TRIB
Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 09/06/2025, n. 2847 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 2847 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VENEZIA
Seconda Sezione civile
Il Giudice Dott.ssa Sabrina Bonanno
ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado n. 8309/2022 RG, promossa con atto di citazione notificato da
, con gli avv.ti Lara Maria Dal Medico e Francesco Lanaro;
Parte_1
ATTRICE
Contro
in persona del Presidente Controparte_1
del Consiglio dei Ministri pro tempore,
[...]
, Controparte_2 in persona del Ministro pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura
Distrettuale dello Stato di Venezia;
CONVENUTI
E Contro
REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA
CONVENUTA CONTUMACE
CONCLUSIONI PARTE ATTRICE
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa e respinta, in accoglimento delle ragioni illustrate in atti, anche in modo indipendente tra loro:
- accertati e dichiarati la piena responsabilità della Repubblica Federale di
1
Germania per i fatti di cui in narrativa, nonché i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dal sig. , di cui l'attrice Parte_2
è erede legittima, nel corso della Seconda Guerra Mondiale per essere stato catturato, deportato, internato e sottoposto a lavoro forzato e a trattamento inumano in Germania dal giorno 9.9.1943 al giorno 7.7.1945 per totali giorni
666, per l'effetto condannare la Repubblica Federale di Germania in solido con la Repubblica Italiana al pagamento a favore degli attori della somma di €
73.000,00 ovvero la diversa somma maggiore o minore che risulterà di giustizia, oltre agli interessi di legge e alla rivalutazione monetaria dalla domanda al dì del saldo;
- in ogni caso, con vittoria di spese e compensi di procuratore, oltre agli accessori di legge.
CONCLUSIONI PARTE CONVENUTA
Voglia codesto Ecc.mo Tribunale:
1. dichiarare – per le ragioni esposte in narrativa della comparsa di risposta – la prescrizione della pretesa risarcitoria dell'attore;
2. in subordine, dichiarare il difetto di legittimazione passiva sia della
sia della Repubblica Federale di Controparte_1
Germania, legittimato essendo – ai sensi dell'articolo 43 D.L. n. 36/2022 conv.
Cont in L. n. 79/2022 – unicamente, ed in luogo della , lo Stato italiano attraverso il Ministero dell'Economia e delle Finanze quale titolare dello speciale Fondo istituito dall'articolo 43 cit.;
3. in subordine rispetto al precedente punto 2, dichiarare il difetto di giurisdizione del Giudice italiano per le ragioni esposte in comparsa di risposta;
4. In ulteriore subordine rigettare la domanda attorea perché inammissibile e/o improcedibile per le ragioni dedotte in comparsa di risposta, anche per le esposte ragioni di giurisdizione e/o di decadenza;
5. in estremo subordine, rigettare nel merito la domanda attorea perché infondata e comunque non provata;
6. con vittoria di spese, competenze ed onorari.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, la signora in qualità Parte_1
di erede legittima del padre , conveniva in Parte_2
giudizio la Repubblica Italiana nonché la Repubblica Federale Tedesca, per sentir pronunciare sentenza di condanna, in via solidale tra loro, al risarcimento, iure proprio e iure hereditatis, dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti per essere stato il padre catturato, deportato, internato in un campo di concentramento, avviato al lavoro coatto e sottoposto a trattamento inumano dal
09.09.1943 al 07.05.1945 per un totale di 666 giorni, previo accertamento della piena responsabilità della Repubblica Federale di Germania per gli illeciti perpetrati dal , danni complessivamente quantificati in euro CP_2
73.000,00 ovvero nella diversa somma maggiore o minore risultante di giustizia, oltre agli interessi di legge e alla rivalutazione monetaria dalla domanda al dì del saldo.
Esponeva l'attrice che il padre, , nato a Parte_2
Treviso in data 01.12.1923, in data 09.09.1943, all'indomani dell'Armistizio firmato con gli alleati dell'allora governo , veniva illegittimamente CP_4
catturato da truppe tedesche a Venezia e condotto in Germania ove rimaneva fino al 08.05.1945, per poi rimpatriare il successivo 07.07.1945.
Deduceva l'attrice che in Germania il genitore veniva condotto fin da subito al campo denominato “StammLager IX C”, un lager di prigionia e lavoro sito a Ban
Sulza, noto per la disumanità dei trattamenti ai prigionieri ivi detenuti e che, il
07.07.1945, dopo essere stato liberato faceva ritorno a casa, precisamente a
NO (VI) e, infine, definitivamente collocato in congedo illimitato il
30.06.1947.
Esponeva l'attrice come detto campo fosse noto per turni inumani e massacranti che non avevano risparmiato il genitore costretto a subire estenuanti turni di lavoro nelle miniere in una situazione di malnutrizione, malattie e in totale carenza di igiene dei luoghi e delle persone.
Nonostante la regolare notifica dell'atto introduttivo, la Repubblica Federale di
Germania non si costituita tanto che ne veniva dichiarata la contumacia.
Si costituiva invece in giudizio, la Repubblica Italiana, unitamente al Ministero dell'Economia e delle Finanze, con propria comparsa di costituzione e risposta in data 11.3.2023, eccependo, in via preliminare, nel merito, la prescrizione della pretesa risarcitoria;
in subordine, il difetto di legittimazione passiva della
Repubblica Federale di Germania, legittimato essendo – ai sensi dell'articolo 43
Cont D.L. n. 36/2022 conv. in L. n. 79/2022 – unicamente, ed in luogo della , lo
Stato italiano attraverso il Ministero dell'Economia e delle Finanze quale titolare dello speciale Fondo istituito dall'articolo 43 cit.; in via ulteriormente subordinata il difetto di giurisdizione del Giudice italiano per le ragioni di diritto privato internazionale di cui in narrativa (articolo 3 L. n. 218/1995); in ulteriore subordine, rigettare la domanda attorea perché inammissibile e/o improcedibile per le ragioni dedotte in atti, anche per le esposte ragioni di giurisdizione e/o di decadenza.
Nel merito chiedeva comunque il rigetto della domanda attorea poiché infondata in fatto e in diritto.
Concessi alle parti i termini di legge per il deposito delle memorie ex art. 183 VI comma c.p.c., all'esito, il Giudice, ritenendo la causa documentalmente istruita e matura per la decisione, fissava udienza di p.c. in cui le parti precisavano le rispettive conclusioni come da fogli di p.c. dimessi, all'esito della quale, il
Giudice tratteneva la causa in decisone assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e repliche.
***
La domanda di parte attrice non può trovare accoglimento per i motivi di seguito dedotti.
Preliminarmente ritiene questo giudice necessario esaminare, in principalità, la questione sollevata da parte convenuta in merito alla giurisdizione del Giudice adito avuto riguardo ai giudizi aventi ad oggetto il risarcimento dei danni subiti dalle vittime di crimini di guerra e contro l'umanità per la lesione di diritti inviolabili della persona, quali quelli compiuti sul territorio italiano o comunque in danno di cittadini italiani dalle forze del nel periodo tra l'1 CP_2
Settembre 1939 e l'8 Maggio 1945.
A tal fine, è noto come la Corte Costituzionale, con sentenza n. 238 del 2014, ha affermato una regola derogatoria alla norma consuetudinaria di diritto internazionale sull'immunità dalla giurisdizione degli Stati stranieri per atti iure imperii, nel senso che di tale norma non vi è l'adeguamento automatico di cui all'art. 10, primo comma, Cost. quando ciò comporterebbe la violazione del diritto di chi sia stato vittima di crimini contro l'umanità e di gravi violazioni dei diritti fondamentali della persona.
Con tale pronuncia è stata altresì dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 17 agosto 1957, n. 848 (Esecuzione dello Statuto delle Nazioni
Unite, firmato a San Francisco il 26 giugno 1945), limitatamente all'esecuzione data all'art. 94 della Carta delle Nazioni Unite, nella parte in cui obbligava il giudice italiano ad adeguarsi alla pronuncia della Corte Internazionale di
Giustizia del 3 febbraio 2012, che gli imponeva di negare la propria giurisdizione in riferimento ad atti di uno Stato straniero che consistevano in crimini di guerra e contro l'umanità, lesivi di diritti inviolabili della persona.
Analoga dichiarazione di illegittimità costituzionale ha investito l'art. 3 della legge 14 gennaio 2013, n. 5 (Adesione della Repubblica italiana alla
Convenzione delle Nazioni Unite sulle immunità giurisdizionali degli Stati e dei loro beni, firmata a New York il 2 dicembre 2004, nonché norme di adeguamento all'ordinamento interno), anche quest'ultimo, nella parte concernente il suddetto obbligo di adeguamento alla pronuncia della Corte internazionale di giustizia.
Pertanto, alla stregua dei principi sopra richiamati, ritiene questo Giudice, in conformità ad altre pronunce di merito, come non possono esservi dubbi in ordine alla giurisdizione del Giudice italiano nei confronti della Germania, ribadita dalla Suprema Corte la quale, difatti, ha avuto modo di osservare che
“l'immunità dalla giurisdizione civile degli Stati esteri per atti "iure imperii" costituisce una prerogativa (e non un diritto) riconosciuta da norme consuetudinarie internazionali, la cui operatività è preclusa nel nostro ordinamento, a seguito della sentenza della Corte cost. n. 238 del 2014, per i
"delicta imperii", per quei crimini, cioè, compiuti in violazione di norme internazionali di "ius cogens", in quanto tali lesivi di valori universali che trascendono gli interessi delle singole comunità statali” (Cass. SS.UU. n.
20442/2020) e, ancora, che “la proponibilità, contro la Repubblica Federale di
Germania, della domanda volta al risarcimento dei danni conseguenti alla commissione, da parte del regime nazista, di crimini contro l'umanità nei confronti di cittadini italiani (nella specie, la cattura in Grecia e la successiva deportazione in un lager tedesco, con adibizione ai lavori forzati in condizione di schiavitù tra il 1943 e il 1945) non è preclusa dalla norma consuetudinaria internazionale che sancisce l'immunità degli Stati esteri dalla giurisdizione civile per gli atti compiuti iure imperii, la cui operatività nel nostro ordinamento, in forza dell'art. 10 Cost., trova il proprio limite nel rispetto del diritto fondamentale alla dignità umana, riconducibile agli artt. 2 e 24 Cost.”
(Cass. n. 3642/2024).
Va affermata dunque la giurisdizione dello Stato italiano.
Fermo quanto sopra, la domanda svolta dall'attrice impone, altresì, alla luce della normativa in materia, di individuare il soggetto tenuto al pagamento del risarcimento e le relative statuizioni da adottare nel presente procedimento.
Ed infatti, quanto alla titolarità dal lato passivo del rapporto giuridico dedotto in giudizio il Ministero dell'Economia e delle Finanze assume di essere divenuto, in virtù dell'art. 43 D.L. 30 aprile 2022, convertito, con modificazione, nella legge 29 giugno 2022, n. 79, successore ex lege nel debito risarcitorio originariamente contratto dallo Stato tedesco, con conseguente difetto di legittimazione passiva della
Repubblica Federale di Germania.
Tale prospettazione non è fondata.
Al fine di comprendere appieno l'effettiva portata della predetta disposizione normativa, non si può prescindere di considerare il contesto in cui è stata emanata.
Ed infatti, alla declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 3 della legge n. 5 del 2013, con la sentenza n. 238/2014, che aveva imposto al giudice italiano di adeguarsi alla pronuncia della Corte internazionale di giustizia del 3 febbraio 2012, e alla successiva riaffermazione, anche nei giudizi di legittimità (Cass., n. 21946/2015
e Cass., n. 15812/2016), dell'orientamento inaugurato dalla sentenza n. 5044/2004 della Suprema Corte, sono seguite numerose pronunce di condanna, nei confronti dello Stato tedesco, al risarcimento dei danni causati dai crimini commessi dalle forze del Terzo Reich e la successiva apertura delle relative procedure esecutive dirette al conseguimento dell'effettiva soddisfazione degli accertati crediti risarcitori.
Pertanto, la Repubblica Federale di Germania ha nuovamente adito la Corte internazionale di giustizia, per denunciare l'inottemperanza, da parte dello Stato italiano, alla precedente decisione emessa dalla stessa Corte il 3 febbraio 2012,
nonché, di conseguenza, la violazione della propria immunità dalla giurisdizione estera, con conseguente richiesta di adozione di misure cautelari.
In tale contesto, è intervenuto il Governo Italiano con l'art. 43 del decreto legge n.
36/20 con l'“Istituzione del Fondo per il ristoro dei danni subiti dalle vittime di crimini di guerra e contro l'umanità per la lesione di diritti inviolabili della persona, compiuti sul territorio italiano o comunque in danno di cittadini italiani dalle forze del nel periodo tra il 1° settembre 1939 e l'8 maggio 1945”, CP_2 al fine di prevenire un'ulteriore condanna dello Stato italiano in sede internazionale.
In particolare, con la finalità di assicurare continuità all'Accordo di Bonn concluso il
2 giugno 1961, con cui lo Stato italiano si era impegnato a tenere indenne la
Repubblica Federale Tedesca da ogni eventuale pretesa legale all'epoca pendente e intrapresa da parte di persone fisiche o giuridiche italiane, a fronte del versamento pecuniario effettuato dallo Stato tedesco, l'art. 43 D.L. n. 36/2022 ha istituito, presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, il fondo per il ristoro dei danni subiti dalle vittime di crimini di guerra e contro l'umanità per la lesione di diritti inviolabili della persona, compiuti sul territorio italiano o comunque in danno di cittadini italiani, dalle forze del nel periodo tra il 1° settembre 1939 e l'8 CP_2
maggio 1945; ha previsto, anche in relazione ai giudizi pendenti alla data di entrata in vigore del medesimo decreto legge, la facoltà di definizione transattiva del contenzioso, sentita l'Avvocatura dello Stato;
ha previsto, poi, in relazione alle azioni di accertamento e liquidazione dei danni (di cui al comma 1 del medesimo art. 43), non ancora iniziate alla data di entrata in vigore del decreto legge, che gli atti introduttivi fossero notificati presso gli uffici dell'Avvocatura dello Stato, nel rispetto dell'art. 144 c.p.c. e che, ove omessa, la notificazione venisse disposta dal giudice mediante assegnazione di un termine perentorio.
Con la normativa in esame, quindi, il Ministero dell'Economia e delle Finanze è subentrato a titolo particolare nei rapporti di cui all'art. 43, comma 1, D.L n.
36/2022, essendo prevista una peculiare ipotesi di accollo ex lege, per effetto del quale il fondo istituito presso il Ministero ha assunto l'intero debito, con contestuale liberazione della Repubblica Federale di Germania.
Il Ministero è quindi succeduto a titolo particolare nella titolarità passiva del rapporto giuridico controverso, come d'altro canto è desumibile anche dal fatto che gli è stata riconosciuta la possibilità di definire in via transattiva sia le nuove controversie, sia quelle già pendenti alla data di entrata in vigore del medesimo D.L.
n. 36/2022.
Ritiene però questo Giudice, come peraltro già osservato da altra giurisprudenza di
Cont merito che, quanto previsto non appare sufficiente per poter ritenere che la non sia legittimata a partecipare al giudizio volto all'accertamento dei danni subiti dalle vittime del e ciò in quanto: 1) l'art. 43 in esame non ha espressamente CP_2
previsto che il preteso danneggiato abbia come suo unico contraddittore il Ministero dell'Economia e delle Finanze, non apparendo ciò inequivocabilmente desumibile dal solo 6° co., nella parte in cui dispone che gli atti introduttivi dei nuovi giudizi di accertamento e liquidazione dei danni “sono notificati presso gli uffici dell'Avvocatura dello Stato, nel rispetto dell'art. 144 del codice di procedura civile” e che “se tale notifica è omessa, il giudice assegna un termine perentorio
alla parte attrice per l'esecuzione di tale incombente”.
In particolare, tale disposizione induce a ritenere che l'amministrazione statale destinataria della notificazione, da individuarsi nel Ministero dell'Economia e delle
Finanze, quale gestore del fondo ristori istituito presso di esso, sia parte necessaria, visto che l'eventuale inosservanza del termine assegnato dal giudice per la notificazione dell'atto introduttivo dovrebbe comportare l'estinzione del giudizio in ragione del disposto dell'art. 307 c.p.c., posto che, diversamente opinando, non avrebbe alcuna ragion d'essere la prevista natura perentoria del termine in questione;
la norma in commento non consente, invece, di ritenere che il Ministero dell'Economia e delle Finanze sia l'unico soggetto da chiamare in causa e, del resto, la stessa previsione relativa alla concessione del detto termine sembra sottintendere il riferimento a un giudizio inizialmente instaurato nei confronti di un altro soggetto,
evidentemente da individuare nella Repubblica Federale di Germania, quale naturale destinatario della domanda risarcitoria;
2) l'art. 43, nel suo complesso, appare essenzialmente diretto a disciplinare non tanto lo svolgimento del giudizio di cognizione di accertamento del dedotto fatto illecito,
quanto piuttosto le concrete modalità di soddisfazione delle pretese risarcitorie definitivamente accertate nell'an e nel quantum e, quindi, già sorrette da un titolo esecutivo, con il dichiarato obiettivo di manlevare la Repubblica Federale di
Germania da qualunque obbligo risarcitorio, che si è inteso realizzare istituendo un apposito fondo per il pagamento degli importi portati dai titoli esecutivi, deponendo in tal senso anche quanto rilevato dalla stessa Corte Costituzionale nella sentenza da ultimo citata, laddove si legge “l'accesso al Fondo 'ristori' è, quindi, configurato come un diritto soggettivo, rinveniente il suo fondamento nel titolo esecutivo già formatosi di condanna della Repubblica federale di Germania”; Cont 3) del resto, non può negarsi che alla sono riferibili le condotte poste in essere dalla , a cui la prima è senza dubbio Controparte_5 subentrata, il che appare sufficiente per giustificarne la vocatio in ius nell'ambito dei giudizi volti all'accertamento e alla liquidazione dei danni derivati da quelle condotte.
Pertanto, deve concludersi che per come è stato disciplinato l'accesso al Fondo ristori e per la finalità che ne ha giustificato l'istituzione, l'assunzione, da parte dello
Stato e, per esso, del Ministero delle Finanze e dell'Economia, del debito risarcitorio della Repubblica Federale di Germania nei confronti delle vittime del , CP_2
viene in rilievo soltanto dopo il passaggio in giudicato della sentenza di condanna
(prima della quale, del resto, il debito in questione non è certo, liquido ed esigibile) e che, quindi, il giudizio di accertamento dell'effettiva sussistenza del dedotto fatto illecito e dei relativi danni deve essere instaurato nei confronti del soggetto a cui sono imputabili le condotte asseritamente lesive;
la successione a titolo particolare
ex lege nel rapporto obbligatorio si realizza, dunque, unicamente nel momento in cui, una volta accertata definitivamente l'esistenza del credito risarcitorio e la relativa consistenza quantitativa, si tratta di procedere alla sua concreta soddisfazione nei limiti indicati nel titolo esecutivo.
Sussiste, quindi, la legittimazione, dal lato passivo, anche della Repubblica Federale
di Germania.
Venendo al merito della pretesa risarcitoria azionata dall'attrice occorre considerare che vi è la prova documentale dell'internamento del signor
[...]
data la sua condizione di militare italiano, catturato, Parte_2
trasportato in Germania ed internato presso il campo StammLager IX C, lager di prigionia e lavoro sito a Bad Sulza.
Il trattamento disumano riservato ai militari italiani può considerarsi fatto notorio ex art. 115, c. 2, c.p.c. (cfr. Trib. Firenze, 06/07/2015, n. 2468 – Trib. Brescia,
Sez, I, 03/08/2019, n. 2375).
Com'è noto, infatti, ai militari italiani catturati dalle truppe del Reich dopo l'8 settembre del 1943 non fu riconosciuta la condizione di prigionieri di guerra, ma solo quella di Internati Militari, sottratti all'applicazione delle tutele dei prigionieri di guerra accordate dalla Convenzione dell'Aja del 1907.
I fatti esposti nell'atto introduttivo sono, dunque, sufficientemente specifici per fondare la domanda attorea.
Ciò, però, non esime questo Giudice dallo scrutinare l'eccezione preliminare di merito sollevata in modo tempestivo dalla convenuta costituita, inerente al maturare della prescrizione.
Siffatta questione impone di valutare se il diritto risarcitorio azionato sia o meno imprescrittibile e, in ipotesi negativa, considerare se si applichi la prescrizione del risarcimento danni da reato ex art. 2947, c. 3, c.c., come affermato dalla
Corte di Cassazione con sentenza n. 3642 del 2024, o quella ordinaria, di cui al comma 1 della stessa disposizione, come sembra evocare il riferimento agli
“ordinari termini di prescrizione” di cui all'art. 43, c. 6, del d.l. n. 36/22 e di quale sia il dies a quo per la decorrenza del termine di prescrizione individuato.
Per rispondere al primo interrogativo, viene invocato il principio di imprescrittibilità dei crimini contro l'umanità: le richieste risarcitorie trovano titolo in un illecito extracontrattuale e, segnatamente, nella lesione di diritti inviolabili dell'uomo, che si configurano quali diritti imprescrittibili (cfr. C.
Cass. SS.UU. 11 marzo 2004, n. 5044 e Trib. Torino, 20 maggio 2010; App.
Firenze,11 aprile 2011, n. 480; Trib. Firenze, 6 luglio 2015, n. 2469; Trib.
Piacenza, 28 settembre 2015, n 722; Trib. Firenze, 7 dicembre 2015, n. 4345;
Trib. Bologna n. 1516/2022).
L'imprescrittibilità del diritto al risarcimento del danno vantato nei confronti della Repubblica Federale di Germania si fonda sull'esistenza di una norma di diritto internazionale consuetudinario, formatasi all'inizio degli anni '60, che sancisce l'imprescrittibilità dei crimini contro l'umanità, con particolare e specifico riferimento ai crimini commessi dalle Forze di occupazione naziste nel corso della seconda guerra mondiale.
Si ritiene che tale norma non possa applicarsi al caso in esame, atteso che i reati perpetrati ai danni del sig. sono stati Parte_2
commessi in data antecedente alla formazione della medesima, con la conseguenza che la concreta applicazione di tale norma a condotte anteriori la fine del secondo conflitto mondiale resta impedita dal principio fondamentale del nostro ordinamento costituzionale dell'irretroattività delle norme penali di sfavore, sancito dall'art. 25, 2° comma, della Costituzione.
Secondo il – però, l'art. 43 del d.l. Controparte_6
n. 36/2022 e s.m.i. richiama espressamente la decorrenza dei termini prescrizionali, stabilendo che “fatta salva la decorrenza degli ordinari termini di prescrizione, le azioni di accertamento e liquidazione dei danni di cui al comma
1 non ancora iniziate alla data di entrata in vigore del presente decreto sono esercitate, a pena di decadenza, entro centottanta giorni dalla medesima data.
La decadenza è dichiarata d'ufficio dal giudice”.
Ritiene questo Giudice di dover aderire a questa seconda impostazione.
Una volta esclusa l'imprescrittibilità del reato perpetrato nei confronti del sig.
, va affermata l'applicabilità, alla fattispecie Parte_2 in decisione, dell'art. 2947, 3° comma, c.c..
A tale norma ha fatto riferimento la Corte di Cassazione nella sentenza n.
3642/2024, espressamente evocando il termine di prescrizione dei danni da reato.
Ciò posto, deve rilevarsi come la condotta criminosa perpetrata dai militari del
Reich nei confronti del sig. integri il CP_2 Parte_2
reato di riduzione in schiavitù previsto dall'art. 600 c.p. ratione temporis applicabile (con pena della reclusione da cinque a quindici) e non già, invece, quello di crimine di guerra o contro l'umanità, in quanto categoria di delitti riconosciuta e punita a livello internazionale pattizio solo successivamente al perfezionamento della condotta contestata.
Ne consegue che, a norma dell'art. 157, comma 1, n. 2, c.p., nel testo all'epoca vigente, tale reato si estinguerebbe per prescrizione con il decorso di quindici anni dal giorno in cui è cessata la condotta illecita e, cioè, nel caso di specie, dal 1945.
Ed invero, ex art. 1935 c.c. la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere.
Nella fattispecie in esame il dies a quo di decorrenza del termine prescrizionale è da ritenersi quello del 14.04.1962 (giorno in cui è stato dichiarato esecutivo con DPR
l'accordo di Bonn tra Germania e Italia nell'ordinamento italiano), non essendovi, da quel momento, alcun ostacolo normativo alla proponibilità/ammissibilità della domanda risarcitoria nei confronti della Repubblica Federale di Germania, come correttamente osservato dal Tribunale di Venezia con la sentenza n. 17717/2024, e difatti “molte domande furono effettivamente proposte ancorché rigettate in ragione
del rilevato difetto di giurisdizione del giudice italiano sulla scorta del principio di diritto internazionale pubblico afferente l'immunità degli Stati esteri o per altre ragioni di infondatezza nel merito- o nei confronti dell'Italia (quale Stato accollante)”.
Ed ancora, come ben evidenziato dalla giurisprudenza di legittimità, “la disposizione dell'art. 2935 cod. civ., nello stabilire che la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere, ha riguardo solo alla possibilità legale dell'esercizio del diritto, non influendo sul decorso della prescrizione
l'impossibilità di fatto, quale l'ignoranza da parte del titolare dell'esistenza del diritto (a meno che essa non sia imputabile al comportamento doloso della
controparte). Il mutamento di un precedente orientamento giurisprudenziale - così
come, in genere, le difficoltà od i dubbi sulla interpretazione di una norma, ed anche l'esistenza di un vizio di incostituzionalità, non ancora rilevato, della disposizione che disconosce un dato diritto- costituiscono altrettanti impedimenti solo fattuali, e non legali, all'esercizio del diritto medesimo, agli effetti dell'inizio del decorso della prescrizione ex art. 2935 cit.” (Cass., n. 4235/96; Cass. n. 747/97;
Cass. n. 21500/05).
Condividendo per tale ragione quanto osservato in più pronunce anche dall'intestato Tribunale, a cui questo Giudice ritiene di aderire, non si ritiene condivisibile il principio affermato dalla Corte di Cassazione con la pronuncia n.
3642/2024 secondo la quale il dies a quo del termine di prescrizione del diritto al risarcimento dei danni conseguenti ai crimini contro l'umanità commessi dal regime nazista nei confronti di cittadini italiani durante la seconda guerra mondiale non potrebbe essere individuato in una data anteriore al 2004, dal momento che solo a partire dalla sentenza delle Sezioni unite della S.C. n. 5044 del 2004 è stata considerata rispondente al "diritto vivente" l'esclusione dell'immunità dalla giurisdizione civile degli Stati esteri rispetto agli atti posti in essere in violazione dei diritti fondamentali dell'individuo.
In particolare, la tutela giurisdizionale del diritto al risarcimento del danno per i trattamenti subiti nei campi di concentramento tedeschi “ha sempre trovato (e trova ancora) perfetto riconoscimento, sul piano sostanziale, nel combinato disposto ex artt. 2043-2059 c.c. rimasto immutato tanto all'epoca della cessazione della condotta criminosa, tanto nel 1962”, e ciò senza che l'azionabilità di tale diritto abbia mai potuto ritenersi legalmente preclusa dai contrastanti approdi giurisprudenziali raggiunti dal diritto “vivente” in materia di immunità degli Stati esteri dalla giurisdizione civile per atti compiuti iure imperi.
Significativamente, il Tribunale di Venezia ha osservato, con la pronuncia in commento, che “Lo stesso dibattito giurisprudenziale insorto tra i giudici del merito (prima ancora che dinanzi alla Suprema Corte nel 2004) sul tema della giurisdizione nelle controversie aventi il medesimo oggetto di questo giudizio certifica, per così dire, la possibilità giuridica per le vittime dei militari del
di agire a tutela del diritto risarcitorio oggi vantato dagli attori ben CP_2
prima del 2004 (eventualmente anche mediante la richiesta di un incidente di costituzionalità nella prospettiva dei c.d. “controlimiti” posto che sin dalla pronuncia della Corte costituzionale 18 giugno 1979, n. 48, si trova affermato che “il meccanismo di adeguamento automatico previsto dall'art. 10 Cost. non potrà in alcun modo consentire la violazione dei principi fondamentali del nostro ordinamento costituzionale, operando in un sistema costituzionale che ha
i suoi cardini nella sovranità popolare e nella rigidità della Costituzione”.
Pertanto, e concludendo, acclarato che il dies a quo è da individuarsi nella data del 14.4.1962, in cui è stato dichiarato esecutivo l'accordo di Bonn, il termine prescrizionale deve ritenersi decorso, in assenza della prova di atti interruttivi della prescrizione, prima della notifica dell'atto di citazione, avvenuta il
19.10.2022.
Il rigetto della domanda risarcitoria per intervenuta prescrizione comporta l'assorbimento di ogni ulteriore istanza ed eccezione, anche quella inerente alla prova circa la qualità di erede dell'attrice come eccepita da parte convenuta solo con la comparsa conclusionale alla quale l'attrice nulla ha contro replicato, nonostante la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito della replica alla comparsa conclusionale avversa. Ciò posto, sul punto, detta eccezione si ritiene comunque fondata. Ed infatti, è noto che colui che promuove l'azione (o specularmente vi contraddica) nell'asserita qualità di erede di altro soggetto indicato come originario titolare del diritto deve allegare la propria legittimazione per essere subentrato nella medesima posizione del proprio autore, fornendo la prova, in ottemperanza all'onere di cui all'art. 2697 c. c., del decesso della parte originaria e della sua qualità di erede, perché altrimenti resta indimostrato uno dei fatti costitutivi del diritto di agire (o a contraddire).
Orbene, per quanto concerne la chiamata all'eredità, “tale onere - che non è assolto con la produzione della denuncia di successione - è idoneamente adempiuto con la produzione degli atti dello stato civile, dai quali è dato coerentemente desumere quel rapporto di parentela con il de cuius che legittima alla successione ai sensi degli artt. 565 e ss c. c.” (Cass. sent. n. 22730/2021).
Ne consegue che l'erede che intenda esercitare un diritto riconducibile al proprio dante causa ha l'onere di dimostrare la sua qualità, mediante la produzione, nel corso del giudizio, di idonea documentazione, “venendo solo successivamente in rilievo l'accettazione dell'eredità, che può anche avvenire tacitamente”, mediante esercizio di un'azione risarcitoria, come nel caso odierno (così Cass. n.
22730/21 cit.).
Nel caso di cui ci si occupa l'attrice avrebbe dovuto produrre idonea documentazione attestante il rapporto di parentela con Parte_2
ed in tal modo dimostrare di avere acquisito, mediante
[...]
l'esercizio dell'azione de qua, la qualità di erede.
Detto onere non è stato assolto, avendo depositato soltanto la Parte_1
denuncia di successione, che, di per sé non ha valenza probatoria ai fini che qui interessano.
Ed infatti, nel caso di specie, non è stato prodotto nemmeno un certificato di stato di famiglia attestante la relazione parentale tra l'odierna attrice e il de cuius
e la presunta accettazione dell'eredità è intervenuta dopo il decorso del termine di dieci anni per l'accettazione.
Quanto alle spese di lite, la novità della questione e l'assenza di orientamenti giurisprudenziali consolidati in materia giustificano l'integrale compensazione delle spese tra l'attrice ed il Ministero dell'Economia e delle Finanze.
Stante la soccombenza dell'attrice e la contumacia della Repubblica Federale di
Germania, nulla sulle spese di lite tra le predette parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta le domande di parte attrice;
- compensa le spese di lite tra l'attrice ed il Ministero dell'Economia e delle
Finanze;
- nulla sulle spese di lite tra l'attrice e la Repubblica Federale di Germania.
Così deciso in Venezia in data 06.06.2025
Il Giudice
Dott.ssa Sabrina Bonanno
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VENEZIA
Seconda Sezione civile
Il Giudice Dott.ssa Sabrina Bonanno
ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado n. 8309/2022 RG, promossa con atto di citazione notificato da
, con gli avv.ti Lara Maria Dal Medico e Francesco Lanaro;
Parte_1
ATTRICE
Contro
in persona del Presidente Controparte_1
del Consiglio dei Ministri pro tempore,
[...]
, Controparte_2 in persona del Ministro pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura
Distrettuale dello Stato di Venezia;
CONVENUTI
E Contro
REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA
CONVENUTA CONTUMACE
CONCLUSIONI PARTE ATTRICE
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa e respinta, in accoglimento delle ragioni illustrate in atti, anche in modo indipendente tra loro:
- accertati e dichiarati la piena responsabilità della Repubblica Federale di
1
Germania per i fatti di cui in narrativa, nonché i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dal sig. , di cui l'attrice Parte_2
è erede legittima, nel corso della Seconda Guerra Mondiale per essere stato catturato, deportato, internato e sottoposto a lavoro forzato e a trattamento inumano in Germania dal giorno 9.9.1943 al giorno 7.7.1945 per totali giorni
666, per l'effetto condannare la Repubblica Federale di Germania in solido con la Repubblica Italiana al pagamento a favore degli attori della somma di €
73.000,00 ovvero la diversa somma maggiore o minore che risulterà di giustizia, oltre agli interessi di legge e alla rivalutazione monetaria dalla domanda al dì del saldo;
- in ogni caso, con vittoria di spese e compensi di procuratore, oltre agli accessori di legge.
CONCLUSIONI PARTE CONVENUTA
Voglia codesto Ecc.mo Tribunale:
1. dichiarare – per le ragioni esposte in narrativa della comparsa di risposta – la prescrizione della pretesa risarcitoria dell'attore;
2. in subordine, dichiarare il difetto di legittimazione passiva sia della
sia della Repubblica Federale di Controparte_1
Germania, legittimato essendo – ai sensi dell'articolo 43 D.L. n. 36/2022 conv.
Cont in L. n. 79/2022 – unicamente, ed in luogo della , lo Stato italiano attraverso il Ministero dell'Economia e delle Finanze quale titolare dello speciale Fondo istituito dall'articolo 43 cit.;
3. in subordine rispetto al precedente punto 2, dichiarare il difetto di giurisdizione del Giudice italiano per le ragioni esposte in comparsa di risposta;
4. In ulteriore subordine rigettare la domanda attorea perché inammissibile e/o improcedibile per le ragioni dedotte in comparsa di risposta, anche per le esposte ragioni di giurisdizione e/o di decadenza;
5. in estremo subordine, rigettare nel merito la domanda attorea perché infondata e comunque non provata;
6. con vittoria di spese, competenze ed onorari.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, la signora in qualità Parte_1
di erede legittima del padre , conveniva in Parte_2
giudizio la Repubblica Italiana nonché la Repubblica Federale Tedesca, per sentir pronunciare sentenza di condanna, in via solidale tra loro, al risarcimento, iure proprio e iure hereditatis, dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti per essere stato il padre catturato, deportato, internato in un campo di concentramento, avviato al lavoro coatto e sottoposto a trattamento inumano dal
09.09.1943 al 07.05.1945 per un totale di 666 giorni, previo accertamento della piena responsabilità della Repubblica Federale di Germania per gli illeciti perpetrati dal , danni complessivamente quantificati in euro CP_2
73.000,00 ovvero nella diversa somma maggiore o minore risultante di giustizia, oltre agli interessi di legge e alla rivalutazione monetaria dalla domanda al dì del saldo.
Esponeva l'attrice che il padre, , nato a Parte_2
Treviso in data 01.12.1923, in data 09.09.1943, all'indomani dell'Armistizio firmato con gli alleati dell'allora governo , veniva illegittimamente CP_4
catturato da truppe tedesche a Venezia e condotto in Germania ove rimaneva fino al 08.05.1945, per poi rimpatriare il successivo 07.07.1945.
Deduceva l'attrice che in Germania il genitore veniva condotto fin da subito al campo denominato “StammLager IX C”, un lager di prigionia e lavoro sito a Ban
Sulza, noto per la disumanità dei trattamenti ai prigionieri ivi detenuti e che, il
07.07.1945, dopo essere stato liberato faceva ritorno a casa, precisamente a
NO (VI) e, infine, definitivamente collocato in congedo illimitato il
30.06.1947.
Esponeva l'attrice come detto campo fosse noto per turni inumani e massacranti che non avevano risparmiato il genitore costretto a subire estenuanti turni di lavoro nelle miniere in una situazione di malnutrizione, malattie e in totale carenza di igiene dei luoghi e delle persone.
Nonostante la regolare notifica dell'atto introduttivo, la Repubblica Federale di
Germania non si costituita tanto che ne veniva dichiarata la contumacia.
Si costituiva invece in giudizio, la Repubblica Italiana, unitamente al Ministero dell'Economia e delle Finanze, con propria comparsa di costituzione e risposta in data 11.3.2023, eccependo, in via preliminare, nel merito, la prescrizione della pretesa risarcitoria;
in subordine, il difetto di legittimazione passiva della
Repubblica Federale di Germania, legittimato essendo – ai sensi dell'articolo 43
Cont D.L. n. 36/2022 conv. in L. n. 79/2022 – unicamente, ed in luogo della , lo
Stato italiano attraverso il Ministero dell'Economia e delle Finanze quale titolare dello speciale Fondo istituito dall'articolo 43 cit.; in via ulteriormente subordinata il difetto di giurisdizione del Giudice italiano per le ragioni di diritto privato internazionale di cui in narrativa (articolo 3 L. n. 218/1995); in ulteriore subordine, rigettare la domanda attorea perché inammissibile e/o improcedibile per le ragioni dedotte in atti, anche per le esposte ragioni di giurisdizione e/o di decadenza.
Nel merito chiedeva comunque il rigetto della domanda attorea poiché infondata in fatto e in diritto.
Concessi alle parti i termini di legge per il deposito delle memorie ex art. 183 VI comma c.p.c., all'esito, il Giudice, ritenendo la causa documentalmente istruita e matura per la decisione, fissava udienza di p.c. in cui le parti precisavano le rispettive conclusioni come da fogli di p.c. dimessi, all'esito della quale, il
Giudice tratteneva la causa in decisone assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e repliche.
***
La domanda di parte attrice non può trovare accoglimento per i motivi di seguito dedotti.
Preliminarmente ritiene questo giudice necessario esaminare, in principalità, la questione sollevata da parte convenuta in merito alla giurisdizione del Giudice adito avuto riguardo ai giudizi aventi ad oggetto il risarcimento dei danni subiti dalle vittime di crimini di guerra e contro l'umanità per la lesione di diritti inviolabili della persona, quali quelli compiuti sul territorio italiano o comunque in danno di cittadini italiani dalle forze del nel periodo tra l'1 CP_2
Settembre 1939 e l'8 Maggio 1945.
A tal fine, è noto come la Corte Costituzionale, con sentenza n. 238 del 2014, ha affermato una regola derogatoria alla norma consuetudinaria di diritto internazionale sull'immunità dalla giurisdizione degli Stati stranieri per atti iure imperii, nel senso che di tale norma non vi è l'adeguamento automatico di cui all'art. 10, primo comma, Cost. quando ciò comporterebbe la violazione del diritto di chi sia stato vittima di crimini contro l'umanità e di gravi violazioni dei diritti fondamentali della persona.
Con tale pronuncia è stata altresì dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 17 agosto 1957, n. 848 (Esecuzione dello Statuto delle Nazioni
Unite, firmato a San Francisco il 26 giugno 1945), limitatamente all'esecuzione data all'art. 94 della Carta delle Nazioni Unite, nella parte in cui obbligava il giudice italiano ad adeguarsi alla pronuncia della Corte Internazionale di
Giustizia del 3 febbraio 2012, che gli imponeva di negare la propria giurisdizione in riferimento ad atti di uno Stato straniero che consistevano in crimini di guerra e contro l'umanità, lesivi di diritti inviolabili della persona.
Analoga dichiarazione di illegittimità costituzionale ha investito l'art. 3 della legge 14 gennaio 2013, n. 5 (Adesione della Repubblica italiana alla
Convenzione delle Nazioni Unite sulle immunità giurisdizionali degli Stati e dei loro beni, firmata a New York il 2 dicembre 2004, nonché norme di adeguamento all'ordinamento interno), anche quest'ultimo, nella parte concernente il suddetto obbligo di adeguamento alla pronuncia della Corte internazionale di giustizia.
Pertanto, alla stregua dei principi sopra richiamati, ritiene questo Giudice, in conformità ad altre pronunce di merito, come non possono esservi dubbi in ordine alla giurisdizione del Giudice italiano nei confronti della Germania, ribadita dalla Suprema Corte la quale, difatti, ha avuto modo di osservare che
“l'immunità dalla giurisdizione civile degli Stati esteri per atti "iure imperii" costituisce una prerogativa (e non un diritto) riconosciuta da norme consuetudinarie internazionali, la cui operatività è preclusa nel nostro ordinamento, a seguito della sentenza della Corte cost. n. 238 del 2014, per i
"delicta imperii", per quei crimini, cioè, compiuti in violazione di norme internazionali di "ius cogens", in quanto tali lesivi di valori universali che trascendono gli interessi delle singole comunità statali” (Cass. SS.UU. n.
20442/2020) e, ancora, che “la proponibilità, contro la Repubblica Federale di
Germania, della domanda volta al risarcimento dei danni conseguenti alla commissione, da parte del regime nazista, di crimini contro l'umanità nei confronti di cittadini italiani (nella specie, la cattura in Grecia e la successiva deportazione in un lager tedesco, con adibizione ai lavori forzati in condizione di schiavitù tra il 1943 e il 1945) non è preclusa dalla norma consuetudinaria internazionale che sancisce l'immunità degli Stati esteri dalla giurisdizione civile per gli atti compiuti iure imperii, la cui operatività nel nostro ordinamento, in forza dell'art. 10 Cost., trova il proprio limite nel rispetto del diritto fondamentale alla dignità umana, riconducibile agli artt. 2 e 24 Cost.”
(Cass. n. 3642/2024).
Va affermata dunque la giurisdizione dello Stato italiano.
Fermo quanto sopra, la domanda svolta dall'attrice impone, altresì, alla luce della normativa in materia, di individuare il soggetto tenuto al pagamento del risarcimento e le relative statuizioni da adottare nel presente procedimento.
Ed infatti, quanto alla titolarità dal lato passivo del rapporto giuridico dedotto in giudizio il Ministero dell'Economia e delle Finanze assume di essere divenuto, in virtù dell'art. 43 D.L. 30 aprile 2022, convertito, con modificazione, nella legge 29 giugno 2022, n. 79, successore ex lege nel debito risarcitorio originariamente contratto dallo Stato tedesco, con conseguente difetto di legittimazione passiva della
Repubblica Federale di Germania.
Tale prospettazione non è fondata.
Al fine di comprendere appieno l'effettiva portata della predetta disposizione normativa, non si può prescindere di considerare il contesto in cui è stata emanata.
Ed infatti, alla declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 3 della legge n. 5 del 2013, con la sentenza n. 238/2014, che aveva imposto al giudice italiano di adeguarsi alla pronuncia della Corte internazionale di giustizia del 3 febbraio 2012, e alla successiva riaffermazione, anche nei giudizi di legittimità (Cass., n. 21946/2015
e Cass., n. 15812/2016), dell'orientamento inaugurato dalla sentenza n. 5044/2004 della Suprema Corte, sono seguite numerose pronunce di condanna, nei confronti dello Stato tedesco, al risarcimento dei danni causati dai crimini commessi dalle forze del Terzo Reich e la successiva apertura delle relative procedure esecutive dirette al conseguimento dell'effettiva soddisfazione degli accertati crediti risarcitori.
Pertanto, la Repubblica Federale di Germania ha nuovamente adito la Corte internazionale di giustizia, per denunciare l'inottemperanza, da parte dello Stato italiano, alla precedente decisione emessa dalla stessa Corte il 3 febbraio 2012,
nonché, di conseguenza, la violazione della propria immunità dalla giurisdizione estera, con conseguente richiesta di adozione di misure cautelari.
In tale contesto, è intervenuto il Governo Italiano con l'art. 43 del decreto legge n.
36/20 con l'“Istituzione del Fondo per il ristoro dei danni subiti dalle vittime di crimini di guerra e contro l'umanità per la lesione di diritti inviolabili della persona, compiuti sul territorio italiano o comunque in danno di cittadini italiani dalle forze del nel periodo tra il 1° settembre 1939 e l'8 maggio 1945”, CP_2 al fine di prevenire un'ulteriore condanna dello Stato italiano in sede internazionale.
In particolare, con la finalità di assicurare continuità all'Accordo di Bonn concluso il
2 giugno 1961, con cui lo Stato italiano si era impegnato a tenere indenne la
Repubblica Federale Tedesca da ogni eventuale pretesa legale all'epoca pendente e intrapresa da parte di persone fisiche o giuridiche italiane, a fronte del versamento pecuniario effettuato dallo Stato tedesco, l'art. 43 D.L. n. 36/2022 ha istituito, presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, il fondo per il ristoro dei danni subiti dalle vittime di crimini di guerra e contro l'umanità per la lesione di diritti inviolabili della persona, compiuti sul territorio italiano o comunque in danno di cittadini italiani, dalle forze del nel periodo tra il 1° settembre 1939 e l'8 CP_2
maggio 1945; ha previsto, anche in relazione ai giudizi pendenti alla data di entrata in vigore del medesimo decreto legge, la facoltà di definizione transattiva del contenzioso, sentita l'Avvocatura dello Stato;
ha previsto, poi, in relazione alle azioni di accertamento e liquidazione dei danni (di cui al comma 1 del medesimo art. 43), non ancora iniziate alla data di entrata in vigore del decreto legge, che gli atti introduttivi fossero notificati presso gli uffici dell'Avvocatura dello Stato, nel rispetto dell'art. 144 c.p.c. e che, ove omessa, la notificazione venisse disposta dal giudice mediante assegnazione di un termine perentorio.
Con la normativa in esame, quindi, il Ministero dell'Economia e delle Finanze è subentrato a titolo particolare nei rapporti di cui all'art. 43, comma 1, D.L n.
36/2022, essendo prevista una peculiare ipotesi di accollo ex lege, per effetto del quale il fondo istituito presso il Ministero ha assunto l'intero debito, con contestuale liberazione della Repubblica Federale di Germania.
Il Ministero è quindi succeduto a titolo particolare nella titolarità passiva del rapporto giuridico controverso, come d'altro canto è desumibile anche dal fatto che gli è stata riconosciuta la possibilità di definire in via transattiva sia le nuove controversie, sia quelle già pendenti alla data di entrata in vigore del medesimo D.L.
n. 36/2022.
Ritiene però questo Giudice, come peraltro già osservato da altra giurisprudenza di
Cont merito che, quanto previsto non appare sufficiente per poter ritenere che la non sia legittimata a partecipare al giudizio volto all'accertamento dei danni subiti dalle vittime del e ciò in quanto: 1) l'art. 43 in esame non ha espressamente CP_2
previsto che il preteso danneggiato abbia come suo unico contraddittore il Ministero dell'Economia e delle Finanze, non apparendo ciò inequivocabilmente desumibile dal solo 6° co., nella parte in cui dispone che gli atti introduttivi dei nuovi giudizi di accertamento e liquidazione dei danni “sono notificati presso gli uffici dell'Avvocatura dello Stato, nel rispetto dell'art. 144 del codice di procedura civile” e che “se tale notifica è omessa, il giudice assegna un termine perentorio
alla parte attrice per l'esecuzione di tale incombente”.
In particolare, tale disposizione induce a ritenere che l'amministrazione statale destinataria della notificazione, da individuarsi nel Ministero dell'Economia e delle
Finanze, quale gestore del fondo ristori istituito presso di esso, sia parte necessaria, visto che l'eventuale inosservanza del termine assegnato dal giudice per la notificazione dell'atto introduttivo dovrebbe comportare l'estinzione del giudizio in ragione del disposto dell'art. 307 c.p.c., posto che, diversamente opinando, non avrebbe alcuna ragion d'essere la prevista natura perentoria del termine in questione;
la norma in commento non consente, invece, di ritenere che il Ministero dell'Economia e delle Finanze sia l'unico soggetto da chiamare in causa e, del resto, la stessa previsione relativa alla concessione del detto termine sembra sottintendere il riferimento a un giudizio inizialmente instaurato nei confronti di un altro soggetto,
evidentemente da individuare nella Repubblica Federale di Germania, quale naturale destinatario della domanda risarcitoria;
2) l'art. 43, nel suo complesso, appare essenzialmente diretto a disciplinare non tanto lo svolgimento del giudizio di cognizione di accertamento del dedotto fatto illecito,
quanto piuttosto le concrete modalità di soddisfazione delle pretese risarcitorie definitivamente accertate nell'an e nel quantum e, quindi, già sorrette da un titolo esecutivo, con il dichiarato obiettivo di manlevare la Repubblica Federale di
Germania da qualunque obbligo risarcitorio, che si è inteso realizzare istituendo un apposito fondo per il pagamento degli importi portati dai titoli esecutivi, deponendo in tal senso anche quanto rilevato dalla stessa Corte Costituzionale nella sentenza da ultimo citata, laddove si legge “l'accesso al Fondo 'ristori' è, quindi, configurato come un diritto soggettivo, rinveniente il suo fondamento nel titolo esecutivo già formatosi di condanna della Repubblica federale di Germania”; Cont 3) del resto, non può negarsi che alla sono riferibili le condotte poste in essere dalla , a cui la prima è senza dubbio Controparte_5 subentrata, il che appare sufficiente per giustificarne la vocatio in ius nell'ambito dei giudizi volti all'accertamento e alla liquidazione dei danni derivati da quelle condotte.
Pertanto, deve concludersi che per come è stato disciplinato l'accesso al Fondo ristori e per la finalità che ne ha giustificato l'istituzione, l'assunzione, da parte dello
Stato e, per esso, del Ministero delle Finanze e dell'Economia, del debito risarcitorio della Repubblica Federale di Germania nei confronti delle vittime del , CP_2
viene in rilievo soltanto dopo il passaggio in giudicato della sentenza di condanna
(prima della quale, del resto, il debito in questione non è certo, liquido ed esigibile) e che, quindi, il giudizio di accertamento dell'effettiva sussistenza del dedotto fatto illecito e dei relativi danni deve essere instaurato nei confronti del soggetto a cui sono imputabili le condotte asseritamente lesive;
la successione a titolo particolare
ex lege nel rapporto obbligatorio si realizza, dunque, unicamente nel momento in cui, una volta accertata definitivamente l'esistenza del credito risarcitorio e la relativa consistenza quantitativa, si tratta di procedere alla sua concreta soddisfazione nei limiti indicati nel titolo esecutivo.
Sussiste, quindi, la legittimazione, dal lato passivo, anche della Repubblica Federale
di Germania.
Venendo al merito della pretesa risarcitoria azionata dall'attrice occorre considerare che vi è la prova documentale dell'internamento del signor
[...]
data la sua condizione di militare italiano, catturato, Parte_2
trasportato in Germania ed internato presso il campo StammLager IX C, lager di prigionia e lavoro sito a Bad Sulza.
Il trattamento disumano riservato ai militari italiani può considerarsi fatto notorio ex art. 115, c. 2, c.p.c. (cfr. Trib. Firenze, 06/07/2015, n. 2468 – Trib. Brescia,
Sez, I, 03/08/2019, n. 2375).
Com'è noto, infatti, ai militari italiani catturati dalle truppe del Reich dopo l'8 settembre del 1943 non fu riconosciuta la condizione di prigionieri di guerra, ma solo quella di Internati Militari, sottratti all'applicazione delle tutele dei prigionieri di guerra accordate dalla Convenzione dell'Aja del 1907.
I fatti esposti nell'atto introduttivo sono, dunque, sufficientemente specifici per fondare la domanda attorea.
Ciò, però, non esime questo Giudice dallo scrutinare l'eccezione preliminare di merito sollevata in modo tempestivo dalla convenuta costituita, inerente al maturare della prescrizione.
Siffatta questione impone di valutare se il diritto risarcitorio azionato sia o meno imprescrittibile e, in ipotesi negativa, considerare se si applichi la prescrizione del risarcimento danni da reato ex art. 2947, c. 3, c.c., come affermato dalla
Corte di Cassazione con sentenza n. 3642 del 2024, o quella ordinaria, di cui al comma 1 della stessa disposizione, come sembra evocare il riferimento agli
“ordinari termini di prescrizione” di cui all'art. 43, c. 6, del d.l. n. 36/22 e di quale sia il dies a quo per la decorrenza del termine di prescrizione individuato.
Per rispondere al primo interrogativo, viene invocato il principio di imprescrittibilità dei crimini contro l'umanità: le richieste risarcitorie trovano titolo in un illecito extracontrattuale e, segnatamente, nella lesione di diritti inviolabili dell'uomo, che si configurano quali diritti imprescrittibili (cfr. C.
Cass. SS.UU. 11 marzo 2004, n. 5044 e Trib. Torino, 20 maggio 2010; App.
Firenze,11 aprile 2011, n. 480; Trib. Firenze, 6 luglio 2015, n. 2469; Trib.
Piacenza, 28 settembre 2015, n 722; Trib. Firenze, 7 dicembre 2015, n. 4345;
Trib. Bologna n. 1516/2022).
L'imprescrittibilità del diritto al risarcimento del danno vantato nei confronti della Repubblica Federale di Germania si fonda sull'esistenza di una norma di diritto internazionale consuetudinario, formatasi all'inizio degli anni '60, che sancisce l'imprescrittibilità dei crimini contro l'umanità, con particolare e specifico riferimento ai crimini commessi dalle Forze di occupazione naziste nel corso della seconda guerra mondiale.
Si ritiene che tale norma non possa applicarsi al caso in esame, atteso che i reati perpetrati ai danni del sig. sono stati Parte_2
commessi in data antecedente alla formazione della medesima, con la conseguenza che la concreta applicazione di tale norma a condotte anteriori la fine del secondo conflitto mondiale resta impedita dal principio fondamentale del nostro ordinamento costituzionale dell'irretroattività delle norme penali di sfavore, sancito dall'art. 25, 2° comma, della Costituzione.
Secondo il – però, l'art. 43 del d.l. Controparte_6
n. 36/2022 e s.m.i. richiama espressamente la decorrenza dei termini prescrizionali, stabilendo che “fatta salva la decorrenza degli ordinari termini di prescrizione, le azioni di accertamento e liquidazione dei danni di cui al comma
1 non ancora iniziate alla data di entrata in vigore del presente decreto sono esercitate, a pena di decadenza, entro centottanta giorni dalla medesima data.
La decadenza è dichiarata d'ufficio dal giudice”.
Ritiene questo Giudice di dover aderire a questa seconda impostazione.
Una volta esclusa l'imprescrittibilità del reato perpetrato nei confronti del sig.
, va affermata l'applicabilità, alla fattispecie Parte_2 in decisione, dell'art. 2947, 3° comma, c.c..
A tale norma ha fatto riferimento la Corte di Cassazione nella sentenza n.
3642/2024, espressamente evocando il termine di prescrizione dei danni da reato.
Ciò posto, deve rilevarsi come la condotta criminosa perpetrata dai militari del
Reich nei confronti del sig. integri il CP_2 Parte_2
reato di riduzione in schiavitù previsto dall'art. 600 c.p. ratione temporis applicabile (con pena della reclusione da cinque a quindici) e non già, invece, quello di crimine di guerra o contro l'umanità, in quanto categoria di delitti riconosciuta e punita a livello internazionale pattizio solo successivamente al perfezionamento della condotta contestata.
Ne consegue che, a norma dell'art. 157, comma 1, n. 2, c.p., nel testo all'epoca vigente, tale reato si estinguerebbe per prescrizione con il decorso di quindici anni dal giorno in cui è cessata la condotta illecita e, cioè, nel caso di specie, dal 1945.
Ed invero, ex art. 1935 c.c. la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere.
Nella fattispecie in esame il dies a quo di decorrenza del termine prescrizionale è da ritenersi quello del 14.04.1962 (giorno in cui è stato dichiarato esecutivo con DPR
l'accordo di Bonn tra Germania e Italia nell'ordinamento italiano), non essendovi, da quel momento, alcun ostacolo normativo alla proponibilità/ammissibilità della domanda risarcitoria nei confronti della Repubblica Federale di Germania, come correttamente osservato dal Tribunale di Venezia con la sentenza n. 17717/2024, e difatti “molte domande furono effettivamente proposte ancorché rigettate in ragione
del rilevato difetto di giurisdizione del giudice italiano sulla scorta del principio di diritto internazionale pubblico afferente l'immunità degli Stati esteri o per altre ragioni di infondatezza nel merito- o nei confronti dell'Italia (quale Stato accollante)”.
Ed ancora, come ben evidenziato dalla giurisprudenza di legittimità, “la disposizione dell'art. 2935 cod. civ., nello stabilire che la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere, ha riguardo solo alla possibilità legale dell'esercizio del diritto, non influendo sul decorso della prescrizione
l'impossibilità di fatto, quale l'ignoranza da parte del titolare dell'esistenza del diritto (a meno che essa non sia imputabile al comportamento doloso della
controparte). Il mutamento di un precedente orientamento giurisprudenziale - così
come, in genere, le difficoltà od i dubbi sulla interpretazione di una norma, ed anche l'esistenza di un vizio di incostituzionalità, non ancora rilevato, della disposizione che disconosce un dato diritto- costituiscono altrettanti impedimenti solo fattuali, e non legali, all'esercizio del diritto medesimo, agli effetti dell'inizio del decorso della prescrizione ex art. 2935 cit.” (Cass., n. 4235/96; Cass. n. 747/97;
Cass. n. 21500/05).
Condividendo per tale ragione quanto osservato in più pronunce anche dall'intestato Tribunale, a cui questo Giudice ritiene di aderire, non si ritiene condivisibile il principio affermato dalla Corte di Cassazione con la pronuncia n.
3642/2024 secondo la quale il dies a quo del termine di prescrizione del diritto al risarcimento dei danni conseguenti ai crimini contro l'umanità commessi dal regime nazista nei confronti di cittadini italiani durante la seconda guerra mondiale non potrebbe essere individuato in una data anteriore al 2004, dal momento che solo a partire dalla sentenza delle Sezioni unite della S.C. n. 5044 del 2004 è stata considerata rispondente al "diritto vivente" l'esclusione dell'immunità dalla giurisdizione civile degli Stati esteri rispetto agli atti posti in essere in violazione dei diritti fondamentali dell'individuo.
In particolare, la tutela giurisdizionale del diritto al risarcimento del danno per i trattamenti subiti nei campi di concentramento tedeschi “ha sempre trovato (e trova ancora) perfetto riconoscimento, sul piano sostanziale, nel combinato disposto ex artt. 2043-2059 c.c. rimasto immutato tanto all'epoca della cessazione della condotta criminosa, tanto nel 1962”, e ciò senza che l'azionabilità di tale diritto abbia mai potuto ritenersi legalmente preclusa dai contrastanti approdi giurisprudenziali raggiunti dal diritto “vivente” in materia di immunità degli Stati esteri dalla giurisdizione civile per atti compiuti iure imperi.
Significativamente, il Tribunale di Venezia ha osservato, con la pronuncia in commento, che “Lo stesso dibattito giurisprudenziale insorto tra i giudici del merito (prima ancora che dinanzi alla Suprema Corte nel 2004) sul tema della giurisdizione nelle controversie aventi il medesimo oggetto di questo giudizio certifica, per così dire, la possibilità giuridica per le vittime dei militari del
di agire a tutela del diritto risarcitorio oggi vantato dagli attori ben CP_2
prima del 2004 (eventualmente anche mediante la richiesta di un incidente di costituzionalità nella prospettiva dei c.d. “controlimiti” posto che sin dalla pronuncia della Corte costituzionale 18 giugno 1979, n. 48, si trova affermato che “il meccanismo di adeguamento automatico previsto dall'art. 10 Cost. non potrà in alcun modo consentire la violazione dei principi fondamentali del nostro ordinamento costituzionale, operando in un sistema costituzionale che ha
i suoi cardini nella sovranità popolare e nella rigidità della Costituzione”.
Pertanto, e concludendo, acclarato che il dies a quo è da individuarsi nella data del 14.4.1962, in cui è stato dichiarato esecutivo l'accordo di Bonn, il termine prescrizionale deve ritenersi decorso, in assenza della prova di atti interruttivi della prescrizione, prima della notifica dell'atto di citazione, avvenuta il
19.10.2022.
Il rigetto della domanda risarcitoria per intervenuta prescrizione comporta l'assorbimento di ogni ulteriore istanza ed eccezione, anche quella inerente alla prova circa la qualità di erede dell'attrice come eccepita da parte convenuta solo con la comparsa conclusionale alla quale l'attrice nulla ha contro replicato, nonostante la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito della replica alla comparsa conclusionale avversa. Ciò posto, sul punto, detta eccezione si ritiene comunque fondata. Ed infatti, è noto che colui che promuove l'azione (o specularmente vi contraddica) nell'asserita qualità di erede di altro soggetto indicato come originario titolare del diritto deve allegare la propria legittimazione per essere subentrato nella medesima posizione del proprio autore, fornendo la prova, in ottemperanza all'onere di cui all'art. 2697 c. c., del decesso della parte originaria e della sua qualità di erede, perché altrimenti resta indimostrato uno dei fatti costitutivi del diritto di agire (o a contraddire).
Orbene, per quanto concerne la chiamata all'eredità, “tale onere - che non è assolto con la produzione della denuncia di successione - è idoneamente adempiuto con la produzione degli atti dello stato civile, dai quali è dato coerentemente desumere quel rapporto di parentela con il de cuius che legittima alla successione ai sensi degli artt. 565 e ss c. c.” (Cass. sent. n. 22730/2021).
Ne consegue che l'erede che intenda esercitare un diritto riconducibile al proprio dante causa ha l'onere di dimostrare la sua qualità, mediante la produzione, nel corso del giudizio, di idonea documentazione, “venendo solo successivamente in rilievo l'accettazione dell'eredità, che può anche avvenire tacitamente”, mediante esercizio di un'azione risarcitoria, come nel caso odierno (così Cass. n.
22730/21 cit.).
Nel caso di cui ci si occupa l'attrice avrebbe dovuto produrre idonea documentazione attestante il rapporto di parentela con Parte_2
ed in tal modo dimostrare di avere acquisito, mediante
[...]
l'esercizio dell'azione de qua, la qualità di erede.
Detto onere non è stato assolto, avendo depositato soltanto la Parte_1
denuncia di successione, che, di per sé non ha valenza probatoria ai fini che qui interessano.
Ed infatti, nel caso di specie, non è stato prodotto nemmeno un certificato di stato di famiglia attestante la relazione parentale tra l'odierna attrice e il de cuius
e la presunta accettazione dell'eredità è intervenuta dopo il decorso del termine di dieci anni per l'accettazione.
Quanto alle spese di lite, la novità della questione e l'assenza di orientamenti giurisprudenziali consolidati in materia giustificano l'integrale compensazione delle spese tra l'attrice ed il Ministero dell'Economia e delle Finanze.
Stante la soccombenza dell'attrice e la contumacia della Repubblica Federale di
Germania, nulla sulle spese di lite tra le predette parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta le domande di parte attrice;
- compensa le spese di lite tra l'attrice ed il Ministero dell'Economia e delle
Finanze;
- nulla sulle spese di lite tra l'attrice e la Repubblica Federale di Germania.
Così deciso in Venezia in data 06.06.2025
Il Giudice
Dott.ssa Sabrina Bonanno