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Sentenza 4 marzo 2025
Sentenza 4 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 04/03/2025, n. 365 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 365 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. 1163/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA
I^ Sezione Civile
La Corte di Appello di Ancona – I sezione civile – I COLLEGIO composta dai seguenti magistrati:
Dott. Gianmichele Marcelli Presidente
Dott. Piergiorgio Palestini Consigliere
Dott. Cesare Marziali Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1163 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno
2024 e promossa
DA
, in qualità di titolare dell'impresa individuale EFREM di IL RA Parte_1
AS (C.F. IVA , rappresentata, assistita e difesa dall'avv. CodiceFiscale_1 P.IVA_1
Alessandra Terenzi presso il cui studio in Milano, via G. Ferrero n. 20, è elettivamente domiciliata con contestuale elezione di domicilio digitale presso indirizzo pec e fax Email_1
02.89153133
- APPELLANTE -
CONTRO
(C.F. con patrocinio, nel primo grado di giudizio r.g. 202/2024 Tribunale di CP_1 P.IVA_2
Fermo, degli avvocati Luisella Lorenzi e Maria Teresa Giacobbi ed elettivamente domiciliata in via Recanati n.
12 Fermo (FM), presso e nello studio dei suddetti procuratori
- APPELLATA CONTUMACE -
Oggetto: appello avverso la sentenza 730/2024, resa inter partes ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. dal Tribunale di Fermo, G.O.T Maura Diodato, r.g. 202/2024, pubblicata in data 22/11/2024, notificata dall'appellata in data
25/11/2024.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
pagina 1 di 2 Con atto di citazione ritualmente notificato, proponeva appello avverso la sentenza in Parte_1 epigrafe.
L'appellata non si costituiva. CP_1
Con decreto del 11.12.2024 il Presidente designava quale giudice istruttore il Dott. Sergio Casarella;
in data
18.12.2024 veniva emesso altro decreto con cui veniva disposta la revoca dell'assegnazione al Dott. Casarella e veniva designato giudice istruttore il Dott. Cesare Marziali il quale con successivo decreto del 18.12.2024 assegnava termine ex art. 127 ter c.p.c. sino al 07.04.'25 per il deposito di note per la prima trattazione della causa ai sensi dell'art 350 cpc.
Nella contumacia della parte appellata, con istanza del 25.02.25 , l'appellante esponeva che era intervenuto un accordo risolutivo della lite dedotta in giudizio e che, quindi era ed è intenzione dell'appellante medesima rinunciare agli atti del giudizio di gravame presso la Corte d'Appello di Ancona, RG 1163/24.
Alla luce di ciò va ritenuta la ricorrenza dei presupposti di legge per la declaratoria di estinzione del processo ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 306 c.p.c. con spese del processo irripetibili (stante la contumacia dell'appellata). Per una siffatta declaratoria va adottato un provvedimento avente forma di sentenza, secondo quanto previsto dall'art. 307, ultimo comma, c.p.c.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando nel procedimento di appello proposto da Parte_1
per la riforma del provvedimento in epigrafe
[...]
- ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del giudizio;
- spese irripetibili;
Ancona, c.c. 26.02.2025
Il Consigliere relatore/estensore
Dott. Cesare Marziali
IL PRESIDENTE
Dott. Gianmichele Marcelli
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA
I^ Sezione Civile
La Corte di Appello di Ancona – I sezione civile – I COLLEGIO composta dai seguenti magistrati:
Dott. Gianmichele Marcelli Presidente
Dott. Piergiorgio Palestini Consigliere
Dott. Cesare Marziali Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1163 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno
2024 e promossa
DA
, in qualità di titolare dell'impresa individuale EFREM di IL RA Parte_1
AS (C.F. IVA , rappresentata, assistita e difesa dall'avv. CodiceFiscale_1 P.IVA_1
Alessandra Terenzi presso il cui studio in Milano, via G. Ferrero n. 20, è elettivamente domiciliata con contestuale elezione di domicilio digitale presso indirizzo pec e fax Email_1
02.89153133
- APPELLANTE -
CONTRO
(C.F. con patrocinio, nel primo grado di giudizio r.g. 202/2024 Tribunale di CP_1 P.IVA_2
Fermo, degli avvocati Luisella Lorenzi e Maria Teresa Giacobbi ed elettivamente domiciliata in via Recanati n.
12 Fermo (FM), presso e nello studio dei suddetti procuratori
- APPELLATA CONTUMACE -
Oggetto: appello avverso la sentenza 730/2024, resa inter partes ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. dal Tribunale di Fermo, G.O.T Maura Diodato, r.g. 202/2024, pubblicata in data 22/11/2024, notificata dall'appellata in data
25/11/2024.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
pagina 1 di 2 Con atto di citazione ritualmente notificato, proponeva appello avverso la sentenza in Parte_1 epigrafe.
L'appellata non si costituiva. CP_1
Con decreto del 11.12.2024 il Presidente designava quale giudice istruttore il Dott. Sergio Casarella;
in data
18.12.2024 veniva emesso altro decreto con cui veniva disposta la revoca dell'assegnazione al Dott. Casarella e veniva designato giudice istruttore il Dott. Cesare Marziali il quale con successivo decreto del 18.12.2024 assegnava termine ex art. 127 ter c.p.c. sino al 07.04.'25 per il deposito di note per la prima trattazione della causa ai sensi dell'art 350 cpc.
Nella contumacia della parte appellata, con istanza del 25.02.25 , l'appellante esponeva che era intervenuto un accordo risolutivo della lite dedotta in giudizio e che, quindi era ed è intenzione dell'appellante medesima rinunciare agli atti del giudizio di gravame presso la Corte d'Appello di Ancona, RG 1163/24.
Alla luce di ciò va ritenuta la ricorrenza dei presupposti di legge per la declaratoria di estinzione del processo ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 306 c.p.c. con spese del processo irripetibili (stante la contumacia dell'appellata). Per una siffatta declaratoria va adottato un provvedimento avente forma di sentenza, secondo quanto previsto dall'art. 307, ultimo comma, c.p.c.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando nel procedimento di appello proposto da Parte_1
per la riforma del provvedimento in epigrafe
[...]
- ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del giudizio;
- spese irripetibili;
Ancona, c.c. 26.02.2025
Il Consigliere relatore/estensore
Dott. Cesare Marziali
IL PRESIDENTE
Dott. Gianmichele Marcelli
pagina 2 di 2