Sentenza 28 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 28/01/2025, n. 4243 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4243 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli sezione lavoro riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei
Sigg. Magistrati
dott. AR PA Presidente
dott. Giovanna Guarino Consigliere
dott. Nicoletta Giammarino Consigliere rel. all'esito della camera di consiglio del 2.12.2024, ha pronunciato in grado di appello in funzione di
Giudice del Lavoro la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 50/2023 del Ruolo Previdenza vertente
TRA rappresentata e difeso dall' avv.to Carolina De Lise, presso il cui studio, sito Parte_1
in Napoli alla Via Colonnello Lahalle n. 24, è elettivamente domiciliata
Appellante
E
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Cristina P_
Grappone, Erminio Capasso, Mauro Elberti e Gianluca Tellone, elettivamente domiciliato in
Napoli alla via Alcide De Gasperi n. 55
Appellato
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e CONCLUSIONI
Con ricorso depositato il 21.10.2021 innanzi al Tribunale di Napoli, esponeva: Parte_1
- che con nota scritta datata 19.04.2021, la sede di Napoli Vomero le comunicava che P_ relativamente all'anno 2018 le era stata pagata indebitamente la somma di €. 3.807,44 sulla pensione cat. INV CIV n. 07194520 di cui richiedeva la restituzione
- che in data 10.06.2021 proponeva ricorso al Comitato Provinciale di Napoli P_ contestando la richiesta restitutoria dell' P_
- che non erano comprensibili le ragioni della richiesta restitutoria atteso che dalla certificazione rilasciata dall'Agenzia delle entrate di Napoli non risultavano per l'anno
2018 redditi superiori ai limiti di legge onde poter beneficiare della prestazione economica
- che in ogni caso l'importo richiesto dall' era irripetibile ai sensi dell'art. 13 L. n. 412 P_
del 1991, che consentiva la ripetibilità delle somme indebitamente versate solo nei casi in
- che in ogni caso, nella vicenda in esame, mancava qualsivoglia comportamento doloso da parte del pensionato, per cui doveva trovare piena applicazione quanto disposto dall'art. 13 della L. 412/91
- che, infine, la richiesta di restituzione dell' per l'anno 2018 era comunque infondata P_ nel merito in quanto dall'esame della certificazione rilasciata dall'Agenzia delle entrate di
Napoli risultava chiaro che aveva prodotto per le annualità in esame redditi nella misura di
€. 130,00
- che, infine, era onere dell'Ente previdenziale fornire la prova dei fatti costitutivi che fondavano la pretesa restitutoria e non già onere del pensionato provare il suo diritto ai pagamenti la cui debenza era stata successivamente contestata dall'Ente
Tanto premesso concludeva chiedendo: Parte_1
“… b) accertare e dichiarare l'illegittimità e l'infondatezza della richiesta di restituzione della somma di €. 3.807,44 avanzata dall' di Napoli Vomero in relazione all'anno 2018; P_
c) condannare, per l'effetto, il resistente … … alla restituzione in favore dell'istante delle P_ somme eventualmente recuperate, oltre interessi legali;…”.
Con sentenza n. 4254/2022 il giudice di primo grado rigettava la domanda evidenziando che era documentato il mancato possesso del requisito reddituale per godere della prestazione assistenziale per l'anno 2018. Invero, osservava il GL, in applicazione del disposto delle leggi n. 14\2009 e n.122\2010, il reddito dichiarato dai pensionati rilevava ai fini della corresponsione delle prestazioni collegate al reddito dell'anno successivo, sicché il reddito rilevante per il diritto alla prestazione per l'anno 2018 era quello relativo all'anno 2017. Dalla documentazione versata in CP_ atti dall' risultava che la ricorrente per l'anno in questione era risultata titolare di redditi da proprietà immobiliari per euro 6.380,00, superando così i limiti di redditi per le prestazioni di invalidità civile in esame, previsti dalla legge che erano per l'anno 2017 pari ad euro 4800,38.
Accertata la natura indebita dell'erogazione di cui sopra, evidenziava il GL, non sussistevano, nel caso in esame, i presupposti per la irripetibilità della erogazione stessa.
Con ricorso depositato in data 5.1.2023, proponeva appello censurando la Parte_1
sentenza di primo grado poiché aveva erroneamente ritenuto documentato il mancato possesso del requisito reddituale per godere della prestazione assistenziale per l'anno 2018 e, a sostegno di tale decisione, poneva un documento allegato dall' , denominato “estratto Agenzia delle Entrate”. P_
Ebbene, eccepiva la , tale documento altro non era che la stampa di una consultazione Parte_1 effettuata sul portale dell'Agenzia delle Entrate da cui si evinceva semplicemente che l'appellante nell'anno 2017 ebbe ad essere la dante causa di un trasferimento immobiliare, ma non riportava né l'importo di €. 6.380,00, né dimostrava il possesso di redditi da proprietà immobiliari.
Si costituiva l' chiedendo la conferma della sentenza impugnata, evidenziando come P_
l'appellante non aveva più riproposto le eccezioni di decadenza e prescrizione.
All'odierna udienza, all'esito della camera di consiglio, la causa veniva decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE.
L'appello è fondato.
Va preliminarmente evidenziato che in seguito alla richiesta di chiarimenti all' , al fine di P_
conoscere in virtù di quali elementi e attraverso quali conteggi aveva quantificato il reddito percepito dalla per l'anno di imposta 2017, in euro 6.380,00, l'Istituto precisava che: Parte_1
“Tale reddito deriva dal “ valore dichiarato della compravendita, come da prospetto allegato, per euro 25000,00 diviso il numero dei soggetti coinvolti, la ricorrente e le tre coparti, 6.250 euro a cui si sono poi aggiunti i 130 euro a cui fa riferimento il ricorso...”.
Anche alla luce dei chiarimenti forniti, la Corte ritiene che la determinazione del reddito della per l'anno 2017 operata dall'INSP sia errata. Parte_1
Dalla certificazione dell'Agenzia delle Entrate relativa all'anno 2017 risulta che la ha Parte_1
conseguito un reddito pari ad euro 130,00.
Dall' “estratto Agenzia delle Entrate”, prodotto dall' , risulta che nell'anno 2017, la P_
, unitamente ad altre tre parti, è stata dante causa in un negozio di compravendita di un Parte_1
fabbricato per un prezzo di euro 25.000.
L' ha sommato ad euro 130,00 un quarto dell'importo di euro 25.000,00 determinando in P_
euro 6.380,00 il reddito conseguito dalla nel 2017. Parte_1
Il documento denominato “estratto Agenzia delle Entrate”, tuttavia, non prova se il prezzo indicato sia stato versato dall'acquirente e, soprattutto non prova come il ricavato della vendita sia stato suddiviso tra le parti, e neanche le quote di comproprietà dei quattro venditori. In conclusione, dal documento in questione non è possibile desumere alcun elemento per rideterminare il reddito percepito nell'anno 2017 dalla , ulteriore rispetto a quello risultante dalla certificazione Parte_1 dell'agenzia delle Entrate.
Ne consegue che l'unico dato certo relativo al reddito della appellante è quello risultante dal certificato dell'Agenzia, che per l'anno 2017 è pari a 130,00 euro, ben al di sotto del limite reddituale previsto dalla normativa in materia per poter accedere alla prestazione della pensione di INV CIV per l'anno 2018. La in conclusione, non è tenuta alla restituzione dell'importo di euro 3.807,44 Parte_1 richiesto in restituzione dall' . P_
Le spese del doppio grado seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.
PQM
La Corte così provvede: accoglie l'appello e, per l'effetto, dichiara non tenuta al pagamento Parte_1 dell'importo di euro 3.807,44; condanna l' al pagamento delle spese di lite del doppio grado di giudizio, che liquida in euro P_
1.312,00 per il primo grado ed in euro 1.458,00 per il presente grado, oltre IVA, CPA e rimborso come per legge, con attribuzione all'avv.to Carolina De Lise, dichiaratasi anticipataria.
Napoli 2.12.2024
L'estensore Il Presidente
Nicoletta Giammarino AR PA