TRIB
Sentenza 5 maggio 2025
Sentenza 5 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trieste, sentenza 05/05/2025, n. 426 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trieste |
| Numero : | 426 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRIESTE
– Sezione Civile –
R.G. 2873/2023
Il Tribunale di Trieste – Sezione Civile, in persona del G.O.P. Carlo D'Angelillo, nel procedimento ex art. 281-decies e ss. c.p.c., recante il suindicato numero di R.G., avente ad oggetto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, promossa da:
1. , nata a [...]/RS, Brasile, il 01/09/1961; Controparte_1
2. , nato a [...]/RS, Brasile, il 22/12/1985; Parte_1 rappresentati e difesi dall'Avv.Paolo Sirugo – Avv. Antonino Campisi – Advogado-Avv. Stab.
Patrick ; Parte_2
Contro il , in persona del p.t., rappresentato e difeso Controparte_2 CP_3 dall'Avvocatura distrettuale dello Stato;
Con l'intervento del Pubblico Ministero;
SCIOGLIENDO la riserva assunta all'udienza del 04/04/2025, VISTI gli atti di causa nonché le conclusioni riportate dalle parti, che ivi abbiansi per ripetute e trascritte, ESAMINATI i documenti della procedura, VISTO l'art. 281-sexies, c.p.c., per la REPUBBLICA ITALIANA e IN NOME
DEL POPOLO ITALIANO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
La domanda dei ricorrenti è fondata e merita di essere accolta.
Preliminarmente, si evidenzia che gli atti di causa sono stati trasmessi al P.M., il quale nulla ha opposto.
Il convenuto , ritualmente evocato, si è regolarmente costituito. Controparte_2
La linea di discendenza risulta essere sufficientemente provata con la documentazione versata in atti, ove straniera, appositamente tradotta e apostillata.
L'avo da cui muove la discendenza iure sanguinis è , nato il [...], a [...], Persona_1 provincia di Udine. Sul punto si rileva che il Comune di Buia è stato annesso al Regno d'Italia nel
1866 (https://siusa-archivi.cultura.gov.it/cgi- bin/siusa/pagina.pl? Email_1
, successivamente alla nascita dell'avo. La permanenza sul territorio Email_2 al momento della proclamazione del Regno per l'acquisizione della cittadinanza italiana, è palesata dal certificato di matrimonio rilasciato dal Comune di Buia, celebrato in data 26/12/1878.
Per i ricorrenti la linea di discendenza così è costituita:
1. NORO: – , nato il [...], Controparte_1 Persona_1 Persona_2 in Brasile – , nato il [...], in [...] – , nata il [...], Parte_3 Persona_3 in Brasile;
2. RC : – , nato il [...], in [...] Parte_1 Persona_1 Persona_2
– , nato il [...], in [...] – , nata il [...], in [...] Parte_3 Persona_3
– . Controparte_1
In punto di diritto, rileva precisare che per lungo tempo, sia in epoca pre-unitaria che successivamente e fino all'ufficiale istituzione delle anagrafi civili presso i Comuni, era devoluto alle Parrocchie il compito di tenere registri civili di nascita (e di battesimo) dei soggetti nati presso
Pag. 1 di 3 la circoscrizione ecclesiastica. Pienamente probanti, dunque, i certificati di nascita estratti dai registri parrocchiali (ugualmente dicasi per le circoscrizioni ecclesiali estere).
Inoltre, è principio consolidato l'ammissibilità di documentazione che presenti discordanza delle generalità dei cittadini che costituiscono la linea di discendenza. Tale discordanza
– sempreché non metta fortemente in dubbio la riferibilità di un atto a un dato discendente – non è, infatti, motivo di diniego del provvedimento qualora, con altri elementi, sia desumibile il rapporto di parentela diretto che consente la trasmissione dello status civitatis.
Ulteriormente, si riporta l'orientamento della Cassazione a Sezioni Unite che, con le sentenze 25317 e 25318 dell'anno 2022, ha affermato che la perdita dello status di cittadino italiano deve avvenire mediante “una manifestazione esplicita di volontà sostanziale”. Nello specifico, la
S.C. – nell'affrontare il tema della grande naturalizzazione brasiliana – ha precisato che la
“persona all'epoca emigrata” perde lo status civitatis, con effetto sulla linea di trasmissione iure sanguinis ai discendenti, allorquando compia “un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera, … , senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, possa considerarsi bastevole, unitamente alla mancata reazione al provvedimento generalizzato di naturalizzazione, a integrare la fattispecie estintiva dello status per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento”. La rinuncia allo status civitatis deve, inoltre, essere supportata da una “prova piena” dalla quale emerga la volontà inequivocabile di rinunciare alla cittadinanza italiana. Tale prova, secondo le ordinarie regole processuali, deve essere fornita da chi solleva una contestazione sul punto. Ne discende, dunque, che hai fini del riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, non occorre depositare il cd. “certificato negativo di naturalizzazione”, e la prova di ogni eventuale interruzione della linea di discendenza ricadrà sul convenuto , che, nella Controparte_2 specie, nulla ha dimostrato.
La richiesta formulata da parte del di “rigetto della domanda Controparte_2 subordinata finalizzata a porre a carico del resistente gli adempimenti connessi CP_2 all'annotazione dell'eventuale provvedimento favorevole” non può essere accolta nei termini di seguito esposti.
La domanda di cittadinanza iure sanguinis è una azione di mero accertamento, con cui è chiesto all'Autorità giudiziaria il riconoscimento dello status di cittadino italiano per discendenza.
L'ordine richiesto dall'interessato e riportato, in caso di accoglimento della domanda, nel provvedimento del Giudice di intimare il convenuto e, in sua vece, l'ufficiale Controparte_2 dello stato civile competente, a procedere “alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti” non costituisce una condanna di facere in senso tecnico – ancor più se non è previsto l'annullamento di un provvedimento amministrativo di diniego
– in quanto la cogenza del dictum non deriva dal disposto della Autorità giudiziaria ma dal complesso di norme, costituzionali e non, che regolano le annotazioni nel registro dello stato civile e della cittadinanza.
Anche in assenza dell'ordine de quo pronunciato dal Giudice, all'esito dell'ammissione della domanda dello status civitatis, il , quale Autorità amministrativamente Controparte_2 competente che gestisce e coordina l'intera materia della cittadinanza e dello stato civile (art. 14 del
D.Lgs. n. 300/99) e, per esso, l'ufficiale di stato civile, quale organo periferico della
Amministrazione statale (art. l, comma 2, del D.P.R. n. 396/00) ovvero il soggetto materialmente tenuto ad effettuare le varie trascrizioni, iscrizioni ed altri adempimenti (art. 14 del D.Lgs. n.
Pag. 2 di 3 267/00), sono comunque tenuti a compiere tutti gli atti conseguenti al riconoscimento dello status di cittadino italiano iure sanguinis.
Un rifiuto in tal senso, dunque, non rappresenterebbe una inottemperanza a quanto stabilito dal
Giudice bensì costituirebbe una propria e vera violazione di legge.
La natura sostanzialmente amministrativa e non contenziosa della procedura, la assenza di un provvedimento di diniego proveniente dall'autorità amministrativa, giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
- accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani;
- ordina al e, per esso, all'Ufficiale dello stato civile competente, di procedere Controparte_2 alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- compensa le spese di lite.
Trieste, 01 maggio 2025
Il Giudice Onorario di Pace
Carlo D'Angelillo
Pag. 3 di 3
– Sezione Civile –
R.G. 2873/2023
Il Tribunale di Trieste – Sezione Civile, in persona del G.O.P. Carlo D'Angelillo, nel procedimento ex art. 281-decies e ss. c.p.c., recante il suindicato numero di R.G., avente ad oggetto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, promossa da:
1. , nata a [...]/RS, Brasile, il 01/09/1961; Controparte_1
2. , nato a [...]/RS, Brasile, il 22/12/1985; Parte_1 rappresentati e difesi dall'Avv.Paolo Sirugo – Avv. Antonino Campisi – Advogado-Avv. Stab.
Patrick ; Parte_2
Contro il , in persona del p.t., rappresentato e difeso Controparte_2 CP_3 dall'Avvocatura distrettuale dello Stato;
Con l'intervento del Pubblico Ministero;
SCIOGLIENDO la riserva assunta all'udienza del 04/04/2025, VISTI gli atti di causa nonché le conclusioni riportate dalle parti, che ivi abbiansi per ripetute e trascritte, ESAMINATI i documenti della procedura, VISTO l'art. 281-sexies, c.p.c., per la REPUBBLICA ITALIANA e IN NOME
DEL POPOLO ITALIANO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
La domanda dei ricorrenti è fondata e merita di essere accolta.
Preliminarmente, si evidenzia che gli atti di causa sono stati trasmessi al P.M., il quale nulla ha opposto.
Il convenuto , ritualmente evocato, si è regolarmente costituito. Controparte_2
La linea di discendenza risulta essere sufficientemente provata con la documentazione versata in atti, ove straniera, appositamente tradotta e apostillata.
L'avo da cui muove la discendenza iure sanguinis è , nato il [...], a [...], Persona_1 provincia di Udine. Sul punto si rileva che il Comune di Buia è stato annesso al Regno d'Italia nel
1866 (https://siusa-archivi.cultura.gov.it/cgi- bin/siusa/pagina.pl? Email_1
, successivamente alla nascita dell'avo. La permanenza sul territorio Email_2 al momento della proclamazione del Regno per l'acquisizione della cittadinanza italiana, è palesata dal certificato di matrimonio rilasciato dal Comune di Buia, celebrato in data 26/12/1878.
Per i ricorrenti la linea di discendenza così è costituita:
1. NORO: – , nato il [...], Controparte_1 Persona_1 Persona_2 in Brasile – , nato il [...], in [...] – , nata il [...], Parte_3 Persona_3 in Brasile;
2. RC : – , nato il [...], in [...] Parte_1 Persona_1 Persona_2
– , nato il [...], in [...] – , nata il [...], in [...] Parte_3 Persona_3
– . Controparte_1
In punto di diritto, rileva precisare che per lungo tempo, sia in epoca pre-unitaria che successivamente e fino all'ufficiale istituzione delle anagrafi civili presso i Comuni, era devoluto alle Parrocchie il compito di tenere registri civili di nascita (e di battesimo) dei soggetti nati presso
Pag. 1 di 3 la circoscrizione ecclesiastica. Pienamente probanti, dunque, i certificati di nascita estratti dai registri parrocchiali (ugualmente dicasi per le circoscrizioni ecclesiali estere).
Inoltre, è principio consolidato l'ammissibilità di documentazione che presenti discordanza delle generalità dei cittadini che costituiscono la linea di discendenza. Tale discordanza
– sempreché non metta fortemente in dubbio la riferibilità di un atto a un dato discendente – non è, infatti, motivo di diniego del provvedimento qualora, con altri elementi, sia desumibile il rapporto di parentela diretto che consente la trasmissione dello status civitatis.
Ulteriormente, si riporta l'orientamento della Cassazione a Sezioni Unite che, con le sentenze 25317 e 25318 dell'anno 2022, ha affermato che la perdita dello status di cittadino italiano deve avvenire mediante “una manifestazione esplicita di volontà sostanziale”. Nello specifico, la
S.C. – nell'affrontare il tema della grande naturalizzazione brasiliana – ha precisato che la
“persona all'epoca emigrata” perde lo status civitatis, con effetto sulla linea di trasmissione iure sanguinis ai discendenti, allorquando compia “un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera, … , senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, possa considerarsi bastevole, unitamente alla mancata reazione al provvedimento generalizzato di naturalizzazione, a integrare la fattispecie estintiva dello status per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento”. La rinuncia allo status civitatis deve, inoltre, essere supportata da una “prova piena” dalla quale emerga la volontà inequivocabile di rinunciare alla cittadinanza italiana. Tale prova, secondo le ordinarie regole processuali, deve essere fornita da chi solleva una contestazione sul punto. Ne discende, dunque, che hai fini del riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, non occorre depositare il cd. “certificato negativo di naturalizzazione”, e la prova di ogni eventuale interruzione della linea di discendenza ricadrà sul convenuto , che, nella Controparte_2 specie, nulla ha dimostrato.
La richiesta formulata da parte del di “rigetto della domanda Controparte_2 subordinata finalizzata a porre a carico del resistente gli adempimenti connessi CP_2 all'annotazione dell'eventuale provvedimento favorevole” non può essere accolta nei termini di seguito esposti.
La domanda di cittadinanza iure sanguinis è una azione di mero accertamento, con cui è chiesto all'Autorità giudiziaria il riconoscimento dello status di cittadino italiano per discendenza.
L'ordine richiesto dall'interessato e riportato, in caso di accoglimento della domanda, nel provvedimento del Giudice di intimare il convenuto e, in sua vece, l'ufficiale Controparte_2 dello stato civile competente, a procedere “alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti” non costituisce una condanna di facere in senso tecnico – ancor più se non è previsto l'annullamento di un provvedimento amministrativo di diniego
– in quanto la cogenza del dictum non deriva dal disposto della Autorità giudiziaria ma dal complesso di norme, costituzionali e non, che regolano le annotazioni nel registro dello stato civile e della cittadinanza.
Anche in assenza dell'ordine de quo pronunciato dal Giudice, all'esito dell'ammissione della domanda dello status civitatis, il , quale Autorità amministrativamente Controparte_2 competente che gestisce e coordina l'intera materia della cittadinanza e dello stato civile (art. 14 del
D.Lgs. n. 300/99) e, per esso, l'ufficiale di stato civile, quale organo periferico della
Amministrazione statale (art. l, comma 2, del D.P.R. n. 396/00) ovvero il soggetto materialmente tenuto ad effettuare le varie trascrizioni, iscrizioni ed altri adempimenti (art. 14 del D.Lgs. n.
Pag. 2 di 3 267/00), sono comunque tenuti a compiere tutti gli atti conseguenti al riconoscimento dello status di cittadino italiano iure sanguinis.
Un rifiuto in tal senso, dunque, non rappresenterebbe una inottemperanza a quanto stabilito dal
Giudice bensì costituirebbe una propria e vera violazione di legge.
La natura sostanzialmente amministrativa e non contenziosa della procedura, la assenza di un provvedimento di diniego proveniente dall'autorità amministrativa, giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
- accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani;
- ordina al e, per esso, all'Ufficiale dello stato civile competente, di procedere Controparte_2 alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- compensa le spese di lite.
Trieste, 01 maggio 2025
Il Giudice Onorario di Pace
Carlo D'Angelillo
Pag. 3 di 3