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Sentenza 16 luglio 2025
Sentenza 16 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 16/07/2025, n. 1293 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1293 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
Sezione Civile
Il GOP, Dott.ssa Vanessa Avolio,
Viste le note ex art. 127 ter c.p.c. depositate nel termine assegnato nella causa RGC n.
2610/2020 da:
L'avv. DE GAETANO LUIGI per parte attrice, le cui deduzioni depositate telematicamente si intendono qui integralmente trascritte;
L'avv. CARUSO LUIGINA MARIA per parte convenuta, le cui deduzioni depositate telematicamente si intendono qui integralmente trascritte;
IL GOP
Dato atto di quanto sopra,
si ritira in camera di consiglio per il provvedimento conclusivo allegato alla presente.
Castrovillari 15/07/2025
Il GOP
Dott.ssa Vanessa Avolio REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Castrovillari - Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Vanessa Avolio, a seguito di discussione ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza cartolare del
14.07.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile, in primo grado, iscritta al n. 2610 del R.G. 2020 (avente ad oggetto richiesta risarcimento danni), promossa da:
(C.F.: ), rappresentata e difesa dall'avv. Luigi De Parte_1 C.F._1
Gaetano e nel cui studio in Corigliano-Rossano (Cs), A. U. Corigliano, alla Via Montessori snc (Pal.
degli Uffici), elettivamente domicilia;
- attrice -
contro
( , in persona del suo l.r.p.t., Controparte_1 PartitaIVA_1
rappresentato e difeso dall'avv. Maria Luigina Caruso e presso la sede dell'ente in Piazza Santi
Anargiri, elettivamente domicilia;
- ente convenuto –
Conclusioni e discussioni: come da verbale d'udienza cartolare del 14.07.2025, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte.
FATTO E DIRITTO
Si premette che la parte relativa allo svolgimento del processo viene omessa alla luce del nuovo testo dell'art. 132 comma
2, n. 4 c.p.c. (come riformulato dall'art. 45, comma 17 della L. 69 del 2009, peraltro applicabile anche ai processi pendenti in forza della norma transitoria di cui all'art. 58, comma 2 legge cit.) nel quale non è più indicata, fra il contenuto della sentenza, la "esposizione dello svolgimento del processo", bensì “la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto
della decisione", dovendosi dare, altresì, applicazione al novellato art. 118, 1° comma, disp. attuaz. c.p.c., ai sensi del quale "la motivazione della sentenza di cui all'articolo 132, secondo comma, n. 4), del codice consiste nella succinta
esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti
conformi".
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha evocato in giudizio l'ente Parte_1
convenuto indicato in epigrafe chiedendo di “….accertare e/o dichiarare la diretta, piena ed esclusiva
responsabilità dell' alla causazione dell'evento dannoso occorso all'attrice, per tutti Controparte_2
i motivi esposti in epigrafe;
condannare, per l'effetto, l al risarcimento dei danni Controparte_2
non patrimoniali sofferti dalla parte attrice e quantificabili in € 9.325,52, di cui € 4.610,80 a titolo di danno biologico
permanente 5%, € 2.201,57 a titolo di anno morale (33,33%), € 569,88 a titolo di ITT 12 gg al 100%, € 1.424,70, a titolo
di ITP 60 gg al 50% ed € 518,57, a titolo di spese mediche, o in quella diversa misura ritenuta di giustizia e/o che dovesse
emergere all'esito della disponenda CTU medico-legale, di cui si chiede, sin d'ora, l'ammissione; condannare parte
convenuta al pagamento delle spese e competenze legali, con distrazione, ex art. 93 cpc in favore del sottoscritto
procuratore antistatario…”.
Instaurato il contraddittorio, con comparsa di risposta depositata telematicamente in data 14.01.2022
si costituiva in giudizio il , il quale contestava in fatto ed in diritto la Controparte_1
domanda attorea, di cui chiedeva l'integrale rigetto, con il favore degli onorari di lite.
Il giudizio veniva istruito a mezzo produzione documentale, espletamento di prova testimoniale e
CTU medica sulla persona dell'attrice e all'udienza cartolare del 14.07.2025 la causa veniva decisa con sentenza emessa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
Si da atto che la scrivente è intervenuta nella fase decisoria.
La domanda è infondata e non può essere accolta per i motivi di seguito indicati.
La fattispecie oggetto di causa va inquadrata in termini di responsabilità per cosa in custodia,
rientrando senz'altro la strada teatro del sinistro rientrante nell'ambito dei beni sui quali il
[...]
è titolare di una signoria di fatto qualificata ed è tenuta ad esercitare una custodia Controparte_1
e una manutenzione diffusa, volta a prevenire eventi pregiudizievoli per i terzi.
Com'è noto, nell'ipotesi di responsabilità ex art. 2051 c.c., evocata dall'attore quale primario titolo di responsabilità della parte convenuta, il danneggiato è onerato di allegare e provare gli elementi costitutivi della fattispecie, che, consistono: nel danno-evento ingiusto, nel nesso di causalità tra il predetto danno e (il dinamismo intrinseco del) la cosa sottoposta all'altrui custodia, nel rapporto di custodia, e nelle conseguenze pregiudizievoli, patrimoniali e/o non, che dall'evento dannoso conseguono, ossia il danno-conseguenza. Il custode, invece, per andare esente da responsabilità, è
tenuto a fornire la prova del caso fortuito, cioè l'esistenza di un fattore estraneo che, per il carattere dell'imprevedibilità e dell'eccezionalità, sia idoneo ad interrompere il nesso causale, che può essere rappresentato anche dal comportamento imprudente o negligente del danneggiato, purché la condotta di quest'ultimo abbia caratteristiche tali da risultare causa esclusiva dell'evento e da ridurre la res in custodia a mera occasione dell'infortunio (cfr. ex multis, in tema di demanio, Cass. n. 12895/2016; Cass. n.
18317/2015).
Operato tale preliminare inquadramento normativo-giurisprudenziale, venendo all'esame del merito della questione per cui pende il presente procedimento, ritiene questo Tribunale che costituisca profilo assorbente e dirimente - ai fini della decisione del presente giudizio, nel senso della reiezione della azionata domanda risarcitoria - la circostanza che la prospettazione fattuale operata dall'odierna attrice nell'atto di citazione non abbia trovato il necessario riscontro probatorio.
Il teste , peraltro figlio dell'attrice, escusso all'udienza del 09.11.2023 dapprima Testimone_1
riferisce “…ho assistito alla caduta di mia madre…..mentre andavamo a prendere l'auto, mia madre è caduta in una
buca … direi una voragine presente sulla strada;
la buca non era segnalata e l'illuminazione era scarsa… la buca è
quella vuota che figura nella seconda foto prodotta dall' attrice…” ma poi afferma “….dopo la caduta mia madre è stata
soccorsa da una vicina … tale e portata a casa; mia madre pensava che non si fosse fatta nulla ma il giorno Per_1 dopo mia sorella ha dovuto accompagnare mia madre in ospedale….”. Parte_2
…di è stata condotta da me e mio marito direttamente all' ospedale di Corigliano senza Persona_2 Pt_1
che fosse prima portata a casa mia; non ricordo che in quell'occasione la fosse in compagnia di altra Pt_1
persona; ricordo bene che la era da sola quando sono scesa a soccorrerla;
Pt_1 Persona_3
il figlio della non mi pare che ci fosse al momento in cui ho soccorso la escludo che in auto Pt_1 Pt_1
con me, mio marito e la i fosse un' altra persona….”. Pt_1
L'inattendibilità del teste appare del tutto evidente dal semplice confronto delle Tes_1
dichiarazioni nonché dalla documentazione medica. Il riferisce di essere stato presente alla Tes_1 caduta della propria madre (cfr “..ho assistito alla caduta di mia madre…..mentre andavamo a prendere
l'auto….”) individuando anche la buca ma il teste riferisce che solo lei e suo marito hanno Tes_2
soccorso la che si trovava da sola in strada;
il teste riferisce che la propria madre Pt_1 Tes_1
è stata portata in casa e il giorno successivo trasportata dalla sorella in Ospedale Parte_2
mentre la riferisce di aver trasportato, insieme con il marito, la in Ospedale;
ciò Tes_2 Pt_1
risulta, peraltro, anche confermato documentalmente dall'orario del referto di Pronto Soccorso.
In definitiva la prova testimoniale ha consentito di accertare esclusivamente che la sia Pt_1
caduta, ma la stessa non ha in alcun modo fornito elementi tali da ricollegare causalmente l'evento caduta all'insidia stradale (buca) derivante da asserita cattiva manutenzione della strada con conseguente responsabilità del ex art. 2051 c.c.. Controparte_1
In conclusione, sulla scorta del compendio probatorio risultante all'esito della espletata istruttoria, si può concludere che la prospettazione attorea in ordine al sinistro per cui è causa non sia stata affatto provata.
Ne consegue che la domanda attorea è sguarnita di prova sufficiente in quanto non può ritenersi raggiunta prova adeguata sul fatto storico, sulla sua dinamica e sul nesso eziologico e del danno e va pertanto rigettata sotto tutti i titoli di responsabilità dedotti da parte attrice, ex art. 2051 c.c. ed ex art. 2043 c.c
Ogni altra questione resta assorbita dalla decisione.
Le spese di lite e le spese di CTU seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari, definitivamente pronunciando, rigettata ogni diversa istanza, deduzione,
eccezione, così provvede:
- rigetta la domanda attorea;
- condanna alla refusione delle spese di lite in favore del Parte_1 Controparte_1
che liquida in euro 5.077,00 per compensi professionali oltre accessori come per legge e se
[...]
dovuti; - spese di CTU, già liquidate con separato decreto, a carico di . Parte_1
Così deciso in Castrovillari, il 15 luglio 2025
Il GOP
Dott.ssa Vanessa Avolio
Sezione Civile
Il GOP, Dott.ssa Vanessa Avolio,
Viste le note ex art. 127 ter c.p.c. depositate nel termine assegnato nella causa RGC n.
2610/2020 da:
L'avv. DE GAETANO LUIGI per parte attrice, le cui deduzioni depositate telematicamente si intendono qui integralmente trascritte;
L'avv. CARUSO LUIGINA MARIA per parte convenuta, le cui deduzioni depositate telematicamente si intendono qui integralmente trascritte;
IL GOP
Dato atto di quanto sopra,
si ritira in camera di consiglio per il provvedimento conclusivo allegato alla presente.
Castrovillari 15/07/2025
Il GOP
Dott.ssa Vanessa Avolio REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Castrovillari - Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Vanessa Avolio, a seguito di discussione ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza cartolare del
14.07.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile, in primo grado, iscritta al n. 2610 del R.G. 2020 (avente ad oggetto richiesta risarcimento danni), promossa da:
(C.F.: ), rappresentata e difesa dall'avv. Luigi De Parte_1 C.F._1
Gaetano e nel cui studio in Corigliano-Rossano (Cs), A. U. Corigliano, alla Via Montessori snc (Pal.
degli Uffici), elettivamente domicilia;
- attrice -
contro
( , in persona del suo l.r.p.t., Controparte_1 PartitaIVA_1
rappresentato e difeso dall'avv. Maria Luigina Caruso e presso la sede dell'ente in Piazza Santi
Anargiri, elettivamente domicilia;
- ente convenuto –
Conclusioni e discussioni: come da verbale d'udienza cartolare del 14.07.2025, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte.
FATTO E DIRITTO
Si premette che la parte relativa allo svolgimento del processo viene omessa alla luce del nuovo testo dell'art. 132 comma
2, n. 4 c.p.c. (come riformulato dall'art. 45, comma 17 della L. 69 del 2009, peraltro applicabile anche ai processi pendenti in forza della norma transitoria di cui all'art. 58, comma 2 legge cit.) nel quale non è più indicata, fra il contenuto della sentenza, la "esposizione dello svolgimento del processo", bensì “la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto
della decisione", dovendosi dare, altresì, applicazione al novellato art. 118, 1° comma, disp. attuaz. c.p.c., ai sensi del quale "la motivazione della sentenza di cui all'articolo 132, secondo comma, n. 4), del codice consiste nella succinta
esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti
conformi".
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha evocato in giudizio l'ente Parte_1
convenuto indicato in epigrafe chiedendo di “….accertare e/o dichiarare la diretta, piena ed esclusiva
responsabilità dell' alla causazione dell'evento dannoso occorso all'attrice, per tutti Controparte_2
i motivi esposti in epigrafe;
condannare, per l'effetto, l al risarcimento dei danni Controparte_2
non patrimoniali sofferti dalla parte attrice e quantificabili in € 9.325,52, di cui € 4.610,80 a titolo di danno biologico
permanente 5%, € 2.201,57 a titolo di anno morale (33,33%), € 569,88 a titolo di ITT 12 gg al 100%, € 1.424,70, a titolo
di ITP 60 gg al 50% ed € 518,57, a titolo di spese mediche, o in quella diversa misura ritenuta di giustizia e/o che dovesse
emergere all'esito della disponenda CTU medico-legale, di cui si chiede, sin d'ora, l'ammissione; condannare parte
convenuta al pagamento delle spese e competenze legali, con distrazione, ex art. 93 cpc in favore del sottoscritto
procuratore antistatario…”.
Instaurato il contraddittorio, con comparsa di risposta depositata telematicamente in data 14.01.2022
si costituiva in giudizio il , il quale contestava in fatto ed in diritto la Controparte_1
domanda attorea, di cui chiedeva l'integrale rigetto, con il favore degli onorari di lite.
Il giudizio veniva istruito a mezzo produzione documentale, espletamento di prova testimoniale e
CTU medica sulla persona dell'attrice e all'udienza cartolare del 14.07.2025 la causa veniva decisa con sentenza emessa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
Si da atto che la scrivente è intervenuta nella fase decisoria.
La domanda è infondata e non può essere accolta per i motivi di seguito indicati.
La fattispecie oggetto di causa va inquadrata in termini di responsabilità per cosa in custodia,
rientrando senz'altro la strada teatro del sinistro rientrante nell'ambito dei beni sui quali il
[...]
è titolare di una signoria di fatto qualificata ed è tenuta ad esercitare una custodia Controparte_1
e una manutenzione diffusa, volta a prevenire eventi pregiudizievoli per i terzi.
Com'è noto, nell'ipotesi di responsabilità ex art. 2051 c.c., evocata dall'attore quale primario titolo di responsabilità della parte convenuta, il danneggiato è onerato di allegare e provare gli elementi costitutivi della fattispecie, che, consistono: nel danno-evento ingiusto, nel nesso di causalità tra il predetto danno e (il dinamismo intrinseco del) la cosa sottoposta all'altrui custodia, nel rapporto di custodia, e nelle conseguenze pregiudizievoli, patrimoniali e/o non, che dall'evento dannoso conseguono, ossia il danno-conseguenza. Il custode, invece, per andare esente da responsabilità, è
tenuto a fornire la prova del caso fortuito, cioè l'esistenza di un fattore estraneo che, per il carattere dell'imprevedibilità e dell'eccezionalità, sia idoneo ad interrompere il nesso causale, che può essere rappresentato anche dal comportamento imprudente o negligente del danneggiato, purché la condotta di quest'ultimo abbia caratteristiche tali da risultare causa esclusiva dell'evento e da ridurre la res in custodia a mera occasione dell'infortunio (cfr. ex multis, in tema di demanio, Cass. n. 12895/2016; Cass. n.
18317/2015).
Operato tale preliminare inquadramento normativo-giurisprudenziale, venendo all'esame del merito della questione per cui pende il presente procedimento, ritiene questo Tribunale che costituisca profilo assorbente e dirimente - ai fini della decisione del presente giudizio, nel senso della reiezione della azionata domanda risarcitoria - la circostanza che la prospettazione fattuale operata dall'odierna attrice nell'atto di citazione non abbia trovato il necessario riscontro probatorio.
Il teste , peraltro figlio dell'attrice, escusso all'udienza del 09.11.2023 dapprima Testimone_1
riferisce “…ho assistito alla caduta di mia madre…..mentre andavamo a prendere l'auto, mia madre è caduta in una
buca … direi una voragine presente sulla strada;
la buca non era segnalata e l'illuminazione era scarsa… la buca è
quella vuota che figura nella seconda foto prodotta dall' attrice…” ma poi afferma “….dopo la caduta mia madre è stata
soccorsa da una vicina … tale e portata a casa; mia madre pensava che non si fosse fatta nulla ma il giorno Per_1 dopo mia sorella ha dovuto accompagnare mia madre in ospedale….”. Parte_2
…di è stata condotta da me e mio marito direttamente all' ospedale di Corigliano senza Persona_2 Pt_1
che fosse prima portata a casa mia; non ricordo che in quell'occasione la fosse in compagnia di altra Pt_1
persona; ricordo bene che la era da sola quando sono scesa a soccorrerla;
Pt_1 Persona_3
il figlio della non mi pare che ci fosse al momento in cui ho soccorso la escludo che in auto Pt_1 Pt_1
con me, mio marito e la i fosse un' altra persona….”. Pt_1
L'inattendibilità del teste appare del tutto evidente dal semplice confronto delle Tes_1
dichiarazioni nonché dalla documentazione medica. Il riferisce di essere stato presente alla Tes_1 caduta della propria madre (cfr “..ho assistito alla caduta di mia madre…..mentre andavamo a prendere
l'auto….”) individuando anche la buca ma il teste riferisce che solo lei e suo marito hanno Tes_2
soccorso la che si trovava da sola in strada;
il teste riferisce che la propria madre Pt_1 Tes_1
è stata portata in casa e il giorno successivo trasportata dalla sorella in Ospedale Parte_2
mentre la riferisce di aver trasportato, insieme con il marito, la in Ospedale;
ciò Tes_2 Pt_1
risulta, peraltro, anche confermato documentalmente dall'orario del referto di Pronto Soccorso.
In definitiva la prova testimoniale ha consentito di accertare esclusivamente che la sia Pt_1
caduta, ma la stessa non ha in alcun modo fornito elementi tali da ricollegare causalmente l'evento caduta all'insidia stradale (buca) derivante da asserita cattiva manutenzione della strada con conseguente responsabilità del ex art. 2051 c.c.. Controparte_1
In conclusione, sulla scorta del compendio probatorio risultante all'esito della espletata istruttoria, si può concludere che la prospettazione attorea in ordine al sinistro per cui è causa non sia stata affatto provata.
Ne consegue che la domanda attorea è sguarnita di prova sufficiente in quanto non può ritenersi raggiunta prova adeguata sul fatto storico, sulla sua dinamica e sul nesso eziologico e del danno e va pertanto rigettata sotto tutti i titoli di responsabilità dedotti da parte attrice, ex art. 2051 c.c. ed ex art. 2043 c.c
Ogni altra questione resta assorbita dalla decisione.
Le spese di lite e le spese di CTU seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari, definitivamente pronunciando, rigettata ogni diversa istanza, deduzione,
eccezione, così provvede:
- rigetta la domanda attorea;
- condanna alla refusione delle spese di lite in favore del Parte_1 Controparte_1
che liquida in euro 5.077,00 per compensi professionali oltre accessori come per legge e se
[...]
dovuti; - spese di CTU, già liquidate con separato decreto, a carico di . Parte_1
Così deciso in Castrovillari, il 15 luglio 2025
Il GOP
Dott.ssa Vanessa Avolio