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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 03/04/2025, n. 620 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 620 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
N. 641 /2024 Reg. Gen.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA
Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela Damiani, all'udienza del 03/04/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa
TRA
elettivamente domiciliato in Vibo Marina, Via Lombardia, Palazzo Valotta, Parte_1 presso lo studio dell'Avv. Caterina Ferrari Messina (PEC: Email_1 che lo rappresenta e difende giusta procura in atti.
RICORRENTE
E
, in persona del rappresentante legale pro AR tempore, elettivamente domiciliata in Reggio Calabria, via Castello, n. 1, presso lo studio dell'avv.
Mario De Tommasi (PEC: che la rappresenta e difende Email_2 giusta procura in atti.
RESISTENTE
Oggetto: Impugnazione di preavviso di fermo amministrativo.
Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in cancelleria il 19/03/2024, parte ricorrente in epigrafe indicata, agiva in questa sede, rappresentando l'illegittimità del preavviso di fermo amministrativo n. 13980202200001153000, del 16.09.2022, sull'autovettura Audi A1 SB 1.6 TDI, targata EW520EJ, cui sono sottesi gli avvisi di addebito n. 43920150000815623000; 43920190000065580000; 43920190000330634000;
43920190000888533000. Il ricorrente deduceva di essere comproprietario dell'autovettura con il sig.
. Persona_1 Tutto ciò premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: “- accertare e dichiarare la nullità e/o l'illegittimità e/o l'inammissibilità e/o l'improcedibilità del procedimento di fermo amministrativo e conseguentemente l'inefficacia del provvedimento impugnato che dispone il fermo amministrativo dell'autovettura Audi A1 SB 1.6 TDI TG. EW 520 EJ di proprietà dell'odierno ricorrente nonché di qualunque altro atto presupposto o conseguente ad esso, per palese violazione della normativa
1 disciplinante la materia;
- annullare totalmente il provvedimento impugnato che dispone il fermo amministrativo dell'autovettura Audi A1 SB 1.6 TDI TG. EW 520 EJ di proprietà dell'odierno ricorrente nonché tutti gli atti presupposti e/o comunque ad esso collegati;
- ordinare l'immediata cancellazione di tale provvedimento dal PRA Pubblico Registro Automobilistico ponendo a carico di
tutte le eventuali spese;
- con vittoria di spese, diritti ed onorari di AR causa da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore costituito ex art. 93 c.p.c., anche in caso di mancata costituzione in giudizio da parte di in quanto la stessa AR trascrivendo il fermo e quindi chiedendo al PRA i dati relativi all'autovettura del Sig. Pt_1 era già a conoscenza della presenza di cointestazione trascrivendo quindi un Fermo che già
[...] sapeva essere illegittimo”. Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio AR
, la quale provava di aver provveduto alla cancellazione del fermo, chiedendo di
[...] dichiararsi la cessata materia del contendere.
La causa, istruita con la documentazione prodotta dalle parti, è stata decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Occorre dichiarare la cessata materia del contendere.
2. Il Concessionario ha documentato – trovando conferma dalla parte ricorrente – di aver provveduto alla cancellazione del fermo amministrativo sull'auto intestata al ricorrente e a , Persona_1 dimostrando che la cancellazione medesima risulta anche dal Sistema Informatico ACI.
3. Per tale ragione, stante la revoca del fermo amministrativo n. 13980202200001153000, del 16.09.2022, sull'autovettura Audi A1 SB 1.6 TDI, targata EW520EJ, si dichiara la cessazione della materia del contendere.
4. Sussistono giustificati motivi per compensare integralmente le spese di lite fra le parti in causa.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione,
- dichiara la cessazione della materia del contendere;
- compensa integralmente fra le parti le spese di lite.
Vibo Valentia, 03/04/2025.
Il Giudice dott.ssa Angela Damiani
2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA
Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela Damiani, all'udienza del 03/04/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa
TRA
elettivamente domiciliato in Vibo Marina, Via Lombardia, Palazzo Valotta, Parte_1 presso lo studio dell'Avv. Caterina Ferrari Messina (PEC: Email_1 che lo rappresenta e difende giusta procura in atti.
RICORRENTE
E
, in persona del rappresentante legale pro AR tempore, elettivamente domiciliata in Reggio Calabria, via Castello, n. 1, presso lo studio dell'avv.
Mario De Tommasi (PEC: che la rappresenta e difende Email_2 giusta procura in atti.
RESISTENTE
Oggetto: Impugnazione di preavviso di fermo amministrativo.
Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in cancelleria il 19/03/2024, parte ricorrente in epigrafe indicata, agiva in questa sede, rappresentando l'illegittimità del preavviso di fermo amministrativo n. 13980202200001153000, del 16.09.2022, sull'autovettura Audi A1 SB 1.6 TDI, targata EW520EJ, cui sono sottesi gli avvisi di addebito n. 43920150000815623000; 43920190000065580000; 43920190000330634000;
43920190000888533000. Il ricorrente deduceva di essere comproprietario dell'autovettura con il sig.
. Persona_1 Tutto ciò premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: “- accertare e dichiarare la nullità e/o l'illegittimità e/o l'inammissibilità e/o l'improcedibilità del procedimento di fermo amministrativo e conseguentemente l'inefficacia del provvedimento impugnato che dispone il fermo amministrativo dell'autovettura Audi A1 SB 1.6 TDI TG. EW 520 EJ di proprietà dell'odierno ricorrente nonché di qualunque altro atto presupposto o conseguente ad esso, per palese violazione della normativa
1 disciplinante la materia;
- annullare totalmente il provvedimento impugnato che dispone il fermo amministrativo dell'autovettura Audi A1 SB 1.6 TDI TG. EW 520 EJ di proprietà dell'odierno ricorrente nonché tutti gli atti presupposti e/o comunque ad esso collegati;
- ordinare l'immediata cancellazione di tale provvedimento dal PRA Pubblico Registro Automobilistico ponendo a carico di
tutte le eventuali spese;
- con vittoria di spese, diritti ed onorari di AR causa da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore costituito ex art. 93 c.p.c., anche in caso di mancata costituzione in giudizio da parte di in quanto la stessa AR trascrivendo il fermo e quindi chiedendo al PRA i dati relativi all'autovettura del Sig. Pt_1 era già a conoscenza della presenza di cointestazione trascrivendo quindi un Fermo che già
[...] sapeva essere illegittimo”. Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio AR
, la quale provava di aver provveduto alla cancellazione del fermo, chiedendo di
[...] dichiararsi la cessata materia del contendere.
La causa, istruita con la documentazione prodotta dalle parti, è stata decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Occorre dichiarare la cessata materia del contendere.
2. Il Concessionario ha documentato – trovando conferma dalla parte ricorrente – di aver provveduto alla cancellazione del fermo amministrativo sull'auto intestata al ricorrente e a , Persona_1 dimostrando che la cancellazione medesima risulta anche dal Sistema Informatico ACI.
3. Per tale ragione, stante la revoca del fermo amministrativo n. 13980202200001153000, del 16.09.2022, sull'autovettura Audi A1 SB 1.6 TDI, targata EW520EJ, si dichiara la cessazione della materia del contendere.
4. Sussistono giustificati motivi per compensare integralmente le spese di lite fra le parti in causa.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione,
- dichiara la cessazione della materia del contendere;
- compensa integralmente fra le parti le spese di lite.
Vibo Valentia, 03/04/2025.
Il Giudice dott.ssa Angela Damiani
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