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Sentenza 31 maggio 2025
Sentenza 31 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 31/05/2025, n. 2418 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 2418 |
| Data del deposito : | 31 maggio 2025 |
Testo completo
N. 5354/15 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno – I° Sezione - nella persona del dr. Corrado d'Ambrosio, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 5354 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno
2015 avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo e vertente
TRA
(cod. fisc. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'Avv. Leonardo Gallo ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso,
sito in Salerno, Via Ogliara n. 184 giusta procura a margine dell'atto di citazione
OPPONENTE
E
con sede legale in Bergamo (BG), Via Stoppani, n. 15, Codice Controparte_1
Fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma n. P.IVA_1
Partita I.V.A. , Capitale sociale Euro 153.997.228,00 interamente P.IVA_2
versato, iscritta con il numero R.E.A. 413233, iscritta all'albo UIC ed Elenco Speciale
ex art. 107 D.lgs. 385/93 (Testo Unico Bancario), Società avente socio unico, appartenente al Gruppo Bancario Unione di Banche Italiane (in breve CP_2
, iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari al n. 3111.2, soggetta all'attività di
[...]
direzione e coordinamento di in persona del legale Controparte_3
rappresentante e procuratore speciale, Ing. giusti poteri conferiti a Controparte_4
mezzo di procura speciale per atto del dott. notaio in Roma, del Persona_1
23.05.2012 - Rep. 22539, Racc. n. 13856 - (cfr. All. 1 al fascicolo monitorio),
rappresentata e difesa dall'Avv. Dario Cusumano del Foro di Roma - cod. fisc.:
[...]
– (che dichiara di voler ricevere le comunicazioni a mezzo fax al C.F._2
n. 06.420.131.64 o via pec all'indirizzo: ed Email_1
elettivamente domiciliata in Salerno (SA), Via Generale Amendola n. 10, presso lo studio dell'Avv. Antonella Cosma, giusta procura a margine del decreto ingiuntivo opposto in atti
OPPOSTO OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI
Come da note di trattazione scritta
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato a mezzo posta elettronica certificata in data 12.06.2015,
il sig. ha convenuto in giudizio la per ivi sentire Parte_1 Controparte_1
accogliere le seguenti conclusioni “piaccia all'On. Tribunale adìto, contrariis reiectis,
rigettata ogni eventuale avversa istanza di concessione della provvisoria esecuzione,
preliminarmente 1) revocare l'opposto decreto ingiuntivo ovvero dichiararlo nullo, inesistente, inefficace, o comunque annullarlo, in quanto inammissibile per violazione del principio del ne bis in idem, perché lo stesso – qualora divenisse esecutivo –
costituirebbe un'indebita duplicazione di titolo esecutivo ed, in ogni caso, perché è
stato reso in difetto dei presupposti fissati dagli artt. 633 ss. c.p.c.; nel merito, nella denegata ipotesi di rigetto dei superiori motivi di eccezione, 2) revocare l'opposto decreto ingiuntivo ovvero dichiararlo nullo, inesistente, inefficace, o comunque annullarlo perché improcedibile, inammissibile, improponibile ed infondato in fatto e diritto, per tutti gli altri motivi di fatto esplicati in narrativa;
in subordine, integrato il contraddittorio nei confronti dei detti litisconsorti necessari ovvero autorizzato l'opponente alla chiamata in causa degli stessi, 3) accertare e dichiarare che nulla è
dovuto dall'opponente; infine, 4) condannare l'opposta al pagamento del compenso professionale, delle spese, competenze ed onorari di causa, oltre i.v.a., c.n.a.p. e rimborso forfetario, con attribuzione al sottoscritto procuratore per dichiarato anticipo.
in via ancor più gradata, qualora i detti litisconsorti necessari non forniscano prova dell'effettivo pagamento delle trattenute effettuate in busta paga, 5) condannare la nonché la – Controparte_5 Controparte_6
attualmente in liquidazione coatta amministrativa – in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., a corrispondere quanto dovuto in favore dell'opposta ovvero alla restituzione di quanto eventualmente versato dall'opponente in favore di e CP_1
di in tal caso, 6) condannare l'opposta, nonché la CP_7 Controparte_5
– attualmente in liquidazione coatta Controparte_6
amministrativa – in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., al pagamento del compenso professionale, delle spese, competenze ed onorari di causa, oltre i.v.a., c.n.a.p. e rimborso forfetario, con attribuzione al sottoscritto procuratore per dichiarato anticipo.”
A sostegno di tali richieste, parte opponente eccepiva in primo luogo l'inammissibilità
del decreto ingiuntivo opposto, assumendo che la – quale dante causa Controparte_8
dell'odierna comparente - nel 2009 avrebbe firmato richiesto ed ottenuto un precedente decreto ingiuntivo, relativo ai medesimi crediti azionati in sede monitoria dalla eccepisce, inoltre, la pretesa inammissibilità della domanda spiegata Controparte_1
dalla società opposta, in quanto il credito azionato sarebbe incerto sia rispetto all'an che al quantum “non essendo stata fornita idonea e sufficiente prova scritta né del suo ammontare né dell'esigibilità dello stesso”.
Lamentava poi, in ogni caso, che la morosità maturata relativamente al contratto de quo sarebbe ascrivibile unicamente ai propri datori di lavoro che pur avendo effettuato le trattenute mensili della quota ceduta in forza del contratto di prestito di cui si discute,
non l'avrebbero riversata in favore dell'istituto mutuante.
Assumeva quindi che, non avendo la iniziato ovvero proseguito Controparte_1
tempestive azioni di recupero del proprio credito nei confronti delle predette amministrazioni, lo stesso non sarebbe più tenuto a garantire “la solvenza del debitore”
terzo ceduto.
Si costituiva la contestando integralmente quanto ex adverso esposto Controparte_1
e dedotto per i seguenti motivi di fatto e di diritto.
L'opposizione è infondata e va, pertanto, rigettata.
La è società finanziaria che opera nel mercato del cosiddetto credito Controparte_1
al consumo, concedendo prestiti in favore dei dipendenti di enti statali, pubblici, privati ovvero pensionati contro cessione e/o delegazione di quote dello stipendio o della pensione.
I prestiti di tale natura sono disciplinati dal combinato disposto del D.P.R. 5 gennaio
1950, n. 180 (T.U. delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti dalle Pubbliche Amministrazioni) e del
D.P.R. 28 luglio 1950, n. 895 (Regolamento Attuativo) e successive modifiche, che regolano espressamente le modalità e le procedure che debbono essere seguite per l'erogazione degli stessi.
La giusto atto di conferimento del 25/06/2012 (Rep. n. 28933 Racc. Controparte_1
n. 1730) a rogito notaio in Bergamo (cfr. All. 2 al fascicolo monitorio), ha Per_2
acquistato il ramo d'azienda di costituito da tutte le attività, Controparte_9
passività e rapporti giuridici inerenti l'istruttoria, la delibera, il perfezionamento e la gestione post vendita delle operazioni relative ai finanziamenti erogati in favore dei dipendenti di enti statali, pubblici, privati ovvero pensionati contro cessione e/o delegazione di quote dello stipendio o della pensione.
L'Istituto cessionario, anche al fine di garantire un'idonea informazione ai soggetti interessati, ha dato notizia dell'intervenuta cessione mediante pubblicazione nella G.U.
del 17.07.2012, pag. 2, foglio inserzioni - n. 83 (cfr. All. 3 al fascicolo monitorio) ed iscrizione nel registro delle imprese.
Pertanto la è oggi titolare di ogni diritto, ragione e/o azione derivante Controparte_1
dal contratto di prestito rimborsabile mediante cessione del quinto di n. 120 quote consecutive dello stipendio, dell'importo di € 247,00 ciascuna concluso dalla Kent
Italiana S.r.l. (poi ), quale mandataria di con il Controparte_8 Controparte_9 sig. , allora dipendente della Parte_1 CP_10
Detto contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 59 del D.P.R. 28.07.1950, n. 895,
nonché dell'art. 1264, cod. civ., è stato ritualmente notificato all'Amministrazione
datrice di lavoro del mutuatario che per l'effetto è stata costituita terza debitrice ceduta,
avendo sottoscritto il relativo atto di benestare
Il sig. ha ricevuto, quale netto ricavo del prestito de quo, l'importo Parte_1
complessivo di € 18.004,81, obbligandosi, unitamente al proprio datore di lavoro,
anche alla corretta esecuzione del contratto, trattandosi di cessione pro solvendo.
Più nel dettaglio, il mutuatario ha ricevuto l'importo di € 12.265,81 a titolo di anticipata estinzione di un precedente prestito contratto con la FinecoBank S.p.A., gli importi di
€ 1.010,00 e di € 3.030,00 a titolo di prefinanziamenti e l'importo di € 1.699,00 a titolo di saldo.
L'operazione di prestito così perfezionatasi non è però andata in regolare ammortamento, in quanto l'Amministrazione datrice di lavoro del cedente non ha provveduto ad effettuare con regolarità le trattenute previste e meno che mai quindi le rimesse in favore dell'odierna ricorrente e/o della propria dante causa CP_9
[...]
Al contempo, revocato il mandato alla a Controparte_9 Parte_2
mezzo lettera del 20.05.2011, ha conferito, come detto, alla il proprio Controparte_1
ramo d'azienda denominato “Cessione del Quinto”.
La quindi, divenuta titolare del rapporto contrattuale de quo, preso Controparte_1
atto della condotta inadempiente anche della nuova Controparte_11
Amministrazione datrice di lavoro del mutuatario, ha diffidato la stessa ed il sig.
[...] al pagamento delle rate insolute Pt_1
Successivamente, in ragione anche dell'ulteriore morosità maturata, la CP_1
a mezzo lettera raccomandata del 17.02.2015 ha diffidato il mutuatario al
[...]
versamento del residuo credito, pari a € 22.044,72 come provato e certificato dal conto preventivo di anticipata estinzione attualizzato alla data del 31.01.2015
Anche la suddetta richiesta, tuttavia, al pari delle precedenti diffide, è rimasta priva di positivo riscontro, tant'è che la convenuta si è vista costretta a ricorrere in sede monitoria per il recupero del proprio credito, ottenendo l'emissione del decreto ingiuntivo oggetto del presente giudizio di opposizione.
L'opponente contesta la legittimità del decreto ingiuntivo opposto, assumendo che i crediti azionati dalla sarebbero “i medesimi” crediti in passato Controparte_1
oggetto di ingiunzione di paga1mento proposta ad istanza della Parte_3
società quest'ultima che - a suo dire - sarebbe la “dante causa” della Controparte_1
Tale assunto è infondato e privo di qualsivoglia elemento probatorio a sostegno.
Ed infatti, non è legata da alcun rapporto successorio alla Controparte_1 [...]
Parte_3
Come difatti emerge chiaramente dalla lettura della ricostruzione in fatto contenuta nel ricorso per decreto ingiuntivo, la (già Kent Italiana S.r.l.) non è Parte_3
mai stata titolare dei diritti di credito derivanti dal contratto di prestito di cui si discute,
essendo intervenuta nell'operazione di finanziamento de qua quale mandataria dell'Istituto mutuante Controparte_9
Tale modalità operativa è decisamente usuale nel mercato della cessione del quinto dove, data la peculiarità dei prestiti medesimi, è consuetudine che primari Istituti di credito si avvalgano di intermediari finanziari fortemente specializzati, anzi, spesso,
unicamente deputati ad erogare tali finanziamenti.
La Kent Italiana S.r.l. ha quindi concluso e gestito il contratto di prestito con il sig.
in qualità di mandataria ed in nome e per conto dell'Istituto erogante, giusta Pt_1
procura con atto a rogito del notaio (rep. 116654) del 30.12.2002, Persona_3
registrato il 16.01.2003, come chiaramente indicato anche nella documentazione contrattuale.
Pertanto detto contratto ha prodotto i suoi effetti direttamente in capo a CP_9
giusto quanto espressamente previsto dal combinato disposto degli artt. 1388 e
[...]
1704 del codice civile in tema di mandato con rappresentanza.
Nella fattispecie de qua, non è configurabile alcun rapporto successorio tra la Kent
Italiana S.r.l. e la . CP_1
In secondo luogo, l'opponente deduce che la Kent IA avrebbe agito in via monitoria nel 2009 per le medesime ragioni creditorie in seguito fatte valere dalla senza tuttavia, in alcun modo documentare ovvero altrimenti provare Controparte_1
la fondatezza di quanto affermato.
Tanto è vero che parte opponente non ha prodotto in atti il decreto ingiuntivo n.
5784/2008 dalla stessa menzionato, depositando esclusivamente l'atto di pignoramento eseguito in forza del titolo in questione, dall'esame del quale, tuttavia, non è dato evincere quali siano le causali che hanno dato origine alla pretesa creditoria della
[...]
Parte_3
Va inoltre tenuto presente che la società oggi opposta ha documentato e comprovato la richiesta di emissione dell'ingiunzione di pagamento nei confronti del sig. , Pt_1 producendo in sede monitoria il contratto di prestito, la missiva con cui ha dichiarato il mutuatario decaduto dal beneficio del termine ed il conto preventivo di anticipata estinzione, attualizzato alla data del 31.01.2015. e certificato conforme alle scritture contabili della società.
Il Giudice del monitorio, esaminata la documentazione a suo tempo prodotta dalla ha emesso il decreto ingiuntivo richiesto, ritenendo evidentemente Controparte_1
che la prova fornita fosse idonea e sufficiente a dimostrare la certezza, liquidità ed esigibilità della pretesa creditoria azionata.
Il sig. è stato messo in mora per un importo equivalente a quello oggetto di Pt_1
ingiunzione.
Risulta provato per tabulas che la con lettera del 17.02.2015, ha Controparte_1
comunicato al mutuatario l'importo arretrato dovuto per il prestito dallo stesso sottoscritto, costituendolo espressamente in mora e diffidandolo, quindi, allo spontaneo versamento della complessiva somma di € 22.044,72 pari a quella richiesta in sede monitoria. Missiva che, sebbene ricevuta dal sig. in data 23.02.2015, come Pt_1
dimostra la cartolina di ricevimento depositata in atti, non è mai stata oggetto di alcuna contestazione da parte del mutuatario.
Alla luce di quanto precede, il Tribunale rigetta l'opposizione.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno – I° Sezione-, in composizione monocratica, definitivamente
pronunciando sulla domanda proposta da contro Parte_4 [...] , ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede: CP_12
rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 1147/2015,
emesso il 18/4/2015 e notificato il 21/4/2015;
condanna al pagamento delle spese processuali che liquida Parte_1
in complessivi € 3.145,00, di cui € 145,00 per spese, € 3.000,00 per onorari, oltre al
rimborso forfettario sulle spese generali nonché Iva e CPA.
Salerno, 28 gennaio 2025
Il TRIBUNALE
Dott. Corrado d'Ambrosio
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno – I° Sezione - nella persona del dr. Corrado d'Ambrosio, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 5354 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno
2015 avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo e vertente
TRA
(cod. fisc. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'Avv. Leonardo Gallo ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso,
sito in Salerno, Via Ogliara n. 184 giusta procura a margine dell'atto di citazione
OPPONENTE
E
con sede legale in Bergamo (BG), Via Stoppani, n. 15, Codice Controparte_1
Fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma n. P.IVA_1
Partita I.V.A. , Capitale sociale Euro 153.997.228,00 interamente P.IVA_2
versato, iscritta con il numero R.E.A. 413233, iscritta all'albo UIC ed Elenco Speciale
ex art. 107 D.lgs. 385/93 (Testo Unico Bancario), Società avente socio unico, appartenente al Gruppo Bancario Unione di Banche Italiane (in breve CP_2
, iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari al n. 3111.2, soggetta all'attività di
[...]
direzione e coordinamento di in persona del legale Controparte_3
rappresentante e procuratore speciale, Ing. giusti poteri conferiti a Controparte_4
mezzo di procura speciale per atto del dott. notaio in Roma, del Persona_1
23.05.2012 - Rep. 22539, Racc. n. 13856 - (cfr. All. 1 al fascicolo monitorio),
rappresentata e difesa dall'Avv. Dario Cusumano del Foro di Roma - cod. fisc.:
[...]
– (che dichiara di voler ricevere le comunicazioni a mezzo fax al C.F._2
n. 06.420.131.64 o via pec all'indirizzo: ed Email_1
elettivamente domiciliata in Salerno (SA), Via Generale Amendola n. 10, presso lo studio dell'Avv. Antonella Cosma, giusta procura a margine del decreto ingiuntivo opposto in atti
OPPOSTO OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI
Come da note di trattazione scritta
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato a mezzo posta elettronica certificata in data 12.06.2015,
il sig. ha convenuto in giudizio la per ivi sentire Parte_1 Controparte_1
accogliere le seguenti conclusioni “piaccia all'On. Tribunale adìto, contrariis reiectis,
rigettata ogni eventuale avversa istanza di concessione della provvisoria esecuzione,
preliminarmente 1) revocare l'opposto decreto ingiuntivo ovvero dichiararlo nullo, inesistente, inefficace, o comunque annullarlo, in quanto inammissibile per violazione del principio del ne bis in idem, perché lo stesso – qualora divenisse esecutivo –
costituirebbe un'indebita duplicazione di titolo esecutivo ed, in ogni caso, perché è
stato reso in difetto dei presupposti fissati dagli artt. 633 ss. c.p.c.; nel merito, nella denegata ipotesi di rigetto dei superiori motivi di eccezione, 2) revocare l'opposto decreto ingiuntivo ovvero dichiararlo nullo, inesistente, inefficace, o comunque annullarlo perché improcedibile, inammissibile, improponibile ed infondato in fatto e diritto, per tutti gli altri motivi di fatto esplicati in narrativa;
in subordine, integrato il contraddittorio nei confronti dei detti litisconsorti necessari ovvero autorizzato l'opponente alla chiamata in causa degli stessi, 3) accertare e dichiarare che nulla è
dovuto dall'opponente; infine, 4) condannare l'opposta al pagamento del compenso professionale, delle spese, competenze ed onorari di causa, oltre i.v.a., c.n.a.p. e rimborso forfetario, con attribuzione al sottoscritto procuratore per dichiarato anticipo.
in via ancor più gradata, qualora i detti litisconsorti necessari non forniscano prova dell'effettivo pagamento delle trattenute effettuate in busta paga, 5) condannare la nonché la – Controparte_5 Controparte_6
attualmente in liquidazione coatta amministrativa – in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., a corrispondere quanto dovuto in favore dell'opposta ovvero alla restituzione di quanto eventualmente versato dall'opponente in favore di e CP_1
di in tal caso, 6) condannare l'opposta, nonché la CP_7 Controparte_5
– attualmente in liquidazione coatta Controparte_6
amministrativa – in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., al pagamento del compenso professionale, delle spese, competenze ed onorari di causa, oltre i.v.a., c.n.a.p. e rimborso forfetario, con attribuzione al sottoscritto procuratore per dichiarato anticipo.”
A sostegno di tali richieste, parte opponente eccepiva in primo luogo l'inammissibilità
del decreto ingiuntivo opposto, assumendo che la – quale dante causa Controparte_8
dell'odierna comparente - nel 2009 avrebbe firmato richiesto ed ottenuto un precedente decreto ingiuntivo, relativo ai medesimi crediti azionati in sede monitoria dalla eccepisce, inoltre, la pretesa inammissibilità della domanda spiegata Controparte_1
dalla società opposta, in quanto il credito azionato sarebbe incerto sia rispetto all'an che al quantum “non essendo stata fornita idonea e sufficiente prova scritta né del suo ammontare né dell'esigibilità dello stesso”.
Lamentava poi, in ogni caso, che la morosità maturata relativamente al contratto de quo sarebbe ascrivibile unicamente ai propri datori di lavoro che pur avendo effettuato le trattenute mensili della quota ceduta in forza del contratto di prestito di cui si discute,
non l'avrebbero riversata in favore dell'istituto mutuante.
Assumeva quindi che, non avendo la iniziato ovvero proseguito Controparte_1
tempestive azioni di recupero del proprio credito nei confronti delle predette amministrazioni, lo stesso non sarebbe più tenuto a garantire “la solvenza del debitore”
terzo ceduto.
Si costituiva la contestando integralmente quanto ex adverso esposto Controparte_1
e dedotto per i seguenti motivi di fatto e di diritto.
L'opposizione è infondata e va, pertanto, rigettata.
La è società finanziaria che opera nel mercato del cosiddetto credito Controparte_1
al consumo, concedendo prestiti in favore dei dipendenti di enti statali, pubblici, privati ovvero pensionati contro cessione e/o delegazione di quote dello stipendio o della pensione.
I prestiti di tale natura sono disciplinati dal combinato disposto del D.P.R. 5 gennaio
1950, n. 180 (T.U. delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti dalle Pubbliche Amministrazioni) e del
D.P.R. 28 luglio 1950, n. 895 (Regolamento Attuativo) e successive modifiche, che regolano espressamente le modalità e le procedure che debbono essere seguite per l'erogazione degli stessi.
La giusto atto di conferimento del 25/06/2012 (Rep. n. 28933 Racc. Controparte_1
n. 1730) a rogito notaio in Bergamo (cfr. All. 2 al fascicolo monitorio), ha Per_2
acquistato il ramo d'azienda di costituito da tutte le attività, Controparte_9
passività e rapporti giuridici inerenti l'istruttoria, la delibera, il perfezionamento e la gestione post vendita delle operazioni relative ai finanziamenti erogati in favore dei dipendenti di enti statali, pubblici, privati ovvero pensionati contro cessione e/o delegazione di quote dello stipendio o della pensione.
L'Istituto cessionario, anche al fine di garantire un'idonea informazione ai soggetti interessati, ha dato notizia dell'intervenuta cessione mediante pubblicazione nella G.U.
del 17.07.2012, pag. 2, foglio inserzioni - n. 83 (cfr. All. 3 al fascicolo monitorio) ed iscrizione nel registro delle imprese.
Pertanto la è oggi titolare di ogni diritto, ragione e/o azione derivante Controparte_1
dal contratto di prestito rimborsabile mediante cessione del quinto di n. 120 quote consecutive dello stipendio, dell'importo di € 247,00 ciascuna concluso dalla Kent
Italiana S.r.l. (poi ), quale mandataria di con il Controparte_8 Controparte_9 sig. , allora dipendente della Parte_1 CP_10
Detto contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 59 del D.P.R. 28.07.1950, n. 895,
nonché dell'art. 1264, cod. civ., è stato ritualmente notificato all'Amministrazione
datrice di lavoro del mutuatario che per l'effetto è stata costituita terza debitrice ceduta,
avendo sottoscritto il relativo atto di benestare
Il sig. ha ricevuto, quale netto ricavo del prestito de quo, l'importo Parte_1
complessivo di € 18.004,81, obbligandosi, unitamente al proprio datore di lavoro,
anche alla corretta esecuzione del contratto, trattandosi di cessione pro solvendo.
Più nel dettaglio, il mutuatario ha ricevuto l'importo di € 12.265,81 a titolo di anticipata estinzione di un precedente prestito contratto con la FinecoBank S.p.A., gli importi di
€ 1.010,00 e di € 3.030,00 a titolo di prefinanziamenti e l'importo di € 1.699,00 a titolo di saldo.
L'operazione di prestito così perfezionatasi non è però andata in regolare ammortamento, in quanto l'Amministrazione datrice di lavoro del cedente non ha provveduto ad effettuare con regolarità le trattenute previste e meno che mai quindi le rimesse in favore dell'odierna ricorrente e/o della propria dante causa CP_9
[...]
Al contempo, revocato il mandato alla a Controparte_9 Parte_2
mezzo lettera del 20.05.2011, ha conferito, come detto, alla il proprio Controparte_1
ramo d'azienda denominato “Cessione del Quinto”.
La quindi, divenuta titolare del rapporto contrattuale de quo, preso Controparte_1
atto della condotta inadempiente anche della nuova Controparte_11
Amministrazione datrice di lavoro del mutuatario, ha diffidato la stessa ed il sig.
[...] al pagamento delle rate insolute Pt_1
Successivamente, in ragione anche dell'ulteriore morosità maturata, la CP_1
a mezzo lettera raccomandata del 17.02.2015 ha diffidato il mutuatario al
[...]
versamento del residuo credito, pari a € 22.044,72 come provato e certificato dal conto preventivo di anticipata estinzione attualizzato alla data del 31.01.2015
Anche la suddetta richiesta, tuttavia, al pari delle precedenti diffide, è rimasta priva di positivo riscontro, tant'è che la convenuta si è vista costretta a ricorrere in sede monitoria per il recupero del proprio credito, ottenendo l'emissione del decreto ingiuntivo oggetto del presente giudizio di opposizione.
L'opponente contesta la legittimità del decreto ingiuntivo opposto, assumendo che i crediti azionati dalla sarebbero “i medesimi” crediti in passato Controparte_1
oggetto di ingiunzione di paga1mento proposta ad istanza della Parte_3
società quest'ultima che - a suo dire - sarebbe la “dante causa” della Controparte_1
Tale assunto è infondato e privo di qualsivoglia elemento probatorio a sostegno.
Ed infatti, non è legata da alcun rapporto successorio alla Controparte_1 [...]
Parte_3
Come difatti emerge chiaramente dalla lettura della ricostruzione in fatto contenuta nel ricorso per decreto ingiuntivo, la (già Kent Italiana S.r.l.) non è Parte_3
mai stata titolare dei diritti di credito derivanti dal contratto di prestito di cui si discute,
essendo intervenuta nell'operazione di finanziamento de qua quale mandataria dell'Istituto mutuante Controparte_9
Tale modalità operativa è decisamente usuale nel mercato della cessione del quinto dove, data la peculiarità dei prestiti medesimi, è consuetudine che primari Istituti di credito si avvalgano di intermediari finanziari fortemente specializzati, anzi, spesso,
unicamente deputati ad erogare tali finanziamenti.
La Kent Italiana S.r.l. ha quindi concluso e gestito il contratto di prestito con il sig.
in qualità di mandataria ed in nome e per conto dell'Istituto erogante, giusta Pt_1
procura con atto a rogito del notaio (rep. 116654) del 30.12.2002, Persona_3
registrato il 16.01.2003, come chiaramente indicato anche nella documentazione contrattuale.
Pertanto detto contratto ha prodotto i suoi effetti direttamente in capo a CP_9
giusto quanto espressamente previsto dal combinato disposto degli artt. 1388 e
[...]
1704 del codice civile in tema di mandato con rappresentanza.
Nella fattispecie de qua, non è configurabile alcun rapporto successorio tra la Kent
Italiana S.r.l. e la . CP_1
In secondo luogo, l'opponente deduce che la Kent IA avrebbe agito in via monitoria nel 2009 per le medesime ragioni creditorie in seguito fatte valere dalla senza tuttavia, in alcun modo documentare ovvero altrimenti provare Controparte_1
la fondatezza di quanto affermato.
Tanto è vero che parte opponente non ha prodotto in atti il decreto ingiuntivo n.
5784/2008 dalla stessa menzionato, depositando esclusivamente l'atto di pignoramento eseguito in forza del titolo in questione, dall'esame del quale, tuttavia, non è dato evincere quali siano le causali che hanno dato origine alla pretesa creditoria della
[...]
Parte_3
Va inoltre tenuto presente che la società oggi opposta ha documentato e comprovato la richiesta di emissione dell'ingiunzione di pagamento nei confronti del sig. , Pt_1 producendo in sede monitoria il contratto di prestito, la missiva con cui ha dichiarato il mutuatario decaduto dal beneficio del termine ed il conto preventivo di anticipata estinzione, attualizzato alla data del 31.01.2015. e certificato conforme alle scritture contabili della società.
Il Giudice del monitorio, esaminata la documentazione a suo tempo prodotta dalla ha emesso il decreto ingiuntivo richiesto, ritenendo evidentemente Controparte_1
che la prova fornita fosse idonea e sufficiente a dimostrare la certezza, liquidità ed esigibilità della pretesa creditoria azionata.
Il sig. è stato messo in mora per un importo equivalente a quello oggetto di Pt_1
ingiunzione.
Risulta provato per tabulas che la con lettera del 17.02.2015, ha Controparte_1
comunicato al mutuatario l'importo arretrato dovuto per il prestito dallo stesso sottoscritto, costituendolo espressamente in mora e diffidandolo, quindi, allo spontaneo versamento della complessiva somma di € 22.044,72 pari a quella richiesta in sede monitoria. Missiva che, sebbene ricevuta dal sig. in data 23.02.2015, come Pt_1
dimostra la cartolina di ricevimento depositata in atti, non è mai stata oggetto di alcuna contestazione da parte del mutuatario.
Alla luce di quanto precede, il Tribunale rigetta l'opposizione.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno – I° Sezione-, in composizione monocratica, definitivamente
pronunciando sulla domanda proposta da contro Parte_4 [...] , ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede: CP_12
rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 1147/2015,
emesso il 18/4/2015 e notificato il 21/4/2015;
condanna al pagamento delle spese processuali che liquida Parte_1
in complessivi € 3.145,00, di cui € 145,00 per spese, € 3.000,00 per onorari, oltre al
rimborso forfettario sulle spese generali nonché Iva e CPA.
Salerno, 28 gennaio 2025
Il TRIBUNALE
Dott. Corrado d'Ambrosio