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Sentenza 20 agosto 2025
Sentenza 20 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 20/08/2025, n. 4835 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4835 |
| Data del deposito : | 20 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI ROMA Terza Sezione Civile
composta dai magistrati
Geremia CASABURI Presidente
Antonella Miryam STERLICCHIO Consigliere rel.
Biagio Roberto CIMINI Consigliere riunita in camera di consiglio, pronuncia la seguente S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 4882 del registro generale degli affari contenziosi dell'anno 2022, vertente tra
Parte_1
Avv. RUGGIERO ELENA EUGENIA e
Controparte_1
Avv. FEDI ANNA ANTEA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Gli appellanti in epigrafe impugnano la sentenza del Tribunale di Roma, n. 2079 del 2022, che ha deciso quanto segue: “CONCLUSIONI DELLE PARTI: Per l'attore: “… dichiarare, per i fatti di cui in premessa, la sig.ra Pt_1
tenuta a restituire al sig. l'importo di €
[...] Controparte_1
17.646,00 come da estratti conto o quella somma, maggiore o minore, che risulterà in corso di causa maggiorata degli interessi dalla data della spesa illegittimamente effettuata e fino al soddisfo. Il tutto con vittoria di spese e competenze di giudizio, nonché spese generali, IVA e C.P.A. se dovute come per legge, con attribuzione in favore del sottoscritto procuratore per fattone anticipo e non aver riscosso compenso alcuno”. Per la convenuta: “… dichiarare inammissibile e/o infondata la domanda attore e, per l'effetto, rigettarla con ogni conseguenza di legge in ordine alle spese”. MOTIVI DELLA DECISIONE rilevato che, con atto di citazione notificato nel maggio del 2021,
premesso di aver avuto un lungo Controparte_1 legame sentimentale con protrattosi fino al 2016 e di Parte_1 averle concesso, durante la loro relazione, l'uso della propria carta di credito bancomat, ha chiesto la condanna della predetta al pagamento in suo favore della somma di €17.646,00, pari all'importo che la convenuta aveva speso dopo la conclusione del rapporto affettivo, senza restituirlo, mediante l'indebito utilizzo della citata carta;
che , costituitasi in giudizio, ha pregiudizialmente Parte_1 eccepito l'inammissibilità dell'avversa azione per difetto del requisito della residualità di cui all'art. 2042 c.c. e ha comunque dedotto l'infondatezza nel merito della domanda attorea dal momento che la relazione affettiva tra le parti si era in realtà protratta fino alla fine del 2019 e quelle che venivano in rilievo erano attribuzioni patrimoniali tra conviventi more uxorio sottratte al regime di ripetibilità ai sensi dell'art. 2034 c.c.;
considerato che, contrariamente a quanto dedotto dalla convenuta, l'attore non ha mai prospettato una specifica qualificazione giuridica della domanda proposta, la quale, dal tenore complessivo dell'atto di citazione, va ricondotta non già all'azione di ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c. ma piuttosto ad un'azione risarcitoria fondata su una responsabilità extracontrattuale (l'uso indebito, sia pure per mera colpa, di un mezzo di pagamento altrui);
che l'eccezione di inammissibilità della domanda per difetto del requisito della residualità – eccezione formulata sul presupposto (errato) che l'azione possa qualificarsi come domanda di indennizzo ex art. 2041 c.c. – va pertanto disattesa;
considerato altresì che la non ha in alcun modo contestato di Pt_1 aver utilizzato la carta di credito bancomat dell'attore, nel periodo compreso tra ottobre 2016 e settembre 2019, per l'effettuazione di spese personali per un importo complessivo di €47.646,00 (spese che peraltro trovano un puntuale riscontro documentale negli estratti conto depositati dall'attore in corso di causa);
che le spese effettuate dalla convenuta con la carta dell'attore, che durante la relazione sentimentale trovavano una base giustificativa nel presumibile consenso del titolare, una volta cessata la relazione e venuto meno quell'implicito consenso costituiscono un'illecita sottrazione di pag. 2/5 denaro altrui e fanno sorgere in capo all'autore dell'illecito un obbligo restitutorio;
che l'assunto difensivo della convenuta, secondo cui le predette spese sarebbero state compiute con il consenso dello e CP_1 rappresenterebbero attribuzioni patrimoniali tra conviventi more uxorio eseguite in adempimento di un dovere morale o sociale o, comunque, regalie tra amanti, è palesemente sconfessata dal chiaro tenore delle e- mail scambiate tra le parti nell'autunno del 2019 (v. doc. “B” allegato alla memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c.), da cui sembra evincersi l'interruzione della relazione affettiva a partire dalla fine del 2016 e nelle quali la , dopo essersi scusata per aver scambiato la propria carta Pt_1 con quella a suo tempo concessale dallo riconosce espressamente CP_1 il proprio debito restitutorio, peraltro parzialmente adempiuto mediante un versamento di €30.000,00;
ritenuto pertanto che debba essere condannata al Parte_1 pagamento, in favore di della Controparte_1 somma di €17.646,00, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sulla somma via via rivalutata dalla data delle singole spese sino al soddisfo;
e che le spese di lite, liquidate come in dispositivo, debbano seguire la soccombenza;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza od eccezione disattesa, così provvede: 1. - condanna al pagamento, in favore di Parte_1 [...]
della somma di €17.646,00#, oltre Controparte_1 rivalutazione e interessi legali come indicati in parte motiva;
2. - condanna al pagamento, in favore dell'avv. Anna Parte_1
Antea Fedi, procuratore antistatario di CP_1 Controparte_1
delle spese del giudizio che liquida in complessivi €2.600,00#,
[...] per compensi professionali ed €237,00# per esborsi, oltre oneri di legge.”. Parte appellata ha chiesto il rigetto dell'appello. La causa, previa precisazione delle conclusioni, è stata trattenuta in decisione. MOTIVI DELLA DECISIONE L'appello è infondato e, pertanto, non merita d'essere accolto. L'appellante imposta tutta la sua tesi difensiva in sede di gravame sul seguente assunto: “deve rilevarsi l'illegittimità della pronuncia ANCHE pag. 3/5 per l'omessa corretta valutazione da parte del primo Giudice della circostanza determinante relativa la fatto che gli acquisti oggetto di causa sarebbero intervenuti nel corso del “fidanzamento” tra le parti e non sarebbero stati mai condizionati, per carenza di ammissione attorea in tal senso, ad un possibile matrimonio.”. Ed infatti, aggiunge che “In buona sostanza, il fatto che il sig. non abbia mai in alcun modo rifiutato, CP_1 in corso di fidanzamento / convivenza, il dedotto uso della sua carta di credito da parte dell'istante (in forza di un pin che gli era stato reso noto del titolare) e ciò pure avendone contezza, è certamente circostanza determinate ex art. 115 e 116 cpc sia dell'esistenza di un tacito assenso
/volontà del titolare al suo utilizzo da parte della sig.ra , sia Pt_1 dell'assenza di un impiego fraudolento della carta da parte di questa ultima.”. Osserva la Corte sul punto che, a fronte dell'accertamento del Tribunale relativo alla fine del rapporto sentimentale nel 2016 e non (come sostenuto dalla ) nel 2019, l'appellante continua a sostenere che quanto speso Pt_1 per gli acquisti “de quibus”, intervenuti tra il 2016 ed il 2019, dovrebbe ritenersi irripetibile in quanto riferito al periodo del fidanzamento. Al fine, tuttavia, non offre neppure di fornire la prova che il predetto fidanzamento sarebbe durato oltre il 2016. Orbene. La sentenza di condanna alla restituzione ha come presupposto proprio l'insussistenza della relazione sentimentale e di convivenza tra le parti nel periodo in cui si inscrivono le spese sostenute dalla con la Pt_1 carta dell'ex fidanzato. Sicchè il motivo d'appello va respinto ed assorbe le altre censure in rapporto dipendente con l'assunto. Osserva la Corte, inoltre, che l'accertamento con cui la sentenza gravata ha stabilito che la avesse riconosciuto il suo debito restitutorio in Pt_1 favore della controparte ed avesse anche provveduto ad estinguerlo parzialmente attraverso un bonifico eseguito da sua madre, è stato solo genericamente contestato nella presente sede e non impugnato in modo specifico ex art. 342 c.p.c., con l'indicazione di quale errore sarebbe stato commesso dal giudice di prime cure e della prova di esso. Sicchè, essendo rimasto fermo anche l'accertamento relativo alla ricognizione di debito, l'impugnazione non può che essere respinta. Le spese di lite del grado seguono la soccombenza dell'appellante.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, deduzione o eccezione disattesa, così provvede:
pag. 4/5 respinge l'appello; condanna alla refusione delle spese di lite in favore Parte_1 di nella misura che Controparte_1 liquida in euro 5.000,00, oltre spese generali ed accessori di legge. Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'articolo 13, quater, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, come modificato dalla legge del 24 dicembre 2012, n.228.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 22 luglio 2025.
Il Consigliere estensore
Il Presidente
pag. 5/5
composta dai magistrati
Geremia CASABURI Presidente
Antonella Miryam STERLICCHIO Consigliere rel.
Biagio Roberto CIMINI Consigliere riunita in camera di consiglio, pronuncia la seguente S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 4882 del registro generale degli affari contenziosi dell'anno 2022, vertente tra
Parte_1
Avv. RUGGIERO ELENA EUGENIA e
Controparte_1
Avv. FEDI ANNA ANTEA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Gli appellanti in epigrafe impugnano la sentenza del Tribunale di Roma, n. 2079 del 2022, che ha deciso quanto segue: “CONCLUSIONI DELLE PARTI: Per l'attore: “… dichiarare, per i fatti di cui in premessa, la sig.ra Pt_1
tenuta a restituire al sig. l'importo di €
[...] Controparte_1
17.646,00 come da estratti conto o quella somma, maggiore o minore, che risulterà in corso di causa maggiorata degli interessi dalla data della spesa illegittimamente effettuata e fino al soddisfo. Il tutto con vittoria di spese e competenze di giudizio, nonché spese generali, IVA e C.P.A. se dovute come per legge, con attribuzione in favore del sottoscritto procuratore per fattone anticipo e non aver riscosso compenso alcuno”. Per la convenuta: “… dichiarare inammissibile e/o infondata la domanda attore e, per l'effetto, rigettarla con ogni conseguenza di legge in ordine alle spese”. MOTIVI DELLA DECISIONE rilevato che, con atto di citazione notificato nel maggio del 2021,
premesso di aver avuto un lungo Controparte_1 legame sentimentale con protrattosi fino al 2016 e di Parte_1 averle concesso, durante la loro relazione, l'uso della propria carta di credito bancomat, ha chiesto la condanna della predetta al pagamento in suo favore della somma di €17.646,00, pari all'importo che la convenuta aveva speso dopo la conclusione del rapporto affettivo, senza restituirlo, mediante l'indebito utilizzo della citata carta;
che , costituitasi in giudizio, ha pregiudizialmente Parte_1 eccepito l'inammissibilità dell'avversa azione per difetto del requisito della residualità di cui all'art. 2042 c.c. e ha comunque dedotto l'infondatezza nel merito della domanda attorea dal momento che la relazione affettiva tra le parti si era in realtà protratta fino alla fine del 2019 e quelle che venivano in rilievo erano attribuzioni patrimoniali tra conviventi more uxorio sottratte al regime di ripetibilità ai sensi dell'art. 2034 c.c.;
considerato che, contrariamente a quanto dedotto dalla convenuta, l'attore non ha mai prospettato una specifica qualificazione giuridica della domanda proposta, la quale, dal tenore complessivo dell'atto di citazione, va ricondotta non già all'azione di ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c. ma piuttosto ad un'azione risarcitoria fondata su una responsabilità extracontrattuale (l'uso indebito, sia pure per mera colpa, di un mezzo di pagamento altrui);
che l'eccezione di inammissibilità della domanda per difetto del requisito della residualità – eccezione formulata sul presupposto (errato) che l'azione possa qualificarsi come domanda di indennizzo ex art. 2041 c.c. – va pertanto disattesa;
considerato altresì che la non ha in alcun modo contestato di Pt_1 aver utilizzato la carta di credito bancomat dell'attore, nel periodo compreso tra ottobre 2016 e settembre 2019, per l'effettuazione di spese personali per un importo complessivo di €47.646,00 (spese che peraltro trovano un puntuale riscontro documentale negli estratti conto depositati dall'attore in corso di causa);
che le spese effettuate dalla convenuta con la carta dell'attore, che durante la relazione sentimentale trovavano una base giustificativa nel presumibile consenso del titolare, una volta cessata la relazione e venuto meno quell'implicito consenso costituiscono un'illecita sottrazione di pag. 2/5 denaro altrui e fanno sorgere in capo all'autore dell'illecito un obbligo restitutorio;
che l'assunto difensivo della convenuta, secondo cui le predette spese sarebbero state compiute con il consenso dello e CP_1 rappresenterebbero attribuzioni patrimoniali tra conviventi more uxorio eseguite in adempimento di un dovere morale o sociale o, comunque, regalie tra amanti, è palesemente sconfessata dal chiaro tenore delle e- mail scambiate tra le parti nell'autunno del 2019 (v. doc. “B” allegato alla memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c.), da cui sembra evincersi l'interruzione della relazione affettiva a partire dalla fine del 2016 e nelle quali la , dopo essersi scusata per aver scambiato la propria carta Pt_1 con quella a suo tempo concessale dallo riconosce espressamente CP_1 il proprio debito restitutorio, peraltro parzialmente adempiuto mediante un versamento di €30.000,00;
ritenuto pertanto che debba essere condannata al Parte_1 pagamento, in favore di della Controparte_1 somma di €17.646,00, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sulla somma via via rivalutata dalla data delle singole spese sino al soddisfo;
e che le spese di lite, liquidate come in dispositivo, debbano seguire la soccombenza;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza od eccezione disattesa, così provvede: 1. - condanna al pagamento, in favore di Parte_1 [...]
della somma di €17.646,00#, oltre Controparte_1 rivalutazione e interessi legali come indicati in parte motiva;
2. - condanna al pagamento, in favore dell'avv. Anna Parte_1
Antea Fedi, procuratore antistatario di CP_1 Controparte_1
delle spese del giudizio che liquida in complessivi €2.600,00#,
[...] per compensi professionali ed €237,00# per esborsi, oltre oneri di legge.”. Parte appellata ha chiesto il rigetto dell'appello. La causa, previa precisazione delle conclusioni, è stata trattenuta in decisione. MOTIVI DELLA DECISIONE L'appello è infondato e, pertanto, non merita d'essere accolto. L'appellante imposta tutta la sua tesi difensiva in sede di gravame sul seguente assunto: “deve rilevarsi l'illegittimità della pronuncia ANCHE pag. 3/5 per l'omessa corretta valutazione da parte del primo Giudice della circostanza determinante relativa la fatto che gli acquisti oggetto di causa sarebbero intervenuti nel corso del “fidanzamento” tra le parti e non sarebbero stati mai condizionati, per carenza di ammissione attorea in tal senso, ad un possibile matrimonio.”. Ed infatti, aggiunge che “In buona sostanza, il fatto che il sig. non abbia mai in alcun modo rifiutato, CP_1 in corso di fidanzamento / convivenza, il dedotto uso della sua carta di credito da parte dell'istante (in forza di un pin che gli era stato reso noto del titolare) e ciò pure avendone contezza, è certamente circostanza determinate ex art. 115 e 116 cpc sia dell'esistenza di un tacito assenso
/volontà del titolare al suo utilizzo da parte della sig.ra , sia Pt_1 dell'assenza di un impiego fraudolento della carta da parte di questa ultima.”. Osserva la Corte sul punto che, a fronte dell'accertamento del Tribunale relativo alla fine del rapporto sentimentale nel 2016 e non (come sostenuto dalla ) nel 2019, l'appellante continua a sostenere che quanto speso Pt_1 per gli acquisti “de quibus”, intervenuti tra il 2016 ed il 2019, dovrebbe ritenersi irripetibile in quanto riferito al periodo del fidanzamento. Al fine, tuttavia, non offre neppure di fornire la prova che il predetto fidanzamento sarebbe durato oltre il 2016. Orbene. La sentenza di condanna alla restituzione ha come presupposto proprio l'insussistenza della relazione sentimentale e di convivenza tra le parti nel periodo in cui si inscrivono le spese sostenute dalla con la Pt_1 carta dell'ex fidanzato. Sicchè il motivo d'appello va respinto ed assorbe le altre censure in rapporto dipendente con l'assunto. Osserva la Corte, inoltre, che l'accertamento con cui la sentenza gravata ha stabilito che la avesse riconosciuto il suo debito restitutorio in Pt_1 favore della controparte ed avesse anche provveduto ad estinguerlo parzialmente attraverso un bonifico eseguito da sua madre, è stato solo genericamente contestato nella presente sede e non impugnato in modo specifico ex art. 342 c.p.c., con l'indicazione di quale errore sarebbe stato commesso dal giudice di prime cure e della prova di esso. Sicchè, essendo rimasto fermo anche l'accertamento relativo alla ricognizione di debito, l'impugnazione non può che essere respinta. Le spese di lite del grado seguono la soccombenza dell'appellante.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, deduzione o eccezione disattesa, così provvede:
pag. 4/5 respinge l'appello; condanna alla refusione delle spese di lite in favore Parte_1 di nella misura che Controparte_1 liquida in euro 5.000,00, oltre spese generali ed accessori di legge. Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'articolo 13, quater, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, come modificato dalla legge del 24 dicembre 2012, n.228.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 22 luglio 2025.
Il Consigliere estensore
Il Presidente
pag. 5/5