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Sentenza 18 novembre 2024
Sentenza 18 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 18/11/2024, n. 352 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 352 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori Magistrati:
Giorgio Bertola Presidente
Valeria Monti Giudice relatrice
Elisabetta Pagliarini Giudice
ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 3434/2024 promossa con ricorso congiunto depositato in data 06/07/2024
DA
( ) rappresentata e difesa, per mandato Parte_1 C.F._1 allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'avv. MILANI MANUELA
E
) rappresentato e difeso, per Controparte_1 C.F._2 mandato allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'avv. ORLANDI OLGA
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale ex artt. 473 bis.47 ss
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI PRIVATE
“…(omissis)…Le parti chiedono all'Ill.mo Tribunale di Mantova di accogliere le seguenti conclusioni: 1) L'abitazione di proprietà della Signora e del Signor Parte_1 CP_1 sita in Castel d'Ario (MN), Via Aldo Moro, n. 8, viene assegnata alla
[...] Signora che l'abiterà con le figlie sino al raggiungimento della loro Parte_1 indipendenza economica unitamente a quanto ivi contenuto ad eccezione degli effetti personali del Signor Si dà atto che il Signor ha consegnato CP_1 CP_1 alla Signora le chiavi di accesso alla casa familiare. Per quanto concerne Pt_1 le spese di conduzione dell'immobile, quelle di ordinaria manutenzione, ivi comprese le utenze, saranno a carico esclusivo della Signora la quale vi Pt_1 potrà provvedere in autonomia, mentre quelle di manutenzione straordinaria saranno ripartite tra le parti nella misura del 50% ciascuno. Qualsiasi modifica e/o variazione da apportare alla casa di comune proprietà dovrà essere subordinata al consenso del Signor che dovrà avvenire entro 30 giorni CP_1 dalla richiesta della Signora previo ottenimento di tutte le concessioni e/o Pt_1 autorizzazioni edilizie e di ogni altra concessione e/o autorizzazione richiesta dalla legge caso per caso.
2) Le figlie minori ed sono affidate congiuntamente ad entrambi i Per_1 Per_2 genitori, con collocazione prevalente e residenza anagrafica presso la madre ed attualmente in Castel d'Ario (MN), Via Aldo Moro, n.
8. Le decisioni di maggior interesse delle minori, relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute, saranno assunte di comune accordo tra i genitori tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni delle bambine. Limitatamente invece alle questioni di ordinaria amministrazione il padre e la madre eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente. I genitori si impegnano a collaborare fra loro nelle funzioni educative, di istruzione e di cura nell'interesse delle figlie, garantendo alle stesse, altresì, un equilibrato e continuativo rapporto con entrambi i genitori, nonché conservando rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.
3) Il padre potrà vedere e tenere con sé le figlie: - a weekend alternati dal venerdì alle ore 18.30 alla domenica sera alle 21.00 e durante la medesima settimana il martedì ed il giovedì dalle ore 18.30 alle ore 22.00; - nelle settimane in cui le figlie non trascorreranno il weekend con il padre questi potrà tenerle con sé il martedì ed il giovedì dalle ore 18.30 alla mattina successiva quando provvederà a riaccompagnarle a scuola. - Per quanto concerne le festività e le vacanze, il padre potrà tenere con sé le figlie durante il periodo natalizio per sette giorni consecutivi, con alternanza annuale della permanenza presso ciascun genitore durante i giorni di Natale e Capodanno e per le vacanze di Pasqua per tre giorni con alternanza annuale durante il giorno di Pasqua e del Lunedì dell'Angelo. - Per quanto concerne il 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 15 agosto, 1° novembre ed 8 dicembre verranno trascorsi dalle minori, con alternanza annuale, presso ciascun genitore. - Per quanto riguarda le vacanze estive ogni genitore potrà tenere con sé le figlie per due settimane anche non consecutive che verranno concordate tra gli stessi entro il 10 maggio di ogni anno, con impegno reciproco di comunicare la località di vacanza ed il luogo di pernottamento. La regolamentazione su indicata è stabilita in base agli impegni dei genitori, i quali potranno modificarla previ accordi, ed a tal fine i Signori
e si impegnano a collaborare nel rispetto dei Controparte_1 Parte_1 rispettivi orari lavorativi ed impegni e soprattutto nell'interesse delle figlie minori e nel rispetto delle loro esigenze.
4) Il signor si obbliga a corrispondere alla Signora Controparte_1 Pt_1
a titolo di contributo al mantenimento delle figlie ed la
[...] Per_1 Per_2 somma mensile di € 400,00 (quattrocento/00) e pertanto € 200,00 (duecento/00) per ciascuna figlia, a decorrere dal mese di luglio 2024 entro il 10 di ogni mese sulle coordinate IBAN già note;
tale somma sarà annualmente rivalutabile in base agli indici ISTAT. 5) Per quanto riguarda le spese straordinarie, non coperte dall'assegno periodico di mantenimento relative alle figlie ed le parti si Per_1 Per_2 impegnano a sostenerle nella misura del 50% ciascuno seguendo lo schema di regolamentazione adottato dal Tribunale di Mantova nelle procedure di
2 separazione e divorzio, schema che qui si riporta: - senza necessità di previo accordo e con obbligo di rimborso entro 20 giorni a fronte della semplice esibizione del documento attestante la spesa da parte del genitore che l'ha anticipata per intero, le seguenti spese straordinarie: A) spese mediche: - tutte quelle per visite mediche, esami, trattamenti e cure, anche odontoiatriche ed oculistiche (su prescrizione medica specialistica: occhiali da vista e lenti a contatto per uso non estetico/cosmetico), debitamente prescritte da un medico ed erogate in ambito pubblico con pagamento di ticket (e quindi non interamente coperte dal SSN); - quelle (sempre su prescrizione medica) per accertamenti, trattamenti e cure non erogabili dal Servizio Sanitario Nazionale, ma solo in ambito privato;
- quelle (sempre su prescrizione medica) per esami, accertamenti e cure in ambito privato urgenti ed indifferibili, non erogabili in ambito pubblico entro i tempi indicati dal medico nella ricetta;
B) spese scolastiche: - tasse di iscrizione (ivi compresi eventuali assicurazioni obbligatorie e/o contributi richiesti dall'istituto), alla scuola elementare, media e superiore pubblica e, dopo la maturità, ad università pubblica (qualora il figlio voglia proseguire negli studi); - acquisto dei libri di testo scolastici e universitari;
- corredo scolastico di inizio anno;
- spese per la partecipazione alla gita scolastica senza pernottamento organizzata dalla scuola;
- spese per il trasporto da e per la sede di studi (anche universitaria) con mezzo pubblico;
- spese per tempo prolungato, pre-scuola, post-scuola (se richiesto dall' istituto oppure, se entrambi i genitori lavorano, se necessitato dalle esigenze lavorative dei genitori e nessuno dei due offre alternative anche per tramite della rete familiare di riferimento, nonni, etc.) - spese per il centro ricreativo estivo e gruppo estivo (solo se entrambi i genitori lavorano); - spese per baby-sitter se rese necessarie dagli impegni lavorativi di entrambi i genitori, in caso di malattia della prole e/o del genitore in quel momento collocatario, in mancanza di alternative gratuite (genitore non collocatario, familiari di riferimento o altri parenti disponibili); - spese per l'acquisto di strumenti informatici (PC portatile o tablet) se necessari per lo svolgimento delle attività didattiche ovvero connessi al programma di studio differenziato e/o personalizzato predisposto dalla scuola, nel limite massimo di spesa di € 500,00 (cinquecento,00); - spesa per la retta dell'asilo nido (se entrambi i genitori lavorano) e della scuola materna, nei limiti dell'importo previsto per le fasce di reddito dalle tabelle degli asili nido e delle scuole materne comunali. Si precisa che il costo della mensa scolastica è spesa ordinaria come tale rientrante nell'assegno di mantenimento mensile (se previsto); pertanto, se la retta mensile dell'istituto include anche la quota relativa ai pasti, il loro costo non dovrà essere diviso tra i genitori che comparteciperanno soltanto la quota fissa mensile relativa al servizio scolastico.
C) spese per le lezioni di scuola guida (pratica e teoria, e tasse di iscrizione ai relativi esami). - Saranno parimenti suddivise tra i genitori nella misura del 50% ciascuno (o nella diversa misura concordata, o disposta dal giudice) secondo le modalità e tempistiche sopra precisate, ma solamente se previamente concordate tra i medesimi, tutte le seguenti altre spese di natura straordinaria;
a titolo meramente esemplificativo: spese per tempo prolungato, pre-scuola, post- scuola, centro ricreativo estivo e gruppo estivo, se uno dei genitori non lavora;
per cure -anche dentistiche, ortodontiche e oculistiche - erogate in ambito privato e non indifferibili ed urgenti;
per cure termali e fisioterapiche;
per cure e farmaci non convenzionali;
per tasse scolastiche ed universitarie imposte da istituti privati;
per corsi di specializzazione;
per gite scolastiche con pernottamento;
per corsi di recupero e lezioni private;
per alloggio presso la
3 sede universitaria;
per la baby-sitter (fuori dalle ipotesi di cui alla precedente lettera B); per l'acquisto di strumenti informatici (fuori dalle ipotesi di cui alla precedente lettera B); per l'acquisto del telefono cellulare, del motorino o della autovettura;
per viaggi e vacanze;
per corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature, etc.. Pertanto, il genitore che propone la spesa dovrà inviare all'altro genitore richiesta scritta di adesione in cui sia specificata la tipologia della spesa ed il suo esatto ammontare. L'altro genitore dovrà fornire motivato dissenso, sempre per iscritto, entro 20 giorni dalla ricezione della richiesta;
in mancanza di risposta, la spesa si intenderà autorizzata e dovrà quindi essere divisa tra i genitori nella misura e secondo le modalità sopra specificate. In caso di motivato e tempestivo dissenso alla spesa, invece, la stessa rimarrà totalmente a carico del genitore che l'abbia comunque sostenuta.
6) I genitori convengono che l'assegno unico, ricorrendone i presupposti, verranno richiesti e percepiti dal padre e dalla madre nella misura del 50% ciascuno;
7) Le parti danno atto che: a. la Signora si obbliga a corrispondere al Pt_1
Signor a decorrere dal mese di luglio 2024, entro il 10 di ogni mese sulle CP_1 coordinate IBAN già note, la somma di € 295,29, pari al 50% della rata del mutuo acceso presso Banca di Sondrio, ora Intesa San Paolo spa, per effetto di atto di surrogazione del 24/02/2022 (mutuo n. 0E53076903811). relativo alla casa famigliare;
b. la Signora si obbliga a corrispondere al Signor Pt_1 CP_1
a decorrere dal mese di luglio 2024, entro il 10 di ogni mese sulle coordinate IBAN già note, la somma di € 7,41, pari al 50% della rata della polizza stipulata dalle parti e collegata al mutuo relativo alla casa famigliare di cui alla lettera a); c. la Signora si obbliga a corrispondere al Signor entro il 10 di Pt_1 CP_1 ogni mese a decorrere dal mese di Agosto 2024 e sino al mese di giugno 2027 compreso, sulle coordinate IBAN già note, la somma di € 111,90 (centoundici/90) dovuta a titolo di rimborso per il finanziamento sottoscritto in data 23/05/2023 con Findomestic dell'importo complessivo di € 5.459,28 (cinquemilaquattrocentocinquantanove/28) per l'acquisto del depuratore acqua/aria della Ecogenia Srl. d. la Signora si obbliga a corrispondere al Pt_1
Signor entro il 10 di ogni mese a decorrere dal mese di Agosto 2024 e CP_1 sino al mese di marzo 2025 compreso, sulle coordinate IBAN già note, la somma di € 102,97 (centodue/97) dovuta a titolo di rimborso del 50% del prestito personale contratto dai ricorrenti con la Banca Popolare di Sondrio in data 20/03/2019, dell'importo complessivo di € 12.500,00 (dodicimilacinquecento/00).
8) Ad oggi risulta ancora in essere la polizza Xme Protezione
0c002/00000000042240278677. Pertanto, la Signora si obbliga a versare Pt_1 al Signor mediante bonifico alle coordinate IBAN già note, la somma di € CP_1
29,46 pari al 50% del premio sino alla scadenza della medesima polizza o sino all'effettiva disdetta. 9) Le parti danno atto di aver raggiunto un accordo su tutte le questioni inerenti all'affidamento ed il mantenimento delle figlie minori, nonché su tutti gli aspetti di carattere economico e patrimoniale, dichiarando di non aver più nulla a prendere l'uno dall'altro per qualsiasi ragione, causa o titolo di natura patrimoniale ed economica comunque ideabile. 1
0) I compensi della presente procedura verranno posti a carico di entrambi i ricorrenti per la quota di rispettiva competenza. …(omissis)…”
4 RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso per modifica delle condizioni relative alla regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale, le parti hanno formulato le conclusioni concordate indicate in epigrafe in relazione alle quali la domanda congiuntamente formulata va accolta.
Rilevata dunque l'intervenuta cessazione della relazione more uxorio tra le parti, il Collegio ritiene che conclusioni congiuntamente rassegnate non siano contrarie alla legge e rispondano all'interesse della prole, minore d'età, della coppia.
Tenuto conto della volontà in tal senso manifestata dalle parti, può disporsi l'integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale, su conformi conclusioni dei coniugi e con il parere favorevole del Pubblico Ministero, così provvede:
1) omologa gli accordi intervenuti tra le parti in merito ai rapporti economici nonché all'affidamento, alla collocazione, al diritto di visita ed al mantenimento della prole nei termini esposti nelle conclusioni indicate in epigrafe;
2) prende atto delle altre indicazioni contenute nel ricorso;
3) compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Così deciso nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale di Mantova il 14.11.2024
La Giudice relatrice
Valeria Monti Il Presidente
Giorgio Bertola
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori Magistrati:
Giorgio Bertola Presidente
Valeria Monti Giudice relatrice
Elisabetta Pagliarini Giudice
ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 3434/2024 promossa con ricorso congiunto depositato in data 06/07/2024
DA
( ) rappresentata e difesa, per mandato Parte_1 C.F._1 allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'avv. MILANI MANUELA
E
) rappresentato e difeso, per Controparte_1 C.F._2 mandato allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'avv. ORLANDI OLGA
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale ex artt. 473 bis.47 ss
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI PRIVATE
“…(omissis)…Le parti chiedono all'Ill.mo Tribunale di Mantova di accogliere le seguenti conclusioni: 1) L'abitazione di proprietà della Signora e del Signor Parte_1 CP_1 sita in Castel d'Ario (MN), Via Aldo Moro, n. 8, viene assegnata alla
[...] Signora che l'abiterà con le figlie sino al raggiungimento della loro Parte_1 indipendenza economica unitamente a quanto ivi contenuto ad eccezione degli effetti personali del Signor Si dà atto che il Signor ha consegnato CP_1 CP_1 alla Signora le chiavi di accesso alla casa familiare. Per quanto concerne Pt_1 le spese di conduzione dell'immobile, quelle di ordinaria manutenzione, ivi comprese le utenze, saranno a carico esclusivo della Signora la quale vi Pt_1 potrà provvedere in autonomia, mentre quelle di manutenzione straordinaria saranno ripartite tra le parti nella misura del 50% ciascuno. Qualsiasi modifica e/o variazione da apportare alla casa di comune proprietà dovrà essere subordinata al consenso del Signor che dovrà avvenire entro 30 giorni CP_1 dalla richiesta della Signora previo ottenimento di tutte le concessioni e/o Pt_1 autorizzazioni edilizie e di ogni altra concessione e/o autorizzazione richiesta dalla legge caso per caso.
2) Le figlie minori ed sono affidate congiuntamente ad entrambi i Per_1 Per_2 genitori, con collocazione prevalente e residenza anagrafica presso la madre ed attualmente in Castel d'Ario (MN), Via Aldo Moro, n.
8. Le decisioni di maggior interesse delle minori, relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute, saranno assunte di comune accordo tra i genitori tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni delle bambine. Limitatamente invece alle questioni di ordinaria amministrazione il padre e la madre eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente. I genitori si impegnano a collaborare fra loro nelle funzioni educative, di istruzione e di cura nell'interesse delle figlie, garantendo alle stesse, altresì, un equilibrato e continuativo rapporto con entrambi i genitori, nonché conservando rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.
3) Il padre potrà vedere e tenere con sé le figlie: - a weekend alternati dal venerdì alle ore 18.30 alla domenica sera alle 21.00 e durante la medesima settimana il martedì ed il giovedì dalle ore 18.30 alle ore 22.00; - nelle settimane in cui le figlie non trascorreranno il weekend con il padre questi potrà tenerle con sé il martedì ed il giovedì dalle ore 18.30 alla mattina successiva quando provvederà a riaccompagnarle a scuola. - Per quanto concerne le festività e le vacanze, il padre potrà tenere con sé le figlie durante il periodo natalizio per sette giorni consecutivi, con alternanza annuale della permanenza presso ciascun genitore durante i giorni di Natale e Capodanno e per le vacanze di Pasqua per tre giorni con alternanza annuale durante il giorno di Pasqua e del Lunedì dell'Angelo. - Per quanto concerne il 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 15 agosto, 1° novembre ed 8 dicembre verranno trascorsi dalle minori, con alternanza annuale, presso ciascun genitore. - Per quanto riguarda le vacanze estive ogni genitore potrà tenere con sé le figlie per due settimane anche non consecutive che verranno concordate tra gli stessi entro il 10 maggio di ogni anno, con impegno reciproco di comunicare la località di vacanza ed il luogo di pernottamento. La regolamentazione su indicata è stabilita in base agli impegni dei genitori, i quali potranno modificarla previ accordi, ed a tal fine i Signori
e si impegnano a collaborare nel rispetto dei Controparte_1 Parte_1 rispettivi orari lavorativi ed impegni e soprattutto nell'interesse delle figlie minori e nel rispetto delle loro esigenze.
4) Il signor si obbliga a corrispondere alla Signora Controparte_1 Pt_1
a titolo di contributo al mantenimento delle figlie ed la
[...] Per_1 Per_2 somma mensile di € 400,00 (quattrocento/00) e pertanto € 200,00 (duecento/00) per ciascuna figlia, a decorrere dal mese di luglio 2024 entro il 10 di ogni mese sulle coordinate IBAN già note;
tale somma sarà annualmente rivalutabile in base agli indici ISTAT. 5) Per quanto riguarda le spese straordinarie, non coperte dall'assegno periodico di mantenimento relative alle figlie ed le parti si Per_1 Per_2 impegnano a sostenerle nella misura del 50% ciascuno seguendo lo schema di regolamentazione adottato dal Tribunale di Mantova nelle procedure di
2 separazione e divorzio, schema che qui si riporta: - senza necessità di previo accordo e con obbligo di rimborso entro 20 giorni a fronte della semplice esibizione del documento attestante la spesa da parte del genitore che l'ha anticipata per intero, le seguenti spese straordinarie: A) spese mediche: - tutte quelle per visite mediche, esami, trattamenti e cure, anche odontoiatriche ed oculistiche (su prescrizione medica specialistica: occhiali da vista e lenti a contatto per uso non estetico/cosmetico), debitamente prescritte da un medico ed erogate in ambito pubblico con pagamento di ticket (e quindi non interamente coperte dal SSN); - quelle (sempre su prescrizione medica) per accertamenti, trattamenti e cure non erogabili dal Servizio Sanitario Nazionale, ma solo in ambito privato;
- quelle (sempre su prescrizione medica) per esami, accertamenti e cure in ambito privato urgenti ed indifferibili, non erogabili in ambito pubblico entro i tempi indicati dal medico nella ricetta;
B) spese scolastiche: - tasse di iscrizione (ivi compresi eventuali assicurazioni obbligatorie e/o contributi richiesti dall'istituto), alla scuola elementare, media e superiore pubblica e, dopo la maturità, ad università pubblica (qualora il figlio voglia proseguire negli studi); - acquisto dei libri di testo scolastici e universitari;
- corredo scolastico di inizio anno;
- spese per la partecipazione alla gita scolastica senza pernottamento organizzata dalla scuola;
- spese per il trasporto da e per la sede di studi (anche universitaria) con mezzo pubblico;
- spese per tempo prolungato, pre-scuola, post-scuola (se richiesto dall' istituto oppure, se entrambi i genitori lavorano, se necessitato dalle esigenze lavorative dei genitori e nessuno dei due offre alternative anche per tramite della rete familiare di riferimento, nonni, etc.) - spese per il centro ricreativo estivo e gruppo estivo (solo se entrambi i genitori lavorano); - spese per baby-sitter se rese necessarie dagli impegni lavorativi di entrambi i genitori, in caso di malattia della prole e/o del genitore in quel momento collocatario, in mancanza di alternative gratuite (genitore non collocatario, familiari di riferimento o altri parenti disponibili); - spese per l'acquisto di strumenti informatici (PC portatile o tablet) se necessari per lo svolgimento delle attività didattiche ovvero connessi al programma di studio differenziato e/o personalizzato predisposto dalla scuola, nel limite massimo di spesa di € 500,00 (cinquecento,00); - spesa per la retta dell'asilo nido (se entrambi i genitori lavorano) e della scuola materna, nei limiti dell'importo previsto per le fasce di reddito dalle tabelle degli asili nido e delle scuole materne comunali. Si precisa che il costo della mensa scolastica è spesa ordinaria come tale rientrante nell'assegno di mantenimento mensile (se previsto); pertanto, se la retta mensile dell'istituto include anche la quota relativa ai pasti, il loro costo non dovrà essere diviso tra i genitori che comparteciperanno soltanto la quota fissa mensile relativa al servizio scolastico.
C) spese per le lezioni di scuola guida (pratica e teoria, e tasse di iscrizione ai relativi esami). - Saranno parimenti suddivise tra i genitori nella misura del 50% ciascuno (o nella diversa misura concordata, o disposta dal giudice) secondo le modalità e tempistiche sopra precisate, ma solamente se previamente concordate tra i medesimi, tutte le seguenti altre spese di natura straordinaria;
a titolo meramente esemplificativo: spese per tempo prolungato, pre-scuola, post- scuola, centro ricreativo estivo e gruppo estivo, se uno dei genitori non lavora;
per cure -anche dentistiche, ortodontiche e oculistiche - erogate in ambito privato e non indifferibili ed urgenti;
per cure termali e fisioterapiche;
per cure e farmaci non convenzionali;
per tasse scolastiche ed universitarie imposte da istituti privati;
per corsi di specializzazione;
per gite scolastiche con pernottamento;
per corsi di recupero e lezioni private;
per alloggio presso la
3 sede universitaria;
per la baby-sitter (fuori dalle ipotesi di cui alla precedente lettera B); per l'acquisto di strumenti informatici (fuori dalle ipotesi di cui alla precedente lettera B); per l'acquisto del telefono cellulare, del motorino o della autovettura;
per viaggi e vacanze;
per corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature, etc.. Pertanto, il genitore che propone la spesa dovrà inviare all'altro genitore richiesta scritta di adesione in cui sia specificata la tipologia della spesa ed il suo esatto ammontare. L'altro genitore dovrà fornire motivato dissenso, sempre per iscritto, entro 20 giorni dalla ricezione della richiesta;
in mancanza di risposta, la spesa si intenderà autorizzata e dovrà quindi essere divisa tra i genitori nella misura e secondo le modalità sopra specificate. In caso di motivato e tempestivo dissenso alla spesa, invece, la stessa rimarrà totalmente a carico del genitore che l'abbia comunque sostenuta.
6) I genitori convengono che l'assegno unico, ricorrendone i presupposti, verranno richiesti e percepiti dal padre e dalla madre nella misura del 50% ciascuno;
7) Le parti danno atto che: a. la Signora si obbliga a corrispondere al Pt_1
Signor a decorrere dal mese di luglio 2024, entro il 10 di ogni mese sulle CP_1 coordinate IBAN già note, la somma di € 295,29, pari al 50% della rata del mutuo acceso presso Banca di Sondrio, ora Intesa San Paolo spa, per effetto di atto di surrogazione del 24/02/2022 (mutuo n. 0E53076903811). relativo alla casa famigliare;
b. la Signora si obbliga a corrispondere al Signor Pt_1 CP_1
a decorrere dal mese di luglio 2024, entro il 10 di ogni mese sulle coordinate IBAN già note, la somma di € 7,41, pari al 50% della rata della polizza stipulata dalle parti e collegata al mutuo relativo alla casa famigliare di cui alla lettera a); c. la Signora si obbliga a corrispondere al Signor entro il 10 di Pt_1 CP_1 ogni mese a decorrere dal mese di Agosto 2024 e sino al mese di giugno 2027 compreso, sulle coordinate IBAN già note, la somma di € 111,90 (centoundici/90) dovuta a titolo di rimborso per il finanziamento sottoscritto in data 23/05/2023 con Findomestic dell'importo complessivo di € 5.459,28 (cinquemilaquattrocentocinquantanove/28) per l'acquisto del depuratore acqua/aria della Ecogenia Srl. d. la Signora si obbliga a corrispondere al Pt_1
Signor entro il 10 di ogni mese a decorrere dal mese di Agosto 2024 e CP_1 sino al mese di marzo 2025 compreso, sulle coordinate IBAN già note, la somma di € 102,97 (centodue/97) dovuta a titolo di rimborso del 50% del prestito personale contratto dai ricorrenti con la Banca Popolare di Sondrio in data 20/03/2019, dell'importo complessivo di € 12.500,00 (dodicimilacinquecento/00).
8) Ad oggi risulta ancora in essere la polizza Xme Protezione
0c002/00000000042240278677. Pertanto, la Signora si obbliga a versare Pt_1 al Signor mediante bonifico alle coordinate IBAN già note, la somma di € CP_1
29,46 pari al 50% del premio sino alla scadenza della medesima polizza o sino all'effettiva disdetta. 9) Le parti danno atto di aver raggiunto un accordo su tutte le questioni inerenti all'affidamento ed il mantenimento delle figlie minori, nonché su tutti gli aspetti di carattere economico e patrimoniale, dichiarando di non aver più nulla a prendere l'uno dall'altro per qualsiasi ragione, causa o titolo di natura patrimoniale ed economica comunque ideabile. 1
0) I compensi della presente procedura verranno posti a carico di entrambi i ricorrenti per la quota di rispettiva competenza. …(omissis)…”
4 RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso per modifica delle condizioni relative alla regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale, le parti hanno formulato le conclusioni concordate indicate in epigrafe in relazione alle quali la domanda congiuntamente formulata va accolta.
Rilevata dunque l'intervenuta cessazione della relazione more uxorio tra le parti, il Collegio ritiene che conclusioni congiuntamente rassegnate non siano contrarie alla legge e rispondano all'interesse della prole, minore d'età, della coppia.
Tenuto conto della volontà in tal senso manifestata dalle parti, può disporsi l'integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale, su conformi conclusioni dei coniugi e con il parere favorevole del Pubblico Ministero, così provvede:
1) omologa gli accordi intervenuti tra le parti in merito ai rapporti economici nonché all'affidamento, alla collocazione, al diritto di visita ed al mantenimento della prole nei termini esposti nelle conclusioni indicate in epigrafe;
2) prende atto delle altre indicazioni contenute nel ricorso;
3) compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Così deciso nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale di Mantova il 14.11.2024
La Giudice relatrice
Valeria Monti Il Presidente
Giorgio Bertola
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