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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 26/05/2025, n. 453 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 453 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO - SEZIONE I^ CIVILE
RIUNITA IN CAMERA DI CONSIGLIO NELLE PERSONE DEI SIGNORI MAGISTRATI:
Dott.ssa Gabriella RATTI PRESIDENTE
Dott.ssa Emanuela GERMANO CORTESE CONSIGLIERE
Dott.ssa Maria Cristina FAEDDA GIUDICE AUSILIARIO REL. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile RG 1474/2022 promossa in sede di appello da:
con sede in Barone Canavese, in persona del legale rappresentante , cod. Pt_1 Parte_2
fisc. , rappresentata e difesa in forza di procura 29.4.2022 dagli avv.ti Francesco Mazzi P.IVA_1
e Guido Gaia, elettivamente domiciliata presso il loro studio in Torino Via Avogadro n. 11
- Parte appellante -
Contro
, in persona dell'amministratore p.t., cod. Controparte_1
fisc. , rappresentato e difeso in forza di procura in data 8.2.2023 dagli avv.ti Dino e P.IVA_2
Mariangela Selis, elettivamente domiciliato presso il loro studio in Torino Piazza Lagrange n. 2,
-Parte appellata -
Udienza collegiale di p.c. 17.12.2024.
Conclusioni delle parti
Per parte appellante:
“ Voglia l'Onorevole Corte d'Appello di Torino, in parziale riforma della sentenza n. 1092/2022 del
Tribunale Ordinario di Ivrea, pubblicata in data 14.10.2022, accogliere solo parzialmente
l'opposizione ex art. 615 cpc proposta dal e, Controparte_1
per l'effetto, dichiarare solo parzialmente estinto il debito del Controparte_1 nei confronti di in forza della sentenza n. 804 del Tribunale di Ivrea
[...] Pt_1
pubblicata il 2.9.2019, munita di formula esecutiva in data 6.11.2019, e di cui all'atto di precetto notificato in forza di tale titolo in data 10.12.2019, per la quota pari ad 1/4 del debito e, pertanto, per l'importo di € 6.540,29; conseguentemente, dichiarare che ha diritto a procedere ad Pt_1
esecuzione forzata nei confronti del per la Controparte_1
quota pari ai 3/4 del credito intimato con l'atto di precetto notificato il 10.12.2019 in forza della predetta sentenza e, pertanto, nei limiti di € 19.620,89; per l'effetto, dichiarare la legittimità del pignoramento presso terzi notificato in data 11.1.2020 e della procedura di espropriazione presso terzi pendente avanti il Tribunale di Ivrea con R.G.E. n. 570/2020 per il soddisfacimento del credito di cui all'atto di precetto di nei limiti dell'importo di € 19.620,89; dichiarare tenuto e Pt_1
condannare il alla rifusione in favore di Controparte_1 Pt_1
[... delle spese di entrambi i gradi del presente giudizio;
per effetto della riforma della sentenza di primo grado in punto rifusione delle spese di lite, dichiarare tenuto e condannare l'avv. Dino Selis a restituire a l'importo di € 10.574,28 pagato da in esecuzione della sentenza Pt_1 Pt_1
impugnata”.
Per parte appellata:
“Respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione. Dichiararsi inammissibile ex art. 348 bis
C.p.c. e, comunque, infondato nel merito il gravame ex adverso proposto con integrale conferma della impugnata sentenza. Subordinatamente, dichiararsi non dovute le spese di CT e l'IVA sui compensi legali addebitati in precetto nella misura complessiva di € 9.039,19.
Col favore delle spese”.
Svolgimento del processo
Con tempestivo atto di citazione il ( per Controparte_1 CP_1
il prosieguo) ha proposto opposizione ex art. 615 e 617 cpc avverso l'atto di precetto notificato in data 10.12.2019 con il quale veniva intimato il pagamento della somma di € 26.161,19 a titolo di spese liquidate nella sentenza n. 804/201 del Tribunale di Ivrea che veniva contestualmente notificata in forma esecutiva.
La liquidazione delle spese di cui si discuteva era stata effettuata, in solido, oltre che a favore della società opposta anche a favore dei signori , e Persona_1 Controparte_2 Parte_3
.
[...]
Il Condominio aveva dedotto che il 2.9.2019, a mezzo raccomandata, aveva comunicato ai concreditori che il pagamento si intendeva effettuato ai sensi degli artt. 1242 e a296 CC a favore di “… mediante compensazione con i maggiori debiti dello stesso nei confronti del Parte_3
…” con la conseguenza che al 3.9.2019, data di ricezione della comunicazione il debito CP_1
doveva considerarsi estinto nella sua interezza.
Il Condominio debitore aveva quindi tempestivamente esercitato la facoltà di cui all'art. 1296 CC (di pagare ad uno dei concreditori in solido prima che alcuno di essi avesse reclamato giudizialmente il credito) e lo aveva fatto con le forme di cui all'art. 1242 CC ragione per la quale il credito era stato estinto per compensazione con i maggiori debiti di nei confronti, appunto, del Parte_3
. Debiti che l'attore aveva documentato. CP_1
Parte attrice aveva anche eccepito l'inesistenza del titolo (essendo stata richiesta, la sentenza notificata a tal fine, dalla GN , e non dalla società procedente) ed anche Controparte_3
l'illegittimità della richiesta di ripetibilità dell'IVA versata al CT (il cui onorario aveva provveduto a saldare integralmente l'opposta esponendone le relative voci nel precetto notificato).
Con comparsa di costituzione, la aveva contestato la ricostruzione in fatto effettuata dal Pt_1
, aveva dato atto che proprio la sentenza azionata conteneva la declaratoria di nullità CP_1
della delibera che aveva approvato il rendiconto 2014 e il preventivo 2015 sulla base della quale era stato ottenuto il decreto ingiuntivo n. 756/2016. Parte opposta aveva quindi contestato, in particolare, sia la indeterminatezza del credito portato in compensazione come da comunicazione del 2.9.2019, sia la definitività dei decreti ingiuntivi indicati quali titoli di credito del (DI CP_1
n. 458/2013, DI n. 756/2016, DI n. 163/2019), elemento, quest'ultimo, che portava ad escludere il requisito della certezza del credito da compensare.
Contestata la deduzione in ordine al rimborso dell'IVA (la fattura del CT era stata emessa al
Condominio e non a ), la convenuta aveva domandato la condanna del Condominio ex art. 96 Pt_1
cpc e si era opposta alla concessione della sospensione richiesta dal Condominio (concessa con provvedimento collegiale del 16.6.2020).
Con le memorie ex art. 183 cpc, parte attrice aveva preso espressa posizione in ordine alla dedotta non certezza delle somme a credito del , allegando che solo uno dei decreti ingiuntivi CP_1
indicati (n. 458/2013) era stato oggetto di opposizione (peraltro rigettata in entrambi i gradi del giudizio ed al tempo pendente in Cassazione e definito con ordinanza di rigetto n. 7699/2019) e che, pertanto, il debito del nei confronti del era certo nella misura di € 139.469,13. Pt_3 CP_1
Quanto al compenso del CT, parte opponente aveva contestato che, al momento della notifica del precetto, fosse stato già pagato. Al giudizio iscritto con RG 4548/2019 era stato quindi riunito quello iscritto con RG 3979/2020 (cui a sua volta era stato riunito quello iscritto con RG 3988/2020 inerenti l'opposizione ex art. 615, 2° co. cpc proposta dal ) per ragioni di connessione e, all'esito del rigetto di tutte le istanze CP_1
istruttorie, la causa era stata trattenuta in decisione sulla base di una istruttoria esclusivamente documentale.
Il Tribunale di Ivrea, dando atto dell'accertata (ed anche pacifica) definitività dei decreti ingiuntivi numeri 425/2015, 756/2016 e 163/2019 nei confronti di , co-creditore solidale, Parte_3
dato atto della regolarità del procedimento ex art. 1242 e 1296 CC ad iniziativa del CP_1
opponente, ha ritenuto la ricorrenza dei requisiti di liquidità (“… per credito liquido - espressione letterale del primo comma dell'art. 1243 cod. civ., che si attaglia alle obbligazioni pecuniarie o omogenee e fungibili - deve intendersi il credito determinato nell' ammontare in base al titolo, come si desume anche dall' identica espressione contenuta in altre norme: l'art. 1208 n. 3 cod. civ. sui requisiti di validità dell'offerta reale dell'obbligazione prevede una somma per le spese "liquide" e un'altra somma per quelle "non liquide"…”) e certezza (“... l'ulteriore requisito della certezza sull' esistenza del credito non si desume dalla formulazione dell'art. 1243 cod. civ., primo comma, perché la liquidità attiene all' oggetto della prestazione, mentre la certezza attiene all' esistenza dell'obbligazione, e quindi al titolo costitutivo del credito …”).
Richiamata quindi la ratio della compensazione quale modalità di estinzione di una obbligazione, il primo giudice ha applicato il (consolidato) principio in base al quale la compensazione legale opera in presenza di titolo di credito incontrovertibile perché non più soggetto a modifiche conseguenti ad impugnazioni sia sotto il profilo della sua esattezza sia sotto il profilo della sua esistenza ed ha accolto l'opposizione del sul presupposto che “… alla luce delle allegazioni delle parti il CP_1
credito portato in compensazione da parte del , ampiamente superiore a quello oggetto CP_1
dell'atto di precetto opposto, possa dirsi “controverso”, tenuto conto che la società non Pt_1
hanno allegato né tanto meno documentato che abbia proposto opposizione Parte_3
avverso i tre decreti ingiuntivi sopra richiamati, titoli che a seguito della produzione documentale integrativa risultano definitivi…” .
Il primo giudice ha infine rigettato la domanda di condanna ex art. 96 cpc di parte opponente ed ha posto a carico dell'opposta, ex art. 91 cpc le spese di lite come liquidate.
L'appello
Con atto di citazione del 16.11.2022, ha impugnato la sentenza n. 1092/2022 del Tribunale di Pt_1
Ivrea, notificatale a mezzo PEC il 17.10.2022 ed ha contestato la decisione del primo giudice laddove ha ritenuto che, in violazione degli artt. 1314-1292-1296-1242 CC, sarebbe estinto per compensazione il credito di in misura superiore alla quota di cui era titolare Pt_1 Parte_3
(quota pari ad ¼ dell'intero), deducendo, in via subordinata, ma sempre con riguardo alla quota compensabile limitata a quella del , la violazione degli artt. 1296 e 1303, 2° co. CC. Pt_3
Parte appellante contesta anche il richiamo nella motivazione ad altra sentenza che il Tribunale ha fatto condividendo le argomentazioni del provvedimento (del medesimo giudice) n. 1044/2019.
Ad avviso di l'errore nel quale sarebbe incorso il Tribunale si ravvisa nel fatto che l'obbligazione Pt_1
dal lato attivo non è una obbligazione solidale posto che “… detta sentenza non prevede che
l'obbligazione del di rimborsare delle spese legali in favore degli attori sia CP_1
un'obbligazione solidale dal lato attivo…” e siccome “… l'obbligazione posta dal titolo esecutivo è un'obbligazione pecuniaria e, dunque, ha ad oggetto una prestazione divisibile tra i concreditori e poiché il titolo esecutivo non prevede la solidarietà tra i concreditori, l'obbligazione di pagamento oggetto del titolo esecutivo non deve considerarsi un'obbligazione solidale dal lato attivo ai sensi degli artt. 1292 e s.s. c.c., bensì deve considerarsi un'obbligazione parziaria dal lato attivo ai sensi dell'art. 1314 c.c. …”.
Parte appellante, pertanto, ritiene erronea l'applicazione dell'art. 1296 CC alla fattispecie dedotta e, quindi per effetto della comunicazione del 2.9.2019, “… la quota di credito dei concreditori , Pt_1
e non si è affatto estinta per compensazione…” e la Persona_1 Controparte_3
cessione delle quote di e è valida ed efficace. Per_1 CP_3
Il richiamo agli argomenti della sentenza 1044/2019 è poi contestato per essere quella fattispecie non sovrapponibile a quella dedotta nel presente giudizio (in quello richiamato, infatti, l'opposizione del si fondava sull'intervenuta compensazione del debito azionato con i crediti di tutti CP_1
i creditori solidali).
In conclusione, domanda che il giudice dell'appello, dando atto della inesistenza della Pt_1
solidarietà dal lato attivo dell'obbligazione, riduca alla sola quota di cui è titolare il gli Pt_3
effetti della compensazione e condanni l'avv. Selis, antistatario e soggetto al quale è stato effettuato il pagamento delle spese di lite, alla restituzione della somma di € 10.574,28.
Il appellato si è costituito nel presente grado richiamando in fatto la vicenda ed CP_1
evidenziando come le difese di sono state essenzialmente fondate sulla asserita non Pt_1
definitività dei titoli che il ha allegato a riprova del credito opposto in compensazione, CP_1
mentre solo con l'appello, e quindi per la prima volta, ha introdotto nuovi temi di indagine (laddove pone in discussione il fatto che il credito portato dal titolo esecutivo possa essere considerato attivamente solidale e laddove deduce, in via subordinata, la circostanza che, anche ove fosse configurabile una solidarietà dal lato attivo, in assenza di pagamenti a favore del co-creditore, sarebbe esclusa l'applicabilità del disposto di cui all'art. 1296 CC a favore della norma di cui all'art. 1302 2° comma, CC). Le conclusioni assunte da parte appellante, osserva ancora parte appellata, sono in linea con quanto dedotto con la richiesta di accoglimento dell'opposizione limitatamente alla quota di cui è titolare e conseguenti spese a carico del per Parte_3 CP_1
entrambi i gradi del giudizio.
In realtà, sostiene parte appellata, gli odierni co-creditori hanno sempre agito in difesa di un unico rapporto sostanziale denotando conseguentemente una comunanza di interessi che conduce “… a rendere inscindibile la loro posizione processuale …”
Con articolata argomentazione è anche confermata la contestazione, non delibata in primo grado stante l'accoglimento dell'opposizione per i motivi esposti in sentenza, in ordine alla ripetibilità delle spese di CT e dell'IVA.
Conclude per il rigetto dell'appello con le conseguenze di legge in termini di spese di giudizio.
Motivi della decisione
Oggetto della presente controversia è l'opposizione al precetto notificato al
[...]
(di seguito solo ) ad iniziativa della società Controparte_1 CP_1 Pt_1
che intendeva ottenere il pagamento della somma di € 26.161,19 a titolo di spese ed onorari liquidati nella sentenza Tribunale di Ivrea n. 804/2021.
Il aveva eccepito l'estinzione del debito per compensazione (legale) con i maggiori CP_1
crediti da esso vantati nei confronti di uno dei co-creditori, tale , compensazione Parte_3
che la società precettante aveva contestato sul presupposto che i titoli sui quali il CP_1
fondava i suoi crediti non fossero definitivi.
Il Tribunale di Ivrea, con la sentenza oggetto del presente appello, accogliendo l'opposizione, ha accertato invece che i titoli (decreti ingiuntivi) erano definitivi ed anche che la compensazione operata dal era da ritenersi del tutto legittima. CP_1
Nel presente giudizio, la società affida ad un nuovo argomento le proprie difese e deduce la Pt_1
violazione degli artt. 1314-1292-1296- 1242 CC da parte del primo giudice che, a suo avviso, avrebbe
“… erroneamente ritenuto che il credito di cui al titolo esecutivo (sentenza del Tribunale di Ivrea n.
804/2019) fosse connotato da solidarietà attiva tra i concreditori Cida, , Parte_3 [...]
e e per avere conseguentemente ritenuto estinto per compensazione Persona_1 CP_3
tale credito in misura superiore alla quota del sig. , pari ad 1/4…”. Parte_3 Parte appellante ritiene che le deduzioni siano ammissibili posto che si tratterebbe di mere difese.
Osserva la Corte che, qualora il convenuto (l'opposta in questo caso) non condivida l'assunto dell'attore (l'opponente sempre nel caso in esame) in ordine alla titolarità del diritto ed ai fatti prospettati, deve esercitare le sue difese, o limitandosi a negarli svolgendo una mera difesa, o contrapponendo altri fatti che privino di efficacia i fatti costitutivi o modifichino o estinguano il diritto, proponendo in tale ultimo caso una tempestiva eccezione in senso stretto che, già preclusa in primo grado ex art. 167 cpc, lo è ancor più in sede di gravame ex art. 345 cpc.
Parte appellante ha omesso qualsiasi critica alle rationes decidendi della sentenza impugnata per argomentare su tutt'altra fattispecie difensiva che non ha le peculiarità di una mera difesa ma, piuttosto, di una eccezione volta a contestare la titolarità del diritto fatto valere dalla controparte, incorrendo quindi nella violazione del divieto di nuove eccezioni in grado di appello.
In ogni caso, neppure nel merito della dedotta eccezione gli argomenti della società sono Pt_1
condivisibili posto che è del tutto chiaro che , , e Pt_1 Parte_3 Controparte_3 [...]
, nel giudizio concluso con la sentenza n. 804/2021 del Tribunale di Ivrea (titolo Persona_1
esecutivo azionato) erano, per loro scelta, unica parte attrice, con oggettiva comunanza di interessi
(tutti impugnavano la delibera dell'assemblea che nominava il nuovo amministratore e ne determinava il compenso), con unico difensore e comuni difese. Ed infatti nessuna distinzione viene evidenziata dal giudice che liquida le spese del giudizio che indica che detta liquidazione è effettuata a favore “degli attori”.
L'appello deve perciò essere rigettato.
Spese processuali
Le spese processuali del presente grado di giudizio si pongono a carico della parte appellante, società in applicazione del principio della soccombenza. Pt_1
La liquidazione si effettua secondo le indicazioni desumibili dalla normativa attualmente vigente, tenuto conto dell'attività concretamente svolta in appello, del valore effettivo e della difficoltà della controversia, evidenziandosi che la complessità giuridica della situazione giustifica il riferimento ai valori minimi dello scaglione applicabile.
Si riconoscono pertanto per il presente grado, € 1.029,00 per la fase di studio, € 709,00 per la fase introduttiva ed € 1.735,00 per la fase decisionale, e così per l'importo complessivo di € 3.473,00, oltre il rimborso forfetario, l'IVA e CPA come per legge.
Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato versato, ex art.13 DPR n.115/2002, considerata l'infondatezza dell'appello.
PQM
La Corte d'Appello di Torino, sezione I^ civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla società n persona del legale rappresentante, avverso la sentenza del Tribunale di Ivrea Pt_1
n. 1092/2022 pubblicata il 14.10.2022 nei confronti del Controparte_1
, in persona dell'amministratore p.t., ogni contraria istanza disattesa,
[...]
-rigetta l'appello;
- condanna l'appellante società al rimborso delle spese processuali del grado a favore del Pt_1
liquidandole in complessivi € 3.473,00, oltre Controparte_1
rimborso forfetario, IVA e CPA come per legge;
-sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, ex art.13 DPR n.115/2002.
Così deciso in Torino nella Camera di Consiglio del 12 maggio 2025.
Il Giudice Ausiliario Relatore La Presidente dott.ssa Maria Cristina Faedda dott.ssa Gabriella Ratti