Sentenza 3 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sez. distaccata di Taranto, sentenza 03/03/2025, n. 49 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 49 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce-Sezione distaccata di Taranto-Sezione Lavoro- così composta:
1) Dott.ssa Annamaria LA STELLA Presidente-
- Consigliere relatore- 2) Dott.ssa Rossella DI TODARO
3) Dott.ssa Maria Filippa LEONE
- Consigliere ha pronunciato la seguente
Sentenza
nella causa di lavoro, in grado di appello, iscritta al N. 225 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2021, avverso la sentenza n. 8/2021(RG n. 8801/2018) pronunciata dal giudice del lavoro di Taranto in materia di differenze retributive, promossa da: in persona del legale rappresentante pro Parte 1
tempore rappr. e dif. dall' avv. A. SPINA
- Appellante- contro
Controparte_1 rappr e difeso dall'avv. M. TROINA
-Appellata-
OGGETTO: “differenze retributive"
MOTIVI DELLA DECISIONE
Parte 1 ha impugnato la sentenzaCon ricorso in appello ritualmente depositato la società con cui il Tribunale di Taranto-Sezione Lavoro ha rigettato la sua opposizione a decreto ingiuntivo n. 1055/2018, con cui gli era stato ingiunto il pagamento di € 13682,37 a titolo di retribuzioni non corrisposte, come risultanti dalle buste paga esibite e rimborso spese. Ha assunto l'appellante l'erroneità della sentenza, per avere confidato sulla veridicità delle buste paga, che invece erano all'insaputa del state compilate dalla consulente del lavoro su indicazione dello stesso CP 1 datore di lavoro. E ha creduto ai testimoni che invece erano stati generici sul punto.
Ha concluso chiedendo la riforma della sentenza impugnata e la revoca del decreto ingiuntivo.
L'appellato costituendosi, ha rilevato come l'appellante pur di non pagare le giuste retribuzioni ai
L'appello è infondato.
Il lavoratore appellato ha posto a base del decreto ingiuntivo le buste paga emesse dalla ditta datrice di lavoro, in cui venivano conteggiate tutte le ore lavorate mese per mese. Tali documenti, in quanto provenienti dal datore di lavoro, creano una presunzione di debenza delle somme ivi indicate, come maturate nel mese di riferimento sia a titolo ordinario che straordinario che ad altro titolo. Era onere del datore di lavoro allora dimostrare di avere pagato le somme ivi indicate o, in alternativa, che le buste paga esibite fossero erronee, ossia contenessero dei dati non corrispondenti al reale. Nulla sul punto ha dimostrato, né di avere pagato le mensilità maturate in favore del lavoratore, né specifici errori commessi nel calcolo delle ore di lavoro o degli emolumenti dovuti.
Già questo sarebbe bastato al rigetto dell'opposizione. Anche la prova testimoniale espletata in primo grado ha confermato senza ombra di dubbio che le ore registrate in busta paga siano state tutte svolte dai dipendenti ma non pagate perché il Per 1 presidente dell'associazione, versava in difficoltà economiche. In particolare il teste avvocato Testimone 1 consulente esterno della '
società e responsabile del personale per conto della società, ha ricordato che il CP 1 dopo un primo periodo di lavoro come operaio, fosse stato utilizzato come impiegato presso la sede centrale, con il compito di predisporre i turni degli operai, su ordine del Per 1 ed anche di trasmettere ai fornitori gli ordini dei materiali, sotto il controllo del Per 1 che a dire del teste, “aveva l'ultima parola" su tutto. Il teste aveva verificato personalmente, proprio in virtù del suo ruolo all'interno dell'azienda, che i lavoratori svolgevano molte ore di straordinario e di questo ricordava di aver parlato al Per 1 ossia aveva affrontato la questione del superamento del monte ore per cercare di trovare una soluzione che consentisse di riequilibrare i turni. Ricordava in particolare di una riunione sul punto nell'aprile 2018, alla presenza del Per_1 della segretaria amministrativa [...]
Pt 2, della consulente del lavoro dott.ssa Per 2 E tutti erano a conoscenza della perenne situazione di emergenza che viveva l'ufficio di Taranto, per cui i lavoratori erano costretti a svolgere molte ore di straordinario senza essere retribuiti, perché non vi erano i soldi per pagarli, anche in conseguenza della revoca dell'appalto per i migranti da parte della Controparte_2
L'inadempimento da parte della Pt 1 al pagamento degli stipendi aveva provocato il rifiuto di molti lavoratori di prestare i turni, per cui quelli che erano rimasti, tra cui il CP 1 lavoravano moltissimo prestando numerose ore di straordinario. In ogni caso aggiungeva che i prospetti con i turni di lavoro redatti dal CP 1 venivano trasmessi ogni mese non solo alla consulente del lavoro per la redazione dei prospetti paga, ma anche all'amministratore delegato Per 1 e allo stesso Tes 1 in quanto responsabile del personale.
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Insomma come è evidente dalla stessa deposizione, pienamente attendibile perché promana da un soggetto che ha seguito da vicino le vicende del personale della società Pt 1, appunto perché ne era responsabile oltreché consulente del Per 1 tutti i vertici della società erano a conoscenza della difficile situazione finanziaria che attraversava la società ed anche che i pochi impiegati e operai rimasti, dovessero svolgere molte ore di straordinario al giorno per sopperire alle assenza degli altri, dovute all'inadempimento nel pagamento delle retribuzioni, sempre dietro ordine del Per 1 e comunque con il suo avallo, dal momento che nulla avveniva in azienda senza il suo beneplacito. In conclusione è stato provato in giudizio, anche attraverso le altre deposizioni, tutte conformi a quella dell' Tes 1 che le ore di straordinario sono state svolte e non retribuite, perché nell'ultimo
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periodo la società era prova di liquidità e non pagava i dipendenti.
L'appello deve essere rigettato. Sull'appellante gravano le spese del giudizio e anche l'ulteriore contributo unificato. Non ricorrono tuttavia i presupposti per la condanna ex art 96 c.p.c. in mancanza della prova di un danno non coperto dalla sentenza di condanna.
P.Q.M.
Rigetta l'appello. Condanna l'appellante alla rifusione delle spese del giudizio, che liquida in €
3500,00 per compensi professionali, oltre oneri accessori come per legge, con distrazione in favore del procuratore anticipante.
Ulteriore contributo unificato a carico dell'appellante.
Taranto, 12/2/2025
Il Relatore Il Presidente
dott.ssa A. Lastella Dott.ssa R. Di Todaro