Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 15/01/2025, n. 658 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 658 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE QUINTA CIVILE in persona del dr. Lorenzo Pontecorvo ha emesso la seguente
SENTENZA Nelle cause civili riunite di primo grado iscritte ai nn. 79854/2018 e 45044/2020, assunte in decisione all'udienza del 18.9.2024 e vertente
TRA elett.te dom.ta in Roma, via Nomentana n. 91, presso lo studio dell'avv.to Parte_1
Cinzia Meco che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
E
e elett.te dom.ti in Roma, viale Parte_2 Parte_3 Parte_4
Somalia n.28 presso lo studio dell'avv.to Maurizio Scalzi che li rappresenta e difende per delega in atti.
elett.te dom.ta in Roma, via Angelo Brunetti n. 50, presso lo studio dell'avv.to Parte_5
Fabrizio Lori che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti elett.te dom.to in Roma, Piazza Euclide n.2, presso lo studio dell'avv.to Parte_6
Andrea Sartucci che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti - Parte ammessa al gratuito patrocinio
CONCLUSIONI All'udienza del 18.9.2024 le parti hanno concluso come in atti.
Svolgimento del processo
ha premesso di essere proprietaria, in forza dell'atto di compravendita Parte_1 del 28 settembre 1990 a rogito notaio , dell'appartamento sito in Roma Via Persona_1
Francavilla di Sicilia n.24 con annesso circostante terreno distinto in catasto al foglio. 1021 particella 1646. L'istante quindi, nel sostenere che tale terreno si estenderebbe oltre il muro di cinta illo tempore realizzato per una lunghezza di circa 30 m ed una larghezza di 3,50, ha lamentato che , e tutti Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5 residenti in [...], avrebbero utilizzato la porzione di terreno di sua proprietà che si estenderebbe oltre il muro di cinta;
la anche con la realizzazione di un pollaio ed Pt_3 un orto. pagina 1 di 6
e costituendosi hanno eccepito la Parte_2 Parte_3 Parte_4 carenz n non essendo la stessa titolare Parte_3 di alcuna posizione soggettiva che giustifichi la sua partecipazione al presente giudizio. A supporto di tale tesi hanno sostenuto che la , moglie di in Pt_3 Parte_2 regime di separazione dei beni, non avrebbe alcun diritto di proprietà né altro diritto reale sulle porzioni immobiliari controverse essendo il di lei marito unico proprietario dell'appartamento sito in Roma, Via Furnari n. 15. Nel merito hanno premesso che e avevano Parte_2 Parte_4 acquistato i propri rispettivi appartamenti siti in Via Furnari n. 15 da Parte_6 rispettivamente in data 31/05/2010 ed in data 05/11/2010 e che nella vendita di tali appartamenti era compreso anche l'uso perpetuo di posti auto annessi all'appartamento situati nel lembo di terreno oggetto di controversia. I convenuti al riguardo hanno sostenuto che la porzione immobiliare chiesta in restituzione e su cui si trovano detti posti auto sarebbe stata oggetto per oltre venti anni di possesso esclusivo, ininterrotto, pubblico e pacifico da parte del dante causa di essi deducenti e, prima di lui, dai propri rispettivi famigliari danti causa. Hanno in particolare rilevato che l'area controversa era stata chiusa e recintata con il muro realizzato oltre quarant'anni or sono dai danti causa di a sua volta loro dante causa, nonché destinata ad uso Parte_6 esclusivo e pertinenza dei proprietari delle unità immobiliari site in Via Furnari n. 15, a quell'epoca di proprietà della famiglia Hanno poi riferito che la stessa area era stata Parte_6 chiusa da un cancello carrabile le cui chiavi sono sempre state in possesso dei proprietari degli appartamenti di Via Furnari 15. Hanno pertanto sostenuto che la recinzione e chiusura dell'area in questione con un muro di cinta ed un cancello, avvenuta oltre quarant'anni or sono, costituirebbe interversione del possesso sulla stessa, idonea a far decorrere il termine di “prescrizione acquisitiva” ad usucapionem, termine mai interrotto da alcuno e/o in alcun modo. Si è costituita anche premettendo di aver acquistato con atto del Parte_5
27.7.2009 l'appartamento posto al piano terra del palazzo di via Furnari 15 da
[...] il quale, oltre a garantire la facoltà di parcheggio sulla corte condominiale, aveva Parte_6 concesso con scrittura privata l'uso esclusivo di un posto auto. Nel merito ha formulato le medesime difese articolate dagli altri convenuti. I convenuti quindi, nel concludere per il rigetto delle domande anche risarcitorie proposte dalla parte attrice, hanno provveduto a chiamare in causa Parte_6 chiedendo, nella ipotesi di accoglimento totale o parziale delle domande attoree, la condanna della parte chiamata al risarcimento in loro favore dei danni, in misura pari alla decurtazione del valore del bene da essi acquistato, in conseguenza della perdita o compressione del diritto di uso e godimento di ciascuno dei convenuti sulla predetta porzione immobiliare.
pagina 2 di 6 ha anche chiesto in via principale e/o riconvenzionale che venga Parte_5 dichiarato in proprio favore l'acquisto per usucapione della porzione di terreno acquistato e facente parte di quello oggetto di controversia. Si è costituito rappresentando che, con atto di donazione del Parte_6
08.07.2008, i genitori e avevano a lui donato le porzioni Controparte_1 Controparte_2 immobiliari site in Roma, alla Via Furnari n. 15, contraddistinte al catasto fabbricati, al foglio n. 1021 part. 1649, sub. 2, 6, 7, 506, 507, 508, 509 e 510 nonché l'antistante area di cui alla particella n.3055, confinante con la n. 1646, attualmente di proprietà di Parte_1
Ha al riguardo precisato che i donanti suoi danti causa erano divenuti formalmente comproprietari, insieme ai signori e dei cespiti oggetto di CP_3 Controparte_4 liberalità in forza della sentenza di accertamento di intervenuta usucapione ultraventennale, n. 31841/2002, resa in data 03/01/2002 dal Tribunale di Roma, e che con atto di divisione a firma del Notaio del 07.12.2005, rep. 927 racc. 719, la comunione era stata Persona_2 sciolta e le parti dichiarate proprietarie esclusive degli assegnati immobili. Ha poi evidenziato che, come attestato dalla stessa sentenza, nell'anno 1972
[...] aveva provveduto alla edificazione dell'immobile di cui alla particella n. 1649 e CP_1
3055 e del muretto di divisione con la proprietà di cui al n. 1646 avendo concluso un accordo verbale con il vicino in base al quale il primo avrebbe edificato, a propria cura e spese, un muro di confine lungo circa 30 m. lineari ed alto circa 2 m, tra la particella n. 3055 e quella n. 1646 a fronte della cessione da parte del proprietario di quest'ultima di una lingua di terra profonda circa 3 m. dal confine catastale ed estesa per tutta la lunghezza del confine stesso(30 m circa). Ha quindi sostenuto che l'opera, sarebbe stata definitivamente edificata e terminata negli anni settanta e il confine tra i fondi stabilmente modificato con l'annessione alla particella di cui al n. 3055 di una porzione di terreno delle dimensioni disopra descritte. Con riguardo alle successive vicende che avevano riguardato l'area controversa ha riferito di aver venduto con atti notarili del 27/07/2009 del 31/05/2010 e del 05/11/2010 rispettivamente ai e le varie unità Parte_5 Persona_3 Parte_4 abitative dello stabile di Via Dei Furnari n. 15, contraddistinti al foglio n. 1021 particella n. 1649, fatta eccezione per l'area retrostante, dove insistevano i posti auto, di cui al medesimo foglio ma alla particella n. 3055 su cui aveva delimitato dei posti auto che, con scrittura siglata in data 28.04.2010, erano stati concessi in uso esclusivo ai proprietari degli appartamenti. Ha quindi concluso per il rigetto della domanda attorea, essendo proprietario del bene per essergli stato donato dal padre e comunque per averne acquistata la proprietà a titolo originario in ragione della intervenuta usucapione ultraventennale. Con separato giudizio incardinato con NRG 45044/2020 nel ribadire Parte_6 le difese come sopra esplicitate, ha chiesto che venga dichiarata la proprietà in capo ad esso istante della striscia di terreno sita in Roma facente parte dell'immobile di cui al foglio 1021 particella n. 1646, formalmente intestata alla signora ed annesso al fondo Parte_1 contraddistinto al medesimo foglio e alla n. 3055, per essergli stata donata dal di lui padre con atto pubblico del 2008 e comunque per averla acquisita in forza della prescrizione acquisitiva breve e/o ultraventennale ai sensi per gli effetti degli artt. 1159 e 1158 c.c.. Si è costituita nello stesso giudizio evidenziando che nel titolo di Parte_1 acquisto dei suoi danti causa , e stipulato Persona_4 Controparte_5 Controparte_6
pagina 3 di 6 il 19/06/1969 alle pag.
2-3 si legge: che “la striscia di terra della larghezza di m 3, indicata nell'allegata planimetria con tratteggio e corrente lungo il confine dell'appezzamento indicato in planimetria con le lettere A e B dovrà essere lasciata libera da coltivazioni per essere destinata a stradello pedonale e carrabile per il servizio dell'appezzamento e residua proprietà della venditrice…omissis…la venditrice ha precisato e la parte acquirente ne ha preso atto che la fascia di terreno indicata nella planimetria da tratteggio e dalle lettere D e C, è interessata da un acquedotto comunale e soggetta alla servitù relativa per cui essa fascia di terreno non potrà essere utilizzata se non nei limiti previsti dalle vigenti disposizioni in materia di servitù di acquedotto e degli atti di asservimento”. Ha quindi sostenuto che tale descrizione contraddirebbe l'assunto di controparte per cui il padre dell'attore, negli anni '70, avrebbe costruito un muro di confine tra i fondi, rispettivamente, di proprietà dell'attore e dell'odierna convenuta rilevando al riguardo che sulla striscia di terra di circa 3 mt, di cui si discute, posta non sul confine tra le due sopra citate proprietà, bensì confinante con la strada di lottizzazione, sulla quale si affaccia la proprietà dell'attore, anche oggi, così come in passato, sarebbe stata costituita una servitù di acquedotto e, in particolare, a favore di onde su tale striscia di terra non potrebbe CP_7 essere edificato né un muro di confine né altro manufatto. Ha altresì riferito che per rispettare tale vincolo a favore dell' , all'atto CP_7 dell'acquisto, non provvide mai a costruire un muro di confine bensì ad apporre una rete metallica, per sua natura removibile, assumendo che neanche il padre dell'attore avrebbe potuto erigere un muro di confine tra le due proprietà delle parti e, in particolare, sulla striscia di terreno asseritamente usucapita. Ha inoltre escluso che fosse maturato il termine ventennale utile ai fini dell'usucapione osservando che l'attore aveva acquistato dai suoi genitori la proprietà della palazzina e della corte antistante in forza dell'atto di donazione del 08/07/2008 e che tale corte, distinta dalla particella 3055, non fa parte del terreno di proprietà della convenuta ma è posta oltre la linea di confine della proprietà Pt_1
Ha altresì escluso che il padre dell'attore avesse usucapito la proprietà descritta nell'anno 2002 in forza di una sentenza del Tribunale di Roma non avendo lo stesso posseduto l'area di parcheggio controversa in questa sede bensì soltanto l'intero fabbricato
“con annessa corte esclusiva di pertinenza”, che, non riguarderebbe la striscia di terreno sulla quale gli acquirenti degli immobili del ( parcheggiano Parte_6 Pt_5 Parte_2 Parte_4 attualmente le loro autovetture. Ha poi osservato che nel gennaio 1991 non esisteva alcun muro di cinta tra la sua proprietà e la strada di lottizzazione, oltre la quale si trova il fondo dell'attore, bensì una mera recinzione metallica da essa deducente realizzata poiché, come riportato nella relazione tecnica necessaria per il progetto di completamento della proprietà a firma del Pt_1
Direttore dei Lavori, Geom. , descrittiva dello stato dei luoghi nel 1991:” il lotto di Pt_7 terreno sul quale insiste il fabbricato risulta essere delimitato, in parte, da un muro di cinta con sovrastante recinzione metallica, in parte dalla sola recinzione metallica” parte questa che sarebbe quella costituita dalla striscia di terra.. Nell'escludere, infine, che la controparte avesse dimostrato il maturarsi della prescrizione breve decennale decorrente dall'08/07/2008, data in cui i genitori del gli donarono Parte_6 gli immobili ubicati oltre la strada di lottizzazione ha concluso per il rigetto della domanda.
pagina 4 di 6 Riuniti i due procedimenti escussi i testi ed espletato un approfondimento tecnico la causa è stata trattenuta in decisione all'udienza in epigrafe indicata. Motivi della decisione non ha provato di essere divenuta proprietaria dell'area oggetto di Parte_1 causa, ciò per quanto di ragione. E' da premettere che gli atti di accatastamento non conformi ai titoli di acquisto originari ed i dati catastali non hanno valore di prova, bensì di semplice indizio, costituendo le mappe catastali un sistema secondario e sussidiario rispetto all'insieme degli elementi raccolti in fase istruttoria (per tutte Cassazione civile sez. II, 29/01/2014, n.1947). La ha supportato le proprie domande sul presupposto che l'area controversa, Pt_1 essendo ricompresa nella particella 1646, sarebbe di sua proprietà essendo stata ad essa trasferita con atto del 28 settembre 1990. E' tuttavia da considerare che il consulente tecnico nominato in questo procedimento ha constatato che l'area oggetto di causa fa parte della particella 3055 e che nella particella 3055, risulta ben identificata graficamente una striscia di terreno di circa mt 3,40 per mt 30, oggetto di controversia a cui si accede solo dal civico 15 di Via Furnari. La stessa nell'ambito del procedimento 45044/2020, ha prodotto un Pt_1 elaborato planimetrico (tipo mappale 252564 del 25.2.2009) che riporta la particella 3055 del foglio 1021 che è anche riportata nella mappa prodotta dalla dell'Ufficio Tecnico Pt_1 del Comune di Roma. Il tecnico ha altresì constatato che la stretta area oggetto del contendere risulta fisicamente scollegata - cioè posta su un piano di molto soprelevato rispetto alla proprietà con accesso da Via Francavilla di Sicilia - divisa appunto dal citato muro di cinta Pt_1 che nella particella 3055 è alto, alla partenza, circa 1,60 mt, mentre sul fronte opposto, particella 1646, scende a di più di 3,5 mt. E' peraltro da rilevare la naturale impossibilità da parte della proprietaria del terreno di cui alla particella 1646 di poter esercitare una qualche forma di utilizzo degli spazi di cui alla particella 3055 considerando altresì la presenza di due capannoni realizzati in aderenza al confine la cui coperture corrispondono con il colmo del muro di cinta che delimita le due particelle. Il tecnico ha poi constatato che l'area “inserita” nella particella 3055 è di circa 3, 40 mt per 30,00 mt.; che in un documento di variazione d'ufficio del catasto, riportante la data del 22 agosto 1977, vi è una rettifica di errore di calcolo della superficie della particella 1646 oggetto di causa, la quale risulta di mq 920,00 e che in pari data poi risulta una voltura della stessa particella a (voltura 1510), ma riportante una misura di mq 1041 senza Persona_4 che vi siano maggiori specifiche in merito all'errore citato e alle dimensioni variate. Ne deriva che la stessa consistenza dell'area ceduta alla non è certa. Pt_1
Le ulteriori verifiche hanno consentito di accertare che il limite della particella 1646 è proprio il muro di cinta e che al momento della compravendita da parte della il 28 Pt_1 settembre del 1990 quel limite fisico costituito dal muro già esisteva. E' al riguardo anche da considerare che la ha evidenziato nelle proprie difese Pt_1
(comparsa di risposta procedimento 45044/2020) che nel Gennaio 1991 tra la proprietà della convenuta e la strada di lottizzazione, oltre la quale si trova il fondo dell'attore, vi era una recinzione.
pagina 5 di 6 Inoltre, la teste amica della da oltre 30 anni, nel prendere Testimone_1 Pt_1 visione della fotografia di cui alla pagina 26 dell'elaborato peritale in cui è rappresentato il muro divisorio tra i capannoni di cui alla particella e gli spazi controversi, ha dichiarato che
“il muro bianco contrassegnato con la freccia rossa di cui alla fotografia a pagina 26 dell'elaborato peritale è stato realizzato negli anni 1990-91 su incarico della mi Pt_1 ricordo che io stessa le ho presentato il Geometra che ha redatto il progetto. La ha Pt_1 realizzato lei stessa il muro con ciò escludendo la porzione che lei assume essere di sua proprietà e ciò in quanto sul tratto oltre il muro vi passa un acquedotto. ADR Ai tempi in cui vi era la rete non mi ricordo se la stessa fosse stata innalzata su un muro preesistente”.
Considerato pertanto che non risulta provata la circostanza che fosse Parte_1 in un qualche momento entrata nella disponibilità giuridica e materiale del terreno di cui è causa la stessa è da ritenersi carente della legittimazione attiva con riguardo a tutte le domande dalla stessa proposte nonché della legittimazione passiva con riguardo a tutte le domande ed eccezioni sostanziali proposte nei suoi confronti dalle controparti, incluse quelle di usucapione. Il rigetto di tutte le domande proposte nei due giudizi riuniti determina l'integrale compensazione tra tutte le parti delle spese di lite. Le spese relative alla consulenza tecnica disposta d'ufficio sono a carico di tutte le parti in solido. Con separato decreto si procede alla liquidazione del compenso del legale di
[...] essendo in atti un provvedimento del Consiglio dell'Ordine di ammissione al Parte_6 gratuito patrocinio.
P.Q.M.
Definitivamente decidendo, ogni ulteriore domanda o eccezione dichiarata inammissibile o disattesa, così provvede;
- rigetta tutte e domande proposte nei due giudizi riuniti;
- compensa tra tutte le parti le spese di lite. Le spese relative alla consulenza tecnica disposta d'ufficio sono a carico di tutte le parti in solido.
Roma, 15/01/2025
Il Giudice (Lorenzo Pontecorvo)
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