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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 23/12/2025, n. 4722 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 4722 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di BARI
Seconda CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Vincenzo Liso ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 7727/2024 R.G. promossa da:
(C.F. ) con il Controparte_1 P.IVA_1
patrocinio degli avv. GIANNOCCARO ANTONIO e , con elezione di domicilio in presso l'avv. GIANNOCCARO ANTONIO;
ATTORE
contro
:
, (C.F. ), con il Controparte_2 P.IVA_2
patrocinio degli avv. PUNZI COSIMO NICOLA e , con elezione di domicilio in Via Guido
Rossa 12 70031 ANDRIA, presso l'avv. PUNZI COSIMO NICOLA;
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta autorizzate ed allegate al verbale d'udienza del 22/09/2025, che qui si intendono richiamate, a seguito della discussione orale la causa è stata riservata in decisione.
Motivi della decisione
Va osservato che l'odierna controversia rientra tra quelle indicate dall'art. 281 decies c.p.c. e che la stessa rientra nella competenza del giudice monocratico e che il nuovo rito sommario di cognizione, prevede che il procedimento semplificato debba essere utilizzato “quando i fatti di causa non sono controversi, oppure quando la domanda è fondata su prova documentale, o è di pronta soluzione o richiede un'istruzione non complessa”. pagina 1 di 4 Quanto poi in relazione alle prove necessarie per la decisione sulla base della documentazione prodotta, risulta irrilevante ogni attività istruttoria, e dunque non ricorrano i motivi per la trasformazione dello speciale procedimento introdotto nelle forme del rito sommario in giudizio a cognizione piena con fissazione dell'udienza di cui all'art 183 c.p.c, così come previsto dall'art. 281 duodecies c.p.c.
Tanto premesso e in ragione di quanto sopra considerato e ritenuto, si rende necessaria una breve ricostruzione della vicenda che ci occupa.
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., depositato presso il Tribunale Civile di Bari in data
24/07/2025 la proponeva Parte_1 opposizione al precetto notificato il 1° luglio 2024 dall' per il pagamento di € CP_2
4.418,30, sulla base della sentenza della Corte d'Appello di Bari n. 2712 del 22 gennaio
2018.
L'opponente deduceva: a) nullità del precetto per mancanza della procura alle liti;
b) mancanza di sottoscrizione dell'atto; c) irregolarità della notifica effettuata a mani proprie anziché a mezzo PEC;
d) inefficacia della sentenza n. 2712/2018 quale titolo esecutivo, in quanto oggetto di ricorso per cassazione definito con ordinanza n. 05849/24 del 5 marzo 2024 della Suprema Corte che ha dichiarato estinto il giudizio per adesione alla
"rottamazione ter".
Il Giudice designato, con decreto del 24/09/2024, fissava l'udienza di prima comparizione, regolarmente notificato all' unitamente al ricorso. CP_2
Si costituiva l' con memoria depositata il 29 ottobre 2024, eccependo: 1) CP_2
incompetenza per valore del giudice adito;
2) inammissibilità dell'opposizione per tardività; 3) infondatezza nel merito delle eccezioni sollevate.
All'udienza del 22/09/2025 il Giudice riservava la causa in decisione.
L'opposizione è inammissibile ed infondata e va rigettata per le seguenti ragioni.
In applicazione del criterio della ragione più liquida va esaminato preliminarmente l'eccepita inammissibilità dell'opposizione per tardività, in quanto in quanto idonea a definire il giudizio sebbene logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare preventivamente la questione pregiudiziale che rimane assorbita per difetto di interesse.
La questione più liquida che deve essere affrontata in via preliminare e assorbente riguarda la tempestività dell'opposizione proposta.
pagina 2 di 4 Come correttamente evidenziato dall' nella comparsa di costituzione, l'opposizione CP_2
agli atti esecutivi è azione proponibile nel termine di venti giorni fissato dall'art. 617
c.p.c. secondo la nuova formulazione a seguito della novella del d.l. n. 35 del 2005 convertito nella legge n. 80 del 2005 (cfr. Cass. 11.05.2010, n. 11338; id. 30.11.2009, n.
25208; id. 24.10.2008, n. 25757), che decorrono dalla notificazione dell'atto esecutivo da impugnare.
Nel caso di specie risulta incontestato che il precetto è stato notificato il 1 luglio 2024 mentre l'opposizione è stata proposta con ricorso depositato in cancelleria il successivo
24 luglio 2024, quindi, oltre il termine perentorio di 20 giorni fissato dall'art. 617 c.p.c.
La giurisprudenza di legittimità è consolidata nel ritenere che "l'opposizione agli atti esecutivi deve essere proposta nel termine perentorio di venti giorni stabilito dall'art. 617
c.p.c." e che "la tempestività dell'opposizione agli atti esecutivi deve essere controllata pregiudizialmente d'ufficio, anche in sede di legittimità" (si veda Tribunale Castrovillari, sent. n. 1651/2024).
Quando si intende contestare l'irregolarità formale del titolo esecutivo, dell'intimazione di pagamento e degli atti propedeutici all'esecuzione forzata, l'azione va proposto nelle forme dell'opposizione agli atti esecutivi di cui all'art. 617 c.p.c., entro venti giorni dalla notifica del titolo o del precetto (Tribunale Pisa, sent. n. 479/2024).
Nel caso di specie, l'opponente ha dedotto esclusivamente vizi formali del precetto
(mancanza della procura alle liti, difetto di sottoscrizione, irregolarità della notifica), configurando pertanto un'opposizione agli atti esecutivi soggetta al termine perentorio di venti giorni.
Dalla documentazione agli atti risulta che (i) il precetto è stato notificato il 1° luglio 2024;
(ii) l'opposizione è stata depositata il 24 luglio 2024 e quindi risultano decorsi 23 giorni dalla notifica del precetto.
L'opposizione risulta pertanto tardiva di tre giorni rispetto al termine perentorio previsto dall'art. 617 c.p.c.
Il mancato rispetto di tale termine determina l'inammissibilità dell'opposizione, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo (Tribunale Milano, sent. n. 2968/2024).
Come ribadito dalla Cassazione con ordinanza n. 19932/2024, la tardività dell'opposizione ne determina l'inammissibilità, precludendo l'esame nel merito delle censure sollevate.
Ogni altra questione rimane assorbita pagina 3 di 4 Dichiarata l'inammissibilità dell'opposizione per tardività, ogni altra questione resta assorbita, non potendo il giudice entrare nel merito delle eccezioni sollevate quando l'azione risulta inammissibile per violazione di un termine perentorio.
In considerazione dell'inammissibilità dell'opposizione per tardività, le spese di lite devono essere poste a carico della parte soccombente ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona del GOT, Dott. Vincenzo Liso, definitivamente pronunciando sulla domanda, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
Dichiara inammissibile l'opposizione spiegata in quanto tardiva;
Dichiara assorbita ogni altra questione;
Condanna la in persona del Parte_1
presidente e legale rappresentante pro tempore alla rifusione delle spese e competenze di lite che liquida in € 1.618,00 per onorario di avvocato, oltre al rimborso forfetario per spese generali ex art. 15 Tar. For., IVA e CAP in favore dell da distrarsi in favore CP_2
dell'Avv. Cosimo Nicola Punzi;
Così deciso in data 23/12/2025 dal TRIBUNALE ORDINARIO di Bari. il Giudice
Dott. Vincenzo Liso
pagina 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di BARI
Seconda CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Vincenzo Liso ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 7727/2024 R.G. promossa da:
(C.F. ) con il Controparte_1 P.IVA_1
patrocinio degli avv. GIANNOCCARO ANTONIO e , con elezione di domicilio in presso l'avv. GIANNOCCARO ANTONIO;
ATTORE
contro
:
, (C.F. ), con il Controparte_2 P.IVA_2
patrocinio degli avv. PUNZI COSIMO NICOLA e , con elezione di domicilio in Via Guido
Rossa 12 70031 ANDRIA, presso l'avv. PUNZI COSIMO NICOLA;
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta autorizzate ed allegate al verbale d'udienza del 22/09/2025, che qui si intendono richiamate, a seguito della discussione orale la causa è stata riservata in decisione.
Motivi della decisione
Va osservato che l'odierna controversia rientra tra quelle indicate dall'art. 281 decies c.p.c. e che la stessa rientra nella competenza del giudice monocratico e che il nuovo rito sommario di cognizione, prevede che il procedimento semplificato debba essere utilizzato “quando i fatti di causa non sono controversi, oppure quando la domanda è fondata su prova documentale, o è di pronta soluzione o richiede un'istruzione non complessa”. pagina 1 di 4 Quanto poi in relazione alle prove necessarie per la decisione sulla base della documentazione prodotta, risulta irrilevante ogni attività istruttoria, e dunque non ricorrano i motivi per la trasformazione dello speciale procedimento introdotto nelle forme del rito sommario in giudizio a cognizione piena con fissazione dell'udienza di cui all'art 183 c.p.c, così come previsto dall'art. 281 duodecies c.p.c.
Tanto premesso e in ragione di quanto sopra considerato e ritenuto, si rende necessaria una breve ricostruzione della vicenda che ci occupa.
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., depositato presso il Tribunale Civile di Bari in data
24/07/2025 la proponeva Parte_1 opposizione al precetto notificato il 1° luglio 2024 dall' per il pagamento di € CP_2
4.418,30, sulla base della sentenza della Corte d'Appello di Bari n. 2712 del 22 gennaio
2018.
L'opponente deduceva: a) nullità del precetto per mancanza della procura alle liti;
b) mancanza di sottoscrizione dell'atto; c) irregolarità della notifica effettuata a mani proprie anziché a mezzo PEC;
d) inefficacia della sentenza n. 2712/2018 quale titolo esecutivo, in quanto oggetto di ricorso per cassazione definito con ordinanza n. 05849/24 del 5 marzo 2024 della Suprema Corte che ha dichiarato estinto il giudizio per adesione alla
"rottamazione ter".
Il Giudice designato, con decreto del 24/09/2024, fissava l'udienza di prima comparizione, regolarmente notificato all' unitamente al ricorso. CP_2
Si costituiva l' con memoria depositata il 29 ottobre 2024, eccependo: 1) CP_2
incompetenza per valore del giudice adito;
2) inammissibilità dell'opposizione per tardività; 3) infondatezza nel merito delle eccezioni sollevate.
All'udienza del 22/09/2025 il Giudice riservava la causa in decisione.
L'opposizione è inammissibile ed infondata e va rigettata per le seguenti ragioni.
In applicazione del criterio della ragione più liquida va esaminato preliminarmente l'eccepita inammissibilità dell'opposizione per tardività, in quanto in quanto idonea a definire il giudizio sebbene logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare preventivamente la questione pregiudiziale che rimane assorbita per difetto di interesse.
La questione più liquida che deve essere affrontata in via preliminare e assorbente riguarda la tempestività dell'opposizione proposta.
pagina 2 di 4 Come correttamente evidenziato dall' nella comparsa di costituzione, l'opposizione CP_2
agli atti esecutivi è azione proponibile nel termine di venti giorni fissato dall'art. 617
c.p.c. secondo la nuova formulazione a seguito della novella del d.l. n. 35 del 2005 convertito nella legge n. 80 del 2005 (cfr. Cass. 11.05.2010, n. 11338; id. 30.11.2009, n.
25208; id. 24.10.2008, n. 25757), che decorrono dalla notificazione dell'atto esecutivo da impugnare.
Nel caso di specie risulta incontestato che il precetto è stato notificato il 1 luglio 2024 mentre l'opposizione è stata proposta con ricorso depositato in cancelleria il successivo
24 luglio 2024, quindi, oltre il termine perentorio di 20 giorni fissato dall'art. 617 c.p.c.
La giurisprudenza di legittimità è consolidata nel ritenere che "l'opposizione agli atti esecutivi deve essere proposta nel termine perentorio di venti giorni stabilito dall'art. 617
c.p.c." e che "la tempestività dell'opposizione agli atti esecutivi deve essere controllata pregiudizialmente d'ufficio, anche in sede di legittimità" (si veda Tribunale Castrovillari, sent. n. 1651/2024).
Quando si intende contestare l'irregolarità formale del titolo esecutivo, dell'intimazione di pagamento e degli atti propedeutici all'esecuzione forzata, l'azione va proposto nelle forme dell'opposizione agli atti esecutivi di cui all'art. 617 c.p.c., entro venti giorni dalla notifica del titolo o del precetto (Tribunale Pisa, sent. n. 479/2024).
Nel caso di specie, l'opponente ha dedotto esclusivamente vizi formali del precetto
(mancanza della procura alle liti, difetto di sottoscrizione, irregolarità della notifica), configurando pertanto un'opposizione agli atti esecutivi soggetta al termine perentorio di venti giorni.
Dalla documentazione agli atti risulta che (i) il precetto è stato notificato il 1° luglio 2024;
(ii) l'opposizione è stata depositata il 24 luglio 2024 e quindi risultano decorsi 23 giorni dalla notifica del precetto.
L'opposizione risulta pertanto tardiva di tre giorni rispetto al termine perentorio previsto dall'art. 617 c.p.c.
Il mancato rispetto di tale termine determina l'inammissibilità dell'opposizione, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo (Tribunale Milano, sent. n. 2968/2024).
Come ribadito dalla Cassazione con ordinanza n. 19932/2024, la tardività dell'opposizione ne determina l'inammissibilità, precludendo l'esame nel merito delle censure sollevate.
Ogni altra questione rimane assorbita pagina 3 di 4 Dichiarata l'inammissibilità dell'opposizione per tardività, ogni altra questione resta assorbita, non potendo il giudice entrare nel merito delle eccezioni sollevate quando l'azione risulta inammissibile per violazione di un termine perentorio.
In considerazione dell'inammissibilità dell'opposizione per tardività, le spese di lite devono essere poste a carico della parte soccombente ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona del GOT, Dott. Vincenzo Liso, definitivamente pronunciando sulla domanda, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
Dichiara inammissibile l'opposizione spiegata in quanto tardiva;
Dichiara assorbita ogni altra questione;
Condanna la in persona del Parte_1
presidente e legale rappresentante pro tempore alla rifusione delle spese e competenze di lite che liquida in € 1.618,00 per onorario di avvocato, oltre al rimborso forfetario per spese generali ex art. 15 Tar. For., IVA e CAP in favore dell da distrarsi in favore CP_2
dell'Avv. Cosimo Nicola Punzi;
Così deciso in data 23/12/2025 dal TRIBUNALE ORDINARIO di Bari. il Giudice
Dott. Vincenzo Liso
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