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Sentenza 23 agosto 2025
Sentenza 23 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 23/08/2025, n. 946 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 946 |
| Data del deposito : | 23 agosto 2025 |
Testo completo
N. RG 188/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte D'Appello di L'Aquila
in persona dei magistrati:
Barbara Del Bono Presidente
Francesca Coccoli Consigliere rel.
Augusta Massima Cucina Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 188/2024, posta in decisione nell'udienza collegiale del 24 giugno 2025, tenutasi in trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., vertente tra
(già , C.F. e Parte_1 Parte_2
P.IVA: , in persona del legale rappresentante pro tempore;
P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Maurizio Mililli appellante
e e per essa Controparte_1 Controparte_2 ridenominata ridenominata in data 25.06.2019 (c.f. CP_3 CP_4
e n. iscrizione al Registro delle Imprese di Verona n. P. IVA n. P.IVA_2
, in persona del legale rappresentante pro tempore;
P.IVA_3 rappresentata e difesa dall'Avv. Anna Maria Nardis appellata avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 351/2023 del Tribunale di Lanciano, pubblicata in data 2.10.2023. L'udienza del 24.06.2025, fissata per la rimessione della causa in decisione a norma dell'art. 352 c.p.c., veniva svolta in forma cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., e le parti precisavano le conclusioni mediante il deposito delle note scritte in sostituzione dell'udienza nel termine assegnato.
La causa veniva trattenuta in decisione con ordinanza resa in pari data.
Conclusioni dell' appellante:
“Nell'interesse di parte appellante, il deducente procuratore, nel riportarsi ai precedenti scritti difensivi, insiste, preliminarmente, affinché la causa venga rimessa in istruttoria per l'espletamento della richiesta CTU erroneamente non ammessa in primo grado, in quanto emerge per tabulus, da un attento esame del contratto di apertura del conto corrente datato 10.09.2008 prodotto dall'opposta al documento 1 del fascicolo monitorio, il profilo d'indeterminatezza delle c.m.s. applicate al rapporto di conto corrente oggetto d'ingiunzione in primo grado.
In subordine, si precisano le proprie conclusioni riportandosi a quelle rassegnate nell'atto di citazione in appello e si insiste per il loro integrale accoglimento, come di seguito ritrascritte:
“in riforma della sentenza n. 351/2023, pubblicata in data 02.10.2023 e notificata in data 23.01.2024, nel procedimento rubricato al n. 501/2020 di R.G. (Rep. n. 534/2023), emessa dal Tribunale di Lanciano, nella persona del Giudice Dott.ssa Rosaria
Boncompagni, Voglia l'adita Corte d'Appello, per tutti i motivi dedotti in premessa,
IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO, con riferimento al rapporto di conto corrente
n. 11099634, accertata e dichiarata, congiuntamente e/o alternativamente:
1. la nullità e/o l'inefficacia delle modificazioni in pejus delle condizioni originariamente pattuite in difetto delle necessarie comunicazioni preventive conformi all'art. 118 TUB;
2. la nullità e/o l'inefficacia degli addebiti effettuati per C.M.S. indeterminate e per
e C.I.V. non correttamente pattuite per iscritto, nonché spese e comunque Pt_3 commissioni sine titulo;
pag. 2/21
3. la nullità e/o l'inefficacia dell'imposizione di tassi di interesse superiori ai tassi soglia ex L.108/1996, per effetto delle variazioni unilaterali in pejus intervenute nel corso del rapporto di c/c; conseguentemente, rideterminare alla data di chiusura del c/c
l'effettivo dare-avere tra le parti, considerando pari a zero il saldo del primo estratto conto versato in atti, senza considerare le variazioni peggiorative ovvero dichiarando non dovuto alcun interesse per i periodi in cui è stato pattuito un tasso usurario, con espunzione delle C.M.S. indeterminate e delle spese ed altri oneri non pattuiti;
All'esito di quanto sopra, in accoglimento delle domande come sopra formulate, accertare e dichiarare l'infondatezza in fatto ed in diritto della domanda avanzata dall'appellante/opposta in 1°grado, dichiarando non dovute le somme oggetto di ingiunzione ovvero compensando l'asserita ragione creditoria della con le CP_5 somme illegittimamente addebitate in danno della società correntista, in conseguenza delle nullità sopra eccepite;
IN OGNI CASO, con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio, oltre accessori come per legge - ovvero, nella denegata ipotesi di rigetto delle domande, compensare tra le parti integralmente le spese di giudizio alla luce del contrasto giurisprudenziale presente sulle questioni oggetto di causa –“,da distrarsi direttamente in favore del deducente procuratore che si dichiara antistatario.
In ossequio al rito e ferma l'assorbente richiesta di rimessione della causa in istruttoria per l'espletamento della richiesta CTU, si chiede che la causa venga trattenuta in decisione, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. Salvis iuribus
Conclusioni dell'appellata :
“L'Avv. Anna Maria Nardis per l'appellata, e per essa quale mandataria CP_1
, impugna e contesta l'avverso atto di appello per tutti i motivi dedotti nella CP_4 comparsa di costituzione alla quale si riporta.
Torna ad opporsi alla avversa richiesta ammissione di CTU contabile, preliminarmente ribadendo che la controparte è decaduta dalla richiesta ammissione dei mezzi di prova,
(deposito tardivo della seconda memoria ex art. 183 cpc contenente la richiesta istruttoria di
CTU contabile per la prima volta avanzata con detta memoria) riportandosi comunque
a quanto già eccepito nella comparsa di costituzione. pag. 3/21 Nel dichiarare di non accettare il contraddittorio su nuove domande precisa le proprie conclusioni come segue:
Voglia la Corte di Appello di L'Aquila, contrariis reiectis, rigettare l'appello siccome inammissibile, nullo, e/o improponibile e comunque infondato in fatto ed in diritto, con ogni consequenziale pronuncia.
Con salvezza delle spese del presente giudizio”.
FATTO
1.Sentenza impugnata. Con sentenza n. 351/2023 pubblicata in data 2 ottobre 2023 il
Tribunale di Lanciano rigettava l'opposizione della (ora Parte_2
al decreto ingiuntivo n. 84/2020, con il quale era stato Parte_4 intimato alla società di pagare a la somma di € 284.998,02 oltre Controparte_6 interessi e spese del procedimento monitorio, di cui € 281.528,00 quale saldo debitore del conto corrente di corrispondenza n. 000011099634, acceso dalla società opponente in data 10.09.2008, ed € 3.462,00 quale saldo del mutuo chirografario n. 4975784, stipulato in data 2.08.2016.
1.2 Eccepiva, l'opponente, la nullità del decreto ingiuntivo opposto per mancanza di prova scritta dei crediti ex adverso azionati, avendo la prodotto due dichiarazioni CP_5 ex art 50 TUB, prive di valenza probatoria nel giudizio di opposizione;
lamentava, inoltre, l'omessa produzione della serie integrale degli estratti conto e della documentazione contabile attestante la morosità della società correntista.
Con riferimento al rapporto di c/c n. 11099634 eccepiva l'illegittimo esercizio dello ius variandi, l'indeterminatezza delle condizioni economiche, l'illegittima applicazione della commissione di messa a disposizione fondi e della commissione di istruttoria veloce, nonché l'addebito delle cosiddette valute fittizie, l'usura pattizia per effetto dell'indebito esercizio dello ius variandi, la nullità della clausola relativa alla capitalizzazione degli interessi.
Con riferimento al contratto di mutuo eccepiva il mancato perfezionamento del contratto per carenza di prova dell'effettiva erogazione della somma mutuata, l'usura pag. 4/21 pattizia per effetto della penale di estinzione anticipata, l'indeterminatezza del tasso di interesse convenuto nel mutuo per effetto del piano di ammortamento alla francese.
1.3 Si costituiva in giudizio contestando le avverse deduzioni ed Controparte_6 eccezioni e chiedendo il rigetto dell'opposizione. Esponeva di aver fornito prova del credito attraverso la documentazione prodotta a corredo del decreto ingiuntivo e con il deposito degli estratti conto dalla data di apertura alla data a voltura a sofferenza, evidenziando come le contestazioni di controparte fossero prive di fondamento e del tutto generiche, in difetto di specifica allegazione con circostanziati elementi di carattere tecnico-contabile.
1.4 Nel decidere la causa il primo giudice, rammentati i criteri di ripartizione dell'onere della prova in sede di giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, rilevava che nel caso di specie la banca aveva prodotto il contratto di conto corrente di corrispondenza oggetto di causa con le relative aperture di credito, nonché tutti gli estratti conto a partire dall'inizio del rapporto, ossia da settembre 2008 fino a marzo 2020, quando era stato manifestato il recesso da parte dell'istituto di credito.
Il Tribunale riteneva inverosimile la circostanza rappresentata dall'opponente secondo la quale l'Istituto di credito non aveva mai trasmesso alla società gli estratti conto relativi allo svolgimento del rapporto di conto corrente, richiamando la giurisprudenza di legittimità per la quale la legge non prevede che l'invio degli estratti conto al cliente debba avvenire mediante raccomandata con ricevuta di ritorno e che solo per l'invio dell'estratto conto di chiusura l'art. 1832 co. 2 c.c. prescrive la forma della raccomandata senza avviso di ricevimento, per cui la prova dell'invio degli estratti conto può essere fornita con presunzioni, considerato che la presunzione legale di cui all'art. 1832 co. 1 c.c., relativa all'approvazione del conto in caso di mancata contestazione da parte del correntista, presuppone che la banca abbia trasmesso l'estratto conto e che il cliente l'abbia ricevuto, ma senza richiedere la dimostrazione di tale trasmissione per raccomandata.
Ciò detto, secondo il Tribunale appariva improbabile che la società correntista, a fronte del mancato invio degli estratti conto nel corso degli anni di svolgimento del rapporto, non si fosse rivolta alla banca al fine di conoscere la movimentazione del conto e di pag. 5/21 lamentare la mancata ricezione degli estratti conto per l'intera durata del rapporto, effettuando tale contestazione solo nella memoria ex art 183 n. 1 c.p.c.
Rilevava che la produzione in giudizio degli estratti conto costituiva trasmissione ex art. 1832 c.c., onerando il correntista di proporre specifiche contestazioni al fine di superare l'efficacia probatoria della predetta produzione o per evitare che il conto potesse ritenersi approvato.
Per il primo giudice neppure poteva avere rilevanza il disconoscimento ex art 2719 c.c. della conformità ai rispettivi originali delle copie prodotte dalla banca, essendosi l'opponente limitato a formulare il disconoscimento con generiche contestazioni, senza fornire alcuna indicazione delle parti della documentazione in copia contraffatte rispetto al loro originario contenuto, o non corrispondenti integralmente all'originale non prodotto e senza evidenziare, inoltre, peculiarità della documentazione prodotta tali da far dubitare della conformità della stessa rispetto ai documenti originali.
Quanto al contratto di mutuo chirografario stipulato il 02.08.2016 ( altro titolo posto a fondamento dell'azione monitoria de quo), il Tribunale evidenziava che la banca aveva prodotto il titolo negoziale e l'estratto conto relativo al terzo trimestre del 2016, recante fra le entrate l'annotazione al 2.08.2016 dell'avvenuta erogazione di € 19.850,00 a saldo di finanziamento recante il medesimo numero ( n. 4975784) del mutuo chirografario che all'art. 1.2 “Erogazione “ riportava la menzione dell'avvenuto accreditamento della somma mutuata al netto degli oneri accessori sul conto corrente, con lo stesso IBAN indicato nell'estratto conto intestato alla società opponente che ne dava quietanza all'atto di conclusione del contratto, la cui sottoscrizione non era stata contestata dalla società debitrice.
Il Tribunale riteneva infondati gli ulteriori motivi di opposizione: quanto al rapporto di conto corrente rilevava la genericità delle contestazioni formulate dalla società opponente in relazione all'esercizio dello ius variandi da parte della banca, consistenti nella mera elencazione delle comunicazioni recanti le proposte di modifica unilaterale senza specificazione della eventuale natura peggiorativa ovvero sfavorevole anche in riferimento al momento in cui erano state introdotte e alle condizioni modificate;
condivideva l'orientamento giurisprudenziale per il quale la proposta di modifica unilaterale formulata dalla banca potesse essere comunicata, come nel caso di specie, pag. 6/21 unitamente agli estratti conto in via preventiva rispetto alla sua esecuzione, trattandosi di modalità compatibile con quanto disposto dall'art. 118 TUB.
Infondate venivano ritenute anche le censure concernenti l'applicazione di commissioni e valute fittizie, tassi usurari e anatocismo, trattandosi di asserzioni generiche consistenti in affermazioni di principio, senza riferimenti concreti al rapporto contrattuale de quo, non avendo l'opponente indicato i periodi da esaminare e i relativi costi effettivamente praticati dalla banca, anche all'esito della produzione di tutti gli estratti conto da parte di quest'ultima; riguardo alla censura di usurarietà in ipotesi derivante dall'esercizio dello ius variandi, veniva evidenziata la mancanza di allegazione in ordine all'individuazione dei trimestri di riferimento, alla percentuale di sconfinamento rispetto al tasso soglia e delle singole poste ritenute indebite.
Quanto al mutuo chirografario, il Tribunale riteneva infondata la censura di usurarietà stante l'irrilevanza della commissione di estinzione anticipata in considerazione della funzione della medesima di compensare la banca mutuante delle conseguenze economiche derivanti dall'eventuale estinzione anticipata del debito (e non quale corrispettivo dell'erogazione del credito), trattandosi di costo connesso alla facoltà per il mutuatario di rimborsare anticipatamente il debito, non collegata alla erogazione del credito.
Infine, destituita di fondamento veniva ritenuta la censura relativa alla indeterminatezza del tasso di interesse convenuto per effetto del piano di ammortamento alla francese, condividendosi l'indirizzo giurisprudenziale per il quale una volta raggiunto, come nel caso di specie, l'accordo sulla somma mutuata, sul tasso, sulla durata del prestito e sul rimborso mediante un numero predefinito di rate, la misura della rata discende matematicamente dai predetti elementi contrattuali;
inoltre veniva esclusa l'applicazione di un interesse composto per effetto dell'ammortamento alla francese che non dà luogo alla capitalizzazione degli interessi essendo gli stessi calcolati sulla quota di capitale rimanente che via via decresce e per il periodo corrispondente a quello di ciascuna rata.
Il Tribunale giustificava il mancato espletamento della CTU contabile stante il carattere esplorativo della stessa, anche in ragione della lacunosità delle allegazioni attoree, e non potendo tale strumento essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assunto. pag. 7/21 Le spese di lite seguivano la soccombenza.
2. Appello. Avverso la sentenza del Tribunale di Lanciano ha proposto appello la
(già per i seguenti Parte_1 Parte_2 motivi:
2.1 “Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1346 e 1418 c.c, per non aver dichiarato la nullità-rilevabile anche ex officio in ogni stato e grado del giudizio-della clausola relativa alle C.m.s. prevista nel contratto di apertura del conto corrente del
10.09.2008 per indeterminatezza dell'oggetto”.
Secondo l'appellante il primo giudice avrebbe omesso di pronunciarsi sull'eccepita nullità, rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, della clausola relativa alle commissioni di massimo scoperto per indeterminatezza del relativo oggetto.
In particolare il Tribunale avrebbe errato nel non disporre la CTU contabile, limitandosi a dichiarare genericamente infondate le censure articolate dalla società opponente, mentre dall'esame del contratto di apertura di conto corrente datato 10.09.2008 emergeva il profilo di indeterminatezza della clausola relativa alla c.m.s., risultando nel frontespizio del contratto riportata l'aliquota dello 0,98% senza alcuna indicazione del montante su cui applicare l'aliquota né della periodicità di applicazione;
né le modalità di computo della c.m.s. sarebbero desumibili dai documenti informativi e/o contabili, quali ad esempio gli scalari degli estratti conto, esterni rispetto alle pattuizioni del contratto.
Pertanto per l'appellante era evidente il profilo di indeterminatezza della pattuizione relativa alla c.m.s. e la necessità di rideterminare il saldo del conto corrente epurando ogni addebito effettuato dall'apertura del c/c (10.09.2008) sino alla stipula del successivo contratto di apertura credito di € 200.000 del 02.08.2016; inoltre, illegittima doveva ritenersi l'applicazione della c.m.s nel periodo successivo al III trimestre 2009, non essendovi in atti alcuna pattuizione rispettosa dell'art.
2-bis L. 02/2009.
2.2. “Errata e/o falsa applicazione dell'art. 118 TUB per aver il giudice del primo grado ritenuto legittimo l'esercizio dello ius variandi da parte della banca nel corso del
pag. 8/21 rapporto, in difetto di prova dell'effettiva comunicazione, invia preventiva delle proposte di modifica unilaterali conformi ai requisiti di forma prescritti dalla legge”.
Con questo motivo l'appellante censura la sentenza di primo grado laddove ha ritenuto inverosimile la contestazione sollevata dall'opponente sulla mancata trasmissione degli estratti conto nel corso degli anni da parte della banca, considerando legittimo, riguardo all'esercizio dello ius variandi, l'operato della banca che aveva comunicato le variazioni peggiorative intervenute nel corso del rapporto unitamente agli estratti conto, in difetto di prova circa l'effettiva comunicazione degli stessi.
Lamenta la violazione dell'art. 118 TUB, dovendo la comunicazione peggiorativa essere recapitata in forma scritta o con altro supporto durevole al cliente con preavviso minimo di due mesi, pena l'inefficacia delle variazioni contrattuali sfavorevoli al cliente a cui è riconosciuta la facoltà di accettare le nuove condizioni o di recedere dal contratto;
specifica che tale meccanismo presuppone che la proposta di modifica sia effettivamente ricevuta dal cliente con l'effetto che spetta alla banca fornire la prova del corretto recepimento da parte del correntista della comunicazione.
Nonostante la specifica contestazione, il giudice avrebbe erroneamente presunto la comunicazione delle tredici variazioni contrattuali in peius intervenute nel corso del rapporto insieme agli estratti conto nel rispetto dei termini ex art 118 TUB, ritenendo gli estratti conto un mezzo adeguato per comunicare le variazioni peggiorative, senza accertare se effettivamente la banca avesse comunicato le proposte all'interno degli estratti stessi, la cui ricezione era stata peraltro contestata dall'appellante.
Contesta il richiamo agli artt 1832 c.c. e 119 TUB avendo il Tribunale desunto l'approvazione tacita degli estratti conto prodotti dall'appellata dall'erroneo presupposto che l'appellante non avesse contestato l'avvenuta comunicazione degli estratti conto prima dell'introduzione del procedimento di ingiunzione mentre, in realtà, l'appellante non aveva alcun onere di contestazione sino a quando, visionando per la prima volta gli estratti conto prodotti in giudizio dalla banca, ne ha contestato la ricezione nella prima difesa utile.
pag. 9/21 Precisa che l' approvazione del conto ex art 1832 c.c. ( applicabile al conto corrente bancario in forza del richiamo ex art 1857 c.c.) ha natura enunciativa, impedendo solo la contestazione degli accrediti e addebiti ma non la decadenza dalle eccezioni sulla validità ed efficacia della clausole contrattuali per cui è pienamente legittimo, secondo l'appellante, verificare la validità e l'efficacia delle clausole da cui derivano le partite annotate, non precludendo l'approvazione tacita il diritto del correntista di sollevare eccezioni in ordine all'applicazione di illegittime annotazioni in conto ovvero relative alla mancata comunicazione in via preventiva delle variazioni peggiorative intervenute nel corso del rapporto.
Ritiene non condivisibile la pronuncia del Tribunale laddove qualifica come generica la contestazione sul punto effettuata dal correntista, avendo l'appellante espressamente contestato tredici variazioni unilaterali peggiorative delle condizioni originariamente pattuite, rinvenibili dall'esame degli estratti conto prodotti dall'appellata, con le quali risultavano introdotti tassi di interesse a debito superiori a quelli originariamente pattuiti, commissioni e spese di importo e natura diversi rispetto a quelli pattuiti tra le parti , con la conseguenza che gravava sulla banca, a fronte della specifica contestazione sull'effettivo invio degli estratti conto alla società correntista nel corso del rapporto,
l'onere di dimostrare nel corso del giudizio di primo grado l'effettiva comunicazione delle proposte di modifica in peius, per cui non avendo l'opposta assolto a tale onere probatorio neppure in via indiziaria, le variazioni unilaterali in questione dovevano considerarsi illegittime per violazione dell'art. 118 TUB.
Sostiene, infine, l'appellante che con le modifiche apportate all'art. 118 Tub dal D.lgs
141/2010 è esclusa la possibilità di introdurre pattuizioni prima non presenti, con la conseguenza che ogni variazione in peius verificatasi nel corso del rapporto, nello specifico le C.M.D.F. e le C.I.V, va stornata dal saldo del conto corrente in quanto condizione non contenuta nel contratto.
2.3 “Violazione e falsa applicazione dell'art. 1815 co. 2 c.c. per aver rigettato la doglianza relativa al superamento della soglia dell'usura pro tempore vigente a causa
pag. 10/21 delle nuove pattuizioni intervenute nel corso del rapporto per effetto dell'esercizio lo ius varianti da parte della banca”.
L'appellante contesta la sentenza di primo grado per avere il Tribunale ritenuto generica, e pertanto inidonea a fondare una CTU, la contestazione relativa all'usura pattizia, non avendo l'opponente individuato i trimestri in cui si sarebbe verificato il superamento del tasso soglia pro tempore vigente. Sostiene che il superamento del tasso soglia per effetto dello ius variandi esercitato dalla banca rientra nell'ambito dell'usura pattizia con conseguente applicazione dell'art. 1815 co. 2 c.c. e conseguente espunzione di ogni interesse ed onere addebitato dalla banca.
Sostiene che, risultando indicate le tredici variazioni peggiorative intervenute nel corso del rapporto, dovevano considerarsi facilmente individuabili i trimestri e le rispettive soglie dell'usura pro tempore vigenti;
reitera di conseguenza la richiesta di CTU onde verificare il superamento del tasso soglia pro tempore vigente da parte dei tassi d'interesse debitori e delle c.m.s. applicati al rapporto per effetto dell'esercizio dello ius variandi da parte della banca.
3.Si è costituita in grado di appello e per essa Controparte_1 [...]
ridenominata ridenominata in Controparte_2 CP_3 CP_4 data 25.06.2019, dichiarando di non accettare il contraddittorio su nuove domande e ribadendo le contestazioni svolte nelle difese di primo grado, tornando a rilevare l'inammissibilità e l'infondatezza di tutte le richieste e argomentazioni avversarie non avendo il Tribunale tralasciato di esaminare nessun aspetto della vicenda e analizzato i rapporti intercorsi fra le parti, la documentazione prodotta e le deduzioni svolte dalle parti e le relative risultanze istruttorie.
Preliminarmente rappresenta che in primo grado la controparte aveva depositato la seconda memora ex art 183 co. 6 oltre il termine stabilito dalla legge, per cui le richieste istruttorie ivi contenute, compresa la richiesta di CTU contabile, non potevano e non possono ritenersi ammissibili.
pag. 11/21 Precisa di non accettare il contraddittorio su nuove domande introdotte tardivamente dall'appellante riguardo alla contestazione relativa al mancato invio degli estratti conto periodici da parte della banca.
Sostiene la tardività dell'eccezione relativa alla c.m.s., avendo l'appellante solo con la memoria di replica ex art 190 c.p.c in primo grado argomentato al riguardo, impedendo all'appellata di interloquire violando le norme del contradditorio;
contesta nel merito l'eccezione essendo la c.m.s correttamente pattuita e trovando le somme addebitate a tale titolo regolamentazione nelle condizioni riportate nei contratti in atti.
Aggiunge che nel caso di specie i tassi attivi e passivi applicati, le c.m.s. e la capitalizzazione trimestrale reciproca degli interessi erano stati contrattualmente stabiliti e che le doglianze al riguardo formulate dalla controparte dovevano ritenersi in ogni caso generiche.
Quanto al secondo motivo di appello, precisa che secondo costante giurisprudenza gli estratti conto non devono essere necessariamente inviati mediante raccomandata con avviso di ricevimento e che la prova della loro ricezione da parte del correntista può essere desunta anche presuntivamente;
inoltre, la mancata ricezione non comporta l'inesigibilità del credito della banca ma solo la mancata applicazione della decadenza dalle contestazioni degli estratti conto la cui produzione in giudizio costituisce trasmissione in favore del correntista onerandolo delle specifiche contestazioni opponibili alla banca.
Riguardo allo ius variandi, previsto all'art. 13 del contratto di c/c , l'appellata evidenzia che il correntista non aveva mai eccepito nulla in costanza del rapporto bancario in merito agli estratti conto trimestrali trasmessi né aveva chiesto chiarimenti sui tassi applicati, per cui in difetto di tempestiva contestazione le annotazioni contenute negli estratti conto dovevano intendersi approvate.
Evidenzia la genericità dell'eccezione di invalidità delle pattuizioni della CIV e della
CDF, non avendo l'appellante mosso alcuna contestazione specifica da correlarsi alle fattispecie contrattuali e contabili di causa, nonché la genericità delle argomentazioni svolte dall'appellante in tema di usura pattizia per effetto dello ius variandi.
Sostiene che il credito della banca risulta documentalmente provato avendo l'istituto prodotto copia del contatto di c/c n. 11099634, contratto di apertura di credito per € pag. 12/21 100.000, contratto di apertura di credito anticipo fatture per € 200.000, estratti conto ex art 50 , contratto di finanziamento chirografario n. 4975784, estratto conto contenente attestazione di conformità ex art 50 TUB, lettera racc.ta a.r. del 08.11.2019, estratti storici del conto corrente dalla data di apertura alla data di voltura a sofferenza.
4. Motivi della decisione
L'appello è infondato e va rigettato.
4.1 Quanto al primo motivo di appello avente ad oggetto la commissione di massimo scoperto di cui l'appellante invoca la nullità per indeterminatezza, essendo indicata in contratto la sola misura percentuale, eccezione ritenuta dall'appellata tardiva in quanto sollevata in primo grado solo nella memoria di replica, la Corte osserva che sebbene trattasi di eccezione di nullità e dunque rilevabile d'ufficio, un tale rilievo incontra pur sempre il limite della specifica allegazione dei fatti oggetto della nullità che devono essere articolati da chi la eccepisce tempestivamente in primo grado. Sul punto la
Suprema Corte ha chiarito (da ultimo Cass. n. 16102/24) che “La rilevazione della nullità – ancorché d'ufficio – non esonera la parte dal dedurre l'emersione, nel corso del giudizio di merito, degli elementi che avrebbero dovuto indurre il giudice a ravvisarla (v. Cass. Sez. 1 n. 30885-22). Anche la rilevabilità d'ufficio della nullità per violazione di norme imperative ha come condizione che i relativi presupposti di fatto, sebbene non interessati da specifica deduzione della parte interessata, siano stati acquisiti al giudizio di merito nel rispetto delle preclusioni assertive e istruttorie, ferma restando l'impossibilità di ammettere nuove prove funzionali alla dimostrazione degli stessi (v. ex aliis Cass. Sez. 3 n. 4867-24, Cass. Sez. 3 n. 34053-23)”
E ancora (Cass. n. 28983/23) che “Sebbene la nullità delle clausole contrattuali contenenti la pattuizione di interessi usurari sia rilevabile d'ufficio e denunciabile dalle parti nel corso del giudizio anche in relazione a profili originariamente non dedotti tuttavia le nuove censure sono suscettibili di considerazione solo se fondate su tempestive allegazioni, alle quali devono necessariamente coordinarsi. (Nella specie, la
S.C. ha confermato la statuizione del giudice d'appello, che aveva ritenuto la tardività della denuncia relativa alla mancata considerazione, ai fini del calcolo dell'interesse effettivamente praticato, delle spese di assicurazione, mettendo in evidenza che solo negli atti conclusivi ne era stata dedotta l'obbligatorietà ai fini dell'ottenimento del pag. 13/21 finanziamento, la finalizzazione ad assicurare il rimborso e, dunque, il collegamento all'erogazione del credito)”.
Dunque l'eccezione di nullità della commissione di massimo scoperto, sollevata solo con le memorie di replica in primo grado e riproposta in sede di gravame, può ritenersi ammissibile se fondata su elementi già acquisiti al giudizio nel senso che gli elementi di fatto necessari al giudice per esaminarne la fondatezza devono essere tempestivamente allegati e provati con la produzione rituale della documentazione nel rispetto delle preclusioni istruttorie che regolano il processo civile: nel caso di specie , parte appellante si è limitata a sollevare l'eccezione, come detto, nelle memorie di replica sostenendo l'indeterminatezza della c.m.s. in maniera del tutto generica senza aver prodotto idonea documentazione ed introdotto elementi di fatto da cui evincere la fondatezza delle censure e ciò in contrasto con l'insegnamento della Suprema Corte
(Cass. 20713/23) per la quale “gli elementi di fatto che sono necessari al giudice per esaminare la fondatezza dell'eccezione di nullità devono essere tempestivamente allegati e provati, altrimenti determinandosi la situazione paradossale per cui il rilievo anche officioso finirebbe col tradursi in un meccanismo di aggiramento delle regole sul contraddittorio e di correttezza processuale “.
In ogni caso le censure di nullità della c.m.s. sollevate dall'appellante sono infondate: al riguardo giova ricordare che, come è noto, affinché la clausola sia valida è richiesta una specifica pattuizione con indicazione del tasso della commissione, delle modalità di calcolo e della periodicità di tale calcolo precisando al riguardo la giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 1373/2024) che “In tema di conto corrente bancario, non è nulla la clausola contrattuale che individui la commissione di massimo scoperto mediante la sola specificazione del tasso percentuale, senza alcun riferimento alla periodicità di calcolo, qualora detta periodicità sia comunque determinabile facendo corretto uso delle regole di interpretazione del contratto, avuto riguardo, in particolare, alla necessità di tener conto delle altre previsioni negoziali e di una interpretazione del testo compiuta secondo buona fede e in modo da valorizzare la comune volontà delle parti”: pertanto le pattuizioni contrattuali sulla periodicità trimestrale di chiusura del conto corrente, unitamente alle valutazioni sull'intenzione delle parti e all'interpretazione pag. 14/21 complessiva delle clausole negoziali, contribuiscono a definire la periodicità del calcolo e quindi la determinatezza della c.m.s.
Nel caso di specie in contratto sono riportati non solo la pattuizione dell'aliquota di calcolo, ma anche le modalità di calcolo da intendersi come valore di riferimento per l'applicazione della percentuale e il periodo di tempo considerato per la valutazione del massimo scoperto, stabilito su base trimestrale, e ciò in quanto nella stessa denominazione la commissione è indicata come “Commissione sul massimo scoperto trimestrale” ed inoltre nel documento di sintesi, al punto relativo alla chiusura periodica del conto, è previsto che i rapporti dare e avere relativi al conto sono regolati “con identica periodicità trimestrale “;all'art. 8 del contratto di c/c (denominato “Chiusura periodica del conto-regolamenti degli interessi, commissioni e spese ) al punto 2) è chiarito che i rapporti dare avere relativi al conto corrente, sia esso debitore o creditore,
“ vengono regolati con identica periodicità trimestrale (cioè a fine marzo, giugno, settembre e dicembre) portando in conto, con valuta data di regolamento dell'operazione, gli interessi e le commissioni nella misura stabilita”; quindi dalle disposizioni contrattuali emerge chiaramente la previsione di una chiusura periodica del conto trimestrale e che in occasione di ogni chiusura dovessero regolarsi tutti i rapporti di dare e avere fra cliente e la banca, compresi quelli relativi alle commissioni.
La Suprema Corte nella richiamata pronuncia (Cass. n. 1373/24) ha inquadrato la questione nell'ambito dei canoni ermeneutici di interpretazione dei contratti inferendone in primis che essendo la c.m.s una commissione, applicando quanto disposto all'art. 1363 c.c. ne consegue la determinatezza o quantomeno la determinabilità della clausola relativa alle c.m.s. applicabili trimestralmente. Trova applicazione anche il criterio interpretativo di cui all'art. 1362 c.c. (comune volontà delle parti), in base al quale dal comportamento complessivo delle parti anche successivo alla conclusione del contratto , in particolare dagli estratti conto prodotti, è possibile evincere che le c.m.s. fossero applicabili trimestralmente, senza che tale periodicità sia stata mai messa in discussione fra le parti (non risultando in atti contestazioni mosse sul punto dall' appellante nel corso del rapporto) e risultando la relativa clausola (art. 8) specificamente sottoscritta dal correntista.
pag. 15/21 Anche il ricorso al principio di buona fede ex art 1366 c.c. e a quello ex art 1367 c.c., per cui le clausole contrattuali devono interpretarsi nel senso in cui possano avere qualche effetto, depongono nel far ritenere determinata la c.m.s. nella sua periodicità trimestrale a fronte di una chiusura periodica del conto corrente pacificamente trimestrale, senza contare la pratica generalmente in uso (art. 1368 c.c.) di applicazione trimestrale della commissione.
Di conseguenza, dallo scrutinio delle disposizioni contrattuali e in applicazione degli insegnamenti della giurisprudenza di legittimità, la clausola relativa alla c.m.s., essendo espressamente pattuita fra le parti nei termini sopra indicati, non può essere dichiarata nulla.
Quanto alla Commissione per la messa disposizione fondi e alla commissione di istruttoria veloce, dall'esame della documentazione in atti si rileva che nei contratti di apertura di credito depositati viene evidenziata la relativa nozione, con l'indicazione di quando tali clausole vengono applicate, della periodicità trimestrale, del tasso di riferimento e dell'ammontare su cui sono computate, rinvenendosi dunque i requisiti in presenza dei quali le predette commissioni assumono i caratteri della determinatezza o determinabilità.
Giova inoltre ricordare, quale principio generale, che il debitore che eccepisce la nullità delle clausole inerenti al computo degli interessi (quali usura, difetto di pattuizione di interessi ultralegali contestazioni delle valute e/o c.m.s e così via) assume l'onere di dimostrare se e in che misura tali interessi indebiti siano stati eventualmente computati, non potendo avere nessun valore una contestazione generica che non indichi in modo specifico le voci passive ritenute indebite con riferimento analitico ai periodi di applicazione.
Pertanto, in assenza di contestazioni specifiche sul punto ed in presenza di documenti contrattuali in atti che indicano i tassi di interesse applicati, non può essere ammessa alcuna consulenza tecnica che avrebbe, altrimenti, finalità meramente esplorativa, con l'effetto di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume violato.
4.2 Con il secondo motivo l'appellante lamenta l'illegittimo esercizio dello ius variandi da parte della banca;
al riguardo la Corte osserva che l'art. 118 TUB dispone condizioni e limiti precisi per l'esercizio della facoltà da parte della Banca di modifiche unilaterali pag. 16/21 delle condizioni economiche o regolamentari dei contratti bancari: in particolare è stabilito che le banche e gli intermediari finanziari debbano inviare alla propria clientela una comunicazione preventiva che spieghi il contenuto della modifica unilaterale proposta;
la comunicazione in forma scritta o redatta su supporto durevole preventivamente accettato dal cliente deve riportare la dicitura “proposta di modifica unilaterale del contratto”; deve inoltre indicare le motivazioni a sostegno della modifica proposta e la data di entrata in vigore della stessa previo rispetto di un termine di sessanta giorni di preavviso, con la facoltà per il cliente, entro tale termine, di recedere dal contratto senza costi;
se il cliente non recede dal contratto le variazioni si intendono per accettate e producono effetti dalla data indicata nella proposta di modifica, mentre le variazioni contrattuali per le quali non siano state osservate le prescrizioni dell'articolo
118 sono inefficaci se sfavorevoli al cliente.
A ciò si aggiunga che l'art. 13 del contratto, specificamente approvato dalla correntista, prevede la facoltà per la banca di modificare le condizioni economiche applicate al rapporto in caso di giustificato motivo e con un preavviso di trenta giorni in forma scritta, anche inserita negli estratti conto o attraverso altro supporto durevole accettato dal cliente, il quale ha facoltà di recedere dal contratto.
Dall'esame degli atti di causa emerge che la banca appellata ha indicato le modifiche proposte nell'ambito degli estratti conto inviati al cliente rispettando i requisiti previsti dalla legge come l'indicazione specifica della dicitura “proposta di modifica unilaterale del contratto”.
Lo ius variandi appare validamente esercitato sia perché la relativa clausola ( art. 13 del contratto) è stata specificamente sottoscritta dal correntista, sia perché le comunicazioni sono state trasmesse dalla banca, nel rispetto dell'art. 118 TUB, mediante l'invio degli estratti conto per cui, considerando l'orientamento della giurisprudenza della Suprema
Corte (cfr. Cass. 17110/2019 in parte motiva), seguita da pronunce della giurisprudenza di merito anche di questa Corte, secondo la quale una comunicazione personalizzata della modificazione dei tassi di interesse attuata a mezzo dell'invio degli estratti conto non è in sé incompatibile con un'attuazione dello ius variandi conforme al dettato dell'articolo 118 TUB, deve concludersi per la legittimità delle variazioni contrattuali.
pag. 17/21 Quanto alla prova dell'avvenuta ricezione degli estratti conto da parte dell'appellante, la
Corte rileva come non ci siano norme che ne impongano l'invio tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, ben potendo avvenire detta trasmissione con posta ordinaria (
l'art. 1832 co. 2 c.c. prevede l'invio con raccomandata senza ricevuta di ritorno solo dell'estratto conto di chiusura): ciò comporta che la prova gravante sulla banca di avere regolarmente provveduto al rendiconto tramite l'invio degli estratti conto può essere resa anche con presunzioni (cfr. Cass. n. 178/1988 per la quale la dimostrazione della trasmissione dell'estratto conto può essere data anche “altrimenti con ogni mezzo ammesso dalla legge e, quindi , pure a mezzo di presunzioni”).
Sulla scorta di tali considerazioni appare ragionevole ritenere, condividendosi sul punto la sentenza di primo grado, che la società correntista abbia regolarmente ricevuto gli estratti conto poiché non risulta che abbia mai rappresentato alcuna doglianza o che si sia attivata prima del giudizio nei confronti dell'Istituto bancario, lamentandone la mancata ricezione, circostanza che, come rilevato dal Tribunale, costituisce una chiara presunzione della predetta avvenuta ricezione degli stessi unitamente all'osservazione che appare quantomeno singolare che la società appellante, dopo aver aperto un conto corrente deputato alla gestione dell'attività imprenditoriale non abbia avuto mai l'esigenza per anni di consultare e verificare a fini contabili le movimentazioni del conto corrente su cui transitavano le poste attive e passive della società.
A ciò si aggiunga che secondo la giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 9008/2000,
Cass. n. 29415/2020) “ In tema di contratti bancari in conto corrente, la presunzione di veridicità delle scritturazioni del conto, quando il cliente, ricevuto l'estratto (o documento equipollente, quale la copia dei "partitari" o della "scheda"), non sollevi specifiche contestazioni (art. 1832 cod. civ., richiamato dall' art. 1857 cod. civ.), trova applicazione anche qualora detto estratto non sia stato trasmesso con raccomandata o secondo altre modalità contemplate dal contratto, ma venga portato a conoscenza solo mediante produzione in giudizio, a sostegno della pretesa di pagamento del saldo passivo del conto, con la conseguenza che tale pretesa non può essere respinta in presenza di un generico diniego della posizione debitoria da parte del cliente, non accompagnato dalle (necessarie) specifiche contestazioni.” ; inoltre (Cass. n.
17242/2006) va considerato che “ In tema di conto corrente, la produzione in giudizio pag. 18/21 degli estratti conto”, come avvenuto nel caso di specie ove la banca appellata ha prodotto tutti gli estratti conto dall'inizio del rapporto, “ costituisce “trasmissione ai sensi dell'art. 1832 cod. civ., onerando il correntista delle necessarie specifiche contestazioni al fine di impedire che lo stesso possa intendersi approvato”.
Nel caso di specie a fronte della produzione integrale degli estratti conto da parte della e anche tenendo in disparte la questione dell'invio degli stessi nel corso della CP_5 durata del rapporto, va evidenziata la genericità delle censure svolte dall'appellante che si è limitata ad una mera elencazione delle comunicazioni ( tredici) recanti le proposte di modifica contrattuale inviate dalla banca, senza neppure indicarne il contenuto e la natura peggiorativa o sfavorevole per il cliente, né l'incidenza della modifica nel rapporto contrattuale in relazione al momento in cui è stata introdotta e in riferimento alle condizioni modificate nella concreta determinazione del saldo, non consentendo tale genericità l'esperimento di una CTU, richiesta dall'appellante, dal valore evidentemente esplorativo. Dirimente appare infatti la considerazione che, esaminando gli estratti conto in atti e le tredici modifiche contrattuali indicate dall'appellante, non appaiono emergere modificazioni sfavorevoli delle condizioni contrattuali per la correntista nel corso del rapporto, trattandosi perlopiù, a titolo esemplificativo, di modificazioni a seguito di interventi legislativi che hanno introdotto condizioni in senso più favorevole alla clientela, servizi di pagamento quali SEPA , attivazione servizi
SMS, sezione DOL-documenti online, pagamenti mediante RID, pagamenti bonifici di importo rilevante, introduzione comunicazioni via pec, modifiche delle disposizioni riguardo firme autorizzate, modifica commissioni per pagamenti di bollettini postali, eliminazione commissioni per ogni fattura commerciale anticipata/prorogata, gestione assegni in caso di furto o smarrimento, procedure per pagamenti assegni in formato elettronico, procedure di check truncation, rilascio di certificati in firma digitale.
4.3 Riguardo alle censure dell'appellante circa l'usurarietà dei tassi applicati per effetto dello ius variandi, deve osservarsi che per costante orientamento giurisprudenziale è onere della parte che lamenta l'usurarietà del tasso di interesse allegare e indicare modalità, tempi e misura del superamento del tasso soglia, con conseguente rigetto delle domande genericamente formulate e prive di adeguato supporto probatorio, non essendo sufficiente il richiamo alla normativa in materia di pag. 19/21 tassi di interesse usurari in assenza di circostanziati e documentati riscontri probatori, ove la contestazione si basi solo su argomentazioni giuridiche, prive di conteggi di carattere tecnico- contabile senza alcun riferimento specifico alla pattuizione ritenuta illegittima, ai periodi di superamento del tasso e senza indicazione delle somme indebitamente pagate ogni anno a titolo di interessi e vantate a credito dal correntista.
Il debitore che eccepisce la nullità delle clausole inerenti al computo degli interessi
(quali usura, difetto di pattuizione di interessi ultralegali contestazioni delle valute e/o c.m.s e così via) assume l'onere di dimostrare se e in che misura tali interessi indebiti siano stati eventualmente computati, non potendo avere nessun valore una contestazione generica che non indichi in modo specifico le voci passive ritenute indebite con riferimento analitico ai periodi in cui sono state applicate.
Pertanto, in assenza di contestazioni specifiche sul punto ed in presenza di documenti contrattuali in atti che indicano i tassi di interesse applicati, non può essere ammessa alcuna consulenza tecnica che in tal caso avrebbe finalità meramente esplorativa ( ex multis Cass. n. 19631/20; Cass. S.U. n. 3086/22; Cass. n. 26048/23)
Nel caso di specie l'appellante ha sostenuto l'esistenza dell'usura pattizia per effetto dello ius variandi della senza indicare in maniera specifica le condizioni CP_5 economiche peggiorative introdotte, i trimestri di riferimento, le poste illegittimamente addebitate in conseguenza delle variazioni apportate, l'incidenza delle variazioni sul saldo;
a fronte della documentazione fornita dall'appellata, comprensiva dei titoli negoziali e degli estratti conto completi, l'appellante ha mosso contestazioni generiche senza allegazioni puntuali in ordine all'esistenza di clausole illegittime e alla illegittimità di specifiche voci addebitate dalla banca.
5. In conclusione, assorbita ogni altra questione e ritenuti superflui, come sopra illustrato, ai fini del decidere i richiesti approfondimenti istruttori, l'appello deve essere rigettato con conferma della sentenza impugnata.
6.Le spese di lite sono regolate secondo i principi della soccombenza mediante la liquidazione indicata in dispositivo con applicazione dei parametri medi relativi allo scaglione di riferimento (valore indeterminato complessità media), fatta esclusione per la fase istruttoria non svolta in secondo grado.
pag. 20/21 6.Trova applicazione la norma di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30/5/2002, n.
115, che prevede l'obbligo del versamento da parte di chi ha proposto un'impugnazione dichiarata inammissibile o improcedibile o rigettata integralmente di versare una ulteriore somma pari al contributo unificato dovuto per la stessa impugnazione (vedi
Cass. S.U. n. 14594 del 2016, Cass. n. 18523 del 2014).
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_4
( già , in persona del legale rappresentante pro tempore,
[...] Parte_2 avverso la sentenza n. 351/2023 resa dal Tribunale di Lanciano, pubblicata in data
2.10.2023, la Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna l'appellante al pagamento in favore dell'appellata delle spese di lite che liquida in € 8.470,00, oltre Iva, Cap e spese generali come per legge;
3) dà atto ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater D.P.R. n. 115/2002 della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte degli appellanti dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già dovuto per l'impugnazione proposta.
Così deciso nella camera di consiglio da remoto del giorno 8 agosto 2025
Consigliere rel. est. Presidente
Francesca Coccoli Barbara Del Bono
pag. 21/21
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte D'Appello di L'Aquila
in persona dei magistrati:
Barbara Del Bono Presidente
Francesca Coccoli Consigliere rel.
Augusta Massima Cucina Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 188/2024, posta in decisione nell'udienza collegiale del 24 giugno 2025, tenutasi in trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., vertente tra
(già , C.F. e Parte_1 Parte_2
P.IVA: , in persona del legale rappresentante pro tempore;
P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Maurizio Mililli appellante
e e per essa Controparte_1 Controparte_2 ridenominata ridenominata in data 25.06.2019 (c.f. CP_3 CP_4
e n. iscrizione al Registro delle Imprese di Verona n. P. IVA n. P.IVA_2
, in persona del legale rappresentante pro tempore;
P.IVA_3 rappresentata e difesa dall'Avv. Anna Maria Nardis appellata avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 351/2023 del Tribunale di Lanciano, pubblicata in data 2.10.2023. L'udienza del 24.06.2025, fissata per la rimessione della causa in decisione a norma dell'art. 352 c.p.c., veniva svolta in forma cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., e le parti precisavano le conclusioni mediante il deposito delle note scritte in sostituzione dell'udienza nel termine assegnato.
La causa veniva trattenuta in decisione con ordinanza resa in pari data.
Conclusioni dell' appellante:
“Nell'interesse di parte appellante, il deducente procuratore, nel riportarsi ai precedenti scritti difensivi, insiste, preliminarmente, affinché la causa venga rimessa in istruttoria per l'espletamento della richiesta CTU erroneamente non ammessa in primo grado, in quanto emerge per tabulus, da un attento esame del contratto di apertura del conto corrente datato 10.09.2008 prodotto dall'opposta al documento 1 del fascicolo monitorio, il profilo d'indeterminatezza delle c.m.s. applicate al rapporto di conto corrente oggetto d'ingiunzione in primo grado.
In subordine, si precisano le proprie conclusioni riportandosi a quelle rassegnate nell'atto di citazione in appello e si insiste per il loro integrale accoglimento, come di seguito ritrascritte:
“in riforma della sentenza n. 351/2023, pubblicata in data 02.10.2023 e notificata in data 23.01.2024, nel procedimento rubricato al n. 501/2020 di R.G. (Rep. n. 534/2023), emessa dal Tribunale di Lanciano, nella persona del Giudice Dott.ssa Rosaria
Boncompagni, Voglia l'adita Corte d'Appello, per tutti i motivi dedotti in premessa,
IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO, con riferimento al rapporto di conto corrente
n. 11099634, accertata e dichiarata, congiuntamente e/o alternativamente:
1. la nullità e/o l'inefficacia delle modificazioni in pejus delle condizioni originariamente pattuite in difetto delle necessarie comunicazioni preventive conformi all'art. 118 TUB;
2. la nullità e/o l'inefficacia degli addebiti effettuati per C.M.S. indeterminate e per
e C.I.V. non correttamente pattuite per iscritto, nonché spese e comunque Pt_3 commissioni sine titulo;
pag. 2/21
3. la nullità e/o l'inefficacia dell'imposizione di tassi di interesse superiori ai tassi soglia ex L.108/1996, per effetto delle variazioni unilaterali in pejus intervenute nel corso del rapporto di c/c; conseguentemente, rideterminare alla data di chiusura del c/c
l'effettivo dare-avere tra le parti, considerando pari a zero il saldo del primo estratto conto versato in atti, senza considerare le variazioni peggiorative ovvero dichiarando non dovuto alcun interesse per i periodi in cui è stato pattuito un tasso usurario, con espunzione delle C.M.S. indeterminate e delle spese ed altri oneri non pattuiti;
All'esito di quanto sopra, in accoglimento delle domande come sopra formulate, accertare e dichiarare l'infondatezza in fatto ed in diritto della domanda avanzata dall'appellante/opposta in 1°grado, dichiarando non dovute le somme oggetto di ingiunzione ovvero compensando l'asserita ragione creditoria della con le CP_5 somme illegittimamente addebitate in danno della società correntista, in conseguenza delle nullità sopra eccepite;
IN OGNI CASO, con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio, oltre accessori come per legge - ovvero, nella denegata ipotesi di rigetto delle domande, compensare tra le parti integralmente le spese di giudizio alla luce del contrasto giurisprudenziale presente sulle questioni oggetto di causa –“,da distrarsi direttamente in favore del deducente procuratore che si dichiara antistatario.
In ossequio al rito e ferma l'assorbente richiesta di rimessione della causa in istruttoria per l'espletamento della richiesta CTU, si chiede che la causa venga trattenuta in decisione, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. Salvis iuribus
Conclusioni dell'appellata :
“L'Avv. Anna Maria Nardis per l'appellata, e per essa quale mandataria CP_1
, impugna e contesta l'avverso atto di appello per tutti i motivi dedotti nella CP_4 comparsa di costituzione alla quale si riporta.
Torna ad opporsi alla avversa richiesta ammissione di CTU contabile, preliminarmente ribadendo che la controparte è decaduta dalla richiesta ammissione dei mezzi di prova,
(deposito tardivo della seconda memoria ex art. 183 cpc contenente la richiesta istruttoria di
CTU contabile per la prima volta avanzata con detta memoria) riportandosi comunque
a quanto già eccepito nella comparsa di costituzione. pag. 3/21 Nel dichiarare di non accettare il contraddittorio su nuove domande precisa le proprie conclusioni come segue:
Voglia la Corte di Appello di L'Aquila, contrariis reiectis, rigettare l'appello siccome inammissibile, nullo, e/o improponibile e comunque infondato in fatto ed in diritto, con ogni consequenziale pronuncia.
Con salvezza delle spese del presente giudizio”.
FATTO
1.Sentenza impugnata. Con sentenza n. 351/2023 pubblicata in data 2 ottobre 2023 il
Tribunale di Lanciano rigettava l'opposizione della (ora Parte_2
al decreto ingiuntivo n. 84/2020, con il quale era stato Parte_4 intimato alla società di pagare a la somma di € 284.998,02 oltre Controparte_6 interessi e spese del procedimento monitorio, di cui € 281.528,00 quale saldo debitore del conto corrente di corrispondenza n. 000011099634, acceso dalla società opponente in data 10.09.2008, ed € 3.462,00 quale saldo del mutuo chirografario n. 4975784, stipulato in data 2.08.2016.
1.2 Eccepiva, l'opponente, la nullità del decreto ingiuntivo opposto per mancanza di prova scritta dei crediti ex adverso azionati, avendo la prodotto due dichiarazioni CP_5 ex art 50 TUB, prive di valenza probatoria nel giudizio di opposizione;
lamentava, inoltre, l'omessa produzione della serie integrale degli estratti conto e della documentazione contabile attestante la morosità della società correntista.
Con riferimento al rapporto di c/c n. 11099634 eccepiva l'illegittimo esercizio dello ius variandi, l'indeterminatezza delle condizioni economiche, l'illegittima applicazione della commissione di messa a disposizione fondi e della commissione di istruttoria veloce, nonché l'addebito delle cosiddette valute fittizie, l'usura pattizia per effetto dell'indebito esercizio dello ius variandi, la nullità della clausola relativa alla capitalizzazione degli interessi.
Con riferimento al contratto di mutuo eccepiva il mancato perfezionamento del contratto per carenza di prova dell'effettiva erogazione della somma mutuata, l'usura pag. 4/21 pattizia per effetto della penale di estinzione anticipata, l'indeterminatezza del tasso di interesse convenuto nel mutuo per effetto del piano di ammortamento alla francese.
1.3 Si costituiva in giudizio contestando le avverse deduzioni ed Controparte_6 eccezioni e chiedendo il rigetto dell'opposizione. Esponeva di aver fornito prova del credito attraverso la documentazione prodotta a corredo del decreto ingiuntivo e con il deposito degli estratti conto dalla data di apertura alla data a voltura a sofferenza, evidenziando come le contestazioni di controparte fossero prive di fondamento e del tutto generiche, in difetto di specifica allegazione con circostanziati elementi di carattere tecnico-contabile.
1.4 Nel decidere la causa il primo giudice, rammentati i criteri di ripartizione dell'onere della prova in sede di giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, rilevava che nel caso di specie la banca aveva prodotto il contratto di conto corrente di corrispondenza oggetto di causa con le relative aperture di credito, nonché tutti gli estratti conto a partire dall'inizio del rapporto, ossia da settembre 2008 fino a marzo 2020, quando era stato manifestato il recesso da parte dell'istituto di credito.
Il Tribunale riteneva inverosimile la circostanza rappresentata dall'opponente secondo la quale l'Istituto di credito non aveva mai trasmesso alla società gli estratti conto relativi allo svolgimento del rapporto di conto corrente, richiamando la giurisprudenza di legittimità per la quale la legge non prevede che l'invio degli estratti conto al cliente debba avvenire mediante raccomandata con ricevuta di ritorno e che solo per l'invio dell'estratto conto di chiusura l'art. 1832 co. 2 c.c. prescrive la forma della raccomandata senza avviso di ricevimento, per cui la prova dell'invio degli estratti conto può essere fornita con presunzioni, considerato che la presunzione legale di cui all'art. 1832 co. 1 c.c., relativa all'approvazione del conto in caso di mancata contestazione da parte del correntista, presuppone che la banca abbia trasmesso l'estratto conto e che il cliente l'abbia ricevuto, ma senza richiedere la dimostrazione di tale trasmissione per raccomandata.
Ciò detto, secondo il Tribunale appariva improbabile che la società correntista, a fronte del mancato invio degli estratti conto nel corso degli anni di svolgimento del rapporto, non si fosse rivolta alla banca al fine di conoscere la movimentazione del conto e di pag. 5/21 lamentare la mancata ricezione degli estratti conto per l'intera durata del rapporto, effettuando tale contestazione solo nella memoria ex art 183 n. 1 c.p.c.
Rilevava che la produzione in giudizio degli estratti conto costituiva trasmissione ex art. 1832 c.c., onerando il correntista di proporre specifiche contestazioni al fine di superare l'efficacia probatoria della predetta produzione o per evitare che il conto potesse ritenersi approvato.
Per il primo giudice neppure poteva avere rilevanza il disconoscimento ex art 2719 c.c. della conformità ai rispettivi originali delle copie prodotte dalla banca, essendosi l'opponente limitato a formulare il disconoscimento con generiche contestazioni, senza fornire alcuna indicazione delle parti della documentazione in copia contraffatte rispetto al loro originario contenuto, o non corrispondenti integralmente all'originale non prodotto e senza evidenziare, inoltre, peculiarità della documentazione prodotta tali da far dubitare della conformità della stessa rispetto ai documenti originali.
Quanto al contratto di mutuo chirografario stipulato il 02.08.2016 ( altro titolo posto a fondamento dell'azione monitoria de quo), il Tribunale evidenziava che la banca aveva prodotto il titolo negoziale e l'estratto conto relativo al terzo trimestre del 2016, recante fra le entrate l'annotazione al 2.08.2016 dell'avvenuta erogazione di € 19.850,00 a saldo di finanziamento recante il medesimo numero ( n. 4975784) del mutuo chirografario che all'art. 1.2 “Erogazione “ riportava la menzione dell'avvenuto accreditamento della somma mutuata al netto degli oneri accessori sul conto corrente, con lo stesso IBAN indicato nell'estratto conto intestato alla società opponente che ne dava quietanza all'atto di conclusione del contratto, la cui sottoscrizione non era stata contestata dalla società debitrice.
Il Tribunale riteneva infondati gli ulteriori motivi di opposizione: quanto al rapporto di conto corrente rilevava la genericità delle contestazioni formulate dalla società opponente in relazione all'esercizio dello ius variandi da parte della banca, consistenti nella mera elencazione delle comunicazioni recanti le proposte di modifica unilaterale senza specificazione della eventuale natura peggiorativa ovvero sfavorevole anche in riferimento al momento in cui erano state introdotte e alle condizioni modificate;
condivideva l'orientamento giurisprudenziale per il quale la proposta di modifica unilaterale formulata dalla banca potesse essere comunicata, come nel caso di specie, pag. 6/21 unitamente agli estratti conto in via preventiva rispetto alla sua esecuzione, trattandosi di modalità compatibile con quanto disposto dall'art. 118 TUB.
Infondate venivano ritenute anche le censure concernenti l'applicazione di commissioni e valute fittizie, tassi usurari e anatocismo, trattandosi di asserzioni generiche consistenti in affermazioni di principio, senza riferimenti concreti al rapporto contrattuale de quo, non avendo l'opponente indicato i periodi da esaminare e i relativi costi effettivamente praticati dalla banca, anche all'esito della produzione di tutti gli estratti conto da parte di quest'ultima; riguardo alla censura di usurarietà in ipotesi derivante dall'esercizio dello ius variandi, veniva evidenziata la mancanza di allegazione in ordine all'individuazione dei trimestri di riferimento, alla percentuale di sconfinamento rispetto al tasso soglia e delle singole poste ritenute indebite.
Quanto al mutuo chirografario, il Tribunale riteneva infondata la censura di usurarietà stante l'irrilevanza della commissione di estinzione anticipata in considerazione della funzione della medesima di compensare la banca mutuante delle conseguenze economiche derivanti dall'eventuale estinzione anticipata del debito (e non quale corrispettivo dell'erogazione del credito), trattandosi di costo connesso alla facoltà per il mutuatario di rimborsare anticipatamente il debito, non collegata alla erogazione del credito.
Infine, destituita di fondamento veniva ritenuta la censura relativa alla indeterminatezza del tasso di interesse convenuto per effetto del piano di ammortamento alla francese, condividendosi l'indirizzo giurisprudenziale per il quale una volta raggiunto, come nel caso di specie, l'accordo sulla somma mutuata, sul tasso, sulla durata del prestito e sul rimborso mediante un numero predefinito di rate, la misura della rata discende matematicamente dai predetti elementi contrattuali;
inoltre veniva esclusa l'applicazione di un interesse composto per effetto dell'ammortamento alla francese che non dà luogo alla capitalizzazione degli interessi essendo gli stessi calcolati sulla quota di capitale rimanente che via via decresce e per il periodo corrispondente a quello di ciascuna rata.
Il Tribunale giustificava il mancato espletamento della CTU contabile stante il carattere esplorativo della stessa, anche in ragione della lacunosità delle allegazioni attoree, e non potendo tale strumento essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assunto. pag. 7/21 Le spese di lite seguivano la soccombenza.
2. Appello. Avverso la sentenza del Tribunale di Lanciano ha proposto appello la
(già per i seguenti Parte_1 Parte_2 motivi:
2.1 “Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1346 e 1418 c.c, per non aver dichiarato la nullità-rilevabile anche ex officio in ogni stato e grado del giudizio-della clausola relativa alle C.m.s. prevista nel contratto di apertura del conto corrente del
10.09.2008 per indeterminatezza dell'oggetto”.
Secondo l'appellante il primo giudice avrebbe omesso di pronunciarsi sull'eccepita nullità, rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, della clausola relativa alle commissioni di massimo scoperto per indeterminatezza del relativo oggetto.
In particolare il Tribunale avrebbe errato nel non disporre la CTU contabile, limitandosi a dichiarare genericamente infondate le censure articolate dalla società opponente, mentre dall'esame del contratto di apertura di conto corrente datato 10.09.2008 emergeva il profilo di indeterminatezza della clausola relativa alla c.m.s., risultando nel frontespizio del contratto riportata l'aliquota dello 0,98% senza alcuna indicazione del montante su cui applicare l'aliquota né della periodicità di applicazione;
né le modalità di computo della c.m.s. sarebbero desumibili dai documenti informativi e/o contabili, quali ad esempio gli scalari degli estratti conto, esterni rispetto alle pattuizioni del contratto.
Pertanto per l'appellante era evidente il profilo di indeterminatezza della pattuizione relativa alla c.m.s. e la necessità di rideterminare il saldo del conto corrente epurando ogni addebito effettuato dall'apertura del c/c (10.09.2008) sino alla stipula del successivo contratto di apertura credito di € 200.000 del 02.08.2016; inoltre, illegittima doveva ritenersi l'applicazione della c.m.s nel periodo successivo al III trimestre 2009, non essendovi in atti alcuna pattuizione rispettosa dell'art.
2-bis L. 02/2009.
2.2. “Errata e/o falsa applicazione dell'art. 118 TUB per aver il giudice del primo grado ritenuto legittimo l'esercizio dello ius variandi da parte della banca nel corso del
pag. 8/21 rapporto, in difetto di prova dell'effettiva comunicazione, invia preventiva delle proposte di modifica unilaterali conformi ai requisiti di forma prescritti dalla legge”.
Con questo motivo l'appellante censura la sentenza di primo grado laddove ha ritenuto inverosimile la contestazione sollevata dall'opponente sulla mancata trasmissione degli estratti conto nel corso degli anni da parte della banca, considerando legittimo, riguardo all'esercizio dello ius variandi, l'operato della banca che aveva comunicato le variazioni peggiorative intervenute nel corso del rapporto unitamente agli estratti conto, in difetto di prova circa l'effettiva comunicazione degli stessi.
Lamenta la violazione dell'art. 118 TUB, dovendo la comunicazione peggiorativa essere recapitata in forma scritta o con altro supporto durevole al cliente con preavviso minimo di due mesi, pena l'inefficacia delle variazioni contrattuali sfavorevoli al cliente a cui è riconosciuta la facoltà di accettare le nuove condizioni o di recedere dal contratto;
specifica che tale meccanismo presuppone che la proposta di modifica sia effettivamente ricevuta dal cliente con l'effetto che spetta alla banca fornire la prova del corretto recepimento da parte del correntista della comunicazione.
Nonostante la specifica contestazione, il giudice avrebbe erroneamente presunto la comunicazione delle tredici variazioni contrattuali in peius intervenute nel corso del rapporto insieme agli estratti conto nel rispetto dei termini ex art 118 TUB, ritenendo gli estratti conto un mezzo adeguato per comunicare le variazioni peggiorative, senza accertare se effettivamente la banca avesse comunicato le proposte all'interno degli estratti stessi, la cui ricezione era stata peraltro contestata dall'appellante.
Contesta il richiamo agli artt 1832 c.c. e 119 TUB avendo il Tribunale desunto l'approvazione tacita degli estratti conto prodotti dall'appellata dall'erroneo presupposto che l'appellante non avesse contestato l'avvenuta comunicazione degli estratti conto prima dell'introduzione del procedimento di ingiunzione mentre, in realtà, l'appellante non aveva alcun onere di contestazione sino a quando, visionando per la prima volta gli estratti conto prodotti in giudizio dalla banca, ne ha contestato la ricezione nella prima difesa utile.
pag. 9/21 Precisa che l' approvazione del conto ex art 1832 c.c. ( applicabile al conto corrente bancario in forza del richiamo ex art 1857 c.c.) ha natura enunciativa, impedendo solo la contestazione degli accrediti e addebiti ma non la decadenza dalle eccezioni sulla validità ed efficacia della clausole contrattuali per cui è pienamente legittimo, secondo l'appellante, verificare la validità e l'efficacia delle clausole da cui derivano le partite annotate, non precludendo l'approvazione tacita il diritto del correntista di sollevare eccezioni in ordine all'applicazione di illegittime annotazioni in conto ovvero relative alla mancata comunicazione in via preventiva delle variazioni peggiorative intervenute nel corso del rapporto.
Ritiene non condivisibile la pronuncia del Tribunale laddove qualifica come generica la contestazione sul punto effettuata dal correntista, avendo l'appellante espressamente contestato tredici variazioni unilaterali peggiorative delle condizioni originariamente pattuite, rinvenibili dall'esame degli estratti conto prodotti dall'appellata, con le quali risultavano introdotti tassi di interesse a debito superiori a quelli originariamente pattuiti, commissioni e spese di importo e natura diversi rispetto a quelli pattuiti tra le parti , con la conseguenza che gravava sulla banca, a fronte della specifica contestazione sull'effettivo invio degli estratti conto alla società correntista nel corso del rapporto,
l'onere di dimostrare nel corso del giudizio di primo grado l'effettiva comunicazione delle proposte di modifica in peius, per cui non avendo l'opposta assolto a tale onere probatorio neppure in via indiziaria, le variazioni unilaterali in questione dovevano considerarsi illegittime per violazione dell'art. 118 TUB.
Sostiene, infine, l'appellante che con le modifiche apportate all'art. 118 Tub dal D.lgs
141/2010 è esclusa la possibilità di introdurre pattuizioni prima non presenti, con la conseguenza che ogni variazione in peius verificatasi nel corso del rapporto, nello specifico le C.M.D.F. e le C.I.V, va stornata dal saldo del conto corrente in quanto condizione non contenuta nel contratto.
2.3 “Violazione e falsa applicazione dell'art. 1815 co. 2 c.c. per aver rigettato la doglianza relativa al superamento della soglia dell'usura pro tempore vigente a causa
pag. 10/21 delle nuove pattuizioni intervenute nel corso del rapporto per effetto dell'esercizio lo ius varianti da parte della banca”.
L'appellante contesta la sentenza di primo grado per avere il Tribunale ritenuto generica, e pertanto inidonea a fondare una CTU, la contestazione relativa all'usura pattizia, non avendo l'opponente individuato i trimestri in cui si sarebbe verificato il superamento del tasso soglia pro tempore vigente. Sostiene che il superamento del tasso soglia per effetto dello ius variandi esercitato dalla banca rientra nell'ambito dell'usura pattizia con conseguente applicazione dell'art. 1815 co. 2 c.c. e conseguente espunzione di ogni interesse ed onere addebitato dalla banca.
Sostiene che, risultando indicate le tredici variazioni peggiorative intervenute nel corso del rapporto, dovevano considerarsi facilmente individuabili i trimestri e le rispettive soglie dell'usura pro tempore vigenti;
reitera di conseguenza la richiesta di CTU onde verificare il superamento del tasso soglia pro tempore vigente da parte dei tassi d'interesse debitori e delle c.m.s. applicati al rapporto per effetto dell'esercizio dello ius variandi da parte della banca.
3.Si è costituita in grado di appello e per essa Controparte_1 [...]
ridenominata ridenominata in Controparte_2 CP_3 CP_4 data 25.06.2019, dichiarando di non accettare il contraddittorio su nuove domande e ribadendo le contestazioni svolte nelle difese di primo grado, tornando a rilevare l'inammissibilità e l'infondatezza di tutte le richieste e argomentazioni avversarie non avendo il Tribunale tralasciato di esaminare nessun aspetto della vicenda e analizzato i rapporti intercorsi fra le parti, la documentazione prodotta e le deduzioni svolte dalle parti e le relative risultanze istruttorie.
Preliminarmente rappresenta che in primo grado la controparte aveva depositato la seconda memora ex art 183 co. 6 oltre il termine stabilito dalla legge, per cui le richieste istruttorie ivi contenute, compresa la richiesta di CTU contabile, non potevano e non possono ritenersi ammissibili.
pag. 11/21 Precisa di non accettare il contraddittorio su nuove domande introdotte tardivamente dall'appellante riguardo alla contestazione relativa al mancato invio degli estratti conto periodici da parte della banca.
Sostiene la tardività dell'eccezione relativa alla c.m.s., avendo l'appellante solo con la memoria di replica ex art 190 c.p.c in primo grado argomentato al riguardo, impedendo all'appellata di interloquire violando le norme del contradditorio;
contesta nel merito l'eccezione essendo la c.m.s correttamente pattuita e trovando le somme addebitate a tale titolo regolamentazione nelle condizioni riportate nei contratti in atti.
Aggiunge che nel caso di specie i tassi attivi e passivi applicati, le c.m.s. e la capitalizzazione trimestrale reciproca degli interessi erano stati contrattualmente stabiliti e che le doglianze al riguardo formulate dalla controparte dovevano ritenersi in ogni caso generiche.
Quanto al secondo motivo di appello, precisa che secondo costante giurisprudenza gli estratti conto non devono essere necessariamente inviati mediante raccomandata con avviso di ricevimento e che la prova della loro ricezione da parte del correntista può essere desunta anche presuntivamente;
inoltre, la mancata ricezione non comporta l'inesigibilità del credito della banca ma solo la mancata applicazione della decadenza dalle contestazioni degli estratti conto la cui produzione in giudizio costituisce trasmissione in favore del correntista onerandolo delle specifiche contestazioni opponibili alla banca.
Riguardo allo ius variandi, previsto all'art. 13 del contratto di c/c , l'appellata evidenzia che il correntista non aveva mai eccepito nulla in costanza del rapporto bancario in merito agli estratti conto trimestrali trasmessi né aveva chiesto chiarimenti sui tassi applicati, per cui in difetto di tempestiva contestazione le annotazioni contenute negli estratti conto dovevano intendersi approvate.
Evidenzia la genericità dell'eccezione di invalidità delle pattuizioni della CIV e della
CDF, non avendo l'appellante mosso alcuna contestazione specifica da correlarsi alle fattispecie contrattuali e contabili di causa, nonché la genericità delle argomentazioni svolte dall'appellante in tema di usura pattizia per effetto dello ius variandi.
Sostiene che il credito della banca risulta documentalmente provato avendo l'istituto prodotto copia del contatto di c/c n. 11099634, contratto di apertura di credito per € pag. 12/21 100.000, contratto di apertura di credito anticipo fatture per € 200.000, estratti conto ex art 50 , contratto di finanziamento chirografario n. 4975784, estratto conto contenente attestazione di conformità ex art 50 TUB, lettera racc.ta a.r. del 08.11.2019, estratti storici del conto corrente dalla data di apertura alla data di voltura a sofferenza.
4. Motivi della decisione
L'appello è infondato e va rigettato.
4.1 Quanto al primo motivo di appello avente ad oggetto la commissione di massimo scoperto di cui l'appellante invoca la nullità per indeterminatezza, essendo indicata in contratto la sola misura percentuale, eccezione ritenuta dall'appellata tardiva in quanto sollevata in primo grado solo nella memoria di replica, la Corte osserva che sebbene trattasi di eccezione di nullità e dunque rilevabile d'ufficio, un tale rilievo incontra pur sempre il limite della specifica allegazione dei fatti oggetto della nullità che devono essere articolati da chi la eccepisce tempestivamente in primo grado. Sul punto la
Suprema Corte ha chiarito (da ultimo Cass. n. 16102/24) che “La rilevazione della nullità – ancorché d'ufficio – non esonera la parte dal dedurre l'emersione, nel corso del giudizio di merito, degli elementi che avrebbero dovuto indurre il giudice a ravvisarla (v. Cass. Sez. 1 n. 30885-22). Anche la rilevabilità d'ufficio della nullità per violazione di norme imperative ha come condizione che i relativi presupposti di fatto, sebbene non interessati da specifica deduzione della parte interessata, siano stati acquisiti al giudizio di merito nel rispetto delle preclusioni assertive e istruttorie, ferma restando l'impossibilità di ammettere nuove prove funzionali alla dimostrazione degli stessi (v. ex aliis Cass. Sez. 3 n. 4867-24, Cass. Sez. 3 n. 34053-23)”
E ancora (Cass. n. 28983/23) che “Sebbene la nullità delle clausole contrattuali contenenti la pattuizione di interessi usurari sia rilevabile d'ufficio e denunciabile dalle parti nel corso del giudizio anche in relazione a profili originariamente non dedotti tuttavia le nuove censure sono suscettibili di considerazione solo se fondate su tempestive allegazioni, alle quali devono necessariamente coordinarsi. (Nella specie, la
S.C. ha confermato la statuizione del giudice d'appello, che aveva ritenuto la tardività della denuncia relativa alla mancata considerazione, ai fini del calcolo dell'interesse effettivamente praticato, delle spese di assicurazione, mettendo in evidenza che solo negli atti conclusivi ne era stata dedotta l'obbligatorietà ai fini dell'ottenimento del pag. 13/21 finanziamento, la finalizzazione ad assicurare il rimborso e, dunque, il collegamento all'erogazione del credito)”.
Dunque l'eccezione di nullità della commissione di massimo scoperto, sollevata solo con le memorie di replica in primo grado e riproposta in sede di gravame, può ritenersi ammissibile se fondata su elementi già acquisiti al giudizio nel senso che gli elementi di fatto necessari al giudice per esaminarne la fondatezza devono essere tempestivamente allegati e provati con la produzione rituale della documentazione nel rispetto delle preclusioni istruttorie che regolano il processo civile: nel caso di specie , parte appellante si è limitata a sollevare l'eccezione, come detto, nelle memorie di replica sostenendo l'indeterminatezza della c.m.s. in maniera del tutto generica senza aver prodotto idonea documentazione ed introdotto elementi di fatto da cui evincere la fondatezza delle censure e ciò in contrasto con l'insegnamento della Suprema Corte
(Cass. 20713/23) per la quale “gli elementi di fatto che sono necessari al giudice per esaminare la fondatezza dell'eccezione di nullità devono essere tempestivamente allegati e provati, altrimenti determinandosi la situazione paradossale per cui il rilievo anche officioso finirebbe col tradursi in un meccanismo di aggiramento delle regole sul contraddittorio e di correttezza processuale “.
In ogni caso le censure di nullità della c.m.s. sollevate dall'appellante sono infondate: al riguardo giova ricordare che, come è noto, affinché la clausola sia valida è richiesta una specifica pattuizione con indicazione del tasso della commissione, delle modalità di calcolo e della periodicità di tale calcolo precisando al riguardo la giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 1373/2024) che “In tema di conto corrente bancario, non è nulla la clausola contrattuale che individui la commissione di massimo scoperto mediante la sola specificazione del tasso percentuale, senza alcun riferimento alla periodicità di calcolo, qualora detta periodicità sia comunque determinabile facendo corretto uso delle regole di interpretazione del contratto, avuto riguardo, in particolare, alla necessità di tener conto delle altre previsioni negoziali e di una interpretazione del testo compiuta secondo buona fede e in modo da valorizzare la comune volontà delle parti”: pertanto le pattuizioni contrattuali sulla periodicità trimestrale di chiusura del conto corrente, unitamente alle valutazioni sull'intenzione delle parti e all'interpretazione pag. 14/21 complessiva delle clausole negoziali, contribuiscono a definire la periodicità del calcolo e quindi la determinatezza della c.m.s.
Nel caso di specie in contratto sono riportati non solo la pattuizione dell'aliquota di calcolo, ma anche le modalità di calcolo da intendersi come valore di riferimento per l'applicazione della percentuale e il periodo di tempo considerato per la valutazione del massimo scoperto, stabilito su base trimestrale, e ciò in quanto nella stessa denominazione la commissione è indicata come “Commissione sul massimo scoperto trimestrale” ed inoltre nel documento di sintesi, al punto relativo alla chiusura periodica del conto, è previsto che i rapporti dare e avere relativi al conto sono regolati “con identica periodicità trimestrale “;all'art. 8 del contratto di c/c (denominato “Chiusura periodica del conto-regolamenti degli interessi, commissioni e spese ) al punto 2) è chiarito che i rapporti dare avere relativi al conto corrente, sia esso debitore o creditore,
“ vengono regolati con identica periodicità trimestrale (cioè a fine marzo, giugno, settembre e dicembre) portando in conto, con valuta data di regolamento dell'operazione, gli interessi e le commissioni nella misura stabilita”; quindi dalle disposizioni contrattuali emerge chiaramente la previsione di una chiusura periodica del conto trimestrale e che in occasione di ogni chiusura dovessero regolarsi tutti i rapporti di dare e avere fra cliente e la banca, compresi quelli relativi alle commissioni.
La Suprema Corte nella richiamata pronuncia (Cass. n. 1373/24) ha inquadrato la questione nell'ambito dei canoni ermeneutici di interpretazione dei contratti inferendone in primis che essendo la c.m.s una commissione, applicando quanto disposto all'art. 1363 c.c. ne consegue la determinatezza o quantomeno la determinabilità della clausola relativa alle c.m.s. applicabili trimestralmente. Trova applicazione anche il criterio interpretativo di cui all'art. 1362 c.c. (comune volontà delle parti), in base al quale dal comportamento complessivo delle parti anche successivo alla conclusione del contratto , in particolare dagli estratti conto prodotti, è possibile evincere che le c.m.s. fossero applicabili trimestralmente, senza che tale periodicità sia stata mai messa in discussione fra le parti (non risultando in atti contestazioni mosse sul punto dall' appellante nel corso del rapporto) e risultando la relativa clausola (art. 8) specificamente sottoscritta dal correntista.
pag. 15/21 Anche il ricorso al principio di buona fede ex art 1366 c.c. e a quello ex art 1367 c.c., per cui le clausole contrattuali devono interpretarsi nel senso in cui possano avere qualche effetto, depongono nel far ritenere determinata la c.m.s. nella sua periodicità trimestrale a fronte di una chiusura periodica del conto corrente pacificamente trimestrale, senza contare la pratica generalmente in uso (art. 1368 c.c.) di applicazione trimestrale della commissione.
Di conseguenza, dallo scrutinio delle disposizioni contrattuali e in applicazione degli insegnamenti della giurisprudenza di legittimità, la clausola relativa alla c.m.s., essendo espressamente pattuita fra le parti nei termini sopra indicati, non può essere dichiarata nulla.
Quanto alla Commissione per la messa disposizione fondi e alla commissione di istruttoria veloce, dall'esame della documentazione in atti si rileva che nei contratti di apertura di credito depositati viene evidenziata la relativa nozione, con l'indicazione di quando tali clausole vengono applicate, della periodicità trimestrale, del tasso di riferimento e dell'ammontare su cui sono computate, rinvenendosi dunque i requisiti in presenza dei quali le predette commissioni assumono i caratteri della determinatezza o determinabilità.
Giova inoltre ricordare, quale principio generale, che il debitore che eccepisce la nullità delle clausole inerenti al computo degli interessi (quali usura, difetto di pattuizione di interessi ultralegali contestazioni delle valute e/o c.m.s e così via) assume l'onere di dimostrare se e in che misura tali interessi indebiti siano stati eventualmente computati, non potendo avere nessun valore una contestazione generica che non indichi in modo specifico le voci passive ritenute indebite con riferimento analitico ai periodi di applicazione.
Pertanto, in assenza di contestazioni specifiche sul punto ed in presenza di documenti contrattuali in atti che indicano i tassi di interesse applicati, non può essere ammessa alcuna consulenza tecnica che avrebbe, altrimenti, finalità meramente esplorativa, con l'effetto di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume violato.
4.2 Con il secondo motivo l'appellante lamenta l'illegittimo esercizio dello ius variandi da parte della banca;
al riguardo la Corte osserva che l'art. 118 TUB dispone condizioni e limiti precisi per l'esercizio della facoltà da parte della Banca di modifiche unilaterali pag. 16/21 delle condizioni economiche o regolamentari dei contratti bancari: in particolare è stabilito che le banche e gli intermediari finanziari debbano inviare alla propria clientela una comunicazione preventiva che spieghi il contenuto della modifica unilaterale proposta;
la comunicazione in forma scritta o redatta su supporto durevole preventivamente accettato dal cliente deve riportare la dicitura “proposta di modifica unilaterale del contratto”; deve inoltre indicare le motivazioni a sostegno della modifica proposta e la data di entrata in vigore della stessa previo rispetto di un termine di sessanta giorni di preavviso, con la facoltà per il cliente, entro tale termine, di recedere dal contratto senza costi;
se il cliente non recede dal contratto le variazioni si intendono per accettate e producono effetti dalla data indicata nella proposta di modifica, mentre le variazioni contrattuali per le quali non siano state osservate le prescrizioni dell'articolo
118 sono inefficaci se sfavorevoli al cliente.
A ciò si aggiunga che l'art. 13 del contratto, specificamente approvato dalla correntista, prevede la facoltà per la banca di modificare le condizioni economiche applicate al rapporto in caso di giustificato motivo e con un preavviso di trenta giorni in forma scritta, anche inserita negli estratti conto o attraverso altro supporto durevole accettato dal cliente, il quale ha facoltà di recedere dal contratto.
Dall'esame degli atti di causa emerge che la banca appellata ha indicato le modifiche proposte nell'ambito degli estratti conto inviati al cliente rispettando i requisiti previsti dalla legge come l'indicazione specifica della dicitura “proposta di modifica unilaterale del contratto”.
Lo ius variandi appare validamente esercitato sia perché la relativa clausola ( art. 13 del contratto) è stata specificamente sottoscritta dal correntista, sia perché le comunicazioni sono state trasmesse dalla banca, nel rispetto dell'art. 118 TUB, mediante l'invio degli estratti conto per cui, considerando l'orientamento della giurisprudenza della Suprema
Corte (cfr. Cass. 17110/2019 in parte motiva), seguita da pronunce della giurisprudenza di merito anche di questa Corte, secondo la quale una comunicazione personalizzata della modificazione dei tassi di interesse attuata a mezzo dell'invio degli estratti conto non è in sé incompatibile con un'attuazione dello ius variandi conforme al dettato dell'articolo 118 TUB, deve concludersi per la legittimità delle variazioni contrattuali.
pag. 17/21 Quanto alla prova dell'avvenuta ricezione degli estratti conto da parte dell'appellante, la
Corte rileva come non ci siano norme che ne impongano l'invio tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, ben potendo avvenire detta trasmissione con posta ordinaria (
l'art. 1832 co. 2 c.c. prevede l'invio con raccomandata senza ricevuta di ritorno solo dell'estratto conto di chiusura): ciò comporta che la prova gravante sulla banca di avere regolarmente provveduto al rendiconto tramite l'invio degli estratti conto può essere resa anche con presunzioni (cfr. Cass. n. 178/1988 per la quale la dimostrazione della trasmissione dell'estratto conto può essere data anche “altrimenti con ogni mezzo ammesso dalla legge e, quindi , pure a mezzo di presunzioni”).
Sulla scorta di tali considerazioni appare ragionevole ritenere, condividendosi sul punto la sentenza di primo grado, che la società correntista abbia regolarmente ricevuto gli estratti conto poiché non risulta che abbia mai rappresentato alcuna doglianza o che si sia attivata prima del giudizio nei confronti dell'Istituto bancario, lamentandone la mancata ricezione, circostanza che, come rilevato dal Tribunale, costituisce una chiara presunzione della predetta avvenuta ricezione degli stessi unitamente all'osservazione che appare quantomeno singolare che la società appellante, dopo aver aperto un conto corrente deputato alla gestione dell'attività imprenditoriale non abbia avuto mai l'esigenza per anni di consultare e verificare a fini contabili le movimentazioni del conto corrente su cui transitavano le poste attive e passive della società.
A ciò si aggiunga che secondo la giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 9008/2000,
Cass. n. 29415/2020) “ In tema di contratti bancari in conto corrente, la presunzione di veridicità delle scritturazioni del conto, quando il cliente, ricevuto l'estratto (o documento equipollente, quale la copia dei "partitari" o della "scheda"), non sollevi specifiche contestazioni (art. 1832 cod. civ., richiamato dall' art. 1857 cod. civ.), trova applicazione anche qualora detto estratto non sia stato trasmesso con raccomandata o secondo altre modalità contemplate dal contratto, ma venga portato a conoscenza solo mediante produzione in giudizio, a sostegno della pretesa di pagamento del saldo passivo del conto, con la conseguenza che tale pretesa non può essere respinta in presenza di un generico diniego della posizione debitoria da parte del cliente, non accompagnato dalle (necessarie) specifiche contestazioni.” ; inoltre (Cass. n.
17242/2006) va considerato che “ In tema di conto corrente, la produzione in giudizio pag. 18/21 degli estratti conto”, come avvenuto nel caso di specie ove la banca appellata ha prodotto tutti gli estratti conto dall'inizio del rapporto, “ costituisce “trasmissione ai sensi dell'art. 1832 cod. civ., onerando il correntista delle necessarie specifiche contestazioni al fine di impedire che lo stesso possa intendersi approvato”.
Nel caso di specie a fronte della produzione integrale degli estratti conto da parte della e anche tenendo in disparte la questione dell'invio degli stessi nel corso della CP_5 durata del rapporto, va evidenziata la genericità delle censure svolte dall'appellante che si è limitata ad una mera elencazione delle comunicazioni ( tredici) recanti le proposte di modifica contrattuale inviate dalla banca, senza neppure indicarne il contenuto e la natura peggiorativa o sfavorevole per il cliente, né l'incidenza della modifica nel rapporto contrattuale in relazione al momento in cui è stata introdotta e in riferimento alle condizioni modificate nella concreta determinazione del saldo, non consentendo tale genericità l'esperimento di una CTU, richiesta dall'appellante, dal valore evidentemente esplorativo. Dirimente appare infatti la considerazione che, esaminando gli estratti conto in atti e le tredici modifiche contrattuali indicate dall'appellante, non appaiono emergere modificazioni sfavorevoli delle condizioni contrattuali per la correntista nel corso del rapporto, trattandosi perlopiù, a titolo esemplificativo, di modificazioni a seguito di interventi legislativi che hanno introdotto condizioni in senso più favorevole alla clientela, servizi di pagamento quali SEPA , attivazione servizi
SMS, sezione DOL-documenti online, pagamenti mediante RID, pagamenti bonifici di importo rilevante, introduzione comunicazioni via pec, modifiche delle disposizioni riguardo firme autorizzate, modifica commissioni per pagamenti di bollettini postali, eliminazione commissioni per ogni fattura commerciale anticipata/prorogata, gestione assegni in caso di furto o smarrimento, procedure per pagamenti assegni in formato elettronico, procedure di check truncation, rilascio di certificati in firma digitale.
4.3 Riguardo alle censure dell'appellante circa l'usurarietà dei tassi applicati per effetto dello ius variandi, deve osservarsi che per costante orientamento giurisprudenziale è onere della parte che lamenta l'usurarietà del tasso di interesse allegare e indicare modalità, tempi e misura del superamento del tasso soglia, con conseguente rigetto delle domande genericamente formulate e prive di adeguato supporto probatorio, non essendo sufficiente il richiamo alla normativa in materia di pag. 19/21 tassi di interesse usurari in assenza di circostanziati e documentati riscontri probatori, ove la contestazione si basi solo su argomentazioni giuridiche, prive di conteggi di carattere tecnico- contabile senza alcun riferimento specifico alla pattuizione ritenuta illegittima, ai periodi di superamento del tasso e senza indicazione delle somme indebitamente pagate ogni anno a titolo di interessi e vantate a credito dal correntista.
Il debitore che eccepisce la nullità delle clausole inerenti al computo degli interessi
(quali usura, difetto di pattuizione di interessi ultralegali contestazioni delle valute e/o c.m.s e così via) assume l'onere di dimostrare se e in che misura tali interessi indebiti siano stati eventualmente computati, non potendo avere nessun valore una contestazione generica che non indichi in modo specifico le voci passive ritenute indebite con riferimento analitico ai periodi in cui sono state applicate.
Pertanto, in assenza di contestazioni specifiche sul punto ed in presenza di documenti contrattuali in atti che indicano i tassi di interesse applicati, non può essere ammessa alcuna consulenza tecnica che in tal caso avrebbe finalità meramente esplorativa ( ex multis Cass. n. 19631/20; Cass. S.U. n. 3086/22; Cass. n. 26048/23)
Nel caso di specie l'appellante ha sostenuto l'esistenza dell'usura pattizia per effetto dello ius variandi della senza indicare in maniera specifica le condizioni CP_5 economiche peggiorative introdotte, i trimestri di riferimento, le poste illegittimamente addebitate in conseguenza delle variazioni apportate, l'incidenza delle variazioni sul saldo;
a fronte della documentazione fornita dall'appellata, comprensiva dei titoli negoziali e degli estratti conto completi, l'appellante ha mosso contestazioni generiche senza allegazioni puntuali in ordine all'esistenza di clausole illegittime e alla illegittimità di specifiche voci addebitate dalla banca.
5. In conclusione, assorbita ogni altra questione e ritenuti superflui, come sopra illustrato, ai fini del decidere i richiesti approfondimenti istruttori, l'appello deve essere rigettato con conferma della sentenza impugnata.
6.Le spese di lite sono regolate secondo i principi della soccombenza mediante la liquidazione indicata in dispositivo con applicazione dei parametri medi relativi allo scaglione di riferimento (valore indeterminato complessità media), fatta esclusione per la fase istruttoria non svolta in secondo grado.
pag. 20/21 6.Trova applicazione la norma di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30/5/2002, n.
115, che prevede l'obbligo del versamento da parte di chi ha proposto un'impugnazione dichiarata inammissibile o improcedibile o rigettata integralmente di versare una ulteriore somma pari al contributo unificato dovuto per la stessa impugnazione (vedi
Cass. S.U. n. 14594 del 2016, Cass. n. 18523 del 2014).
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_4
( già , in persona del legale rappresentante pro tempore,
[...] Parte_2 avverso la sentenza n. 351/2023 resa dal Tribunale di Lanciano, pubblicata in data
2.10.2023, la Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna l'appellante al pagamento in favore dell'appellata delle spese di lite che liquida in € 8.470,00, oltre Iva, Cap e spese generali come per legge;
3) dà atto ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater D.P.R. n. 115/2002 della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte degli appellanti dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già dovuto per l'impugnazione proposta.
Così deciso nella camera di consiglio da remoto del giorno 8 agosto 2025
Consigliere rel. est. Presidente
Francesca Coccoli Barbara Del Bono
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