Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 29/05/2025, n. 623 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 623 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott. Gerlando Lo Presti Seminerio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1451/2024 R.G.A.C.
TRA
NATA A RAVANUSA IL 04/11/74 Parte_1
rapp. e dif. dall'Avv. Ilenia Dainotto
ATTRICE
CONTRO
IN PERSONA DEL PROCURATORE CP_1
SPECIALE DEL LEGALE RAPPRESENTANTE PRO TEMPORE
DOTT.SSA CP_2
rapp. e dif. dall'Avv. Antonio La Rocca
CONVENUTA
OGGETTO: pagamento indennizzo assicurativo
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione del 13/06/2024 Parte_2
conveniva in giudizio, la compagnia assicuratrice CP_1
ed esponeva premettendo alle pretese
[...]
giudizialmente spiegate di avere stipulato in data
08/09/2020 un contratto di assicurazione con la
1
Deduceva quindi a sostegno dell'azione oggi intrapresa di avere diritto grazie alla polizza stipulata a vedersi corrispondere dalla la somma complessiva CP_1
di euro 10.800,00. Affermava altresì che a nulla erano valsi i tentativi esperiti, per ottenere stragiudizialmente il soddisfacimento delle proprie ragioni. Concludeva pertanto chiedendo la condanna della convenuta al pagamento in suo favore della predetta somma. Nel costituirsi, la contestava il fondamento CP_1
dell'avversa domanda e ne invocava il rigetto, in particolare evidenziando di aver già corrisposto quanto dovuto all'attrice. Conclusa l'istruzione probatoria, svolta esclusivamente con produzioni documentali, all'udienza del 28/05/2025, la causa veniva assunta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda attorea merita reiezione. Secondo quanto riportato in atto di citazione in 19/10/2020 l'odierna attrice, a seguito di visita specialistica, veniva ricoverata presso il Centro Cure Ortopediche Traumatologiche di
Messina per essere sottoposta a discectomia lombare in data 22/10/2020 e che a seguito del suddetto intervento, in data 27/10/2020 l'attrice veniva dimessa
2 e contestualmente ricoverata presso la struttura sanitaria per essere sottoposta alla necessaria riabilitazione fino al
06/11/2020. Pertanto, complessivamente, l'odierna attrice rimaneva ricoverata per ben 18 giorni e convalescente per ben 94 giorni che, oltre all'occorso sopra descritto, sfortunatamente in Parte_1
data 23/03/2021 si vedeva ricoverata, questa volta presso la struttura ospedaliera San Giacomo Altopasso di
Licata per essere sottoposta ad accertamenti a seguito di emorragia nelle vie genitali. Nello stesso giorno, l'attrice veniva dimessa con la diagnosi di leiomioma sottomucoso dell'utero, per poi essere ricoverata nuovamente in data 01/04/2021 e sottoposta ad intervento chirurgico. La convalescenza postuma a tale intervento aveva la durata di 30 giorni. L'attrice, al momento dei suindicati ricoveri, era titolare della Polizza
Universo Salute n. 732533105, sottoscritta in data
08/9/2020, con la Quest'ultima, in CP_1
applicazione delle condizioni contrattuali in sede stragiudiziale, risulta aver già liquidato, in favore di le seguenti somme: euro 3.600,00 per Parte_1
il sinistro n. 740671427, relativamente al ricovero occorso dal giorno 19/10/2020 al giorno 06/11/2020, somma così quantificata: giorni 18 di ricovero (euro
3 100,00 al giorno) euro 1.800,00 + convalescenza (pari ai giorni di ricovero) euro 1.800,00; euro 800,00 per il sinistro n. 740690373, relativamente a due giorni di ricovero in day hospital del 23/03/2021 e 01/04/2021
(euro 100,00 al giorno) + 6 giorni di convalescenza, pari al minimo di 3 giorni di convalescenza per ogni giorno di ricovero (euro 600,00). Alla luce dei sopra richiamati pagamenti pari a complessivi euro 3.600,00 per il sinistro n. 740671427 e di euro 800,00 per il sinistro n.
740690373, nulla di più potrà essere liquidato all'attrice sulla base di quanto disposto dalle condizioni generali di polizza. Piace ricordare come la suddetta polizza prevedeva il riconoscimento della diaria da ricovero per i giorni di degenza nonchè della diaria da convalescenza per lo stesso numero di giorni del ricovero (a titolo esemplificativo: per 2 giorni di ricovero dovevano riconoscersi due giorni di convalescenza), con il minimo di 3 giorni per ogni ricovero. Come già affermato, l' CP_1
ha già liquidato in favore dell'attrice la somma di
[...]
euro 3.600,00 per il sinistro 740671427, riconoscendo sia la diaria di ricovero (giorni 18) e per gli stessi giorni
(18) la diaria da convalescenza, euro 800,00 per il sinistro n. 740690373, relativamente a due giorni di ricovero in day hospital del 23/03/2021 e 01/04/2021
4 (euro 100,00 al giorno) + 6 giorni di convalescenza, pari al minimo di 3 giorni di convalescenza per ogni giorno di ricovero (euro 600,00). Invero, il contratto assicurativo sottoscritto dall'odierna attrice non prevedeva il riconoscimento della diaria da convalescenza per un numero di giorni indefinito o per tutto il periodo in cui il soggetto stia in convalescenza a casa. Per chiarire meglio la questione è d'uopo leggere con attenzione quanto riportato nelle condizioni generali di assicurazione relativo al prodotto assicurativo, consegnato all'attrice al momento della stipula del contratto che, alla luce di quanto richiesto e prodotto dalla stessa, non appare stato correttamente interpretato. Orbene, alla pagina 6 delle condizioni di assicurazione, nella “Sezione ricovero ed extra ricovero” alla voce Diaria Garanzia Base all'art.
2.1 alla voce “Indennità giornaliera per ricovero” si legge:
“In caso di ricovero in Struttura sanitaria a seguito di
Malattia, Infortunio o parto, indennizzabile a termini di
Polizza, l'Impresa riconosce all'Assicurato l'Indennità giornaliera indicata nella Scheda di Polizza per ciascun giorno di degenza con il limite massimo di 360 giorni per
Sinistro e per anno assicurativo”. Per ciò che attiene poi alle garanzie opzionali all'art.
2.4 alla voce Indennità giornaliera per convalescenza, si legge: “In caso di
5 Ricovero indennizzabile a termini di Polizza, a seguito di
Infortunio, Malattia o parto cesareo, l'Impresa corrisponde, a titolo di convalescenza successiva al
Ricovero, l'indennità giornaliera indicata nella Scheda di
Polizza, per lo stesso numero di giorni indennizzati per il
Ricovero con il minimo di tre giorni e con il limite massimo di 120 giorni per Sinistro e per anno assicurativo”. Per esemplificare e per rimanere al nostro caso: se l'assicurato subisce un ricovero ospedaliero di
18 giorni ed è costretto ad un periodo di convalescenza di 94 giorni, la compagnia indennizza un periodo di convalescenza pari ai giorni (18) di ricovero ospedaliero
(sinistro 740671427), se l'assicurato subisce un ricovero ospedaliero di 2 giorni in day hospital, la compagnia risarcisce un periodo di convalescenza pari ai giorni del day hospital (2) oltre il minimo di tre giorni per ogni ricovero (2X3 uguale 6). Ritenuto poiché previsto dalle condizioni generali di polizza che la diaria da convalescenza, nel caso di specie, è stata correttamente liquidata dalla per il corrispondente numero CP_1
di giorni (nei due sinistri sopra richiamati) nulla di più dovrà corrispondersi da parte della convenuta all'attrice.
Da qui il rigetto della domanda attorea. Le spese di lite liquidate come in dispositivo seguono la soccombenza.
6
P.Q.M.
definitivamente pronunciando;
rigetta la domanda attorea;
condanna l'attrice al pagamento delle spese processuali che liquida in euro 2.000,00 oltre I.V.A. C.P.A.
e spese generali.
AGRIGENTO 29/05/2025
IL GIUDICE
Gerlando Lo Presti Seminerio
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