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Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 13/11/2025, n. 845 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 845 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce — Sezione Prima Civile — composta dai Signori:
1) Dr. AU PETRELLI - Presidente
2) Dr.ssa IZ EVANGELISTA - Consigliere Relatore
3) Dr.ssa Carolina ELIA - Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 332 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2021
TRA
(C.F. ), in persona del Sindaco e legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Emanuela GUARINO e
Monica CANEPA
-APPELLANTE-
E
(C.F.: ), rappresentata e difesa dall'avv. CP_1 C.F._1
AU NO
-APPELLATA –
E
Controparte_2 -
[...]
La causa è stata trattenuta in decisione all'udienza cartolare di precisazione delle conclusioni del 13.12.2023, all'esito del deposito delle note difensive scritte sostitutive della comparizione delle parti all'anzidetta udienza.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il giudice di prime cure ha così ricostruito il processo di primo grado: “Oggetto del contendere
è il risarcimento dei danni materiali e alla persona subiti da parte attrice. L'attore ha incardinato il giudizio sia nei confronti della sia nei confronti del chiedendone la Controparte_3 Parte_1
condanna in solido al risarcimento dei danni patiti, ammontanti ad euro 12.491,22, o la condanna all'altra somma maggiore o minore accertata in corso di causa all'esito delle chieste CTU meccanica e medica. Infatti, a suo dire, quale conducente della propria vettura Suzuki Alto tg Dx 107 BA in data
09/01/2016 verso le ore 11.30 sulla SP 43 - Mesagne) in agro di a causa Pt_1 Pt_1
dell'impatto realizzatosi con un cane randagio che vagava sulla carreggiata, riportava gravi danni
Entrambi gli enti, costituitisi in giudizio, oltre che a contestare nel merito la domanda attorea, hanno preliminarmente sollevato reciprocamente il proprio difetto di legittimazione passiva, chiedendo entrambi
l'estromissione dal giudizio.”
Con sentenza n. 1681/2020, depositata in data 28.12.2020, il Tribunale di Brindisi ha condannato il e l' al risarcimento nella misura di € 6.122,83, per Parte_1
danni materiali, oltre interessi legali, da computarsi sugli importi devalutati al momento dell'esborso, e rivalutati d'anno in anno, sino all'effettivo soddisfo;
nonché di € 6.122,83, per danno alla persona, oltre interessi legali, da computarsi sugli importi devalutati al momento del sinistro, e rivalutati d'anno in anno, sino all'effettivo soddisfo;
il Tribunale ha condannato, altresì, i convenuti, in solido, alla rifusione delle spese e competenze del giudizio, liquidate nel complessivo importo di € 3500,00, oltre iva, cap e spese generali come per legge, e ha posto definitivamente a carico dei convenuti, in solido, le spese della disposta CTU.
Con atto di citazione ritualmente notificato alle controparti il 29.03.2021 il Parte_1
ha interposto appello avverso la citata pronuncia, affidandolo ai motivi di cui
[...]
appresso, e ha chiesto alla Corte di “annullare e/o riformare la sentenza del Tribunale di Brindisi n. 1681/20, pubblicata mediante deposito in Cancelleria il 28.12.2020 e conseguentemente, rigettare la domanda promossa dalla sig.ra nei CP_1
confronti del con l'atto di citazione notificato in data 16.5.2016 in Parte_1
quanto infondata in fatto ed in diritto;
2) dichiarare non dovute, dal Parte_1
le somme alla corresponsione delle quali è stato condannato con la sentenza appellata e conseguentemente condannare la sig.ra alla restituzione di tutte le somme CP_1
corrispostele, dal in virtù della stessa sentenza;
3) condannare chi di Parte_1
ragione alla rifusione di spese e competenze del doppio grado di giudizio secondo i principi che regolano la soccombenza.”
Con comparsa depositata in data 15.09.2021, si è costituita chiedendo il CP_1
rigetto dell'impugnazione in quanto infondata in fatto e in diritto, con vittoria di spese del grado di giudizio.
L' è rimasta contumace. CP_3
Con ordinanza del 13.12.2020, il Collegio, lette le memorie depositate dalle parti nel termine concesso, ha introitato la causa per la decisione sensi dell'art. 352 c.p.c., concedendo alle parti i termini di cui all'art.190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Rileva la Corte che il appellante a p. 12 del proprio atto d'appello - nell'unico Pt_1
motivo non rubricato - ha formulato la seguente censura: “La lettura di “quel reticolato di norme e principi espressamente previsti dalla normativa regolativa del settore” ai quali il GU fa riferimento nella propria sentenza avrebbe dovuto indurre lo stesso ad individuare solo nell' l'ente responsabile della presenza del cane (asseritamente) randagio suoi luoghi del sinistro e, al più, condannare solo al al risarcimento dei danni in favore dell'attrice”.
1.1. La censura è fondata e l'accoglimento della stessa ha rilievo assorbente rispetto ad ogni ulteriore profilo di gravame. Al riguardo soccorrono i principi formulati, da ultimo, da Cass. n.16788/2025, in una vicenda la quale, peraltro, appare sovrapponibile a quella per cui oggi si procede, in considerazione della comune disciplina regionale applicabile alle due fattispecie. 1.2. Ebbene, la Corte, nella pronuncia citata, qui richiamata - in quanto condivisa - a fondamento della presente decisione, si è pronunciata nei seguenti termini: “Esclusa
l'applicabilità della disciplina dell'art. 2052 c.c., la responsabilità civile per i danni causati dai cani randagi grava esclusivamente sull'ente cui le singole leggi regionali, attuative della legge quadro nazionale
n. 281 del 1991, attribuiscono il compito di cattura e custodia degli stessi (Cass. 15244/24; Cass.
3737/23; Cass. 32884/21). Nel caso di specie deve perciò farsi riferimento alla l. reg. Puglia n. 12 del
1995, i cui artt. 2, 6 e 8 stabiliscono che le amministrazioni comunali sono prive di legittimazione passiva in merito alla pretesa risarcitoria per i danni causati dai cani randagi. In base alla suddetta legge, infatti,
i Comuni devono limitarsi alla gestione dei canili al fine della mera “accoglienza” dei cani randagi recuperati, mentre al relativo “ricovero”, che presuppone l'attività di recupero e cattura, sono tenuti i servizi veterinari delle (Cass., Sez. 3, ord. 2/1/2024, n. 10; Sez. 3, sent. 28/06/2018, n. 17060;
Sez. 3, ord. 26/05/2020, n. 9671). Corte di Cassazione - copia non ufficiale N.R.G.: 14740/23
Camera di consiglio del 7 maggio 2025…Deve, così, concludersi nel senso che la normativa regionale specificamente applicabile non fa carico al delle attività di recupero e cattura, la cui negligente Pt_1
esecuzione è prospettata quale causa dell'evento dannoso concretamente occorso alla parte odierna ricorrente: sicché deve escludersi la passiva legittimazione del . Pt_1
2. Trattandosi di principi non ancora sufficientemente “metabolizzati” dalla giurisprudenza di merito, si ritiene di poter disporre la compensazione integrale fra il e delle spese di lite del doppio grado di giudizio, Parte_1 CP_1
ponendo le spese di CTU in via definitiva interamente a carico della . Pt_2
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Lecce, prima sezione civile, pronunziando sull'appello proposto dal nei confronti di e di avverso la sentenza Parte_1 CP_1 CP_3
la sentenza n. 1681/20 del Tribunale di Lecce, emessa il 28.12.2020, nella contumacia della così provvede: CP_3
- accoglie l'appello e, per l'effetto, rigetta la domanda proposta in primo grado da CP_1
nei confronti del
[...] Parte_1 dichiara la compensazione integrale delle spese di lite del doppio grado di giudizio fra il e ponendo le spese di CTU in via definitiva Parte_1 CP_1
interamente a carico della . Pt_2
Così deciso in Lecce l'11 novembre 2025
Il Giudice est. Il Presidente
Dr.ssa IZ NG Dr. AU Petrelli