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Sentenza 5 marzo 2025
Sentenza 5 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 05/03/2025, n. 2725 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2725 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ROMA
SEZ. IV LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice designato, dott.ssa Paola Crisanti, all'udienza del 5 marzo 2025 ha pronunciato la seguente sentenza contestuale ai sensi dell'art. 429, primo comma, c.p.c. nella causa iscritta al R.G.L. n. 8143/2024
TRA
rappresentata e difesa dall'Avv. Concettina Parte_1
Colantonio ed elettivamente domiciliata presso lo studio in Roma, Via Asiago,
9, giusta procura in calce al ricorso;
RICORRENTE
E
-, Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro-tempore;
CONVENUTO CONTUMACE
OGGETTO: indebito previdenziale.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ritualmente notificato, l'istante in epigrafe indicata, premesso che è beneficiaria della Pensione n. 09819495 Cat. 224 iscrizione n. 60089417 R, erogata dal 1° marzo 2019 nonché della pensione VO n. 11035768 sede 7002, da cui le è derivato per l'anno 2021 un reddito pari a 1.924,00 euro;
dedotto che con nota del 23.10.2023, ricevuta il 16.11.2023, l le aveva comunicato di CP_1
aver versato, in relazione alla pensione ai superstiti, nel periodo 1° gennaio
2021 - 31 dicembre 2021, somme non dovute per l'importo complessivo di euro
9.223,32 al netto delle ritenute fiscali (doc. 1 al ricorso); osservato che, secondo quanto affermato dall' , l'indebito sarebbe emerso a seguito della verifica CP_1
delle informazioni inviate dall'Agenzia delle Entrate, in applicazione dei limiti di cumulo dei redditi posseduti per l'annualità 2020; rilevato che nella nota qui opposta l' aveva affermato quanto segue: “La verifica si è basata sulle CP_1
informazioni inviate dall'Agenzia delle Entrate il 21 giugno 2022, come previsto dalla legge: “L' procede annualmente alla verifica delle situazioni CP_1
reddituali dei pensionati incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche e provvede entro l'anno successivo al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza” (art 13, 1° capoverso, della legge n. 412 del 1991)”; rilevato che il convenuto aveva comunicato inoltre che avrebbe proceduto al recupero con la trattenuta di euro 256,20 sulle rate di pensione mensili a partire da febbraio 2024 e per i successivi 36 mesi;
osservato che in precedenza, con analoga nota del 21.10.2022, ricevuta l'8.11.2022, l' aveva CP_1
comunicato alla ricorrente di aver versato, in relazione alla pensione ai superstiti, nel periodo 1° gennaio 2020 - 31 dicembre 2020, somme non dovute per l'importo complessivo di euro 8.564,33 al netto delle ritenute fiscali e che il procedimento instaurato al riguardo innanzi al tribunale di Roma aveva avuto esito positivo per essa ricorrente, avendo il giudice ritenuto maturata la decadenza per poter procedere alla ripetizione dell'indebito; osservato che anche in tal caso doveva ritenersi maturata la decadenza in quanto secondo la prospettazione dell'istituto previdenziale l'indebito si sarebbe verificato in relazione ai redditi del 2021; tutto ciò premesso ha chiesto al tribunale di
Roma, quale giudice del lavoro di: “Accertare e dichiarare stante
l'insussistenza e/o l'irripetibilità dell'indebito comunicato con nota del 23 CP_1
ottobre 2023 in ordine al recupero delle somme non dovute per il periodo 1° gennaio 2021-31 dicembre 2021 pari complessivamente ad euro 9.223,32 al netto delle ritenute fiscali, per tutti i motivi indicati in ricorso, e conseguentemente condannare l' alla restituzione di tutte le somme che CP_1
saranno trattenute mensilmente a tale titolo dalla pensione, nelle more del presente procedimento.
Con vittoria di spese generali, competenze ed onorari di giudizio da distrarsi in favore del procuratore che si dichiara antistatario.”
Instaurato il contraddittorio tra le parti l' restava contumace. CP_1
All'udienza odierna la causa veniva decisa dando lettura della presente sentenza contestuale ai sensi dell'art. 429, primo comma, c.p.c.
Sul punto occorre richiamare i principi normativi e giurisprudenziali in merito all'accertamento dell'indebito pensionistico applicabile per le presta-zioni dell' CP_1
In materia di indebito pensionistico, la l. n. 88 del 1989, art. 52, comma 2, stabilisce in via generale che le somme erogate indebitamente a titolo previdenziale non sono ripetibili, se non in presenza di dolo dell'interessato.
In primo luogo, deve osservarsi che si verte in fattispecie di indebito in materia previdenziale, formatosi sulla pensione ai superstiti n. 09819495. Come noto, la disciplina dell'indebito in materia assistenziale e previdenziale deroga rispetto alla disciplina di diritto comune di cui all'art. 2033 c.c., stante la funzione, di rilievo costituzionale, che quei trattamenti sono diretti a soddisfare, vale a dire la liberazione dallo stato di bisogno in presenza di determinati eventi e situazioni che colpiscono il cittadino e il lavoratore (art. 38 Cost.). In particolare, il sottosistema dell'indebito previdenziale, che viene qui in rilievo, si connota per caratteri del tutto eccentrici rispetto al diritto comune e - al contrario di quello assistenziale – ha una propria disciplina positiva specifica. L'art. 52, co. 2, L.
88/1989 stabilisce che le somme erogate indebitamente a titolo previdenziale non sono ripetibili, se non in presenza di dolo dell'interessato. L'art. 13, co. 1, L.
412/1991, formulato come norma di interpretazione autentica, ma in realtà innovativo (Corte Cost. 10 febbraio 1993, n. 39), integra tale regola, stabilendo che le disposizioni di cui all'art. 52 si interpretano nel senso che la sanatoria opera in relazione alle somme corrisposte in base a formale e definitivo provvedimento espressamente comunicato all'interessato, che risulti viziato da errore imputabile all'ente erogatore;
che la ripetibilità sussiste non solo in caso di comprovato dolo nella percezione, ma anche se l'errore sia dovuto ad “omessa od incompleta segnalazione da parte del pensionato” di fatti che egli fosse tenuto a comunicare, salvo risulti che l'ente fosse già a conoscenza di essi.
Tale norma va integrata con le previsioni di cui alla l. n. 412 del 1991, art. 13, comma 1, per cui la ripetibilità riguarda le somme indebitamente corrisposte per
“errore di qualsiasi natura imputabile all'ente erogatore” e che la ripetibilità sussiste non solo in caso di comprovato dolo nella percezione, ma anche se l'errore sia dovuto ad “omessa od incompleta segnalazione da parte del pensionato” di fatti che egli fosse tenuto a comunicare, salvo risulti che l'ente fosse già a conoscenza di essi.
Va inoltre tenuto in considerazione il disposto del comma 2, della medesima disposizione, secondo cui l “procede annualmente alla verifica delle CP_1
situazioni reddituali dei pensionati incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche e provvede, entro l'anno successivo, al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza”. Sulla base di tale previsione, deve desumersi l'obbligo in capo all'Ente previdenziale di procedere alla verifica dei redditi dei pensionati, entro l'anno successivo, dell'eventuale indebito previdenziale, con la conseguenza che eventuali indebiti così accertati sono ripetibili, se derivanti da modifiche reddituali autonomamente conosciute dall' con tale verifica, nel termine di decadenza indicato dalla stessa norma. CP_1 Nel complesso dunque, l'art. 13, comma 2 deve essere interpretato nel senso che, nell'anno civile in cui si è avuta conoscibilità dei redditi, l'Ente previdenziale deve procedere alla verifica e che entro l'anno civile successivo a quello destinato alla verifica deve procedersi, a pena di decadenza, al recupero di eventuali indebiti (come da costante giurisprudenza di legittimità, cfr. da ultimo Cass. 8.2.2019, n. 3802).
L'indebito derivante da un ricalcolo pensionistico operato sulla base di variazioni reddituali correttamente comunicate dal pensionato diviene irripetibile allo spirare dell'anno civile successivo a quello destinato alla verifica, e tale norma, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, è posta a bilanciamento tra le necessità dell'Ente previdenziale - a cui il legislatore concede un termine per gestire la verifica delle posizioni pensionistiche - e la generale regola dell'irripetibilità fuori dai casi di omessa comunicazione e dolo dell'interessato.
Nel caso di specie, va rilevato che non si è verificata la decadenza sopra descritta, tenuto conto che l'indebito si è verificato relativamente ai redditi del
2021, verificati dall' nell'anno successivo (31/12/2022) e richiesti CP_1
tempestivamente il 23 ottobre 2023.
Tuttavia, nel caso di specie Il ricorso è fondato e va accolto per le ragioni di seguito indicate.
Con ordinanza n. 13223/2020 la Corte di cassazione è ritornata sul tema della ripetibilità dell'indebito, ribadendo il proprio consolidato orientamento.
In particolare, ha affermato che:<< 11.- Il principio generale di settore richiamato nelle stesse tre piu' recenti pronunce della IV sezione muove dalla tesi prima ricordata secondo cui "il regime dell'indebito previdenziale ed assistenziale presenta tratti eccentrici rispetto alla regola della ripetibilita' propria del sistema civilistico e dell'articolo 2033 c.c., in ragione dell'"affidamento dei pensionati nell'irripetibilita' di trattamenti pensionistici indebitamente percepiti in buona fede" in cui le prestazioni pensionistiche, pur indebite, sono normalmente destinate "al soddisfacimento di bisogni alimentari propri e della famiglia" (Corte
Costituzionale 13 gennaio 2006, n. 1), con disciplina derogatoria che individua
"alla luce dell'articolo 38 Cost. - un principio di settore, che esclude la ripetizione se l'erogazione (..) non sia (..) addebitabile" al percettore (Corte Costituzionale 14 dicembre 1993 n. 431)." (….).
21.- Infine va osservato che in nessun caso si possono ipotizzare i presupposti per la restituzione dell'indebito quando esso scaturisca dal possesso di un certo reddito costituito da una prestazione di qualsiasi natura (previdenziale o assistenziale) erogata dall' e che quindi l gia' conosce. CP_1 CP_1
21.1. In questa ipotesi l'affidamento riposto dal pensionato nella legittima erogazione di entrambi gli importi effettuati dallo stesso (informato della CP_1
situazione reddituale) appare certamente tutelabile alla luce delle premesse.
Tanto piu' che la legge citata (Decreto Legge n. 269 del 2003, articolo 42, conv. in L. n. 326 del 2003) onera l della attivazione dei controlli reddituali in CP_1
via telematica allo scopo di sospendere le prestazioni e richiedere la restituzione dell'indebito. Sicche', giammai, potrebbe farsi carico al percipiente di un'omessa comunicazione di dati reddituali incidenti sulla misura o sul godimento della prestazione che l' conosce o ha l'onere di conoscere. CP_1
21.2. Inoltre come gia' detto, il Decreto Legge 78 del 2010, articolo 13, convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010, n. 122, al comma 1 prevede l'istituzione presso l' del "Casellario dell'Assistenza per la raccolta, la conservazione e la CP_1
gestione dei dati, dei redditi e di altre informazioni relativi ai soggetti aventi titolo alle prestazioni di natura assistenziale".
Il comma 2 stabilisce "Il Casellario costituisce l'anagrafe generale delle posizioni assistenziali e delle relative prestazioni, condivisa tra tutte le amministrazioni centrali dello Stato, gli enti locali, le organizzazioni no profit e gli organismi gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie che forniscono obbligatoriamente i dati e le informazioni contenute nei propri archivi e banche dati, per la realizzazione di una base conoscitiva per la migliore gestione della rete dell'assistenza sociale, dei servizi e delle risorse. La formazione e l'utilizzo dei dati e delle informazioni del Casellario avviene nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali."
22.- Infine va osservato che in casi simili (secondo una considerazione effettuata da questa Corte a proposito dell'indebito previdenziale ma valida sul piano logico giuridico, alla luce delle norme richiamate, anche per quello assitenziale), allorche' le situazioni ostative all'erogazione siano note all'ente previdenziale ovvero siano da esso conoscibili facendo uso della diligenza richiestagli dalla sua qualita' di soggetto erogatore della prestazione, il comportamento omissivo del percipiente, ancorche' in malafede, non e' determinante della indebita erogazione
e non puo' dunque costituire ragione di addebito della stessa (cosi', in specie, Cass. n. 11498 del 1996; Cass. n. 8731/2019). Ed e' alla stregua di tale orientamento consolidato che la Corte costituzionale ha rilevato come, nell'ambito dell'ordinamento previdenziale, diversamente dalla regola generale di incondizionata ripetibilita' dell'indebito posta dall'articolo 2033 c.c., trovi applicazione la diversa regola, propria di tale sottosistema normativo, che esclude la ripetizione in presenza di una situazione di fatto avente come minimo comun denominatore la non addebitabilita' al percipiente della erogazione non dovuta
(cfr. in tal senso Corte Cost. n. 431 del 1993, ma anche Cass. n. 1446/2008 est.
Picone).>>
Applicando i suddetti principi al caso di specie, ritenuti pienamente condivisibili da questo giudicante, deve rilevarsi che è l' ad erogare le due prestazioni alla CP_1
parte ricorrente dovendosi nuovamente ribadire, pertanto, che la predetta situazione reddituale era perfettamente nota all “Sicche', giammai, potrebbe farsi carico CP_1
al percipiente di un'omessa comunicazione di dati reddituali incidenti sulla misura
o sul godimento della prestazione che l' conosce o ha l'onere di conoscere.” CP_1
Va nuovamente ribadito che la Suprema Corte Suprema Corte, ha chiarito che “in tema di ripetibilità dei ratei di pensione di reversibilità indebitamente pagati, l'art.
1, commi 260 - 265, della legge n. 662 del 1996, nell'innovare integralmente la disciplina precedentemente contenuta nella legge n. 412 del 1991, ha ancorato il diritto dell'ente di procedere alla ripetizione delle somme erogate alla sussistenza dei requisiti reddituali e soggettivi del pensionato, senza, peraltro, incidere sulla regolamentazione della ripetibilità in caso di dolo del soggetto che abbia indebitamente ricevuto i trattamenti previdenziali, che resta affermata dall'art. 1, comma 265, della legge n. 662 del 1996. Ne consegue che deve ritenersi tuttora operante la previsione di cui all'art. 13, comma 1, della legge n. 412 del 1991, che, nell'identificare la nozione di dolo nell'omessa od incompleta segnalazione da parte del pensionato di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione goduta che non siano già conosciuti dall'ente, consentendo la ripetibilità delle somme per tale ragione indebitamente percepite, costituisce principio generale di settore che informa anche la successiva disciplina di cui alla legge n. 662 del
1996.” (Cass. 25309/2009 e conf. Cass.13223/2020).
Non pare, nel caso di specie, ravvisabile il dolo del percipiente - che la Corte considera in-dispensabile presupposto della ripetizione dell'indebito previdenziale
– dal momento che lo stesso istituto dichiara di avere proceduto alla riliquidazione sulla base delle comunicazioni dei redditi regolarmente trasmesse dalla pensionata.
La domanda va accolta, con conseguente declaratoria di illegittimità del provvedimento di recupero dell'indebito emesso nei confronti della parte ricorrente.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo
Le spese del giudizio, liquidate come in dispositivo e distratte ex art. 93 c.p.c., vanno poste a carico dell' soccombente. CP_1
P.Q.M.
ogni diversa istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara l'irripetibilità dell'indebito contestato dall per gli importi ricevuti sulla pensione Controparte_2 ai superstiti n. 09819495 per il periodo 1° gennaio 2021-31 dicembre
2021 pari complessivamente ad euro 9.223,32 al netto delle ritenute fiscali;
condanna l' alla restituzione delle somme eventualmente trattenute CP_1
a tale titolo, oltre accessori di legge;
- condanna l al pagamento delle spese di giudizio in favore della CP_1
ricorrente, che liquida in complessivi euro 2.700,00, oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per legge, da distrarsi.
Roma 5 marzo 2025
Il Giudice
dott.ssa Paola Crisanti
SEZ. IV LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice designato, dott.ssa Paola Crisanti, all'udienza del 5 marzo 2025 ha pronunciato la seguente sentenza contestuale ai sensi dell'art. 429, primo comma, c.p.c. nella causa iscritta al R.G.L. n. 8143/2024
TRA
rappresentata e difesa dall'Avv. Concettina Parte_1
Colantonio ed elettivamente domiciliata presso lo studio in Roma, Via Asiago,
9, giusta procura in calce al ricorso;
RICORRENTE
E
-, Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro-tempore;
CONVENUTO CONTUMACE
OGGETTO: indebito previdenziale.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ritualmente notificato, l'istante in epigrafe indicata, premesso che è beneficiaria della Pensione n. 09819495 Cat. 224 iscrizione n. 60089417 R, erogata dal 1° marzo 2019 nonché della pensione VO n. 11035768 sede 7002, da cui le è derivato per l'anno 2021 un reddito pari a 1.924,00 euro;
dedotto che con nota del 23.10.2023, ricevuta il 16.11.2023, l le aveva comunicato di CP_1
aver versato, in relazione alla pensione ai superstiti, nel periodo 1° gennaio
2021 - 31 dicembre 2021, somme non dovute per l'importo complessivo di euro
9.223,32 al netto delle ritenute fiscali (doc. 1 al ricorso); osservato che, secondo quanto affermato dall' , l'indebito sarebbe emerso a seguito della verifica CP_1
delle informazioni inviate dall'Agenzia delle Entrate, in applicazione dei limiti di cumulo dei redditi posseduti per l'annualità 2020; rilevato che nella nota qui opposta l' aveva affermato quanto segue: “La verifica si è basata sulle CP_1
informazioni inviate dall'Agenzia delle Entrate il 21 giugno 2022, come previsto dalla legge: “L' procede annualmente alla verifica delle situazioni CP_1
reddituali dei pensionati incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche e provvede entro l'anno successivo al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza” (art 13, 1° capoverso, della legge n. 412 del 1991)”; rilevato che il convenuto aveva comunicato inoltre che avrebbe proceduto al recupero con la trattenuta di euro 256,20 sulle rate di pensione mensili a partire da febbraio 2024 e per i successivi 36 mesi;
osservato che in precedenza, con analoga nota del 21.10.2022, ricevuta l'8.11.2022, l' aveva CP_1
comunicato alla ricorrente di aver versato, in relazione alla pensione ai superstiti, nel periodo 1° gennaio 2020 - 31 dicembre 2020, somme non dovute per l'importo complessivo di euro 8.564,33 al netto delle ritenute fiscali e che il procedimento instaurato al riguardo innanzi al tribunale di Roma aveva avuto esito positivo per essa ricorrente, avendo il giudice ritenuto maturata la decadenza per poter procedere alla ripetizione dell'indebito; osservato che anche in tal caso doveva ritenersi maturata la decadenza in quanto secondo la prospettazione dell'istituto previdenziale l'indebito si sarebbe verificato in relazione ai redditi del 2021; tutto ciò premesso ha chiesto al tribunale di
Roma, quale giudice del lavoro di: “Accertare e dichiarare stante
l'insussistenza e/o l'irripetibilità dell'indebito comunicato con nota del 23 CP_1
ottobre 2023 in ordine al recupero delle somme non dovute per il periodo 1° gennaio 2021-31 dicembre 2021 pari complessivamente ad euro 9.223,32 al netto delle ritenute fiscali, per tutti i motivi indicati in ricorso, e conseguentemente condannare l' alla restituzione di tutte le somme che CP_1
saranno trattenute mensilmente a tale titolo dalla pensione, nelle more del presente procedimento.
Con vittoria di spese generali, competenze ed onorari di giudizio da distrarsi in favore del procuratore che si dichiara antistatario.”
Instaurato il contraddittorio tra le parti l' restava contumace. CP_1
All'udienza odierna la causa veniva decisa dando lettura della presente sentenza contestuale ai sensi dell'art. 429, primo comma, c.p.c.
Sul punto occorre richiamare i principi normativi e giurisprudenziali in merito all'accertamento dell'indebito pensionistico applicabile per le presta-zioni dell' CP_1
In materia di indebito pensionistico, la l. n. 88 del 1989, art. 52, comma 2, stabilisce in via generale che le somme erogate indebitamente a titolo previdenziale non sono ripetibili, se non in presenza di dolo dell'interessato.
In primo luogo, deve osservarsi che si verte in fattispecie di indebito in materia previdenziale, formatosi sulla pensione ai superstiti n. 09819495. Come noto, la disciplina dell'indebito in materia assistenziale e previdenziale deroga rispetto alla disciplina di diritto comune di cui all'art. 2033 c.c., stante la funzione, di rilievo costituzionale, che quei trattamenti sono diretti a soddisfare, vale a dire la liberazione dallo stato di bisogno in presenza di determinati eventi e situazioni che colpiscono il cittadino e il lavoratore (art. 38 Cost.). In particolare, il sottosistema dell'indebito previdenziale, che viene qui in rilievo, si connota per caratteri del tutto eccentrici rispetto al diritto comune e - al contrario di quello assistenziale – ha una propria disciplina positiva specifica. L'art. 52, co. 2, L.
88/1989 stabilisce che le somme erogate indebitamente a titolo previdenziale non sono ripetibili, se non in presenza di dolo dell'interessato. L'art. 13, co. 1, L.
412/1991, formulato come norma di interpretazione autentica, ma in realtà innovativo (Corte Cost. 10 febbraio 1993, n. 39), integra tale regola, stabilendo che le disposizioni di cui all'art. 52 si interpretano nel senso che la sanatoria opera in relazione alle somme corrisposte in base a formale e definitivo provvedimento espressamente comunicato all'interessato, che risulti viziato da errore imputabile all'ente erogatore;
che la ripetibilità sussiste non solo in caso di comprovato dolo nella percezione, ma anche se l'errore sia dovuto ad “omessa od incompleta segnalazione da parte del pensionato” di fatti che egli fosse tenuto a comunicare, salvo risulti che l'ente fosse già a conoscenza di essi.
Tale norma va integrata con le previsioni di cui alla l. n. 412 del 1991, art. 13, comma 1, per cui la ripetibilità riguarda le somme indebitamente corrisposte per
“errore di qualsiasi natura imputabile all'ente erogatore” e che la ripetibilità sussiste non solo in caso di comprovato dolo nella percezione, ma anche se l'errore sia dovuto ad “omessa od incompleta segnalazione da parte del pensionato” di fatti che egli fosse tenuto a comunicare, salvo risulti che l'ente fosse già a conoscenza di essi.
Va inoltre tenuto in considerazione il disposto del comma 2, della medesima disposizione, secondo cui l “procede annualmente alla verifica delle CP_1
situazioni reddituali dei pensionati incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche e provvede, entro l'anno successivo, al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza”. Sulla base di tale previsione, deve desumersi l'obbligo in capo all'Ente previdenziale di procedere alla verifica dei redditi dei pensionati, entro l'anno successivo, dell'eventuale indebito previdenziale, con la conseguenza che eventuali indebiti così accertati sono ripetibili, se derivanti da modifiche reddituali autonomamente conosciute dall' con tale verifica, nel termine di decadenza indicato dalla stessa norma. CP_1 Nel complesso dunque, l'art. 13, comma 2 deve essere interpretato nel senso che, nell'anno civile in cui si è avuta conoscibilità dei redditi, l'Ente previdenziale deve procedere alla verifica e che entro l'anno civile successivo a quello destinato alla verifica deve procedersi, a pena di decadenza, al recupero di eventuali indebiti (come da costante giurisprudenza di legittimità, cfr. da ultimo Cass. 8.2.2019, n. 3802).
L'indebito derivante da un ricalcolo pensionistico operato sulla base di variazioni reddituali correttamente comunicate dal pensionato diviene irripetibile allo spirare dell'anno civile successivo a quello destinato alla verifica, e tale norma, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, è posta a bilanciamento tra le necessità dell'Ente previdenziale - a cui il legislatore concede un termine per gestire la verifica delle posizioni pensionistiche - e la generale regola dell'irripetibilità fuori dai casi di omessa comunicazione e dolo dell'interessato.
Nel caso di specie, va rilevato che non si è verificata la decadenza sopra descritta, tenuto conto che l'indebito si è verificato relativamente ai redditi del
2021, verificati dall' nell'anno successivo (31/12/2022) e richiesti CP_1
tempestivamente il 23 ottobre 2023.
Tuttavia, nel caso di specie Il ricorso è fondato e va accolto per le ragioni di seguito indicate.
Con ordinanza n. 13223/2020 la Corte di cassazione è ritornata sul tema della ripetibilità dell'indebito, ribadendo il proprio consolidato orientamento.
In particolare, ha affermato che:<< 11.- Il principio generale di settore richiamato nelle stesse tre piu' recenti pronunce della IV sezione muove dalla tesi prima ricordata secondo cui "il regime dell'indebito previdenziale ed assistenziale presenta tratti eccentrici rispetto alla regola della ripetibilita' propria del sistema civilistico e dell'articolo 2033 c.c., in ragione dell'"affidamento dei pensionati nell'irripetibilita' di trattamenti pensionistici indebitamente percepiti in buona fede" in cui le prestazioni pensionistiche, pur indebite, sono normalmente destinate "al soddisfacimento di bisogni alimentari propri e della famiglia" (Corte
Costituzionale 13 gennaio 2006, n. 1), con disciplina derogatoria che individua
"alla luce dell'articolo 38 Cost. - un principio di settore, che esclude la ripetizione se l'erogazione (..) non sia (..) addebitabile" al percettore (Corte Costituzionale 14 dicembre 1993 n. 431)." (….).
21.- Infine va osservato che in nessun caso si possono ipotizzare i presupposti per la restituzione dell'indebito quando esso scaturisca dal possesso di un certo reddito costituito da una prestazione di qualsiasi natura (previdenziale o assistenziale) erogata dall' e che quindi l gia' conosce. CP_1 CP_1
21.1. In questa ipotesi l'affidamento riposto dal pensionato nella legittima erogazione di entrambi gli importi effettuati dallo stesso (informato della CP_1
situazione reddituale) appare certamente tutelabile alla luce delle premesse.
Tanto piu' che la legge citata (Decreto Legge n. 269 del 2003, articolo 42, conv. in L. n. 326 del 2003) onera l della attivazione dei controlli reddituali in CP_1
via telematica allo scopo di sospendere le prestazioni e richiedere la restituzione dell'indebito. Sicche', giammai, potrebbe farsi carico al percipiente di un'omessa comunicazione di dati reddituali incidenti sulla misura o sul godimento della prestazione che l' conosce o ha l'onere di conoscere. CP_1
21.2. Inoltre come gia' detto, il Decreto Legge 78 del 2010, articolo 13, convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010, n. 122, al comma 1 prevede l'istituzione presso l' del "Casellario dell'Assistenza per la raccolta, la conservazione e la CP_1
gestione dei dati, dei redditi e di altre informazioni relativi ai soggetti aventi titolo alle prestazioni di natura assistenziale".
Il comma 2 stabilisce "Il Casellario costituisce l'anagrafe generale delle posizioni assistenziali e delle relative prestazioni, condivisa tra tutte le amministrazioni centrali dello Stato, gli enti locali, le organizzazioni no profit e gli organismi gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie che forniscono obbligatoriamente i dati e le informazioni contenute nei propri archivi e banche dati, per la realizzazione di una base conoscitiva per la migliore gestione della rete dell'assistenza sociale, dei servizi e delle risorse. La formazione e l'utilizzo dei dati e delle informazioni del Casellario avviene nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali."
22.- Infine va osservato che in casi simili (secondo una considerazione effettuata da questa Corte a proposito dell'indebito previdenziale ma valida sul piano logico giuridico, alla luce delle norme richiamate, anche per quello assitenziale), allorche' le situazioni ostative all'erogazione siano note all'ente previdenziale ovvero siano da esso conoscibili facendo uso della diligenza richiestagli dalla sua qualita' di soggetto erogatore della prestazione, il comportamento omissivo del percipiente, ancorche' in malafede, non e' determinante della indebita erogazione
e non puo' dunque costituire ragione di addebito della stessa (cosi', in specie, Cass. n. 11498 del 1996; Cass. n. 8731/2019). Ed e' alla stregua di tale orientamento consolidato che la Corte costituzionale ha rilevato come, nell'ambito dell'ordinamento previdenziale, diversamente dalla regola generale di incondizionata ripetibilita' dell'indebito posta dall'articolo 2033 c.c., trovi applicazione la diversa regola, propria di tale sottosistema normativo, che esclude la ripetizione in presenza di una situazione di fatto avente come minimo comun denominatore la non addebitabilita' al percipiente della erogazione non dovuta
(cfr. in tal senso Corte Cost. n. 431 del 1993, ma anche Cass. n. 1446/2008 est.
Picone).>>
Applicando i suddetti principi al caso di specie, ritenuti pienamente condivisibili da questo giudicante, deve rilevarsi che è l' ad erogare le due prestazioni alla CP_1
parte ricorrente dovendosi nuovamente ribadire, pertanto, che la predetta situazione reddituale era perfettamente nota all “Sicche', giammai, potrebbe farsi carico CP_1
al percipiente di un'omessa comunicazione di dati reddituali incidenti sulla misura
o sul godimento della prestazione che l' conosce o ha l'onere di conoscere.” CP_1
Va nuovamente ribadito che la Suprema Corte Suprema Corte, ha chiarito che “in tema di ripetibilità dei ratei di pensione di reversibilità indebitamente pagati, l'art.
1, commi 260 - 265, della legge n. 662 del 1996, nell'innovare integralmente la disciplina precedentemente contenuta nella legge n. 412 del 1991, ha ancorato il diritto dell'ente di procedere alla ripetizione delle somme erogate alla sussistenza dei requisiti reddituali e soggettivi del pensionato, senza, peraltro, incidere sulla regolamentazione della ripetibilità in caso di dolo del soggetto che abbia indebitamente ricevuto i trattamenti previdenziali, che resta affermata dall'art. 1, comma 265, della legge n. 662 del 1996. Ne consegue che deve ritenersi tuttora operante la previsione di cui all'art. 13, comma 1, della legge n. 412 del 1991, che, nell'identificare la nozione di dolo nell'omessa od incompleta segnalazione da parte del pensionato di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione goduta che non siano già conosciuti dall'ente, consentendo la ripetibilità delle somme per tale ragione indebitamente percepite, costituisce principio generale di settore che informa anche la successiva disciplina di cui alla legge n. 662 del
1996.” (Cass. 25309/2009 e conf. Cass.13223/2020).
Non pare, nel caso di specie, ravvisabile il dolo del percipiente - che la Corte considera in-dispensabile presupposto della ripetizione dell'indebito previdenziale
– dal momento che lo stesso istituto dichiara di avere proceduto alla riliquidazione sulla base delle comunicazioni dei redditi regolarmente trasmesse dalla pensionata.
La domanda va accolta, con conseguente declaratoria di illegittimità del provvedimento di recupero dell'indebito emesso nei confronti della parte ricorrente.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo
Le spese del giudizio, liquidate come in dispositivo e distratte ex art. 93 c.p.c., vanno poste a carico dell' soccombente. CP_1
P.Q.M.
ogni diversa istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara l'irripetibilità dell'indebito contestato dall per gli importi ricevuti sulla pensione Controparte_2 ai superstiti n. 09819495 per il periodo 1° gennaio 2021-31 dicembre
2021 pari complessivamente ad euro 9.223,32 al netto delle ritenute fiscali;
condanna l' alla restituzione delle somme eventualmente trattenute CP_1
a tale titolo, oltre accessori di legge;
- condanna l al pagamento delle spese di giudizio in favore della CP_1
ricorrente, che liquida in complessivi euro 2.700,00, oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per legge, da distrarsi.
Roma 5 marzo 2025
Il Giudice
dott.ssa Paola Crisanti