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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 30/10/2025, n. 677 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 677 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 518/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Alessia Vicini Presidente dott.ssa Elena Orlandi Giudice dott. Pierpaolo Galante Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 518/2023 R.G. vertente:
TRA
(CF ), rappresentata e difesa dall'avv. Barbara Parte_1 C.F._1
Paoletti, presso il cui studio - e domicilio digitale - è elettivamente domiciliata in Bologna via
MO BE n. 7, in virtù di procura allegata al ricorso
RICORRENTE
E
(CF , rappresentato e difeso dall'avv. Davide Controparte_1 C.F._2
Sartoni, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Faenza, via Naviglio n. 14, in virtù di procura allegata alla memoria di nomina del nuovo difensore
RESISTENTE
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
CONCLUSIONI
Per “ Voglia l'Ill.mo Tribunale di Ravenna, ogni domanda avversa ed eccezione Parte_1 reietta, con vittoria di spese, compensi, rimborso spese generali 15% ed accessori di legge
Nel merito
pagina 1 di 10
1. CONFERMARE l'affidamento condiviso fra i genitori dei figli minori , e Per_1 Per_2 Per_3 con collocazione prevalente presso la residenza anagrafica della ricorrente;
2. CONFERMARE conseguentemente l'assegnazione della casa coniugale sita in Ravenna (RA), frazione Roncalceci, in via Sauro Babini n. 266/B, in favore della signora
[...] in qualità di genitore collocatario con cui i minori risiedono prevalentemente;
Parte_1
3. DISPORRE che il sig. possa vedere i figli , e secondo il seguente CP_1 Per_1 Per_2 Per_3 schema:
- a fine settimana alternati dal venerdì all'uscita di scuola sino alla domenica sera alle ore 21,30
(dopocena);
- due pomeriggi infrasettimanali (mercoledì e giovedì), dall'uscita di scuola sino alle 21,30
(dopocena), sempre compatibilmente con gli impegni scolastici e ricreativi dei minori;
- vacanze estive: 15 giorni consecutivi (per il periodo giugno-settembrevacanze estive: 15 giorni consecutivi (per il periodo giugno-settembre), il periodo di vacanza andrà concordato entro il mese di aprile, salvo diverso accordo;
- vacanze natalizie: una settimana per ciascun genitore con alternanza di anno in anno del Natale (24-
30 dicembre) e del Capodanno (31dicembre-6 gennaio);
- vacanze pasquali: metà del periodo per ogni genitore con alternanza di anno in anno della Pasqua e del Lunedì dell'Angelo.
3. DISPORRE che il convenuto corrisponda un assegno di € 350,00 mensiliciascuno a titolo di contributo per il mantenimento dei tre figli minori , e e un assegno di € Per_1 Per_2 Per_3
350,00 mensili, a titolo di contributo per il mantenimento della moglie, o quelle maggiori e diverse somme che saranno ritenute di giustizia, con rivalutazione monetaria in base all'indice ISTAT;
6. CONFERMARE che il convenuto contribuisca al 70% di tutte le spesestraordinarie secondo lo schema previsto nel “protocollo dei procedimenti in materia familiare” concordato in data 16.07.2015 tra il Tribunale di Ravenna e il Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Ravenna e con rimborso al genitore che le abbia anticipate entro sette giorni dal pagamento.
7. CONFERMARE la corresponsione dell'assegno unico previsto ex lege integralmente in favore della signora in relazione alla circostanza che i figli sono materialmente collocati presso la medesima e Pt_1 che pernottano prevalentemente presso la stessa.
In via istruttoria
, nell'accoglimento delle proprie istanze ed eccezioni istruttorie e, precisamente, si chiede: CP_2
pagina 2 di 10 - l'ammissione di prova per interpello e per testi sui capitoli di prova di cui alla memoria ex art. 183 comma 6 n.2 c.p.c. con data 5.2.2024 e con i testi in essa indicati;
- in considerazione dell'inattendibilità (stante l'evidente contrasto delle risultanze fiscali con la sua capacità di acquisto di beni immobili) delle dichiarazioni dei redditi presentate dal sig. CP_1 si insiste affinché vengano disposte le più opportune indagini della Polizia Tributaria e/o
[...] accesso all'Anagrafe Tributaria sul patrimonio mobiliare e immobiliare del sig. Controparte_1
(all'uopo sono state prodotte quale prova contraria le annotazioni del sig. relative alle CP_1
“chiusure” presumibilmente in nero effettuate nel 2022 cfr. docc. nn.21-22), ivi compresa l'attività dallo stesso svolta presso il Circolo San Biagio di Rocalceci, via Sauro Babini n.242; disporsi di esibizione ai sensi dell'art. 210 c.p.c. al Biagio di Rocalceci, in persona del suo presidente CP_3 pro tempore, con sede in via Sauro Babini n.242 CF/P.IVA (come risultante dal P.IVA_1 contratto di comodato del 2021 prodotto quale prova contraria sub doc. 20) dell'atto costitutivo e dello statuto, nonché delle scritture contabili e delle fatture di vendita e acquisto dell'anno 2023 e
2024”
Per : “ Voglia l'Ill.mo Sig. G.I., contrariis reiectis, a parziale modifica di quanto Controparte_1 stabilito con il decreto emesso a scioglimento della riserva del 15.6.2023 dal Presidente dott.ssa
Mariapia Parisi, disporre: in via principale - il mantenimento diretto dei figli, anche con eventuale collocazione prevalente presso il padre come già nei fatti avviene sin dal maggio 2022; Controparte_1
- in via subordinata che considerati gli ampi tempi di permanenza dei figli Controparte_1 presso di lui e le altre condizioni già riconosciute alla a titolo di concorso nel Parte_2 mantenimento dei figli, la somma massima di € 100,00 (CENTO) a favore di ciascuno al giorno 15 di ogni mese, rivalutati annualmente su base ISTAT, sul conto corrente fornito dalla madre, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo il protocollo del Tribunale di Ravenna, ovvero quella somma minore che sarà ritenuta equa e di giustizia;
- Voglia
l'Ecc.mo Tribunale, contrariis reiectis, così disporre: in via principale:
1) I coniugi vivranno separati e saranno liberi ognuno di fissare, ove riterranno, la propria residenza, impegnandosi ed obbligandosi a non interferire nelle rispettive vite private;
pagina 3 di 10 2) La casa coniugale, sita a Ravenna, frazione Roncalceci, in via Sauro Babini n. 266/B, di proprietà esclusiva del signor viene assegnata alla signora ove vi vivrà Controparte_1 Pt_1 Parte_1
e risiederà insieme ai figli, solo in caso di collocazione prevalente presso di lei dei figli medesimi, disponendosi in caso contrario l'attribuzione a;
Controparte_1
3) I genitori concordano che i tempi di permanenza dei figli presso ciascuno di loro saranno così distribuiti, anche in considerazione delle attività scolastiche ed extrascolastiche dei figli, nonché alla luce delle esigenze lavorative dei genitori:
Dal lunedì al venerdì mattina la signora si occuperà di accompagnare i figli e Pt_1 Per_2 Per_3 presso l'istituto scolastico ( si reca a scuola con l'autobus), mentre il signor si Per_1 CP_1 premurerà di ritirarli all'uscita da scuola e di accompagnarli presso le sedi in cui i figli svolgono le loro attività sportive e li terrà con sé sino alle ore 21.30 (orario in cui la signora rientra dal Pt_1 lavoro) quando poi li riaccompagnerà presso l'abitazione materna. Ciò ad eccezione delle giornate del mercoledì e giovedì (giorni di riposo della madre), in cui di tutti gli incombenti relativi ai figli si occuperà la signora Pt_1
In ogni caso, i figli pernotteranno presso l'abitazione paterna nelle giornate di lunedì e venerdì, con la conseguenza che la mattina successiva saranno accompagnati a scuola dal signor Si precisa CP_1 che le parti potranno concordare eventuali ulteriori pernottamenti presso l'abitazione paterna.
Le parti concordano inoltre che i figli trascorreranno con il padre il fine settimana a settimane alterne, dal venerdì sera (quando già, in ogni caso, pernottano presso il padre) fino alla domenica sera alle ore
21.30.
Resta inteso che, durante la stagione estiva, ciascun genitore potrà trascorrere con
i figli minorenni presso il loro domicilio o in soggiorni estivi, un periodo consecutivo di giorni 15.
Il calendario delle vacanze estive dovrà essere concordato fra i genitori entro il giorno 31 del mese di maggio di ogni anno, compatibilmente con le esigenze dei minorenni e le necessità dei genitori.
Le vacanze pasquali saranno divise in due periodi: uno dal Giovedì Santo alla Domenica di Pasqua,
l'altro dal Lunedì dell'Angelo al giovedì successivo. Detti periodi saranno da trascorrere ad anni alterni con i singoli genitori.
Parimenti le vacanze natalizie dovranno essere divise in due periodi: il primo dal 24 al 30 dicembre ed il secondo dal 31 dicembre al 6 gennaio. Anche in questo caso sarà operante l'alternanza dei genitori.
Entrambi i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale sui figli minorenni, per le questioni di ordinaria amministrazione, in maniera separata nei rispettivi periodi di convivenza;
le decisioni di maggiore interesse per i minorenni relative all'istruzione, all'educazione, alla salute,
pagina 4 di 10 verranno assunte di comune accordo dai genitori, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni dei figli minorenni. I ricorrenti si impegnano ed obbligano a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo dei figli con ciascuno di loro, di ricevere cura, educazione ed istruzione da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale;
4) I genitori concordano che provvederanno direttamente al mantenimento dei figli minorenni per i periodi in cui i figli si troveranno presso ciascuno di loro, senza che alcun contributo al mantenimento dei figli sia dovuto da ciascun genitore all'altro;
5) Le parti provvederanno inoltre al rimborso, in ragione del 50%, in favore di quella che avrà sostenuto l'onere economico, di tutte le spese aventi carattere straordinario, previste e specificate nel
“protocollo per i procedimenti in materia familiare” concordato in data 16.07.2015, tra il Tribunale di
Ravenna e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Ravenna, e saranno, per espresso accordo dei coniugi, da considerarsi tali, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, anche tutte le spese scolastiche, comprensive dei cre estivi e della mensa, del trasporto pubblico, iscrizioni e assicurazioni scolastiche, tutte le spese mediche, anche quelle previste dal Servizio Sanitario Nazionale, nonché tutte le spese per l'acquisto di capi di abbigliamento. Il coniuge che anticiperà qualsivoglia spesa o costo nell'interesse dei figli avrà diritto a richiedere il rimborso della quota del 50% a metà e alla fine di ogni mese, potendo i coniugi, previo accordo tra gli stessi, provvedere eventualmente a compensazioni anche parziali;
6) La signora sarà esclusiva beneficiaria per l'importo integrale e unica percettrice dell'assegno Pt_1 unico ed universale, rinunciando il marito alla sua parte a favore della moglie, solo nel caso di effettiva collocataria dei figli minori, venendo altrimenti l'assegno distribuito equamente tra i coniugi, ovvero integralmente a favore dell'effettivo collocatario;
7) con vittoria di spese e compensi
* * * * *
In via meramente subordinata: nella denegata ipotesi in cui sia previsto in luogo del mantenimento diretto un mantenimento del padre si chiede sin da ora che (considerati gli ampi tempi di permanenza dei figli presso di lui e le altre condizioni già riconosciute alla versi, a Parte_3 titolo di concorso nel mantenimento dei figli, la somma massima di € 100,00 (CENTO) a favore di ciascuno (ovvero quella somma minore che sarà ritenuta equa e di
pagina 5 di 10 giustizia) al giorno 15 di ogni mese, rivalutati annualmente su base ISTAT, sul conto corrente fornito dalla madre, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo il protocollo del Tribunale di Ravenna”.
In via istruttoria:
Si insiste infine per l'accoglimento delle istanze istruttorie già formulate nella memoria ex art. 183 comma VI n. 2 c.p.c. ed in particolare affinché il Giudice proceda all'ascolto dei minori ex art. 473 bis.
n. 5 c.p.c.”
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 17.02.2023 ha chiesto pronunciarsi la separazione Parte_1 personale da con il quale contrasse matrimonio a Ravenna, il 1.05.2006, trascritto Controparte_1 nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune dell'anno 2006, atto n. 32, p. 2, s. A, alle condizioni di cui al ricorso, deducendo, in particolare, che dall'unione col predetto nacquero i figli il 9.08.2003, , l'11.12.2006, il 23.07.2012 e il 9.12.2013. Per_4 Per_1 Per_2 Per_3
Con memoria difensiva del 18.04.2023 si è costituito in giudizio , che non si è Controparte_1 opposto alla domanda di separazione, ma ha chiesto disporsi statuizioni accessorie alla pronuncia sul vincolo diverse da quelle indicate dalla moglie.
All'esito dell'udienza presidenziale, adottati i provvedimenti provvisori ed urgenti, la causa è stata rimessa dinanzi al giudice istruttore;
nel giudizio è, quindi, intervenuto il PM e, successivamente, le parti hanno integrato i rispettivi atti introduttivi.
Pronunciata con sentenza non definitiva la separazione personale delle parti n. 906/23, rimessa la causa sul ruolo con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., acquista documentazione varia, ritenuto superfluo l'ascolto dei minori, entro il termine concesso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. le parti hanno precisato le conclusioni come sopra riportate e la causa è stata rimessa in decisione al Collegio con ordinanza depositata in data 4.07.2025, previa assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. Successivamente il P.M. ha concluso come in atti.
Orbene, in relazione all'affidamento dei figli minori va premesso, in diritto, che l'affido condiviso ad entrambi i genitori, a seguito dell'entrata in vigore della Legge 54/2006, rappresenta il regime ordinario di affido dei figli in caso di frattura dell'unione familiare.
Le parti nel caso di specie risultano concordi per la previsione dell'affido condiviso dei due figli minori e ad entrambi i genitori. Per_2 Per_3
pagina 6 di 10 Pertanto, il Collegio ritiene doversi disporre l'affido condiviso dei figli minori ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente degli stessi, considerata l'abitudine consolidata dei medesimi sin dal giugno 2022 (anno in cui il lasciava la casa coniugale), presso la madre. CP_1
Non provata risulta infatti l'allegazione del resistente secondo cui i figli, durante il loro tempo libero, starebbero prevalentemente dallo stesso e non con la madre presso la casa coniugale.
La ricorrente ha allegato infatti che il lasciava la casa coniugale ove risiedevano i figli con la CP_1 madre nel giugno 2022 e solamente a far data dall'agosto 2023 iniziava a tenere i ragazzi a fine settimana alternati con pernotto e ciò con eccezione del figlio che aveva continuato a dormire Per_1 esclusivamente presso la madre.
Tali assunti non specificamente contestati dal resistente non hanno trovato smentita in alcuna prova contraria.
Il Collegio non ritiene quindi provata la sussistenza di un collocamento “di fatto” prevalente dei figli presso il padre.
La collocazione prevalente dei figli presso la madre (con la quale coabita anche il figlio nelle Per_1 more divenuto maggiorenne ma non economicamente autosufficiente) comporta l'assegnazione alla stessa della casa coniugale.
Il padre stante la collocazione prevalente presso la madre potrà vedere e tenere con sé i figli minori a settimane alterne dal venerdì all'uscita della scuola sino alla domenica sera alle ore 21.30 oltre ad un giorno infrasettimanale durante la settimana in cui li tiene con sé il weekend e due giorni infrasettimanali quando non li tiene con sé il weekend sempre con pernotto oltre a tre giorni durante le vacanze pasquali, sette giorni durante le vacanze natalizie e due settimane anche non consecutive durante le ferie estive.
Circa il mantenimento dei figli, va premesso, invece, in diritto, che l'art. 337 ter, comma 4, c.c. stabilisce che ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito;
il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando: 1) le attuali esigenze del figlio;
2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori;
3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore;
4) le risorse economiche di entrambi i genitori;
5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore. In particolare, il parametro di riferimento, ai fini della corretta determinazione del rispettivo concorso negli oneri finanziari, è costituito, secondo il disposto dell'art. 148 c.c., non solo dalle “rispettive sostanze”, ma anche dalla rispettiva capacità di lavoro, professionale o casalingo, di ciascun coniuge, con espressa valorizzazione,
pagina 7 di 10 oltre che delle risorse economiche individuali, anche delle accertate potenzialità reddituali (cfr., in motivazione, Cass. ord. n. 25531/2016).
Nel caso di specie, con riferimento alla capacità reddituale e patrimoniale di dai Parte_1 documenti dalla stessa depositati (CU doc. 23-25 fasc. ricorrente) e da quanto dalla stessa allegato nella dichiarazione sostitutiva di atto notorio del 31.10.24, si evince che la parte svolga attività di lavoro dipendente a tempo indeterminato part-time percependo uno stipendio mensile pari a circa €
800,00/900,00 mensili (doc. 14 fasc. ricorrente).
La ricorrente ha inoltre ammesso di svolgere per incrementare il reddito alcuni “lavoretti” (cfr. verbale udienza Presidenziale).
La risulta titolare di un fondo pensione (doc. 29) e di una automobile. Pt_1
Quanto, invece, alle condizioni economiche di da questo depositati ed allegati si Controparte_1 evince che la parte svolge lavoro autonomo in forma individuale percependo redditi variabili che si aggirano sui 1.500,00 euro al mese. Risulta infatti come per l'anno 2024 abbia percepito un reddito da lavoro autonomo pari a complessivi 25.074,38 lordi.
Il resistente risulta proprietario esclusivo della casa coniugale e della nuova abitazione sita in
Roncalceci via Sauro Babini n. 266/b acquistata dopo l'udienza presidenziale in cui attualmente vive e per la quale paga mensilmente un mutuo di € 560,00.
Il resistente risulta inoltre titolare di c/c intestato alla impresa individuale con saldo di € 19.101,90 e di altro c/c personale con saldo di € 1.528,33 oltre che di libretto postale di circa € 5.000,00.
Pertanto, tenuto conto a) della capacità reddituale e patrimoniale delle parti, b) della maggiore capacità reddituale di , c) del collocamento prevalente presso la madre dei figli minori, come Controparte_1 sopra disposto, d) dell'ammontare dell'assegno unico universale che si attribuisce per l'intero alla madre come di seguito disposto, il Collegio stima equo disporre che contribuisca al Controparte_1 mantenimento ordinario dei figli minori e e del figlio maggiorenne ma non Per_2 Per_3 economicamente indipendente , entro il giorno 10 di ogni mese, la somma di euro 130,00 per Per_1 ciascun figlio, rivalutabili annualmente in base agli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie come da protocollo dell'intestato Tribunale. percepirà per l'intero l'assegno unico Parte_1 universale per i figli.
Quanto alla domanda di mantenimento avanzata da va, invece, premesso in diritto Parte_1 che per effetto della pronuncia di separazione tra i coniugi il giudice può porre a carico di uno di essi l'obbligo di corrispondere all'altro un assegno di mantenimento, stabilendone la periodicità, purché la separazione non sia addebitabile al coniuge richiedente l'assegno e l'avente diritto non abbia “adeguati redditi propri” (cfr. art. 156, comma 1, c.c.), da intendersi come quelli necessari a mantenere il tenore pagina 8 di 10 di vita goduto in costanza di matrimonio (cfr. Cass. sent. n. 12196/2017). E ciò, tuttavia, tenuto conto degli effetti che la disgregazione familiare comporta in punto di impoverimento dei partners e comunque di eventuali sopravvenienze incidenti sulle condizioni reddituali dei coniugi.
Nel caso di specie, tenuto conto delle ricostruite capacità reddituali e patrimoniali dei coniugi (e dunque dell'impossibilità per l'odierna ricorrente di tenere uno standard di vita analogo a quello reso oggettivamente possibile dal complesso delle risorse economiche dei coniugi: cfr., circa tale accezione dell'inadeguatezza dei redditi propri di uno dei coniugi, Cass. n. 952/2023), il Collegio stima equo porre a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento della moglie con la Controparte_1 corresponsione dell'importo mensile di euro 100,00, entro il giorno 10 di ogni mese, da rivalutarsi automaticamente ogni anno secondo gli indici del costo della vita per le famiglie di operai ed impiegati elaborati dall'ISTAT.
Le spese di lite, considerata la prevalente soccombenza di in relazione alla domanda Controparte_1 di assegno di mantenimento avanzata dalla moglie ed in relazione ai tempi di permanenza presso di lui dei figli e del loro mantenimento, vanno compensate per 1/3 con condanna di alla Controparte_1 refusione dei restanti 2/3 di tali spese che si liquidano per intero, vale a dire in misura comprensiva della parte compensata, come in dispositivo in base ai parametri del DM 55/2014 (scaglione indeterminabile, valori medi).
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale come in epigrafe, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 518/23 R.G., ogni diversa istanza e domanda disattesa e rigettata come in motivazione, così provvede:
- dispone l'affido condiviso dei figli minori ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente degli stessi presso la madre e con diritto per il padre vedere e tenere con sé i due figli e a Per_2 Per_3 settimane alterne dal venerdì all'uscita della scuola sino alla domenica sera alle ore 21.30 oltre ad un giorno infrasettimanale durante la settimana in cui li tiene con sé il weekend e due giorni infrasettimanali quando non li tiene con sé il weekend sempre con pernotto oltre a tre giorni durante le vacanze pasquali, sette giorni durante le vacanze natalizie e due settimane anche non consecutive durante le ferie estive;
- dispone che contribuisca al mantenimento ordinario dei figli minori e Controparte_1 Per_2
e del figlio maggiorenne ma economicamente non autosufficiente versando a Per_3 Per_1 [...]
entro il giorno 10 di ogni mese, la somma di euro 130,00 per ciascun figlio, rivalutabili Parte_1 annualmente in base agli indici istat, oltre al 50% delle spese straordinarie come da protocollo dell'intestato Tribunale. percepirà per l'intero l'assegno unico universale per i figli;
Parte_1
pagina 9 di 10 - pone a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento della moglie con la Controparte_1 corresponsione dell'importo mensile di euro 100,00, entro il giorno 10 di ogni mese, da rivalutarsi automaticamente ogni anno secondo gli indici del costo della vita per le famiglie di operai ed impiegati elaborati dall'ISTAT;
- compensa per 1/3 le spese di lite e condanna di alla refusione dei restanti 2/3 di tali Controparte_1 spese in favore di che si liquidano per intero, vale a dire in misura comprensiva Parte_1 della parte compensata, in euro 125,00 per spese vive ed euro 5.810,00 per compenso professionale, oltre spese generali, c.p.a. ed iva, come per legge, se dovuta.
Ravenna, 30 ottobre 2025 Il Presidente relatore dott.ssa Alessia Vicini
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Alessia Vicini Presidente dott.ssa Elena Orlandi Giudice dott. Pierpaolo Galante Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 518/2023 R.G. vertente:
TRA
(CF ), rappresentata e difesa dall'avv. Barbara Parte_1 C.F._1
Paoletti, presso il cui studio - e domicilio digitale - è elettivamente domiciliata in Bologna via
MO BE n. 7, in virtù di procura allegata al ricorso
RICORRENTE
E
(CF , rappresentato e difeso dall'avv. Davide Controparte_1 C.F._2
Sartoni, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Faenza, via Naviglio n. 14, in virtù di procura allegata alla memoria di nomina del nuovo difensore
RESISTENTE
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
CONCLUSIONI
Per “ Voglia l'Ill.mo Tribunale di Ravenna, ogni domanda avversa ed eccezione Parte_1 reietta, con vittoria di spese, compensi, rimborso spese generali 15% ed accessori di legge
Nel merito
pagina 1 di 10
1. CONFERMARE l'affidamento condiviso fra i genitori dei figli minori , e Per_1 Per_2 Per_3 con collocazione prevalente presso la residenza anagrafica della ricorrente;
2. CONFERMARE conseguentemente l'assegnazione della casa coniugale sita in Ravenna (RA), frazione Roncalceci, in via Sauro Babini n. 266/B, in favore della signora
[...] in qualità di genitore collocatario con cui i minori risiedono prevalentemente;
Parte_1
3. DISPORRE che il sig. possa vedere i figli , e secondo il seguente CP_1 Per_1 Per_2 Per_3 schema:
- a fine settimana alternati dal venerdì all'uscita di scuola sino alla domenica sera alle ore 21,30
(dopocena);
- due pomeriggi infrasettimanali (mercoledì e giovedì), dall'uscita di scuola sino alle 21,30
(dopocena), sempre compatibilmente con gli impegni scolastici e ricreativi dei minori;
- vacanze estive: 15 giorni consecutivi (per il periodo giugno-settembrevacanze estive: 15 giorni consecutivi (per il periodo giugno-settembre), il periodo di vacanza andrà concordato entro il mese di aprile, salvo diverso accordo;
- vacanze natalizie: una settimana per ciascun genitore con alternanza di anno in anno del Natale (24-
30 dicembre) e del Capodanno (31dicembre-6 gennaio);
- vacanze pasquali: metà del periodo per ogni genitore con alternanza di anno in anno della Pasqua e del Lunedì dell'Angelo.
3. DISPORRE che il convenuto corrisponda un assegno di € 350,00 mensiliciascuno a titolo di contributo per il mantenimento dei tre figli minori , e e un assegno di € Per_1 Per_2 Per_3
350,00 mensili, a titolo di contributo per il mantenimento della moglie, o quelle maggiori e diverse somme che saranno ritenute di giustizia, con rivalutazione monetaria in base all'indice ISTAT;
6. CONFERMARE che il convenuto contribuisca al 70% di tutte le spesestraordinarie secondo lo schema previsto nel “protocollo dei procedimenti in materia familiare” concordato in data 16.07.2015 tra il Tribunale di Ravenna e il Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Ravenna e con rimborso al genitore che le abbia anticipate entro sette giorni dal pagamento.
7. CONFERMARE la corresponsione dell'assegno unico previsto ex lege integralmente in favore della signora in relazione alla circostanza che i figli sono materialmente collocati presso la medesima e Pt_1 che pernottano prevalentemente presso la stessa.
In via istruttoria
, nell'accoglimento delle proprie istanze ed eccezioni istruttorie e, precisamente, si chiede: CP_2
pagina 2 di 10 - l'ammissione di prova per interpello e per testi sui capitoli di prova di cui alla memoria ex art. 183 comma 6 n.2 c.p.c. con data 5.2.2024 e con i testi in essa indicati;
- in considerazione dell'inattendibilità (stante l'evidente contrasto delle risultanze fiscali con la sua capacità di acquisto di beni immobili) delle dichiarazioni dei redditi presentate dal sig. CP_1 si insiste affinché vengano disposte le più opportune indagini della Polizia Tributaria e/o
[...] accesso all'Anagrafe Tributaria sul patrimonio mobiliare e immobiliare del sig. Controparte_1
(all'uopo sono state prodotte quale prova contraria le annotazioni del sig. relative alle CP_1
“chiusure” presumibilmente in nero effettuate nel 2022 cfr. docc. nn.21-22), ivi compresa l'attività dallo stesso svolta presso il Circolo San Biagio di Rocalceci, via Sauro Babini n.242; disporsi di esibizione ai sensi dell'art. 210 c.p.c. al Biagio di Rocalceci, in persona del suo presidente CP_3 pro tempore, con sede in via Sauro Babini n.242 CF/P.IVA (come risultante dal P.IVA_1 contratto di comodato del 2021 prodotto quale prova contraria sub doc. 20) dell'atto costitutivo e dello statuto, nonché delle scritture contabili e delle fatture di vendita e acquisto dell'anno 2023 e
2024”
Per : “ Voglia l'Ill.mo Sig. G.I., contrariis reiectis, a parziale modifica di quanto Controparte_1 stabilito con il decreto emesso a scioglimento della riserva del 15.6.2023 dal Presidente dott.ssa
Mariapia Parisi, disporre: in via principale - il mantenimento diretto dei figli, anche con eventuale collocazione prevalente presso il padre come già nei fatti avviene sin dal maggio 2022; Controparte_1
- in via subordinata che considerati gli ampi tempi di permanenza dei figli Controparte_1 presso di lui e le altre condizioni già riconosciute alla a titolo di concorso nel Parte_2 mantenimento dei figli, la somma massima di € 100,00 (CENTO) a favore di ciascuno al giorno 15 di ogni mese, rivalutati annualmente su base ISTAT, sul conto corrente fornito dalla madre, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo il protocollo del Tribunale di Ravenna, ovvero quella somma minore che sarà ritenuta equa e di giustizia;
- Voglia
l'Ecc.mo Tribunale, contrariis reiectis, così disporre: in via principale:
1) I coniugi vivranno separati e saranno liberi ognuno di fissare, ove riterranno, la propria residenza, impegnandosi ed obbligandosi a non interferire nelle rispettive vite private;
pagina 3 di 10 2) La casa coniugale, sita a Ravenna, frazione Roncalceci, in via Sauro Babini n. 266/B, di proprietà esclusiva del signor viene assegnata alla signora ove vi vivrà Controparte_1 Pt_1 Parte_1
e risiederà insieme ai figli, solo in caso di collocazione prevalente presso di lei dei figli medesimi, disponendosi in caso contrario l'attribuzione a;
Controparte_1
3) I genitori concordano che i tempi di permanenza dei figli presso ciascuno di loro saranno così distribuiti, anche in considerazione delle attività scolastiche ed extrascolastiche dei figli, nonché alla luce delle esigenze lavorative dei genitori:
Dal lunedì al venerdì mattina la signora si occuperà di accompagnare i figli e Pt_1 Per_2 Per_3 presso l'istituto scolastico ( si reca a scuola con l'autobus), mentre il signor si Per_1 CP_1 premurerà di ritirarli all'uscita da scuola e di accompagnarli presso le sedi in cui i figli svolgono le loro attività sportive e li terrà con sé sino alle ore 21.30 (orario in cui la signora rientra dal Pt_1 lavoro) quando poi li riaccompagnerà presso l'abitazione materna. Ciò ad eccezione delle giornate del mercoledì e giovedì (giorni di riposo della madre), in cui di tutti gli incombenti relativi ai figli si occuperà la signora Pt_1
In ogni caso, i figli pernotteranno presso l'abitazione paterna nelle giornate di lunedì e venerdì, con la conseguenza che la mattina successiva saranno accompagnati a scuola dal signor Si precisa CP_1 che le parti potranno concordare eventuali ulteriori pernottamenti presso l'abitazione paterna.
Le parti concordano inoltre che i figli trascorreranno con il padre il fine settimana a settimane alterne, dal venerdì sera (quando già, in ogni caso, pernottano presso il padre) fino alla domenica sera alle ore
21.30.
Resta inteso che, durante la stagione estiva, ciascun genitore potrà trascorrere con
i figli minorenni presso il loro domicilio o in soggiorni estivi, un periodo consecutivo di giorni 15.
Il calendario delle vacanze estive dovrà essere concordato fra i genitori entro il giorno 31 del mese di maggio di ogni anno, compatibilmente con le esigenze dei minorenni e le necessità dei genitori.
Le vacanze pasquali saranno divise in due periodi: uno dal Giovedì Santo alla Domenica di Pasqua,
l'altro dal Lunedì dell'Angelo al giovedì successivo. Detti periodi saranno da trascorrere ad anni alterni con i singoli genitori.
Parimenti le vacanze natalizie dovranno essere divise in due periodi: il primo dal 24 al 30 dicembre ed il secondo dal 31 dicembre al 6 gennaio. Anche in questo caso sarà operante l'alternanza dei genitori.
Entrambi i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale sui figli minorenni, per le questioni di ordinaria amministrazione, in maniera separata nei rispettivi periodi di convivenza;
le decisioni di maggiore interesse per i minorenni relative all'istruzione, all'educazione, alla salute,
pagina 4 di 10 verranno assunte di comune accordo dai genitori, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni dei figli minorenni. I ricorrenti si impegnano ed obbligano a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo dei figli con ciascuno di loro, di ricevere cura, educazione ed istruzione da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale;
4) I genitori concordano che provvederanno direttamente al mantenimento dei figli minorenni per i periodi in cui i figli si troveranno presso ciascuno di loro, senza che alcun contributo al mantenimento dei figli sia dovuto da ciascun genitore all'altro;
5) Le parti provvederanno inoltre al rimborso, in ragione del 50%, in favore di quella che avrà sostenuto l'onere economico, di tutte le spese aventi carattere straordinario, previste e specificate nel
“protocollo per i procedimenti in materia familiare” concordato in data 16.07.2015, tra il Tribunale di
Ravenna e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Ravenna, e saranno, per espresso accordo dei coniugi, da considerarsi tali, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, anche tutte le spese scolastiche, comprensive dei cre estivi e della mensa, del trasporto pubblico, iscrizioni e assicurazioni scolastiche, tutte le spese mediche, anche quelle previste dal Servizio Sanitario Nazionale, nonché tutte le spese per l'acquisto di capi di abbigliamento. Il coniuge che anticiperà qualsivoglia spesa o costo nell'interesse dei figli avrà diritto a richiedere il rimborso della quota del 50% a metà e alla fine di ogni mese, potendo i coniugi, previo accordo tra gli stessi, provvedere eventualmente a compensazioni anche parziali;
6) La signora sarà esclusiva beneficiaria per l'importo integrale e unica percettrice dell'assegno Pt_1 unico ed universale, rinunciando il marito alla sua parte a favore della moglie, solo nel caso di effettiva collocataria dei figli minori, venendo altrimenti l'assegno distribuito equamente tra i coniugi, ovvero integralmente a favore dell'effettivo collocatario;
7) con vittoria di spese e compensi
* * * * *
In via meramente subordinata: nella denegata ipotesi in cui sia previsto in luogo del mantenimento diretto un mantenimento del padre si chiede sin da ora che (considerati gli ampi tempi di permanenza dei figli presso di lui e le altre condizioni già riconosciute alla versi, a Parte_3 titolo di concorso nel mantenimento dei figli, la somma massima di € 100,00 (CENTO) a favore di ciascuno (ovvero quella somma minore che sarà ritenuta equa e di
pagina 5 di 10 giustizia) al giorno 15 di ogni mese, rivalutati annualmente su base ISTAT, sul conto corrente fornito dalla madre, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo il protocollo del Tribunale di Ravenna”.
In via istruttoria:
Si insiste infine per l'accoglimento delle istanze istruttorie già formulate nella memoria ex art. 183 comma VI n. 2 c.p.c. ed in particolare affinché il Giudice proceda all'ascolto dei minori ex art. 473 bis.
n. 5 c.p.c.”
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 17.02.2023 ha chiesto pronunciarsi la separazione Parte_1 personale da con il quale contrasse matrimonio a Ravenna, il 1.05.2006, trascritto Controparte_1 nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune dell'anno 2006, atto n. 32, p. 2, s. A, alle condizioni di cui al ricorso, deducendo, in particolare, che dall'unione col predetto nacquero i figli il 9.08.2003, , l'11.12.2006, il 23.07.2012 e il 9.12.2013. Per_4 Per_1 Per_2 Per_3
Con memoria difensiva del 18.04.2023 si è costituito in giudizio , che non si è Controparte_1 opposto alla domanda di separazione, ma ha chiesto disporsi statuizioni accessorie alla pronuncia sul vincolo diverse da quelle indicate dalla moglie.
All'esito dell'udienza presidenziale, adottati i provvedimenti provvisori ed urgenti, la causa è stata rimessa dinanzi al giudice istruttore;
nel giudizio è, quindi, intervenuto il PM e, successivamente, le parti hanno integrato i rispettivi atti introduttivi.
Pronunciata con sentenza non definitiva la separazione personale delle parti n. 906/23, rimessa la causa sul ruolo con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., acquista documentazione varia, ritenuto superfluo l'ascolto dei minori, entro il termine concesso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. le parti hanno precisato le conclusioni come sopra riportate e la causa è stata rimessa in decisione al Collegio con ordinanza depositata in data 4.07.2025, previa assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. Successivamente il P.M. ha concluso come in atti.
Orbene, in relazione all'affidamento dei figli minori va premesso, in diritto, che l'affido condiviso ad entrambi i genitori, a seguito dell'entrata in vigore della Legge 54/2006, rappresenta il regime ordinario di affido dei figli in caso di frattura dell'unione familiare.
Le parti nel caso di specie risultano concordi per la previsione dell'affido condiviso dei due figli minori e ad entrambi i genitori. Per_2 Per_3
pagina 6 di 10 Pertanto, il Collegio ritiene doversi disporre l'affido condiviso dei figli minori ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente degli stessi, considerata l'abitudine consolidata dei medesimi sin dal giugno 2022 (anno in cui il lasciava la casa coniugale), presso la madre. CP_1
Non provata risulta infatti l'allegazione del resistente secondo cui i figli, durante il loro tempo libero, starebbero prevalentemente dallo stesso e non con la madre presso la casa coniugale.
La ricorrente ha allegato infatti che il lasciava la casa coniugale ove risiedevano i figli con la CP_1 madre nel giugno 2022 e solamente a far data dall'agosto 2023 iniziava a tenere i ragazzi a fine settimana alternati con pernotto e ciò con eccezione del figlio che aveva continuato a dormire Per_1 esclusivamente presso la madre.
Tali assunti non specificamente contestati dal resistente non hanno trovato smentita in alcuna prova contraria.
Il Collegio non ritiene quindi provata la sussistenza di un collocamento “di fatto” prevalente dei figli presso il padre.
La collocazione prevalente dei figli presso la madre (con la quale coabita anche il figlio nelle Per_1 more divenuto maggiorenne ma non economicamente autosufficiente) comporta l'assegnazione alla stessa della casa coniugale.
Il padre stante la collocazione prevalente presso la madre potrà vedere e tenere con sé i figli minori a settimane alterne dal venerdì all'uscita della scuola sino alla domenica sera alle ore 21.30 oltre ad un giorno infrasettimanale durante la settimana in cui li tiene con sé il weekend e due giorni infrasettimanali quando non li tiene con sé il weekend sempre con pernotto oltre a tre giorni durante le vacanze pasquali, sette giorni durante le vacanze natalizie e due settimane anche non consecutive durante le ferie estive.
Circa il mantenimento dei figli, va premesso, invece, in diritto, che l'art. 337 ter, comma 4, c.c. stabilisce che ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito;
il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando: 1) le attuali esigenze del figlio;
2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori;
3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore;
4) le risorse economiche di entrambi i genitori;
5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore. In particolare, il parametro di riferimento, ai fini della corretta determinazione del rispettivo concorso negli oneri finanziari, è costituito, secondo il disposto dell'art. 148 c.c., non solo dalle “rispettive sostanze”, ma anche dalla rispettiva capacità di lavoro, professionale o casalingo, di ciascun coniuge, con espressa valorizzazione,
pagina 7 di 10 oltre che delle risorse economiche individuali, anche delle accertate potenzialità reddituali (cfr., in motivazione, Cass. ord. n. 25531/2016).
Nel caso di specie, con riferimento alla capacità reddituale e patrimoniale di dai Parte_1 documenti dalla stessa depositati (CU doc. 23-25 fasc. ricorrente) e da quanto dalla stessa allegato nella dichiarazione sostitutiva di atto notorio del 31.10.24, si evince che la parte svolga attività di lavoro dipendente a tempo indeterminato part-time percependo uno stipendio mensile pari a circa €
800,00/900,00 mensili (doc. 14 fasc. ricorrente).
La ricorrente ha inoltre ammesso di svolgere per incrementare il reddito alcuni “lavoretti” (cfr. verbale udienza Presidenziale).
La risulta titolare di un fondo pensione (doc. 29) e di una automobile. Pt_1
Quanto, invece, alle condizioni economiche di da questo depositati ed allegati si Controparte_1 evince che la parte svolge lavoro autonomo in forma individuale percependo redditi variabili che si aggirano sui 1.500,00 euro al mese. Risulta infatti come per l'anno 2024 abbia percepito un reddito da lavoro autonomo pari a complessivi 25.074,38 lordi.
Il resistente risulta proprietario esclusivo della casa coniugale e della nuova abitazione sita in
Roncalceci via Sauro Babini n. 266/b acquistata dopo l'udienza presidenziale in cui attualmente vive e per la quale paga mensilmente un mutuo di € 560,00.
Il resistente risulta inoltre titolare di c/c intestato alla impresa individuale con saldo di € 19.101,90 e di altro c/c personale con saldo di € 1.528,33 oltre che di libretto postale di circa € 5.000,00.
Pertanto, tenuto conto a) della capacità reddituale e patrimoniale delle parti, b) della maggiore capacità reddituale di , c) del collocamento prevalente presso la madre dei figli minori, come Controparte_1 sopra disposto, d) dell'ammontare dell'assegno unico universale che si attribuisce per l'intero alla madre come di seguito disposto, il Collegio stima equo disporre che contribuisca al Controparte_1 mantenimento ordinario dei figli minori e e del figlio maggiorenne ma non Per_2 Per_3 economicamente indipendente , entro il giorno 10 di ogni mese, la somma di euro 130,00 per Per_1 ciascun figlio, rivalutabili annualmente in base agli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie come da protocollo dell'intestato Tribunale. percepirà per l'intero l'assegno unico Parte_1 universale per i figli.
Quanto alla domanda di mantenimento avanzata da va, invece, premesso in diritto Parte_1 che per effetto della pronuncia di separazione tra i coniugi il giudice può porre a carico di uno di essi l'obbligo di corrispondere all'altro un assegno di mantenimento, stabilendone la periodicità, purché la separazione non sia addebitabile al coniuge richiedente l'assegno e l'avente diritto non abbia “adeguati redditi propri” (cfr. art. 156, comma 1, c.c.), da intendersi come quelli necessari a mantenere il tenore pagina 8 di 10 di vita goduto in costanza di matrimonio (cfr. Cass. sent. n. 12196/2017). E ciò, tuttavia, tenuto conto degli effetti che la disgregazione familiare comporta in punto di impoverimento dei partners e comunque di eventuali sopravvenienze incidenti sulle condizioni reddituali dei coniugi.
Nel caso di specie, tenuto conto delle ricostruite capacità reddituali e patrimoniali dei coniugi (e dunque dell'impossibilità per l'odierna ricorrente di tenere uno standard di vita analogo a quello reso oggettivamente possibile dal complesso delle risorse economiche dei coniugi: cfr., circa tale accezione dell'inadeguatezza dei redditi propri di uno dei coniugi, Cass. n. 952/2023), il Collegio stima equo porre a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento della moglie con la Controparte_1 corresponsione dell'importo mensile di euro 100,00, entro il giorno 10 di ogni mese, da rivalutarsi automaticamente ogni anno secondo gli indici del costo della vita per le famiglie di operai ed impiegati elaborati dall'ISTAT.
Le spese di lite, considerata la prevalente soccombenza di in relazione alla domanda Controparte_1 di assegno di mantenimento avanzata dalla moglie ed in relazione ai tempi di permanenza presso di lui dei figli e del loro mantenimento, vanno compensate per 1/3 con condanna di alla Controparte_1 refusione dei restanti 2/3 di tali spese che si liquidano per intero, vale a dire in misura comprensiva della parte compensata, come in dispositivo in base ai parametri del DM 55/2014 (scaglione indeterminabile, valori medi).
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale come in epigrafe, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 518/23 R.G., ogni diversa istanza e domanda disattesa e rigettata come in motivazione, così provvede:
- dispone l'affido condiviso dei figli minori ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente degli stessi presso la madre e con diritto per il padre vedere e tenere con sé i due figli e a Per_2 Per_3 settimane alterne dal venerdì all'uscita della scuola sino alla domenica sera alle ore 21.30 oltre ad un giorno infrasettimanale durante la settimana in cui li tiene con sé il weekend e due giorni infrasettimanali quando non li tiene con sé il weekend sempre con pernotto oltre a tre giorni durante le vacanze pasquali, sette giorni durante le vacanze natalizie e due settimane anche non consecutive durante le ferie estive;
- dispone che contribuisca al mantenimento ordinario dei figli minori e Controparte_1 Per_2
e del figlio maggiorenne ma economicamente non autosufficiente versando a Per_3 Per_1 [...]
entro il giorno 10 di ogni mese, la somma di euro 130,00 per ciascun figlio, rivalutabili Parte_1 annualmente in base agli indici istat, oltre al 50% delle spese straordinarie come da protocollo dell'intestato Tribunale. percepirà per l'intero l'assegno unico universale per i figli;
Parte_1
pagina 9 di 10 - pone a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento della moglie con la Controparte_1 corresponsione dell'importo mensile di euro 100,00, entro il giorno 10 di ogni mese, da rivalutarsi automaticamente ogni anno secondo gli indici del costo della vita per le famiglie di operai ed impiegati elaborati dall'ISTAT;
- compensa per 1/3 le spese di lite e condanna di alla refusione dei restanti 2/3 di tali Controparte_1 spese in favore di che si liquidano per intero, vale a dire in misura comprensiva Parte_1 della parte compensata, in euro 125,00 per spese vive ed euro 5.810,00 per compenso professionale, oltre spese generali, c.p.a. ed iva, come per legge, se dovuta.
Ravenna, 30 ottobre 2025 Il Presidente relatore dott.ssa Alessia Vicini
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