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Sentenza 29 marzo 2025
Sentenza 29 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 29/03/2025, n. 2670 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2670 |
| Data del deposito : | 29 marzo 2025 |
Testo completo
N.R.G. 13979/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE VI CIVILE
Il G.I. dott.ssa Anna Giorgia Carbone, in funzione di Giudice Unico, all'esito conclusioni delle parti come in atti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N.R.G. 13979/2024
TRA
P.IVA ), in persona del Parte_1 P.IVA_1
socio amministratore e legale rappresentante pro tempore sig. con sede in Parte_2
CC (MI), Via Alessandro Volta n. 9; nonché i sig.ri (C.F. Parte_2
), nato a [...] il [...], residente in [...]
Ripamonti n. 227, C.F. ), nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._2 residente in [...], (C.F. Parte_3
), nata a [...] il [...], residente in [...], C.F._3
e (C.F. ), nata in [...] il [...], residente in Parte_4 C.F._4
Milano, Via Giuseppe Ripamonti n. 227 , rappresentati e difesi dall'Avv. Paola Piazza, con studio in Milano, Via Dei Piatti n. 9, elettivamente domiciliati presso l'indirizzo di posta elettronica certificata pec: come da procura in calce, Email_1
ATTORI OPPONENTE
CONTRO
C.F. – P.IVA ), con sede legale in Milano (MI), Controparte_1 P.IVA_2 P.IVA_3
Piazza F. Meda n.4 e sede amministrativa in Verona, alla Piazza Nogara n. 2, iscritta al registro delle imprese di Milano al n. all'albo delle Banche tenuto dalla Banca P.IVA_2
P.IVA_ d'Italia codice ABI , rappresentata, quale AT, dalla Controparte_2
pagina 1 di 14 (GIÀ - C.F. , con sede legale CP_3 Controparte_4 P.IVA_5
in Roma,Via Curtatone n. 3, giusto contratto di servicing (sottoscritto tra le parti in data 31
Maggio 2019 con efficacia a decorrere dal 1° giugno 2019 ed in forza di procura notarile del dott. di Milano, in data 21 giugno 2019 n. 15052 di rep. e n. 8045 racc., Persona_1
registrata a Milano in data 21 giugno 2019 n.2163 serie 1T) (doc. 1), in persona del procuratore
Dott. (C.F. in forza di atto di conferimento poteri di CP_5 C.F._5 rappresentanza del 16 marzo 2023 per atto del notaio Dott.ssa Notaio in Persona_2
Roma, (Rep. N. 20057 – Racc. n. 9838), registrato alla Agenzia delle Entrate Ufficio di Roma 4 il 20 mrzo 2023 al n. 8939 serie 1T (doc. 2), elettivamente domiciliata in Milano, Piazza IV
Novembre n. 7, presso lo studio dell'Avv. Vincenzo Gallo, nonché presso il domicilio digitale dello stesso che la rappresenta e difende, come da Email_2 procura in atti,
CONVENUTO OPPOSTO
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo – mutuo – fideiussione
I procuratori delle parti hanno assunto le seguenti:
CONCLUSIONI
Per parti attrici in opposizione:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Milano, disattese e respinte le contrarie istanze, deduzioni ed eccezioni, previe le declaratorie necessarie e consequenziali, così giudicare:
IN VIA PREGIUDIZIALE E PRELIMINARE
Accertata e dichiarata la improcedibilità, inammissibilità ed in ogni caso inesigibilità della domanda di pagamento per via monitoria azionata da , in persona del legale CP_1
rappresentante pro tempore, rappresentata dalla AT , Controparte_6 in persona del Procuratore Speciale pro tempore, per i motivi e ragioni tutte esposte in atti, sia in punto processuale che di merito, oltre che in fatto ed in diritto, dichiarare e disporre la revoca del decreto ingiuntivo Tribunale di Milano RG n. 5566/2024 - n. 2927/2024;
NEL MERITO:
1) Dichiarare e disporre, in forza delle ragioni tutte in fatto, processuali, nel merito ed in diritto esposte in narrativa, la revoca, l'annullamento, il rigetto, l'inefficacia, la nullità,
l'invalidità ed in ogni caso la improduttività di effetti ed inefficacia nei confronti degli opponenti in persona del suo legale rappresentante Parte_1 pagina 2 di 14 pro tempore, nonché dei sig.ri e Parte_2 Parte_1 Parte_3 Parte_4
del decreto ingiuntivo Tribunale di Milano RG n. 5566/2024 - n. 2927/2024;
[...]
2) In via subordinata, in ogni caso, respingere e rigettare, in ogni sua parte, la domanda di pagamento mossa in atti da parte di in persona del legale rappresentante Controparte_1
pro tempore, rappresentata dalla AT , in persona del Controparte_6
Procuratore Speciale pro tempore, nei confronti di Parte_1 in persona del suo legale rappresentante pro tempore, nonché dei sig.ri Parte_2
e , in quanto infondata per le ragioni tutte in Parte_1 Parte_3 Parte_4 fatto, processuali, nel merito ed in diritto esposte in atti e per l'effetto disporre che nulla è dovuto da parte di in persona del suo legale Parte_1
rappresentante pro tempore, nonché dei sig.ri Parte_2 Parte_1 Parte_3
e nei confronti di in persona del legale
[...] Parte_4 Controparte_1
rappresentante pro tempore, rappresentata dalla AT , Controparte_6
in persona del Procuratore Speciale pro tempore, per i titoli dedotti dalla ricorrente in sede monitoria ed in atti di causa;
IN VIA ISTRUTTORIA:
Come da memorie integrative ex art. 171 ter c.p.c. Par. 2 del 16.10.2024 e Par. 3 del 07.11.2024, qui da intendersi per intero richiamate e ritrascritte, anche in punto “vero che” con i testi ivi indicati.
IN OGNI CASO: con vittoria di spese e compensi del presente giudizio, oltre magg. 15%
DM, CNP 4% ed IVA 22%”.
Per parte convenuta opposta:
“Tutto quanto sopra premesso, ritenuto e considerato, parte opposta, ut CP_1
supra rappresentata, difesa e domiciliata, precisa le proprie conclusioni come di seguito riportate: nel merito in via principale, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, accertare e dichiarare, per i motivi esposti nei propri atti e scritti difensivi, la totale infondatezza in fatto e in diritto dell'odierna opposizione e, per l'effetto, rigettarla;
respinta ogni contraria istanza ed eccezione, accertare e dichiarare la fondatezza dei crediti azionati da nei confronti degli odierni opponenti e, per l'effetto, condannare CP_1
(C.F. ) al pagamento, in Parte_1 P.IVA_1 pagina 3 di 14 favore dell'opposta, di € 230.729,84, oltre interessi di mora dal 21/06/2023 (data di messa e passaggio a sofferenza) all'effettivo soddisfo, di cui
€ 150.870,11 per scoperto conto corrente n. 01751/40001,
€ 79.497,24 per residuo rimborso capitale ed interessi fino al 21/06/2023 per il prestito imprese n. 045/6054120,
€ 362,49, preso atto dell'escussione della garanzia del Fondo di Garanzia PMI che ha liquidato in favore di la somma di € 25.000,00, per residuo rimborso interessi maturati CP_1
fino al 21/06/2023 per il prestito n. 045/4696107, ovvero al pagamento della diversa somma ritenuta provata e di giustizia all'esito del giudizio, il tutto oltre interessi di mora dal
21/06/2023 (data di messa in mora e passaggio a sofferenza) all'effettivo soddisfo;
e, condannare, (C.F. ), Parte_1 C.F._6 Parte_2
(C.F. ), (C.F. ) ed C.F._1 Parte_4 C.F._4 Parte_3
(C.F. ) al pagamento, in favore dell'opposta, in solido fra loro
[...] C.F._3
ed in forza delle fidejussioni sottoscritte a garanzia dei debiti di di € Parte_1
230.367,35 oltre interessi di mora dal 21/60/2023, di cui
€ 79.497,24 in forza della fidejussione n. 12904 del 08/01/2018 a garanzia delle obbligazioni assunte e derivanti dal mutuo chirografario n. 045/6054120,
€ 150.870,11 in forza delle fideiussioni concesse a garanzia del conto corrente n. 01751/40001, ovvero della diversa somma ritenuta provata e di giustizia all'esito del giudizio, il tutto oltre interessi di mora dal 21/06/2023 (data di messa in mora e passaggio a sofferenza) all'effettivo soddisfo;
con vittoria di spese, diritti e onorari di lite, oltre rimborso forfetario delle spese generali e oneri come per legge.”.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Premessa – svolgimento del processo
L'opposizione svolta dagli odierni opponenti e da Parte_1
e è diretta avverso il Parte_2 Parte_1 Parte_3 Parte_4
decreto ingiuntivo n. 2927/2024 del 28.2.2024 con cui è stato ingiunto il pagamento di euro
255.729,84, quanto alla prima ed euro 230.367,35, quanto agli altri, oltre agli interessi e spese della procedura, in favore del e per essa, quale AT, Controparte_1 [...]
(già , in relazione al rapporto di c/c, al Controparte_6 Controparte_4 pagina 4 di 14 contratto di finanziamento e al prestito finanziario intercorso tra la Parte_1
e nonché in virtù delle fideiussioni specifiche stipulate
[...] Controparte_1
da e . Parte_2 Parte_1 Parte_3 Parte_4
A fondamento del ricorso ha dedotto che: CP_1
➢ la intratteneva con (già Parte_1 CP_1 CP_1 Controparte_7
il rapporto di conto corrente n. 11751/40001 (già n. 45251), di cui al contratto
[...] sottoscritto il 7 settembre 2016 e recante un complessivo saldo debitore, alla data del
21/06/2023, di € 150.870,11;
➢ la sottoscriveva, in data 11/01/2018, con il Banco Popolare Parte_1 [...]
il finanziamento per investimenti n. 045/6054120, per l'importo di € Controparte_7
250.000,00, ricevuti ed accettati dalla mutuataria con accredito sul conto corrente, della durata di 36 mesi, con periodo di preammortamento di un mese, da rimborsare mediante versamento di 36 rate mensili posticipate, la prima con scadenza 28/02/2018 e l'ultima con scadenza 31/01/2021;
➢ La mutuataria non adempiva alle obbligazioni assunte con il finanziamento per investimenti n. 045/6054120 ed alla data del 21/06/2023, per il residuo rimborso dello stesso, era debitrice del della somma € 79.497,24, a titolo di residua CP_1
esposizione del prestito;
➢ la sottoscriveva, in data 22 maggio 2020, con il il Parte_1 CP_1
prestito finanziario n. 045/4696107, per l'importo di € 25.000,00, ricevuti ed accettati dalla mutuataria, della durata di 48 mesi, con periodo di preammortamento, da rimborsare mediante versamento di 24 rate mensili posticipate;
➢ la mutuataria non ha adempiuto, neanche, alle obbligazioni assunte con il prestito n.
045/4696107 ed alla data del 21 giugno 2023, per il rimborso dello stesso, è debitrice del della somma € 25.362,49, a titolo di residuo rimborso ed interessi;
CP_1
➢ la era debitrice del della somma complessiva di € Parte_1 CP_1
255.729,84, oltre interessi di mora dal 21/06/2023 all'effettivo soddisfo, di cui €
150.870,11 per scoperto conto corrente n. 11751/40001, € 79.497,24 per residuo rimborso capitale ed interessi fino al 21/06/2023 per il prestito imprese n. 045/6054120
pagina 5 di 14 ed € 25.362,49 per residuo rimborso capitale ed interessi di mora fino al 21/06/2023 per il prestito n. 045/4696107
➢ a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi assunti dalla nei Parte_1
confronti del i sig.ri , C.F. , CP_1 Parte_1 C.F._6 [...]
, C.F. , C.F. , Parte_2 C.F._1 Parte_4 C.F._4
, C.F. , , C.F. Controparte_8 C.F._7 Parte_3
, in data 16/09/2016, prestavano fideiussione specifica in favore C.F._3
del (già Banco Popolare di Milano) sino alla concorrenza della somma CP_1 di € 180.000,00, aumentata in data 26/04/2018 ad € 210.000,00 a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni di verso la Banca, dipendenti Parte_1
da Apertura di credito per anticipo fatture/Credito rotativo di € 150.000,00 in conto corrente con scadenza a revoca;
➢ in data 21/04/2017, gli stessi fideiussori sopra indicati, sottoscrivevano ulteriore fideiussione in favore del (già ) sino alla CP_1 Controparte_9
concorrenza di € 220.000,00, aumentati in data 19/04/2018 ad € 270.000,00, a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni di verso la Banca dipendenti da Parte_1 anticipo fatture su conto corrente;
➢ i garanti, in data 08/01/2018, sottoscrivevano la fidejussione specifica n. 12904 in favore del (già Banco Popolare di Milano) sino alla concorrenza della CP_1 somma di € 250.000,00 a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni di Parte_1
verso la Banca, dipendenti da prestito chirografario € 250.000,00;
[...]
➢ di avere comunicato a in data 02/02/2023 la risoluzione del Parte_1
prestito n. 4696107, richiedendo, per l'effetto, l'immediato pagamento del debito maturato oltre ulteriori interessi sino all'integrale soddisfo;
➢ di avere comunicato a ed ai garanti in data 16/05/2023 il recesso Parte_1
dal conto corrente n. 40001 richiedendo, per l'effetto, l'immediato pagamento del saldo debitorio comprensivo degli interessi al 31/12/2022 ;
➢ di essere creditore della della somma complessiva di € 255.729,84, Parte_1
oltre interessi di mora dal 21/06/2023 all'effettivo soddisfo, di cui € 150.870,11 per scoperto conto corrente n. 11751/40001, € 79.497,24 per residuo rimborso capitale ed pagina 6 di 14 interessi fino al 21/06/2023 per il prestito imprese n. 045/6054120 ed € 25.362,49 per residuo rimborso capitale ed interessi di mora fino al 21/06/2023 per il prestito n.
045/4696107,
➢ di essere creditore dei sig.ri , C.F. , Parte_1 C.F._6 [...]
, C.F. , C.F. , Parte_2 C.F._1 Parte_4 C.F._4
, C.F. , , C.F. Controparte_8 C.F._7 Parte_3
, in solido fra loro ed in forza delle fidejussioni sottoscritte a C.F._3
garanzia dei debiti di di € 230.367,35, di cui € 79.497,24 in forza Parte_1 della fidejussione n. 12904 del 08/01/2018 a garanzia delle obbligazioni assunte e derivanti dal mutuo chirografario n. 6054120 ed € 150.870,11 in forza delle fideiussioni concesse a garanzia dell'apertura di credito anticipo fatture su conto corrente.
Le istanze di istruttoria orale dedotte da parte opponente, riproposte in sede di precisazione delle conclusioni, devono essere rigettate in quanto superflue ai fini della decisione, considerato che la causa ha natura documentale.
L'opposizione è infondata e deve essere rigettata.
Le parti opponenti hanno svolto contestazioni che si andranno man mano ad esaminare così come le repliche della parte opposta.
Quanto alla preliminare contestazione sollevata dagli opponenti relativa all'inesigibilità del credito per non essere spirato il termine di adempimento della transazione conclusa tra le parti, con conseguente declaratoria di improcedibilità e inammissibilità della domanda azionata in via monitoria, deve essere rigettata perché priva di fondamento.
Come si evince dalla documentazione in atti, l'accordo transattivo stipulato unicamente tra la e ( e non anche dai fideiussori) in data 10.10.2023, Parte_1 Controparte_1
prevedeva quali condizioni il “versamento di € 250.000,00 (euro duentocinquantamila/00 per il saldo e stralcio della posizione debitoria, integralmente riconosciuta in atti, da versare entro il
30.04.2024, previa iscrizione di ipoteca volontaria sull'immobile sito in via privata S. Ambrogio n. 5, in ALASSO (SV) di proprietà dei Sigg.ri e ” e, inoltre, statuiva Controparte_8 Parte_5
che “entro 6 giorni dal ricevimento della presente dovranno essere inviati alla scrivente società copia del documento di identità e del codice fiscale nonché dell'originale del questionario per adeguata verifica ai sensi D.lgs. 231/2007 (allegato alla presente) debitamente compilato e sottoscritto dall'entità/soggetto/esecutore che effettuerà i versamenti”. pagina 7 di 14 Gli opponenti hanno eccepito che l'Istituto di credito abbia agito in via monitoria prima della scadenza del suddetto termine essenziale, fissato alla data del 30.04.2024, con conseguente inesigibilità del credito e della domanda di condanna introdotta con deposito del ricorso monitorio in data 12.02.2024.
In punto di diritto, l'accertamento dell'essenzialità del termine, l'importanza dell'inadempimento, il comportamento tenuto dalle parti nell'esecuzione del contratto rientrano nella sfera di apprezzamento del giudice di merito. Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha sottolineato che “l'accertamento dell'essenzialità del termine per l'adempimento, ex art. 1457 c.c., costituisce un apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito - la cui valutazione è insindacabile in sede di legittimità, se sorretta da una motivazione congrua ed immune da vizi logici e giuridici - da condurre, oltre che alla stregua delle espressioni adoperate dai contraenti (quale, ad esempio, "entro e non oltre"), tenendo soprattutto conto della natura e dell'oggetto del contratto” (cfr.
Cass. civ. n. 10353/2020).
Nel caso di specie, l'essenzialità del termine indicato nell'accordo transattivo non è oggetto di contestazione tra le parti, ove si evince in ogni caso che il termine sia essenziale alla luce del tenore letterale dei riferimenti allo stesso e, tenendo conto della natura e dell'oggetto del contratto, risulta inequivocabilmente che oltre tale termine, l'utilità del contratto transattivo sia venuta meno. Nell'accordo transattivo si legge che “il pagamento potrà essere perfezionato, nel termine essenziale indicato, mediante versamento…” e, ancora, che “il mancato pagamento del sopra indicato importo complessivo nel termine essenziale indicato e con le modalità previste …”, apparendo così evidente l'intenzione delle parti di accordare a tale termine la caratteristica dell'essenzialità, peraltro non oggetto di contestazione tra le parti.
Ne consegue che non sia necessaria in tal caso alcuna valutazione specifica della gravità dell'inadempimento, ai fini della risoluzione del contratto, essendo essa implicita nella circostanza stessa del mancato adempimento dell'obbligo di pagamento entro il termine pattuito.
Sebbene parte opposta abbia depositato il ricorso per decreto ingiuntivo in data 12.02.2024, ottenendo il decreto ingiuntivo in data 23.02.2024, deve rilevarsi che in ogni caso né al momento dell'opposizione, né nel corso del giudizio è intervenuto alcun pagamento da parte degli opponenti che, peraltro non hanno contestato né l'esistenza né la quantificazione del credito monitoriamente azionato, di cui si sono limitati a contestarne l'esigibilità. pagina 8 di 14 Come correttamente evidenziato da parte opposta, la transazione, debitamente sottoscritta e perfezionata tra le parti, non è stata a sua volta adempiuta dal debitore principale ed è pertanto intervenuta la risoluzione automatica della stessa con lo spirare del termine essenziale individuato nel 30.04.2024, ormai decorso senza che nessun pagamento sia stato eseguito da parte degli odierni opponenti. Inoltre, parte opposta rileva che non sia stata iscritta l'ipoteca volontaria sull'immobile, come concordato con l'accordo transattivo.
In ogni caso, il termine essenziale non si estende ai garanti estranei all'accordo transattivo, in quanto gli stessi non avevano dichiarato di volerne profittare ai sensi dell'art. 1304, co. 1 c.c..
Dunque, l'esame di detto documento chiarisce inequivocabilmente la risoluzione dell'accordo e conseguentemente è stata fornita dimostrazione dell'esigibilità del credito, pertanto la contestazione è infondata.
Riguardo al merito della controversia, gli opponenti lamentano che la condotta dell'Istituto di credito risulti contraria a buona fede e correttezza nell'esecuzione del contratto transattivo per non avere atteso la decorrenza del termine essenziale e per non aver comunicato un sollecito o una diffida al debitore principale e ai garanti, prima di agire in sede monitoria.
Alla luce delle argomentazioni anzidette in relazione all'eccezione di inesigibilità del credito, deve ritenersi che il comportamento del è stato conforme al canone della Controparte_1
buona fede e correttezza nell'esecuzione del contratto, in quanto il termine indicato nell'accordo transattivo è spirato senza che sia intervenuto alcun adempimento dell'accordo medesimo, non solo dal punto di vista del pagamento della somma, ma anche in relazione all'iscrizione dell'ipoteca sull'immobile ivi individuato.
Pertanto, ne consegue l'accertamento della legittimità della risoluzione del contratto di diritto, per scadenza del termine essenziale atteso che il presupposto di tale risoluzione è
l'inadempimento degli odierni opponenti consistito nel mancato pagamento degli importi dovuti.
Secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità “l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione in cui il giudice non deve limitarsi a stabilire se l'ingiunzione fu emessa legittimamente in relazione alle condizioni previste dalla legge per l'emanazione del provvedimento monitorio, ma accertare il fondamento della pretesa fatta valere col ricorso per ingiunzione (pretesa che può essere dall'attore eventualmente ridotta nel giudizio di opposizione) e, ove il credito risulti fondato, deve accogliere la domanda indipendentemente dalla circostanza della pagina 9 di 14 regolarità, sufficienza e validità degli elementi probatori alla stregua dei quali l'ingiunzione fu emessa, rimanendo irrilevanti, ai fini di tale accertamento, eventuali vizi della procedura monitoria che non importino l'insussistenza del diritto fatto valere con tale procedura;
l'eventuale mancanza delle condizioni che legittimano l'emanazione del provvedimento monitorio, come anche l'esistenza di eventuali vizi nella relativa procedura, può spiegare rilevanza soltanto sul regolamento delle spese della fase monitoria” (Cass., 9.05.2002, n. 6663; Cass., 12.08.2005 n. 16911). Pertanto, l'asserito difetto di prova del credito posto a base del ricorso monitorio non preclude la pronuncia nel merito da parte del giudice dell'opposizione, dovendosi in questa fase accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'ingiungente opposto.
In altre parole, ove sulla domanda di condanna proposta con il ricorso per decreto ingiuntivo si costituisca il rapporto processuale, ancorché su iniziativa della parte convenuta (in senso sostanziale), il giudice adito ha il potere-dovere di decidere anche sulla fondatezza della pretesa avanzata dal creditore ricorrente (così, Cass., 16 gennaio 2013 n. 951). La proposizione dell'opposizione determina, infatti, l'insorgere del dovere di provvedere con le regole della cognizione piena su quanto è stato richiesto con il decreto ingiuntivo, atteso che la cognizione del giudice dell'opposizione non è limitata al solo controllo sulla legittimità o meno dell'emissione del provvedimento monitorio ma, introdotta l'opposizione, tale controllo si estende automaticamente alla sussistenza della relativa pretesa creditoria (Cass., 5 gennaio
2010, n. 28).
Va, quindi, evidenziato che nel corso dell'ordinario giudizio di cognizione che si instaura a seguito dell'opposizione, il creditore opposto conserva la qualità di parte attrice in senso sostanziale sulla quale grava il relativo onere probatorio: ciascuna delle parti viene ad assumere la propria naturale posizione sostanziale, nel senso che la qualità di attore spetta al creditore che ha richiesto l'ingiunzione (convenuto in opposizione) e quella di convenuto al debitore opponente (attore in opposizione), con la conseguenza che l'onere della prova del credito incombe al creditore opposto, mentre all'opponente spetta solo di provare, secondo le regole generali (art. 2697 c.c.), i fatti estintivi, modificativi o impeditivi. (così tra le altre Cass.,
17 novembre 2003 n. 17371).
Come è noto, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per l'inadempimento deve soltanto provare il titolo su cui il credito è fondato e la sua esigibilità, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della pagina 10 di 14 controparte. Il debitore convenuto, invece, è gravato dall'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento o dalla non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione (cfr. Cass. civ. Sez. Un. 30.10.2001, n. 13533; Cass. civ. 15.7.2011 n.
15659).
Ebbene, già in sede monitoria, parte opposta ha dimostrato la fonte negoziale del proprio credito depositando il contratto di conto corrente n. 40001, il documento di sintesi n. 1 del
24/08/2018 e le condizioni generali (doc. n. 5 parte opposta), nonché i relativi estratti conto dal saldo iniziale del 23/08/2018 al 21/06/2023 (data di passaggio in sofferenza del rapporto)
e la certificazione ex art. 50 T.U.B. del saldo del conto corrente (docc. nn. 6a, 6b, 6c e 7 parte opposta). Quanto al finanziamento n. 6054120, parte opposta ha parimenti depositato in sede monitoria il contratto di finanziamento (doc. n. 8 parte opposta), il piano di ammortamento, nonché l'estratto conto certificato ex art. 50 TUB (docc. nn. 9 e 10 parte opposta). Infine, quanto al contratto di finanziamento n. 4696107, parte opposta ha altresì depositato il relativo contratto di finanziamento n. 4696107 (doc. n. 11 parte opposta), il piano di ammortamento e l'estratto conto certificato ex art 50 T.U.B. (doc. nn. 12 e 13 parte opposta). L'esigibilità del credito, inoltre, è dimostrata dalle lettere di recesso dagli affidamenti e costituzione in mora, comunicate al debitore principale, nonché ai garanti (docc. nn. 19, 20 21, 22, 23, 24 e 25).
Pertanto, alla luce dei principi di diritto sopra richiamati, si ritiene che parte opposta abbia adempiuto al proprio onere assertivo mediante l'allegazione dell'inadempimento contrattuale della società opponente e probatorio mediante la produzione dei titoli contrattuali del proprio diritto di credito.
Per contrastare il dedotto inadempimento parte opponente avrebbe dovuto allegare e provare fatti impeditivi, modificativi o estintivi della pretesa creditoria monitoriamente azionata, ma nessuna eccezione di adempimento o di estinzione è stata sollevata da parte opponente.
Inoltre, quanto alle garanzie prestate dagli odierni opponenti, risulta documentalmente che parte opposta abbia depositato i contratti di fideiussione specifica prestata dai Sig.ri Pt_1
, , deceduto e
[...] Parte_2 Parte_4 Controparte_8 [...]
in data 16/09/2016 a garanzia delle obbligazioni assunte dalla Parte_3 Parte_1
nei confronti del sino alla concorrenza della somma di € 180.000,00, Controparte_1
aumentata in data 26/04/2018 ad € 210.000,00, dipendenti da Apertura di credito per anticipo pagina 11 di 14 fatture/Credito rotativo di € 150.000,00 in conto corrente con scadenza a revoca (Doc. 14 e
Doc. 15 parte opposta). In atti risulta poi depositata l'ulteriore fideiussione stipulata dagli stessi fideiussori sopra indicati in data 21/04/2017, in favore del sino alla Controparte_1 concorrenza di € 220.000,00, aumentati in data 19/04/2018 ad € 270.000,00, a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni di verso la Banca dipendenti da anticipo Parte_1
fatture su conto corrente (Doc. 16 parte opposta). I sopra indicati garanti, in data 08/01/2018, sottoscrivevano, infine, la fideiussione specifica n. 12904 in favore del sino Controparte_1
alla concorrenza della somma di € 250.000,00 a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni di verso la Banca, dipendenti da prestito chirografario € 250.000,00 (doc. Parte_1
n. 17 parte opposta).
I garanti opponenti, pertanto, in forza dei contratti sopra richiamati, si sono costituiti fideiussori solidali del debitore principale nei confronti di per Controparte_1
l'adempimento delle obbligazioni verso la banca, dipendenti da mutuo chirografario e da operazioni di anticipo fatture su conto corrente e sono tenuti, ai sensi dell'art. 7 delle garanzie sottoscritte, nonché dei contratti di finanziamento e conto corrente, a pagare “immediatamente” al “a semplice richiesta scritta”, quanto dovutole per capitale, interessi, Controparte_1 spese, tasse ed ogni altro accessorio dal debitore principale e per la determinazione del debito garantito fanno prova in qualsiasi sede fra la banca ed i fideiussori, i successori o aventi causa, le risultanze delle scritture contabili della banca.
Le garanzie, che devono qualificarsi quali fideiussioni specifiche, non sono oggetto di controversia tra le parti;
pertanto, il principio di non contestazione di cui all'art. 115 c.p.c. assume rilievo nella fattispecie concreta, in particolare, in ordine alla richiesta di pagamento in solido ai garanti e all'operazione di quantificazione operata da parte opposta, in quanto parti opponenti non hanno specificamente contestato il quantum come ricalcolato.
Occorre osservare, inoltre, con particolare riferimento al “quantum” che a seguito dell'escussione da parte di della garanzia del Fondo ex L. 662/96 per € Controparte_1
25.000,00 di cui al finanziamento n. 045/4696107, liquidava a favore Controparte_10 di l'importo di € 25.351,03 in data 14.2.2024. come documentato da parte CP_1
opponente ( doc. n. 7 fascicolo opponente).
pagina 12 di 14 Alla luce di tali argomentazioni, quindi, deve essere rigettata l'opposizione e revocato il D.I. opposto, stante la predetta escussione della Garanzia PMI e per le ragioni sopra evidenziate e la domanda di condanna del merita accoglimento in quanto fondata, per Controparte_1 cui la società opponente deve essere condannata al pagamento in favore della CP_1
della somma di € 230.729,84, oltre interessi di mora dal 21/06/2023 sino al saldo
[...]
effettivo ed i garanti, in solido tra loro, limitatamente all'importo di € 230.367,35 oltre interessi di mora dal 21/06/2023 sino al saldo effettivo.
Le considerazioni sin qui svolte sono tali da assorbire ogni ulteriore contestazione.
Le spese di lite seguono la soccombenza delle parti opponenti in quanto la domanda del creditore è fondata e la revoca del decreto ingiuntivo è dipesa non tanto dalla fondatezza dell'opposizione, quanto dall'evento esterno della liquidazione della garanzia da parte di che ha imposto la riduzione della domanda di condanna e si Controparte_10
liquidano in dispositivo, secondo il d.m. 55/2014, aggiornato dal D.M. 147/22 tenuto conto dei parametri medi per la fase di studio e per la fase introduttiva ed i parametri minimi per la fase istruttoria che è consistita nel mero deposito delle memorie e della fase decisoria consistita nella discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. secondo il valore della causa determinato ai sensi dell'art. 5 del predetto decreto e dell'attività effettivamente svolta ed in particolare dell'assenza di attività istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in persona della dott.ssa Anna Giorgia Carbone, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando sulla opposizione proposta dalla e dai Sig.ri Parte_1 Parte_2 Parte_1
e avverso il decreto ingiuntivo n. 2927/2024 del 28.2.2024 Parte_3 Parte_4
emesso dal Tribunale di Milano contro e per essa quale AT Controparte_1
(già , così provvede: Controparte_6 Controparte_4
1. Rigetta l'opposizione;
2. Revoca il decreto ingiuntivo n. 2927/2024 emesso dal Tribunale di Milano in data
28.02.2024;
3. accertato il diritto di credito vantato da nei confronti degli opponenti e che con CP_1 riferimento al contratto di finanziamento n. 045/4696107 garantito dal Fondo pubblico di garanzia ex L.662/96 – è intervenuta la liquidazione da parte del Fondo di Garanzia L. pagina 13 di 14 23/12/96 n. 662 c/o a favore di dell'importo di € Controparte_11 CP_1
Par 25.000,00 condanna a pagare, in solido Parte_1
con i fideiussori e , questi Parte_2 Parte_1 Parte_3 Parte_4 ultimi limitatamente all'importo di € 230.367,35, alla convenuta Controparte_1
l'importo di € 230.729,84 oltre interessi di mora dal 21/06/2023 all'effettivo soddisfo;
4. Condanna Controparte_12 Parte_1
e a rimborsare a e spese di lite liquidate in Parte_3 Parte_4 Controparte_1
complessivi € 9.142,00 per compensi, oltre 15 % per rimborso spese forfettarie, oltre IVA e
C.P.A. come per legge.
Milano, 29 marzo 2025
Il Giudice Anna Giorgia Carbone
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE VI CIVILE
Il G.I. dott.ssa Anna Giorgia Carbone, in funzione di Giudice Unico, all'esito conclusioni delle parti come in atti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N.R.G. 13979/2024
TRA
P.IVA ), in persona del Parte_1 P.IVA_1
socio amministratore e legale rappresentante pro tempore sig. con sede in Parte_2
CC (MI), Via Alessandro Volta n. 9; nonché i sig.ri (C.F. Parte_2
), nato a [...] il [...], residente in [...]
Ripamonti n. 227, C.F. ), nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._2 residente in [...], (C.F. Parte_3
), nata a [...] il [...], residente in [...], C.F._3
e (C.F. ), nata in [...] il [...], residente in Parte_4 C.F._4
Milano, Via Giuseppe Ripamonti n. 227 , rappresentati e difesi dall'Avv. Paola Piazza, con studio in Milano, Via Dei Piatti n. 9, elettivamente domiciliati presso l'indirizzo di posta elettronica certificata pec: come da procura in calce, Email_1
ATTORI OPPONENTE
CONTRO
C.F. – P.IVA ), con sede legale in Milano (MI), Controparte_1 P.IVA_2 P.IVA_3
Piazza F. Meda n.4 e sede amministrativa in Verona, alla Piazza Nogara n. 2, iscritta al registro delle imprese di Milano al n. all'albo delle Banche tenuto dalla Banca P.IVA_2
P.IVA_ d'Italia codice ABI , rappresentata, quale AT, dalla Controparte_2
pagina 1 di 14 (GIÀ - C.F. , con sede legale CP_3 Controparte_4 P.IVA_5
in Roma,Via Curtatone n. 3, giusto contratto di servicing (sottoscritto tra le parti in data 31
Maggio 2019 con efficacia a decorrere dal 1° giugno 2019 ed in forza di procura notarile del dott. di Milano, in data 21 giugno 2019 n. 15052 di rep. e n. 8045 racc., Persona_1
registrata a Milano in data 21 giugno 2019 n.2163 serie 1T) (doc. 1), in persona del procuratore
Dott. (C.F. in forza di atto di conferimento poteri di CP_5 C.F._5 rappresentanza del 16 marzo 2023 per atto del notaio Dott.ssa Notaio in Persona_2
Roma, (Rep. N. 20057 – Racc. n. 9838), registrato alla Agenzia delle Entrate Ufficio di Roma 4 il 20 mrzo 2023 al n. 8939 serie 1T (doc. 2), elettivamente domiciliata in Milano, Piazza IV
Novembre n. 7, presso lo studio dell'Avv. Vincenzo Gallo, nonché presso il domicilio digitale dello stesso che la rappresenta e difende, come da Email_2 procura in atti,
CONVENUTO OPPOSTO
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo – mutuo – fideiussione
I procuratori delle parti hanno assunto le seguenti:
CONCLUSIONI
Per parti attrici in opposizione:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Milano, disattese e respinte le contrarie istanze, deduzioni ed eccezioni, previe le declaratorie necessarie e consequenziali, così giudicare:
IN VIA PREGIUDIZIALE E PRELIMINARE
Accertata e dichiarata la improcedibilità, inammissibilità ed in ogni caso inesigibilità della domanda di pagamento per via monitoria azionata da , in persona del legale CP_1
rappresentante pro tempore, rappresentata dalla AT , Controparte_6 in persona del Procuratore Speciale pro tempore, per i motivi e ragioni tutte esposte in atti, sia in punto processuale che di merito, oltre che in fatto ed in diritto, dichiarare e disporre la revoca del decreto ingiuntivo Tribunale di Milano RG n. 5566/2024 - n. 2927/2024;
NEL MERITO:
1) Dichiarare e disporre, in forza delle ragioni tutte in fatto, processuali, nel merito ed in diritto esposte in narrativa, la revoca, l'annullamento, il rigetto, l'inefficacia, la nullità,
l'invalidità ed in ogni caso la improduttività di effetti ed inefficacia nei confronti degli opponenti in persona del suo legale rappresentante Parte_1 pagina 2 di 14 pro tempore, nonché dei sig.ri e Parte_2 Parte_1 Parte_3 Parte_4
del decreto ingiuntivo Tribunale di Milano RG n. 5566/2024 - n. 2927/2024;
[...]
2) In via subordinata, in ogni caso, respingere e rigettare, in ogni sua parte, la domanda di pagamento mossa in atti da parte di in persona del legale rappresentante Controparte_1
pro tempore, rappresentata dalla AT , in persona del Controparte_6
Procuratore Speciale pro tempore, nei confronti di Parte_1 in persona del suo legale rappresentante pro tempore, nonché dei sig.ri Parte_2
e , in quanto infondata per le ragioni tutte in Parte_1 Parte_3 Parte_4 fatto, processuali, nel merito ed in diritto esposte in atti e per l'effetto disporre che nulla è dovuto da parte di in persona del suo legale Parte_1
rappresentante pro tempore, nonché dei sig.ri Parte_2 Parte_1 Parte_3
e nei confronti di in persona del legale
[...] Parte_4 Controparte_1
rappresentante pro tempore, rappresentata dalla AT , Controparte_6
in persona del Procuratore Speciale pro tempore, per i titoli dedotti dalla ricorrente in sede monitoria ed in atti di causa;
IN VIA ISTRUTTORIA:
Come da memorie integrative ex art. 171 ter c.p.c. Par. 2 del 16.10.2024 e Par. 3 del 07.11.2024, qui da intendersi per intero richiamate e ritrascritte, anche in punto “vero che” con i testi ivi indicati.
IN OGNI CASO: con vittoria di spese e compensi del presente giudizio, oltre magg. 15%
DM, CNP 4% ed IVA 22%”.
Per parte convenuta opposta:
“Tutto quanto sopra premesso, ritenuto e considerato, parte opposta, ut CP_1
supra rappresentata, difesa e domiciliata, precisa le proprie conclusioni come di seguito riportate: nel merito in via principale, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, accertare e dichiarare, per i motivi esposti nei propri atti e scritti difensivi, la totale infondatezza in fatto e in diritto dell'odierna opposizione e, per l'effetto, rigettarla;
respinta ogni contraria istanza ed eccezione, accertare e dichiarare la fondatezza dei crediti azionati da nei confronti degli odierni opponenti e, per l'effetto, condannare CP_1
(C.F. ) al pagamento, in Parte_1 P.IVA_1 pagina 3 di 14 favore dell'opposta, di € 230.729,84, oltre interessi di mora dal 21/06/2023 (data di messa e passaggio a sofferenza) all'effettivo soddisfo, di cui
€ 150.870,11 per scoperto conto corrente n. 01751/40001,
€ 79.497,24 per residuo rimborso capitale ed interessi fino al 21/06/2023 per il prestito imprese n. 045/6054120,
€ 362,49, preso atto dell'escussione della garanzia del Fondo di Garanzia PMI che ha liquidato in favore di la somma di € 25.000,00, per residuo rimborso interessi maturati CP_1
fino al 21/06/2023 per il prestito n. 045/4696107, ovvero al pagamento della diversa somma ritenuta provata e di giustizia all'esito del giudizio, il tutto oltre interessi di mora dal
21/06/2023 (data di messa in mora e passaggio a sofferenza) all'effettivo soddisfo;
e, condannare, (C.F. ), Parte_1 C.F._6 Parte_2
(C.F. ), (C.F. ) ed C.F._1 Parte_4 C.F._4 Parte_3
(C.F. ) al pagamento, in favore dell'opposta, in solido fra loro
[...] C.F._3
ed in forza delle fidejussioni sottoscritte a garanzia dei debiti di di € Parte_1
230.367,35 oltre interessi di mora dal 21/60/2023, di cui
€ 79.497,24 in forza della fidejussione n. 12904 del 08/01/2018 a garanzia delle obbligazioni assunte e derivanti dal mutuo chirografario n. 045/6054120,
€ 150.870,11 in forza delle fideiussioni concesse a garanzia del conto corrente n. 01751/40001, ovvero della diversa somma ritenuta provata e di giustizia all'esito del giudizio, il tutto oltre interessi di mora dal 21/06/2023 (data di messa in mora e passaggio a sofferenza) all'effettivo soddisfo;
con vittoria di spese, diritti e onorari di lite, oltre rimborso forfetario delle spese generali e oneri come per legge.”.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Premessa – svolgimento del processo
L'opposizione svolta dagli odierni opponenti e da Parte_1
e è diretta avverso il Parte_2 Parte_1 Parte_3 Parte_4
decreto ingiuntivo n. 2927/2024 del 28.2.2024 con cui è stato ingiunto il pagamento di euro
255.729,84, quanto alla prima ed euro 230.367,35, quanto agli altri, oltre agli interessi e spese della procedura, in favore del e per essa, quale AT, Controparte_1 [...]
(già , in relazione al rapporto di c/c, al Controparte_6 Controparte_4 pagina 4 di 14 contratto di finanziamento e al prestito finanziario intercorso tra la Parte_1
e nonché in virtù delle fideiussioni specifiche stipulate
[...] Controparte_1
da e . Parte_2 Parte_1 Parte_3 Parte_4
A fondamento del ricorso ha dedotto che: CP_1
➢ la intratteneva con (già Parte_1 CP_1 CP_1 Controparte_7
il rapporto di conto corrente n. 11751/40001 (già n. 45251), di cui al contratto
[...] sottoscritto il 7 settembre 2016 e recante un complessivo saldo debitore, alla data del
21/06/2023, di € 150.870,11;
➢ la sottoscriveva, in data 11/01/2018, con il Banco Popolare Parte_1 [...]
il finanziamento per investimenti n. 045/6054120, per l'importo di € Controparte_7
250.000,00, ricevuti ed accettati dalla mutuataria con accredito sul conto corrente, della durata di 36 mesi, con periodo di preammortamento di un mese, da rimborsare mediante versamento di 36 rate mensili posticipate, la prima con scadenza 28/02/2018 e l'ultima con scadenza 31/01/2021;
➢ La mutuataria non adempiva alle obbligazioni assunte con il finanziamento per investimenti n. 045/6054120 ed alla data del 21/06/2023, per il residuo rimborso dello stesso, era debitrice del della somma € 79.497,24, a titolo di residua CP_1
esposizione del prestito;
➢ la sottoscriveva, in data 22 maggio 2020, con il il Parte_1 CP_1
prestito finanziario n. 045/4696107, per l'importo di € 25.000,00, ricevuti ed accettati dalla mutuataria, della durata di 48 mesi, con periodo di preammortamento, da rimborsare mediante versamento di 24 rate mensili posticipate;
➢ la mutuataria non ha adempiuto, neanche, alle obbligazioni assunte con il prestito n.
045/4696107 ed alla data del 21 giugno 2023, per il rimborso dello stesso, è debitrice del della somma € 25.362,49, a titolo di residuo rimborso ed interessi;
CP_1
➢ la era debitrice del della somma complessiva di € Parte_1 CP_1
255.729,84, oltre interessi di mora dal 21/06/2023 all'effettivo soddisfo, di cui €
150.870,11 per scoperto conto corrente n. 11751/40001, € 79.497,24 per residuo rimborso capitale ed interessi fino al 21/06/2023 per il prestito imprese n. 045/6054120
pagina 5 di 14 ed € 25.362,49 per residuo rimborso capitale ed interessi di mora fino al 21/06/2023 per il prestito n. 045/4696107
➢ a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi assunti dalla nei Parte_1
confronti del i sig.ri , C.F. , CP_1 Parte_1 C.F._6 [...]
, C.F. , C.F. , Parte_2 C.F._1 Parte_4 C.F._4
, C.F. , , C.F. Controparte_8 C.F._7 Parte_3
, in data 16/09/2016, prestavano fideiussione specifica in favore C.F._3
del (già Banco Popolare di Milano) sino alla concorrenza della somma CP_1 di € 180.000,00, aumentata in data 26/04/2018 ad € 210.000,00 a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni di verso la Banca, dipendenti Parte_1
da Apertura di credito per anticipo fatture/Credito rotativo di € 150.000,00 in conto corrente con scadenza a revoca;
➢ in data 21/04/2017, gli stessi fideiussori sopra indicati, sottoscrivevano ulteriore fideiussione in favore del (già ) sino alla CP_1 Controparte_9
concorrenza di € 220.000,00, aumentati in data 19/04/2018 ad € 270.000,00, a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni di verso la Banca dipendenti da Parte_1 anticipo fatture su conto corrente;
➢ i garanti, in data 08/01/2018, sottoscrivevano la fidejussione specifica n. 12904 in favore del (già Banco Popolare di Milano) sino alla concorrenza della CP_1 somma di € 250.000,00 a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni di Parte_1
verso la Banca, dipendenti da prestito chirografario € 250.000,00;
[...]
➢ di avere comunicato a in data 02/02/2023 la risoluzione del Parte_1
prestito n. 4696107, richiedendo, per l'effetto, l'immediato pagamento del debito maturato oltre ulteriori interessi sino all'integrale soddisfo;
➢ di avere comunicato a ed ai garanti in data 16/05/2023 il recesso Parte_1
dal conto corrente n. 40001 richiedendo, per l'effetto, l'immediato pagamento del saldo debitorio comprensivo degli interessi al 31/12/2022 ;
➢ di essere creditore della della somma complessiva di € 255.729,84, Parte_1
oltre interessi di mora dal 21/06/2023 all'effettivo soddisfo, di cui € 150.870,11 per scoperto conto corrente n. 11751/40001, € 79.497,24 per residuo rimborso capitale ed pagina 6 di 14 interessi fino al 21/06/2023 per il prestito imprese n. 045/6054120 ed € 25.362,49 per residuo rimborso capitale ed interessi di mora fino al 21/06/2023 per il prestito n.
045/4696107,
➢ di essere creditore dei sig.ri , C.F. , Parte_1 C.F._6 [...]
, C.F. , C.F. , Parte_2 C.F._1 Parte_4 C.F._4
, C.F. , , C.F. Controparte_8 C.F._7 Parte_3
, in solido fra loro ed in forza delle fidejussioni sottoscritte a C.F._3
garanzia dei debiti di di € 230.367,35, di cui € 79.497,24 in forza Parte_1 della fidejussione n. 12904 del 08/01/2018 a garanzia delle obbligazioni assunte e derivanti dal mutuo chirografario n. 6054120 ed € 150.870,11 in forza delle fideiussioni concesse a garanzia dell'apertura di credito anticipo fatture su conto corrente.
Le istanze di istruttoria orale dedotte da parte opponente, riproposte in sede di precisazione delle conclusioni, devono essere rigettate in quanto superflue ai fini della decisione, considerato che la causa ha natura documentale.
L'opposizione è infondata e deve essere rigettata.
Le parti opponenti hanno svolto contestazioni che si andranno man mano ad esaminare così come le repliche della parte opposta.
Quanto alla preliminare contestazione sollevata dagli opponenti relativa all'inesigibilità del credito per non essere spirato il termine di adempimento della transazione conclusa tra le parti, con conseguente declaratoria di improcedibilità e inammissibilità della domanda azionata in via monitoria, deve essere rigettata perché priva di fondamento.
Come si evince dalla documentazione in atti, l'accordo transattivo stipulato unicamente tra la e ( e non anche dai fideiussori) in data 10.10.2023, Parte_1 Controparte_1
prevedeva quali condizioni il “versamento di € 250.000,00 (euro duentocinquantamila/00 per il saldo e stralcio della posizione debitoria, integralmente riconosciuta in atti, da versare entro il
30.04.2024, previa iscrizione di ipoteca volontaria sull'immobile sito in via privata S. Ambrogio n. 5, in ALASSO (SV) di proprietà dei Sigg.ri e ” e, inoltre, statuiva Controparte_8 Parte_5
che “entro 6 giorni dal ricevimento della presente dovranno essere inviati alla scrivente società copia del documento di identità e del codice fiscale nonché dell'originale del questionario per adeguata verifica ai sensi D.lgs. 231/2007 (allegato alla presente) debitamente compilato e sottoscritto dall'entità/soggetto/esecutore che effettuerà i versamenti”. pagina 7 di 14 Gli opponenti hanno eccepito che l'Istituto di credito abbia agito in via monitoria prima della scadenza del suddetto termine essenziale, fissato alla data del 30.04.2024, con conseguente inesigibilità del credito e della domanda di condanna introdotta con deposito del ricorso monitorio in data 12.02.2024.
In punto di diritto, l'accertamento dell'essenzialità del termine, l'importanza dell'inadempimento, il comportamento tenuto dalle parti nell'esecuzione del contratto rientrano nella sfera di apprezzamento del giudice di merito. Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha sottolineato che “l'accertamento dell'essenzialità del termine per l'adempimento, ex art. 1457 c.c., costituisce un apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito - la cui valutazione è insindacabile in sede di legittimità, se sorretta da una motivazione congrua ed immune da vizi logici e giuridici - da condurre, oltre che alla stregua delle espressioni adoperate dai contraenti (quale, ad esempio, "entro e non oltre"), tenendo soprattutto conto della natura e dell'oggetto del contratto” (cfr.
Cass. civ. n. 10353/2020).
Nel caso di specie, l'essenzialità del termine indicato nell'accordo transattivo non è oggetto di contestazione tra le parti, ove si evince in ogni caso che il termine sia essenziale alla luce del tenore letterale dei riferimenti allo stesso e, tenendo conto della natura e dell'oggetto del contratto, risulta inequivocabilmente che oltre tale termine, l'utilità del contratto transattivo sia venuta meno. Nell'accordo transattivo si legge che “il pagamento potrà essere perfezionato, nel termine essenziale indicato, mediante versamento…” e, ancora, che “il mancato pagamento del sopra indicato importo complessivo nel termine essenziale indicato e con le modalità previste …”, apparendo così evidente l'intenzione delle parti di accordare a tale termine la caratteristica dell'essenzialità, peraltro non oggetto di contestazione tra le parti.
Ne consegue che non sia necessaria in tal caso alcuna valutazione specifica della gravità dell'inadempimento, ai fini della risoluzione del contratto, essendo essa implicita nella circostanza stessa del mancato adempimento dell'obbligo di pagamento entro il termine pattuito.
Sebbene parte opposta abbia depositato il ricorso per decreto ingiuntivo in data 12.02.2024, ottenendo il decreto ingiuntivo in data 23.02.2024, deve rilevarsi che in ogni caso né al momento dell'opposizione, né nel corso del giudizio è intervenuto alcun pagamento da parte degli opponenti che, peraltro non hanno contestato né l'esistenza né la quantificazione del credito monitoriamente azionato, di cui si sono limitati a contestarne l'esigibilità. pagina 8 di 14 Come correttamente evidenziato da parte opposta, la transazione, debitamente sottoscritta e perfezionata tra le parti, non è stata a sua volta adempiuta dal debitore principale ed è pertanto intervenuta la risoluzione automatica della stessa con lo spirare del termine essenziale individuato nel 30.04.2024, ormai decorso senza che nessun pagamento sia stato eseguito da parte degli odierni opponenti. Inoltre, parte opposta rileva che non sia stata iscritta l'ipoteca volontaria sull'immobile, come concordato con l'accordo transattivo.
In ogni caso, il termine essenziale non si estende ai garanti estranei all'accordo transattivo, in quanto gli stessi non avevano dichiarato di volerne profittare ai sensi dell'art. 1304, co. 1 c.c..
Dunque, l'esame di detto documento chiarisce inequivocabilmente la risoluzione dell'accordo e conseguentemente è stata fornita dimostrazione dell'esigibilità del credito, pertanto la contestazione è infondata.
Riguardo al merito della controversia, gli opponenti lamentano che la condotta dell'Istituto di credito risulti contraria a buona fede e correttezza nell'esecuzione del contratto transattivo per non avere atteso la decorrenza del termine essenziale e per non aver comunicato un sollecito o una diffida al debitore principale e ai garanti, prima di agire in sede monitoria.
Alla luce delle argomentazioni anzidette in relazione all'eccezione di inesigibilità del credito, deve ritenersi che il comportamento del è stato conforme al canone della Controparte_1
buona fede e correttezza nell'esecuzione del contratto, in quanto il termine indicato nell'accordo transattivo è spirato senza che sia intervenuto alcun adempimento dell'accordo medesimo, non solo dal punto di vista del pagamento della somma, ma anche in relazione all'iscrizione dell'ipoteca sull'immobile ivi individuato.
Pertanto, ne consegue l'accertamento della legittimità della risoluzione del contratto di diritto, per scadenza del termine essenziale atteso che il presupposto di tale risoluzione è
l'inadempimento degli odierni opponenti consistito nel mancato pagamento degli importi dovuti.
Secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità “l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione in cui il giudice non deve limitarsi a stabilire se l'ingiunzione fu emessa legittimamente in relazione alle condizioni previste dalla legge per l'emanazione del provvedimento monitorio, ma accertare il fondamento della pretesa fatta valere col ricorso per ingiunzione (pretesa che può essere dall'attore eventualmente ridotta nel giudizio di opposizione) e, ove il credito risulti fondato, deve accogliere la domanda indipendentemente dalla circostanza della pagina 9 di 14 regolarità, sufficienza e validità degli elementi probatori alla stregua dei quali l'ingiunzione fu emessa, rimanendo irrilevanti, ai fini di tale accertamento, eventuali vizi della procedura monitoria che non importino l'insussistenza del diritto fatto valere con tale procedura;
l'eventuale mancanza delle condizioni che legittimano l'emanazione del provvedimento monitorio, come anche l'esistenza di eventuali vizi nella relativa procedura, può spiegare rilevanza soltanto sul regolamento delle spese della fase monitoria” (Cass., 9.05.2002, n. 6663; Cass., 12.08.2005 n. 16911). Pertanto, l'asserito difetto di prova del credito posto a base del ricorso monitorio non preclude la pronuncia nel merito da parte del giudice dell'opposizione, dovendosi in questa fase accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'ingiungente opposto.
In altre parole, ove sulla domanda di condanna proposta con il ricorso per decreto ingiuntivo si costituisca il rapporto processuale, ancorché su iniziativa della parte convenuta (in senso sostanziale), il giudice adito ha il potere-dovere di decidere anche sulla fondatezza della pretesa avanzata dal creditore ricorrente (così, Cass., 16 gennaio 2013 n. 951). La proposizione dell'opposizione determina, infatti, l'insorgere del dovere di provvedere con le regole della cognizione piena su quanto è stato richiesto con il decreto ingiuntivo, atteso che la cognizione del giudice dell'opposizione non è limitata al solo controllo sulla legittimità o meno dell'emissione del provvedimento monitorio ma, introdotta l'opposizione, tale controllo si estende automaticamente alla sussistenza della relativa pretesa creditoria (Cass., 5 gennaio
2010, n. 28).
Va, quindi, evidenziato che nel corso dell'ordinario giudizio di cognizione che si instaura a seguito dell'opposizione, il creditore opposto conserva la qualità di parte attrice in senso sostanziale sulla quale grava il relativo onere probatorio: ciascuna delle parti viene ad assumere la propria naturale posizione sostanziale, nel senso che la qualità di attore spetta al creditore che ha richiesto l'ingiunzione (convenuto in opposizione) e quella di convenuto al debitore opponente (attore in opposizione), con la conseguenza che l'onere della prova del credito incombe al creditore opposto, mentre all'opponente spetta solo di provare, secondo le regole generali (art. 2697 c.c.), i fatti estintivi, modificativi o impeditivi. (così tra le altre Cass.,
17 novembre 2003 n. 17371).
Come è noto, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per l'inadempimento deve soltanto provare il titolo su cui il credito è fondato e la sua esigibilità, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della pagina 10 di 14 controparte. Il debitore convenuto, invece, è gravato dall'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento o dalla non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione (cfr. Cass. civ. Sez. Un. 30.10.2001, n. 13533; Cass. civ. 15.7.2011 n.
15659).
Ebbene, già in sede monitoria, parte opposta ha dimostrato la fonte negoziale del proprio credito depositando il contratto di conto corrente n. 40001, il documento di sintesi n. 1 del
24/08/2018 e le condizioni generali (doc. n. 5 parte opposta), nonché i relativi estratti conto dal saldo iniziale del 23/08/2018 al 21/06/2023 (data di passaggio in sofferenza del rapporto)
e la certificazione ex art. 50 T.U.B. del saldo del conto corrente (docc. nn. 6a, 6b, 6c e 7 parte opposta). Quanto al finanziamento n. 6054120, parte opposta ha parimenti depositato in sede monitoria il contratto di finanziamento (doc. n. 8 parte opposta), il piano di ammortamento, nonché l'estratto conto certificato ex art. 50 TUB (docc. nn. 9 e 10 parte opposta). Infine, quanto al contratto di finanziamento n. 4696107, parte opposta ha altresì depositato il relativo contratto di finanziamento n. 4696107 (doc. n. 11 parte opposta), il piano di ammortamento e l'estratto conto certificato ex art 50 T.U.B. (doc. nn. 12 e 13 parte opposta). L'esigibilità del credito, inoltre, è dimostrata dalle lettere di recesso dagli affidamenti e costituzione in mora, comunicate al debitore principale, nonché ai garanti (docc. nn. 19, 20 21, 22, 23, 24 e 25).
Pertanto, alla luce dei principi di diritto sopra richiamati, si ritiene che parte opposta abbia adempiuto al proprio onere assertivo mediante l'allegazione dell'inadempimento contrattuale della società opponente e probatorio mediante la produzione dei titoli contrattuali del proprio diritto di credito.
Per contrastare il dedotto inadempimento parte opponente avrebbe dovuto allegare e provare fatti impeditivi, modificativi o estintivi della pretesa creditoria monitoriamente azionata, ma nessuna eccezione di adempimento o di estinzione è stata sollevata da parte opponente.
Inoltre, quanto alle garanzie prestate dagli odierni opponenti, risulta documentalmente che parte opposta abbia depositato i contratti di fideiussione specifica prestata dai Sig.ri Pt_1
, , deceduto e
[...] Parte_2 Parte_4 Controparte_8 [...]
in data 16/09/2016 a garanzia delle obbligazioni assunte dalla Parte_3 Parte_1
nei confronti del sino alla concorrenza della somma di € 180.000,00, Controparte_1
aumentata in data 26/04/2018 ad € 210.000,00, dipendenti da Apertura di credito per anticipo pagina 11 di 14 fatture/Credito rotativo di € 150.000,00 in conto corrente con scadenza a revoca (Doc. 14 e
Doc. 15 parte opposta). In atti risulta poi depositata l'ulteriore fideiussione stipulata dagli stessi fideiussori sopra indicati in data 21/04/2017, in favore del sino alla Controparte_1 concorrenza di € 220.000,00, aumentati in data 19/04/2018 ad € 270.000,00, a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni di verso la Banca dipendenti da anticipo Parte_1
fatture su conto corrente (Doc. 16 parte opposta). I sopra indicati garanti, in data 08/01/2018, sottoscrivevano, infine, la fideiussione specifica n. 12904 in favore del sino Controparte_1
alla concorrenza della somma di € 250.000,00 a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni di verso la Banca, dipendenti da prestito chirografario € 250.000,00 (doc. Parte_1
n. 17 parte opposta).
I garanti opponenti, pertanto, in forza dei contratti sopra richiamati, si sono costituiti fideiussori solidali del debitore principale nei confronti di per Controparte_1
l'adempimento delle obbligazioni verso la banca, dipendenti da mutuo chirografario e da operazioni di anticipo fatture su conto corrente e sono tenuti, ai sensi dell'art. 7 delle garanzie sottoscritte, nonché dei contratti di finanziamento e conto corrente, a pagare “immediatamente” al “a semplice richiesta scritta”, quanto dovutole per capitale, interessi, Controparte_1 spese, tasse ed ogni altro accessorio dal debitore principale e per la determinazione del debito garantito fanno prova in qualsiasi sede fra la banca ed i fideiussori, i successori o aventi causa, le risultanze delle scritture contabili della banca.
Le garanzie, che devono qualificarsi quali fideiussioni specifiche, non sono oggetto di controversia tra le parti;
pertanto, il principio di non contestazione di cui all'art. 115 c.p.c. assume rilievo nella fattispecie concreta, in particolare, in ordine alla richiesta di pagamento in solido ai garanti e all'operazione di quantificazione operata da parte opposta, in quanto parti opponenti non hanno specificamente contestato il quantum come ricalcolato.
Occorre osservare, inoltre, con particolare riferimento al “quantum” che a seguito dell'escussione da parte di della garanzia del Fondo ex L. 662/96 per € Controparte_1
25.000,00 di cui al finanziamento n. 045/4696107, liquidava a favore Controparte_10 di l'importo di € 25.351,03 in data 14.2.2024. come documentato da parte CP_1
opponente ( doc. n. 7 fascicolo opponente).
pagina 12 di 14 Alla luce di tali argomentazioni, quindi, deve essere rigettata l'opposizione e revocato il D.I. opposto, stante la predetta escussione della Garanzia PMI e per le ragioni sopra evidenziate e la domanda di condanna del merita accoglimento in quanto fondata, per Controparte_1 cui la società opponente deve essere condannata al pagamento in favore della CP_1
della somma di € 230.729,84, oltre interessi di mora dal 21/06/2023 sino al saldo
[...]
effettivo ed i garanti, in solido tra loro, limitatamente all'importo di € 230.367,35 oltre interessi di mora dal 21/06/2023 sino al saldo effettivo.
Le considerazioni sin qui svolte sono tali da assorbire ogni ulteriore contestazione.
Le spese di lite seguono la soccombenza delle parti opponenti in quanto la domanda del creditore è fondata e la revoca del decreto ingiuntivo è dipesa non tanto dalla fondatezza dell'opposizione, quanto dall'evento esterno della liquidazione della garanzia da parte di che ha imposto la riduzione della domanda di condanna e si Controparte_10
liquidano in dispositivo, secondo il d.m. 55/2014, aggiornato dal D.M. 147/22 tenuto conto dei parametri medi per la fase di studio e per la fase introduttiva ed i parametri minimi per la fase istruttoria che è consistita nel mero deposito delle memorie e della fase decisoria consistita nella discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. secondo il valore della causa determinato ai sensi dell'art. 5 del predetto decreto e dell'attività effettivamente svolta ed in particolare dell'assenza di attività istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in persona della dott.ssa Anna Giorgia Carbone, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando sulla opposizione proposta dalla e dai Sig.ri Parte_1 Parte_2 Parte_1
e avverso il decreto ingiuntivo n. 2927/2024 del 28.2.2024 Parte_3 Parte_4
emesso dal Tribunale di Milano contro e per essa quale AT Controparte_1
(già , così provvede: Controparte_6 Controparte_4
1. Rigetta l'opposizione;
2. Revoca il decreto ingiuntivo n. 2927/2024 emesso dal Tribunale di Milano in data
28.02.2024;
3. accertato il diritto di credito vantato da nei confronti degli opponenti e che con CP_1 riferimento al contratto di finanziamento n. 045/4696107 garantito dal Fondo pubblico di garanzia ex L.662/96 – è intervenuta la liquidazione da parte del Fondo di Garanzia L. pagina 13 di 14 23/12/96 n. 662 c/o a favore di dell'importo di € Controparte_11 CP_1
Par 25.000,00 condanna a pagare, in solido Parte_1
con i fideiussori e , questi Parte_2 Parte_1 Parte_3 Parte_4 ultimi limitatamente all'importo di € 230.367,35, alla convenuta Controparte_1
l'importo di € 230.729,84 oltre interessi di mora dal 21/06/2023 all'effettivo soddisfo;
4. Condanna Controparte_12 Parte_1
e a rimborsare a e spese di lite liquidate in Parte_3 Parte_4 Controparte_1
complessivi € 9.142,00 per compensi, oltre 15 % per rimborso spese forfettarie, oltre IVA e
C.P.A. come per legge.
Milano, 29 marzo 2025
Il Giudice Anna Giorgia Carbone
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