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Sentenza 19 ottobre 2025
Sentenza 19 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 19/10/2025, n. 1480 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1480 |
| Data del deposito : | 19 ottobre 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di appello di Palermo, seconda sezione civile, composta da:
1) EP LU Presidente rel.
2) Rossana Guzzo Consigliera
3) Onofrio Maria Laudadio Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 676/2022 R.G., promossa in grado di appello
DA
, nato a [...] il giorno 03/12/1956, c.f.: ; Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. EP Geraci;
appellante
CONTRO
con sede in Roma, P.I.: ; Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dagli Avv.ti Luca Polverino e Luigi Coluccino;
appellata
In fatto e in diritto
1. ha proposto appello avverso la sentenza del Tribunale di Palermo dei Parte_1 giorni 8-13/10/2021, n. 3830, che all'esito del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo da lui promosso, aveva confermato l'ingiunzione di pagamento della somma di euro 17.790,71 oltre interessi e spese del monitorio, in favore di a titolo di Controparte_1 corrispettivo del consumo di energia elettrica, e aveva condannato l'opponente alle spese di lite. 2
La società appellata, costituitasi, ha dedotto l'inammissibilità e, comunque, l'infondatezza dell'impugnazione.
La causa è stata posta in decisione all'esito di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. decorrenti dal 20.6.2025.
2. L'eccezione di inammissibilità dell'appello è infondata.
Gli artt. 342 e 434 c.p.c., novellati dal d.l. 83/2012 conv. con mod. nella legge 134/2012, impongono all'appellante di individuare in modo chiaro ed esauriente il quantum appellatum, circoscrivendo il giudizio di gravame con riferimento agli specifici capi del provvedimento impugnato nonché ai passaggi argomentativi che lo sorreggono e formulando, sotto il profilo qualitativo, le ragioni di dissenso rispetto al percorso adottato dal primo giudice, sì da esplicitare la idoneità di tali ragioni a determinare le modifiche della decisione censurata. A tali requisiti risponde l'odierna impugnazione, sostenuta, in relazione ai passaggi argomentativi della decisione di prime cure, da una motivazione idonea a evidenziare gli asseriti errori del Tribunale.
3. Nel merito, l'appello non è da accogliere.
3.1. Il legislatore ha instaurato un sistema di completa autonomia e separazione fra il giudizio penale e quello civile, in virtù del quale quest'ultimo, a eccezione di alcune particolari e limitate ipotesi di sospensione (art. 75, co. 3, c.p.p.), prosegue il suo corso senza essere influenzato da quello penale e il giudice civile deve procedere a un autonomo accertamento dei fatti con pienezza di cognizione senza essere vincolato alle soluzioni e qualificazioni del giudice penale né sottoposto all'obbligo di esaminare e valutare le prove e risultanze acquisite nel processo penale (Cass. 42028/2021).
In forza di tale principio, la sentenza penale di assoluzione dell'opponente dall'imputazione di furto aggravato è irrilevante nel presente giudizio, sia perché l'azione di condanna è stata esercitata da in sede civile prima della sentenza penale di primo grado e non è mai CP_2 stata trasferita nel processo penale, sicché l'assoluzione non ha valore vincolante extrapenale
(artt. 652, co. 1, c.p.p. in relazione all'art. 75, co. 2 e 3, c.p.p.), sia perché la motivazione della sentenza assolutoria rende del tutto evidente (es.: “Dalla ricostruzione dei fatti non emerge in modo certo che l'imputato abbia manomesso il contatore […] Le verifiche Enel, a parere di 3
questo Giudice, lasciano molti dubbi”) che – al di là dell'omessa menzione dell'art. 530, co.
2, c.p.p., ininfluente ai nostri fini – l'assoluzione non è stata fondata sull'effettivo e positivo accertamento, espresso in termini categorici (Cass. 9148/2025 e S.U. 1768/2011), dell'insussistenza del fatto, bensì dalla valutazione di insufficienza degli elementi di prova raccolti a fondare l'affermazione di responsabilità penale.
3.2. Alla stregua del regime probatorio del processo civile (Cass. 3487/2019), la posizione debitoria dell'appellante deve, al contrario, considerarsi acclarata.
Premesso che nel fascicolo di parte opponente/appellante non è dato reperire elaborati tecnici o documenti diversi dal testo del TIME (Testo Integrato Misura Elettrica) deliberato dall'Autorità per l'Energia, e dalla sentenza di assoluzione di cui s'è detto, occorre rammentare in generale che il verbale di accertamento formato dal distributore dell'energia elettrica, soggetto rientrante tra gli organismi erogatori di un pubblico servizio, riveste valore probatorio privilegiato analogo a quello degli atti del pubblico ufficiale (Cass. 7075/2020) e osservare poi, con riguardo al caso specifico, che all'accertamento eseguito in presenza dell'utente dal tecnico verificatore di Enel Distribuzione, il giorno 30.5.2014, è emersa la manomissione del contatore intestato ad con conseguente sottomisurazione dei Pt_1 consumi in ragione del 87,69% (da intendere come rilevazione dei consumi in misura pari al
12,31% di quelli reali), e che, stando ai dati relativi all'energia fatturata risultanti dalla tabella ricostruttiva elaborata dalla società di distribuzione – soggetto estraneo al giudizio e indifferente al rapporto tra venditore e utente finale dell'energia elettrica – i consumi rilevati dall'apparecchio misuratore manomesso, nell'arco di tempo intercorso tra il maggio 2009 e il maggio 2014, non hanno registrato spostamenti tali da far presumere che la manomissione sia avvenuta nel corso del quinquennio e da comportare, quindi, la necessità del ricorso a criteri suppletivi per l'individuazione del dies a quo della ricostruzione dei consumi effettivi.
Obietta l'appellante, come già nel procedimento di primo grado, (a) che mancherebbe la prova della manomissione riscontrata dai tecnici dell'Enel, accertabile solo in un laboratorio accreditato a livello nazionale, (b) che sussiste uno “stridente contrasto” tra l'orario (ore 7,42) risultante dal documento di verifica strumentale dell'errore di funzionamento del contatore e quello (ore 10,30) di esecuzione dell'ispezione riportato nel verbale dell'addetto di Enel;
(c) 4
che mancherebbero i dati di targa dei carichi elettrici degli utilizzatori presenti nel locale in uso all'opponente.
È agevole tuttavia replicare che né il sistema normativo né la prassi o la logica inducono a reputare necessario il ricorso all'indagine tecnica di un laboratorio accreditato a livello nazionale, a fronte del possesso di sufficienti competenze specifiche e della posizione di terzietà della società di distribuzione, e che la rilevazione dei dati dei carichi elettrici degli apparecchi alimentati al punto di consegna appare superflua dinanzi alla possibilità di impiegare attendibili criteri alternativi di ricostruzione quale quello, applicato nella concreta fattispecie, che ha consentito, mediante una semplice operazione matematica i cui esiti sono incontestati, di desumere il consumo effettivo totale dalla conoscenza dei dati parziali di minore consumo registrati dal contatore e della percentuale di errore nella registrazione degli stessi.
Per quanto attiene alla difformità delle indicazioni orarie del verbale di accertamento e del report tecnico di controllo del contatore, infine, reputa la Corte che sia arbitrario ricavare dalla constatazione di un verosimile quanto banale difetto di aggiornamento/sincronizzazione dell'orario interno dell'apparecchio illazioni sull'efficienza di esso rispetto all'unica sua essenziale funzione di verifica dell'affidabilità del contatore.
4. Segue al rigetto dell'appello la condanna di alle spese del grado, che si Parte_1 liquidano in complessivi euro 2.906,00, oltre al rimborso forfettario delle spese generali, al c.p.a. e all'i.v.a..
Sussistono, nei confronti dell'appellante, i presupposti di cui all'art. 13, co.
1-quater, D.P.R.
115/2002.
P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti;
rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Palermo Parte_1 dei giorni 8-13/10/2021, n. 3830; condanna a rifondere a le spese del grado, Parte_1 Controparte_1 che liquida in complessivi euro 2.906,00, oltre al rimborso forfettario delle spese generali, al c.p.a. e all'i.v.a.; 5
dà atto che sussistono, nei confronti dell'appellante, i presupposti di cui all'art. 13, co.
1- quater, D.P.R. 115/2002.
Così deciso in Palermo il giorno 17 ottobre 2025
Il Presidente est.
EP LU
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di appello di Palermo, seconda sezione civile, composta da:
1) EP LU Presidente rel.
2) Rossana Guzzo Consigliera
3) Onofrio Maria Laudadio Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 676/2022 R.G., promossa in grado di appello
DA
, nato a [...] il giorno 03/12/1956, c.f.: ; Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. EP Geraci;
appellante
CONTRO
con sede in Roma, P.I.: ; Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dagli Avv.ti Luca Polverino e Luigi Coluccino;
appellata
In fatto e in diritto
1. ha proposto appello avverso la sentenza del Tribunale di Palermo dei Parte_1 giorni 8-13/10/2021, n. 3830, che all'esito del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo da lui promosso, aveva confermato l'ingiunzione di pagamento della somma di euro 17.790,71 oltre interessi e spese del monitorio, in favore di a titolo di Controparte_1 corrispettivo del consumo di energia elettrica, e aveva condannato l'opponente alle spese di lite. 2
La società appellata, costituitasi, ha dedotto l'inammissibilità e, comunque, l'infondatezza dell'impugnazione.
La causa è stata posta in decisione all'esito di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. decorrenti dal 20.6.2025.
2. L'eccezione di inammissibilità dell'appello è infondata.
Gli artt. 342 e 434 c.p.c., novellati dal d.l. 83/2012 conv. con mod. nella legge 134/2012, impongono all'appellante di individuare in modo chiaro ed esauriente il quantum appellatum, circoscrivendo il giudizio di gravame con riferimento agli specifici capi del provvedimento impugnato nonché ai passaggi argomentativi che lo sorreggono e formulando, sotto il profilo qualitativo, le ragioni di dissenso rispetto al percorso adottato dal primo giudice, sì da esplicitare la idoneità di tali ragioni a determinare le modifiche della decisione censurata. A tali requisiti risponde l'odierna impugnazione, sostenuta, in relazione ai passaggi argomentativi della decisione di prime cure, da una motivazione idonea a evidenziare gli asseriti errori del Tribunale.
3. Nel merito, l'appello non è da accogliere.
3.1. Il legislatore ha instaurato un sistema di completa autonomia e separazione fra il giudizio penale e quello civile, in virtù del quale quest'ultimo, a eccezione di alcune particolari e limitate ipotesi di sospensione (art. 75, co. 3, c.p.p.), prosegue il suo corso senza essere influenzato da quello penale e il giudice civile deve procedere a un autonomo accertamento dei fatti con pienezza di cognizione senza essere vincolato alle soluzioni e qualificazioni del giudice penale né sottoposto all'obbligo di esaminare e valutare le prove e risultanze acquisite nel processo penale (Cass. 42028/2021).
In forza di tale principio, la sentenza penale di assoluzione dell'opponente dall'imputazione di furto aggravato è irrilevante nel presente giudizio, sia perché l'azione di condanna è stata esercitata da in sede civile prima della sentenza penale di primo grado e non è mai CP_2 stata trasferita nel processo penale, sicché l'assoluzione non ha valore vincolante extrapenale
(artt. 652, co. 1, c.p.p. in relazione all'art. 75, co. 2 e 3, c.p.p.), sia perché la motivazione della sentenza assolutoria rende del tutto evidente (es.: “Dalla ricostruzione dei fatti non emerge in modo certo che l'imputato abbia manomesso il contatore […] Le verifiche Enel, a parere di 3
questo Giudice, lasciano molti dubbi”) che – al di là dell'omessa menzione dell'art. 530, co.
2, c.p.p., ininfluente ai nostri fini – l'assoluzione non è stata fondata sull'effettivo e positivo accertamento, espresso in termini categorici (Cass. 9148/2025 e S.U. 1768/2011), dell'insussistenza del fatto, bensì dalla valutazione di insufficienza degli elementi di prova raccolti a fondare l'affermazione di responsabilità penale.
3.2. Alla stregua del regime probatorio del processo civile (Cass. 3487/2019), la posizione debitoria dell'appellante deve, al contrario, considerarsi acclarata.
Premesso che nel fascicolo di parte opponente/appellante non è dato reperire elaborati tecnici o documenti diversi dal testo del TIME (Testo Integrato Misura Elettrica) deliberato dall'Autorità per l'Energia, e dalla sentenza di assoluzione di cui s'è detto, occorre rammentare in generale che il verbale di accertamento formato dal distributore dell'energia elettrica, soggetto rientrante tra gli organismi erogatori di un pubblico servizio, riveste valore probatorio privilegiato analogo a quello degli atti del pubblico ufficiale (Cass. 7075/2020) e osservare poi, con riguardo al caso specifico, che all'accertamento eseguito in presenza dell'utente dal tecnico verificatore di Enel Distribuzione, il giorno 30.5.2014, è emersa la manomissione del contatore intestato ad con conseguente sottomisurazione dei Pt_1 consumi in ragione del 87,69% (da intendere come rilevazione dei consumi in misura pari al
12,31% di quelli reali), e che, stando ai dati relativi all'energia fatturata risultanti dalla tabella ricostruttiva elaborata dalla società di distribuzione – soggetto estraneo al giudizio e indifferente al rapporto tra venditore e utente finale dell'energia elettrica – i consumi rilevati dall'apparecchio misuratore manomesso, nell'arco di tempo intercorso tra il maggio 2009 e il maggio 2014, non hanno registrato spostamenti tali da far presumere che la manomissione sia avvenuta nel corso del quinquennio e da comportare, quindi, la necessità del ricorso a criteri suppletivi per l'individuazione del dies a quo della ricostruzione dei consumi effettivi.
Obietta l'appellante, come già nel procedimento di primo grado, (a) che mancherebbe la prova della manomissione riscontrata dai tecnici dell'Enel, accertabile solo in un laboratorio accreditato a livello nazionale, (b) che sussiste uno “stridente contrasto” tra l'orario (ore 7,42) risultante dal documento di verifica strumentale dell'errore di funzionamento del contatore e quello (ore 10,30) di esecuzione dell'ispezione riportato nel verbale dell'addetto di Enel;
(c) 4
che mancherebbero i dati di targa dei carichi elettrici degli utilizzatori presenti nel locale in uso all'opponente.
È agevole tuttavia replicare che né il sistema normativo né la prassi o la logica inducono a reputare necessario il ricorso all'indagine tecnica di un laboratorio accreditato a livello nazionale, a fronte del possesso di sufficienti competenze specifiche e della posizione di terzietà della società di distribuzione, e che la rilevazione dei dati dei carichi elettrici degli apparecchi alimentati al punto di consegna appare superflua dinanzi alla possibilità di impiegare attendibili criteri alternativi di ricostruzione quale quello, applicato nella concreta fattispecie, che ha consentito, mediante una semplice operazione matematica i cui esiti sono incontestati, di desumere il consumo effettivo totale dalla conoscenza dei dati parziali di minore consumo registrati dal contatore e della percentuale di errore nella registrazione degli stessi.
Per quanto attiene alla difformità delle indicazioni orarie del verbale di accertamento e del report tecnico di controllo del contatore, infine, reputa la Corte che sia arbitrario ricavare dalla constatazione di un verosimile quanto banale difetto di aggiornamento/sincronizzazione dell'orario interno dell'apparecchio illazioni sull'efficienza di esso rispetto all'unica sua essenziale funzione di verifica dell'affidabilità del contatore.
4. Segue al rigetto dell'appello la condanna di alle spese del grado, che si Parte_1 liquidano in complessivi euro 2.906,00, oltre al rimborso forfettario delle spese generali, al c.p.a. e all'i.v.a..
Sussistono, nei confronti dell'appellante, i presupposti di cui all'art. 13, co.
1-quater, D.P.R.
115/2002.
P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti;
rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Palermo Parte_1 dei giorni 8-13/10/2021, n. 3830; condanna a rifondere a le spese del grado, Parte_1 Controparte_1 che liquida in complessivi euro 2.906,00, oltre al rimborso forfettario delle spese generali, al c.p.a. e all'i.v.a.; 5
dà atto che sussistono, nei confronti dell'appellante, i presupposti di cui all'art. 13, co.
1- quater, D.P.R. 115/2002.
Così deciso in Palermo il giorno 17 ottobre 2025
Il Presidente est.
EP LU