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Sentenza 16 ottobre 2025
Sentenza 16 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 16/10/2025, n. 519 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 519 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di PAVIA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del giudice del lavoro dott. DE RR ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n 556 2023 R.G. promossa da:
rappresentata e difesa 'avv ARNO' Parte_1 C.F._1
DO ed elettivamente domiciliata in Pavia via Damiano Chiesa 14 presso lo studio del difensore
RICORRENTE
Contro
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv Controparte_1 P.IVA_1
NT EL GA ed elettivamente domiciliato in Pavia piazza Marelli presso la sede dell' CP_1
RESISTENTE
E contro
C.F. , rappresentato ex lege dalla Controparte_2 P.IVA_2
Avvocatura dello Stato e domiciliato in Milano via Freguglia 1
RESISTENTE
Oggetto: ripetizione indebito;
ripristino pensione di reversibilità conclusioni: come in at
FATTO E DIRITTO
I documenti depositati dalle parti e le circostanze che emergono dagli atti di entrambe impongono di ricostruire i principali fatti rilevanti per la decisione come di seguito descritto.
Con ricorso introduttivo depositato in data 08.05.2023, radicava il presente Parte_1
giudizio, esponendo, preliminarmente che, per effetto di un'indagine della Procura di Roma concernente l'accesso al prepensionamento agevolato ex artt. 35 e 37 L. n. 416/1981 da parte di giornalisti e poligrafici del gruppo l' aveva bloccato i trattamenti pensionistici e preteso la CP_3 CP_1
restituzione delle somme percepite.
Parte attrice, in particolare, era stata coinvolta nella vicenda non in quanto giornalista o poligrafica, bensì come erede del marito poligrafico de “La Provincia Pavese”, percettore della Persona_1
pensione ex artt. 35 e 37 L n. 416/1981 (cat. VO n. 10083743), ed in quanto titolare della pensione di reversibilità a lei liquidata a seguito del decesso del coniuge avvenuto il 02.02.2020. La ricorrente evidenziava che il marito già alle dipendenze di era stato ceduto Persona_1 Controparte_4
a dal 01.06.2013 (doc. 6 ricorrente), inserito poi in CIGS prorogata fino al 28.02.2014 Controparte_5
con decreto ministeriale n. 76325 del 15.10.2013 per l'unità produttiva di BO (doc. 3 ricorrente), aveva quindi maturato i requisiti per il prepensionamento agevolato e aveva presentato la relativa domanda, accolta dall' con decorrenza dal mese di marzo 2014 (doc. 7 e 8 Controparte_6
ricorrente).
Segnatamente, la ricorrente deduceva l'illegittimità della decisione dell' di revocare la pensione di CP_1
anzianità del defunto dante causa e, di conseguenza, il trattamento di reversibilità erogato a favore della ricorrente medesima, oltre alla presunta indebita richiesta di restituzione dei ratei già corrisposti (doc. 1
e 2 ). CP_1
In particolare, riferiva, a suffragio delle difese azionate con il ricorso in esame, la totale Parte_1
estraneità del coniuge rispetto ad eventuali condotte decettive poste in essere dal datore di lavoro, lamentando, al contempo, la mancata diligenza dell'Ente della Previdenza e del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali nell'attività di vigilanza che avrebbe dovuto condurre nei confronti dell'operato del datore di lavoro, onde reprimerne o prevenirne eventuali violazioni.
A fronte delle circostanze sopra esposte, la ricorrente ha chiesto, nelle conclusioni rassegante con il ricorso, l'annullamento o comunque la disapplicazione del provvedimento di revoca della pensione di CP_ reversibilità emesso dall' con condanna di quest'ultimo a corrisponderle le somme indebitamente trattenute e/o non erogate;
per l'ipotesi in cui fosse confermato il provvedimento di annullamento della CP_ pensione, la ricorrente ha domandato la condanna in solido dell' del Controparte_2
e di al risarcimento dei danni patrimoniali patiti e
[...] Controparte_7
patiendi per ogni mensilità di pensione non percepita a decorrere dal provvedimento di revoca, per l'ammontare complessivo reputato di giustizia.
Con memoria difensiva depositata in data 25/08/2023 si è costituto l' , contestando la fondatezza CP_1 del ricorso in fatto e in diritto, sulla scorta del rilievo che l'illegittima fruizione della CIGS da parte del coniuge defunto, avrebbe disvelato la carenza dei requisiti pensionistici dello stesso e Persona_1 avrebbe determinato l'annullamento dei benefici CIGS con perdita del diritto al prepensionamento. L' , inoltre, nell'atto costitutivo, precisava - rispetto alla ricostruzione dei Controparte_8
fatti di causa operata dalla ricorrente- che la medesima aveva presentato, in data 02.12.2022, domanda di pensione indiretta quale superstite di lavoratore assicurato (deceduto senza diritto a pensione) ed aveva ottenuto, sulla base della contribuzione effettiva presente sull'estratto conto del sig. Persona_1
dal 1 luglio 1980 al 31 dicembre 2017, la liquidazione di detto trattamento pensionistico (n. 003-
570020076565 Cat. SO) con comunicazione del 19.12.2022 (cfr. doc. 13 ). CP_1 CP_1
Con memorie difensive depositate in data 8 settembre 2023 e 11 settembre 2023 si costituivano rispettivamente, la e Il Controparte_7 Controparte_2
contestando la fondatezza del ricorso con riguardo alle domande ivi formulate ed obiettandone la preliminare inammissibilità.
Segnatamente, il , oltre a sindacare le domande attoree nel merito, eccepiva Controparte_2 preliminarmente quanto segue: l'inderogabilità della competenza funzionale del foro erariale del
Tribunale di Milano ai sensi del combinato art. 25 c.p.c ed art. 11 R.D 1611/1933, riguardante la domanda autonoma di responsabilità extracontrattuale del convenuto Dicastero per fatti omissivi dichiarati come illeciti civili o illegittima attività provvedimentale, nella misura in cui la domanda de qua rinvierebbe ad attività amministrativa di controllo o a comportamenti omissivi estranei al rapporto di lavoro ed alle questioni dell'indebito previdenziale;
il difetto di giurisdizione del giudice ordinario a favore della competenza del Tar di Milano, nel caso in cui la pretesa della ricorrente fosse rivolta – in via esclusiva o prevalentemente- ad accertare il corretto espletamento di un' attività amministrativa pura, non ibridata da alcun tipo di comportamento operato dall'Amministrazione procedente;
ed, in ultimo, il difetto di legittimazione passiva, sulla scorta del rilievo per cui legittimato ad ottenere un rigetto o un accoglimento della domanda, così come proposta dalla ricorrente, sarebbe, al più,
l' sede territoriale di Milano o di Pavia, stante il dettato normativo di Controparte_9 cui all'art. 1 del D.lgs n. 149/2015.
La vertenza in esame è stata oggetto di parziale conciliazione giudiziale tra il Gruppo Gedi e la ricorrente, con la conseguenza che il giudice, che, all'udienza del 26/03/2024, ha dichiarato l'estinzione del giudizio tra tali parti.
L' , in esito alla conciliazione parziale di cui sopra, ha precisato che il Controparte_8
presunto indebito (RI 17398471) riguardante la pensione di reversibilità liquidata alla ricorrente è stato estinto a seguito del versamento dell'80% delle somme dovute ad da parte di e, per il CP_1 CP_3 residuo, delle trattenute dirette effettuate dall'ente; così come è risultato pagato da l'importo CP_3 relativo alla pensione anticipata ex RI 17363112 pari ad € 96842,76 (nettizzato) nella misura Per_1 dell'80% (€ 77474,21). L'Ente previdenziale, pertanto, ha insistito per ottenere il pagamento del dedotto debito residuo della ricorrente - pari al 20% dell'originario indebito-e quindi corrispondente ad CP_ euro € 19368,55 (doc. doc. 17 - prospetto contabile).
La ricorrente, dunque, nelle conclusioni definitive rassegnate, ha reiterato le istanze di declaratoria di illegittimità del provvedimento di revoca e di ripristino del trattamento pensionistico nei confronti di CP_
nonché le pretese risarcitorie formulate contro l' ed il Dicastero del Lavoro in Controparte_10
solido.
Il contenzioso, proseguito per le sole questioni rimaste controverse tra le parti, è stato quindi definito con sentenza, pronunciata in data 25.09.2025.
Fondatezza del ricorso in punto di illegittimità del provvedimento di revoca del trattamento previdenziale disposto da alla luce della normativa applicabile alla fattispecie e della CP_1 giurisprudenza della Corte d'Appello di Milano.
Chiarito quanto sopra, il ricorso risulta fondato e merita, dunque, di essere accolto con specifico riguardo alle domande azionate dalla ricorrente in merito alla disapplicazione del provvedimento di revoca del trattamento pensionistico di reversibilità disposto da , per le ragioni che si vanno ad CP_1
esporre.
L'istituto previdenziale – come sopra accennato- ha ritenuto insussistenti - o quantomeno esistenti solo in via meramente formale, in capo al lavoratore i presupposti per accedere al trattamento Persona_1 pensionistico agevolato e ciò in ragione sia dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari emesso dalla Procura della Repubblica del Tribunale di Roma nei confronti del coniuge della resistente
CP_ (cfr. doc. 9 indagato, in concorso ad altri lavoratori, in ordine al reato di truffa ai danni dell'
[...]
, sia a causa della presunta illegittima fruizione della CIGS, presupposto necessario Controparte_6 per accedere al prepensionamento, autorizzata dal solo per l'unità produttiva di BO e CP_2
per i relativi lavoratori, mentre il coniuge della ricorrente risultava distaccato a Pavia, presso il precedente datore di lavoro, ( cfr. doc. 3 ). Controparte_4 CP_1
Orbene, a fronte delle difese svolte dalla ricorrente nel ricorso, giova innanzitutto richiamare la normativa in forza della quale ha avuto accesso al trattamento pensionistico anticipato e da Persona_1
cui origina, quindi, la pretesa attorea di ripristino della pensione di reversibilità del dante causa: la disciplina speciale per le imprese editoriali contenuta nella Legge 416/1981 prevede, infatti, agli artt.
35 e 37, la possibilità, per i “lavoratori poligrafici”, in possesso di determinate condizioni di anzianità contributiva, di chiedere la pensione anticipata qualora si trovino in cassa integrazione.
In particolare, l'art. 37 del citato testo normativo testualmente dispone che “ai lavoratori di cui ai precedenti articoli è data facoltà di optare, entro sessanta giorni dall'ammissione al trattamento di cui all'articolo 35 ovvero, nel periodo di godimento del trattamento medesimo, entro sessanta giorni dal maturare delle condizioni di anzianità contributiva richiesta, per i seguenti trattamenti: a) per i lavoratori poligrafici, limitatamente al numero di unità ammesse dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale: trattamento di pensione per coloro che possano far valere nella assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti almeno 384 contributi mensili ovvero
1664 contributi settimanali di cui, rispettivamente, alle tabelle A e B allegate al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, п. 488, sulla base dell'anzianità contributiva aumentata di un periodo pari a 3 anni;
i periodi di sospensione per i quali è ammesso il trattamento di cui al citato articolo 35 sono riconosciuti utili d'ufficio secondo quanto previsto dalla presente lettera;
l'anzianità contributiva non può comunque risultare superiore a 35 anni;
ai sensi del richiamato art. 35 Legge 416/1981 (nel testo ratione temporis applicabile), "il trattamento straordinario di integrazione salariale può essere erogato ai dipendenti delle imprese editrici o stampatrici di giornali quotidiani e delle agenzie di stampa di cui al secondo comma dell'articolo 27, anche al di fuori dei casi previsti dall'articolo 2, quinto comma, della legge 12 agosto 1977, n. 675, in tutti i casi di crisi aziendale nei quali si renda necessaria una riduzione del personale ai fini del risanamento dell'impresa e, nei casi di cessazione dell'attività aziendale, anche in costanza di fallimento.”
Alla stregua delle suddette previsioni, dunque, un lavoratore può accedere al prepensionamento qualora: sia dipendente di un'impresa operante nel settore (imprese editrici e stampatrici di quotidiani); la datrice di lavoro sia stata autorizzata al trattamento di cassa integrazione straordinaria;
sia tra i dipendenti collocati in cassa integrazione;
sia lavoratore poligrafico in possesso di almeno 384 contributi mensili ovvero 1664 contributi settimanali, sulla base dell'anzianità contributiva aumentata di un periodo pari a 3 anni, e non abbia, comunque, un'anzianità contributiva superiore a 35 anni;
eserciti l'opzione per il prepensionamento entro sessanta giorni dall'ammissione al trattamento di cui all'articolo 35, ovvero, nel periodo di godimento del trattamento medesimo, entro sessanta giorni dal maturare delle condizioni di anzianità contributiva richiesta.
Orbene, la ricorrente ha evidenziato non solo che il coniuge sarebbe stato in possesso di tutti i requisiti richiesti dalle predette norme per accedere al trattamento di pensione anticipata, ma ha altresì obiettato alla ricostruzione dei fatti operata dall'Istituto previdenziale che il marito avrebbe subìto passivamente le decisioni datoriali in merito alla cessione del contratto, al distacco e al collocamento in CIGS, rilevando che la società distaccante, al fine di gestire in maniera non traumatica gli CP_5 esuberi determinati dall'acuirsi della crisi, aveva ritenuto di pianificare uscite negoziate concordate sia su base individuale sia mediante ricorso a trattamenti pensionistici anticipati, come nel caso di specie. A fronte delle contrapposte prospettazioni delle parti, pare corretto condividere il percorso logico argomentativo elaborato dalla Corte d'Appello di Milano, chiamata a pronunciarsi in più fattispecie simili a quella che ci occupa (v. sentenze n. 253/2025, n. 311/2025 e n. 349/2025).
La Corte, nella prima delle tre pronunce invocate (ma con considerazioni svolte anche in quelle successive) ha ritenuto le motivazioni elaborate dal giudice di prime cure (che aveva ritenuto legittima l'erogazione della pensione) resistenti alle censure svolte dall' nell'atto di Controparte_6 impugnazione “incentrate sull'affermata natura fraudolenta dell'operazione sopra descritta, culminata nel pensionamento anticipato di CP_2 CP_1 in base alla disciplina riservata al settore poligrafico.”
Segnatamente, la Corte non ha condiviso la prospettazione, offerta dall' , secondo cui i requisiti CP_1
vantati dal lavoratore al fine di accedere al pensionamento anticipato sarebbero stati sussistenti solo in via apparente e formale, e ha rilevato l'impossibilità di ravvisare in capo al lavoratore una precisa volontà decettiva, “alla luce del ruolo assunto dal pensionato nella vicenda, il cui svolgimento è riconducibile in modo determinante a provvedimenti datoriali, peraltro basati sugli elencati accordi di carattere collettivo e provvedimenti ministeriali”.
Anche con riferimento al giudizio che ci occupa, tenendo conto dei fatti come sopra ricostruiti nonché della scansione temporale dei medesimi, deve escludersi, in assenza di evidenze di segno opposto, la possibilità di ravvisare, con riguardo alla condotta del coniuge dalla ricorrente, gli estremi della truffa dedotta dall'Istituto previdenziale.
E' documentalmente provato, infatti, che la cessione del contratto di da a Per_1 CP_4 [...]
ai sensi dell'art. 1406 c.c. ed il distacco da quest'ultimo presso l'unità produttiva di Pavia del CP_5
precedente datore di lavoro sono occorsi rispettivamente in data 28/05/2013 (doc. 6 allegato al ricorso) CP_ ed in data 01/06/2013 (doc.3 , e quindi in data antecedente all'emissione del decreto ministeriale n. 76325 del 15.10.2013 (doc. 3 ricorrente e doc. 14 ), in forza del quale il Ministero del Lavoro CP_1
ha prorogato la CIGS per sette poligrafici dell'unità produttiva di BO di già in CP_5
condizione di crisi aziendale accertata con precedente decreto del 02.08.2012 (richiamato all'art. 1, doc.
3 ricorrente). ha quindi legittimamente presentato il 13.01.2014 domanda di prepensionamento Persona_1
agevolato ex artt. 35 e 37 L. n. 416/1981 (doc. 7 ricorrente) avente il godimento della CIGS quale presupposto;
egli ha quindi correttamente ottenuto la liquidazione della prestazione previdenziale anni in forza della citata normativa agevolata dei lavoratori poligrafici in CIGS (cfr. doc. 17 ); CP_1
Alle osservazioni appena svolte deve, inoltre, aggiungersi quanto segue.
Ancorché sia tutt'ora pendente davanti al Tribunale di Roma il procedimento penale volto ad accertare l'eventuale responsabilità dei numerosi soggetti coinvolti, non si colgono, allo stato, elementi per ravvisare in capo al marito della ricorrente un intento fraudolento, in quanto la cessione del contratto e il contestuale distacco del lavoratore devono reputarsi ascrivibili allo specifico interesse datoriale di attuare il descritto programma riorganizzativo, come si evince dal decreto direttoriale 15.10.2013 (doc.
3 ricorrente e doc. 14 ) , accertante la condizione di riorganizzazione aziendale della CP_1 CP_5
e la facoltà per essa di porre i lavoratori, nelle misure prestabilite, in CIGS, nonché la possibilità dei lavoratori medesimi di beneficiare del trattamento di pensionamento anticipato.
Giova, inoltre, evidenziare che, indipendentemente dagli esiti del procedimento penale suddetto, i requisiti formali per l'accesso al pensionamento anticipato fossero pacificamente sussistenti al momento del riconoscimento del trattamento previdenziale, per quanto in parte generati dall'articolata operazione negoziale sopra descritta, organizzata dalla datrice di lavoro e gestita a livello collettivo e ministeriale. Le decisioni ministeriali sulla CIGS a favore della e il numero CP_5
rilevantissimo dei soggetti coinvolti conduce a escludere, in capo ai dipendenti - come - privi di Per_1
funzioni dirigenziali, la consapevolezza della natura fittizia e illecita- quand'anche fosse accertata- della complessa operazione e, quindi, del distacco.
EL resto, il distacco è stato funzionale sia agli interessi di (che ha potuto godere delle CP_4 prestazioni della dipendente) sia di proprio nell'ambito della riorganizzazione aziendale CP_5
per la quale quest'ultima è stata ammessa alla fruizione della CIGS. Paiono dunque rispettati i presupposti richiesti dall'art. 30 del D. L.vo n. 276/2003 per il distacco, che non può, quindi, ritenersi illegittimo.
Risulta dunque corretto ritenere che non difettassero i presupposti per la pensione anticipata richiesta e riconosciuta dall'ente previdenziale e, dunque, per il trattamento di reversibilità erogato alla ricorrente, dal momento che l' ha prima accolto la richiesta di prepensionamento di con CP_1 Persona_1
provvedimento del 24 marzo 2014 (cfr. doc. 8 allegato al ricorso), liquidando il relativo trattamento, per poi interrompere, a distanza di quasi un decennio, nell'anno 2022 (doc. 2 allegato alla memoria CP_ difensiva , la corresponsione della pensione di reversibilità goduta dalla signora coniuge Pt_1
superstite del marito, con decorrenza dal 03/2020 ( doc. 2 ricorrente), e chiedendo alla medesima la restituzione dei ratei pensionistici corrisposti al de cuius.
Ebbene, l'illegittimità del provvedimento di revoca appare ancor più evidente laddove si consideri come tale atto, posto in essere in autotutela da , si ponga in evidente contrasto con l'art. 21 nonies, CP_1
l. n. 241/1990, secondo cui “il provvedimento amministrativo illegittimo ai sensi dell'articolo 21-octies, esclusi i casi di cui al medesimo articolo 21-octies, comma 2, può essere annullato d'ufficio, sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro un termine ragionevole, comunque non superiore a dodici mesi dal momento dell'adozione dei provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici”.
Diversamente opinando, qualora cioè l'esercizio del potere di autotutela non avvenisse entro un ragionevole limite dall'emanazione del provvedimento e non tenesse conto di situazioni giuridiche consolidate in favore degli interessati, si finirebbe inevitabilmente per ledere il legittimo affidamento del destinatario del provvedimento medesimo sulla conformità dello stesso alle norme giuridiche in forza del quale è stato emanato, così come precisato dal Regolamento richiamato dalla circolare n. CP_ 146/2006 dell' ((art. 6, comma 1, lett. c).
Stanti le motivazioni appena svolte, il ricorso merita accoglimento nella parte in cui la ricorrente insta per la declaratoria di illegittimità del provvedimento di revoca della pensione di reversibilità del coniuge deceduto e, dunque, per il ripristino dei ratei alla stessa dovuti.
A quanto precede debbono aggiungersi le considerazioni che seguono.
La ricorrente – come sopra anticipato- ha presentato in data 02.12.2022 domanda di pensione indiretta quale superstite di lavoratore assicurato (deceduto senza diritto a pensione) ed ha ottenuto, sulla base della contribuzione effettiva presente sull'estratto conto del sig. dal 1luglio 1980 al 31 Persona_1
dicembre 2017, la liquidazione della pensione indiretta n. 003-570020076565 Cat. SO con comunicazione del 19.12.2022 (doc. 13 ). L' Ente previdenziale ha comunicato alla CP_1 CP_1
ricorrente, oltre al presunto indebito quale erede del marito (doc. 1 ricorrente) anche l'indebito relativo alle somme percepite in relazione alla pensione SO 20073735 dal 01.03.2020 al 31.10.2022 (doc. 2 ricorrente), sostituita dalla pensione indiretta nella misura liquidata a partire dalla data di decesso del coniuge (doc. 13 ). CP_1
Ebbene, stante la riconosciuta illegittimità ab origine del provvedimento di revoca della pensione di reversibilità, sussiste il diritto della ricorrente al ripristino del trattamento revocato, detratto quanto già percepito a titolo di pensione indiretta (n. 003-570020076565).
Ne consegue l'irripetibilità da parte di della somma di Euro 1196,91, per il periodo dal 1.3.2020 CP_1
al 31.10.2022 in quanto – come già evidenziato- l'importo di 5980,91 euro in origine rivendicato da
è stato pagato per la cifra di 4.784 euro da sicché residuavano CP_1 Controparte_7
1196,91 euro che sono stati recuperati, in corso di causa, da attraverso trattenute sulla pensione CP_1
della ricorrente;
così come irripetibile è la somma di 19.368,55 euro per il periodo dal 1.3.2014 al
31.1.2020 sulla pensione del de cuius n. 17363112 (in quanto l'importo di 96.842,76 rivendicato in origine da è stato pagato nella misura di 77.474,208 euro da in CP_1 Controparte_7
esito alla conciliazione di cui si è dato sopra atto). Orbene, la declaratoria di illegittimità del provvedimento di revoca del trattamento pensionistico da parte di ed il conseguente ripristino de ratei dovuti alla ricorrente e da questa richiesti in via CP_1 principale ostano al vaglio delle pretese risarcitorie avanzate nei confronti dell'Ente della Previdenza, dal momento che non v'è prova del pregiudizio, di ordine patrimoniale e non, patito dalla ricorrente, vieppiù laddove si abbia riguardo alla riconosciuta debenza della pensione di reversibilità.
Parimenti, non può darsi ingresso alla domanda risarcitoria formulata da parte attrice nei confronti del
Dicastero del Lavoro in ragione dell'accoglimento della domanda di ripristino della pensione
Regolamentazione spese di lite
È corretta la compensazione per un mezzo delle spese processuali in ragione del fatto che la giurisprudenza di merito che si è occupata, anche in sede cautelare, della vicenda di cui si tratta, con riguardo a numerosi altri pensionati, è giunta ad approdi diversi, anche a causa di un quadro normativo CP_ e fattuale piuttosto complesso. La restante quota di un mezzo deve essere posta a carico di secondo il criterio della soccombenza, effettiva e virtuale.
Le spese vengono liquidate come indicato nel dispositivo, tenendo conto, da un lato, del valore della causa e, dall'altro lato, della natura dell'attività difensiva prestata, con attività istruttoria meramente documentale.
Con specifico riguardo alla regolamentazione delle spese di lite tra la ricorrente ed il CP_2
, si ritiene corretto disporne la compensazione, stante la particolarità della questione relativa alla
[...]
asserita responsabilità del . CP_2
PER QUESTI MOTIVI
La giudice del lavoro, visto l'art 442 e ss cpc definitivamente pronunciando: accerta e dichiara la illegittimità del provvedimento di revoca ab origine della pensione VO
n.10083743 goduta da nonché del provvedimento di revoca della pensione di reversibilità Persona_1
cat. SO n. 20073735 goduta dalla ricorrente;
dichiara tenuto e condanna al ripristino della pensione di reversibilità in favore della ricorrente CP_1 con conseguente condanna dell'Istituto al pagamento della stessa dal mese di novembre 2022, detratto quanto percepito dalla ricorrente a titolo di pensione indiretta (n. 003-570020076565); accerta e dichiara la irripetibilità della somma di € 19.368,55 per il periodo dal 1.3.2014 al 31.1.2020 e della somma di euro 1196,91 per il periodo dal 1.3.2020 al 31.10.2022 con restituzione alla ricorrente di quanto già trattenuto;
rigetta per il resto il ricorso;
compensate le spese nei limiti della metà dichiara tenuta e condanna al pagamento della residua CP_1
metà di tali spese che liquida già nella parte in euro 3000 oltre 15% per spese generali iva e cpa e che distrae a favore del difensore della ricorrente antistatario;
compensa le spese di lite tra la ricorrente e il;
Controparte_2
giorni sessanta per la motivazione;
Pavia 25.9.2025
La giudice del lavoro
DE RR
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di PAVIA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del giudice del lavoro dott. DE RR ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n 556 2023 R.G. promossa da:
rappresentata e difesa 'avv ARNO' Parte_1 C.F._1
DO ed elettivamente domiciliata in Pavia via Damiano Chiesa 14 presso lo studio del difensore
RICORRENTE
Contro
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv Controparte_1 P.IVA_1
NT EL GA ed elettivamente domiciliato in Pavia piazza Marelli presso la sede dell' CP_1
RESISTENTE
E contro
C.F. , rappresentato ex lege dalla Controparte_2 P.IVA_2
Avvocatura dello Stato e domiciliato in Milano via Freguglia 1
RESISTENTE
Oggetto: ripetizione indebito;
ripristino pensione di reversibilità conclusioni: come in at
FATTO E DIRITTO
I documenti depositati dalle parti e le circostanze che emergono dagli atti di entrambe impongono di ricostruire i principali fatti rilevanti per la decisione come di seguito descritto.
Con ricorso introduttivo depositato in data 08.05.2023, radicava il presente Parte_1
giudizio, esponendo, preliminarmente che, per effetto di un'indagine della Procura di Roma concernente l'accesso al prepensionamento agevolato ex artt. 35 e 37 L. n. 416/1981 da parte di giornalisti e poligrafici del gruppo l' aveva bloccato i trattamenti pensionistici e preteso la CP_3 CP_1
restituzione delle somme percepite.
Parte attrice, in particolare, era stata coinvolta nella vicenda non in quanto giornalista o poligrafica, bensì come erede del marito poligrafico de “La Provincia Pavese”, percettore della Persona_1
pensione ex artt. 35 e 37 L n. 416/1981 (cat. VO n. 10083743), ed in quanto titolare della pensione di reversibilità a lei liquidata a seguito del decesso del coniuge avvenuto il 02.02.2020. La ricorrente evidenziava che il marito già alle dipendenze di era stato ceduto Persona_1 Controparte_4
a dal 01.06.2013 (doc. 6 ricorrente), inserito poi in CIGS prorogata fino al 28.02.2014 Controparte_5
con decreto ministeriale n. 76325 del 15.10.2013 per l'unità produttiva di BO (doc. 3 ricorrente), aveva quindi maturato i requisiti per il prepensionamento agevolato e aveva presentato la relativa domanda, accolta dall' con decorrenza dal mese di marzo 2014 (doc. 7 e 8 Controparte_6
ricorrente).
Segnatamente, la ricorrente deduceva l'illegittimità della decisione dell' di revocare la pensione di CP_1
anzianità del defunto dante causa e, di conseguenza, il trattamento di reversibilità erogato a favore della ricorrente medesima, oltre alla presunta indebita richiesta di restituzione dei ratei già corrisposti (doc. 1
e 2 ). CP_1
In particolare, riferiva, a suffragio delle difese azionate con il ricorso in esame, la totale Parte_1
estraneità del coniuge rispetto ad eventuali condotte decettive poste in essere dal datore di lavoro, lamentando, al contempo, la mancata diligenza dell'Ente della Previdenza e del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali nell'attività di vigilanza che avrebbe dovuto condurre nei confronti dell'operato del datore di lavoro, onde reprimerne o prevenirne eventuali violazioni.
A fronte delle circostanze sopra esposte, la ricorrente ha chiesto, nelle conclusioni rassegante con il ricorso, l'annullamento o comunque la disapplicazione del provvedimento di revoca della pensione di CP_ reversibilità emesso dall' con condanna di quest'ultimo a corrisponderle le somme indebitamente trattenute e/o non erogate;
per l'ipotesi in cui fosse confermato il provvedimento di annullamento della CP_ pensione, la ricorrente ha domandato la condanna in solido dell' del Controparte_2
e di al risarcimento dei danni patrimoniali patiti e
[...] Controparte_7
patiendi per ogni mensilità di pensione non percepita a decorrere dal provvedimento di revoca, per l'ammontare complessivo reputato di giustizia.
Con memoria difensiva depositata in data 25/08/2023 si è costituto l' , contestando la fondatezza CP_1 del ricorso in fatto e in diritto, sulla scorta del rilievo che l'illegittima fruizione della CIGS da parte del coniuge defunto, avrebbe disvelato la carenza dei requisiti pensionistici dello stesso e Persona_1 avrebbe determinato l'annullamento dei benefici CIGS con perdita del diritto al prepensionamento. L' , inoltre, nell'atto costitutivo, precisava - rispetto alla ricostruzione dei Controparte_8
fatti di causa operata dalla ricorrente- che la medesima aveva presentato, in data 02.12.2022, domanda di pensione indiretta quale superstite di lavoratore assicurato (deceduto senza diritto a pensione) ed aveva ottenuto, sulla base della contribuzione effettiva presente sull'estratto conto del sig. Persona_1
dal 1 luglio 1980 al 31 dicembre 2017, la liquidazione di detto trattamento pensionistico (n. 003-
570020076565 Cat. SO) con comunicazione del 19.12.2022 (cfr. doc. 13 ). CP_1 CP_1
Con memorie difensive depositate in data 8 settembre 2023 e 11 settembre 2023 si costituivano rispettivamente, la e Il Controparte_7 Controparte_2
contestando la fondatezza del ricorso con riguardo alle domande ivi formulate ed obiettandone la preliminare inammissibilità.
Segnatamente, il , oltre a sindacare le domande attoree nel merito, eccepiva Controparte_2 preliminarmente quanto segue: l'inderogabilità della competenza funzionale del foro erariale del
Tribunale di Milano ai sensi del combinato art. 25 c.p.c ed art. 11 R.D 1611/1933, riguardante la domanda autonoma di responsabilità extracontrattuale del convenuto Dicastero per fatti omissivi dichiarati come illeciti civili o illegittima attività provvedimentale, nella misura in cui la domanda de qua rinvierebbe ad attività amministrativa di controllo o a comportamenti omissivi estranei al rapporto di lavoro ed alle questioni dell'indebito previdenziale;
il difetto di giurisdizione del giudice ordinario a favore della competenza del Tar di Milano, nel caso in cui la pretesa della ricorrente fosse rivolta – in via esclusiva o prevalentemente- ad accertare il corretto espletamento di un' attività amministrativa pura, non ibridata da alcun tipo di comportamento operato dall'Amministrazione procedente;
ed, in ultimo, il difetto di legittimazione passiva, sulla scorta del rilievo per cui legittimato ad ottenere un rigetto o un accoglimento della domanda, così come proposta dalla ricorrente, sarebbe, al più,
l' sede territoriale di Milano o di Pavia, stante il dettato normativo di Controparte_9 cui all'art. 1 del D.lgs n. 149/2015.
La vertenza in esame è stata oggetto di parziale conciliazione giudiziale tra il Gruppo Gedi e la ricorrente, con la conseguenza che il giudice, che, all'udienza del 26/03/2024, ha dichiarato l'estinzione del giudizio tra tali parti.
L' , in esito alla conciliazione parziale di cui sopra, ha precisato che il Controparte_8
presunto indebito (RI 17398471) riguardante la pensione di reversibilità liquidata alla ricorrente è stato estinto a seguito del versamento dell'80% delle somme dovute ad da parte di e, per il CP_1 CP_3 residuo, delle trattenute dirette effettuate dall'ente; così come è risultato pagato da l'importo CP_3 relativo alla pensione anticipata ex RI 17363112 pari ad € 96842,76 (nettizzato) nella misura Per_1 dell'80% (€ 77474,21). L'Ente previdenziale, pertanto, ha insistito per ottenere il pagamento del dedotto debito residuo della ricorrente - pari al 20% dell'originario indebito-e quindi corrispondente ad CP_ euro € 19368,55 (doc. doc. 17 - prospetto contabile).
La ricorrente, dunque, nelle conclusioni definitive rassegnate, ha reiterato le istanze di declaratoria di illegittimità del provvedimento di revoca e di ripristino del trattamento pensionistico nei confronti di CP_
nonché le pretese risarcitorie formulate contro l' ed il Dicastero del Lavoro in Controparte_10
solido.
Il contenzioso, proseguito per le sole questioni rimaste controverse tra le parti, è stato quindi definito con sentenza, pronunciata in data 25.09.2025.
Fondatezza del ricorso in punto di illegittimità del provvedimento di revoca del trattamento previdenziale disposto da alla luce della normativa applicabile alla fattispecie e della CP_1 giurisprudenza della Corte d'Appello di Milano.
Chiarito quanto sopra, il ricorso risulta fondato e merita, dunque, di essere accolto con specifico riguardo alle domande azionate dalla ricorrente in merito alla disapplicazione del provvedimento di revoca del trattamento pensionistico di reversibilità disposto da , per le ragioni che si vanno ad CP_1
esporre.
L'istituto previdenziale – come sopra accennato- ha ritenuto insussistenti - o quantomeno esistenti solo in via meramente formale, in capo al lavoratore i presupposti per accedere al trattamento Persona_1 pensionistico agevolato e ciò in ragione sia dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari emesso dalla Procura della Repubblica del Tribunale di Roma nei confronti del coniuge della resistente
CP_ (cfr. doc. 9 indagato, in concorso ad altri lavoratori, in ordine al reato di truffa ai danni dell'
[...]
, sia a causa della presunta illegittima fruizione della CIGS, presupposto necessario Controparte_6 per accedere al prepensionamento, autorizzata dal solo per l'unità produttiva di BO e CP_2
per i relativi lavoratori, mentre il coniuge della ricorrente risultava distaccato a Pavia, presso il precedente datore di lavoro, ( cfr. doc. 3 ). Controparte_4 CP_1
Orbene, a fronte delle difese svolte dalla ricorrente nel ricorso, giova innanzitutto richiamare la normativa in forza della quale ha avuto accesso al trattamento pensionistico anticipato e da Persona_1
cui origina, quindi, la pretesa attorea di ripristino della pensione di reversibilità del dante causa: la disciplina speciale per le imprese editoriali contenuta nella Legge 416/1981 prevede, infatti, agli artt.
35 e 37, la possibilità, per i “lavoratori poligrafici”, in possesso di determinate condizioni di anzianità contributiva, di chiedere la pensione anticipata qualora si trovino in cassa integrazione.
In particolare, l'art. 37 del citato testo normativo testualmente dispone che “ai lavoratori di cui ai precedenti articoli è data facoltà di optare, entro sessanta giorni dall'ammissione al trattamento di cui all'articolo 35 ovvero, nel periodo di godimento del trattamento medesimo, entro sessanta giorni dal maturare delle condizioni di anzianità contributiva richiesta, per i seguenti trattamenti: a) per i lavoratori poligrafici, limitatamente al numero di unità ammesse dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale: trattamento di pensione per coloro che possano far valere nella assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti almeno 384 contributi mensili ovvero
1664 contributi settimanali di cui, rispettivamente, alle tabelle A e B allegate al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, п. 488, sulla base dell'anzianità contributiva aumentata di un periodo pari a 3 anni;
i periodi di sospensione per i quali è ammesso il trattamento di cui al citato articolo 35 sono riconosciuti utili d'ufficio secondo quanto previsto dalla presente lettera;
l'anzianità contributiva non può comunque risultare superiore a 35 anni;
ai sensi del richiamato art. 35 Legge 416/1981 (nel testo ratione temporis applicabile), "il trattamento straordinario di integrazione salariale può essere erogato ai dipendenti delle imprese editrici o stampatrici di giornali quotidiani e delle agenzie di stampa di cui al secondo comma dell'articolo 27, anche al di fuori dei casi previsti dall'articolo 2, quinto comma, della legge 12 agosto 1977, n. 675, in tutti i casi di crisi aziendale nei quali si renda necessaria una riduzione del personale ai fini del risanamento dell'impresa e, nei casi di cessazione dell'attività aziendale, anche in costanza di fallimento.”
Alla stregua delle suddette previsioni, dunque, un lavoratore può accedere al prepensionamento qualora: sia dipendente di un'impresa operante nel settore (imprese editrici e stampatrici di quotidiani); la datrice di lavoro sia stata autorizzata al trattamento di cassa integrazione straordinaria;
sia tra i dipendenti collocati in cassa integrazione;
sia lavoratore poligrafico in possesso di almeno 384 contributi mensili ovvero 1664 contributi settimanali, sulla base dell'anzianità contributiva aumentata di un periodo pari a 3 anni, e non abbia, comunque, un'anzianità contributiva superiore a 35 anni;
eserciti l'opzione per il prepensionamento entro sessanta giorni dall'ammissione al trattamento di cui all'articolo 35, ovvero, nel periodo di godimento del trattamento medesimo, entro sessanta giorni dal maturare delle condizioni di anzianità contributiva richiesta.
Orbene, la ricorrente ha evidenziato non solo che il coniuge sarebbe stato in possesso di tutti i requisiti richiesti dalle predette norme per accedere al trattamento di pensione anticipata, ma ha altresì obiettato alla ricostruzione dei fatti operata dall'Istituto previdenziale che il marito avrebbe subìto passivamente le decisioni datoriali in merito alla cessione del contratto, al distacco e al collocamento in CIGS, rilevando che la società distaccante, al fine di gestire in maniera non traumatica gli CP_5 esuberi determinati dall'acuirsi della crisi, aveva ritenuto di pianificare uscite negoziate concordate sia su base individuale sia mediante ricorso a trattamenti pensionistici anticipati, come nel caso di specie. A fronte delle contrapposte prospettazioni delle parti, pare corretto condividere il percorso logico argomentativo elaborato dalla Corte d'Appello di Milano, chiamata a pronunciarsi in più fattispecie simili a quella che ci occupa (v. sentenze n. 253/2025, n. 311/2025 e n. 349/2025).
La Corte, nella prima delle tre pronunce invocate (ma con considerazioni svolte anche in quelle successive) ha ritenuto le motivazioni elaborate dal giudice di prime cure (che aveva ritenuto legittima l'erogazione della pensione) resistenti alle censure svolte dall' nell'atto di Controparte_6 impugnazione “incentrate sull'affermata natura fraudolenta dell'operazione sopra descritta, culminata nel pensionamento anticipato di CP_2 CP_1 in base alla disciplina riservata al settore poligrafico.”
Segnatamente, la Corte non ha condiviso la prospettazione, offerta dall' , secondo cui i requisiti CP_1
vantati dal lavoratore al fine di accedere al pensionamento anticipato sarebbero stati sussistenti solo in via apparente e formale, e ha rilevato l'impossibilità di ravvisare in capo al lavoratore una precisa volontà decettiva, “alla luce del ruolo assunto dal pensionato nella vicenda, il cui svolgimento è riconducibile in modo determinante a provvedimenti datoriali, peraltro basati sugli elencati accordi di carattere collettivo e provvedimenti ministeriali”.
Anche con riferimento al giudizio che ci occupa, tenendo conto dei fatti come sopra ricostruiti nonché della scansione temporale dei medesimi, deve escludersi, in assenza di evidenze di segno opposto, la possibilità di ravvisare, con riguardo alla condotta del coniuge dalla ricorrente, gli estremi della truffa dedotta dall'Istituto previdenziale.
E' documentalmente provato, infatti, che la cessione del contratto di da a Per_1 CP_4 [...]
ai sensi dell'art. 1406 c.c. ed il distacco da quest'ultimo presso l'unità produttiva di Pavia del CP_5
precedente datore di lavoro sono occorsi rispettivamente in data 28/05/2013 (doc. 6 allegato al ricorso) CP_ ed in data 01/06/2013 (doc.3 , e quindi in data antecedente all'emissione del decreto ministeriale n. 76325 del 15.10.2013 (doc. 3 ricorrente e doc. 14 ), in forza del quale il Ministero del Lavoro CP_1
ha prorogato la CIGS per sette poligrafici dell'unità produttiva di BO di già in CP_5
condizione di crisi aziendale accertata con precedente decreto del 02.08.2012 (richiamato all'art. 1, doc.
3 ricorrente). ha quindi legittimamente presentato il 13.01.2014 domanda di prepensionamento Persona_1
agevolato ex artt. 35 e 37 L. n. 416/1981 (doc. 7 ricorrente) avente il godimento della CIGS quale presupposto;
egli ha quindi correttamente ottenuto la liquidazione della prestazione previdenziale anni in forza della citata normativa agevolata dei lavoratori poligrafici in CIGS (cfr. doc. 17 ); CP_1
Alle osservazioni appena svolte deve, inoltre, aggiungersi quanto segue.
Ancorché sia tutt'ora pendente davanti al Tribunale di Roma il procedimento penale volto ad accertare l'eventuale responsabilità dei numerosi soggetti coinvolti, non si colgono, allo stato, elementi per ravvisare in capo al marito della ricorrente un intento fraudolento, in quanto la cessione del contratto e il contestuale distacco del lavoratore devono reputarsi ascrivibili allo specifico interesse datoriale di attuare il descritto programma riorganizzativo, come si evince dal decreto direttoriale 15.10.2013 (doc.
3 ricorrente e doc. 14 ) , accertante la condizione di riorganizzazione aziendale della CP_1 CP_5
e la facoltà per essa di porre i lavoratori, nelle misure prestabilite, in CIGS, nonché la possibilità dei lavoratori medesimi di beneficiare del trattamento di pensionamento anticipato.
Giova, inoltre, evidenziare che, indipendentemente dagli esiti del procedimento penale suddetto, i requisiti formali per l'accesso al pensionamento anticipato fossero pacificamente sussistenti al momento del riconoscimento del trattamento previdenziale, per quanto in parte generati dall'articolata operazione negoziale sopra descritta, organizzata dalla datrice di lavoro e gestita a livello collettivo e ministeriale. Le decisioni ministeriali sulla CIGS a favore della e il numero CP_5
rilevantissimo dei soggetti coinvolti conduce a escludere, in capo ai dipendenti - come - privi di Per_1
funzioni dirigenziali, la consapevolezza della natura fittizia e illecita- quand'anche fosse accertata- della complessa operazione e, quindi, del distacco.
EL resto, il distacco è stato funzionale sia agli interessi di (che ha potuto godere delle CP_4 prestazioni della dipendente) sia di proprio nell'ambito della riorganizzazione aziendale CP_5
per la quale quest'ultima è stata ammessa alla fruizione della CIGS. Paiono dunque rispettati i presupposti richiesti dall'art. 30 del D. L.vo n. 276/2003 per il distacco, che non può, quindi, ritenersi illegittimo.
Risulta dunque corretto ritenere che non difettassero i presupposti per la pensione anticipata richiesta e riconosciuta dall'ente previdenziale e, dunque, per il trattamento di reversibilità erogato alla ricorrente, dal momento che l' ha prima accolto la richiesta di prepensionamento di con CP_1 Persona_1
provvedimento del 24 marzo 2014 (cfr. doc. 8 allegato al ricorso), liquidando il relativo trattamento, per poi interrompere, a distanza di quasi un decennio, nell'anno 2022 (doc. 2 allegato alla memoria CP_ difensiva , la corresponsione della pensione di reversibilità goduta dalla signora coniuge Pt_1
superstite del marito, con decorrenza dal 03/2020 ( doc. 2 ricorrente), e chiedendo alla medesima la restituzione dei ratei pensionistici corrisposti al de cuius.
Ebbene, l'illegittimità del provvedimento di revoca appare ancor più evidente laddove si consideri come tale atto, posto in essere in autotutela da , si ponga in evidente contrasto con l'art. 21 nonies, CP_1
l. n. 241/1990, secondo cui “il provvedimento amministrativo illegittimo ai sensi dell'articolo 21-octies, esclusi i casi di cui al medesimo articolo 21-octies, comma 2, può essere annullato d'ufficio, sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro un termine ragionevole, comunque non superiore a dodici mesi dal momento dell'adozione dei provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici”.
Diversamente opinando, qualora cioè l'esercizio del potere di autotutela non avvenisse entro un ragionevole limite dall'emanazione del provvedimento e non tenesse conto di situazioni giuridiche consolidate in favore degli interessati, si finirebbe inevitabilmente per ledere il legittimo affidamento del destinatario del provvedimento medesimo sulla conformità dello stesso alle norme giuridiche in forza del quale è stato emanato, così come precisato dal Regolamento richiamato dalla circolare n. CP_ 146/2006 dell' ((art. 6, comma 1, lett. c).
Stanti le motivazioni appena svolte, il ricorso merita accoglimento nella parte in cui la ricorrente insta per la declaratoria di illegittimità del provvedimento di revoca della pensione di reversibilità del coniuge deceduto e, dunque, per il ripristino dei ratei alla stessa dovuti.
A quanto precede debbono aggiungersi le considerazioni che seguono.
La ricorrente – come sopra anticipato- ha presentato in data 02.12.2022 domanda di pensione indiretta quale superstite di lavoratore assicurato (deceduto senza diritto a pensione) ed ha ottenuto, sulla base della contribuzione effettiva presente sull'estratto conto del sig. dal 1luglio 1980 al 31 Persona_1
dicembre 2017, la liquidazione della pensione indiretta n. 003-570020076565 Cat. SO con comunicazione del 19.12.2022 (doc. 13 ). L' Ente previdenziale ha comunicato alla CP_1 CP_1
ricorrente, oltre al presunto indebito quale erede del marito (doc. 1 ricorrente) anche l'indebito relativo alle somme percepite in relazione alla pensione SO 20073735 dal 01.03.2020 al 31.10.2022 (doc. 2 ricorrente), sostituita dalla pensione indiretta nella misura liquidata a partire dalla data di decesso del coniuge (doc. 13 ). CP_1
Ebbene, stante la riconosciuta illegittimità ab origine del provvedimento di revoca della pensione di reversibilità, sussiste il diritto della ricorrente al ripristino del trattamento revocato, detratto quanto già percepito a titolo di pensione indiretta (n. 003-570020076565).
Ne consegue l'irripetibilità da parte di della somma di Euro 1196,91, per il periodo dal 1.3.2020 CP_1
al 31.10.2022 in quanto – come già evidenziato- l'importo di 5980,91 euro in origine rivendicato da
è stato pagato per la cifra di 4.784 euro da sicché residuavano CP_1 Controparte_7
1196,91 euro che sono stati recuperati, in corso di causa, da attraverso trattenute sulla pensione CP_1
della ricorrente;
così come irripetibile è la somma di 19.368,55 euro per il periodo dal 1.3.2014 al
31.1.2020 sulla pensione del de cuius n. 17363112 (in quanto l'importo di 96.842,76 rivendicato in origine da è stato pagato nella misura di 77.474,208 euro da in CP_1 Controparte_7
esito alla conciliazione di cui si è dato sopra atto). Orbene, la declaratoria di illegittimità del provvedimento di revoca del trattamento pensionistico da parte di ed il conseguente ripristino de ratei dovuti alla ricorrente e da questa richiesti in via CP_1 principale ostano al vaglio delle pretese risarcitorie avanzate nei confronti dell'Ente della Previdenza, dal momento che non v'è prova del pregiudizio, di ordine patrimoniale e non, patito dalla ricorrente, vieppiù laddove si abbia riguardo alla riconosciuta debenza della pensione di reversibilità.
Parimenti, non può darsi ingresso alla domanda risarcitoria formulata da parte attrice nei confronti del
Dicastero del Lavoro in ragione dell'accoglimento della domanda di ripristino della pensione
Regolamentazione spese di lite
È corretta la compensazione per un mezzo delle spese processuali in ragione del fatto che la giurisprudenza di merito che si è occupata, anche in sede cautelare, della vicenda di cui si tratta, con riguardo a numerosi altri pensionati, è giunta ad approdi diversi, anche a causa di un quadro normativo CP_ e fattuale piuttosto complesso. La restante quota di un mezzo deve essere posta a carico di secondo il criterio della soccombenza, effettiva e virtuale.
Le spese vengono liquidate come indicato nel dispositivo, tenendo conto, da un lato, del valore della causa e, dall'altro lato, della natura dell'attività difensiva prestata, con attività istruttoria meramente documentale.
Con specifico riguardo alla regolamentazione delle spese di lite tra la ricorrente ed il CP_2
, si ritiene corretto disporne la compensazione, stante la particolarità della questione relativa alla
[...]
asserita responsabilità del . CP_2
PER QUESTI MOTIVI
La giudice del lavoro, visto l'art 442 e ss cpc definitivamente pronunciando: accerta e dichiara la illegittimità del provvedimento di revoca ab origine della pensione VO
n.10083743 goduta da nonché del provvedimento di revoca della pensione di reversibilità Persona_1
cat. SO n. 20073735 goduta dalla ricorrente;
dichiara tenuto e condanna al ripristino della pensione di reversibilità in favore della ricorrente CP_1 con conseguente condanna dell'Istituto al pagamento della stessa dal mese di novembre 2022, detratto quanto percepito dalla ricorrente a titolo di pensione indiretta (n. 003-570020076565); accerta e dichiara la irripetibilità della somma di € 19.368,55 per il periodo dal 1.3.2014 al 31.1.2020 e della somma di euro 1196,91 per il periodo dal 1.3.2020 al 31.10.2022 con restituzione alla ricorrente di quanto già trattenuto;
rigetta per il resto il ricorso;
compensate le spese nei limiti della metà dichiara tenuta e condanna al pagamento della residua CP_1
metà di tali spese che liquida già nella parte in euro 3000 oltre 15% per spese generali iva e cpa e che distrae a favore del difensore della ricorrente antistatario;
compensa le spese di lite tra la ricorrente e il;
Controparte_2
giorni sessanta per la motivazione;
Pavia 25.9.2025
La giudice del lavoro
DE RR