Sentenza 30 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. II, sentenza 30/03/2026, n. 1514 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 1514 |
| Data del deposito : | 30 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01514/2026 REG.PROV.COLL.
N. 04372/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4372 del 2025, proposto da
- MI AR TT e Veronica Pepoli, rappresentate e difese dall’Avv. Veronica Pepoli e domiciliate ai sensi dell’art. 25 cod. proc. amm.;
contro
- il Ministero dell’Istruzione e del Merito, in persona del Ministro pro-tempore, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato e domiciliato presso la sede della stessa in Milano, Via Freguglia n. 1;
per l’ottemperanza
- della sentenza n. 1873/2025, emessa dal Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, in data 16 aprile 2025.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista la sentenza n. 1873/2025, emessa dal Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, in data 16 aprile 2025;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Istruzione e del Merito;
Vista l’istanza di passaggio in decisione della causa sugli scritti e senza discussione presentata dal difensore delle parti ricorrenti;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, alla camera di consiglio del 26 marzo 2026, il consigliere NT De IT e udito il difensore dell’Amministrazione resistente, come specificato nel verbale;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso notificato il 19 novembre 2025 e depositato in pari data, le parti ricorrenti, nelle rispettive vesti di docente presso istituti scolastici e di difensore antistatario beneficiario della liquidazione delle spese di lite, hanno chiesto l’ottemperanza della sentenza n. 1873/2025, emessa dal Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, in data 16 aprile 2025.
La docente ricorrente con ricorso proposto davanti al Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, ha chiesto la condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito all’attribuzione in proprio favore della Carta elettronica (o Carta docente), di cui all’art. 1, comma 121, della legge n. 107 del 2015, dell’importo nominale di € 500,00 (cinquecento/00) per ciascun anno scolastico per gli anni 2021/2022 e 2022/2023. Con la sentenza n. 1873/2025 emessa in data 16 aprile 2025, il Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, ha accolto il ricorso proposto dalla docente e ha condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a mettere a sua disposizione la Carta docente per gli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023 per l’importo complessivo di € 1.000,00, nonché ha ordinato il pagamento in favore dell’Avv. Veronica Pepoli, quale difensore antistatario, delle spese di lite, liquidate nella somma di € 21,50 per esborsi ed € 500,00 per compensi di avvocato, oltre I.V.A., C.P.A. e rimborso ex art. 2 del D.M. n. 55/2014. La predetta sentenza, in data 18 aprile 2025, è stata notificata all’Amministrazione resistente ed è altresì passata in giudicato, come attestato in data 31 ottobre 2025 dalla cancelleria del Tribunale di Milano. Ciononostante, l’Amministrazione scolastica non ha provveduto a eseguire il disposto della sentenza, né nella parte in cui ha imposto l’erogazione della Carta docente, né laddove sono stati liquidati i compensi, quale difensore antistatario, all’Avv. Veronica Pepoli.
Stante l’inerzia dell’Amministrazione scolastica, le parti ricorrenti hanno proposto ricorso in sede di ottemperanza, chiedendo la condanna della predetta Amministrazione a erogare, rispettivamente, in favore della docente la Carta docente per il periodo indicato in sentenza e in favore dell’Avv. Veronica Pepoli i compensi liquidati quale difensore antistatario; è stata altresì richiesta la nomina di un Commissario ad acta per l’ipotesi di perdurante inottemperanza dell’Amministrazione nella fase esecutiva.
Si è costituito in giudizio il Ministero dell’Istruzione e del Merito, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
Alla camera di consiglio del 26 marzo 2026, il Collegio, previo rilievo dell’eccezione di parziale inammissibilità del ricorso per non corrispondenza del nominativo del soggetto che ha rilasciato la procura alle liti con quello della ricorrente TT, preso atto dell’istanza di passaggio in decisione della causa sugli scritti e senza discussione presentata dal difensore delle parti ricorrenti e udito il difensore dell’Amministrazione resistente, ha trattenuto in decisione la controversia.
DIRITTO
1. Come eccepito dal Collegio in sede di camera di consiglio di trattazione della causa (cfr. verbale di udienza), il ricorso è parzialmente inammissibile per non corrispondenza del nominativo del soggetto che ha rilasciato la procura alle liti con quello della ricorrente TT, essendo stata depositata in atti una procura conferita da “Dott.ssa PI RT.
2. Preliminarmente, deve evidenziarsi che la mancata presenza del difensore delle ricorrenti alla camera di consiglio di trattazione della controversia non impone al Collegio di assumere obbligatoriamente l’ordinanza ex art. 73, comma 3, cod. proc. amm., la quale deve essere necessariamente adottata soltanto qualora il rilievo d’ufficio emerga dopo il passaggio in decisione della causa (cfr. T.A.R. Lombardia, Milano, II, 27 marzo 2026, n. 1451).
3. Venendo all’esame della specifica questione, la non corrispondenza del nominativo del soggetto che ha rilasciato la procura alle liti (dott.ssa PI Martina) con quello del soggetto che ha proposto ricorso (dott.ssa TT MI AR) rende inammissibile tale gravame nella parte riferita alla ricorrente TT, avendo agito in giudizio il difensore in carenza di una procura speciale alle liti (nonché per incertezza assoluta sulle persone: art. 44, comma 1, lett. b, cod. proc. amm), richiesta a pena di inammissibilità dall’art. 40, comma 1, lett. g, cod. proc. amm.: secondo tale disposizione il difensore che sottoscrive il ricorso deve essere munito di “procura speciale”, ovvero di una procura che deve necessariamente indicare l’oggetto del ricorso, le parti contendenti, l’autorità davanti alla quale il ricorso deve essere proposto e ogni altro elemento utile alla individuazione della controversia (cfr., ex plurimis, Consiglio di Stato, III, 2 febbraio 2026, n. 866).
4. La carenza di tale procura neppure può essere sanata ai sensi del combinato disposto degli artt. 39, comma 1, cod. proc. amm. e 182, secondo comma, c.p.c., poiché, come rilevato dalla più recente giurisprudenza, la disciplina del processo amministrativo qualifica l’esistenza della procura speciale come requisito di ammissibilità del ricorso e che tale previsione comporta che il relativo requisito si rinvenga inderogabilmente al momento della proposizione del ricorso, impedendo quindi la configurabilità del potere di rinnovazione (si veda, da ultimo, Consiglio di Stato, Ad. plen., 2 ottobre 2025, n. 11; anche, Consiglio di Stato, III, 2 febbraio 2026, n. 866; III, 12 dicembre 2025, n. 9825; T.A.R. Lombardia, Milano, II, 27 marzo 2026, n. 1451; T.A.R. Lazio, Roma, II ter, 5 febbraio 2026, n. 2250).
5. Per tale ragione, la parte del ricorso proposta dalla ricorrente TT MI AR deve essere dichiarata inammissibile per carenza di procura alle liti in capo al difensore e per “incertezza assoluta sulle persone”.
6. Passando all’esame della restante parte del ricorso, ossia laddove ricorre in proprio l’Avv. Veronica Pepoli, difensore antistatario beneficiario della liquidazione delle spese di lite, lo stesso è meritevole di accoglimento.
7. Il provvedimento giurisdizionale di cui si chiede l’esecuzione – ovvero la sentenza n. 1873/2025, emessa dal Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, in data 16 aprile 2025 – risulta essere passato in giudicato per il verificarsi delle condizioni previste dall’art. 324 c.p.c., come dichiarato dal Cancelliere del Tribunale di Milano in data 31 ottobre 2025 (all. 1 al ricorso).
8. La suddetta sentenza, in copia conforme, è stata poi notificata all’Amministrazione resistente in data 18 aprile 2025 (all. 3 al ricorso) e quindi alla data di proposizione del ricorso era trascorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del decreto legge n. 669 del 1996, convertito con legge n. 30 del 1997, quale lasso temporale minimo necessario che deve intercorrere dalla notifica del titolo esecutivo – ossia, ai sensi dell’art. 474 c.p.c., la sentenza dotata di attestazione di conformità (Consiglio di Stato, V, 9 gennaio 2024, n. 309) – presso la sede del debitore, al momento in cui si procede con l’esecuzione giudiziale.
9. Quanto evidenziato in precedenza – in assenza della prova, da parte dell’Amministrazione resistente, dell’avvenuta integrale esecuzione del disposto di cui alla sentenza oggetto del presente contenzioso – determina l’accoglimento in parte qua del ricorso, con il conseguente obbligo da parte dell’Amministrazione scolastica resistente entro 90 (novanta) giorni dalla notifica della presente sentenza di corrispondere all’Avv. Veronica Pepoli, quale difensore antistatario, le spese di lite del predetto giudizio civile, pari a € 21,50 (ventuno/50) per esborsi ed € 500,00 (cinquecento/00) per compensi di avvocato, oltre I.V.A., C.P.A. e rimborso ex art. 2 del D.M. n. 55/2014.
10. Nel caso di perduranza dell’inottemperanza, oltre il termine indicato in precedenza, si nomina fin d’ora, quale Commissario ad acta, il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza: questi ne assumerà le funzioni solo qualora investito direttamente dal creditore con propria istanza, trascorso il termine assegnato all’Amministrazione per adempiere e provvederà, entro i successivi 60 (sessanta) giorni, all’esecuzione dell’incarico, determinando definitivamente l’importo ancora complessivamente dovuto e provvedendo quindi ad adottare quegli atti (variazioni di bilancio, stipulazione di mutui e prestiti, e quant’altro) necessari all’assolvimento del suo mandato, direttamente o, sotto la sua responsabilità, attraverso un funzionario delegato, anche avvalendosi - per quanto occorra - della struttura organizzativa regionale e coordinandosi con le strutture straordinarie, comunque denominate e a qualsiasi Amministrazione appartenenti. L’attività demandata al Commissario ad acta rientra nei compiti istituzionali di quest’ultimo, trattandosi di funzioni commissariali affidate a un dipendente pubblico già preposto alla gestione della spesa pubblica, sicché non appare dovuto allo stesso alcun compenso.
11. In conclusione, il ricorso deve essere in parte dichiarato inammissibile e in parte deve essere accolto, nei termini in precedenza specificati.
12. Avuto riguardo al complessivo andamento della controversia, le spese di giudizio possono essere compensate tra le parti, fatta salva la rifusione del contributo unificato versato dalla ricorrente Avv. Pepoli (pari a € 150,00) da porre a carico del Ministero dell’Istruzione e del Merito.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando, in parte dichiara inammissibile e in parte accoglie, secondo quanto specificato in motivazione, il ricorso indicato in epigrafe.
Spese compensate; si dispone tuttavia la rifusione del contributo unificato versato dalla ricorrente Avv. Pepoli (pari a € 150,00) a carico del Ministero dell’Istruzione e del Merito; la predetta somma deve essere corrisposte direttamente al predetto difensore, dichiaratosi antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 26 marzo 2026 con l’intervento dei magistrati:
EL TA, Presidente
Stefano Celeste Cozzi, Consigliere
NT De IT, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NT De IT | EL TA |
IL SEGRETARIO