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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 11/06/2025, n. 826 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 826 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
r.g. 541/25
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del lavoro, dott. Angelo De Angelis, all'udienza dell'11.06.2025, ha pronunciato con motivi contestuali la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al N. 541/2025 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto: “invalidità civile” e vertente
TRA
( ) - avv. BATTAGLIA Parte_1 C.F._1
MARIA SPERANZA ( ; C.F._2
RICORRENTE
E
( - avv. BEVILACQUA VALENTINA CP_1 P.IVA_1
( ); C.F._3
RESISTENTE
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato e notificato, la parte ricorrente di cui in epigrafe, dopo aver contestato le risultanze medico-legali effettuate dal ctu
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nel procedimento di accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c., chiedeva di accertare la propria necessità all'accompagnamento e, conseguentemente, accertare il diritto al ricevimento della connessa prestazione assistenziale. Chiedeva, altresì, il riconoscimento dello status di portatore di disabilità grave ex l. 104/92. CP_ Instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio l , concludendo come in atti.
In diritto si osserva che l'art. 1 della legge 11 febbraio 1980, n. 18 richiede la contestuale presenza di una situazione di invalidità totale, rilevante per la pensione di inabilità civile ai sensi dell'art. 12 della legge 30 marzo 1971, n. 118 e, alternativamente, dell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore oppure dell'incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita con la conseguente necessità di assistenza continua, requisiti, quindi, secondo condivisa giurisprudenza di legittimità, “diversi dalla semplice difficoltà di deambulazione o di compimento di atti della vita quotidiana con difficoltà, ma senza impossibilità” (Cass. n. 6091/14; nello stesso senso, Cass. n. 26092/10).
Pertanto, l'indennità di accompagnamento non è indirizzata al sostentamento dei soggetti minorati nelle loro capacità di lavoro, ma è configurabile come misura di integrazione e sostegno del nucleo familiare, incoraggiato a farsi carico di tali soggetti, evitando così il ricovero in istituti di cura ed assistenza, con conseguente diminuzione della relativa spesa sociale (Cass. n. 8758/05). Da ciò consegue che la concessione di questa provvidenza economica non è subordinata al possesso di particolari requisiti economici o di età, ma spetta solamente quando ricorrono congiuntamente le due condizioni medico-legali in precedenza indicate.
In definitiva, le condizioni previste dall'art. 1 della legge 11 febbraio
1980, n. 18 (nel testo modificato dall'art. 1, comma secondo, della legge 21 novembre 1988, n. 508) per l'attribuzione dell'indennità di accompagnamento consistono, alternativamente, nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore oppure nell'incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita senza continua assistenza;
ai fini della valutazione non rilevano episodici contesti, ma è richiesta la verifica della loro inerenza costante al soggetto, non in rapporto
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ad una soltanto delle possibili esplicazioni del vivere quotidiano, ovvero della necessità di assistenza determinata da patologie particolari e finalizzata al compimento di alcuni, specifici, atti della vita quotidiana, rilevando, quindi, requisiti diversi e più rigorosi della semplice difficoltà di deambulazione o di compimento degli atti della vita quotidiana e configuranti impossibilità. Tali requisiti sono richiesti anche per gli ultrasessantacinquenni, poiché l'art. 6 del d.lgs. 23 novembre 1988, n. 509
(che ha aggiunto il terzo comma all'art. 2, della legge 30 marzo 1971, n.
118), lungi dal configurare un'autonoma ipotesi di attribuzione dell'indennità, pone solo le condizioni perché detti soggetti siano considerati mutilati o invalidi - in analogia a quanto disposto per i minori di anni diciotto dall'art. 2, comma secondo, della legge n. 118 del 1971 nel testo originario - non potendosi, per entrambe le categorie, far riferimento alla riduzione della capacità lavorativa (cfr. Cass. n. 12521/09; Cass. n.
10281/03).
Orbene, è palese che anche con il presente giudizio (di merito di Pt_2 ex art. 445 bis comma 6 c.p.c.) si discetti unicamente del requisito sanitario previsto per la fattispecie in esame, per cui il giudice deve limitarsi ad accertare esclusivamente quest'ultimo (cfr. Cass. n. 6085/14).
Nel merito, la domanda non è fondata e deve, pertanto, essere rigettata alla stregua della consulenza tecnica di ufficio espletata nel corso del precedente giudizio di accertamento tecnico preventivo, a cui si ritiene di fare affidamento in quanto scaturente da una meditata ed approfondita valutazione degli elementi anamnestici clinici e strumentali effettuati ed è sorretta da valide considerazioni medico-legali oltre che corretta sotto il profilo logico-conseguenziale.
Le censure mosse alla perizia non denunciano carenze o deficienze diagnostiche, ovvero affermazioni illogiche o scientificamente errate, bensì semplici difformità tra la valutazione del consulente circa l'incidenza e l'entità del dato patologico ed il valore diverso allo stesso attribuito dalla parte (Cass. n. 11054/03; Cass. n. 7341/04), sicché non si ravvisano i presupposti per la sua rinnovazione (Cass. n. 2151/04). Sul punto, con specifico riferimento alle controversie in materia di prestazioni previdenziali e assistenziali derivanti da patologie relative allo stato di salute
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dell'assistito, è stato affermato in giurisprudenza che il difetto di motivazione della sentenza che abbia prestato adesione alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio è ravvisabile solo in caso di palese deviazione dalle nozioni correnti della scienza medica, la cui fonte va indicata, o nell'omissione degli accertamenti strumentali dai quali, secondo le predette nozioni, non si può prescindere per la formulazione di una corretta diagnosi;
al di fuori di tale ambito la censura anzidetta costituisce mero dissenso diagnostico non attinente a vizi del processo logico-formale, che si traduce, quindi, in una inammissibile critica del convincimento del giudice (cfr. Cass. n. 36566/22, nonché, tra le altre, Cass. n. 4570/13, n.
26558/11, n. 9988/09 e n. 8654/08). In altri termini, i rilievi effettuati all'elaborato peritale nel ricorso introduttivo della presente fase di merito non hanno riguardato specifiche omissioni di rilevante entità ovvero affermazioni la cui erroneità è basata su dati scientificamente incontrovertibili, ma sono riconducibili in giudizi di diverso valore rispetto alle considerazioni medico-legali raggiunte dal ctu, la cui estraneità alle parti e all'esito del giudizio rende, di certo, le sue conclusioni più attendibili rispetto a quelle fornite dalla stessa parte.
Inoltre, va osservato che il ctu ha adeguatamente sottolineato che, dall'impatto diretto avuto con la persona nel corso dell'esame obiettivo
(molto importante ai fini della determinazione dello status sanitario dell'accompagnamento), la parte ricorrente non ha presentato deficit intellettivi di particolare entità (“non si evincono turbe mnesiche (i semplici test somministrati non denotano deficit per la memoria di fissazione e rievocazione ) e temporo-spaziali”) né compromissioni della deambulazione autonoma (“i passaggi posturali sono dolenti, autonomi e completi”). La documentazione medica depositata con le note di trattazione dell'udienza scritta non sovverte tale valutazione medico-legale, non essendo state descritte condizioni di salute in grado di necessitare dell'accompagnatore.
Le spese di lite per la precedente fase di Atpo sono interamente compensate per la controvertibilità della questione in fatto, mentre quelle della presente fase di merito, in assenza di dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c., seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
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Sono poste a definitivo carico della parte ricorrente le spese della ctu, liquidate come in dispositivo.
P. Q. M.
1) rigetta il ricorso;
2) compensa le spese legali per la fase di Atpo;
3) condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese processuali CP_ sostenute dall nella presente fase di merito, liquidate in € 1.865,00 per compensi professionali, oltre spese forfetarie;
3) pone a definitivo carico della parte ricorrente le spese della ctu liquidate in € 290,00 per onorario in favore del dott. . Persona_1
Nocera Inferiore, 11.06.2025.
Il Giudice del lavoro dott. Angelo De Angelis
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