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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 09/07/2025, n. 3047 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 3047 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALERMO
TERZA SEZIONE CIVILE
All'udienza dell'8.7.2025:
Visti i provvedimenti del 9.1.2016 e 16.1.2025 con cui veniva disposta relativamente al fascicolo RGAC n. 13432/2020 la trattazione scritta ai sensi dell'art. 83 comma 7 lett. H) d.l. 17 marzo
2020 convertito con modifiche in legge 24 aprile 2020 n. 27 e venivano assegnati alle parti i termini per il deposito delle note;
Preso atto della rituale comunicazione, a cura della cancelleria, dei provvedimenti del 9.1.2025 e 16.1.2025;
Viste le note conclusive e di trattazione scritta in atti;
IL GOT
Disattesa ogni altra richiesta, esaminate le note scritte autorizzate, gli atti di causa, tenuto conto dell'attività espletata, alle ore 15,20, decide la causa come di seguito.
Il Got
IN Pizzuto
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Terza Sezione Civile in composizione monocratica, nella persona del giudice onorario
IN Pizzuto, ha emesso, ex art. 127 ter cpc, la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 13432/2020 R.G.A.C. vertente
TRA
, elettivamente domiciliata in Palermo, Parte_1
via Catania n. 8/A, presso lo studio dell'Avv. Gandolfo Mocciaro che la rappresenta e difende, giusta procura in calce all'atto di citazione;
Attrice
E
, elettivamente domiciliato in Palermo, via Controparte_1
Ventura n. 5, presso lo studio dell'Avv. Salvatore Romeo, che lo rappresenta e difende giusta procura speciale in calce alla comparsa di costituzione;
Convenuto
OGGETTO: Prestito Personale.
2
P.Q.M.
Il Tribunale di Palermo – III Sezione Civile
Ogni contraria istanza ed eccezione respinta e definitivamente pronunciando così provvede:
Rigetta la domanda formulata dall'attrice;
Condanna l'attrice al pagamento in favore del convenuto delle spese del presente giudizio che liquida, ex DM n. 55/2014, in complessivi € 5.000,00 oltre rimborso forfettario del 15%, oltre Iva
e CPA come per legge;
Dispone, ex art. 93 cpc, la distrazione delle spese come sopra liquidate in favore del procuratore del convenuto Avv. Salvatore
Romeo;
Rigetta la domanda ex art. 96 cpc formulata dal convenuto;
Sentenza esecutiva per legge.
Motivi della Decisione
La presente sentenza viene redatta secondo le disposizioni degli artt. 132 c.p.c. e 18 disp. Att. cpc, come riformati dalla L. 69/2009; viene, pertanto, omesso lo svolgimento del processo e la motivazione viene esposta in modo conciso, ricordando che nella redazione della motivazione della sentenza, il giudice non è tenuto ad occuparsi espressamente e singolarmente di ogni allegazione, prospettazione ed argomentazione delle parti, essendo necessario e sufficiente, in base all'art. 132 n. 4 cpc che esponga, in maniera
3 concisa, gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione, dovendo ritenersi, per implicito, disattesi tutti gli argomenti, le tesi ed i rilievi che, seppure non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con il percorso argomentativo seguito (Cass. Civ. n. 24542/2009).
La domanda proposta da deve essere Parte_1
rigettata.
Va osservato che la locuzione “prestito personale”, di per sé priva di un preciso significato tecnico-giuridico, indica la concessione di una somma di denaro a un soggetto con l'intesa che questi la restituisca entro un dato termine.
Il prestito va, pertanto, inquadrato nel contratto di mutuo, oneroso se è inteso che chi riceve il denaro deve restituirlo maggiorato di interessi, gratuito in caso contrario.
Al riguardo la Suprema Corte ha più volte precisato “qualora
l'attore fondi la sua domanda su un contratto di mutuo, la contestazione, da parte del preteso mutuatario, circa la causale del versamento, non si tramuta in eccezione in senso sostanziale, sì da invertire l'onere della prova, giacchè negare l'esistenza di un contratto di mutuo non significa eccepirne l'inefficacia o la modificazione o l''estinzione, ma significa negare il titolo posto a base della domanda, ancorchè il convenuto riconosca di avere ricevuto una somma di denaro ed indichi la ragione per la quale
4 tale somma sarebbe stata versata;
anche in tale caso, quindi, rimane fermo l'onere probatorio a carico dell'attore, con le relative conseguenze nel caso di mancata dimostrazione dei fatti costitutivi del contratto di mutuo” (Cass. 6295/2013).
Spetta, quindi, all'attore, anche a fronte delle contestazioni mosse dal debitore, fornire piena prova dei fatti costitutivi del credito azionato.
In particolare, ai sensi del primo comma dell'art. 2697 c.c., chi agisce per la restituzione di una somma di denaro a titolo di mutuo, ha l'onere di dimostrare sia la consegna della somma, sia il titolo dal quale derivi l'obbligo della reclamata restituzione (Cass.
12119/2003).
L'allegazione del rapporto contrattuale indicato – mutuo - comporta per l'attore che chiede la restituzione di una somma di denaro, affermando di averla data a mutuo, di dare la prova oltre che della avvenuta consegna del denaro, anche che questa è stata effettuata per un titolo che ne importi l'obbligo alla restituzione, con la conseguenza che l'onere della prova su di lui incombente può dirsi adempiuto solo quando risultino accertati entrambi tali elementi del fatto costitutivo della pretesa, senza che la contestazione del convenuto il quale, riconoscendo di avere ricevuto la somma, deduca una diversa ragione della sua dazione, configuri una
5 eccezione in senso sostanziale tale da invertire l'onere della prova
(cfr. Cass. N. 9209/2001).
In effetti ai fini probatori indicati non è assolutamente sufficiente produrre in giudizio copia di assegni intestati al convenuto o a soggetti fornitori o prestatori di servizi del convenuto, posto che tali documenti direttamente e a rigore non proverebbero il sorgere di un credito restitutorio in capo al soggetto pagatore.
Parte attrice avrebbe dovuto con maggiore rigore dare contezza e prova della conclusione del contratto in forza del quale il convenuto si sarebbe obbligato a restituire le somme, potendosi solo così collocare i pagamenti ricordati nello schema del mutuo, quale contratto reale ad effetti obbligatori di restituzione in capo al solo mutuatario.
In punto si deve osservare che le deposizioni rese, in sede di interrogatorio formale e dai testi escussi, si sono dimostrate inidonee a dare contezza della sussistenza del titolo invocato dall'attrice a fondamento della propria domanda.
In conclusione, in difetto di prova idonea del titolo azionato in giudizio, la domanda attorea deve essere rigettata.
La domanda formulata, in via riconvenzionale, dal convenuto relativa alla condanna dell'attrice ex art. 96 c.p.c. deve essere rigettata.
6 In tema di condanna al risarcimento del danno per lite temeraria spetta alla parte che agisce fornire la prova sia dell'AN che del del danno risentito a causa della condotta processuale CP_2
avversaria: nella specie tale prova non è stata fornita dal convenuto, nulla quindi può essere riconosciuto a titolo di risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c.
Le spese seguono la soccombenza dell'attrice e, liquidate come in dispositivo ex DM n. 55/2014, vengono distratte - ex art. 93 cpc - in favore del procuratore del convenuto Avv. Salvatore Romeo.
Sentenza esecutiva per legge.
Così deciso in Palermo 8.7.2025
Il Got
IN Pizzuto
7
TERZA SEZIONE CIVILE
All'udienza dell'8.7.2025:
Visti i provvedimenti del 9.1.2016 e 16.1.2025 con cui veniva disposta relativamente al fascicolo RGAC n. 13432/2020 la trattazione scritta ai sensi dell'art. 83 comma 7 lett. H) d.l. 17 marzo
2020 convertito con modifiche in legge 24 aprile 2020 n. 27 e venivano assegnati alle parti i termini per il deposito delle note;
Preso atto della rituale comunicazione, a cura della cancelleria, dei provvedimenti del 9.1.2025 e 16.1.2025;
Viste le note conclusive e di trattazione scritta in atti;
IL GOT
Disattesa ogni altra richiesta, esaminate le note scritte autorizzate, gli atti di causa, tenuto conto dell'attività espletata, alle ore 15,20, decide la causa come di seguito.
Il Got
IN Pizzuto
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Terza Sezione Civile in composizione monocratica, nella persona del giudice onorario
IN Pizzuto, ha emesso, ex art. 127 ter cpc, la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 13432/2020 R.G.A.C. vertente
TRA
, elettivamente domiciliata in Palermo, Parte_1
via Catania n. 8/A, presso lo studio dell'Avv. Gandolfo Mocciaro che la rappresenta e difende, giusta procura in calce all'atto di citazione;
Attrice
E
, elettivamente domiciliato in Palermo, via Controparte_1
Ventura n. 5, presso lo studio dell'Avv. Salvatore Romeo, che lo rappresenta e difende giusta procura speciale in calce alla comparsa di costituzione;
Convenuto
OGGETTO: Prestito Personale.
2
P.Q.M.
Il Tribunale di Palermo – III Sezione Civile
Ogni contraria istanza ed eccezione respinta e definitivamente pronunciando così provvede:
Rigetta la domanda formulata dall'attrice;
Condanna l'attrice al pagamento in favore del convenuto delle spese del presente giudizio che liquida, ex DM n. 55/2014, in complessivi € 5.000,00 oltre rimborso forfettario del 15%, oltre Iva
e CPA come per legge;
Dispone, ex art. 93 cpc, la distrazione delle spese come sopra liquidate in favore del procuratore del convenuto Avv. Salvatore
Romeo;
Rigetta la domanda ex art. 96 cpc formulata dal convenuto;
Sentenza esecutiva per legge.
Motivi della Decisione
La presente sentenza viene redatta secondo le disposizioni degli artt. 132 c.p.c. e 18 disp. Att. cpc, come riformati dalla L. 69/2009; viene, pertanto, omesso lo svolgimento del processo e la motivazione viene esposta in modo conciso, ricordando che nella redazione della motivazione della sentenza, il giudice non è tenuto ad occuparsi espressamente e singolarmente di ogni allegazione, prospettazione ed argomentazione delle parti, essendo necessario e sufficiente, in base all'art. 132 n. 4 cpc che esponga, in maniera
3 concisa, gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione, dovendo ritenersi, per implicito, disattesi tutti gli argomenti, le tesi ed i rilievi che, seppure non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con il percorso argomentativo seguito (Cass. Civ. n. 24542/2009).
La domanda proposta da deve essere Parte_1
rigettata.
Va osservato che la locuzione “prestito personale”, di per sé priva di un preciso significato tecnico-giuridico, indica la concessione di una somma di denaro a un soggetto con l'intesa che questi la restituisca entro un dato termine.
Il prestito va, pertanto, inquadrato nel contratto di mutuo, oneroso se è inteso che chi riceve il denaro deve restituirlo maggiorato di interessi, gratuito in caso contrario.
Al riguardo la Suprema Corte ha più volte precisato “qualora
l'attore fondi la sua domanda su un contratto di mutuo, la contestazione, da parte del preteso mutuatario, circa la causale del versamento, non si tramuta in eccezione in senso sostanziale, sì da invertire l'onere della prova, giacchè negare l'esistenza di un contratto di mutuo non significa eccepirne l'inefficacia o la modificazione o l''estinzione, ma significa negare il titolo posto a base della domanda, ancorchè il convenuto riconosca di avere ricevuto una somma di denaro ed indichi la ragione per la quale
4 tale somma sarebbe stata versata;
anche in tale caso, quindi, rimane fermo l'onere probatorio a carico dell'attore, con le relative conseguenze nel caso di mancata dimostrazione dei fatti costitutivi del contratto di mutuo” (Cass. 6295/2013).
Spetta, quindi, all'attore, anche a fronte delle contestazioni mosse dal debitore, fornire piena prova dei fatti costitutivi del credito azionato.
In particolare, ai sensi del primo comma dell'art. 2697 c.c., chi agisce per la restituzione di una somma di denaro a titolo di mutuo, ha l'onere di dimostrare sia la consegna della somma, sia il titolo dal quale derivi l'obbligo della reclamata restituzione (Cass.
12119/2003).
L'allegazione del rapporto contrattuale indicato – mutuo - comporta per l'attore che chiede la restituzione di una somma di denaro, affermando di averla data a mutuo, di dare la prova oltre che della avvenuta consegna del denaro, anche che questa è stata effettuata per un titolo che ne importi l'obbligo alla restituzione, con la conseguenza che l'onere della prova su di lui incombente può dirsi adempiuto solo quando risultino accertati entrambi tali elementi del fatto costitutivo della pretesa, senza che la contestazione del convenuto il quale, riconoscendo di avere ricevuto la somma, deduca una diversa ragione della sua dazione, configuri una
5 eccezione in senso sostanziale tale da invertire l'onere della prova
(cfr. Cass. N. 9209/2001).
In effetti ai fini probatori indicati non è assolutamente sufficiente produrre in giudizio copia di assegni intestati al convenuto o a soggetti fornitori o prestatori di servizi del convenuto, posto che tali documenti direttamente e a rigore non proverebbero il sorgere di un credito restitutorio in capo al soggetto pagatore.
Parte attrice avrebbe dovuto con maggiore rigore dare contezza e prova della conclusione del contratto in forza del quale il convenuto si sarebbe obbligato a restituire le somme, potendosi solo così collocare i pagamenti ricordati nello schema del mutuo, quale contratto reale ad effetti obbligatori di restituzione in capo al solo mutuatario.
In punto si deve osservare che le deposizioni rese, in sede di interrogatorio formale e dai testi escussi, si sono dimostrate inidonee a dare contezza della sussistenza del titolo invocato dall'attrice a fondamento della propria domanda.
In conclusione, in difetto di prova idonea del titolo azionato in giudizio, la domanda attorea deve essere rigettata.
La domanda formulata, in via riconvenzionale, dal convenuto relativa alla condanna dell'attrice ex art. 96 c.p.c. deve essere rigettata.
6 In tema di condanna al risarcimento del danno per lite temeraria spetta alla parte che agisce fornire la prova sia dell'AN che del del danno risentito a causa della condotta processuale CP_2
avversaria: nella specie tale prova non è stata fornita dal convenuto, nulla quindi può essere riconosciuto a titolo di risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c.
Le spese seguono la soccombenza dell'attrice e, liquidate come in dispositivo ex DM n. 55/2014, vengono distratte - ex art. 93 cpc - in favore del procuratore del convenuto Avv. Salvatore Romeo.
Sentenza esecutiva per legge.
Così deciso in Palermo 8.7.2025
Il Got
IN Pizzuto
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