Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 20/03/2025, n. 454 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 454 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
N. 7344 /2023 RG
Tribunale di Padova
SEZIONE PRIMA CIVILE
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Ordinario di Padova, Sezione I° Civile, composto dai signori Magistrati:
dr.ssa Cinzia Balletti Presidente relatore dr.ssa Luisa Bettio Giudice
dr.ssa Federica Di Paolo Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento N. 7344 /2023 R.G promosso con ricorso congiunto depositato da
, con l'avv. BETTELLA SILVIA , come da mandato in atti;
Parte_1
e
, con l'avv. LILLO CONSUELO , come da mandato Controparte_1
in atti;
con l'intervento in giudizio del Pubblico Ministero.
CONCLUSIONI
Per le parti:
1) Pronunciare sentenza di divorzio, mandando la Cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello Stato Civile del Comune di Montegrotto Terme (PD).
2) Determinare in € 15.000,00 l'importo dell'assegno una tantum da considerarsi omnicomprensivo di qualsivoglia diritto la Sig.ra volesse o potesse vantare nei confronti del Sig. CP_1 Parte_1
relativamente al rapporto di coniugio. Il suddetto importo verrà corrisposto a mezzo bonifico bancario entro 30 giorni dalla pubblicazione della sentenza di divorzio.
4) Le spese di giudizio sono interamente compensate tra le parti. 5) I coniugi dichiarano di null'altro aver a pretendere reciprocamente.
I sigg. , nato a [...] il [...], e Parte_1 CP_1
, nata a [...] il [...], hanno contratto matrimonio
[...]
civile il 25/01/1997 in Galzignano Terme (PD), trascritto nel relativo registro degli atti di Stato Civile del medesimo Comune, n. 1, Parte I, anno 1997.
Dalla loro unione nascevano i figli , ad Abano Terme (PD) il Persona_1
27.05.1999, e , ad Abano Terme (PD) il 1.03.2004. Persona_2
In data 22.12.2023 le parti depositavano congiuntamente ricorso formulando domanda di separazione e, contestualmente, di divorzio.
Con sentenza non definitiva del 12.03.2024 il Tribunale di Padova pronunciava sentenza di separazione consensuale, omologando le condizioni di cui al ricorso,
così come confermate con note scritte depositate per l'udienza del 6.02.2024 e, con ordinanza di pari data, rimetteva la causa sul ruolo per la decisione sullo scioglimento del matrimonio, fissando l'udienza del 10.12.2024.
All'udienza di cui sopra, trattata mediante il deposito telematico di note scritte, le parti rassegnavano congiuntamente le seguenti conclusioni:
1) Pronunciare sentenza di divorzio, mandando la Cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello Stato Civile del Comune di Montegrotto Terme (PD).
2) Determinare in € 15.000,00 l'importo dell'assegno una tantum da considerarsi omnicomprensivo di qualsivoglia diritto la sig.ra volesse o potesse vantare nei confronti del sig. CP_1 Parte_1
relativamente al rapporto di coniugio. Il suddetto importo verrà corrisposto a mezzo bonifico bancario entro 30 giorni dalla pubblicazione della sentenza di divorzio.
4) Le spese di giudizio sono interamente compensate tra le parti.
5) I coniugi dichiarano di null'altro aver a pretendere reciprocamente.
Con decreto del 10.02.2025, il Giudice, rilevato che dalla narrativa dell'atto e dalle sue conclusioni lette congiuntamente all'estratto dell'atto di matrimonio non risultava chiaro se tra i coniugi fosse intervenuto matrimonio civile o concordatario,
invitava le parti a depositare copia dell'atto integrale di matrimonio e a conformare le loro conclusioni al tipo di matrimonio contratto, rinviando a tal fine alla udienza cartolare del 27.2.2025. Alla suddetta udienza, trattata mediante il deposito telematico di note scritte, le parti producevano copia integrale dell'atto di matrimonio e precisavano le conclusioni come in epigrafe;
quindi, il giudice rimetteva la causa al collegio per la decisione.
Ciò premesso, la domanda di scioglimento del matrimonio, congiuntamente proposta dai ricorrenti, va accolta.
Sussistono infatti nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt. 1 e 3 n. 2,
lett. b) , l. 1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni, essendo anche incontestato che la separazione perdura ininterrottamente dalla data dell'udienza del 6.02.2024.
Ciò comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione.
Le condizioni concordate dai coniugi sono prive di profili d'illegittimità, e coerenti con la situazione personale ed economica rappresentata;
pertanto, va preso atto delle stesse e va statuito in conformità. Viene riconosciuta la equità della corresponsione in una unica soluzione, ai sensi dell'art. 5 l. 898/1970.
Attesa la concorde volontà delle parti, spese di lite compensate tra le parti.
P.Q.M.
1. Dichiara lo scioglimento del matrimonio tra e Parte_1 CP_1
contratto il 25/01/1997 in Galzignano Terme (PD) e trascritto nel
[...]
registro degli atti di matrimonio dello stesso Comune, n. 1, Parte I, anno 1997;
2. ordina all'ufficiale di Stato Civile del predetto Comune di annotare la presente pronuncia a margine del predetto atto;
3. provvede in conformità ai punti delle rassegnate conclusioni;
4. Viene riconosciuta la equità della corresponsione in una unica soluzione, ai sensi dell'art. 5 l. 898/1970.
5. spese di lite compensate tra le parti.
Così deciso in Padova nella camera di consiglio del 11.3.2025
Il Presidente dr.ssa. Cinzia Balletti