entro i successivi due giorni nei seguenti casi (…) d) domanda manifestamente infondata, ai sensi dell'articolo 28-ter”.
Il rispetto della tempistica prevista dal comma 2 dell'art. 28 bis condiziona, per tutte le decisioni di manifesta infondatezza (stante il generico richiamo all'art. 28 ter contenuto nella norma), la applicabilità della deroga all'effetto sospensivo automatico della efficacia esecutiva del provvedimento impugnato determinato dalla proposizione del ricorso giudiziale.
Ciò in quanto, alla stregua dei consolidati principi affermati dalla Corte di Cassazione: “La decisione di manifesta infondatezza della domanda può ritenersi adottata sulla base di una "procedura accelerata" ex art. 28 bis d. l.gs. n. 25 del 2008 (nella formulazione vigente prima dell'entrata in vigore del d.l. n. 113 del 2020, convertito con modifiche in l. n. 173 del 2020), solamente quando il presidente della C.T, a seguito della trasmissione degli atti da parte della questura, abbia deciso in tal senso e l'iter processuale abbia rispettato i termini di cui all'art. 28 bis, c. 1, previsti per l'audizione del richiedente e per l'adozione della decisione finale, non potendo la qualificazione peculiare della procedura come "accelerata" discendere dalla mera formula di manifesta infondatezza contenuta nel provvedimento di rigetto della C.T. Conseguentemente, solo nel primo caso sarà applicabile il termine dimezzato di quindici giorni per l'impugnazione del provvedimento della previsto dall'art. 28 bis c. 3 del d.lgs. citato, dovendosi Controparte_1 applicare in tutti gli altri casi il termine ordinario, pena la violazione del diritto di difesa del richiedente, che ha il diritto di conoscere preventivamente il modello procedimentale con il quale verrà esaminata la sua domanda ( Cfr. Cass. sez I civ. 7520/2020, 25 marzo 2020, Cass. Sez. 1 - , Ordinanza n. 6745 del 10/03/2021, Cass. sez. II Civile, ordinanza 19 febbraio – 30 giugno 2021, n. 18518 ed ancora Cass Civile Sez. 1 n.36677/ 2022).
Il principio è stato da ultimo ribadito dalle Sezioni Unite della Cassazione nella sentenza n.11399 del 29.04.2024 laddove è stato affermato che: “in caso di ricorso giurisdizionale avente ad oggetto il provvedimento di manifesta infondatezza emesso dalla
[...]
nei confronti di soggetto proveniente da Paese Controparte_1 sicuro, vi è deroga al principio generale di sospensione automatica del provvedimento impugnato solo nel caso in cui la commissione territoriale abbia applicato una corretta procedura accelerata,
pagina 5 di 11 utilizzabile quando ricorra ipotesi di manifesta infondatezza della richiesta protezione. In ipotesi contraria, quando la procedura accelerata non sia stata rispettata nelle sue articolazioni procedimentali, si determina il ripristino della procedura ordinaria ed il riespandersi del principio generale di sospensione automatica del provvedimento della ”. Controparte_1
Dalle richiamate pronunce della Suprema Corte discende che, al fine di consentire un corretto esplicarsi del diritto di difesa del richiedente (garantito dall'art. 24 Cost.) e di consentigli un effettivo accesso alle procedure (in ossequio al principio di effettività della tutela giurisdizionale di cui all'Art. 6 Cedu), qualora la intenda dichiarare manifestamente Controparte_1 infondata una domanda di protezione internazionale il Presidente della C.T, a seguito della trasmissione degli atti da parte della Questura, debba rispettare i termini di cui all'art. 28 bis, c. 2, previsti tanto per l'audizione del richiedente, quanto per l'adozione della decisione finale e qualora ciò non avvenga deve ritenersi che la decisione di “manifesta infondatezza” non sia stata correttamente adottata con la conseguenza che a detto provvedimento debbano applicarsi le regole ordinarie e non quelle speciali, prima tra tutte quella relativa all'effetto sospensivo automatico dell'efficacia esecutiva del provvedimento derivante dalla proposizione del ricorso giudiziale.
La suprema Corte, con pronuncia del 29.4.2024, ha inoltre affermato che le esigenze di rapidità
- che sostengono e giustificato l'adozione della procedura accelerata e che comportano, quale conseguenza, anche la deroga al principio di sospensione del provvedimento della CP_1
- consentono di affermare che proprio la qualità di principio generale della
[...] sospensione non può che richiedere stretta osservanza della possibilità di azione delle deroghe, non risultando compatibile con l'impianto del sistema e con il rapporto tra principi generali e deroghe agli stessi, la possibilità di ampliare il funzionamento di queste ultime, tollerando il superamento dei termini indicati per ragioni che, evidentemente, dimostrano la necessità di accertamenti ed attività non compatibili con la ristrettezza dei tempi dati….. La ratio comune alle ipotesi contenute nell'art.28 bis, ovvero la immediata presenza o acquisibilità degli elementi da valutare e la stretta connessione tra ristrettezza dei tempi, decisione e deroga al principio della sospensione, evidenzia la necessitata coesistenza dei tre fattori e, dunque, il venire meno dell'intero impianto in caso del venire meno di uno di essi (tempi dati) (cfr. Cass.S.U. sentenza n. 11399/2024).
La Corte ha, quindi, affermato, che devono essere rispettati tutti i segmenti della procedura accelerata, procedura che non può che iniziare dal momento della manifestazione di volontà di richiedere la protezione internazionale.
E', infatti, pacifico che l'avvio della procedura di asilo coincide con il momento della manifestazione di volontà da parte dello straniero di richiedere la protezione internazionale, momento dal quale scatta l'onere dell' Autorità amministrativa (cfr. Questura) di formalizzare il modello C3.
pagina 6 di 11 Sullo specifico aspetto, come riportato dalla difesa reclamante, la Corte di Giustizia ha affermato che “l'acquisizione della qualità di richiedente protezione internazionale non può essere subordinata né alla registrazione né all'inoltro della domanda e dall'altro e ..il fatto che un cittadino di un paese terzo manifesti la volontà di chiedere la protezione internazionale… è sufficiente a conferirgli la qualità di richiedente protezione internazionale e pertanto il termine.. entro il quale lo Stato membro interessato deve registrare detta domanda” (cfr. Corte di Giustizia , 25 giugno 2020).
La Suprema Corte ha, altresì, affermato che “in conformità della previsione dell'art. 6 della direttiva 2013/32/UE, la domanda di protezione internazionale deve essere registrata nei termini ivi previsti e la proroga di dieci giorni del termine prevista dall'ultimo periodo dell'art. 26 comma 2 bis d.lgs.25/2008 introdotta dal legislatore nazionale con il d.lgs.142/2015 in sede di recepimento di detta direttiva, deve essere applicata solo in presenza del comprovato relativo presupposto, costituito dall'elevato numero di domande in conseguenza di arrivi consistenti e ravvicinati” (cfr.Cass.Civ.sez.I n.20028 del 13.7.2023).
Va, in particolare, ricordato, che ai sensi dell'art. 26 del D.lgs. 25/2008, il verbale di formalizzazione della domanda (modello C3) deve essere redatto entro tre giorni lavorativi dalla manifestazione di volontà avente ad oggetto la richiesta di protezione internazionale, prevedendo, al comma 2, che “la questura ricevuta la domanda di protezione internazionale, redige il verbale delle dichiarazioni del richiedente su appositi modelli predisposti dalla Commissione nazionale, a cui è allegata la documentazione prevista dall'art.3 del decreto legislativo 19 novembre 2007 n.251.Il verbale è approvato e sottoscritto dal richiedete cui ne è rilasciata copia, unitamente alla domanda allegata”.
Al comma 2 bis, la citata norma, poi, specifica il verbale di cui al comma 2 è redatto entro tre giorni lavorativi dalla manifestazione della volontà di richiedere la protezione ovvero entro sei giorni lavorativi nel caso in cui la volontà è manifestata all'Ufficio di polizia di frontiera. I termini sono prorogati di dieci giorni lavorativi in presenza di un elevato numero di domande in conseguenza di arrivi consistenti e ravvicinati di richiedenti”.
Va, infine, rilevato che la manifestazione di volontà avente ad oggetto la richiesta di protezione è atto ricettizio che, per produrre i propri effetti, deve essere stato effettivamente ricevuto dall'Autorità amministrativa, che, avendone avuto piena conoscenza, deve attivarsi nel termini e nei tempi previsti dalla legge.
Applicando tali principi al caso in esame, sulla base della documentazione prodotta dal reclamante la Corte rileva che:
- Il reclamante, entrato in Italia nel giugno 2025 (cfr. DOC. 3), veniva ospitato dalla Cooperativa Sociale Ballafon di Varese;
- Lo stesso reclamante riceveva invito ex art. 15 TULPS a “presentarsi presso l'Ufficio Immigrazione della Questura di Varese per registrare la propria domanda di protezione pagina 7 di 11 internazionale” nel mese di luglio 2025 (cfr. DOC 2); l'invito, prodotto dal reclamante e non contestato dal contumace, reca solo l'indicazione del mese e dell'anno, non CP_1 anche del giorno. Posto ciò, alla data del 2.9.2025:
1. Risulta formalizzata l'istanza di protezione internazionale a firma del reclamante (DOC. 4);
2. Risulta formalizzato il c.d. mod. C3 (DOC. 3);
3. Risulta adottata la determinazione del Presidente della di Controparte_1 adozione della c.d. procedura accelerata di cui all'art. 28 bis cit. (DOC. 3);
4. Risulta notificata la convocazione per l'audizione dinanzi alla Controparte_1
(DOC 3). All'evidenza, emerge che già nel luglio del 2025 al reclamante veniva formalizzato invito di presentarsi per registrare la domanda di protezione internazionale in data 30 settembre 2025.
Posto ciò, indipendentemente dalle motivazioni od occasioni che hanno portato all'anticipazione delle formalità alla data del 2 settembre 2025, l'invito prodotto dal reclamante e non contestato dalla PA competente costituisce prova evidente della riconducibilità al mese di luglio 2025 della manifestazione di volontà del reclamante circa la presentazione della domanda di protezione internazionale.
In altri termini, in assenza di contestazioni del contumace circa la genuinità della CP_1 documentazione depositata dal reclamante, l'invito ex art. 15 TULPS ricevuto dal richiedente a presentarsi il 30 settembre 2025 per formalizzare la domanda di protezione internazionale già nel mese di luglio 2025 costituisce prova evidente del dato per cui già in tale mese il reclamante aveva manifestato la volontà di presentare domanda di protezione internazionale.
Tale manifestazione di volontà di richiedere la protezione non solo era stata preventivamente espressa dal cittadino straniero a far tempo dal mese di luglio 2025, ma era stata, altresì, pienamente ricevuta dall'Autorità amministrativa, che, conseguentemente si era determinata a dargli l'appuntamento per procedere alle conseguenti attività. Da tale momento, pertanto, in assenza di comprovati motivi che avrebbero consentito la dilatazione dei termini di legge, la Questura avrebbe dovuto rilasciare, nei successivi tre giorni lavorativi, il modello C3, adempimento, tuttavia, evaso dall'Autorità amministrativa solo in data 2 settembre 2025, pertanto dopo almeno un mese dal momento della manifestazione di volontà del richiedente asilo, sicché la ha emesso la propria decisione almeno un mese e 9 Controparte_1 giorni dopo.
In tal senso depone la stessa lettera dell'invito e il suo contenuto;
del resto, non emerge alcuna incertezza sul punto, non potendosi far ricadere sul richiedente eventuali errori o omissioni di indicazione di data ovvero dilazioni dei tempi nella fissazione degli appuntamenti per la formalizzazione della domanda di protezione. Del resto, anche la Direttiva 2013/33/UE (recepita dal d. lgs. n. 142/2015) stabilisce, tra l'altro, che “gli Stati membri non esigono documenti inutili o
pagina 8 di 11 sproporzionati né impongono altri requisiti amministrativi ai richiedenti prima di riconoscere loro i diritti conferiti dalla presente direttiva, per il solo fatto che chiedono protezione internazionale»; al riguardo, la Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha chiarito che nel regolare le modalità procedurali relative alla ricezione della domanda di protezione internazionale, in assenza di specifica normativa europea, gli Stati devono prediligere una disciplina che non renda «nella pratica impossibile o eccessivamente difficile l'esercizio dei diritti conferiti dal diritto dell'Unione» (si richiama il c.d. principio di effettività; cfr. sentenza YN Danqua contro Controparte_2
e altri, C-429/15, ove si richiama sentenza medesima Corte dell'8 maggio 2014, N.,
[...]
C‑604/12, EU:C:2014:302). In tal senso, a fronte della manifestazione di volontà del richiedente nel luglio 2025 di presentare domanda per la protezione internazionale, con conseguente avviso ex art. 15 TULPS per l'appuntamento a settembre 2025 (il cui inadempimento è pure sanzionato), non può ritenersi che fosse onere del richiedente esigere già nel luglio del 2025 la disponibilità del modello C3. D'altra parte, neppure può farsi gravare sul richiedente la scelta della PA di fissare appuntamento per settembre 2025 per la ricezione delle formalità di cui, tra l'altro, al c.d. modello C3, a fronte di una manifestazione della volontà del richiedente già espressa a luglio 2025; tanto che la PA già in quella occasione emetteva avviso ex art. 15 TULPS (la cui inottemperanza pure trova sanzione) per l'appuntamento presso gli uffici per le formalità del caso. Neppure rileva che poi l'appuntamento sia stato anticipato al 2 settembre 2025, stante la riconducibilità della manifestazione di volontà di quest'ultimo al luglio 2025– indipendentemente dalle modalità e dall'iniziativa di tale anticipazione, invero non chiariti in atti se non puramente dichiarati dalla difesa del reclamante circa una telefonata ricevuta al CAS ove si trovava l'interessato. Come già sopra illustrato, neppure rileva che non è formalizzato nell'invito il giorno di emissione dello stesso (ma soltanto il mese e l'anno), trattandosi di mero errore compilativo che non inficia la prova della riconducibilità della manifestazione di volontà del richiedente al luglio 2025.
A ciò deve pure aggiungersi che la manifestazione di volontà è a forma libera, per cui non si può esigere un onere di allegazione ovvero probatorio in capo al richiedente – in questa sede reclamante – circa l'effettività della manifestazione di volontà di presentare domanda di protezione internazionale già a luglio 2025 e non soltanto a settembre 2025 con la compilazione del modello C3 fornito dall'Amministrazione competente;
infatti, già l'invito di luglio 2025 ex art. 15 TULPS con specifico riferimento al motivo dell'appuntamento è rilevante per desumere che manifestazione di volontà ci sia stata proprio nel mese di luglio 2025. In tal senso, si consideri che l'art. 6 del D. Lgs. n. 25/2008 disciplina le modalità di presentazione della domanda di protezione internazionale, prevedendo semplicemente che “la domanda di protezione internazionale” sia presentata di persona, cioè dall'interessato “presso l'ufficio di frontiera o presso l'ufficio della questura competente in base al luogo di dimora del richiedente” con ciò intendendosi che la formalizzazione della domanda avvenga presso tali uffici che, avendo il soggetto interessato in loco, potranno procedere a redigere il modello C3, raccogliendo quindi tutte le informazioni personali necessarie, e a farglielo sottoscrivere previa traduzione da parte del mediatore pagina 9 di 11 presente. D'altra parte, alcuna norma disciplina la procedura (e dunque le modalità di presentazione della) manifestazione di volontà di presentare la domanda di protezione internazionale, che, dunque, non essendo regolamentata, è a forma libera (purché, chiaramente, ne venga a conoscenza il destinatario, ossia la PA competente). Del resto, la stessa Corte di Cassazione ha affermato che sussiste il diritto del cittadino extracomunitario, giunto in condizioni di clandestinità sul territorio nazionale e come tale suscettibile di espulsione, di presentare istanza di protezione internazionale e di rimanere nello Stato fino alla definizione della relativa procedura, anche se l'istanza è inoltrata a mezzo di PEC, cui non segua la presentazione di una formale domanda. In questo caso, grava sull'Amministrazione il dovere di riceverla, inoltrandola al Questore per l'assunzione delle determinazioni di sua competenza (cfr. Cass., Sez. 1, Sentenza n. 9597 del 10/04/2023 nonché Cass., Sez. 1, Sentenza n. 21910 del 09/10/2020). Al riguardo, in questa sede, la PA rimasta contumace non ha addotto alcuna ragione né elemento tale da contrastare l'allegazione circa l'invito ricevuto già nel luglio 2025 dal reclamante a presentarsi a settembre 2025 per registrare la domanda di protezione internazionale;
elemento documentale che consente di affermare che già nel luglio 2025 si consolidava in capo alla PA quel dovere di ricevere la manifestazione di volontà del richiedente per poter poi determinarsi nel senso dell'applicazione della c.d. procedura accelerata. Del resto, la procedura accelerata si giustifica proprio perché appunto “accelerata” rispetto alla manifestazione di volontà del richiedente;
un'accelerazione dei tempi che – nel caso di specie – non trova più base né giustificazione se viene determinata dall'Amministrazione competente a distanza di oltre un mese dalla manifestazione di volontà di presentare domanda di protezione internazionale, come si evince dall'invito ex art. 15 TULPS del luglio 2025.
In definitiva, se è pur vero che dal momento della trasmissione del modulo C3 da parte della alla , i termini della seconda fase della procedura sono stati CP_3 Controparte_1 rispettati (7 giorni per l'audizione, due giorni per la decisione), come correttamente affermato dal Tribunale, va, tuttavia, rilevato che le scansioni temporali previste dalla legge, in relazione alla prima fase della procedura, non sono state correttamente ottemperate. In particolare, già nel luglio 2025 sarebbe dovuto scattare l'onere dell' Autorità amministrativa (cfr. Questura) di formalizzare il modello C3, stante l'avvio della procedura di asilo con il momento della manifestazione di volontà da parte dello straniero di richiedere la protezione internazionale.
Da ciò consegue il mancato rispetto dei tempi di trasmissione della “documentazione necessaria” dalla Questura alla che, ai sensi dell'art.28 bis co 2 D.Lgs. n.25/2008 Controparte_1 deve avvenire “senza ritardo”. Il dato rileva atteso che è proprio “dalla data di ricezione della documentazione” che decorre il termine di sette giorni entro il quale la deve CP_1 procedere all'audizione del richiedente.
In sintesi, da quanto sin qui affermato discende l'evidente superamento dei termini della prima fase della procedura, sicché, in forza dei principi della giurisprudenza di legittimità in precedenza richiamati, consegue che il mancato rispetto di tutte le articolazioni (tempi e modi)
pagina 10 di 11 della procedura seguita dalla pubblica amministrazione, comporta la riespansione delle garanzie fortemente compresse dalla natura accelerata del procedimento, prima tra tutte la regola generale della sospensione automatica.
Il mancato rispetto dei termini di legge rileva, infatti, ai fini della trasformazione della procedura in ordinaria, con conseguente riespansione di tutte le garanzie.
Nel caso in esame, pertanto, alla proposizione del tempestivo ricorso giurisdizionale da parte del richiedente la protezione internazionale, corrisponde l'effetto giuridico della sospensione automatica del provvedimento della , come correttamente eccepito Controparte_1 dalla difesa con il primo motivo di reclamo.
Ogni ulteriore questione deve ritenersi assorbita, per il principio della ragione più liquida.
Nulla è dovuto sulle spese.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) accoglie il reclamo e per l'effetto sospende l'efficacia esecutiva del provvedimento di rigetto della di Milano del 9.9.2025, comunicato il 15.9.2025, Controparte_1 della domanda di protezione internazionale presentata da Parte_1
, codice CUI 078N45S;
[...]
2) nulla sulle spese.
Milano, 18.12.2025
Il consigliere est. Il presidente
GE RI IN LE
Provvedimento redatto con la collaborazione della Dott.ssa Anna Sciacca, Magistrato Ordinario in Tirocinio.
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