Articolo 22 della Legge 8 agosto 1957, n. 776
Articolo 21Articolo 23
Versione
6 settembre 1957
Art. 22.
Ai fattorini telegrafici e ad altri agenti direttamente dipendenti dall'Amministrazione, che sono tenuti a fase uso in servizio della bicicletta e per il periodo in cui tale uso e' effettuato, e' concessa, per prestazione e manutenzione della medesima, una indennita' mensile di lire 1000. A coloro che facciano uso di mezzi motorizzati e' corrisposta l'indennita' di lire 1500.
Entrata in vigore il 6 settembre 1957