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Sentenza 18 luglio 2025
Sentenza 18 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cremona, sentenza 18/07/2025, n. 370 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cremona |
| Numero : | 370 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 760/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CREMONA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Luigi Enrico Calabrò, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 760/2022 promossa da:
(C.F. ), con sede legale in Roma, via Piemonte n. 38, Controparte_1 P.IVA_1
rappresentata da già , in persona del Controparte_2 CP_3 legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. GIUSEPPE CARTENI del Foro di
Lodi (C.F. ), con studio in 20121 - Milano, via Bigli n. 19, presso il quale ha C.F._1
eletto domicilio;
ATTORE/I contro
(C.F. ), con sede legale in Casalmaggiore (Cr), Via Controparte_4 P.IVA_2
Nino Bixio n. 26, in persona del legale rappresentante pro tempore,
(C.F. ), in proprio, nato a Casalmaggiore (Cr), in [...] CP_5 C.F._2
11.10.1952, residente in [...], entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. MORENO MERCIARI del Foro di Modena (C.F. n.
); C.F._3
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 13/02/2025 le parti hanno concluso come da verbale.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, rappresentata da (oggi Controparte_1 CP_3 Controparte_2
, in persona del legale rappresentante pro tempore, ha convenuto in giudizio
[...] Controparte_4
pagina 1 di 7 CP_ e al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: “In via principale: accertata, CP_5 per i motivi esposti, la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 2901 del codice civile, dichiarare inefficace, a tutti gli effetti di legge, nei confronti di per quest'atto rappresentata Controparte_1
da in persona del legale rappresentante pro tempore, la scrittura privata di CP_3
compravendita, stipulata in Casalmaggiore il 5.4.2017 ed autenticata dal Dott. Persona_1
Notaio in Piadena, rep. 11102 - racc. 8895, trascritto il 7.4.2017 ai numeri 901 reg. gen., e 659 reg. part., avente ad oggetto i beni immobili siti in Comune di Casalmaggiore (CR) e in Comune di
Portoferraio (LI), sopra meglio identificati nell'estratto dell'atto di Compravendita riportato per completezza nella parte in narrativa del presente atto ed a cui si fa integrale richiamo;
- Emettere ogni altra pronunzia e statuizione di legge e del caso;
- Ordinare al competente Conservatore dei Registri
Immobiliari la trascrizione e/o annotazione dell'emananda sentenza. In ogni caso: Con vittoria di spese, diritti e onorari del presente giudizio, oltre rimborso forfetario, CPA ed IVA”.
Si sono costituiti in giudizio in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_4
e in proprio, chiedendo: “In via preliminare: - accertare e dichiarare il difetto di CP_5
rappresentanza sostanziale e processuale in capo a nonché la carenza di legittimazione CP_3 attiva della predetta società che ha agito per far valere un diritto altrui, e per l'effetto dichiarare inammissibile la domanda attorea;
- accertare e dichiarare l'inesistenza in capo al Dott.
[...]
del potere di rappresentare in giudizio la società per la nullità della procura CP_6 CP_3 alle liti e la conseguente inesistenza dell'atto introduttivo promosso dal Difensore privo di mandato;
- in ogni caso, accertare l'inesistenza della procura alle liti e comunque la sua nullità per i motivi indicati nella narrativa del presente atto, oltre perché generica, non afferente l'ambito della presente controversia e non riconducibile alla stessa, con conseguente inesistenza dell'atto di citazione promosso dal Difensore privo dello ius postulandi;
- accertare e dichiarare che la società CP_1
non è titolare del diritto di credito dedotto in giudizio ed è carente della legittimazione ad agire, e
[...]
pertanto dichiarare inammissibile la domanda attorea e comunque respingerla. Nel merito: - respingere in quanto infondata in fatto e in diritto la domanda attorea, con cui la società CP_1 ha chiesto di dichiarare l'inefficacia, nei suoi confronti, della scrittura privata di compravendita,
[...]
stipulata in Casalmaggiore il 05.04.2017 ed autenticata dal Dott. Notaio in Persona_1
Piadena, rep. 11102 - racc. 8895; - emettere ogni altra pronunzia e statuizione di legge e del caso;
- ordinare al competente Conservatore dei Registri Immobiliari la trascrizione e/o annotazione dell'emananda sentenza;
- ordinare al competente Conservatore dei Registri Immobiliari di procedere
pagina 2 di 7 alla cancellazione della domanda giudiziale trascritta. Con in ogni caso vittoria di spese ed onorari, oltre a spese generali, CPA ed IVA, se dovuta, con distrazione delle stesse in favore del procuratore antistatario”.
Assegnati alle parti i termini ex art. 183 comma 6 c.p.c., il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, ha fissato l'udienza per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 13/2/2025, le parti hanno precisato le rispettive conclusioni ed il Giudice ha trattenuto la causa in decisione, assegnando alle parti i termini di legge per il deposito degli scritti conclusionali.
L'azione promossa da rappresentata da (oggi Controparte_1 CP_3 Controparte_2
, va dichiarata inammissibile.
[...]
Va premesso che, per il principio della ragione più liquida, la domanda può essere respinta o accolta sulla base della soluzione di una questione assorbente e di più agevole e rapido scrutinio, pur se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente tutte le altre secondo l'ordine previsto dall'art. 276 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.
Tale impostazione è conforme al principio di economia processuale e ad esigenze di celerità e speditezza anche costituzionalmente protette e risponde ad una rinnovata visione dell'attività giurisdizionale, intesa non più come espressione della sovranità statale ma come servizio reso alla collettività con effettività e tempestività, per la realizzazione del diritto della parte ad avere una valida decisione nel merito in tempi ragionevoli (v. Trib. Reggio Emilia, sent. 7 dicembre 2017, n. 1327;
Cass. Sez. Un. sent. n. 26242-3/2014).
Allora, in applicazione del suddetto principio, va in questa sede affrontata unicamente l'eccezione riguardante l'inesistenza del potere di rappresentanza processuale e di ius postulandi riferito alla parte attrice, in quanto l'accoglimento della eccezione suddetta è già idonea alla declaratoria di inammissibilità della domanda attorea, con funzione assorbente degli ulteriori motivi di censura, che non necessitano quindi di essere esaminati in questa sede.
Orbene, la parte attrice ha agito per mezzo della rappresentante (oggi CP_3 [...]
, la quale, nella persona del dott. avrebbe conferito procura speciale – come Controparte_2 Per_2
dedotto in citazione – al dott. con atto del 9/7/2019, il quale a sua volta avrebbe Controparte_6
dunque conferito procura alle liti al difensore avv. Luca Carteni.
Le parti convenute hanno tuttavia tempestivamente eccepito, nella comparsa di risposta, tra le altre cose, l'inesistenza in capo al supposto procuratore dott. del potere di rappresentare in Controparte_6
giudizio la mandataria e la conseguente nullità della procura alle liti conferita al difensore.
pagina 3 di 7 Tale eccezione è fondata, dal momento che non vi è prova nel presente giudizio della procura speciale conferita da al dott. e ciò in quanto: a) il doc. B prodotto da parte attrice CP_3 Controparte_6
con la comparsa di risposta riproduce altra e diversa procura, quella conferita da per mezzo CP_3
del legale rappresentante in data 17/9/2018, la quale dunque, a prescindere dalla Controparte_7
mancanza della sottoscrizione analogica o digitale delle parti e del Notaio rogante, non contiene il nominativo del dott. (né, per il vero, del dott. , per cui è inconferente con il Controparte_6 Per_2
presente giudizio;
b) il doc. 11 prodotto da parte attrice con le note di udienza del 17/11/2022 riproduce la procura del 9/7/2019 conferita a ma anch'essa, è firmata digitalmente solo dal difensore CP_6
avv. Carteni, non contenendo invece la sottoscrizione analogica o digitale delle parti e del Notaio rogante l'atto (e dunque non contenendo neppure la sottoscrizione dell' “autentica di firma” da parte del Notaio).
Parte attrice ha sostenuto nella memoria di replica (peraltro in contraddizione con quanto sostenuto nella comparsa conclusionale, ove sembra si sostenga che si tratti di copia di documento nativo digitale) che il doc. 11 costituisca copia per immagine su supporto informatico di atto originariamente cartaceo che, ai sensi dell'art. 22 D. Lgs 82/2005, ha la stessa efficacia probatoria degli originali da cui
è estratto, se: a) la sua conformità è attestata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato;
b) la sua conformità all'originale non è espressamente disconosciuta.
Nel caso di specie, la conformità all'originale cartaceo dell'immagine contenuta nel doc. 11 non è stata contestata espressamente e tempestivamente (nella prima difesa utile) dai convenuti, quindi si deve ritenere che il doc. 11 prodotto dall'attrice riproduca fedelmente (nelle parole e negli altri elementi risultanti dalla copia informatica prodotta, tra i quali – si badi bene – non si rinviene tuttavia la firma né analogica né digitale) un documento contenente la dichiarazione di conferimento della procura speciale da tramite il suo procuratore a . CP_3 Parte_1 Controparte_6
Come detto, tuttavia, a prescindere dalla conformità all'originale cartaceo del documento in questione, la firma analogica (rectius, la copia della firma analogica), che dovrebbe essere riportata graficamente in caso di copia su supporto informatico di documento analogico o comunque firmato analogicamente, non compare nella riproduzione di cui al doc. 11.
Non vi è dunque prova che l'originale cartaceo (di cui è prodotta copia conforme) fosse firmato.
Peraltro, anche nel caso in cui il documento suddetto fosse – a differenza di quanto dedotto dalla stessa parte attrice – nativo digitale (e che quindi fosse stata apposta firma digitale sul file originale), dalla pagina 4 di 7 copia di tale documento prodotta in giudizio non si evincerebbe comunque l'apposizione di tale firma digitale.
La prova della firma digitale del documento, infatti, avrebbe potuto avvenire con il deposito del file firmato digitalmente (ad es. in formato .p7m) o con il deposito di documentazione attestante l'avvenuta sottoscrizione in digitale del documento, non potendosi al caso di specie estendersi il principio affermato da Cass. ord. n. 19473/2024 al caso di deposito analogico (ossia cartaceo, quando ancora era consentito) di documento informatico sottoscritto digitalmente, mancando peraltro nel presente giudizio appunto l'attestazione di conformità all'originale effettuata dal difensore o l'assenza di contestazione della sottoscrizione digitale dell'atto nativo informatico da parte dei convenuti (che non potevano conoscere la circostanza e dunque non avevano onere di contestazione sul punto) e – soprattutto ed in ogni caso – la prova dell'originaria sottoscrizione digitale apposta all'atto.
Per cui, ancorché il documento sia da ritenersi conforme all'originale (analogico o digitale), non vi è prova della effettiva sottoscrizione (in origine) del documento da parte del dott. né della firma Per_2 della dichiarazione del Notaio che ha ricevuto l'atto e che ha attestato che ha firmato l'atto in sua Per_2
presenza (per cui si esclude la necessità di contestare il documento tramite querela di falso).
La prova della sottoscrizione del documento in originale, infine, non si ha neppure qualora debba ritenersi che il doc. 11 sia atto telematico estratto dal registro notarile (o da altro registro) riproducente il documento inizialmente redatto quale analogico.
A seguito della espressa contestazione dell'assenza di sottoscrizione, infatti, parte attrice avrebbe dovuto provarne l'avvenuta sottoscrizione dell'originale. Non vale a costituire prova della sottoscrizione, peraltro, come sostenuto dalla Corte d'Appello di Brescia in riforma di precedente statuizione dello scrivente in altro giudizio coinvolgente la medesima questione, la mera presenza degli estremi della registrazione dell'atto (v. anche, sul punto, Corte App. Brescia sent. n. 430/2025, secondo cui “la registrazione – elemento, questo, valorizzato dal giudice di primo grado – vale, al più, a dimostrare l'anteriorità della formazione del documento, non già la conformità della copia all'originale” laddove ha anche affermato che il Tribunale di primo grado, in caso analogo, “ha errato
(…) per aver ritenuto che la procura de qua sia stata firmata ed autenticata digitalmente dal notaio
(“a quanto si desume”: il che, viceversa, e sicuramente, non è)”).
L'atto, in assenza di prova della sottoscrizione, è dunque invalido.
Di conseguenza, è nulla anche la procura conferita dal dott. (che si deve quindi Controparte_6 ritenere falsus procurator di all'avv. Carteni. Controparte_1
pagina 5 di 7 Si precisa peraltro che alcun effetto nel presente giudizio può avere quanto statuito sul punto dal
Tribunale di Milano e dalla Corte d'Appello di Milano nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo
(su cui si basa il credito fondante la presente azione revocatoria), dal momento che: a) trattasi di giudizio solo parzialmente soggettivamente collegato al presente, che vede la partecipazione anche di personalmente;
b) soprattutto, le statuizioni su richiamate sono pronunce di natura CP_5
processuale incidentale che esplicano i propri effetti solo nel giudizio cui si riferiscono, senza produrre effetti in altri giudizi.
Si esclude pertanto che tra la presente causa e quella ancora sub iudice (non essendo ancora spirato il termine semestrale lungo di impugnazione) vi sia rapporto di continenza (certamente non di ne bis in idem, non essendosi formato alcun giudicato anche in astratto) in ordine a tale questione tale da giustificare la pronuncia di continenza ex art. 39 c.p.c. o di sospensione del presente giudizio ex art. 295 c.p.c.
A maggior ragione, prive di effetti nel presente procedimento sono le sentenze che sul punto si sono pronunciate con riferimento ad altri giudizi ed altre parti in causa.
Si esclude peraltro anche che lo scrivente Giudice debba assegnare, ai fini della sanatoria del vizio, un ulteriore termine ai sensi dell'art. 182 c.p.c., invero, “In tema di rappresentanza nel processo, qualora una parte sollevi tempestivamente l'eccezione di difetto di rappresentanza, sostanziale o processuale, ovvero un vizio della "procura ad litem", è onere della controparte interessata produrre immediatamente, con la prima difesa utile, la documentazione necessaria a sanare il difetto o il vizio, senza che operi il meccanismo di assegnazione del termine ai sensi dell'art. 182 c.p.c., prescritto solo per il caso di rilievo officioso. Così, in tema di difetto di rappresentanza processuale, mentre, ai sensi dell'art. 182c.p.c., il giudice che rilevi d'ufficio tale difetto deve promuovere la sanatoria, assegnando alla parte un termine di carattere perentorio, senza il limite delle preclusioni derivanti da decadenze di carattere processuale, nel diverso caso in cui detto vizio sia stato tempestivamente eccepito da una parte, l'opportuna documentazione va prodotta immediatamente, non essendovi necessità di assegnare un termine, che non sia motivatamente richiesto o, comunque, assegnato dal giudice, giacché sulrilievo di parte l'avversario è chiamato a contraddire” (v. Cass., ord. n. 20396/2024).
In conclusione, la presente azione revocatoria va dichiarata inammissibile (con possibilità quindi di riproporla in altro giudizio) per difetto di rappresentanza processuale e di ius postulandi.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza, e sono liquidate come in dispositivo, in ragione del valore (prezzo dell'atto impugnato) e della natura della controversia e dell'effettiva attività svolta dalla pagina 6 di 7 parti nel giudizio, e tenendo conto dei parametri di cui al D.M. 55/2014, come successivamente aggiornati (con riduzione al parametro minimo, quindi, per la fase istruttoria).
La condanna alle spese viene pronunciata a carico del procuratore speciale dott. il Controparte_6 quale ha agito come falsus procurator. Infatti, l'attività da costui compiuta in assenza di potere rappresentativo, culminata nel conferimento della procura alle liti al difensore, non può riverberare alcun effetto sulla parte pseudo-rappresentata, e rimane attività dello stesso pseudo- rappresentante, di cui egli si assume la responsabilità in via esclusiva, ragione per cui è ammissibile una condanna in proprio alla rifusione delle spese di lite (v. C. App. Brescia, sent. n. 430/2025, arg. ex Sez. 6 - 3,
Ordinanza n. 12603 del 22/05/2018: “Il ricorso per cassazione proposto dall'ex rappresentante di società (nella specie, in nome collettivo) cancellata dal registro delle imprese è inammissibile, sia per le peculiarità della operatività del mandato nel giudizio di legittimità, sia per la necessità che il relativo conferimento provenga da un soggetto esistente e capace di stare in giudizio;
ne consegue la condanna alle spese, in proprio, del detto rappresentante il quale, spendendo tale qualità con riferimento a soggetto non più esistente, ha conferito il mandato all'avvocato, essendosi questi limitato ad autenticare la relativa sottoscrizione”).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 760/2022 R.G., così dispone:
DICHIARA inammissibili le domande proposte da rappresentata da Controparte_1 CP_3
(oggi Controparte_2
CONDANNA il dott. in proprio a rifondere alle parti convenute, in solido tra loro, le Controparte_6
spese del presente giudizio, che si liquidano in euro 22.426,00 per compensi, oltre spese generali, IVA
e CPA come per legge, da distrarsi in favore del difensore antistatario avv. Merciari Moreno.
Così deciso in Cremona, il 18 luglio 2025
Il GIUDICE
dott. Luigi Enrico Calabrò
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CREMONA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Luigi Enrico Calabrò, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 760/2022 promossa da:
(C.F. ), con sede legale in Roma, via Piemonte n. 38, Controparte_1 P.IVA_1
rappresentata da già , in persona del Controparte_2 CP_3 legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. GIUSEPPE CARTENI del Foro di
Lodi (C.F. ), con studio in 20121 - Milano, via Bigli n. 19, presso il quale ha C.F._1
eletto domicilio;
ATTORE/I contro
(C.F. ), con sede legale in Casalmaggiore (Cr), Via Controparte_4 P.IVA_2
Nino Bixio n. 26, in persona del legale rappresentante pro tempore,
(C.F. ), in proprio, nato a Casalmaggiore (Cr), in [...] CP_5 C.F._2
11.10.1952, residente in [...], entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. MORENO MERCIARI del Foro di Modena (C.F. n.
); C.F._3
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 13/02/2025 le parti hanno concluso come da verbale.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, rappresentata da (oggi Controparte_1 CP_3 Controparte_2
, in persona del legale rappresentante pro tempore, ha convenuto in giudizio
[...] Controparte_4
pagina 1 di 7 CP_ e al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: “In via principale: accertata, CP_5 per i motivi esposti, la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 2901 del codice civile, dichiarare inefficace, a tutti gli effetti di legge, nei confronti di per quest'atto rappresentata Controparte_1
da in persona del legale rappresentante pro tempore, la scrittura privata di CP_3
compravendita, stipulata in Casalmaggiore il 5.4.2017 ed autenticata dal Dott. Persona_1
Notaio in Piadena, rep. 11102 - racc. 8895, trascritto il 7.4.2017 ai numeri 901 reg. gen., e 659 reg. part., avente ad oggetto i beni immobili siti in Comune di Casalmaggiore (CR) e in Comune di
Portoferraio (LI), sopra meglio identificati nell'estratto dell'atto di Compravendita riportato per completezza nella parte in narrativa del presente atto ed a cui si fa integrale richiamo;
- Emettere ogni altra pronunzia e statuizione di legge e del caso;
- Ordinare al competente Conservatore dei Registri
Immobiliari la trascrizione e/o annotazione dell'emananda sentenza. In ogni caso: Con vittoria di spese, diritti e onorari del presente giudizio, oltre rimborso forfetario, CPA ed IVA”.
Si sono costituiti in giudizio in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_4
e in proprio, chiedendo: “In via preliminare: - accertare e dichiarare il difetto di CP_5
rappresentanza sostanziale e processuale in capo a nonché la carenza di legittimazione CP_3 attiva della predetta società che ha agito per far valere un diritto altrui, e per l'effetto dichiarare inammissibile la domanda attorea;
- accertare e dichiarare l'inesistenza in capo al Dott.
[...]
del potere di rappresentare in giudizio la società per la nullità della procura CP_6 CP_3 alle liti e la conseguente inesistenza dell'atto introduttivo promosso dal Difensore privo di mandato;
- in ogni caso, accertare l'inesistenza della procura alle liti e comunque la sua nullità per i motivi indicati nella narrativa del presente atto, oltre perché generica, non afferente l'ambito della presente controversia e non riconducibile alla stessa, con conseguente inesistenza dell'atto di citazione promosso dal Difensore privo dello ius postulandi;
- accertare e dichiarare che la società CP_1
non è titolare del diritto di credito dedotto in giudizio ed è carente della legittimazione ad agire, e
[...]
pertanto dichiarare inammissibile la domanda attorea e comunque respingerla. Nel merito: - respingere in quanto infondata in fatto e in diritto la domanda attorea, con cui la società CP_1 ha chiesto di dichiarare l'inefficacia, nei suoi confronti, della scrittura privata di compravendita,
[...]
stipulata in Casalmaggiore il 05.04.2017 ed autenticata dal Dott. Notaio in Persona_1
Piadena, rep. 11102 - racc. 8895; - emettere ogni altra pronunzia e statuizione di legge e del caso;
- ordinare al competente Conservatore dei Registri Immobiliari la trascrizione e/o annotazione dell'emananda sentenza;
- ordinare al competente Conservatore dei Registri Immobiliari di procedere
pagina 2 di 7 alla cancellazione della domanda giudiziale trascritta. Con in ogni caso vittoria di spese ed onorari, oltre a spese generali, CPA ed IVA, se dovuta, con distrazione delle stesse in favore del procuratore antistatario”.
Assegnati alle parti i termini ex art. 183 comma 6 c.p.c., il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, ha fissato l'udienza per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 13/2/2025, le parti hanno precisato le rispettive conclusioni ed il Giudice ha trattenuto la causa in decisione, assegnando alle parti i termini di legge per il deposito degli scritti conclusionali.
L'azione promossa da rappresentata da (oggi Controparte_1 CP_3 Controparte_2
, va dichiarata inammissibile.
[...]
Va premesso che, per il principio della ragione più liquida, la domanda può essere respinta o accolta sulla base della soluzione di una questione assorbente e di più agevole e rapido scrutinio, pur se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente tutte le altre secondo l'ordine previsto dall'art. 276 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.
Tale impostazione è conforme al principio di economia processuale e ad esigenze di celerità e speditezza anche costituzionalmente protette e risponde ad una rinnovata visione dell'attività giurisdizionale, intesa non più come espressione della sovranità statale ma come servizio reso alla collettività con effettività e tempestività, per la realizzazione del diritto della parte ad avere una valida decisione nel merito in tempi ragionevoli (v. Trib. Reggio Emilia, sent. 7 dicembre 2017, n. 1327;
Cass. Sez. Un. sent. n. 26242-3/2014).
Allora, in applicazione del suddetto principio, va in questa sede affrontata unicamente l'eccezione riguardante l'inesistenza del potere di rappresentanza processuale e di ius postulandi riferito alla parte attrice, in quanto l'accoglimento della eccezione suddetta è già idonea alla declaratoria di inammissibilità della domanda attorea, con funzione assorbente degli ulteriori motivi di censura, che non necessitano quindi di essere esaminati in questa sede.
Orbene, la parte attrice ha agito per mezzo della rappresentante (oggi CP_3 [...]
, la quale, nella persona del dott. avrebbe conferito procura speciale – come Controparte_2 Per_2
dedotto in citazione – al dott. con atto del 9/7/2019, il quale a sua volta avrebbe Controparte_6
dunque conferito procura alle liti al difensore avv. Luca Carteni.
Le parti convenute hanno tuttavia tempestivamente eccepito, nella comparsa di risposta, tra le altre cose, l'inesistenza in capo al supposto procuratore dott. del potere di rappresentare in Controparte_6
giudizio la mandataria e la conseguente nullità della procura alle liti conferita al difensore.
pagina 3 di 7 Tale eccezione è fondata, dal momento che non vi è prova nel presente giudizio della procura speciale conferita da al dott. e ciò in quanto: a) il doc. B prodotto da parte attrice CP_3 Controparte_6
con la comparsa di risposta riproduce altra e diversa procura, quella conferita da per mezzo CP_3
del legale rappresentante in data 17/9/2018, la quale dunque, a prescindere dalla Controparte_7
mancanza della sottoscrizione analogica o digitale delle parti e del Notaio rogante, non contiene il nominativo del dott. (né, per il vero, del dott. , per cui è inconferente con il Controparte_6 Per_2
presente giudizio;
b) il doc. 11 prodotto da parte attrice con le note di udienza del 17/11/2022 riproduce la procura del 9/7/2019 conferita a ma anch'essa, è firmata digitalmente solo dal difensore CP_6
avv. Carteni, non contenendo invece la sottoscrizione analogica o digitale delle parti e del Notaio rogante l'atto (e dunque non contenendo neppure la sottoscrizione dell' “autentica di firma” da parte del Notaio).
Parte attrice ha sostenuto nella memoria di replica (peraltro in contraddizione con quanto sostenuto nella comparsa conclusionale, ove sembra si sostenga che si tratti di copia di documento nativo digitale) che il doc. 11 costituisca copia per immagine su supporto informatico di atto originariamente cartaceo che, ai sensi dell'art. 22 D. Lgs 82/2005, ha la stessa efficacia probatoria degli originali da cui
è estratto, se: a) la sua conformità è attestata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato;
b) la sua conformità all'originale non è espressamente disconosciuta.
Nel caso di specie, la conformità all'originale cartaceo dell'immagine contenuta nel doc. 11 non è stata contestata espressamente e tempestivamente (nella prima difesa utile) dai convenuti, quindi si deve ritenere che il doc. 11 prodotto dall'attrice riproduca fedelmente (nelle parole e negli altri elementi risultanti dalla copia informatica prodotta, tra i quali – si badi bene – non si rinviene tuttavia la firma né analogica né digitale) un documento contenente la dichiarazione di conferimento della procura speciale da tramite il suo procuratore a . CP_3 Parte_1 Controparte_6
Come detto, tuttavia, a prescindere dalla conformità all'originale cartaceo del documento in questione, la firma analogica (rectius, la copia della firma analogica), che dovrebbe essere riportata graficamente in caso di copia su supporto informatico di documento analogico o comunque firmato analogicamente, non compare nella riproduzione di cui al doc. 11.
Non vi è dunque prova che l'originale cartaceo (di cui è prodotta copia conforme) fosse firmato.
Peraltro, anche nel caso in cui il documento suddetto fosse – a differenza di quanto dedotto dalla stessa parte attrice – nativo digitale (e che quindi fosse stata apposta firma digitale sul file originale), dalla pagina 4 di 7 copia di tale documento prodotta in giudizio non si evincerebbe comunque l'apposizione di tale firma digitale.
La prova della firma digitale del documento, infatti, avrebbe potuto avvenire con il deposito del file firmato digitalmente (ad es. in formato .p7m) o con il deposito di documentazione attestante l'avvenuta sottoscrizione in digitale del documento, non potendosi al caso di specie estendersi il principio affermato da Cass. ord. n. 19473/2024 al caso di deposito analogico (ossia cartaceo, quando ancora era consentito) di documento informatico sottoscritto digitalmente, mancando peraltro nel presente giudizio appunto l'attestazione di conformità all'originale effettuata dal difensore o l'assenza di contestazione della sottoscrizione digitale dell'atto nativo informatico da parte dei convenuti (che non potevano conoscere la circostanza e dunque non avevano onere di contestazione sul punto) e – soprattutto ed in ogni caso – la prova dell'originaria sottoscrizione digitale apposta all'atto.
Per cui, ancorché il documento sia da ritenersi conforme all'originale (analogico o digitale), non vi è prova della effettiva sottoscrizione (in origine) del documento da parte del dott. né della firma Per_2 della dichiarazione del Notaio che ha ricevuto l'atto e che ha attestato che ha firmato l'atto in sua Per_2
presenza (per cui si esclude la necessità di contestare il documento tramite querela di falso).
La prova della sottoscrizione del documento in originale, infine, non si ha neppure qualora debba ritenersi che il doc. 11 sia atto telematico estratto dal registro notarile (o da altro registro) riproducente il documento inizialmente redatto quale analogico.
A seguito della espressa contestazione dell'assenza di sottoscrizione, infatti, parte attrice avrebbe dovuto provarne l'avvenuta sottoscrizione dell'originale. Non vale a costituire prova della sottoscrizione, peraltro, come sostenuto dalla Corte d'Appello di Brescia in riforma di precedente statuizione dello scrivente in altro giudizio coinvolgente la medesima questione, la mera presenza degli estremi della registrazione dell'atto (v. anche, sul punto, Corte App. Brescia sent. n. 430/2025, secondo cui “la registrazione – elemento, questo, valorizzato dal giudice di primo grado – vale, al più, a dimostrare l'anteriorità della formazione del documento, non già la conformità della copia all'originale” laddove ha anche affermato che il Tribunale di primo grado, in caso analogo, “ha errato
(…) per aver ritenuto che la procura de qua sia stata firmata ed autenticata digitalmente dal notaio
(“a quanto si desume”: il che, viceversa, e sicuramente, non è)”).
L'atto, in assenza di prova della sottoscrizione, è dunque invalido.
Di conseguenza, è nulla anche la procura conferita dal dott. (che si deve quindi Controparte_6 ritenere falsus procurator di all'avv. Carteni. Controparte_1
pagina 5 di 7 Si precisa peraltro che alcun effetto nel presente giudizio può avere quanto statuito sul punto dal
Tribunale di Milano e dalla Corte d'Appello di Milano nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo
(su cui si basa il credito fondante la presente azione revocatoria), dal momento che: a) trattasi di giudizio solo parzialmente soggettivamente collegato al presente, che vede la partecipazione anche di personalmente;
b) soprattutto, le statuizioni su richiamate sono pronunce di natura CP_5
processuale incidentale che esplicano i propri effetti solo nel giudizio cui si riferiscono, senza produrre effetti in altri giudizi.
Si esclude pertanto che tra la presente causa e quella ancora sub iudice (non essendo ancora spirato il termine semestrale lungo di impugnazione) vi sia rapporto di continenza (certamente non di ne bis in idem, non essendosi formato alcun giudicato anche in astratto) in ordine a tale questione tale da giustificare la pronuncia di continenza ex art. 39 c.p.c. o di sospensione del presente giudizio ex art. 295 c.p.c.
A maggior ragione, prive di effetti nel presente procedimento sono le sentenze che sul punto si sono pronunciate con riferimento ad altri giudizi ed altre parti in causa.
Si esclude peraltro anche che lo scrivente Giudice debba assegnare, ai fini della sanatoria del vizio, un ulteriore termine ai sensi dell'art. 182 c.p.c., invero, “In tema di rappresentanza nel processo, qualora una parte sollevi tempestivamente l'eccezione di difetto di rappresentanza, sostanziale o processuale, ovvero un vizio della "procura ad litem", è onere della controparte interessata produrre immediatamente, con la prima difesa utile, la documentazione necessaria a sanare il difetto o il vizio, senza che operi il meccanismo di assegnazione del termine ai sensi dell'art. 182 c.p.c., prescritto solo per il caso di rilievo officioso. Così, in tema di difetto di rappresentanza processuale, mentre, ai sensi dell'art. 182c.p.c., il giudice che rilevi d'ufficio tale difetto deve promuovere la sanatoria, assegnando alla parte un termine di carattere perentorio, senza il limite delle preclusioni derivanti da decadenze di carattere processuale, nel diverso caso in cui detto vizio sia stato tempestivamente eccepito da una parte, l'opportuna documentazione va prodotta immediatamente, non essendovi necessità di assegnare un termine, che non sia motivatamente richiesto o, comunque, assegnato dal giudice, giacché sulrilievo di parte l'avversario è chiamato a contraddire” (v. Cass., ord. n. 20396/2024).
In conclusione, la presente azione revocatoria va dichiarata inammissibile (con possibilità quindi di riproporla in altro giudizio) per difetto di rappresentanza processuale e di ius postulandi.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza, e sono liquidate come in dispositivo, in ragione del valore (prezzo dell'atto impugnato) e della natura della controversia e dell'effettiva attività svolta dalla pagina 6 di 7 parti nel giudizio, e tenendo conto dei parametri di cui al D.M. 55/2014, come successivamente aggiornati (con riduzione al parametro minimo, quindi, per la fase istruttoria).
La condanna alle spese viene pronunciata a carico del procuratore speciale dott. il Controparte_6 quale ha agito come falsus procurator. Infatti, l'attività da costui compiuta in assenza di potere rappresentativo, culminata nel conferimento della procura alle liti al difensore, non può riverberare alcun effetto sulla parte pseudo-rappresentata, e rimane attività dello stesso pseudo- rappresentante, di cui egli si assume la responsabilità in via esclusiva, ragione per cui è ammissibile una condanna in proprio alla rifusione delle spese di lite (v. C. App. Brescia, sent. n. 430/2025, arg. ex Sez. 6 - 3,
Ordinanza n. 12603 del 22/05/2018: “Il ricorso per cassazione proposto dall'ex rappresentante di società (nella specie, in nome collettivo) cancellata dal registro delle imprese è inammissibile, sia per le peculiarità della operatività del mandato nel giudizio di legittimità, sia per la necessità che il relativo conferimento provenga da un soggetto esistente e capace di stare in giudizio;
ne consegue la condanna alle spese, in proprio, del detto rappresentante il quale, spendendo tale qualità con riferimento a soggetto non più esistente, ha conferito il mandato all'avvocato, essendosi questi limitato ad autenticare la relativa sottoscrizione”).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 760/2022 R.G., così dispone:
DICHIARA inammissibili le domande proposte da rappresentata da Controparte_1 CP_3
(oggi Controparte_2
CONDANNA il dott. in proprio a rifondere alle parti convenute, in solido tra loro, le Controparte_6
spese del presente giudizio, che si liquidano in euro 22.426,00 per compensi, oltre spese generali, IVA
e CPA come per legge, da distrarsi in favore del difensore antistatario avv. Merciari Moreno.
Così deciso in Cremona, il 18 luglio 2025
Il GIUDICE
dott. Luigi Enrico Calabrò
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