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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 15/07/2025, n. 3599 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 3599 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Catania
Sezione Specializzata Materia di Impresa CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nella persona dei sigg: dott. Mariano Sciacca Presidente dott. Vera Marletta Giudice relatore dott. Milena Aucelluzzo Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 2172/2022 R.G. promossa da:
(c.f. , con il patrocinio Parte_1 P.IVA_1 dell'avv. GIUFFRIDA FRANCESCA IRINA e , elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico, presso il difensore avv. GIUFFRIDA FRANCESCA IRINA
ATTORE
contro
:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PREZIOSI DAVIDE Parte_2 C.F._1
e elettivamente domiciliato in VIA CONTE RUGGERO, 81 CATANIA presso lo studio dell'avv.
PREZIOSI DAVIDE
CONVENUTO
E nei confronti di pagina 1 di 14 (C.F. ) rappresentato e difeso, giusta procura in atti, Controparte_1 C.F._2 dall'Avv. FONTANA ANTONINO, presso il cui studio, sito in Trapani in p.zza Umberto I n. 8, è elettivamente domiciliato
TERZO CHIAMATO IN CAUSA
Rimessa al Collegio per la decisione all'udienza del 25 novembre 2024, sulle conclusioni precisate in atti, previa assegnazione alle parti dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Motivi in fatto e in diritto
Con atto di citazione regolarmente notificato, la Parte_3
conveniva in giudizio innanzi il Tribunale di Catania, Sezione Specializzata
[...] [...]
chiedendo, ai sensi dell'art. 146 l.f., accertarsi e dichiararsi la Controparte_2 responsabilità della convenuta per diverse violazioni degli obblighi gestori dalla stessa commesse nella qualità di amministratore e liquidatore della società fallita e, conseguentemente, condannarla al risarcimento dei danni, in favore della curatela attrice, nella misura complessiva di € 607.415,62, oltre accessori.
In corso di causa la CU, con ricorso ex art. 671 c.p.c., richiedeva la concessione del sequestro conservativo su tutti i beni dell'amministratore e liquidatore della società fallita, e il Parte_2
GI , ritenuta la sussistenza sia del fumus boni iuris sia del periculum in mora, con ordinanza del 4 maggio 2022 accoglieva il ricorso della CU autorizzando il sequestro conservativo sui beni della resistente sino alla concorrenza della somma di € 625.000,00.
Con comparsa di risposta del 20.06.2022, si costituiva nel giudizio di merito, Parte_2 chiedendo, in via preliminare, di essere autorizzata a chiamare in causa, ai sensi dell'art. 269 c.p.c., il terzo quale amministratore e liquidatore di “fatto” della società fallita e, nel merito, Controparte_1
l'accertamento della sua totale estraneità agli atti di mala gestio contestati dalla CU attrice, addebitabili esclusivamente all'amministratore e liquidatore “ di fatto”, con conseguenziale condanna di quest'ultimo a manlevarla da qualsivoglia responsabilità.
Il G.I., con provvedimento del 22.06.2022, autorizzava la chiamata in causa del terzo, differendo all'uopo la prima udienza di comparizione al 29.11.2022.
Il terzo chiamato in causa si costituiva in giudizio eccependo, in via preliminare, la Controparte_1 prescrizione di qualunque pretesa risarcitoria nei suoi confronti e l'inammissibilità della domanda di pagina 2 di 14 manleva avanzata dalla convenuta;
nel merito chiedeva dichiararsi infondata la Parte_2 domanda formulata nei suoi confronti.
Assegnati alle parti, su loro richiesta i termini di cui all'art. 183,6° co cpc e depositate le memorie, il
G.I., con ordinanza del 21.06.2023, ammetteva i soli mezzi istruttori richiesti dalla convenuta, ritenendo inammissibili ed irrilevanti le prove testimoniali richieste dal terzo chiamato in causa.
Espletata l'attività UT , con ordinanza del 6 gennaio 2024 il G.I. rigettava la richiesta di CTU formulata dalla CU e fissava l'udienza del 25.11.2024 per la precisazione delle conclusioni.
Indi all'udienza del 25.11.2024, sulle conclusioni precisate come in atti, la causa veniva rimessa al
Collegio per la decisione, previa assegnazione alle parti dei termini di legge per il deposito degli scritti difensivi conclusionali.
Ciò posto, va rilevato che l'azione di responsabilità' esperita dalla curatela fallimentare ai sensi dell'art. 146 L.F. cumula inscindibilmente i presupposti e gli scopi sia dell'azione sociale di responsabilità' ex artt. 2392 e 2393 C.C. – che si ricollegano alla violazione da parte degli amministratori di specifici obblighi di derivazione legale o pattizia che si siano tradotti in pregiudizio per il patrimonio sociale -, che dell'azione spettante ai creditori sociali ex art. 2934 C.C., - tendente alla reintegrazione del patrimonio sociale diminuito dall'inosservanza degli obblighi facenti capo all'amministratore - (da ultimo Cass. civ. 10937/97; nonché Cass. civ., sez. I, 22.10 1998, n. 10488: ”Per effetto del fallimento di una società di capitali, le (diverse) fattispecie di responsabilità degli amministratori di cui agli artt.
2392 e 2394 codice civile confluiscono in un'unica azione, dal carattere unitario ed inscindibile, all'esercizio della quale è legittimato, in via esclusiva, il curatore del fallimento, che può, conseguentemente, formulare istanze risarcitorie verso gli amministratori tanto con riferimento ai presupposti della responsabilità (contrattuale) di questi verso la società (art. 2392 codice civile), quanto a quelli della responsabilità (extracontrattuale) verso i creditori sociali (art. 2394) ”).
A tal uopo detta azione presuppone il concorso di tre indefettibili condizioni: a) la violazione dell'obbligo di adempiere (trattandosi di obbligazione di mezzi e non di risultato), con la necessaria diligenza dovuta dal mandatario, gli obblighi imposti dalla legge e dell'atto costitutivo a tutela della compagine sociale e dei creditori sociali ovvero la violazione di obblighi e doveri generali – id est diligenza, vigilanza, divieto di agire in conflitto d'interessi-; b) l'esistenza di un danno risarcibile;
c)
l'esistenza di un nesso causale che leghi secondo una valutazione oggettiva e socialmente adeguata di regolarità condizionante il detto danno ad un comportamento negligente posto in essere dagli amministratori.
Per quanto attiene il primo dei presupposti ivi indicati, secondo una condivisibile classificazione dottrinale, gli obblighi incombenti sugli amministratori a garanzia di una gestione diligente, regolare, pagina 3 di 14 corretta e disinteressata della società, possono essere suddivisi in obblighi aventi contenuto specifico (sì come determinati dalla legge o dall'atto costitutivo) ed obblighi a contenuto generico (stante il rinvio all'obbligo incombente sul mandatario di gestire la società secondo criteri di diligenza ed in assenza di conflitto di interessi), entrambi poi trovando una loro peculiare caratterizzazione in relazione all'oggetto ed alle finalità che li connotino (ovvero del se siano relativi a norme poste a garanzia dell'integrità del capitale sociale, del corretto funzionamento degli organi sociali, della trasparenza gestionale, dell'osservanza della normativa sulla documentazione sociale, e segnatamente contabile, dell'osservanza dell'obbligo di fedeltà).
Con una precisazione che permette di transitare verso il secondo profilo rilevante del danno risarcibile: non tutti gli inadempimenti degli amministratori ai doverosi comportamenti su indicati sono fonte di danno.
Per l'individuazione in tali ipotesi di un danno risarcibile, occorre un ulteriore passaggio logico- giuridico, rappresentato dai successivi comportamenti rivelatisi concretamente pregiudizievoli, consentiti o indotti dalla falsa rappresentazione contabile ovvero dalla situazione di conflitto d'interessi.
Esistono, di contro, comportamenti, integranti violazione di specifici obblighi, immediatamente produttivi di un danno chiaramente individuabile, come la distrazione e la sottrazione di beni,
l'omissione di adempimenti tributari e previdenziali, importanti a carico della società oneri, altrimenti non dovuti, a titolo di sanzioni e pene pecuniarie.
Soltanto nelle ipotesi specifiche da ultimo riferite (delle quali è stata offerta una casistica evidentemente esemplificativa) ricorre una fattispecie dannosa, integrata da condotte d'inadempimento ad obblighi chiaramente individuati causalmente correlate, secondo un vincolo di derivazione diretto ed immediato, a perdite patrimoniali della società: ciò che appunto consente la delimitazione di un'area di risarcibilità del danno.
I casi indicati per primi invece – si pensi alle cd. violazioni formali imputabili agli amministratori, in special modo nella redazione del bilancio o nella tenuta della contabilità, - investono di sé il problematico profilo della sussistenza del nesso di causalità tra l'atto di mala gestio e il danno ed, ancora prima l'individuazione della stessa nozione di danno risarcibile.
Ciò premesso dalla documentazione versata in atti emerge quanto segue.
Il Tribunale di Catania, con sentenza n. 13 del 23.02.2017, ha dichiarato il fallimento di
[...]
, con sede in San Gregorio di Catania via Umberto n.84. Parte_1
La società fallita, costituita il 17.10.2006 e iscritta nel Registro delle Imprese il 29.10.2007, con capitale sociale, sottoscritto e versato, pari a € 99.000,00, ha esercitato l'attività di agenzia di viaggi, turismo e tour operator . pagina 4 di 14 Con verbale assembleare del 30.09.2011 è stato deliberato lo scioglimento anticipato e la messa in liquidazione di Parte_1
La gestione della società fallita è stata, sin dalla sua costituzione, affidata ad un amministratore unico nella persona di , che successivamente, in data 30.09.2011, ha anche assunto la veste Parte_2 di liquidatore e ciò sino all'intervenuto fallimento.
Va in premessa affermata l'ammissibilità dell'estensione delle domande risarcitorie formulate dalla attrice nei confronti del terzo chiamato in causa. Pt_3
Invero va, innanzitutto, rilevato che la chiamata in causa del quale “amministratore di fatto” _1 della società fallita, formulata dalla convenuta è all'evidenza una chiamata in causa Parte_2 del terzo responsabile (e non una chiamata in garanzia).
Pertanto la domanda risarcitoria della CU attrice deve considerarsi automaticamente estesa anche al terzo, in quanto, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, la sua chiamata in causa non determina il mutamento dell'oggetto della domanda ma evidenzia esclusivamente una pluralità di autonome responsabilità riconducibili allo stesso titolo risarcitorio.
Ed invero la Suprema Corte sul punto ha affermato “… che il principio dell'estensione automatica della domanda principale al terzo chiamato in causa dal convenuto trovi applicazione allorquando la chiamata del terzo sia effettuata al fine di ottenere la liberazione dello stesso convenuto dalla pretesa dell'attore, in ragione del fatto che il terzo venga individuato come unico obbligato nei confronti dell'attore ed in vece dello stesso convenuto, realizzandosi in tal caso un ampliamento della controversia in senso soggettivo (divenendo il chiamato parte del giudizio in posizione alternativa con il convenuto) ed oggettivo (inserendosi l'obbligazione del terzo dedotta dal convenuto verso l'attore in alternativa rispetto a quella individuata dall'attore), ferma restando, tuttavia, in ragione di detta duplice alternatività, l'unicità del complessivo rapporto controverso. La conclusione è la medesima quando il terzo chiamato in giudizio sia ritenuto non responsabile esclusivo, ma corresponsabile del danno, in quanto la diversità e pluralità delle condotte produttive dell'evento dannoso non danno luogo a diverse obbligazioni risarcitorie, con la conseguenza che la chiamata in causa del terzo non determina il mutamento dell'oggetto della domanda ma evidenzia esclusivamente una pluralità di autonome responsabilità riconducibili allo stesso titolo risarcitorio” (così Cass. n. 31066/2019 e nello stesso senso
Cass. n. 23213/ 2015 e Cass. n. 5400/2013).
Ne consegue che l'eccezione sollevata dalla difesa del di tardività della estensione della _1 domanda risarcitoria al terzo chiamato in causa in quanto formulata dalla CU solo nelle note ex art. 183 c.p.c,, è infondata.
pagina 5 di 14 Ed infatti, per quanto sopra detto, in conseguenza della chiamata in causa formulata dalla convenuta la domanda risarcitoria della attrice si considera estesa al terzo chiamato Pt_2 Pt_3 automaticamente e, quindi, anche in assenza di alcuna espressa dichiarazione in tal senso da parte attrice.
Per quanto concerne poi la eccepita prescrizione dell'azione di responsabilità esercitata nei confronti del terzo chiamato in causa, in quanto l'atto di citazione per chiamata del terzo sarebbe stato notificato oltre il termine quinquennale di cui all'art. 2949 c.c. decorrente dalla dichiarazione di fallimento, va rilevato che sussistono nella specie, i presupposti per l'operatività del termine lungo di prescrizione di cui all'art. 2947, co. 3, c.c., stante che gli addebiti contestati dalla CU alla , quale Pt_2 amministratore di diritto e, in forza della estensione della domanda conseguente alla chiamata in causa, al , oltre che illeciti civili costituiscono illeciti penali la cui sussistenza potrà essere accertata _1 incidenter tantum dall'intestato Tribunale.
In particolare, può essere ipotizzata una responsabilità penale dei convenuti sotto il profilo (i) del reato di bancarotta fraudolenta di cui agli artt. 223, comma 1, e 216 comma 1 n. 1 e 2 legge fall., in quanto gli amministratori hanno disperso/distratto/occultato beni e crediti della società; (ii) del reato di bancarotta fraudolenta documentale di cui all'art. 223 comma 2, n. 2 legge fall., in quanto non hanno depositato le scritture contabili né i bilanci rendendo impossibile la ricostruzione del patrimoniale sociale;
(iii) del reato di bancarotta fraudolenta impropria patrimoniale in quanto non hanno incassato i canoni dell'affitto d'azienda senza addurre alcuna giustificazione in merito (in tal senso cfr. Cassazione penale n. 16989/2014).
Quanto poi alla questione inerente la qualifica di amministratore di fatto in capo al terzo chiamato, giova osservare in diritto quanto segue.
Ai sensi dell'art. 2639, 1° comma, cod. civ., “al soggetto formalmente investito della qualifica o titolare della funzione prevista dalla legge civile è equiparato sia chi è tenuto a svolgere la stessa funzione, diversamente qualificata, sia chi esercita in modo continuativo e significativo i poteri tipici inerenti alla qualifica o alla funzione”.
Il legislatore, dunque, ha optato per un'equiparazione tra amministratore di fatto e di diritto non automatica, ma condizionata a presupposti e limiti ben definiti: (i) l'uno di ordine quantitativo- temporale, ossia l'esercizio della funzione amministrativa in modo continuativo;
(ii) l'altro di carattere qualitativo, ossia la significatività degli atti gestori compiuti e quindi dell'ingerenza del soggetto interessato nell'operato dell'organo amministrativo.
Il requisito sub (i) implica la reiterazione di atti e comportamenti, escludendo la rilevanza di un esercizio di poteri episodico o meramente occasionale, anche al fine di escludere che temporanee e pagina 6 di 14 preordinate ingerenze di terzi siano sufficienti per distogliere la riferibilità della responsabilità degli effettivi titolari dei poteri, evitando, così, che il reale dominus della funzione si ritagli aree d'immunità ricorrendo strumentalmente a deleghe ad acta.
Il requisito sub (ii), invece, implica una pregnanza qualitativa di quell'ingerenza sistematica richiesta dal primo parametro, che, come tale, non potrà che essere accertata caso per caso, alla luce delle singole circostanze concrete.
Con specifico riguardo agli amministratori di una società di capitali, si è ritenuto che l'amministrazione di fatto si estrinsechi attraverso il controllo della gestione della società sotto il profilo contabile ed amministrativo, tanto in riferimento all'organizzazione interna quanto a quella esterna, escludendosi la rilevanza di attribuzioni atipiche o marginali.
La dottrina è concorde nel sostenere che, ai fini dell'accertamento dell'amministrazione di fatto, si rende essenziale valutare “la tipologia dei poteri gestori in effetti realizzati, la “qualità” degli stessi, il quantum dei fatti di gestione tecnico-economica e gli orientamenti di indirizzo volti alla realizzazione ed all'attuazione dell'oggetto sociale in concreto realizzati, unitamente alla correlativa (ed essenziale) presenza di un quid non certo esiguo di autonomia decisionale, la libera conduzione di strategie gestionali anche rischiose, la “continuità” gestionale, l'esteriorizzazione personale della volontà sociale, le attività deliberative direttamente esplicate, l'eventuale vigilanza e l'avvenuta esecuzione delle delibere assembleari, l'organizzazione interna della società, nonché, come ulteriore prospettazione, l'affidamento riposto dagli “altri” - organi della società o terzi - nei comportamenti del soggetto in parola e la conseguenziale accettazione degli atti dallo stesso perfezionati quali atti
“dell'amministratore”; il tutto con la variabile, per una maggiore personalizzazione della qualifica di fatto, del tipo di società e delle dimensioni della stessa», al fine di ben differenziare la semplice ingerenza generica o anche esecutiva ma gerarchicamente sottordinata e/o settorialmente circoscritta, a carattere occasionale, dalla effettiva e significativa esplicazione dei poteri e delle facoltà che tipicamente contraddistinguono un amministratore.
In linea con la dottrina si è espressa la giurisprudenza di legittimità, sia civile che penale.
“Ai fini della corretta individuazione della sussistenza della figura dell'amministratore di fatto, è sufficiente l'accertamento dell'avvenuto inserimento dello stesso nella gestione dell'impresa, desumibile dalle direttive impartite e dal condizionamento delle scelte operative della società, anche in assenza di una qualsivoglia investitura, ancorchè irregolare o implicita, da parte della società stessa
(Cass. n. 2586 del 2014), purchè le funzioni gestorie svolte in via di fatto abbiano carattere sistematico e non si esauriscano, quindi, nel compimento di alcuni atti di natura eterogenea ed occasionale (Cass. n.
4028 del 2009, in motiv.; Cass. n. 4045 del 2016). pagina 7 di 14 Non è sufficiente, quindi, il compimento episodico e frammentario di singoli atti gestori essendo, piuttosto, necessario che le funzioni gestorie effettivamente svolte dall'estraneo si traducano in un'attività, vale a dire nel compimento stabile e sistematico, continuo e protratto per un periodo di tempo rilevante di una pluralità di atti tipici dell'amministratore (cfr. Cass. n. 9795 del 1999; Cass. n.
2906 del 2002; Cass. n. 28819 del 2008; Cass. n. 6719 del 2008; Cass. n. 4028 del 2009; Cass. n. 9619 del 2009; Cass. n. 4045 del 2016; Cass. n. 21730 del 2020)” (Cass., 2° sez. civ., 19 gennaio 2022, n.
1516, in senso conforme v. anche Cass., 5° sez. civ., 20 giugno 2024, n. 17109; Cass. 5° sez. civ., 8 aprile 2024, n. 9407).
Il corollario successivo è che “la prova della posizione di amministratore di fatto si traduce nell'accertamento di elementi sintomatici dell'inserimento organico del soggetto con funzioni direttive - in qualsiasi fase della sequenza organizzativa, produttiva o commerciale dell'attività della società, quali sono i rapporti con i dipendenti, i fornitori o i clienti ovvero in qualunque settore gestionale di detta attività, sia esso aziendale, produttivo, amministrativo, contrattuale o disciplinare.
In definitiva, l'amministratore di fatto viene positivamente individuato quando si realizza la compresenza dei seguenti elementi: a) mancanza di una formale investitura;
b) attività di gestione svolta in maniera continuativa, non episodica od occasionale;
c) autonomia decisionale interna ed esterna, con funzioni operative e di rappresentanza” (Cass., 5° sez. pen., 4 febbraio 2025, n. 12279, in senso conforme, v. anche Cass., 5° sez. pen., 25 gennaio 2023, n. 14558, Cass., 5° sez. pen., 3 aprile
2025, n. 18775; nella giurisprudenza di merito, v. Trib. Napoli, sez. spec. Impresa, 18 gennaio 2019, n.
795, laddove afferma “si avrà un amministratore di fatto qualora si abbia l'esercizio in concreto di un'attività di amministrazione intesa come un insieme di atti coordinati sul piano funzionale dalla unità dello scopo;
attività svolta senza subordinazione, e quantomeno sul piano di un rapporto paritario di cooperazione - se non di superiorità - con il soggetto investito formalmente dei poteri amministrati In definitiva, è amministratore di fatto colui che ingerisce, in modo continuativo e significativo, nel compimento di atti di gestione sia nei rapporti interni sia in quelli esterni alla società. Dunque, colui che impartisce direttive a dipendenti e collaboratori, individua i contraenti, negozia e stipula i contratti, cura i rapporti con i fornitori, agisce in nome e per conto della società.
Orbene, nel caso in oggetto all'esito dell'espletata attività UT è emerso che , Controparte_1 pur in assenza di formale investitura, si è occupato in modo continuativo e significativo della gestione dell'impresa, impartendo direttive ai dipendenti e condizionando le scelte operative della società; ha, quindi, ricoperto nella società fallita il ruolo di amministratore “di fatto”.
Ed infatti, in sede di interrogatorio formale, lo stesso ha dichiarato che “io e lei (i.e. sig.ra _1
) avevamo diviso i compiti, io mi occupavo della rete vendita, del call center, del Pt_2
pagina 8 di 14 confezionamento del prodotto da vendere ed in genere tutto ciò che riguardava il marketing, mentre la
Sig.ra si occupava di amministrazione in quanto, anche in ragione dei suoi studi, aveva Pt_2 maggiore competenza”; ed ancora che “mi occupavo della parte commerciale ….. utilizzavo la carta di credito aziendale tutte le volte che andavo in trasferta …… mi occupavo dell'organizzazione della rete commerciale quale socio, ma non ero formalmente alle dipendenze della società, nel senso che non ero dipendente”.
Orbene seppur le dichiarazioni rese dal sarebbero già sufficienti a comprovare la sua ingerenza _1 nella gestione della società, dall'esito della prova testimoniale è emerso ulteriormente in maniera inequivocabile il ruolo che lo stesso ha di fatto ricoperto nella società.
Il teste , dipendente della società, ha infatti, fra l'altro, dichiarato che relativamente Testimone_1 alle “ posizioni contabili e fiscali della società c'era un ufficio apposito ……il capo Parte_1 dell'ufficio era poi , nel senso che tutto quanto faceva capo a lui …… il Sig. Controparte_1 _1 era il nostro punto di riferimento per tutte le necessità che si presentavano durante l'espletamento del nostro lavoro, tanto che, noi dipendenti, scherzosamente lo chiamavamo “il Presidente” ed ancora “il
Sig. si occupava della selezione del personale …. poteva accadere ….che io chiedessi Controparte_1 alla Sig.ra di attivarsi presso i nostri partner commerciali per avere uno sconto ulteriore;
Parte_2 quanto al Sig, , ricordo ad esempio, che in occasione di una contestazione che avevamo avuto _1 da una coppia di clienti siciliani che voleva assolutamente venire in azienda per avere ragione delle loro lamentele, mi rivolsi a lui che mi chiese i contatti personali della coppia per cercare di risolvere personalmente la questione” .
Non c'è, quindi, alcun dubbio che le dichiarazioni rese dal testimone hanno confermato che il , _1 pur in assenza di formale investitura, si è ingerito nella gestione sociale in modo sistematico, occupandosi rapporti commerciali, contrattuali e dei rapporti con il personale dipendente anche nella fase dell'assunzione.
Il deve, quindi, essere considerato responsabile, in via solidale, degli atti di mala gestio _1 contestati dalla CU all'amministratore/liquidatore di diritto.
In riferimento agli addebiti contestati dalla CU all'organo gestorio va, innanzitutto, evidenziato che gli stessi, oltre ad essere ampiamente documentati, non sono stati neppure genericamente contestati, ai sensi dell'art. 115, comma 1, c.p.c., dalla convenuta e dal terzo chiamato in causa, così come nessuna contestazione è stata sollevata alla produzione documentale effettuata dalla CU.
Venendo all'esame dei singoli addebiti mossi all'organo gestorio, la convenuta , Parte_2 liquidatore della società fallita (e già amministratore unico della stessa) non ha depositato in cancelleria nè le contabili nè i libri sociali e, come emerso dagli accertamenti effettuati dall'Ufficio fallimentare, pagina 9 di 14 non ha neppure provveduto al deposito presso il Registro delle Imprese di tutti i bilanci di esercizio;
l'ultimo bilancio pubblicato dalla società fallita è, infatti, quello al 31.12.2010.
Ciononostante, dall'esame degli unici bilanci disponibili (2007-2010), della documentazione acquisita dalla CU a seguito di accesso al cassetto fiscale e dall'analisi delle domande di insinuazione al passivo fallimentare di , sono emersi diversi atti di mala gestio di cui devono Controparte_3 essere considerati solidalmente responsabili la , amministratore e liquidatore della fallita, e il Pt_2
, amministratore “di fatto” della società. _1
Invero, secondo quanto risulta dall'ultimo bilancio depositato presso il Registro delle Imprese, la società fallita, alla data del 31.12.2010, aveva disponibilità liquide per € 5.062,00, beni strumentali per
€ 83.843,00 e crediti per € 375.839,00, e quindi poste attive pari a complessivi € 464.744,00 (doc. 6 nostra produzione in atti). Ed invece, non è stata consegnata (neppure in parte) la liquidità risultante dal bilancio (pari a € 5.062,00), né, come emerge dal verbale negativo di apposizione dei sigilli, è stato rinvenuto alcuno dei predetti beni strumentali .
Pertanto, in mancanza della dimostrazione da parte dell'organo gestorio, di una diversa destinazione ai fini aziendali dei beni non rinvenuti, l'odierna convenuta e il terzo chiamato in causa devono essere considerati responsabili della dispersione dell'attivo societario
In tal senso la Suprema Corte, anche di recente, ha statuito che “ …. a fronte di disponibilità patrimoniali pacificamente fuoriuscite, senza apparente giustificazione, dall'attivo della società, questa, nell'agire per il risarcimento del danno nei confronti dell'amministratore, può limitarsi ad allegare l'inadempimento, consistente nella distrazione o dispersione delle dette risorse, mentre compete allo stesso amministratore la prova del suo adempimento, consistente nella destinazione delle attività patrimoniali in questione all'estinzione di debiti sociali o il loro impiego per lo svolgimento dell'attività sociale, in conformità della disciplina normativa e statutaria” (così testualmente Cass. n. 25631/2023 e nello stesso senso Cass. n.16952/2016 e Cass. n. 11703/97).
Peraltro nel caso di specie, non solo la convenuta non ha fornito alcuna dimostrazione di una eventuale diversa destinazione della liquidità e dei beni della società, ma non ha neppure genericamente contestato la circostanza.
E del resto, il mancato deposito delle scritture contabili da parte della convenuta, non ha consentito alla
CU di verificare qualunque eventuale, diversa destinazione ai fini aziendali dei beni non rinvenuti.
Anche per quanto riguarda i crediti appostati nel predetto bilancio al 31.12.2010 per € 375.839,00 è palese la responsabilità dell'organo gestorio e ciò sia nel caso in cui si ritenga che i crediti siano stati incassati sia nel caso contrario;
ed infatti, nell'ipotesi in cui i crediti siano stati incassati prima della dichiarazione di fallimento, gli amministratori/liquidatori devono rispondere delle somme incassate e pagina 10 di 14 non rinvenute dalla CU;
nell'ipotesi in cui, invece, i crediti non siano incassati, devono rispondere per non essersi attivati per il loro recupero e, in ogni caso, per non aver messo la CU in condizioni di recuperarli .
Anche sul punto la difesa della convenuta non solo neppure tentato di dare una, seppur labiale, giustificazione.
La CU ha, altresì, contestato all'organo gestorio di aver ripetutamente omesso il versamento dei tributi a partire dall'esercizio 2007, nonostante la società, come si evince dai dati dei bilanci relativi agli anni 2007-2008 e 2009-2010, disponesse di sufficienti fondi liquidi.
Orbene, l'omesso pagamento dei tributi ha determinato l'applicazione, a carico della società fallita, di gravose sanzioni e interessi applicati dagli Enti creditori, per complessive € 70.671,62, oltre competenze e spese spettanti all'Agente di Riscossione.
Appare evidente come la condotta degli amministratori debba essere valutata in termini di mala gestio laddove appare evidente come sia specifico obbligo degli stessi provvedere al pagamento delle imposte dovute. Di certo, la relativa voce di danno non potrà ricomprendere l'intera imposta bensi' solo gli aggravi derivanti dalle relative omissioni e, pertanto, sanzioni ed interessi derivanti dal mancato pagamento (Trib. CT, n.1114/2020, Rel. Dott. Marino).
Pertanto la mancata contabilizzazione delle sanzioni ed interessi sugli stessi pari a € 70.671,62 va attribuito all'amministratore attinto dall'azione
E anche relativamente al predetto addebito la difesa della convenuta non ha sollevato alcuna contestazione sia in merito all'an che al quantum della suddetta pretesa risarcitoria.
Ed infine, dalla documentazione acquisita dalla CU è emerso che con contratto del 29.11.2010, registrato in data 30.11.2010, ha concesso in affitto a il Parte_1 Parte_4 ramo d'azienda relativo all'esercizio dell'attività di agenzia di viaggi e turismo, per la durata di anni sei e canone annuo di € 12.000,00.
Orbene, poiché non è stata prodotta alcuna documentazione attestante l'avvenuto pagamento da parte della società affittuaria dei canoni relativi al predetto contratto di affitto, va ribadito quanto affermato nell'ordinanza di sequestro.
Deve cioè ritenersi che (dalla stipula del contratto e sino al fallimento) non abbia Parte_4 pagato neppure uno dei canoni concordati e l'odierna fallita, nonostante il perdurante inadempimento dell'affittuaria, non si sia in alcun modo attivata per la loro riscossione, facendo maturare un credito di
€ 72.000,00, divenuto, al momento del fallimento, inesigibile.
Ed infatti, dalle indagini effettuate dalla CU attrice è emerso che la società affittuaria: (i) è impossidente, (ii) ha abbandonato i locali dell'impresa, (iii) non ha provveduto al deposito dei bilanci pagina 11 di 14 sin dall'esercizio 2011, (iv) il suo rappresentante legale si è reso irreperibile;
(v) la diffida inviata dalla
CU è rimasta senza alcun riscontro.
Peraltro, come già evidenziato dalla curatela nell'atto introduttivo, i soci di sono, Parte_4 per il 50% del capitale, la stessa odierna convenuta, , e per l'altro 50% del capitale Parte_2
, terzo chiamato in causa e all'epoca convivente della stessa (secondo quanto da Controparte_1 Pt_2 quest'ultima dichiarato in sede di interrogatorio reso dinanzi al Curatore) e dunque appare evidente che l'operazione sia stata frutto di una precisa e consapevole scelta dell'organo gestorio che ha avuto l'effetto di procurare un danno alla società fallita e ai suoi creditori.
Dei predetti atti di mala gestio devono essere considerati responsabili solidalmente la , Pt_2 amministratore e liquidatore della fallita, e il , quale amministratore di “fatto” della società. _1
Ed invero, va ribadito che la richiesta formulata dalla convenuta di essere considerata estranea Pt_2 agli addebiti mossi dalla CU in quanto, pur rivestendo la carica di legale rappresentante, tutte le decisioni inerenti la vita societaria venivano prese dal , è infondata. _1
Per costante orientamento della giurisprudenza, infatti, la responsabilità dell'amministratore di “fatto” non esclude, ma si aggiunge a quella dell'amministratore di diritto, il quale deve rispondere dei danni cagionati alla società e ai soci non soltanto per i fatti commissivi a lui imputabili, ma anche per quelli omissivi. stante che “… la responsabilità dell'amministratore discende dalla mera accettazione della nomina, invocare la natura formale della carica o allegare di aver seguito le istruzioni impartite da terzi non esime il gestore dalla responsabilità per "mala gestio".
La giurisprudenza della Suprema Corte ha, anche da ultimo, chiarito che “….in tema di società, la circostanza che l'amministratore sia rimasto di fatto estraneo alla gestione della stessa, avendo consentito ad altri di ingerirsi nella conduzione dell'impresa sociale o essendosi limitato ad eseguire decisioni prese in altra sede, non è sufficiente ad escludere la sua responsabilità, riconducibile all'inosservanza dei doveri posti a suo carico dalla legge e dall'atto costitutivo, la cui assunzione, collegata all'accettazione dell'incarico, gli imponeva di vigilare sull'andamento della società e di attivarsi diligentemente per impedire il compimento di atti pregiudizievoli” (così Cass. n. 5795/2021).
Alla luce delle suesposte considerazioni, il gestore non può invocare la sua posizione di amministratore di comodo o "testa di legno", allo scopo di andare esente dalla responsabilità derivante dal compimento o dall'omesso impedimento atti di mala gestio” (così Trib. Roma sentenza n. 9596/2023;Trib. Napoli
7.09.2023 e Trib. Torino 11/06/2018).
Peraltro nel corso del giudizio è emerso che la non era, come dalla stessa asserito, totalmente Pt_2 estranea alle vicende e alla gestione societaria ma, come riferito dal testimone in sede di assunzione della prova “si occupava della parte commerciale …. contattava i nostri partner commerciali per avere pagina 12 di 14 uno sconto ulteriore sul prodotto che noi dovevamo vendere ai nostri clienti e ciò in modo da poter ricavare una adeguata commissione per il nostro lavoro di intermediazione nella vendita dei pacchetti viaggi” .
La stessa difesa della convenuta, d'altra parte, dichiara nella sua memoria conclusiva che la “si Pt_2 occupava del settore commerciale di promozione e vendita nonché dei rapporti con i partner e fornitori”.
Con riferimento poi all'eccezione sostenuta dalla difesa della convenuta per la prima volta solo nella comparsa conclusionale, che in capo all'amministratore di “fatto” non sarebbe configurabile una responsabilità contrattuale verso la società e i soci ma solo una responsabilità extracontrattuale che può sussistere solo in presenza della prova del nesso causale tra condotta dell'agente e l'evento lesivo e del dolo o della colpa grave dell'agente, elementi che, a suo dire, non sarebbero presenti nel caso de quo, come detto, è' orientamento consolidato nella giurisprudenza di legittimità e di merito (cfr., ex multis,
Cass. n. 23452/2019) il principio secondo il quale l'azione di responsabilità esercitata dal curatore ex art. 146 l.f. cumuli in sé le diverse azioni previste dagli artt. 2393 e 2394 c.c. a favore, rispettivamente, della società e dei creditori sociali, con la conseguenza che “… mentre su chi la promuove grava esclusivamente l'onere di dimostrare la sussistenza delle violazioni ed il nesso di causalità tra queste ed il danno verificatosi, incombe, per converso, su amministratori e sindaci l'onere di dimostrare la non imputabilità a sè del fatto dannoso, fornendo la prova positiva, con riferimento agli addebiti contestati, dell'osservanza dei doveri e dell'adempimento degli obblighi loro imposti (Cass. civ. n. 25977/2008).
Nel caso di specie la CU ha dato ampia prova della violazione da parte dell'organo gestorio dei doveri e degli obblighi imposti dalla legge e dall'atto costitutivo a tutela della società e dei creditori sociali nonchè l'esistenza di specifiche voci di danno causalmente imputabili alla inosservanza dei suddetti obblighi e doveri, addebiti che non sono stati neppure genericamente contestati, ai sensi dell'art. 115, comma 1, c.p.c. e che devono, quindi, considerarsi ampiamente provati.
Va pertanto affermata la responsabilità solidale della convenuta e del terzo chiamato Parte_2 in causa per ciascuno degli addebiti contestati dalla CU e il danno loro Controparte_1 imputabile conseguente alle violazioni degli obblighi gestori è pari a complessivi € 607.415,62 (€
464.744,00 + € 70.671,62 + € 72.000,00), al cui pagamento in favore della curatela attrice devono essere condannati.
L'accertata responsabilità genera un debito di valore sicché l'importo liquidato è soggetto a rivalutazione monetaria e sono dovuti gli interessi al tasso legale con decorrenza dalla dichiarazione di fallimento;
infatti, la prima mira a ripristinare la situazione patrimoniale del danneggiato ponendolo nella condizione in cui si sarebbe trovato se l'inadempimento non si fosse verificato, mentre i secondi pagina 13 di 14 hanno natura compensativa, con la conseguenza che "le due misure sono giuridicamente compatibili e che, pertanto, sulla somma risultante dalla rivalutazione debbono essere corrisposti gli interessi, il cui calcolo va effettuato con riferimento ai singoli momenti in relazione ai quali la somma s'incrementa nominalmente, in base agli indici prescelti di rivalutazione monetaria ovvero ad un indice medio"
(Cass. n. 9517/2002, Cass. n. 7948/2020).
Le spese di lite seguono la soccombenza nei confronti della curatela e, liquidate come da dispositivo secondo i parametri di cui al DM n. 157/2022 vanno poste a carico del convenuto, con pagamento in favore dell'Erario dello Stato, atteso che la curatela è stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato.
PQM
Il Tribunale di Catania, Sezione Specializzata Materia di Impresa, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.2172/2022 Rg
- accoglie la domanda proposta dalla curatela fallimentare e, per l'effetto, condanna in solido la convenuta e il terzo chiamato al pagamento in favore della curatela Parte_2 Controparte_1 della somma di euro € € 607.415,62 , oltre rivalutazione monetaria dalla data del fallimento e con gli interessi legali sulla somma di anno in anno rivalutata;
- condanna la convenuta e il terzo chiamato in causa al pagamento delle spese processuali, liquidate in
€ 3.693,00 per spese e € 22.426,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA, da versare in favore dell'Erario dello Stato;
Così deciso in data 16/5/2025 nella camera di consiglio della Sezione Specializzata Materia di Impresa del TRIBUNALE ORDINARIO di Catania.
Il Presidente
Dott.Mariano Sciacca
Il Giudice relatore
Dott. Vera Marletta
pagina 14 di 14
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Catania
Sezione Specializzata Materia di Impresa CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nella persona dei sigg: dott. Mariano Sciacca Presidente dott. Vera Marletta Giudice relatore dott. Milena Aucelluzzo Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 2172/2022 R.G. promossa da:
(c.f. , con il patrocinio Parte_1 P.IVA_1 dell'avv. GIUFFRIDA FRANCESCA IRINA e , elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico, presso il difensore avv. GIUFFRIDA FRANCESCA IRINA
ATTORE
contro
:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PREZIOSI DAVIDE Parte_2 C.F._1
e elettivamente domiciliato in VIA CONTE RUGGERO, 81 CATANIA presso lo studio dell'avv.
PREZIOSI DAVIDE
CONVENUTO
E nei confronti di pagina 1 di 14 (C.F. ) rappresentato e difeso, giusta procura in atti, Controparte_1 C.F._2 dall'Avv. FONTANA ANTONINO, presso il cui studio, sito in Trapani in p.zza Umberto I n. 8, è elettivamente domiciliato
TERZO CHIAMATO IN CAUSA
Rimessa al Collegio per la decisione all'udienza del 25 novembre 2024, sulle conclusioni precisate in atti, previa assegnazione alle parti dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Motivi in fatto e in diritto
Con atto di citazione regolarmente notificato, la Parte_3
conveniva in giudizio innanzi il Tribunale di Catania, Sezione Specializzata
[...] [...]
chiedendo, ai sensi dell'art. 146 l.f., accertarsi e dichiararsi la Controparte_2 responsabilità della convenuta per diverse violazioni degli obblighi gestori dalla stessa commesse nella qualità di amministratore e liquidatore della società fallita e, conseguentemente, condannarla al risarcimento dei danni, in favore della curatela attrice, nella misura complessiva di € 607.415,62, oltre accessori.
In corso di causa la CU, con ricorso ex art. 671 c.p.c., richiedeva la concessione del sequestro conservativo su tutti i beni dell'amministratore e liquidatore della società fallita, e il Parte_2
GI , ritenuta la sussistenza sia del fumus boni iuris sia del periculum in mora, con ordinanza del 4 maggio 2022 accoglieva il ricorso della CU autorizzando il sequestro conservativo sui beni della resistente sino alla concorrenza della somma di € 625.000,00.
Con comparsa di risposta del 20.06.2022, si costituiva nel giudizio di merito, Parte_2 chiedendo, in via preliminare, di essere autorizzata a chiamare in causa, ai sensi dell'art. 269 c.p.c., il terzo quale amministratore e liquidatore di “fatto” della società fallita e, nel merito, Controparte_1
l'accertamento della sua totale estraneità agli atti di mala gestio contestati dalla CU attrice, addebitabili esclusivamente all'amministratore e liquidatore “ di fatto”, con conseguenziale condanna di quest'ultimo a manlevarla da qualsivoglia responsabilità.
Il G.I., con provvedimento del 22.06.2022, autorizzava la chiamata in causa del terzo, differendo all'uopo la prima udienza di comparizione al 29.11.2022.
Il terzo chiamato in causa si costituiva in giudizio eccependo, in via preliminare, la Controparte_1 prescrizione di qualunque pretesa risarcitoria nei suoi confronti e l'inammissibilità della domanda di pagina 2 di 14 manleva avanzata dalla convenuta;
nel merito chiedeva dichiararsi infondata la Parte_2 domanda formulata nei suoi confronti.
Assegnati alle parti, su loro richiesta i termini di cui all'art. 183,6° co cpc e depositate le memorie, il
G.I., con ordinanza del 21.06.2023, ammetteva i soli mezzi istruttori richiesti dalla convenuta, ritenendo inammissibili ed irrilevanti le prove testimoniali richieste dal terzo chiamato in causa.
Espletata l'attività UT , con ordinanza del 6 gennaio 2024 il G.I. rigettava la richiesta di CTU formulata dalla CU e fissava l'udienza del 25.11.2024 per la precisazione delle conclusioni.
Indi all'udienza del 25.11.2024, sulle conclusioni precisate come in atti, la causa veniva rimessa al
Collegio per la decisione, previa assegnazione alle parti dei termini di legge per il deposito degli scritti difensivi conclusionali.
Ciò posto, va rilevato che l'azione di responsabilità' esperita dalla curatela fallimentare ai sensi dell'art. 146 L.F. cumula inscindibilmente i presupposti e gli scopi sia dell'azione sociale di responsabilità' ex artt. 2392 e 2393 C.C. – che si ricollegano alla violazione da parte degli amministratori di specifici obblighi di derivazione legale o pattizia che si siano tradotti in pregiudizio per il patrimonio sociale -, che dell'azione spettante ai creditori sociali ex art. 2934 C.C., - tendente alla reintegrazione del patrimonio sociale diminuito dall'inosservanza degli obblighi facenti capo all'amministratore - (da ultimo Cass. civ. 10937/97; nonché Cass. civ., sez. I, 22.10 1998, n. 10488: ”Per effetto del fallimento di una società di capitali, le (diverse) fattispecie di responsabilità degli amministratori di cui agli artt.
2392 e 2394 codice civile confluiscono in un'unica azione, dal carattere unitario ed inscindibile, all'esercizio della quale è legittimato, in via esclusiva, il curatore del fallimento, che può, conseguentemente, formulare istanze risarcitorie verso gli amministratori tanto con riferimento ai presupposti della responsabilità (contrattuale) di questi verso la società (art. 2392 codice civile), quanto a quelli della responsabilità (extracontrattuale) verso i creditori sociali (art. 2394) ”).
A tal uopo detta azione presuppone il concorso di tre indefettibili condizioni: a) la violazione dell'obbligo di adempiere (trattandosi di obbligazione di mezzi e non di risultato), con la necessaria diligenza dovuta dal mandatario, gli obblighi imposti dalla legge e dell'atto costitutivo a tutela della compagine sociale e dei creditori sociali ovvero la violazione di obblighi e doveri generali – id est diligenza, vigilanza, divieto di agire in conflitto d'interessi-; b) l'esistenza di un danno risarcibile;
c)
l'esistenza di un nesso causale che leghi secondo una valutazione oggettiva e socialmente adeguata di regolarità condizionante il detto danno ad un comportamento negligente posto in essere dagli amministratori.
Per quanto attiene il primo dei presupposti ivi indicati, secondo una condivisibile classificazione dottrinale, gli obblighi incombenti sugli amministratori a garanzia di una gestione diligente, regolare, pagina 3 di 14 corretta e disinteressata della società, possono essere suddivisi in obblighi aventi contenuto specifico (sì come determinati dalla legge o dall'atto costitutivo) ed obblighi a contenuto generico (stante il rinvio all'obbligo incombente sul mandatario di gestire la società secondo criteri di diligenza ed in assenza di conflitto di interessi), entrambi poi trovando una loro peculiare caratterizzazione in relazione all'oggetto ed alle finalità che li connotino (ovvero del se siano relativi a norme poste a garanzia dell'integrità del capitale sociale, del corretto funzionamento degli organi sociali, della trasparenza gestionale, dell'osservanza della normativa sulla documentazione sociale, e segnatamente contabile, dell'osservanza dell'obbligo di fedeltà).
Con una precisazione che permette di transitare verso il secondo profilo rilevante del danno risarcibile: non tutti gli inadempimenti degli amministratori ai doverosi comportamenti su indicati sono fonte di danno.
Per l'individuazione in tali ipotesi di un danno risarcibile, occorre un ulteriore passaggio logico- giuridico, rappresentato dai successivi comportamenti rivelatisi concretamente pregiudizievoli, consentiti o indotti dalla falsa rappresentazione contabile ovvero dalla situazione di conflitto d'interessi.
Esistono, di contro, comportamenti, integranti violazione di specifici obblighi, immediatamente produttivi di un danno chiaramente individuabile, come la distrazione e la sottrazione di beni,
l'omissione di adempimenti tributari e previdenziali, importanti a carico della società oneri, altrimenti non dovuti, a titolo di sanzioni e pene pecuniarie.
Soltanto nelle ipotesi specifiche da ultimo riferite (delle quali è stata offerta una casistica evidentemente esemplificativa) ricorre una fattispecie dannosa, integrata da condotte d'inadempimento ad obblighi chiaramente individuati causalmente correlate, secondo un vincolo di derivazione diretto ed immediato, a perdite patrimoniali della società: ciò che appunto consente la delimitazione di un'area di risarcibilità del danno.
I casi indicati per primi invece – si pensi alle cd. violazioni formali imputabili agli amministratori, in special modo nella redazione del bilancio o nella tenuta della contabilità, - investono di sé il problematico profilo della sussistenza del nesso di causalità tra l'atto di mala gestio e il danno ed, ancora prima l'individuazione della stessa nozione di danno risarcibile.
Ciò premesso dalla documentazione versata in atti emerge quanto segue.
Il Tribunale di Catania, con sentenza n. 13 del 23.02.2017, ha dichiarato il fallimento di
[...]
, con sede in San Gregorio di Catania via Umberto n.84. Parte_1
La società fallita, costituita il 17.10.2006 e iscritta nel Registro delle Imprese il 29.10.2007, con capitale sociale, sottoscritto e versato, pari a € 99.000,00, ha esercitato l'attività di agenzia di viaggi, turismo e tour operator . pagina 4 di 14 Con verbale assembleare del 30.09.2011 è stato deliberato lo scioglimento anticipato e la messa in liquidazione di Parte_1
La gestione della società fallita è stata, sin dalla sua costituzione, affidata ad un amministratore unico nella persona di , che successivamente, in data 30.09.2011, ha anche assunto la veste Parte_2 di liquidatore e ciò sino all'intervenuto fallimento.
Va in premessa affermata l'ammissibilità dell'estensione delle domande risarcitorie formulate dalla attrice nei confronti del terzo chiamato in causa. Pt_3
Invero va, innanzitutto, rilevato che la chiamata in causa del quale “amministratore di fatto” _1 della società fallita, formulata dalla convenuta è all'evidenza una chiamata in causa Parte_2 del terzo responsabile (e non una chiamata in garanzia).
Pertanto la domanda risarcitoria della CU attrice deve considerarsi automaticamente estesa anche al terzo, in quanto, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, la sua chiamata in causa non determina il mutamento dell'oggetto della domanda ma evidenzia esclusivamente una pluralità di autonome responsabilità riconducibili allo stesso titolo risarcitorio.
Ed invero la Suprema Corte sul punto ha affermato “… che il principio dell'estensione automatica della domanda principale al terzo chiamato in causa dal convenuto trovi applicazione allorquando la chiamata del terzo sia effettuata al fine di ottenere la liberazione dello stesso convenuto dalla pretesa dell'attore, in ragione del fatto che il terzo venga individuato come unico obbligato nei confronti dell'attore ed in vece dello stesso convenuto, realizzandosi in tal caso un ampliamento della controversia in senso soggettivo (divenendo il chiamato parte del giudizio in posizione alternativa con il convenuto) ed oggettivo (inserendosi l'obbligazione del terzo dedotta dal convenuto verso l'attore in alternativa rispetto a quella individuata dall'attore), ferma restando, tuttavia, in ragione di detta duplice alternatività, l'unicità del complessivo rapporto controverso. La conclusione è la medesima quando il terzo chiamato in giudizio sia ritenuto non responsabile esclusivo, ma corresponsabile del danno, in quanto la diversità e pluralità delle condotte produttive dell'evento dannoso non danno luogo a diverse obbligazioni risarcitorie, con la conseguenza che la chiamata in causa del terzo non determina il mutamento dell'oggetto della domanda ma evidenzia esclusivamente una pluralità di autonome responsabilità riconducibili allo stesso titolo risarcitorio” (così Cass. n. 31066/2019 e nello stesso senso
Cass. n. 23213/ 2015 e Cass. n. 5400/2013).
Ne consegue che l'eccezione sollevata dalla difesa del di tardività della estensione della _1 domanda risarcitoria al terzo chiamato in causa in quanto formulata dalla CU solo nelle note ex art. 183 c.p.c,, è infondata.
pagina 5 di 14 Ed infatti, per quanto sopra detto, in conseguenza della chiamata in causa formulata dalla convenuta la domanda risarcitoria della attrice si considera estesa al terzo chiamato Pt_2 Pt_3 automaticamente e, quindi, anche in assenza di alcuna espressa dichiarazione in tal senso da parte attrice.
Per quanto concerne poi la eccepita prescrizione dell'azione di responsabilità esercitata nei confronti del terzo chiamato in causa, in quanto l'atto di citazione per chiamata del terzo sarebbe stato notificato oltre il termine quinquennale di cui all'art. 2949 c.c. decorrente dalla dichiarazione di fallimento, va rilevato che sussistono nella specie, i presupposti per l'operatività del termine lungo di prescrizione di cui all'art. 2947, co. 3, c.c., stante che gli addebiti contestati dalla CU alla , quale Pt_2 amministratore di diritto e, in forza della estensione della domanda conseguente alla chiamata in causa, al , oltre che illeciti civili costituiscono illeciti penali la cui sussistenza potrà essere accertata _1 incidenter tantum dall'intestato Tribunale.
In particolare, può essere ipotizzata una responsabilità penale dei convenuti sotto il profilo (i) del reato di bancarotta fraudolenta di cui agli artt. 223, comma 1, e 216 comma 1 n. 1 e 2 legge fall., in quanto gli amministratori hanno disperso/distratto/occultato beni e crediti della società; (ii) del reato di bancarotta fraudolenta documentale di cui all'art. 223 comma 2, n. 2 legge fall., in quanto non hanno depositato le scritture contabili né i bilanci rendendo impossibile la ricostruzione del patrimoniale sociale;
(iii) del reato di bancarotta fraudolenta impropria patrimoniale in quanto non hanno incassato i canoni dell'affitto d'azienda senza addurre alcuna giustificazione in merito (in tal senso cfr. Cassazione penale n. 16989/2014).
Quanto poi alla questione inerente la qualifica di amministratore di fatto in capo al terzo chiamato, giova osservare in diritto quanto segue.
Ai sensi dell'art. 2639, 1° comma, cod. civ., “al soggetto formalmente investito della qualifica o titolare della funzione prevista dalla legge civile è equiparato sia chi è tenuto a svolgere la stessa funzione, diversamente qualificata, sia chi esercita in modo continuativo e significativo i poteri tipici inerenti alla qualifica o alla funzione”.
Il legislatore, dunque, ha optato per un'equiparazione tra amministratore di fatto e di diritto non automatica, ma condizionata a presupposti e limiti ben definiti: (i) l'uno di ordine quantitativo- temporale, ossia l'esercizio della funzione amministrativa in modo continuativo;
(ii) l'altro di carattere qualitativo, ossia la significatività degli atti gestori compiuti e quindi dell'ingerenza del soggetto interessato nell'operato dell'organo amministrativo.
Il requisito sub (i) implica la reiterazione di atti e comportamenti, escludendo la rilevanza di un esercizio di poteri episodico o meramente occasionale, anche al fine di escludere che temporanee e pagina 6 di 14 preordinate ingerenze di terzi siano sufficienti per distogliere la riferibilità della responsabilità degli effettivi titolari dei poteri, evitando, così, che il reale dominus della funzione si ritagli aree d'immunità ricorrendo strumentalmente a deleghe ad acta.
Il requisito sub (ii), invece, implica una pregnanza qualitativa di quell'ingerenza sistematica richiesta dal primo parametro, che, come tale, non potrà che essere accertata caso per caso, alla luce delle singole circostanze concrete.
Con specifico riguardo agli amministratori di una società di capitali, si è ritenuto che l'amministrazione di fatto si estrinsechi attraverso il controllo della gestione della società sotto il profilo contabile ed amministrativo, tanto in riferimento all'organizzazione interna quanto a quella esterna, escludendosi la rilevanza di attribuzioni atipiche o marginali.
La dottrina è concorde nel sostenere che, ai fini dell'accertamento dell'amministrazione di fatto, si rende essenziale valutare “la tipologia dei poteri gestori in effetti realizzati, la “qualità” degli stessi, il quantum dei fatti di gestione tecnico-economica e gli orientamenti di indirizzo volti alla realizzazione ed all'attuazione dell'oggetto sociale in concreto realizzati, unitamente alla correlativa (ed essenziale) presenza di un quid non certo esiguo di autonomia decisionale, la libera conduzione di strategie gestionali anche rischiose, la “continuità” gestionale, l'esteriorizzazione personale della volontà sociale, le attività deliberative direttamente esplicate, l'eventuale vigilanza e l'avvenuta esecuzione delle delibere assembleari, l'organizzazione interna della società, nonché, come ulteriore prospettazione, l'affidamento riposto dagli “altri” - organi della società o terzi - nei comportamenti del soggetto in parola e la conseguenziale accettazione degli atti dallo stesso perfezionati quali atti
“dell'amministratore”; il tutto con la variabile, per una maggiore personalizzazione della qualifica di fatto, del tipo di società e delle dimensioni della stessa», al fine di ben differenziare la semplice ingerenza generica o anche esecutiva ma gerarchicamente sottordinata e/o settorialmente circoscritta, a carattere occasionale, dalla effettiva e significativa esplicazione dei poteri e delle facoltà che tipicamente contraddistinguono un amministratore.
In linea con la dottrina si è espressa la giurisprudenza di legittimità, sia civile che penale.
“Ai fini della corretta individuazione della sussistenza della figura dell'amministratore di fatto, è sufficiente l'accertamento dell'avvenuto inserimento dello stesso nella gestione dell'impresa, desumibile dalle direttive impartite e dal condizionamento delle scelte operative della società, anche in assenza di una qualsivoglia investitura, ancorchè irregolare o implicita, da parte della società stessa
(Cass. n. 2586 del 2014), purchè le funzioni gestorie svolte in via di fatto abbiano carattere sistematico e non si esauriscano, quindi, nel compimento di alcuni atti di natura eterogenea ed occasionale (Cass. n.
4028 del 2009, in motiv.; Cass. n. 4045 del 2016). pagina 7 di 14 Non è sufficiente, quindi, il compimento episodico e frammentario di singoli atti gestori essendo, piuttosto, necessario che le funzioni gestorie effettivamente svolte dall'estraneo si traducano in un'attività, vale a dire nel compimento stabile e sistematico, continuo e protratto per un periodo di tempo rilevante di una pluralità di atti tipici dell'amministratore (cfr. Cass. n. 9795 del 1999; Cass. n.
2906 del 2002; Cass. n. 28819 del 2008; Cass. n. 6719 del 2008; Cass. n. 4028 del 2009; Cass. n. 9619 del 2009; Cass. n. 4045 del 2016; Cass. n. 21730 del 2020)” (Cass., 2° sez. civ., 19 gennaio 2022, n.
1516, in senso conforme v. anche Cass., 5° sez. civ., 20 giugno 2024, n. 17109; Cass. 5° sez. civ., 8 aprile 2024, n. 9407).
Il corollario successivo è che “la prova della posizione di amministratore di fatto si traduce nell'accertamento di elementi sintomatici dell'inserimento organico del soggetto con funzioni direttive - in qualsiasi fase della sequenza organizzativa, produttiva o commerciale dell'attività della società, quali sono i rapporti con i dipendenti, i fornitori o i clienti ovvero in qualunque settore gestionale di detta attività, sia esso aziendale, produttivo, amministrativo, contrattuale o disciplinare.
In definitiva, l'amministratore di fatto viene positivamente individuato quando si realizza la compresenza dei seguenti elementi: a) mancanza di una formale investitura;
b) attività di gestione svolta in maniera continuativa, non episodica od occasionale;
c) autonomia decisionale interna ed esterna, con funzioni operative e di rappresentanza” (Cass., 5° sez. pen., 4 febbraio 2025, n. 12279, in senso conforme, v. anche Cass., 5° sez. pen., 25 gennaio 2023, n. 14558, Cass., 5° sez. pen., 3 aprile
2025, n. 18775; nella giurisprudenza di merito, v. Trib. Napoli, sez. spec. Impresa, 18 gennaio 2019, n.
795, laddove afferma “si avrà un amministratore di fatto qualora si abbia l'esercizio in concreto di un'attività di amministrazione intesa come un insieme di atti coordinati sul piano funzionale dalla unità dello scopo;
attività svolta senza subordinazione, e quantomeno sul piano di un rapporto paritario di cooperazione - se non di superiorità - con il soggetto investito formalmente dei poteri amministrati In definitiva, è amministratore di fatto colui che ingerisce, in modo continuativo e significativo, nel compimento di atti di gestione sia nei rapporti interni sia in quelli esterni alla società. Dunque, colui che impartisce direttive a dipendenti e collaboratori, individua i contraenti, negozia e stipula i contratti, cura i rapporti con i fornitori, agisce in nome e per conto della società.
Orbene, nel caso in oggetto all'esito dell'espletata attività UT è emerso che , Controparte_1 pur in assenza di formale investitura, si è occupato in modo continuativo e significativo della gestione dell'impresa, impartendo direttive ai dipendenti e condizionando le scelte operative della società; ha, quindi, ricoperto nella società fallita il ruolo di amministratore “di fatto”.
Ed infatti, in sede di interrogatorio formale, lo stesso ha dichiarato che “io e lei (i.e. sig.ra _1
) avevamo diviso i compiti, io mi occupavo della rete vendita, del call center, del Pt_2
pagina 8 di 14 confezionamento del prodotto da vendere ed in genere tutto ciò che riguardava il marketing, mentre la
Sig.ra si occupava di amministrazione in quanto, anche in ragione dei suoi studi, aveva Pt_2 maggiore competenza”; ed ancora che “mi occupavo della parte commerciale ….. utilizzavo la carta di credito aziendale tutte le volte che andavo in trasferta …… mi occupavo dell'organizzazione della rete commerciale quale socio, ma non ero formalmente alle dipendenze della società, nel senso che non ero dipendente”.
Orbene seppur le dichiarazioni rese dal sarebbero già sufficienti a comprovare la sua ingerenza _1 nella gestione della società, dall'esito della prova testimoniale è emerso ulteriormente in maniera inequivocabile il ruolo che lo stesso ha di fatto ricoperto nella società.
Il teste , dipendente della società, ha infatti, fra l'altro, dichiarato che relativamente Testimone_1 alle “ posizioni contabili e fiscali della società c'era un ufficio apposito ……il capo Parte_1 dell'ufficio era poi , nel senso che tutto quanto faceva capo a lui …… il Sig. Controparte_1 _1 era il nostro punto di riferimento per tutte le necessità che si presentavano durante l'espletamento del nostro lavoro, tanto che, noi dipendenti, scherzosamente lo chiamavamo “il Presidente” ed ancora “il
Sig. si occupava della selezione del personale …. poteva accadere ….che io chiedessi Controparte_1 alla Sig.ra di attivarsi presso i nostri partner commerciali per avere uno sconto ulteriore;
Parte_2 quanto al Sig, , ricordo ad esempio, che in occasione di una contestazione che avevamo avuto _1 da una coppia di clienti siciliani che voleva assolutamente venire in azienda per avere ragione delle loro lamentele, mi rivolsi a lui che mi chiese i contatti personali della coppia per cercare di risolvere personalmente la questione” .
Non c'è, quindi, alcun dubbio che le dichiarazioni rese dal testimone hanno confermato che il , _1 pur in assenza di formale investitura, si è ingerito nella gestione sociale in modo sistematico, occupandosi rapporti commerciali, contrattuali e dei rapporti con il personale dipendente anche nella fase dell'assunzione.
Il deve, quindi, essere considerato responsabile, in via solidale, degli atti di mala gestio _1 contestati dalla CU all'amministratore/liquidatore di diritto.
In riferimento agli addebiti contestati dalla CU all'organo gestorio va, innanzitutto, evidenziato che gli stessi, oltre ad essere ampiamente documentati, non sono stati neppure genericamente contestati, ai sensi dell'art. 115, comma 1, c.p.c., dalla convenuta e dal terzo chiamato in causa, così come nessuna contestazione è stata sollevata alla produzione documentale effettuata dalla CU.
Venendo all'esame dei singoli addebiti mossi all'organo gestorio, la convenuta , Parte_2 liquidatore della società fallita (e già amministratore unico della stessa) non ha depositato in cancelleria nè le contabili nè i libri sociali e, come emerso dagli accertamenti effettuati dall'Ufficio fallimentare, pagina 9 di 14 non ha neppure provveduto al deposito presso il Registro delle Imprese di tutti i bilanci di esercizio;
l'ultimo bilancio pubblicato dalla società fallita è, infatti, quello al 31.12.2010.
Ciononostante, dall'esame degli unici bilanci disponibili (2007-2010), della documentazione acquisita dalla CU a seguito di accesso al cassetto fiscale e dall'analisi delle domande di insinuazione al passivo fallimentare di , sono emersi diversi atti di mala gestio di cui devono Controparte_3 essere considerati solidalmente responsabili la , amministratore e liquidatore della fallita, e il Pt_2
, amministratore “di fatto” della società. _1
Invero, secondo quanto risulta dall'ultimo bilancio depositato presso il Registro delle Imprese, la società fallita, alla data del 31.12.2010, aveva disponibilità liquide per € 5.062,00, beni strumentali per
€ 83.843,00 e crediti per € 375.839,00, e quindi poste attive pari a complessivi € 464.744,00 (doc. 6 nostra produzione in atti). Ed invece, non è stata consegnata (neppure in parte) la liquidità risultante dal bilancio (pari a € 5.062,00), né, come emerge dal verbale negativo di apposizione dei sigilli, è stato rinvenuto alcuno dei predetti beni strumentali .
Pertanto, in mancanza della dimostrazione da parte dell'organo gestorio, di una diversa destinazione ai fini aziendali dei beni non rinvenuti, l'odierna convenuta e il terzo chiamato in causa devono essere considerati responsabili della dispersione dell'attivo societario
In tal senso la Suprema Corte, anche di recente, ha statuito che “ …. a fronte di disponibilità patrimoniali pacificamente fuoriuscite, senza apparente giustificazione, dall'attivo della società, questa, nell'agire per il risarcimento del danno nei confronti dell'amministratore, può limitarsi ad allegare l'inadempimento, consistente nella distrazione o dispersione delle dette risorse, mentre compete allo stesso amministratore la prova del suo adempimento, consistente nella destinazione delle attività patrimoniali in questione all'estinzione di debiti sociali o il loro impiego per lo svolgimento dell'attività sociale, in conformità della disciplina normativa e statutaria” (così testualmente Cass. n. 25631/2023 e nello stesso senso Cass. n.16952/2016 e Cass. n. 11703/97).
Peraltro nel caso di specie, non solo la convenuta non ha fornito alcuna dimostrazione di una eventuale diversa destinazione della liquidità e dei beni della società, ma non ha neppure genericamente contestato la circostanza.
E del resto, il mancato deposito delle scritture contabili da parte della convenuta, non ha consentito alla
CU di verificare qualunque eventuale, diversa destinazione ai fini aziendali dei beni non rinvenuti.
Anche per quanto riguarda i crediti appostati nel predetto bilancio al 31.12.2010 per € 375.839,00 è palese la responsabilità dell'organo gestorio e ciò sia nel caso in cui si ritenga che i crediti siano stati incassati sia nel caso contrario;
ed infatti, nell'ipotesi in cui i crediti siano stati incassati prima della dichiarazione di fallimento, gli amministratori/liquidatori devono rispondere delle somme incassate e pagina 10 di 14 non rinvenute dalla CU;
nell'ipotesi in cui, invece, i crediti non siano incassati, devono rispondere per non essersi attivati per il loro recupero e, in ogni caso, per non aver messo la CU in condizioni di recuperarli .
Anche sul punto la difesa della convenuta non solo neppure tentato di dare una, seppur labiale, giustificazione.
La CU ha, altresì, contestato all'organo gestorio di aver ripetutamente omesso il versamento dei tributi a partire dall'esercizio 2007, nonostante la società, come si evince dai dati dei bilanci relativi agli anni 2007-2008 e 2009-2010, disponesse di sufficienti fondi liquidi.
Orbene, l'omesso pagamento dei tributi ha determinato l'applicazione, a carico della società fallita, di gravose sanzioni e interessi applicati dagli Enti creditori, per complessive € 70.671,62, oltre competenze e spese spettanti all'Agente di Riscossione.
Appare evidente come la condotta degli amministratori debba essere valutata in termini di mala gestio laddove appare evidente come sia specifico obbligo degli stessi provvedere al pagamento delle imposte dovute. Di certo, la relativa voce di danno non potrà ricomprendere l'intera imposta bensi' solo gli aggravi derivanti dalle relative omissioni e, pertanto, sanzioni ed interessi derivanti dal mancato pagamento (Trib. CT, n.1114/2020, Rel. Dott. Marino).
Pertanto la mancata contabilizzazione delle sanzioni ed interessi sugli stessi pari a € 70.671,62 va attribuito all'amministratore attinto dall'azione
E anche relativamente al predetto addebito la difesa della convenuta non ha sollevato alcuna contestazione sia in merito all'an che al quantum della suddetta pretesa risarcitoria.
Ed infine, dalla documentazione acquisita dalla CU è emerso che con contratto del 29.11.2010, registrato in data 30.11.2010, ha concesso in affitto a il Parte_1 Parte_4 ramo d'azienda relativo all'esercizio dell'attività di agenzia di viaggi e turismo, per la durata di anni sei e canone annuo di € 12.000,00.
Orbene, poiché non è stata prodotta alcuna documentazione attestante l'avvenuto pagamento da parte della società affittuaria dei canoni relativi al predetto contratto di affitto, va ribadito quanto affermato nell'ordinanza di sequestro.
Deve cioè ritenersi che (dalla stipula del contratto e sino al fallimento) non abbia Parte_4 pagato neppure uno dei canoni concordati e l'odierna fallita, nonostante il perdurante inadempimento dell'affittuaria, non si sia in alcun modo attivata per la loro riscossione, facendo maturare un credito di
€ 72.000,00, divenuto, al momento del fallimento, inesigibile.
Ed infatti, dalle indagini effettuate dalla CU attrice è emerso che la società affittuaria: (i) è impossidente, (ii) ha abbandonato i locali dell'impresa, (iii) non ha provveduto al deposito dei bilanci pagina 11 di 14 sin dall'esercizio 2011, (iv) il suo rappresentante legale si è reso irreperibile;
(v) la diffida inviata dalla
CU è rimasta senza alcun riscontro.
Peraltro, come già evidenziato dalla curatela nell'atto introduttivo, i soci di sono, Parte_4 per il 50% del capitale, la stessa odierna convenuta, , e per l'altro 50% del capitale Parte_2
, terzo chiamato in causa e all'epoca convivente della stessa (secondo quanto da Controparte_1 Pt_2 quest'ultima dichiarato in sede di interrogatorio reso dinanzi al Curatore) e dunque appare evidente che l'operazione sia stata frutto di una precisa e consapevole scelta dell'organo gestorio che ha avuto l'effetto di procurare un danno alla società fallita e ai suoi creditori.
Dei predetti atti di mala gestio devono essere considerati responsabili solidalmente la , Pt_2 amministratore e liquidatore della fallita, e il , quale amministratore di “fatto” della società. _1
Ed invero, va ribadito che la richiesta formulata dalla convenuta di essere considerata estranea Pt_2 agli addebiti mossi dalla CU in quanto, pur rivestendo la carica di legale rappresentante, tutte le decisioni inerenti la vita societaria venivano prese dal , è infondata. _1
Per costante orientamento della giurisprudenza, infatti, la responsabilità dell'amministratore di “fatto” non esclude, ma si aggiunge a quella dell'amministratore di diritto, il quale deve rispondere dei danni cagionati alla società e ai soci non soltanto per i fatti commissivi a lui imputabili, ma anche per quelli omissivi. stante che “… la responsabilità dell'amministratore discende dalla mera accettazione della nomina, invocare la natura formale della carica o allegare di aver seguito le istruzioni impartite da terzi non esime il gestore dalla responsabilità per "mala gestio".
La giurisprudenza della Suprema Corte ha, anche da ultimo, chiarito che “….in tema di società, la circostanza che l'amministratore sia rimasto di fatto estraneo alla gestione della stessa, avendo consentito ad altri di ingerirsi nella conduzione dell'impresa sociale o essendosi limitato ad eseguire decisioni prese in altra sede, non è sufficiente ad escludere la sua responsabilità, riconducibile all'inosservanza dei doveri posti a suo carico dalla legge e dall'atto costitutivo, la cui assunzione, collegata all'accettazione dell'incarico, gli imponeva di vigilare sull'andamento della società e di attivarsi diligentemente per impedire il compimento di atti pregiudizievoli” (così Cass. n. 5795/2021).
Alla luce delle suesposte considerazioni, il gestore non può invocare la sua posizione di amministratore di comodo o "testa di legno", allo scopo di andare esente dalla responsabilità derivante dal compimento o dall'omesso impedimento atti di mala gestio” (così Trib. Roma sentenza n. 9596/2023;Trib. Napoli
7.09.2023 e Trib. Torino 11/06/2018).
Peraltro nel corso del giudizio è emerso che la non era, come dalla stessa asserito, totalmente Pt_2 estranea alle vicende e alla gestione societaria ma, come riferito dal testimone in sede di assunzione della prova “si occupava della parte commerciale …. contattava i nostri partner commerciali per avere pagina 12 di 14 uno sconto ulteriore sul prodotto che noi dovevamo vendere ai nostri clienti e ciò in modo da poter ricavare una adeguata commissione per il nostro lavoro di intermediazione nella vendita dei pacchetti viaggi” .
La stessa difesa della convenuta, d'altra parte, dichiara nella sua memoria conclusiva che la “si Pt_2 occupava del settore commerciale di promozione e vendita nonché dei rapporti con i partner e fornitori”.
Con riferimento poi all'eccezione sostenuta dalla difesa della convenuta per la prima volta solo nella comparsa conclusionale, che in capo all'amministratore di “fatto” non sarebbe configurabile una responsabilità contrattuale verso la società e i soci ma solo una responsabilità extracontrattuale che può sussistere solo in presenza della prova del nesso causale tra condotta dell'agente e l'evento lesivo e del dolo o della colpa grave dell'agente, elementi che, a suo dire, non sarebbero presenti nel caso de quo, come detto, è' orientamento consolidato nella giurisprudenza di legittimità e di merito (cfr., ex multis,
Cass. n. 23452/2019) il principio secondo il quale l'azione di responsabilità esercitata dal curatore ex art. 146 l.f. cumuli in sé le diverse azioni previste dagli artt. 2393 e 2394 c.c. a favore, rispettivamente, della società e dei creditori sociali, con la conseguenza che “… mentre su chi la promuove grava esclusivamente l'onere di dimostrare la sussistenza delle violazioni ed il nesso di causalità tra queste ed il danno verificatosi, incombe, per converso, su amministratori e sindaci l'onere di dimostrare la non imputabilità a sè del fatto dannoso, fornendo la prova positiva, con riferimento agli addebiti contestati, dell'osservanza dei doveri e dell'adempimento degli obblighi loro imposti (Cass. civ. n. 25977/2008).
Nel caso di specie la CU ha dato ampia prova della violazione da parte dell'organo gestorio dei doveri e degli obblighi imposti dalla legge e dall'atto costitutivo a tutela della società e dei creditori sociali nonchè l'esistenza di specifiche voci di danno causalmente imputabili alla inosservanza dei suddetti obblighi e doveri, addebiti che non sono stati neppure genericamente contestati, ai sensi dell'art. 115, comma 1, c.p.c. e che devono, quindi, considerarsi ampiamente provati.
Va pertanto affermata la responsabilità solidale della convenuta e del terzo chiamato Parte_2 in causa per ciascuno degli addebiti contestati dalla CU e il danno loro Controparte_1 imputabile conseguente alle violazioni degli obblighi gestori è pari a complessivi € 607.415,62 (€
464.744,00 + € 70.671,62 + € 72.000,00), al cui pagamento in favore della curatela attrice devono essere condannati.
L'accertata responsabilità genera un debito di valore sicché l'importo liquidato è soggetto a rivalutazione monetaria e sono dovuti gli interessi al tasso legale con decorrenza dalla dichiarazione di fallimento;
infatti, la prima mira a ripristinare la situazione patrimoniale del danneggiato ponendolo nella condizione in cui si sarebbe trovato se l'inadempimento non si fosse verificato, mentre i secondi pagina 13 di 14 hanno natura compensativa, con la conseguenza che "le due misure sono giuridicamente compatibili e che, pertanto, sulla somma risultante dalla rivalutazione debbono essere corrisposti gli interessi, il cui calcolo va effettuato con riferimento ai singoli momenti in relazione ai quali la somma s'incrementa nominalmente, in base agli indici prescelti di rivalutazione monetaria ovvero ad un indice medio"
(Cass. n. 9517/2002, Cass. n. 7948/2020).
Le spese di lite seguono la soccombenza nei confronti della curatela e, liquidate come da dispositivo secondo i parametri di cui al DM n. 157/2022 vanno poste a carico del convenuto, con pagamento in favore dell'Erario dello Stato, atteso che la curatela è stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato.
PQM
Il Tribunale di Catania, Sezione Specializzata Materia di Impresa, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.2172/2022 Rg
- accoglie la domanda proposta dalla curatela fallimentare e, per l'effetto, condanna in solido la convenuta e il terzo chiamato al pagamento in favore della curatela Parte_2 Controparte_1 della somma di euro € € 607.415,62 , oltre rivalutazione monetaria dalla data del fallimento e con gli interessi legali sulla somma di anno in anno rivalutata;
- condanna la convenuta e il terzo chiamato in causa al pagamento delle spese processuali, liquidate in
€ 3.693,00 per spese e € 22.426,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA, da versare in favore dell'Erario dello Stato;
Così deciso in data 16/5/2025 nella camera di consiglio della Sezione Specializzata Materia di Impresa del TRIBUNALE ORDINARIO di Catania.
Il Presidente
Dott.Mariano Sciacca
Il Giudice relatore
Dott. Vera Marletta
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