Articolo 5 della Legge 21 ottobre 1950, n. 981
Articolo 4Articolo 6
Versione
2 gennaio 1951
Art. 5.
Quando l'edificio danneggiato o distrutto appartenga indivisamente a piu' persone, la domanda per ottenere il sussidio puo' essere presentata da una sola di esse nell'interesse proprio e degli altri comproprietari.
Il comproprietario che ha presentato la domanda ha facolta' di eseguire i lavori e di riscuotere il sussidio anche nell'interesse e nel nome degli altri comproprietari, restando l'Amministrazione dei lavori pubblici estranea a tutti i rapporti tra i compratori, derivanti dalla concessione del beneficio.
Entrata in vigore il 2 gennaio 1951