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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 10/06/2025, n. 461 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 461 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3072/2023
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Sezione Unica CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 3072/2023 tra
Parte_1
Parte_2 Parte_3
ATTORI e
NT
[...]
CONVENUTI
Oggi 10 giugno ad ore 9,00 innanzi al dott. Elena Amadei, sono comparsi:
Per e C l'avv. Parte_1 TR
CAPPELLI KATIA Per l'avv. COMPAGNI DAVIDE NT
Preliminarmente il Giudice dà atto di quanto segue:
La presente udienza viene tenuta con modalità da remoto ai sensi degli artt. art 127 3° comma 127 bis cpc e 196 duodecies disp. Attuaz. Cpc mediante collegamento effettuato tramite il programma Microsoft Teams;
- Con decreto del 29.4.25 sono state comunicati ai procuratori delle parti: giorno, ora e modalità di collegamento per la partecipazione alla presente udienza;
- Il giudice ai sensi dell'art 196 duodecies disp. Attuaz. Cpc 96
- ha provveduto all'identificazione dei Procuratori delle parti mediante esibizione del tesserino di iscrizione all'Ordine degli Avvocati
- L'identità delle parti se presenti, come da protocollo di cui al provvedimento n. 12/2020 del
Presidente del Tribunale, è stata attestata dai Procuratori delle parti medesime;
pagina 1 di 11 - Le parti hanno dichiarato al giudice di essere liberamente comparse in udienza mediante collegamento da remoto;
- Tutti i presenti si impegnano a mantenere attiva la funzione video per tutta la durata dell'udienza. Agli stessi è vietata la registrazione dell'udienza in ogni forma anche parziale.
L'udienza viene tenuta con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e ad assicurare l'effettiva partecipazione delle parti
Ciò premesso, il Giudice invita i Procuratori delle parti a dedurre.
L'Avv. Compagni contesta tutto quanto ex adverso dedotto ed eccepito nelle note conclusive e in particolare eccepisce la tardività ed inammissibilità delle nuove argomentazioni e deduzioni svolte da controparte nelle note stesse non avendo peraltro controparte contestato tempestivamente le deduzioni formulate dalla scrivente difesa. L'Avv. Cappelli si riporta al contenuto dei propri scritti sottolineando che in merito all'atto di precetto parte opponente ha contestato sin da subito il difetto di legittimazione passiva e rilevando come controparte anche nelle memorie integrative non ha provato la propria titolarità. L'Avv. Compagni contesta quanto rilevato da controparte il procuratore di parte opposta precisa le conclusioni come da prima memoria integrativa.
Il procuratore di parte opponente precisa le conclusioni come da note conclusive. Dopo breve discussione orale, il Giudice trattiene la causa in decisione ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura al termine dell'udienza.
Il Giudice
dott. Elena Amadei
Alle ore 18,14 il Giudice procede alla lettura del dispositivo e delle ragioni della decisione dando atto che al momento della lettura nessuna delle parti è presente.
Il Giudice
dott. Elena Amadei
pagina 2 di 11 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Sezione Unica CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Elena Amadei ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3072/2023 promossa da:
(C.F. , Parte_1 C.F._1 Parte_4
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CAPPELLI KATIA elettivamente
[...] P.IVA_1 domiciliato in Vle Sardegna n 47838 RICCIONE ITALIA presso il difensore avv. CAPPELLI KATIA
ATTORI contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. COMPAGNI NT P.IVA_2
DAVIDE, elettivamente domiciliato in V. J. ALL. N. 17 47121 FORLI' presso il difensore avv.
COMPAGNI DAVIDE
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione in opposizione all'esecuzione ritualmente notificato e la società Parte_1
convenivano in giudizio avanti all'intestato TR
Tribunale rassegnando le seguenti conclusioni: “… Piaccia NT
all'ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, previe le declaratorie del caso e di legge, in accoglimento della presente opposizione dichiarare: in via preliminare, dichiarare inesistenza, invalidità inefficacia o come meglio ritenuto del titolo esecutivo sul quale il precetto è fondato ovvero il Decreto Ingiuntivo provvisoriamente esecutivo rg 492/2022 n. 379/2022 per tutte le ragioni espresse in premessa e dunque dichiarare insussistente il diritto delle società NT
a socio unico, in persona del legale rapp.te p.t. con sede legale in Milano 20139 Viale Brenta n. 18/b
P.I. e per essa, quale mandataria per la gestione, (già P.IVA_2 CP_1 CP_3
pagina 3 di 11 , a procedere ad esecuzione forzata in virtù del precetto intimato;
b) in subordine, nella CP_1
denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento dell'eccezione preliminare, dichiarare ex art.
1815 c.c., secondo comma, non dovuti gli interessi, in quanto usurari;
c) in via ancora più subordinata, calcolare gli eventuali interessi dovuti nella misura legale, senza capitalizzazione;
d) condannare, ex art. 96 c.p.c., la società a socio unico, in persona NT
del legale rapp.te p.t. con sede legale in Milano 20139 Viale Brenta n. 18/b P.I. e per P.IVA_2
essa, quale mandataria per la gestione, già , in persona del legale CP_1 CP_4
CP rapp.te con sede legale in Verona, Viale Dell'Agricoltura n. 7 P.I. al risarcimento P.IVA_3 danni davalutarsi equitativamente da parte dell'Onorevole Organo giudicante, essendo palese la mala fede processuale e/o la colpa grave della opposta società; e) vittoria di spese, diritti e compensi del presente giudizio, da attribuirsi al sottoscritto procuratore antistatario..”.
Più in dettaglio parte opponente eccepiva la carenza di legittimazione attiva con conseguente carenza della prova della titolarità dei crediti.
Deduceva anche l'inesistenza/nullità/inefficacia del titolo rilevando che dalla narrativa dell'atto di precetto si evinceva che il Decreto Ingiuntivo n. 379-2022 RG 492-2022 emesso dal Tribunale di
Rimini era stato emesso in data 20.04.2022 e notificato in data 22.06.2022 ai debitori. In realtà il
Decreto Ingiuntivo era stato emesso il 19 aprile 2022 e notificato in data 22.06.2022 e dunque oltre i 60 giorni prevenisti dalla legge ex art. 644 c.p.c.. con conseguente inefficacia del decreto medesimo e l'impossibilità di proporre opposizione.
Eccepiva inoltre la nullità della notifica del precetto alla società TR
.
[...]
Lamentava altresì la usurarietà degli interessi applicati.
Si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto dell'opposizione, NT contestando quanto affermato da parte opponente e rassegnando le seguenti conclusioni: “Voglia il
Tribunale di Rimini, contrariis rejectis, per le ragioni in narrativa, in via preliminare, rigettare
l'avversa infondata istanza di sospensione dell'esecutorietà del titolo azionato;
in via principale, rigettare le domande ex adverso formulate in quanto infondate in fatto ed in diritto, e comunque non provate;
Con vittoria di spese e competenze legali come per legge, e condanna per lite temeraria ex art. 96 cpc..”.
Eccepiva l'infondatezza dell'avversa contestazione in punto di difetto di legittimazione attiva.
Osservava inoltre la tempestività della notificazione del decreto ingiuntivo rilevando che la correttezza dell'iter notificatorio era stata peraltro accertata e confermata dal Giudice del monitorio, che ha dichiarato l'ingiunzione definitiva ex art. 647 cpc.
pagina 4 di 11 Rilevava che la notifica all'indirizzo pec della società aveva avuto esito negativo e che solo redigendo la comparsa era emerso che l'indirizzo pec della controparte era stato frattanto cambiato Evidenziava che al più si trattava di una mera irregolarità e non già di una nullità, potendo sempre le notifiche alla società essere disposte in persona del legale rappresentante e, comunque, la nullità sarebbe stata sanata per raggiungimento dello scopo, attesa l'opposizione oggi spiegata.
Per ciò che concerneva i rilievi relativi alla presunta presenza di usurarietà negli interessi applicati le considerazioni esposte dall'opponente apparivano del tutto generiche oltre che non condivisibili e comunque inammissibili in quanto tali rilievi avrebbero dovuto essere formulati in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, dichiarato esecutivo ex art. 647 cpc, e non nel presente giudizio.
La causa veniva istruita documentalmente.
Giova preliminarmente ricordare che il giudizio di opposizione all'esecuzione c.d. preventiva (o a precetto) è un ordinario processo di cognizione, nel quale la domanda giudiziale va identificata, nell'aspetto oggettivo, con i suoi elementi costitutivi, del petitum, consistente nella richiesta di un provvedimento giurisdizionale che accerti e dichiari l'inesistenza, in tutto o in parte, del diritto del creditore di procedere ad esecuzione forzata e della causa petendi, che consiste nella situazione giuridica sostanziale dedotta dalla parte istante a fondamento della assunta inesistenza del diritto di procedere in executivis (cfr. già Cass. 3 maggio 1980 n. 2911, nonché Cass. 11 dicembre 2002, n.
17630; 29 aprile 2004, n. 8219; 13 novembre 2009, n. 24047); dal punto di vista soggettivo,
l'opponente, vale a dire il soggetto precettato, ha veste sostanziale e processuale di attore e, specularmente, l'opposto, vale a dire il creditore procedente, ha la posizione del convenuto (cfr. Cass. 9 novembre 2000, n. 14554 ed altre).
Quanto poi alla questione relativa alla eccepita carenza di legittimazione attiva si osserva quanto segue.
Sul punto si rileva che certamente, in ragione della disciplina speciale di cui all'art. 58 T.U.B. in materia di cessioni di credito in blocco da parte di istituti di credito, l'estratto della pubblicazione del relativo avviso di cessione dei crediti sulla Gazzetta Ufficiale – avviso dell'intervenuta operazione di cartolarizzazione - costituisce una facilitazione per le banche, producendo gli effetti pubblicitari dell'intervenuta cessione nonché di efficacia della stessa cessione in blocco.
In particolare, infatti, la pubblicazione dell'avviso di cessione dei crediti nella Gazzetta Ufficiale costituisce presupposto di efficacia della cessione in blocco dei rapporti giuridici nei confronti dei singoli debitori ceduti, dispensando la banca dall'onere di procedere alle singole notifiche della cessione in relazione ad ognuno dei rapporti acquisiti (cfr. anche Cass. n. 20495 del 29.09.2020).
Sul punto, ci si limita peraltro a richiamare il dettato testuale dell'art. 58 T.U.B. che al comma 4 espressamente prevede che “nei confronti dei debitori ceduti gli adempimenti pubblicitari previsti dal
pagina 5 di 11 comma 2 producono gli effetti indicati dall'articolo 1264 del codice civile”, nonché il precedente comma 3 per cui “i privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo, da chiunque prestati o comunque esistenti
a favore del cedente, nonché le trascrizioni nei pubblici registri degli atti di acquisto dei beni oggetto di locazione finanziaria compresi nella cessione conservano la loro validità e il loro grado a favore del cessionario, senza bisogno di alcuna formalità o annotazione”.
Con ciò, per quanto di specifico interesse ai fini del decidere la presente causa, si osserva come non è necessaria ai fini dell'efficacia della cessione alcuna ulteriore comunicazione/notificazione nei confronti del debitore ceduto.
Tale norma speciale, al contrario, però, non implica di per sé la perdita della legittimazione sostanziale e processuale della banca cedente, avendo unicamente l'effetto di derogare, nello specifico settore bancario, alla disciplina dettata dal codice civile in tema di opponibilità ai debitori ceduti della cessione dei debiti trasferiti in blocco;
pertanto, in caso di contestazione circa l'effettiva titolarità del credito, spetta pur sempre al cessionario fornire la prova dell'essere stato lo specifico credito di cui si controverte compreso tra quelli compravenduti nell'ambito dell'operazione di cessione in blocco, essendo il fondamento sostanziale della legittimazione attiva legato per il cessionario alla prova dell'oggetto della cessione (cfr. Cass. n. 4116 del 2.03.2016).
Inoltre, è necessario rilevare, sempre in via generale, che la titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio – a differenza della condizione dell'azione costituita dalla legittimazione ad agire ovvero dell'affermazione di essere titolare di un determinato diritto - è un elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione, spettando, quindi, a colui che agisce di allegarla e provarla, salvo il riconoscimento o lo svolgimento di difese incompatibili con la negazione da parte del convenuto (cfr. Cass. n. 2951 del 16.02.2016), nonché, anche in base ad un consolidato orientamento giurisprudenziale, che l'attore, in quanto soggetto agli ordinari criteri sull'onere della prova ex art. 2697 c.c. è esonerato della dimostrazione della titolarità del rapporto solo quando il convenuto ne faccia espresso riconoscimento o la sua difesa sia incompatibile con il disconoscimento, in applicazione del principio secondo cui non egent probatione i fatti pacifici o incontroversi (cfr. Cass. n. 15759 del
10.07.2014).
Ancora, sempre in tale senso, si ritiene opportuno richiamare anche i più recenti approdi della giurisprudenza di legittimità per cui “la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui
all'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in
detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta” (cfr. Cass. n. 24798 del pagina 6 di 11 5.11.2020, nonché Cass. n. 5617 del 28.02.2020 con specifico riferimento ad un caso di insinuazione al passivo).
Sul punto, è peraltro di recente intervenuta la Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 17944/2023.
Sostiene condivisibilmente la S.C. che in linea generale, ai fini della cessione di un credito, benché non sia necessaria la prova scritta, non può ritenersi sufficiente la mera notificazione della cessione al debitore ceduto ex art. 1264 c.c., soprattutto quando il debitore abbia compiuto una specifica contestazione, come nella fattispecie in esame, in cui uno dei motivi dell'opposizione in esame è costituito esattamente dalla contestazione della sussistenza della titolarità attiva del rapporto controverso.
Tale principio si applica anche ai casi, come quello in esame, in cui la cessione sia avvenuta nell'ambito di un'operazione di cessione di crediti individuabili in blocco da parte di istituti bancari e della cessione sia stata data notizia mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, come previsto dall'art. 58 T.U.B.
In precedenza, la giurisprudenza di legittimità aveva ritenuto che “in tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, ai sensi dell'art. 58 T.U.B., è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione” (Cass., 26.6.2019, n. 17110; Cass., 29.12.2017, n. 31188).
Secondo tale orientamento, doveva ritenersi che il documento di legittimazione del credito nel caso di cessione di crediti in blocco ex art. 58 co. 2 T.U.B. fosse il testo della Gazzetta Ufficiale con cui era data notizia dell'operazione finanziaria in questione, non essendo necessario il deposito del contratto di cessione o di altro documento riportante il credito specifico oggetto, tenuto conto inoltre che l'onere della prova incombe sulla parte che contesta la riconducibilità della documentazione esibita al cessionario.
La Cassazione nel 2023, aggiungendo un elemento di novità rispetto alle precedenti acquisizioni, ha precisato che si può confermare che, in caso di cessione di crediti in blocco, quando non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione, ma soltanto l'inclusione dello specifico credito nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione conclusa dagli istituti bancari, l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicata in G.U. ben può costituire adeguata prova della cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, ove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano di ricondurlo tra quelli compresi nell'operazione di pagina 7 di 11 trasferimento. Ciò in quanto in caso di mancata contestazione sul contratto di cessione, quest'ultimo non dev'essere dimostrato, mentre il fatto da provare è soltanto quello dell'esatta individuazione dell'oggetto della cessione.
Solo quando sia oggetto di specifica contestazione da parte del debitore ceduto la stessa esistenza del contratto o dei contratti di cessione, allora il contratto dev'essere oggetto di prova. Ciò non esclude, comunque, che l'avviso di cessione, unitamente ad altri elementi, possa eventualmente essere valutato come indizio dal giudice del merito, sulla base di adeguata motivazione, al fine di pervenire alla prova presuntiva della cessione.
Compiendo una valutazione sugli elementi portati dalla società convenuta opposta alla cognizione di questo Tribunale, deve ritenersi comunque che parte opposta abbia fornito elementi tranquillizzanti sull'avvenuta cessione del credito e sulla sua titolarità attiva nel rapporto controverso.
La società opposta ha comunque prodotto in giudizio la dichiarazione con cui si conferma l'avvenuta cessione dello specifico credito vantato nei confronti dell'odierno opponente.
Da quanto esposto discende il necessario rigetto di tale motivo di opposizione svolto da parte attrice opponente.
Quanto al secondo motivo di opposizione occorre precisare che, laddove il titolo posto a fondamento del precetto sia di carattere giudiziale, “il giudice dell'opposizione, così come quello dell'esecuzione, non può effettuare alcun controllo intrinseco sul titolo, diretto cioè ad invalidarne l'efficacia in base ad eccezioni o difese che andavano dedotte nel giudizio nel cui corso è stato pronunziato il titolo medesimo, potendo controllare soltanto la persistenza della validità di quest'ultimo e quindi attribuire rilevanza solamente a fatti posteriori alla sua formazione o, se successiva, al conseguimento della definitività” (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 9247 del 2015; così anche, Cass. n. 3850del 2011, tra le tante).
Basti rammentare poi che la sede in cui si contesta la sussistenza del credito azionato in via monitoria non può che essere quella dell'opposizione a decreto ingiuntivo, mentre con l'opposizione al precetto, intimato in virtù dello stesso titolo, si può contestare solo il diritto della controparte a procedere ad esecuzione forzata. La Suprema Corte ha in più occasioni affermato che “il titolo esecutivo giudiziale
(nella specie, decreto ingiuntivo dichiarato esecutivo perché non opposto) copre i fatti estintivi (o modificativi o impeditivi) del credito intervenuti anteriormente alla formazione del titolo e non può essere rimesso in discussione dinanzi al giudice dell'esecuzione ed a quello dell'opposizione per fatti anteriori alla sua definitività, in virtù dell'intrinseca riserva di ogni questione di merito al giudice naturale della causa, per cui, qualora a base di una qualunque azione esecutiva sia posto un titolo esecutivo giudiziale, il giudice dell'esecuzione non può effettuare alcun controllo intrinseco sul titolo, diretto cioè ad invalidarne l'efficacia in base ad eccezioni o difese che andavano dedotte nel giudizio
pagina 8 di 11 nel cui corso è stato pronunziato il titolo medesimo, potendo solo controllare la persistente validità di quest'ultimo ed attribuire rilevanza ai fatti posteriori alla sua formazione” (Cass., Sez. L, Sentenza n.
3667 del 14/02/2013).
Alla stregua del consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, “la nullità della notificazione del decreto ingiuntivo, anche se causa di inefficacia del decreto quale titolo esecutivo, può essere eccepita dall'intimato solamente nel giudizio di opposizione al provvedimento monitorio, ai sensi dell'art. 645 cod. proc. civ., ovvero con l'opposizione tardiva ex art. 650 cod. proc. civ., qualora la nullità abbia impedito all'opponente di averne tempestiva conoscenza, e non anche successivamente alla notificazione del precetto, con l'opposizione di cui agli artt. 615 o 611 cod. proc. civ., davanti ad un giudice diverso da quello funzionalmente competente a giudicare sull'opposizione a decreto ingiuntivo" (cfr. Cass. n. 25713/2014, nonchè Cass. n. 8011/09, n. 15892/09, tra le più recenti;
in conformità a Cass. S.U. 9938/2005).
Nella vicenda in esame il vizio della notificazione del titolo esecutivo prospettato dalla ricorrente sarebbe ascrivibile sicuramente ad un'ipotesi di nullità e non di inesistenza della notificazione.
Quest'ultima è infatti configurabile, in base ai principi di strumentalità delle forme degli atti processuali e del giusto processo, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell'atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un'attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità. Tali elementi consistono: a) nell'attività di trasmissione, svolta da un soggetto qualificato, dotato, in base alla legge, della possibilità giuridica di compiere detta attività, in modo da poter ritenere esistente e individuabile il potere esercitato;
b) nella fase di consegna, intesa in senso lato come raggiungimento di uno qualsiasi degli esiti positivi della notificazione previsti dall'ordinamento (in virtù dei quali, cioè, la stessa debba comunque considerarsi, ex lege, eseguita), restando, pertanto, esclusi soltanto i casi in cui l'atto venga restituito puramente e semplicemente al mittente, così da dover reputare la notificazione meramente tentata ma non compiuta, cioè, in definitiva, omessa (Cass. S.U., Sentenza n. 14916 del 20/07/2016, Rv. 640603 - 01).
In ogni caso il titolo è stato regolarmente notificato, come provato per tabulas dall'odierna opposta.
Ne deriva l'inammissibilità del presente motivo di opposizione, posto che lo strumento corretto per eccepire l'asserita nullità della notifica è comunque quello previsto dagli artt. 645 e 650 c.p.c.
Quanto al terzo motivo di opposizione deve rilevarsi che lo stesso si appalesa manifestamente infondato, atteso che la presunta nullità della notifica del precetto risulta in ogni caso sanata, ai sensi dell'art. 156, comma 3, c.p.c., per effetto del raggiungimento dello scopo dell'atto, dimostrato dalla pagina 9 di 11 tempestiva opposizione formulata dalla debitrice società TR
avverso il precetto.
[...]
Con particolare riferimento alla nullità della notifica dell'atto di precetto, la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di precisare che “la nullità della notifica del precetto può essere sanata, ai sensi dell'art. 156, comma 3, c.p.c., dalla proposizione dell'opposizione, quale dimostrazione della intervenuta conoscenza dell'atto, solo quando è provato che tale conoscenza si è avuta in tempo utile a prevenire il pignoramento, atteso che la funzione tipica dell'atto di precetto è quella di consentire all'intimato di adempiere spontaneamente all'obbligazione portata dal titolo esecutivo, evitando l'avvio dell'esecuzione forzata contro di lui”. (Cass. civ. 24291 del 2017).
Ebbene, nel caso in esame è pacifico e incontestato che vi sia stata tempestiva conoscenza da parte del debitore del precetto mediante la ricezione della notifica in data 29.9.2023 (come ammesso dalla stessa parte opponente nel proprio atto introduttivo a pag. 1 dell'atto di citazione), con la conseguenza che la notificazione, intervenuta in tempo utile, era astrattamente idonea a paralizzare il pignoramento, mediante esecuzione spontanea del provvedimento o proposizione dell'opposizione, successivamente formulata nei termini di legge.
Alla luce delle considerazioni svolte, l'opposizione sul punto è priva di pregio e conseguentemente deve essere rigettata.
Quanto all'ulteriore motivo di opposizione afferente alla asserita illegittimità della somma intimata a titolo di interessi si osserva quanto segue.
Si rammenta anzitutto che con l'ordinanza n. 27032 del 19 dicembre 2014 la Corte Suprema di
Cassazione ha confermato un suo ormai consolidato orientamento giurisprudenziale (cfr. ad es. Cass. n.
5515/2008 e Cass. n. 2938/1992), ribadendo ancora una volta il principio di diritto, secondo cui il precetto che intimi il pagamento di una somma superiore a quella effettivamente dovuta non è sanzionabile con la nullità totale dell'atto, bensì con la nullità (o inefficacia) parziale per la somma eccedente.
Con la conseguenza che l'intimazione rimane valida per la somma effettivamente dovuta, alla cui determinazione provvede il giudice, che è investito di poteri di cognizione ordinaria a seguito dell'opposizione in ordine alla quantità del credito (cfr., ex multis, Cass. 12-3-2013 n. 6111; Cass. 30-1-
2013 n. 2160; Cass. 29-2-2008 n. 5515).
Ciò posto deve rilevarsi che l'eccezione del tutto generica è rimasta priva di supporto probatorio alla luce dei calcoli esposti e documentati da parte resistente e comunque parte opponente non ha allegato né provato l'usurarietà degli interessi.
In conclusione tutte le domande proposte dall'opponente vanno respinte.
pagina 10 di 11 La natura della causa, nonché la non univocità complessità e novità delle questioni giuridiche trattate giustificano la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: respinge l'opposizione; dichiara compensate tra le parti le spese di lite.
La presente sentenza si intende pubblicata con l'allegazione al verbale d'udienza ai sensi e per gli effetti dell'articolo 281 sexies c.p.c.,.
Rimini, 10 giugno 2025
Il Giudice dott. Elena Amadei
pagina 11 di 11
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Sezione Unica CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 3072/2023 tra
Parte_1
Parte_2 Parte_3
ATTORI e
NT
[...]
CONVENUTI
Oggi 10 giugno ad ore 9,00 innanzi al dott. Elena Amadei, sono comparsi:
Per e C l'avv. Parte_1 TR
CAPPELLI KATIA Per l'avv. COMPAGNI DAVIDE NT
Preliminarmente il Giudice dà atto di quanto segue:
La presente udienza viene tenuta con modalità da remoto ai sensi degli artt. art 127 3° comma 127 bis cpc e 196 duodecies disp. Attuaz. Cpc mediante collegamento effettuato tramite il programma Microsoft Teams;
- Con decreto del 29.4.25 sono state comunicati ai procuratori delle parti: giorno, ora e modalità di collegamento per la partecipazione alla presente udienza;
- Il giudice ai sensi dell'art 196 duodecies disp. Attuaz. Cpc 96
- ha provveduto all'identificazione dei Procuratori delle parti mediante esibizione del tesserino di iscrizione all'Ordine degli Avvocati
- L'identità delle parti se presenti, come da protocollo di cui al provvedimento n. 12/2020 del
Presidente del Tribunale, è stata attestata dai Procuratori delle parti medesime;
pagina 1 di 11 - Le parti hanno dichiarato al giudice di essere liberamente comparse in udienza mediante collegamento da remoto;
- Tutti i presenti si impegnano a mantenere attiva la funzione video per tutta la durata dell'udienza. Agli stessi è vietata la registrazione dell'udienza in ogni forma anche parziale.
L'udienza viene tenuta con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e ad assicurare l'effettiva partecipazione delle parti
Ciò premesso, il Giudice invita i Procuratori delle parti a dedurre.
L'Avv. Compagni contesta tutto quanto ex adverso dedotto ed eccepito nelle note conclusive e in particolare eccepisce la tardività ed inammissibilità delle nuove argomentazioni e deduzioni svolte da controparte nelle note stesse non avendo peraltro controparte contestato tempestivamente le deduzioni formulate dalla scrivente difesa. L'Avv. Cappelli si riporta al contenuto dei propri scritti sottolineando che in merito all'atto di precetto parte opponente ha contestato sin da subito il difetto di legittimazione passiva e rilevando come controparte anche nelle memorie integrative non ha provato la propria titolarità. L'Avv. Compagni contesta quanto rilevato da controparte il procuratore di parte opposta precisa le conclusioni come da prima memoria integrativa.
Il procuratore di parte opponente precisa le conclusioni come da note conclusive. Dopo breve discussione orale, il Giudice trattiene la causa in decisione ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura al termine dell'udienza.
Il Giudice
dott. Elena Amadei
Alle ore 18,14 il Giudice procede alla lettura del dispositivo e delle ragioni della decisione dando atto che al momento della lettura nessuna delle parti è presente.
Il Giudice
dott. Elena Amadei
pagina 2 di 11 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Sezione Unica CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Elena Amadei ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3072/2023 promossa da:
(C.F. , Parte_1 C.F._1 Parte_4
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CAPPELLI KATIA elettivamente
[...] P.IVA_1 domiciliato in Vle Sardegna n 47838 RICCIONE ITALIA presso il difensore avv. CAPPELLI KATIA
ATTORI contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. COMPAGNI NT P.IVA_2
DAVIDE, elettivamente domiciliato in V. J. ALL. N. 17 47121 FORLI' presso il difensore avv.
COMPAGNI DAVIDE
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione in opposizione all'esecuzione ritualmente notificato e la società Parte_1
convenivano in giudizio avanti all'intestato TR
Tribunale rassegnando le seguenti conclusioni: “… Piaccia NT
all'ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, previe le declaratorie del caso e di legge, in accoglimento della presente opposizione dichiarare: in via preliminare, dichiarare inesistenza, invalidità inefficacia o come meglio ritenuto del titolo esecutivo sul quale il precetto è fondato ovvero il Decreto Ingiuntivo provvisoriamente esecutivo rg 492/2022 n. 379/2022 per tutte le ragioni espresse in premessa e dunque dichiarare insussistente il diritto delle società NT
a socio unico, in persona del legale rapp.te p.t. con sede legale in Milano 20139 Viale Brenta n. 18/b
P.I. e per essa, quale mandataria per la gestione, (già P.IVA_2 CP_1 CP_3
pagina 3 di 11 , a procedere ad esecuzione forzata in virtù del precetto intimato;
b) in subordine, nella CP_1
denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento dell'eccezione preliminare, dichiarare ex art.
1815 c.c., secondo comma, non dovuti gli interessi, in quanto usurari;
c) in via ancora più subordinata, calcolare gli eventuali interessi dovuti nella misura legale, senza capitalizzazione;
d) condannare, ex art. 96 c.p.c., la società a socio unico, in persona NT
del legale rapp.te p.t. con sede legale in Milano 20139 Viale Brenta n. 18/b P.I. e per P.IVA_2
essa, quale mandataria per la gestione, già , in persona del legale CP_1 CP_4
CP rapp.te con sede legale in Verona, Viale Dell'Agricoltura n. 7 P.I. al risarcimento P.IVA_3 danni davalutarsi equitativamente da parte dell'Onorevole Organo giudicante, essendo palese la mala fede processuale e/o la colpa grave della opposta società; e) vittoria di spese, diritti e compensi del presente giudizio, da attribuirsi al sottoscritto procuratore antistatario..”.
Più in dettaglio parte opponente eccepiva la carenza di legittimazione attiva con conseguente carenza della prova della titolarità dei crediti.
Deduceva anche l'inesistenza/nullità/inefficacia del titolo rilevando che dalla narrativa dell'atto di precetto si evinceva che il Decreto Ingiuntivo n. 379-2022 RG 492-2022 emesso dal Tribunale di
Rimini era stato emesso in data 20.04.2022 e notificato in data 22.06.2022 ai debitori. In realtà il
Decreto Ingiuntivo era stato emesso il 19 aprile 2022 e notificato in data 22.06.2022 e dunque oltre i 60 giorni prevenisti dalla legge ex art. 644 c.p.c.. con conseguente inefficacia del decreto medesimo e l'impossibilità di proporre opposizione.
Eccepiva inoltre la nullità della notifica del precetto alla società TR
.
[...]
Lamentava altresì la usurarietà degli interessi applicati.
Si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto dell'opposizione, NT contestando quanto affermato da parte opponente e rassegnando le seguenti conclusioni: “Voglia il
Tribunale di Rimini, contrariis rejectis, per le ragioni in narrativa, in via preliminare, rigettare
l'avversa infondata istanza di sospensione dell'esecutorietà del titolo azionato;
in via principale, rigettare le domande ex adverso formulate in quanto infondate in fatto ed in diritto, e comunque non provate;
Con vittoria di spese e competenze legali come per legge, e condanna per lite temeraria ex art. 96 cpc..”.
Eccepiva l'infondatezza dell'avversa contestazione in punto di difetto di legittimazione attiva.
Osservava inoltre la tempestività della notificazione del decreto ingiuntivo rilevando che la correttezza dell'iter notificatorio era stata peraltro accertata e confermata dal Giudice del monitorio, che ha dichiarato l'ingiunzione definitiva ex art. 647 cpc.
pagina 4 di 11 Rilevava che la notifica all'indirizzo pec della società aveva avuto esito negativo e che solo redigendo la comparsa era emerso che l'indirizzo pec della controparte era stato frattanto cambiato Evidenziava che al più si trattava di una mera irregolarità e non già di una nullità, potendo sempre le notifiche alla società essere disposte in persona del legale rappresentante e, comunque, la nullità sarebbe stata sanata per raggiungimento dello scopo, attesa l'opposizione oggi spiegata.
Per ciò che concerneva i rilievi relativi alla presunta presenza di usurarietà negli interessi applicati le considerazioni esposte dall'opponente apparivano del tutto generiche oltre che non condivisibili e comunque inammissibili in quanto tali rilievi avrebbero dovuto essere formulati in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, dichiarato esecutivo ex art. 647 cpc, e non nel presente giudizio.
La causa veniva istruita documentalmente.
Giova preliminarmente ricordare che il giudizio di opposizione all'esecuzione c.d. preventiva (o a precetto) è un ordinario processo di cognizione, nel quale la domanda giudiziale va identificata, nell'aspetto oggettivo, con i suoi elementi costitutivi, del petitum, consistente nella richiesta di un provvedimento giurisdizionale che accerti e dichiari l'inesistenza, in tutto o in parte, del diritto del creditore di procedere ad esecuzione forzata e della causa petendi, che consiste nella situazione giuridica sostanziale dedotta dalla parte istante a fondamento della assunta inesistenza del diritto di procedere in executivis (cfr. già Cass. 3 maggio 1980 n. 2911, nonché Cass. 11 dicembre 2002, n.
17630; 29 aprile 2004, n. 8219; 13 novembre 2009, n. 24047); dal punto di vista soggettivo,
l'opponente, vale a dire il soggetto precettato, ha veste sostanziale e processuale di attore e, specularmente, l'opposto, vale a dire il creditore procedente, ha la posizione del convenuto (cfr. Cass. 9 novembre 2000, n. 14554 ed altre).
Quanto poi alla questione relativa alla eccepita carenza di legittimazione attiva si osserva quanto segue.
Sul punto si rileva che certamente, in ragione della disciplina speciale di cui all'art. 58 T.U.B. in materia di cessioni di credito in blocco da parte di istituti di credito, l'estratto della pubblicazione del relativo avviso di cessione dei crediti sulla Gazzetta Ufficiale – avviso dell'intervenuta operazione di cartolarizzazione - costituisce una facilitazione per le banche, producendo gli effetti pubblicitari dell'intervenuta cessione nonché di efficacia della stessa cessione in blocco.
In particolare, infatti, la pubblicazione dell'avviso di cessione dei crediti nella Gazzetta Ufficiale costituisce presupposto di efficacia della cessione in blocco dei rapporti giuridici nei confronti dei singoli debitori ceduti, dispensando la banca dall'onere di procedere alle singole notifiche della cessione in relazione ad ognuno dei rapporti acquisiti (cfr. anche Cass. n. 20495 del 29.09.2020).
Sul punto, ci si limita peraltro a richiamare il dettato testuale dell'art. 58 T.U.B. che al comma 4 espressamente prevede che “nei confronti dei debitori ceduti gli adempimenti pubblicitari previsti dal
pagina 5 di 11 comma 2 producono gli effetti indicati dall'articolo 1264 del codice civile”, nonché il precedente comma 3 per cui “i privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo, da chiunque prestati o comunque esistenti
a favore del cedente, nonché le trascrizioni nei pubblici registri degli atti di acquisto dei beni oggetto di locazione finanziaria compresi nella cessione conservano la loro validità e il loro grado a favore del cessionario, senza bisogno di alcuna formalità o annotazione”.
Con ciò, per quanto di specifico interesse ai fini del decidere la presente causa, si osserva come non è necessaria ai fini dell'efficacia della cessione alcuna ulteriore comunicazione/notificazione nei confronti del debitore ceduto.
Tale norma speciale, al contrario, però, non implica di per sé la perdita della legittimazione sostanziale e processuale della banca cedente, avendo unicamente l'effetto di derogare, nello specifico settore bancario, alla disciplina dettata dal codice civile in tema di opponibilità ai debitori ceduti della cessione dei debiti trasferiti in blocco;
pertanto, in caso di contestazione circa l'effettiva titolarità del credito, spetta pur sempre al cessionario fornire la prova dell'essere stato lo specifico credito di cui si controverte compreso tra quelli compravenduti nell'ambito dell'operazione di cessione in blocco, essendo il fondamento sostanziale della legittimazione attiva legato per il cessionario alla prova dell'oggetto della cessione (cfr. Cass. n. 4116 del 2.03.2016).
Inoltre, è necessario rilevare, sempre in via generale, che la titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio – a differenza della condizione dell'azione costituita dalla legittimazione ad agire ovvero dell'affermazione di essere titolare di un determinato diritto - è un elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione, spettando, quindi, a colui che agisce di allegarla e provarla, salvo il riconoscimento o lo svolgimento di difese incompatibili con la negazione da parte del convenuto (cfr. Cass. n. 2951 del 16.02.2016), nonché, anche in base ad un consolidato orientamento giurisprudenziale, che l'attore, in quanto soggetto agli ordinari criteri sull'onere della prova ex art. 2697 c.c. è esonerato della dimostrazione della titolarità del rapporto solo quando il convenuto ne faccia espresso riconoscimento o la sua difesa sia incompatibile con il disconoscimento, in applicazione del principio secondo cui non egent probatione i fatti pacifici o incontroversi (cfr. Cass. n. 15759 del
10.07.2014).
Ancora, sempre in tale senso, si ritiene opportuno richiamare anche i più recenti approdi della giurisprudenza di legittimità per cui “la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui
all'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in
detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta” (cfr. Cass. n. 24798 del pagina 6 di 11 5.11.2020, nonché Cass. n. 5617 del 28.02.2020 con specifico riferimento ad un caso di insinuazione al passivo).
Sul punto, è peraltro di recente intervenuta la Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 17944/2023.
Sostiene condivisibilmente la S.C. che in linea generale, ai fini della cessione di un credito, benché non sia necessaria la prova scritta, non può ritenersi sufficiente la mera notificazione della cessione al debitore ceduto ex art. 1264 c.c., soprattutto quando il debitore abbia compiuto una specifica contestazione, come nella fattispecie in esame, in cui uno dei motivi dell'opposizione in esame è costituito esattamente dalla contestazione della sussistenza della titolarità attiva del rapporto controverso.
Tale principio si applica anche ai casi, come quello in esame, in cui la cessione sia avvenuta nell'ambito di un'operazione di cessione di crediti individuabili in blocco da parte di istituti bancari e della cessione sia stata data notizia mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, come previsto dall'art. 58 T.U.B.
In precedenza, la giurisprudenza di legittimità aveva ritenuto che “in tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, ai sensi dell'art. 58 T.U.B., è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione” (Cass., 26.6.2019, n. 17110; Cass., 29.12.2017, n. 31188).
Secondo tale orientamento, doveva ritenersi che il documento di legittimazione del credito nel caso di cessione di crediti in blocco ex art. 58 co. 2 T.U.B. fosse il testo della Gazzetta Ufficiale con cui era data notizia dell'operazione finanziaria in questione, non essendo necessario il deposito del contratto di cessione o di altro documento riportante il credito specifico oggetto, tenuto conto inoltre che l'onere della prova incombe sulla parte che contesta la riconducibilità della documentazione esibita al cessionario.
La Cassazione nel 2023, aggiungendo un elemento di novità rispetto alle precedenti acquisizioni, ha precisato che si può confermare che, in caso di cessione di crediti in blocco, quando non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione, ma soltanto l'inclusione dello specifico credito nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione conclusa dagli istituti bancari, l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicata in G.U. ben può costituire adeguata prova della cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, ove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano di ricondurlo tra quelli compresi nell'operazione di pagina 7 di 11 trasferimento. Ciò in quanto in caso di mancata contestazione sul contratto di cessione, quest'ultimo non dev'essere dimostrato, mentre il fatto da provare è soltanto quello dell'esatta individuazione dell'oggetto della cessione.
Solo quando sia oggetto di specifica contestazione da parte del debitore ceduto la stessa esistenza del contratto o dei contratti di cessione, allora il contratto dev'essere oggetto di prova. Ciò non esclude, comunque, che l'avviso di cessione, unitamente ad altri elementi, possa eventualmente essere valutato come indizio dal giudice del merito, sulla base di adeguata motivazione, al fine di pervenire alla prova presuntiva della cessione.
Compiendo una valutazione sugli elementi portati dalla società convenuta opposta alla cognizione di questo Tribunale, deve ritenersi comunque che parte opposta abbia fornito elementi tranquillizzanti sull'avvenuta cessione del credito e sulla sua titolarità attiva nel rapporto controverso.
La società opposta ha comunque prodotto in giudizio la dichiarazione con cui si conferma l'avvenuta cessione dello specifico credito vantato nei confronti dell'odierno opponente.
Da quanto esposto discende il necessario rigetto di tale motivo di opposizione svolto da parte attrice opponente.
Quanto al secondo motivo di opposizione occorre precisare che, laddove il titolo posto a fondamento del precetto sia di carattere giudiziale, “il giudice dell'opposizione, così come quello dell'esecuzione, non può effettuare alcun controllo intrinseco sul titolo, diretto cioè ad invalidarne l'efficacia in base ad eccezioni o difese che andavano dedotte nel giudizio nel cui corso è stato pronunziato il titolo medesimo, potendo controllare soltanto la persistenza della validità di quest'ultimo e quindi attribuire rilevanza solamente a fatti posteriori alla sua formazione o, se successiva, al conseguimento della definitività” (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 9247 del 2015; così anche, Cass. n. 3850del 2011, tra le tante).
Basti rammentare poi che la sede in cui si contesta la sussistenza del credito azionato in via monitoria non può che essere quella dell'opposizione a decreto ingiuntivo, mentre con l'opposizione al precetto, intimato in virtù dello stesso titolo, si può contestare solo il diritto della controparte a procedere ad esecuzione forzata. La Suprema Corte ha in più occasioni affermato che “il titolo esecutivo giudiziale
(nella specie, decreto ingiuntivo dichiarato esecutivo perché non opposto) copre i fatti estintivi (o modificativi o impeditivi) del credito intervenuti anteriormente alla formazione del titolo e non può essere rimesso in discussione dinanzi al giudice dell'esecuzione ed a quello dell'opposizione per fatti anteriori alla sua definitività, in virtù dell'intrinseca riserva di ogni questione di merito al giudice naturale della causa, per cui, qualora a base di una qualunque azione esecutiva sia posto un titolo esecutivo giudiziale, il giudice dell'esecuzione non può effettuare alcun controllo intrinseco sul titolo, diretto cioè ad invalidarne l'efficacia in base ad eccezioni o difese che andavano dedotte nel giudizio
pagina 8 di 11 nel cui corso è stato pronunziato il titolo medesimo, potendo solo controllare la persistente validità di quest'ultimo ed attribuire rilevanza ai fatti posteriori alla sua formazione” (Cass., Sez. L, Sentenza n.
3667 del 14/02/2013).
Alla stregua del consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, “la nullità della notificazione del decreto ingiuntivo, anche se causa di inefficacia del decreto quale titolo esecutivo, può essere eccepita dall'intimato solamente nel giudizio di opposizione al provvedimento monitorio, ai sensi dell'art. 645 cod. proc. civ., ovvero con l'opposizione tardiva ex art. 650 cod. proc. civ., qualora la nullità abbia impedito all'opponente di averne tempestiva conoscenza, e non anche successivamente alla notificazione del precetto, con l'opposizione di cui agli artt. 615 o 611 cod. proc. civ., davanti ad un giudice diverso da quello funzionalmente competente a giudicare sull'opposizione a decreto ingiuntivo" (cfr. Cass. n. 25713/2014, nonchè Cass. n. 8011/09, n. 15892/09, tra le più recenti;
in conformità a Cass. S.U. 9938/2005).
Nella vicenda in esame il vizio della notificazione del titolo esecutivo prospettato dalla ricorrente sarebbe ascrivibile sicuramente ad un'ipotesi di nullità e non di inesistenza della notificazione.
Quest'ultima è infatti configurabile, in base ai principi di strumentalità delle forme degli atti processuali e del giusto processo, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell'atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un'attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità. Tali elementi consistono: a) nell'attività di trasmissione, svolta da un soggetto qualificato, dotato, in base alla legge, della possibilità giuridica di compiere detta attività, in modo da poter ritenere esistente e individuabile il potere esercitato;
b) nella fase di consegna, intesa in senso lato come raggiungimento di uno qualsiasi degli esiti positivi della notificazione previsti dall'ordinamento (in virtù dei quali, cioè, la stessa debba comunque considerarsi, ex lege, eseguita), restando, pertanto, esclusi soltanto i casi in cui l'atto venga restituito puramente e semplicemente al mittente, così da dover reputare la notificazione meramente tentata ma non compiuta, cioè, in definitiva, omessa (Cass. S.U., Sentenza n. 14916 del 20/07/2016, Rv. 640603 - 01).
In ogni caso il titolo è stato regolarmente notificato, come provato per tabulas dall'odierna opposta.
Ne deriva l'inammissibilità del presente motivo di opposizione, posto che lo strumento corretto per eccepire l'asserita nullità della notifica è comunque quello previsto dagli artt. 645 e 650 c.p.c.
Quanto al terzo motivo di opposizione deve rilevarsi che lo stesso si appalesa manifestamente infondato, atteso che la presunta nullità della notifica del precetto risulta in ogni caso sanata, ai sensi dell'art. 156, comma 3, c.p.c., per effetto del raggiungimento dello scopo dell'atto, dimostrato dalla pagina 9 di 11 tempestiva opposizione formulata dalla debitrice società TR
avverso il precetto.
[...]
Con particolare riferimento alla nullità della notifica dell'atto di precetto, la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di precisare che “la nullità della notifica del precetto può essere sanata, ai sensi dell'art. 156, comma 3, c.p.c., dalla proposizione dell'opposizione, quale dimostrazione della intervenuta conoscenza dell'atto, solo quando è provato che tale conoscenza si è avuta in tempo utile a prevenire il pignoramento, atteso che la funzione tipica dell'atto di precetto è quella di consentire all'intimato di adempiere spontaneamente all'obbligazione portata dal titolo esecutivo, evitando l'avvio dell'esecuzione forzata contro di lui”. (Cass. civ. 24291 del 2017).
Ebbene, nel caso in esame è pacifico e incontestato che vi sia stata tempestiva conoscenza da parte del debitore del precetto mediante la ricezione della notifica in data 29.9.2023 (come ammesso dalla stessa parte opponente nel proprio atto introduttivo a pag. 1 dell'atto di citazione), con la conseguenza che la notificazione, intervenuta in tempo utile, era astrattamente idonea a paralizzare il pignoramento, mediante esecuzione spontanea del provvedimento o proposizione dell'opposizione, successivamente formulata nei termini di legge.
Alla luce delle considerazioni svolte, l'opposizione sul punto è priva di pregio e conseguentemente deve essere rigettata.
Quanto all'ulteriore motivo di opposizione afferente alla asserita illegittimità della somma intimata a titolo di interessi si osserva quanto segue.
Si rammenta anzitutto che con l'ordinanza n. 27032 del 19 dicembre 2014 la Corte Suprema di
Cassazione ha confermato un suo ormai consolidato orientamento giurisprudenziale (cfr. ad es. Cass. n.
5515/2008 e Cass. n. 2938/1992), ribadendo ancora una volta il principio di diritto, secondo cui il precetto che intimi il pagamento di una somma superiore a quella effettivamente dovuta non è sanzionabile con la nullità totale dell'atto, bensì con la nullità (o inefficacia) parziale per la somma eccedente.
Con la conseguenza che l'intimazione rimane valida per la somma effettivamente dovuta, alla cui determinazione provvede il giudice, che è investito di poteri di cognizione ordinaria a seguito dell'opposizione in ordine alla quantità del credito (cfr., ex multis, Cass. 12-3-2013 n. 6111; Cass. 30-1-
2013 n. 2160; Cass. 29-2-2008 n. 5515).
Ciò posto deve rilevarsi che l'eccezione del tutto generica è rimasta priva di supporto probatorio alla luce dei calcoli esposti e documentati da parte resistente e comunque parte opponente non ha allegato né provato l'usurarietà degli interessi.
In conclusione tutte le domande proposte dall'opponente vanno respinte.
pagina 10 di 11 La natura della causa, nonché la non univocità complessità e novità delle questioni giuridiche trattate giustificano la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: respinge l'opposizione; dichiara compensate tra le parti le spese di lite.
La presente sentenza si intende pubblicata con l'allegazione al verbale d'udienza ai sensi e per gli effetti dell'articolo 281 sexies c.p.c.,.
Rimini, 10 giugno 2025
Il Giudice dott. Elena Amadei
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