CA
Sentenza 12 settembre 2025
Sentenza 12 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 12/09/2025, n. 4204 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4204 |
| Data del deposito : | 12 settembre 2025 |
Testo completo
1
Sentenza n.
Ruolo Generale n. 4289/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli, Prima Sezione Civile, riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
dr. Fulvio Dacomo Presidente
dr. Antonio Mungo Consigliere Estensore
dr. Francesco Gesué Rizzi Ulmo Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 4289/2022 R.G.A.C., avente ad oggetto “Altre controversie di diritto amministrativo – rilascio immobile e
pagamento indennità”, riservata in decisione all'esito di trattazione scritta all'udienza collegiale del 14.05.2025, e vertente
TRA
c.f. , in persona del Parte_1 P.IVA_1
Sindaco legale rapp.te pro - tempore, rappresentato e difeso, giusta determina n. 176 del 16.09.2022 e procura in calce, dall'avv. Luigi Manna, PEC
fax 081/5568651, unitamente al Email_1
quale domicilia presso il “domicilio digitale”
risultante dall'elenco di cui all'art. 6 Email_2
bis del D.lgs. 7/03/2005 n. 82, nonché dal Registro Generale degli indirizzi 2
elettronici gestiti dal , comunicato all'Ordine degli Controparte_1
Avvocati di Pt_1
APPELLANTE
E
nato a [...] il [...], c.f. Controparte_2 [...]
, e , nata a [...] il C.F._1 Controparte_3
04.10.1973, c.f. , entrambi residenti a[...]
n. 25 bis, rapp.ti e difesi in virtù di mandato su foglio separato da intendersi in calce alla comparsa di costituzione, dall'avv. Ercole Ragozzini c.f.
[...]
, con studio in al Corso Umberto n. 237, dall'avv. C.F._3 Pt_1
Ambra Affede con studio in lla via Porzio Centro Direzionale Is. B3 Pt_1
[...], e dall'avv. Sara Amalfitano c.f. C.F._4
, con studio in alla via Stadera n. 86 presso cui elettivamente
[...] Pt_1
domiciliano, casella di posta elettronica certificata per le comunicazioni e nonché Email_3 Email_4
fax 0813032699. Email_5
APPELLATI
CONCLUSIONI
Per l'appellante , in persona del sindaco legale Parte_1
rappresentante pro – tempore, come da atto di appello, e quindi, perché
l'adita Corte di Appello, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, in parziale riforma della sentenza n. 536/2022 resa dal Tribunale di
Nola, I sezione civile, in persona del G.U. dott.ssa Valeria Rossi, pubblicata in data 17 marzo 2022, nella causa iscritta al N.R.G. 2849/2014, voglia così
provvedere: 3
a) Accogliere l'appello e, per l'effetto, riformare parzialmente l'impugnata sentenza;
rigettare quindi l'opposizione dei Sigg. CP_2
e avverso l'ordinanza del Comune di
[...] Controparte_3
n. 4 del 19.02.2014, nella parte in cui intima il Parte_1
pagamento di indennità per l'occupazione senza titolo dell'immobile sito in
, alla Via Tito Livio n. 25 bis, e dichiarare dovute le indennità di Parte_1
occupazione nella misura quantificata dalla CTU nel giudizio di primo grado;
b) Confermare la sentenza per la restante parte relativa alla dichiarazione di difetto di giurisdizione del Giudice ordinario relativamente alle doglianze di cui al primo e secondo motivo di censura dell'atto introduttivo;
c) Con vittoria delle spese di lite del doppio grado di giudizio.
Per gli appellati e , Controparte_2 Controparte_3
dichiararsi l'appello inammissibile poiché carente dei requisiti di cui all'art. 342 comma 1 nn 1 e 2 c.p.c. ; in via gradata, rigettare l'appello con conseguente conferma della sentenza di primo grado;
in via estremamente gradata, nella denegata ipotesi di accoglimento dell'appello, determinare ragionevolmente ed equitativamente la misura della pretesa indennità di occupazione, in misura più contenuta rispetto a quella richiesta, tenuto conto della incontestata inagibilità e della mancanza delle necessarie opere di urbanizzazione primaria emersa dalla ctu.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI
Con citazione del 13.10.2022,il , in persona del Parte_1
sindaco legale rapp.te pro – tempore, proponeva appello avverso la sentenza
n.536/2022 del Tribunale di Nola del 17.3.2022, con la quale era stato disposto 4
l'annullamento dell'ordinanza n.4 del 19.2.2014, nella parte in cui aveva ordinato agli odierni appellati di corrispondere al Parte_1
l'indennità di occupazione senza titolo dell'immobile sito in
[...]
alla via Tito Livio n. 25 bis;
quest'ultimo era stato infatti Parte_1
sequestrato dalla Autorità Giudiziaria, e successivamente sanzionato dal con ordinanza di demolizione alla quale, tuttavia, non era stata data Pt_1
esecuzione, con conseguente acquisizione al patrimonio comunale, ai sensi dell'art. 31 del D.P.R. 380/2001 (T.U. Edilizia)
L'istante conveniva quindi e Controparte_2 CP_3
innanzi all'intestata Corte di Appello, chiedendo, in riforma della
[...]
gravata decisione, accogliersi l'appello e, per l'effetto rigettare la menzionata opposizione avverso l'ordinanza n.4 del 19.2.2014, con condanna degli appellati al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio.
Con comparsa del 27.1.2023 si costituivano e Controparte_2
chiedendo, dichiararsi inammissibile la proposta Controparte_3
impugnazione, poiché carente dei requisiti di cui all'art 342 comma 1 nn 1 e
2 c.p.c., e in via gradata, confermare la sentenza di primo grado;
in via estremamente gradata, nell'ipotesi di accoglimento dell'impugnazione, gli stessi chiedevano determinarsi in misura più contenuta rispetto a quella richiesta, la misura dell'indennità, con ristoro di spese , anche forfettarie , e competenze professionali anche del presente grado di giudizio, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.
All'esito della trattazione, nonché dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 14.5.2025, per la quale veniva disposta la trattazione scritta -
ai sensi dell'art. 127ter c.p.c. - la causa veniva assegnata a sentenza, con 5
concessione dei termini ordinari di cui all'art 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va disattesa l'eccezione di inammissibilità
dell'appello, ai sensi dell'art. 342, n.1, c.p.c., come sollevata da parte degli appellati e . Controparte_2 Controparte_3
Ed invero, l'atto introduttivo contiene infatti censure alla motivazione della sentenza di primo grado, essendo pertanto conforme alla detta norma,
come da ultimo interpretata dalla Suprema Corte (sent. SS.UU. n. 21799/2017,
secondo cui gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012,
conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice,
senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado,
tenuto conto della permanente natura di 'revisio prioris instantiae' del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata).
Ciò posto, con il primo motivo di gravame il Parte_1
censura l'impugnata decisione deducendo di aver rilevato nella
[...]
propria comparsa conclusionale (e successivamente ribadito nella memoria di replica, dopo aver preso atto del mutamento della domanda attorea) che i ricorrenti, con l'atto introduttivo ed in corso di causa, non avevano mai 6
contestato la debenza delle somme richieste dal ma soltanto Pt_1
dedotto un preteso difetto di istruttoria: la domanda, cioè, era stata formulata unicamente per la rideterminazione dell'indennità, senza contestare il diritto dell'Ente a chiederne la corresponsione.
Solo nella comparsa conclusionale era stata quindi, per la prima volta,
contestata la stessa sussistenza del diritto del all'indennità Pt_1
risarcitoria.
A dire dell'appellante, quindi, ciò nonostante, il Tribunale, senza tener conto del rilievo formulato dal nella memoria di replica e Pt_1
senza motivare in ordine alla relativa fondatezza, aveva accolto la domanda come modificata, incorrendo a suo dire nella violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato: il primo giudice avrebbe infatti dovuto dichiarare tardiva la mutatio introdotta dai ricorrenti nella comparsa conclusionale, e pronunciarsi nei limiti della domanda come proposta nel ricorso introduttivo, nonché sulle risultanze della CTU, che era stata richiesta per quantificare il 'giusto' ammontare dell'indennità che gli originari attori avevano dichiarato di essere disposti a versare al Pt_1
Il deduceva quindi che il tardivo mutamento della domanda Pt_1
non aveva ad esso consentito di articolare deduzioni difensive o formulare richieste istruttorie in conseguenza della mutatio libelli, così determinando la nullità della sentenza per violazione del diritto di difesa.
Gli appellati hanno per contro dedotto che, con l'atto introduttivo del giudizio, avevano espressamente richiesto di “accertare la nullità ovvero
4 del Parte_1Controparte_4
19.02.2014, notificata il 24.02.2014, nella parte in cui ha ordinato ai ricorrenti di 7
sgombrare l'immobile (…), nonché di corrispondere in favore del Parte_1
l'indennità così come quantificata in premessa”.
[...]
Pertanto, contrariamente a quanto dedotto dall'appellante, la domanda di nullità o di annullamento dell'ordinanza comunale, con espresso riferimento al profilo della richiesta di corresponsione della indennità di occupazione era stata espressamente e tempestivamente formulata dagli esponenti sin nelle conclusioni dell'atto introduttivo del giudizio.
Orbene il primo giudice, con statuizione sul punto non oggetto di gravame, dichiarava, ai sensi dell'art. 133, lettera f), del D.lgs. 104/2010, il proprio difetto di giurisdizione in favore del G.A., quanto alle domande concernenti la legittimità dell'ordinanza n. 4 del 19.02.2014, nella parte in cui con la stessa era stato ordinato lo sgombero dell'immobile oggetto di causa.
Tuttavia, in parziale accoglimento della domanda proposta da e , disponeva l'annullamento della Controparte_2 Controparte_3
predetta ordinanza n. 4 del 19.02.2014, nella parte in cui aveva ordinato agli istanti di corrispondere al l'indennità di Parte_1
occupazione; in particolare, il Tribunale osservava sul punto quanto segue:
“Quanto, invece, alla parte relativa alla imposizione del pagamento di
un'indennità per l'occupazione sine titulo, trattandosi di una fattispecie in cui, a
fronte di una determinazione che costituisce esercizio di un potere vincolato, la
posizione giuridica soggettiva del ricorrente assume pacificamente la consistenza di
diritto soggettivo, la relativa lesione deve, dunque, ritenersi devoluta alla
giurisdizione del giudice ordinario, trattandosi di pretesa patrimoniale attinente a
posizioni di diritto e di obbligo delle parti, e non a posizioni di interesse legittimo
(TAR Campania, Napoli, sez. II , 11.03.2021 n. 1625, T.A.R. Toscana, III, 26.4.2012, 8
n. 839; T.A.R. Lazio, Latina, I, 28.3.2011, n. 294; T.A.R. Campania, Napoli, V,
3.10.2007, n. 8855; Cons. Stato, VI, 5.4.2006, n. 1775).
Sul punto si è chiaramente espressa anche la Cass., SS.UU., 29 aprile 2003,
n. 6629, secondo cui “Ove il comune, disposta l'acquisizione al patrimonio comunale
di immobile costruito senza concessione edilizia, pretenda la corresponsione di un
canone o di una indennità da colui che tale immobile occupi, la controversia,
promossa da quest'ultimo, per l'accertamento negativo del preteso debito, spetta alla
giurisdizione del giudice ordinario, in quanto, investendo, con l'accertamento della
fondatezza di una pretesa economica, la tutela di posizioni giuridiche di diritto
soggettivo, non rientra nell'ambito della materia del controllo dell'attività
urbanistico-edilizia, ed esula pertanto dalla giurisdizione esclusiva del giudice
amministrativo [...] non potendo la richiesta del canone o dell'indennità da parte del
comune essere configurata come sanzione amministrativa per violazione edilizia”.
Tanto premesso e definito l'ambito di cognizione oggetto della presente
controversia, si osserva quanto segue.
Invero, con riferimento alle indennità di occupazione, il Comune di
con l'ordinanza n. 4 del 19.02.2014 ha ordinato agli esponenti: Parte_1
- di corrispondere al Comune di a titolo di indennità Parte_1
risarcitoria per occupazione sine titulo dell'immobile sito in Parte_1
4, particella 1102 la somma di euro Controparte_4
57.226,00 per l'avvenuta occupazione dal 04.03.2008 al 03.02.2014 (71 mensilità); -
di corrispondere al Comune di a titolo di indennità risarcitoria Parte_1
per occupazione sine titulo delle unità immobiliari in parola, la somma di euro 806,00
per ciascun mese di occupazione eventualmente successivo a 03.02.2014 e fino allo
sgombero dell'immobile, 9
Ebbene, a seguito dell'avvenuta acquisizione dell'immobile per cui è causa al
patrimonio comunale a far data dal 28.01.2008, rappresenta circostanza pacifica, in
quanto non contestata, che gli odierni abbiano continuato ad occupare l'immobile in
oggetto.
Ciononostante, alcuna indennità risulta dovuta al onvenuto stante Pt_1
l'assenza di qualsivoglia prova in ordine al danno subito da proprietario né alla sua
volontà di mettere a frutto l'immobile.
Si consideri, inoltre, che come rilevato dal CTU in sede di consulenza
disposta in corso di causa, “la strada ove è allocato l'immobile de quo, è
completamente sprovvista delle necessarie urbanizzazioni primarie. Nello specifico
sono assenti le condutture idriche e fognarie comunali, nonché l'impianto di
metanodotto”, difficilmente, pertanto, l'immobile avrebbe potuto essere messo a frutto
Sebbene questo Giudice non ignori la sussistenza di diversi orientamenti sul punto
(la suprema Corte di Cassazione con ordinanza n. 1162 del 2022 della terza sezione,
ha rimesso alle sezioni Unite la seguente questione di massima di particolare
importanza: se il danno da illegittima occupazione di immobile sia configurabile come
un danno "in re ipsa", nel senso di rapportarsi alla mera circostanza della perdita
della disponibilità del bene, ovvero richieda la prova - da fornirsi anche per
presunzioni - della concreta intenzione del proprietario di mettere a frutto
l'immobile), si ritiene di aderire all'orientamento a mente del quale l'accertata
occupazione sine titulo di un immobile di per sé non è sufficiente a fondare la
domanda proposta dal proprietario per il pagamento della relativa indennità. Il
riconoscimento automatico di un risarcimento implicherebbe, infatti, la
configurazione di un inammissibile danno in re ipsa, il quale finirebbe per snaturare
la funzione del risarcimento, che verrebbe concesso non in conseguenza di un danno, 10
ma quale pena privata per un comportamento lesivo.
Come detto, nel caso di specie, l'amministrazione procedente non ha fornito
alcuna prova, nemmeno di carattere indiziario, in ordine alla propria volontà di
mettere a frutto l'immobile, potendo piuttosto rinvenirsi nel prolungato contegno
inerte tenuto dal un chiaro indice di segno contrario. Pur a fronte Pt_1
dell'acquisizione dell'immobile al patrimonio comunale sin dal 28.01.2008 (giusta
dichiarazione prot. 4006 a seguito della verifica dell'inottemperanza all'ordine di
demolizione), infatti, alcuna attività volta ad ottenere la disponibilità dello stesso
risulta posta in essere fino alla data di emanazione dell'ordinanza del 19.02.2014,
emessa dunque a distanza di ben 6 anni dall'avvenuta acquisizione”.
Orbene, come si evince dalla motivazione sopra riportata, il primo giudice non si è espressamente pronunciato sulla questione riguardante la tempestività della domanda di e Controparte_2 Controparte_3
volta ad ottenere il totale rigetto della domanda proposta dal Parte_1
nei propri confronti volta ad ottenere il risarcimento del danno
[...]
da occupazione senza titolo.
Orbene, osserva sul punto la Corte che, con il proprio terzo motivo dell'originaria opposizione - riguardando i primi due la sola legittimità della pronuncia contenuta nell'impugnata ordinanza riguardante lo sgombero dell'immobile - e rilevavano che Controparte_2 Controparte_3
con la stessa era stato anche ad essi ordinato di corrispondere al Parte_1
a titolo di indennità risarcitoria per occupazione sine
[...] Parte_1
titulo, la somma di € 57.226,00 per l'avvenuta occupazione dal 4.3.2008 al
3.2.2014 (71 mensilità), oltre ad € 806,00 per ciascun mese di occupazione eventualmente successivo a tale data e fino allo sgombero dell'immobile. 11
Osservavano tuttavia gli opponenti che dagli atti del procedimento che erano stati messi a disposizione dal Comune di , a seguito di Parte_1
istanza di accesso, si evinceva che l'ordinanza impugnata aveva determinato il quantum della indennità da corrispondere per l'occupazione dell'immobile oggetto di causa, parametrandolo, astrattamente, “sulla base degli elementi
desunti dalla Banca dati delle quotazioni immobiliari dell'Agenzia delle Entrate,
osservatorio del mercato immobiliare” (cfr. ordinanza impugnata pag. 2).
Secondo i predetti, tale determinazione era da ritenere illegittima, non soltanto in rito - in quanto determinata unilateralmente dalla P.A.,
compromettendo il diritto di partecipazione del ricorrente - ma anche nel merito, essendo evidente la quantificazione in eccesso della indennità
richiesta, calcolata su dati astratti e senza considerare conto le caratteristiche concrete del bene ed alcuni dati essenziali, ivi meglio indicati;
una corretta considerazione degli stessi avrebbe invece consentito una determinazione corretta della detta indennità di occupazione, in misura ben più contenuta rispetto a quella richiesta.
Sulla base di tali premesse, e Controparte_2 CP_3
chiedevano, al punto 3 delle conclusioni dell'originario ricorso,
[...]
quanto segue:
“3. - in accoglimento del terzo motivo di ricorso, accertare e dichiarare che il
minor valore dell'immobile sito in alla via Tito Livio, 25-bis Parte_1
4, particella 1102 e, per l'effetto, accertare Controparte_4
e dichiarare che la quantificazione dell'indennità di occupazione, così come
determinata dal comune di è illegittima;
accertare il minor Parte_1
valore dell'indennità di occupazione dovuta dai ricorrenti in favore del Comune 12
per occupazione dell'immobile, sito in alla via Tito Parte_1 Parte_1
4, particella 1102. Controparte_4
In via istruttoria;
occorrendo, chiedono disporsi c.t.u. per la esatta
determinazione dell'indennità di occupazione dell'immobile, anche tenuto conto di
quanto, in relazione al predetto immobile, già versato dagli esponenti al
[...]
indennità che, una volta correttamente individuata, i Parte_1
ricorrenti si dichiarano sin d'ora e, salvo diverse determinazioni della PA, disponibili
a versare in favore del . Parte_1
Orbene, pare evidente che gli originari opponenti abbiamo sin dall'inizio contestato in radice, sia quanto alla legittimità della sua adozione che con riguardo al procedimento seguito per la relativa determinazione -
oltre che con riferimento alla sua concreta determinazione - dovendosi pertanto ritenere che non si tratti di questione nuova introdotta illegittimamente, come ritiene l'appellante, solo con la propria comparsa conclusionale.
Ciò posto, il motivo di gravame riguardante la pretesa nullità della gravata decisione per violazione dell'art. 112 c.p.c., per le ragioni sopra evidenziate, deve ritenersi senz'altro infondato.
Sotto altro profilo, l'appellante censura la gravata decisione anche nella parte in cui con la stessa è stata in ogni caso respinta la richiesta risarcitoria per l'illegittima occupazione dell'immobile in questione da parte degli appellati;
ciò stante la mancata prova fornita dal Comune di della possibilità di trarre effettivamente un reddito dall'utilizzo Parte_1
dello stesso, anche in considerazione delle sue caratteristiche, mancando quindi la prova di un danno risarcibile. 13
Secondo l'appellante, il Tribunale avrebbe illegittimamente invertito l'onere probatorio, posto che lo stesso sarebbe spettato agli odierni appellati,
in quanto originari opponenti all'ordinanza impugnata;
in realtà, la posizione sostanziale del , che ha chiesto di essere risarcito, è Parte_1
indiscutibilmente quella di attore, essendo quindi posto a suo carico l'onere di dimostrare i presupposti della propria domanda.
L'Ente contesta inoltre la posizione del Tribunale, nelal parte in cui lo stesso ha dichiarato di aderire all'orientamento giurisprudenziale secondo il quale il danno da illegittima occupazione non può ritenersi sussistente in re
ipsa.
Orbene, la Suprema Corte ha ribadito, anche in epoca recente (v.
Cassazione civile sez. III, 26/01/2024, n.2500, che “nella ipotesi di occupazione
senza titolo di un cespite immobiliare altrui, il danno subito dal proprietario per
l'indisponibilità del medesimo può definirsi in re ipsa, purché tale espressione sia
intesa in senso descrittivo, cioè di normale inerenza del pregiudizio all'impossibilità
stessa di disporre del bene, senza comunque far venir meno l'onere per l'attore quanto
meno di allegare, e anche di provare, con l'ausilio delle presunzioni, il fatto da cui
discende il lamentato pregiudizio, ossia che se egli avesse immediatamente recuperato
la disponibilità dell'immobile, l'avrebbe subito impiegato per finalità produttive,
quali il suo godimento diretto o la sua locazione;
Il riferimento al criterio equitativo di liquidazione del danno presuppone,
ovvero in ogni caso implica, che il proprietario è tenuto ad allegare, quanto al danno
emergente, la concreta possibilità di godimento perduta e, quanto al lucro cessante,
lo specifico pregiudizio subito (sotto il profilo della perdita di occasioni di vendere o
locare il bene a un prezzo o a un canone superiore a quello di mercato), di cui, a fronte 14
della specifica contestazione del convenuto, è chiamato a fornire la prova anche
mediante presunzioni o il richiamo alle nozioni di fatto rientranti nella comune
esperienza (in detto senso, a composizione di contrasto di giurisprudenza, Sez. U n.
33645 del 15-11-2022 Rv. 666193 - 04).
Nella specie, l'appellante, anche in questo grado, pur sottoponendo a critica il ragionamento del primo giudice, non ha tuttavia allegato - ovvero dimostrato - in alcun modo la potenzialità reddituale dell'immobile abusivamente occupato;
ne deriva l'infondatezza dell'originaria domanda e,
quindi, del motivo di gravame sul punto sollevato.
Sulla base delle considerazioni che precedono, quindi, aventi carattere del tutto assorbente rispetto ad ogni altra questione posta dalle parti,
l'impugnazione proposta va senz'altro rigettata, con conseguente conferma della gravata decisione.
Considerato che la questione di fondo oggetto del presente giudizio ha dato origine ad un notevole contrasto giurisprudenziale, risultante dai diversi precedenti in materia, sussistono senz'altro i presupposti per dichiarare interamente compensate tra le parti le spese e competenze anche del presente grado di giudizio.
Deve infine darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228, per il versamento da parte dell'appellante in persona del legale rappresentante Parte_1
pro—tempore, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
15
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto,
con citazione notificata in data 13.10.2022, dal in Parte_1
persona del legale rappresentante pro—tempore, nei confronti di e , nonché avverso la sentenza del Controparte_2 Controparte_3
Tribunale di Nola n. 536/2022 del 17.3.2022, così provvede;
a) rigetta l'appello, con conseguente conferma della gravata decisione;
b) dichiara interamente compensate tra le parti le spese e competenze del presente grado di giudizio;
c) Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 1, comma
17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228, per il versamento da parte dell'appellante in persona del legale rappresentante Parte_1
pro—tempore, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio 9.9.2025.
IL CONSIGLIERE ESTENSORE.
Antonio Mungo
IL PRESIDENTE
Fulvio Dacomo
Sentenza n.
Ruolo Generale n. 4289/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli, Prima Sezione Civile, riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
dr. Fulvio Dacomo Presidente
dr. Antonio Mungo Consigliere Estensore
dr. Francesco Gesué Rizzi Ulmo Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 4289/2022 R.G.A.C., avente ad oggetto “Altre controversie di diritto amministrativo – rilascio immobile e
pagamento indennità”, riservata in decisione all'esito di trattazione scritta all'udienza collegiale del 14.05.2025, e vertente
TRA
c.f. , in persona del Parte_1 P.IVA_1
Sindaco legale rapp.te pro - tempore, rappresentato e difeso, giusta determina n. 176 del 16.09.2022 e procura in calce, dall'avv. Luigi Manna, PEC
fax 081/5568651, unitamente al Email_1
quale domicilia presso il “domicilio digitale”
risultante dall'elenco di cui all'art. 6 Email_2
bis del D.lgs. 7/03/2005 n. 82, nonché dal Registro Generale degli indirizzi 2
elettronici gestiti dal , comunicato all'Ordine degli Controparte_1
Avvocati di Pt_1
APPELLANTE
E
nato a [...] il [...], c.f. Controparte_2 [...]
, e , nata a [...] il C.F._1 Controparte_3
04.10.1973, c.f. , entrambi residenti a[...]
n. 25 bis, rapp.ti e difesi in virtù di mandato su foglio separato da intendersi in calce alla comparsa di costituzione, dall'avv. Ercole Ragozzini c.f.
[...]
, con studio in al Corso Umberto n. 237, dall'avv. C.F._3 Pt_1
Ambra Affede con studio in lla via Porzio Centro Direzionale Is. B3 Pt_1
[...], e dall'avv. Sara Amalfitano c.f. C.F._4
, con studio in alla via Stadera n. 86 presso cui elettivamente
[...] Pt_1
domiciliano, casella di posta elettronica certificata per le comunicazioni e nonché Email_3 Email_4
fax 0813032699. Email_5
APPELLATI
CONCLUSIONI
Per l'appellante , in persona del sindaco legale Parte_1
rappresentante pro – tempore, come da atto di appello, e quindi, perché
l'adita Corte di Appello, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, in parziale riforma della sentenza n. 536/2022 resa dal Tribunale di
Nola, I sezione civile, in persona del G.U. dott.ssa Valeria Rossi, pubblicata in data 17 marzo 2022, nella causa iscritta al N.R.G. 2849/2014, voglia così
provvedere: 3
a) Accogliere l'appello e, per l'effetto, riformare parzialmente l'impugnata sentenza;
rigettare quindi l'opposizione dei Sigg. CP_2
e avverso l'ordinanza del Comune di
[...] Controparte_3
n. 4 del 19.02.2014, nella parte in cui intima il Parte_1
pagamento di indennità per l'occupazione senza titolo dell'immobile sito in
, alla Via Tito Livio n. 25 bis, e dichiarare dovute le indennità di Parte_1
occupazione nella misura quantificata dalla CTU nel giudizio di primo grado;
b) Confermare la sentenza per la restante parte relativa alla dichiarazione di difetto di giurisdizione del Giudice ordinario relativamente alle doglianze di cui al primo e secondo motivo di censura dell'atto introduttivo;
c) Con vittoria delle spese di lite del doppio grado di giudizio.
Per gli appellati e , Controparte_2 Controparte_3
dichiararsi l'appello inammissibile poiché carente dei requisiti di cui all'art. 342 comma 1 nn 1 e 2 c.p.c. ; in via gradata, rigettare l'appello con conseguente conferma della sentenza di primo grado;
in via estremamente gradata, nella denegata ipotesi di accoglimento dell'appello, determinare ragionevolmente ed equitativamente la misura della pretesa indennità di occupazione, in misura più contenuta rispetto a quella richiesta, tenuto conto della incontestata inagibilità e della mancanza delle necessarie opere di urbanizzazione primaria emersa dalla ctu.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI
Con citazione del 13.10.2022,il , in persona del Parte_1
sindaco legale rapp.te pro – tempore, proponeva appello avverso la sentenza
n.536/2022 del Tribunale di Nola del 17.3.2022, con la quale era stato disposto 4
l'annullamento dell'ordinanza n.4 del 19.2.2014, nella parte in cui aveva ordinato agli odierni appellati di corrispondere al Parte_1
l'indennità di occupazione senza titolo dell'immobile sito in
[...]
alla via Tito Livio n. 25 bis;
quest'ultimo era stato infatti Parte_1
sequestrato dalla Autorità Giudiziaria, e successivamente sanzionato dal con ordinanza di demolizione alla quale, tuttavia, non era stata data Pt_1
esecuzione, con conseguente acquisizione al patrimonio comunale, ai sensi dell'art. 31 del D.P.R. 380/2001 (T.U. Edilizia)
L'istante conveniva quindi e Controparte_2 CP_3
innanzi all'intestata Corte di Appello, chiedendo, in riforma della
[...]
gravata decisione, accogliersi l'appello e, per l'effetto rigettare la menzionata opposizione avverso l'ordinanza n.4 del 19.2.2014, con condanna degli appellati al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio.
Con comparsa del 27.1.2023 si costituivano e Controparte_2
chiedendo, dichiararsi inammissibile la proposta Controparte_3
impugnazione, poiché carente dei requisiti di cui all'art 342 comma 1 nn 1 e
2 c.p.c., e in via gradata, confermare la sentenza di primo grado;
in via estremamente gradata, nell'ipotesi di accoglimento dell'impugnazione, gli stessi chiedevano determinarsi in misura più contenuta rispetto a quella richiesta, la misura dell'indennità, con ristoro di spese , anche forfettarie , e competenze professionali anche del presente grado di giudizio, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.
All'esito della trattazione, nonché dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 14.5.2025, per la quale veniva disposta la trattazione scritta -
ai sensi dell'art. 127ter c.p.c. - la causa veniva assegnata a sentenza, con 5
concessione dei termini ordinari di cui all'art 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va disattesa l'eccezione di inammissibilità
dell'appello, ai sensi dell'art. 342, n.1, c.p.c., come sollevata da parte degli appellati e . Controparte_2 Controparte_3
Ed invero, l'atto introduttivo contiene infatti censure alla motivazione della sentenza di primo grado, essendo pertanto conforme alla detta norma,
come da ultimo interpretata dalla Suprema Corte (sent. SS.UU. n. 21799/2017,
secondo cui gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012,
conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice,
senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado,
tenuto conto della permanente natura di 'revisio prioris instantiae' del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata).
Ciò posto, con il primo motivo di gravame il Parte_1
censura l'impugnata decisione deducendo di aver rilevato nella
[...]
propria comparsa conclusionale (e successivamente ribadito nella memoria di replica, dopo aver preso atto del mutamento della domanda attorea) che i ricorrenti, con l'atto introduttivo ed in corso di causa, non avevano mai 6
contestato la debenza delle somme richieste dal ma soltanto Pt_1
dedotto un preteso difetto di istruttoria: la domanda, cioè, era stata formulata unicamente per la rideterminazione dell'indennità, senza contestare il diritto dell'Ente a chiederne la corresponsione.
Solo nella comparsa conclusionale era stata quindi, per la prima volta,
contestata la stessa sussistenza del diritto del all'indennità Pt_1
risarcitoria.
A dire dell'appellante, quindi, ciò nonostante, il Tribunale, senza tener conto del rilievo formulato dal nella memoria di replica e Pt_1
senza motivare in ordine alla relativa fondatezza, aveva accolto la domanda come modificata, incorrendo a suo dire nella violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato: il primo giudice avrebbe infatti dovuto dichiarare tardiva la mutatio introdotta dai ricorrenti nella comparsa conclusionale, e pronunciarsi nei limiti della domanda come proposta nel ricorso introduttivo, nonché sulle risultanze della CTU, che era stata richiesta per quantificare il 'giusto' ammontare dell'indennità che gli originari attori avevano dichiarato di essere disposti a versare al Pt_1
Il deduceva quindi che il tardivo mutamento della domanda Pt_1
non aveva ad esso consentito di articolare deduzioni difensive o formulare richieste istruttorie in conseguenza della mutatio libelli, così determinando la nullità della sentenza per violazione del diritto di difesa.
Gli appellati hanno per contro dedotto che, con l'atto introduttivo del giudizio, avevano espressamente richiesto di “accertare la nullità ovvero
4 del Parte_1Controparte_4
19.02.2014, notificata il 24.02.2014, nella parte in cui ha ordinato ai ricorrenti di 7
sgombrare l'immobile (…), nonché di corrispondere in favore del Parte_1
l'indennità così come quantificata in premessa”.
[...]
Pertanto, contrariamente a quanto dedotto dall'appellante, la domanda di nullità o di annullamento dell'ordinanza comunale, con espresso riferimento al profilo della richiesta di corresponsione della indennità di occupazione era stata espressamente e tempestivamente formulata dagli esponenti sin nelle conclusioni dell'atto introduttivo del giudizio.
Orbene il primo giudice, con statuizione sul punto non oggetto di gravame, dichiarava, ai sensi dell'art. 133, lettera f), del D.lgs. 104/2010, il proprio difetto di giurisdizione in favore del G.A., quanto alle domande concernenti la legittimità dell'ordinanza n. 4 del 19.02.2014, nella parte in cui con la stessa era stato ordinato lo sgombero dell'immobile oggetto di causa.
Tuttavia, in parziale accoglimento della domanda proposta da e , disponeva l'annullamento della Controparte_2 Controparte_3
predetta ordinanza n. 4 del 19.02.2014, nella parte in cui aveva ordinato agli istanti di corrispondere al l'indennità di Parte_1
occupazione; in particolare, il Tribunale osservava sul punto quanto segue:
“Quanto, invece, alla parte relativa alla imposizione del pagamento di
un'indennità per l'occupazione sine titulo, trattandosi di una fattispecie in cui, a
fronte di una determinazione che costituisce esercizio di un potere vincolato, la
posizione giuridica soggettiva del ricorrente assume pacificamente la consistenza di
diritto soggettivo, la relativa lesione deve, dunque, ritenersi devoluta alla
giurisdizione del giudice ordinario, trattandosi di pretesa patrimoniale attinente a
posizioni di diritto e di obbligo delle parti, e non a posizioni di interesse legittimo
(TAR Campania, Napoli, sez. II , 11.03.2021 n. 1625, T.A.R. Toscana, III, 26.4.2012, 8
n. 839; T.A.R. Lazio, Latina, I, 28.3.2011, n. 294; T.A.R. Campania, Napoli, V,
3.10.2007, n. 8855; Cons. Stato, VI, 5.4.2006, n. 1775).
Sul punto si è chiaramente espressa anche la Cass., SS.UU., 29 aprile 2003,
n. 6629, secondo cui “Ove il comune, disposta l'acquisizione al patrimonio comunale
di immobile costruito senza concessione edilizia, pretenda la corresponsione di un
canone o di una indennità da colui che tale immobile occupi, la controversia,
promossa da quest'ultimo, per l'accertamento negativo del preteso debito, spetta alla
giurisdizione del giudice ordinario, in quanto, investendo, con l'accertamento della
fondatezza di una pretesa economica, la tutela di posizioni giuridiche di diritto
soggettivo, non rientra nell'ambito della materia del controllo dell'attività
urbanistico-edilizia, ed esula pertanto dalla giurisdizione esclusiva del giudice
amministrativo [...] non potendo la richiesta del canone o dell'indennità da parte del
comune essere configurata come sanzione amministrativa per violazione edilizia”.
Tanto premesso e definito l'ambito di cognizione oggetto della presente
controversia, si osserva quanto segue.
Invero, con riferimento alle indennità di occupazione, il Comune di
con l'ordinanza n. 4 del 19.02.2014 ha ordinato agli esponenti: Parte_1
- di corrispondere al Comune di a titolo di indennità Parte_1
risarcitoria per occupazione sine titulo dell'immobile sito in Parte_1
4, particella 1102 la somma di euro Controparte_4
57.226,00 per l'avvenuta occupazione dal 04.03.2008 al 03.02.2014 (71 mensilità); -
di corrispondere al Comune di a titolo di indennità risarcitoria Parte_1
per occupazione sine titulo delle unità immobiliari in parola, la somma di euro 806,00
per ciascun mese di occupazione eventualmente successivo a 03.02.2014 e fino allo
sgombero dell'immobile, 9
Ebbene, a seguito dell'avvenuta acquisizione dell'immobile per cui è causa al
patrimonio comunale a far data dal 28.01.2008, rappresenta circostanza pacifica, in
quanto non contestata, che gli odierni abbiano continuato ad occupare l'immobile in
oggetto.
Ciononostante, alcuna indennità risulta dovuta al onvenuto stante Pt_1
l'assenza di qualsivoglia prova in ordine al danno subito da proprietario né alla sua
volontà di mettere a frutto l'immobile.
Si consideri, inoltre, che come rilevato dal CTU in sede di consulenza
disposta in corso di causa, “la strada ove è allocato l'immobile de quo, è
completamente sprovvista delle necessarie urbanizzazioni primarie. Nello specifico
sono assenti le condutture idriche e fognarie comunali, nonché l'impianto di
metanodotto”, difficilmente, pertanto, l'immobile avrebbe potuto essere messo a frutto
Sebbene questo Giudice non ignori la sussistenza di diversi orientamenti sul punto
(la suprema Corte di Cassazione con ordinanza n. 1162 del 2022 della terza sezione,
ha rimesso alle sezioni Unite la seguente questione di massima di particolare
importanza: se il danno da illegittima occupazione di immobile sia configurabile come
un danno "in re ipsa", nel senso di rapportarsi alla mera circostanza della perdita
della disponibilità del bene, ovvero richieda la prova - da fornirsi anche per
presunzioni - della concreta intenzione del proprietario di mettere a frutto
l'immobile), si ritiene di aderire all'orientamento a mente del quale l'accertata
occupazione sine titulo di un immobile di per sé non è sufficiente a fondare la
domanda proposta dal proprietario per il pagamento della relativa indennità. Il
riconoscimento automatico di un risarcimento implicherebbe, infatti, la
configurazione di un inammissibile danno in re ipsa, il quale finirebbe per snaturare
la funzione del risarcimento, che verrebbe concesso non in conseguenza di un danno, 10
ma quale pena privata per un comportamento lesivo.
Come detto, nel caso di specie, l'amministrazione procedente non ha fornito
alcuna prova, nemmeno di carattere indiziario, in ordine alla propria volontà di
mettere a frutto l'immobile, potendo piuttosto rinvenirsi nel prolungato contegno
inerte tenuto dal un chiaro indice di segno contrario. Pur a fronte Pt_1
dell'acquisizione dell'immobile al patrimonio comunale sin dal 28.01.2008 (giusta
dichiarazione prot. 4006 a seguito della verifica dell'inottemperanza all'ordine di
demolizione), infatti, alcuna attività volta ad ottenere la disponibilità dello stesso
risulta posta in essere fino alla data di emanazione dell'ordinanza del 19.02.2014,
emessa dunque a distanza di ben 6 anni dall'avvenuta acquisizione”.
Orbene, come si evince dalla motivazione sopra riportata, il primo giudice non si è espressamente pronunciato sulla questione riguardante la tempestività della domanda di e Controparte_2 Controparte_3
volta ad ottenere il totale rigetto della domanda proposta dal Parte_1
nei propri confronti volta ad ottenere il risarcimento del danno
[...]
da occupazione senza titolo.
Orbene, osserva sul punto la Corte che, con il proprio terzo motivo dell'originaria opposizione - riguardando i primi due la sola legittimità della pronuncia contenuta nell'impugnata ordinanza riguardante lo sgombero dell'immobile - e rilevavano che Controparte_2 Controparte_3
con la stessa era stato anche ad essi ordinato di corrispondere al Parte_1
a titolo di indennità risarcitoria per occupazione sine
[...] Parte_1
titulo, la somma di € 57.226,00 per l'avvenuta occupazione dal 4.3.2008 al
3.2.2014 (71 mensilità), oltre ad € 806,00 per ciascun mese di occupazione eventualmente successivo a tale data e fino allo sgombero dell'immobile. 11
Osservavano tuttavia gli opponenti che dagli atti del procedimento che erano stati messi a disposizione dal Comune di , a seguito di Parte_1
istanza di accesso, si evinceva che l'ordinanza impugnata aveva determinato il quantum della indennità da corrispondere per l'occupazione dell'immobile oggetto di causa, parametrandolo, astrattamente, “sulla base degli elementi
desunti dalla Banca dati delle quotazioni immobiliari dell'Agenzia delle Entrate,
osservatorio del mercato immobiliare” (cfr. ordinanza impugnata pag. 2).
Secondo i predetti, tale determinazione era da ritenere illegittima, non soltanto in rito - in quanto determinata unilateralmente dalla P.A.,
compromettendo il diritto di partecipazione del ricorrente - ma anche nel merito, essendo evidente la quantificazione in eccesso della indennità
richiesta, calcolata su dati astratti e senza considerare conto le caratteristiche concrete del bene ed alcuni dati essenziali, ivi meglio indicati;
una corretta considerazione degli stessi avrebbe invece consentito una determinazione corretta della detta indennità di occupazione, in misura ben più contenuta rispetto a quella richiesta.
Sulla base di tali premesse, e Controparte_2 CP_3
chiedevano, al punto 3 delle conclusioni dell'originario ricorso,
[...]
quanto segue:
“3. - in accoglimento del terzo motivo di ricorso, accertare e dichiarare che il
minor valore dell'immobile sito in alla via Tito Livio, 25-bis Parte_1
4, particella 1102 e, per l'effetto, accertare Controparte_4
e dichiarare che la quantificazione dell'indennità di occupazione, così come
determinata dal comune di è illegittima;
accertare il minor Parte_1
valore dell'indennità di occupazione dovuta dai ricorrenti in favore del Comune 12
per occupazione dell'immobile, sito in alla via Tito Parte_1 Parte_1
4, particella 1102. Controparte_4
In via istruttoria;
occorrendo, chiedono disporsi c.t.u. per la esatta
determinazione dell'indennità di occupazione dell'immobile, anche tenuto conto di
quanto, in relazione al predetto immobile, già versato dagli esponenti al
[...]
indennità che, una volta correttamente individuata, i Parte_1
ricorrenti si dichiarano sin d'ora e, salvo diverse determinazioni della PA, disponibili
a versare in favore del . Parte_1
Orbene, pare evidente che gli originari opponenti abbiamo sin dall'inizio contestato in radice, sia quanto alla legittimità della sua adozione che con riguardo al procedimento seguito per la relativa determinazione -
oltre che con riferimento alla sua concreta determinazione - dovendosi pertanto ritenere che non si tratti di questione nuova introdotta illegittimamente, come ritiene l'appellante, solo con la propria comparsa conclusionale.
Ciò posto, il motivo di gravame riguardante la pretesa nullità della gravata decisione per violazione dell'art. 112 c.p.c., per le ragioni sopra evidenziate, deve ritenersi senz'altro infondato.
Sotto altro profilo, l'appellante censura la gravata decisione anche nella parte in cui con la stessa è stata in ogni caso respinta la richiesta risarcitoria per l'illegittima occupazione dell'immobile in questione da parte degli appellati;
ciò stante la mancata prova fornita dal Comune di della possibilità di trarre effettivamente un reddito dall'utilizzo Parte_1
dello stesso, anche in considerazione delle sue caratteristiche, mancando quindi la prova di un danno risarcibile. 13
Secondo l'appellante, il Tribunale avrebbe illegittimamente invertito l'onere probatorio, posto che lo stesso sarebbe spettato agli odierni appellati,
in quanto originari opponenti all'ordinanza impugnata;
in realtà, la posizione sostanziale del , che ha chiesto di essere risarcito, è Parte_1
indiscutibilmente quella di attore, essendo quindi posto a suo carico l'onere di dimostrare i presupposti della propria domanda.
L'Ente contesta inoltre la posizione del Tribunale, nelal parte in cui lo stesso ha dichiarato di aderire all'orientamento giurisprudenziale secondo il quale il danno da illegittima occupazione non può ritenersi sussistente in re
ipsa.
Orbene, la Suprema Corte ha ribadito, anche in epoca recente (v.
Cassazione civile sez. III, 26/01/2024, n.2500, che “nella ipotesi di occupazione
senza titolo di un cespite immobiliare altrui, il danno subito dal proprietario per
l'indisponibilità del medesimo può definirsi in re ipsa, purché tale espressione sia
intesa in senso descrittivo, cioè di normale inerenza del pregiudizio all'impossibilità
stessa di disporre del bene, senza comunque far venir meno l'onere per l'attore quanto
meno di allegare, e anche di provare, con l'ausilio delle presunzioni, il fatto da cui
discende il lamentato pregiudizio, ossia che se egli avesse immediatamente recuperato
la disponibilità dell'immobile, l'avrebbe subito impiegato per finalità produttive,
quali il suo godimento diretto o la sua locazione;
Il riferimento al criterio equitativo di liquidazione del danno presuppone,
ovvero in ogni caso implica, che il proprietario è tenuto ad allegare, quanto al danno
emergente, la concreta possibilità di godimento perduta e, quanto al lucro cessante,
lo specifico pregiudizio subito (sotto il profilo della perdita di occasioni di vendere o
locare il bene a un prezzo o a un canone superiore a quello di mercato), di cui, a fronte 14
della specifica contestazione del convenuto, è chiamato a fornire la prova anche
mediante presunzioni o il richiamo alle nozioni di fatto rientranti nella comune
esperienza (in detto senso, a composizione di contrasto di giurisprudenza, Sez. U n.
33645 del 15-11-2022 Rv. 666193 - 04).
Nella specie, l'appellante, anche in questo grado, pur sottoponendo a critica il ragionamento del primo giudice, non ha tuttavia allegato - ovvero dimostrato - in alcun modo la potenzialità reddituale dell'immobile abusivamente occupato;
ne deriva l'infondatezza dell'originaria domanda e,
quindi, del motivo di gravame sul punto sollevato.
Sulla base delle considerazioni che precedono, quindi, aventi carattere del tutto assorbente rispetto ad ogni altra questione posta dalle parti,
l'impugnazione proposta va senz'altro rigettata, con conseguente conferma della gravata decisione.
Considerato che la questione di fondo oggetto del presente giudizio ha dato origine ad un notevole contrasto giurisprudenziale, risultante dai diversi precedenti in materia, sussistono senz'altro i presupposti per dichiarare interamente compensate tra le parti le spese e competenze anche del presente grado di giudizio.
Deve infine darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228, per il versamento da parte dell'appellante in persona del legale rappresentante Parte_1
pro—tempore, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
15
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto,
con citazione notificata in data 13.10.2022, dal in Parte_1
persona del legale rappresentante pro—tempore, nei confronti di e , nonché avverso la sentenza del Controparte_2 Controparte_3
Tribunale di Nola n. 536/2022 del 17.3.2022, così provvede;
a) rigetta l'appello, con conseguente conferma della gravata decisione;
b) dichiara interamente compensate tra le parti le spese e competenze del presente grado di giudizio;
c) Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 1, comma
17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228, per il versamento da parte dell'appellante in persona del legale rappresentante Parte_1
pro—tempore, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio 9.9.2025.
IL CONSIGLIERE ESTENSORE.
Antonio Mungo
IL PRESIDENTE
Fulvio Dacomo