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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Perugia, sentenza 04/06/2025, n. 322 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Perugia |
| Numero : | 322 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
N. R. G. 227 / 2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI PERUGIA
SEZIONE CIVILE
Nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Simone Salcerini Presidente
Dott. Paola de Lisio Consigliere estensore
Dott. Ombretta Paini Consigliere
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. r. g. 227 / 2023 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Valeria Parte_1 C.F._1
Passeri, elettivamente domiciliato presso lo studio del procuratore, in
Petrignano d'Assisi (PG), Via Pietro Mascagni, 33
APPELLANTE
Contro
(C.F. e (C.F. Controparte_1 C.F._2 CP_2
), in qualità di eredi di con il patrocinio C.F._3 Persona_1 dell'avv. Monica Agrimano, elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore, in Gualdo Tadino (PG), Corso Italia, 22
APPELLATI
Avente ad OGGETTO: “Responsabilità professionale”
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione in appello ritualmente notificato al procuratore costituito, ai sensi dell'art. 330 c.p.c., ed agli eredi collettivamente ed impersonalmente – in ragione del decesso del Sig. occorso Persona_1 durante il giudizio di primo grado ma non dichiarato in udienza - Pt_1
ha proposto impugnazione avverso la sentenza n. 401/2023, emessa
[...] dal Tribunale di Perugia in data 07.03.2023, pubblicata il 09.03.2023, con la quale era stata accolta la domanda di risarcimento del danno avanzata da nella causa iscritta al n. r. g. 6495/ 2015 avverso il Persona_1 medesimo ed accertato l'inadempimento dell'incarico di progettazione e pagina 1 di 9 direzione dei lavori di ristrutturazione di immobile di proprietà di
[...]
, sito in Gualdo Tadino, via G. Matteotti, n. 62/E, assunto dal Per_1
, in qualità di geometra, in ragione della difformità dell'opera – Pt_1 precipuamente quanto a volumetria e vedute - rispetto al progetto elaborato dal medesimo ed assentito dal Comune di Gualdo Tadino e della falsa Pt_1 attestazione della conformità dell'opera al progetto approvato presentata alle amministrazioni competenti dal medesimo . Pt_1
2. In data 18.01.2024 si sono costituiti e Controparte_1 CP_2 in qualità di eredi di mediante comparsa di costituzione in Persona_1 appello, contestando integralmente le doglianze dell'appellante ed opponendosi all'istanza inibitoria.
3. Con ordinanza del 29.02.2024 la Corte ha rigettato l'istanza di sospensione della provvisoria esecutività della sentenza impugnata.
Con ordinanza del 07.03.2024 il Giudice istruttore ha fissato davanti a sé
l'udienza del 07.05.2025 destinata alla rimessione della causa in decisione assegnando alle parti i termini ex art. 352 c.p.c.
4. L'appello è infondato e deve essere rigettato.
I due motivi d'impugnazione devono essere trattati congiuntamente in ragione della continuità logica delle doglianze mosse, sono infondati e devono essere rigettati. L'appellante si duole dell'erronea adesione alle risultanze della C.T.U. espletata nel primo grado di giudizio, dell'omessa adesione alle osservazioni del Consulente tecnico di parte convenuta circa la preesistenza dei vizi dell'immobile rispetto all'opera professionale prestata dal GEetra e del travisamento del materiale istruttorio Pt_1 in atti – per l'appunto, asseritamente, comprovante la preesistenza dei vizi dell'immobile e la non imputabilità degli stessi a colpa del GE.
, in qualità di direttore e progettista dei lavori -, in ragione Pt_1 dell'erronea adesione alla C.T.U., che avrebbe omesso ogni valutazione sul punto, e della conseguente nullità della sentenza per mancanza di motivazione ovvero per motivazione meramente apparente circa tale fatto controverso. L'appellante asserisce, nello specifico, che soltanto a seguito dell'udienza del 27.10.2022, in cui il Consulente tecnico nominato,
GE. ha reso i chiarimenti richiesti circa l'impossibilità Persona_2 di procedere a sanatoria dei vizi dell'immobile, il convenuto, GE.
, nel presentare istanza di accesso agli atti presso il Comune di Pt_1
Gualdo Tadino, Prot. N. 31579 del 12.11.2022, diretta a verificare la sanabilità dell'opera, ha appurato che le difformità dell'immobile dal pagina 2 di 9 punto di vista planimetrico, altimetrico, della cubatura urbanistica e della destinazione d'uso preesistevano ai lavori di ristrutturazione progettati e diretti dal GE. Ciò in quanto, all'epoca della Pt_1 progettazione ed esecuzione dei lavori, il GE. avrebbe provveduto Pt_1 alla verifica della regolarità edilizia preliminare alla progettazione dell'intervento che incombeva sul medesimo in qualità di progettista e direttore dei lavori sulla base delle sole dichiarazioni del committente, in quanto l'archivio del sarebbe stato inagibile a Controparte_3 causa del terremoto che ha colpito la cittadina nel 1997. L'appellante osserva, inoltre, che nelle osservazioni alla C.T.U. del 16.07.2021, il
Consulente tecnico di parte convenuta, GE. già evidenziava Persona_3 che “A pagina n. 3 capitolo “4. conclusioni” primo capoverso, il CTU riferisce testualmente: “Il fabbricato presenta palesi difformità tra lo stato approvato con PDC n. 142 del 18/05/2004 e lo stato rilevato, consistente nella realizzazione di maggiore altezza del piano primo…”. In merito a quanto in ultimo riportato, è d'obbligo precisare che tutto quanto riferito dal CTU è integrato e precisato dall'elaborato grafico “allegato
n. 3, sovrapposizione tra lo stato approvato e rilevato”, dall'esame del quale (infissi, manto di copertura, finiture interne ed esterne, ecc.) si evince che il corpo di fabbrica in parte destinato a garage, non è mai stato modificato nella sagoma e nell'altezza e quindi, incontrovertibilmente, è come ab origine”. Contrariamente a quanto ritenuto dal Giudice di prime cure, dunque, la preesistenza dei vizi strutturali dell'opera: non sarebbe affatto un'allegazione nuova tardivamente introdotta con comparsa conclusionale da parte convenuta, configurando una mera difesa fondata su fatti già risultanti dal materiale probatorio in atti inidonea ad ampliare l'ambito oggettivo della controversia;
non sarebbe affatto indimostrata, ma sarebbe al contrario comprovata dal complessivo materiale istruttorio in atti e, peculiarmente, dall'allegato n. 3 alla C.T.U. recante “sovrapposizione tra lo stato [dell'immobile de quo] approvato e rilevato”.
4.1 Ebbene, in primo luogo, come già correttamente rilevato dal Giudice di prime cure, il presente giudizio verte sulla difformità tra quanto progettato dal medesimo GE. ed assentito dal Comune di Gualdo Pt_1
Tadino con permesso di costruire n. 142 del 18.05.2004 e quanto poi di fatto realizzato sotto la direzione del medesimo , in qualità di Pt_1 direttore dei lavori. In aggiunta, il Giudice di prime cure ha pagina 3 di 9 correttamente accertato che la responsabilità del convenuto risulta aggravata dal fatto che questi, con dichiarazione del 14.12.2006, ha attestato nei confronti delle amministrazioni che “i lavori sono stati regolarmente eseguiti in conformità alle direttive tecniche di cui all'allegato B alla D'G'R' n.5180/98, al progetto depositato presso la provincia ed alla normativa antisismica, nonché alle ulteriori autorizzazioni acquisite dal ai sensi dell'art. 7, comma 2, CP_3 dell'allegato 1 alla medesima deliberazione”, mentre nel giudizio di primo grado è emersa la difformità tra quanto progettato e quanto realizzato. Ne consegue l'assoluta inidoneità delle doglianze dell'appellante, dirette a comprovare la preesistenza dei vizi dell'opera rispetto all'intervento di ristrutturazione, a confutare l'accertata responsabilità da inadempimento del GE. , per aver diretto i lavori di ristrutturazione Pt_1 dell'immobile di proprietà del Sig. all'esito dei quali l'opera è Per_1 risultata gravata da difformità volumetrica, insanabile, e difformità di vedute, sanabile, rispetto al progetto dal medesimo presentato presso il
Comune di Gualdo Tadino. Le doglianze risultano, dunque, già in astratto inidonee a fondare il rigetto della domanda di accertamento della responsabilità da inadempimento del professionista.
Né può ritenersi che l'esecuzione di intervento di ristrutturazione obbligasse il professionista a mantenere i preesistenti vizi dell'opera - come inopinatamente affermato dall'appellante –, incombendo al contrario sul professionista il preliminare obbligo di individuare la corretta procedura amministrativa da utilizzare così da assicurare la conformità dell'opera alla normativa urbanistica. Nel caso in cui, infatti, il professionista abbia cumulato l'incarico di progettista e di direttore dei lavori deve assicurare la conformità del medesimo progetto alla normativa urbanistica ed individuare in termini corretti la procedura amministrativa da utilizzare, così da assicurare l'acquisizione del permesso di costruire e la realizzazione di quanto commissionato in conformità con la normativa edilizia. Ne consegue che sussiste la responsabilità del professionista per l'attività espletata sia in qualità di progettista, nella fase antecedente all'esecuzione delle opere, in relazione alla scelta del titolo autorizzativo occorrente per il tipo di intervento edilizio progettato, sia in qualità di direttore dei lavori, in quella successiva di controllo e verifica della difformità dell'opera progettata rispetto a quella eseguita, trattandosi di un obbligo del professionista giustificato dalla specifica pagina 4 di 9 competenza tecnica necessariamente richiesta a chi abbia assunto l'incarico del progetto e della direzione dei lavori. I vizi dell'opera non possono, infatti, ricadere sul committente che, in quanto profano, neppure avrebbe avuto gli strumenti per percepire l'errore di progettazione ovvero di costruzione dell'opera (Cassazione civile sez. III - 09/07/2019, n. 18342).
4.2 Ferma, dunque, la superfluità delle allegazioni, le medesime sono state peraltro tardivamente introdotte. Esse, infatti, sono dirette ad ampliare il thema decidendum, non trovano alcun fondamento nel materiale probatorio in atti e, sono, dunque, inammissibili, in quanto tardivamente accennate per la prima volta dal Consulente tecnico di parte, in sede di osservazioni alla C.T.U., quando gli ordinari termini istruttori erano oramai ampiamente decorsi e più ampiamente argomentate da parte convenuta solo in sede di comparsa conclusionale. Come chiarito dalla medesima giurisprudenza di legittimità citata dall'appellante, le contestazioni e i rilievi critici delle parti alla consulenza tecnica d'ufficio, ove non integrino eccezioni di nullità relative al suo procedimento, come tali disciplinate dagli artt.
156 e 157 c.p.c., costituiscono argomentazioni difensive, sebbene di carattere non tecnico-giuridico, che possono essere formulate per la prima volta nella comparsa conclusionale e anche in appello, purché non introducano nuovi fatti costitutivi, modificativi o estintivi, nuove domande o eccezioni o nuove prove ma si riferiscano all'attendibilità e alla valutazione delle risultanze della c.t.u. e siano volte a sollecitare il potere valutativo del giudice in relazione a tale mezzo istruttorio
(Cassazione civile , sez. un. , 21/02/2022 , n. 5624). Nel caso di specie, le contestazioni circa la preesistenza dei vizi dell'opera all'intervento di ristrutturazione edilizia progettato e diretto dal convenuto GE.
non costituiscono mere argomentazioni difensive inerenti Pt_1 all'attendibilità ovvero alla valutazione delle risultanze della C.T.U., introducendo al contrario fatti modificativi ovvero estintivi della domanda, diretti ad ampliare il thema decidendum e, come tali, soggetti al termine di decadenza ex art. 183, comma 6, n. 1) c.p.c.
A tal proposito, il convenuto ha sostenuto di non aver avuto contezza della pregressa difformità urbanistica dell'opera per essere stato indotto in errore dal committente e di aver scoperto la preesistenza dei vizi dell'immobile solo successivamente all'accesso agli atti presso il Comune di Gualdo Tadino eseguito in data 12.11.2022.
pagina 5 di 9 Ebbene, la circostanza che il professionista sarebbe stato indotto in errore circa la regolarità urbanistica dell'immobile dalle dichiarazioni del committente, cui sarebbe stato costretto ad affidarsi in quanto, all'epoca della ristrutturazione (2004), l'archivio del Controparte_3 era inagibile a causa del terremoto che aveva colpito la cittadina
[...] nel 1997, di talché non sarebbe ravvisabile alcuna condotta negligente imputabile al GE. , che si sarebbe limitato a mantenere lo status Pt_1 quo dell'immobile in epoca anteriore alla sua prestazione d'opera confidando nella sua conformità urbanistica, risulta: in primo luogo assolutamente inidonea a fondare un giudizio di diligente adempimento dell'obbligazione gravante sul professionista, in ragione degli obblighi di diligenza qualificata sul medesimo incombenti, che non gli consentono meramente di confidare nelle dichiarazioni del committente, privo delle competenze tecniche necessarie ad accertare la conformità urbanistica dell'immobile; in secondo luogo, indimostrata, non essendo stata offerta prova alcuna circa l'inagibilità del suddetto archivio, peraltro a distanza di sette anni dagli eventi sismici;
in terzo luogo, radicalmente sconfessata dal progetto presentato dal medesimo GE. in epoca Pt_1 anteriore all'esecuzione dei lavori, che, per essere stato assentito dal
Comune di Gualdo Tadino con permesso di costruire n. 142 del 18.05.2004, era necessariamente conforme alla normativa urbanistica, e rivela, dunque, inequivocabilmente, la chiara consapevolezza dell'appellante circa l'eventuale difformità pregressa dell'opera nonché circa la difformità dell'opera realizzata all'esito dell'intervento di ristrutturazione rispetto a quella da lui stesso progettata ed assentita dall'ente preposto.
Anche a voler ritenere che l'immobile fosse già gravato dai vizi accertati durante il giudizio di primo grado, ne risulterebbe, dunque, in ogni caso la responsabilità da inadempimento del GEetra , per aver Pt_1 presentato progetto difforme da quanto realizzato all'esito dell'intervento di ristrutturazione – che avrebbe in tal caso mantenuto le difformità preesistenti – e, non già, diligentemente provveduto alla regolarizzazione urbanistica dell'opera, nonché falsamente attestato la conformità urbanistica dell'opera al progetto depositato.
Del pari, l'asserita circostanza che, soltanto a seguito dell'udienza del
27.10.2022, in cui il Consulente tecnico nominato, GE. ha Persona_2 reso i chiarimenti richiesti circa l'impossibilità di procedere a sanatoria dei vizi dell'immobile, il convenuto, GE. , nel presentare istanza Pt_1 pagina 6 di 9 di accesso agli atti presso il Comune di Gualdo Tadino, Prot. N. 31579 del
12.11.2022, diretta a verificare la sanabilità dell'opera, avrebbe scoperto la preesistenza delle difformità dell'opera ai lavori di ristrutturazione progettati e diretti dal GE. peraltro indimostrata – avendo Pt_1 parte convenuta omesso qualsivoglia allegazione degli atti acquisiti all'esito dell'accesso -, non costituisce certamente causa non imputabile alla parte idonea a giustificarne la rimessione in termini. A tal proposito, il GE. avrebbe ben potuto allegare che la maggiore Pt_1 altezza del piano primo e la difformità dell'immobile dal punto di vista planimetrico, altimetrico, della cubatura urbanistica e della destinazione d'uso preesistevano ai lavori di ristrutturazione da lui stesso progettati e diretti entro gli ordinari termini di definizione del thema decidendum e, peculiarmente, entro il deposito delle memorie ex art. 183, comma 6, n. 1)
c.p.c., nonché comprovare le proprie allegazioni entro la scadenza dei termini istruttori. Né si ravvede, nel merito, come l'accesso agli atti amministrativi in possesso del abbia potuto Controparte_3 comprovare la consistenza effettiva dell'immobile in epoca antecedente all'esecuzione dei lavori di ristrutturazione progettati e diretti dal
GE. . Pt_1
Correttamente, dunque, il Consulente tecnico incaricato ha omesso la valutazione dello stato dei luoghi in epoca anteriore alla progettazione e direzione dei lavori di ristrutturazione eseguita dal GE. in Pt_1 quanto assolutamente superflue nonché estranee al thema decidendum ed all'incarico ricevuto. Altresì, correttamente, il Giudice di prime cure ha aderito alle conclusioni rassegnate dal Consulente tecnico nominato nel primo grado di giudizio, GE. - in ragione della Persona_2 puntualità della dissertazione, della logicità, concludenza e aderenza al tenore delle risultanze istruttorie delle conclusioni complessivamente rassegnate, della corretta analisi della documentazione in atti, nonché della puntuale disamina e confutazione delle osservazioni svolte dal
Consulente tecnico di parte convenuta, GE. . Persona_3
4.3 Ferma, infine, la superfluità e la tardività dell'allegazione difensiva, come già rilevato dal Giudice di prime cure, parte convenuta ha omesso qualsivoglia prova della preesistenza dei vizi dell'opera entro gli ordinari termini istruttori né ha prodotto l'istanza di accesso agli atti asseritamente presentata presso il n. prot. 31579 Controparte_3 in data 27.10.2022 ovvero i documenti acquisiti a seguito della stessa pagina 7 di 9 asseritamente idonei a comprovare la preesistenza dei vizi dell'opera - da ritenersi in ogni caso inammissibili in ragione della loro tardività. A tal proposito, l'appellante asserisce genericamente che il materiale istruttorio in atti sarebbe idoneo a comprovare la preesistenza dei vizi dell'immobile, richiamando specificatamente l'all. n. 3 alla C.T.U. Ebbene,
l'all. n. 3 alla Consulenza tecnica d'ufficio rappresenta unicamente la sovrapposizione fra lo stato dell'immobile rilevato al momento dell'espletamento dell'incarico peritale ed il progetto realizzato dal convenuto ed assentito dal Comune di Gualdo Tadino con permesso di costruire n. 142 del 18.05.2004 e, non già, come inopinatamente asserito dall'appellante, la consistenza dell'immobile in epoca antecedente all'intervento di ristrutturazione progettato e diretto dal convenuto e quella attuale. Tale documento non è, dunque, in alcun modo idoneo a comprovare la preesistenza dei vizi dell'opera alla prestazione d'opera professionale del GE. Del pari, l'ulteriore materiale Pt_1 istruttorio in atti – solo genericamente richiamato nell'atto di appello – non è in alcun modo idoneo a fondare siffatto accertamento. In sede di comparsa di costituzione e risposta parte convenuta ha, infatti, meramente allegato “Procura speciale alle liti;
2) Atto di citazione notificato;
3) lettera di dimissioni Ospedale di Foligno;
4) Ricevuta di pagamento Agenzia del territorio per Tipo Mappale;
5) Ricevuta di pagamento Agenzia del territorio per denuncia di variazione;
6) Ricevuta di avvenuta denuncia di variazione catastale”. Con le proprie memorie ex art. 183, comma 6, n. 2)
c.p.c. il convenuto ha, altresì, allegato “1) atto di citazione notificato;
2) visura CCIAA;
3) comunicazione del comune di Gualdo Tadino del
14/04/2017 prot. 8593” con cui il Comune di Gualdo Tadino comunicava che alla data del 14.04.2017 non risultavano presentate istanze di permesso di costruire, S.C.I.A., C.I.L. o richieste istruttorie successivamente al
Permesso di costruire n. 142 del 18.05.2004. Nel corso delle operazioni peritali il Consulente nominato ha eseguito accesso agli atti presso ufficio tecnico del ha preso visione dello stato dei Controparte_3 luoghi mediante sopralluoghi ed ha effettuato rilievi fotografici con misurazioni, allegando alla C.T.U.: “1) documentazione fotografica;
2)
Grafici stato rilevato;
3) Sovrapposizione tra stato approvato e rilevato;
4) Computo metrico;
5) Verbale di sopralluogo del 05/05/2021; 6)
Osservazioni del CTP parte attrice GE. 7) Osservazioni del Persona_4
CTP parte attrice GE. . Ebbene da nessuna delle Persona_3 pagina 8 di 9 summenzionate allegazioni documentali né dalle allegazioni di parte attrice
è in alcun modo possibile evincere lo stato dei luoghi in epoca antecedente all'esecuzione dell'intervento di ristrutturazione progettato e diretto dal convenuto, GE. . Pt_1
5. Conclusivamente, dunque, l'allegazione circa la preesistenza dei vizi dell'opera risulta superflua, tardiva e non provata. L'appello è infondato e deve essere rigettato.
6. Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, nei valori medi dei parametri forensi di cui al D.M. 55/2014, come da ultimo aggiornato.
P.Q.M.
La Corte, respinta ogni contraria domanda, istanza ed eccezione, così decide:
1. Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza impugnata, n. 401/2023, emessa dal Tribunale di Perugia in data
07.03.2023, pubblicata il 09.03.2023, nella causa iscritta al n. r. g.
6495/ 2015;
2. Condanna al pagamento delle spese di lite del presente Parte_1 grado in favore di e in qualità di Controparte_1 CP_2 eredi di che si liquidano nella somma di € 9.991,00, Persona_1 oltre accessori di legge;
3. Dichiara che, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002, sussistono i presupposti per l'obbligo al pagamento di un ulteriore importo pari al contributo unificato a carico di . Parte_1
4.
Perugia, così deciso nella camera di consiglio del 14.05.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Paola de Lisio Simone Salcerini
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI PERUGIA
SEZIONE CIVILE
Nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Simone Salcerini Presidente
Dott. Paola de Lisio Consigliere estensore
Dott. Ombretta Paini Consigliere
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. r. g. 227 / 2023 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Valeria Parte_1 C.F._1
Passeri, elettivamente domiciliato presso lo studio del procuratore, in
Petrignano d'Assisi (PG), Via Pietro Mascagni, 33
APPELLANTE
Contro
(C.F. e (C.F. Controparte_1 C.F._2 CP_2
), in qualità di eredi di con il patrocinio C.F._3 Persona_1 dell'avv. Monica Agrimano, elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore, in Gualdo Tadino (PG), Corso Italia, 22
APPELLATI
Avente ad OGGETTO: “Responsabilità professionale”
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione in appello ritualmente notificato al procuratore costituito, ai sensi dell'art. 330 c.p.c., ed agli eredi collettivamente ed impersonalmente – in ragione del decesso del Sig. occorso Persona_1 durante il giudizio di primo grado ma non dichiarato in udienza - Pt_1
ha proposto impugnazione avverso la sentenza n. 401/2023, emessa
[...] dal Tribunale di Perugia in data 07.03.2023, pubblicata il 09.03.2023, con la quale era stata accolta la domanda di risarcimento del danno avanzata da nella causa iscritta al n. r. g. 6495/ 2015 avverso il Persona_1 medesimo ed accertato l'inadempimento dell'incarico di progettazione e pagina 1 di 9 direzione dei lavori di ristrutturazione di immobile di proprietà di
[...]
, sito in Gualdo Tadino, via G. Matteotti, n. 62/E, assunto dal Per_1
, in qualità di geometra, in ragione della difformità dell'opera – Pt_1 precipuamente quanto a volumetria e vedute - rispetto al progetto elaborato dal medesimo ed assentito dal Comune di Gualdo Tadino e della falsa Pt_1 attestazione della conformità dell'opera al progetto approvato presentata alle amministrazioni competenti dal medesimo . Pt_1
2. In data 18.01.2024 si sono costituiti e Controparte_1 CP_2 in qualità di eredi di mediante comparsa di costituzione in Persona_1 appello, contestando integralmente le doglianze dell'appellante ed opponendosi all'istanza inibitoria.
3. Con ordinanza del 29.02.2024 la Corte ha rigettato l'istanza di sospensione della provvisoria esecutività della sentenza impugnata.
Con ordinanza del 07.03.2024 il Giudice istruttore ha fissato davanti a sé
l'udienza del 07.05.2025 destinata alla rimessione della causa in decisione assegnando alle parti i termini ex art. 352 c.p.c.
4. L'appello è infondato e deve essere rigettato.
I due motivi d'impugnazione devono essere trattati congiuntamente in ragione della continuità logica delle doglianze mosse, sono infondati e devono essere rigettati. L'appellante si duole dell'erronea adesione alle risultanze della C.T.U. espletata nel primo grado di giudizio, dell'omessa adesione alle osservazioni del Consulente tecnico di parte convenuta circa la preesistenza dei vizi dell'immobile rispetto all'opera professionale prestata dal GEetra e del travisamento del materiale istruttorio Pt_1 in atti – per l'appunto, asseritamente, comprovante la preesistenza dei vizi dell'immobile e la non imputabilità degli stessi a colpa del GE.
, in qualità di direttore e progettista dei lavori -, in ragione Pt_1 dell'erronea adesione alla C.T.U., che avrebbe omesso ogni valutazione sul punto, e della conseguente nullità della sentenza per mancanza di motivazione ovvero per motivazione meramente apparente circa tale fatto controverso. L'appellante asserisce, nello specifico, che soltanto a seguito dell'udienza del 27.10.2022, in cui il Consulente tecnico nominato,
GE. ha reso i chiarimenti richiesti circa l'impossibilità Persona_2 di procedere a sanatoria dei vizi dell'immobile, il convenuto, GE.
, nel presentare istanza di accesso agli atti presso il Comune di Pt_1
Gualdo Tadino, Prot. N. 31579 del 12.11.2022, diretta a verificare la sanabilità dell'opera, ha appurato che le difformità dell'immobile dal pagina 2 di 9 punto di vista planimetrico, altimetrico, della cubatura urbanistica e della destinazione d'uso preesistevano ai lavori di ristrutturazione progettati e diretti dal GE. Ciò in quanto, all'epoca della Pt_1 progettazione ed esecuzione dei lavori, il GE. avrebbe provveduto Pt_1 alla verifica della regolarità edilizia preliminare alla progettazione dell'intervento che incombeva sul medesimo in qualità di progettista e direttore dei lavori sulla base delle sole dichiarazioni del committente, in quanto l'archivio del sarebbe stato inagibile a Controparte_3 causa del terremoto che ha colpito la cittadina nel 1997. L'appellante osserva, inoltre, che nelle osservazioni alla C.T.U. del 16.07.2021, il
Consulente tecnico di parte convenuta, GE. già evidenziava Persona_3 che “A pagina n. 3 capitolo “4. conclusioni” primo capoverso, il CTU riferisce testualmente: “Il fabbricato presenta palesi difformità tra lo stato approvato con PDC n. 142 del 18/05/2004 e lo stato rilevato, consistente nella realizzazione di maggiore altezza del piano primo…”. In merito a quanto in ultimo riportato, è d'obbligo precisare che tutto quanto riferito dal CTU è integrato e precisato dall'elaborato grafico “allegato
n. 3, sovrapposizione tra lo stato approvato e rilevato”, dall'esame del quale (infissi, manto di copertura, finiture interne ed esterne, ecc.) si evince che il corpo di fabbrica in parte destinato a garage, non è mai stato modificato nella sagoma e nell'altezza e quindi, incontrovertibilmente, è come ab origine”. Contrariamente a quanto ritenuto dal Giudice di prime cure, dunque, la preesistenza dei vizi strutturali dell'opera: non sarebbe affatto un'allegazione nuova tardivamente introdotta con comparsa conclusionale da parte convenuta, configurando una mera difesa fondata su fatti già risultanti dal materiale probatorio in atti inidonea ad ampliare l'ambito oggettivo della controversia;
non sarebbe affatto indimostrata, ma sarebbe al contrario comprovata dal complessivo materiale istruttorio in atti e, peculiarmente, dall'allegato n. 3 alla C.T.U. recante “sovrapposizione tra lo stato [dell'immobile de quo] approvato e rilevato”.
4.1 Ebbene, in primo luogo, come già correttamente rilevato dal Giudice di prime cure, il presente giudizio verte sulla difformità tra quanto progettato dal medesimo GE. ed assentito dal Comune di Gualdo Pt_1
Tadino con permesso di costruire n. 142 del 18.05.2004 e quanto poi di fatto realizzato sotto la direzione del medesimo , in qualità di Pt_1 direttore dei lavori. In aggiunta, il Giudice di prime cure ha pagina 3 di 9 correttamente accertato che la responsabilità del convenuto risulta aggravata dal fatto che questi, con dichiarazione del 14.12.2006, ha attestato nei confronti delle amministrazioni che “i lavori sono stati regolarmente eseguiti in conformità alle direttive tecniche di cui all'allegato B alla D'G'R' n.5180/98, al progetto depositato presso la provincia ed alla normativa antisismica, nonché alle ulteriori autorizzazioni acquisite dal ai sensi dell'art. 7, comma 2, CP_3 dell'allegato 1 alla medesima deliberazione”, mentre nel giudizio di primo grado è emersa la difformità tra quanto progettato e quanto realizzato. Ne consegue l'assoluta inidoneità delle doglianze dell'appellante, dirette a comprovare la preesistenza dei vizi dell'opera rispetto all'intervento di ristrutturazione, a confutare l'accertata responsabilità da inadempimento del GE. , per aver diretto i lavori di ristrutturazione Pt_1 dell'immobile di proprietà del Sig. all'esito dei quali l'opera è Per_1 risultata gravata da difformità volumetrica, insanabile, e difformità di vedute, sanabile, rispetto al progetto dal medesimo presentato presso il
Comune di Gualdo Tadino. Le doglianze risultano, dunque, già in astratto inidonee a fondare il rigetto della domanda di accertamento della responsabilità da inadempimento del professionista.
Né può ritenersi che l'esecuzione di intervento di ristrutturazione obbligasse il professionista a mantenere i preesistenti vizi dell'opera - come inopinatamente affermato dall'appellante –, incombendo al contrario sul professionista il preliminare obbligo di individuare la corretta procedura amministrativa da utilizzare così da assicurare la conformità dell'opera alla normativa urbanistica. Nel caso in cui, infatti, il professionista abbia cumulato l'incarico di progettista e di direttore dei lavori deve assicurare la conformità del medesimo progetto alla normativa urbanistica ed individuare in termini corretti la procedura amministrativa da utilizzare, così da assicurare l'acquisizione del permesso di costruire e la realizzazione di quanto commissionato in conformità con la normativa edilizia. Ne consegue che sussiste la responsabilità del professionista per l'attività espletata sia in qualità di progettista, nella fase antecedente all'esecuzione delle opere, in relazione alla scelta del titolo autorizzativo occorrente per il tipo di intervento edilizio progettato, sia in qualità di direttore dei lavori, in quella successiva di controllo e verifica della difformità dell'opera progettata rispetto a quella eseguita, trattandosi di un obbligo del professionista giustificato dalla specifica pagina 4 di 9 competenza tecnica necessariamente richiesta a chi abbia assunto l'incarico del progetto e della direzione dei lavori. I vizi dell'opera non possono, infatti, ricadere sul committente che, in quanto profano, neppure avrebbe avuto gli strumenti per percepire l'errore di progettazione ovvero di costruzione dell'opera (Cassazione civile sez. III - 09/07/2019, n. 18342).
4.2 Ferma, dunque, la superfluità delle allegazioni, le medesime sono state peraltro tardivamente introdotte. Esse, infatti, sono dirette ad ampliare il thema decidendum, non trovano alcun fondamento nel materiale probatorio in atti e, sono, dunque, inammissibili, in quanto tardivamente accennate per la prima volta dal Consulente tecnico di parte, in sede di osservazioni alla C.T.U., quando gli ordinari termini istruttori erano oramai ampiamente decorsi e più ampiamente argomentate da parte convenuta solo in sede di comparsa conclusionale. Come chiarito dalla medesima giurisprudenza di legittimità citata dall'appellante, le contestazioni e i rilievi critici delle parti alla consulenza tecnica d'ufficio, ove non integrino eccezioni di nullità relative al suo procedimento, come tali disciplinate dagli artt.
156 e 157 c.p.c., costituiscono argomentazioni difensive, sebbene di carattere non tecnico-giuridico, che possono essere formulate per la prima volta nella comparsa conclusionale e anche in appello, purché non introducano nuovi fatti costitutivi, modificativi o estintivi, nuove domande o eccezioni o nuove prove ma si riferiscano all'attendibilità e alla valutazione delle risultanze della c.t.u. e siano volte a sollecitare il potere valutativo del giudice in relazione a tale mezzo istruttorio
(Cassazione civile , sez. un. , 21/02/2022 , n. 5624). Nel caso di specie, le contestazioni circa la preesistenza dei vizi dell'opera all'intervento di ristrutturazione edilizia progettato e diretto dal convenuto GE.
non costituiscono mere argomentazioni difensive inerenti Pt_1 all'attendibilità ovvero alla valutazione delle risultanze della C.T.U., introducendo al contrario fatti modificativi ovvero estintivi della domanda, diretti ad ampliare il thema decidendum e, come tali, soggetti al termine di decadenza ex art. 183, comma 6, n. 1) c.p.c.
A tal proposito, il convenuto ha sostenuto di non aver avuto contezza della pregressa difformità urbanistica dell'opera per essere stato indotto in errore dal committente e di aver scoperto la preesistenza dei vizi dell'immobile solo successivamente all'accesso agli atti presso il Comune di Gualdo Tadino eseguito in data 12.11.2022.
pagina 5 di 9 Ebbene, la circostanza che il professionista sarebbe stato indotto in errore circa la regolarità urbanistica dell'immobile dalle dichiarazioni del committente, cui sarebbe stato costretto ad affidarsi in quanto, all'epoca della ristrutturazione (2004), l'archivio del Controparte_3 era inagibile a causa del terremoto che aveva colpito la cittadina
[...] nel 1997, di talché non sarebbe ravvisabile alcuna condotta negligente imputabile al GE. , che si sarebbe limitato a mantenere lo status Pt_1 quo dell'immobile in epoca anteriore alla sua prestazione d'opera confidando nella sua conformità urbanistica, risulta: in primo luogo assolutamente inidonea a fondare un giudizio di diligente adempimento dell'obbligazione gravante sul professionista, in ragione degli obblighi di diligenza qualificata sul medesimo incombenti, che non gli consentono meramente di confidare nelle dichiarazioni del committente, privo delle competenze tecniche necessarie ad accertare la conformità urbanistica dell'immobile; in secondo luogo, indimostrata, non essendo stata offerta prova alcuna circa l'inagibilità del suddetto archivio, peraltro a distanza di sette anni dagli eventi sismici;
in terzo luogo, radicalmente sconfessata dal progetto presentato dal medesimo GE. in epoca Pt_1 anteriore all'esecuzione dei lavori, che, per essere stato assentito dal
Comune di Gualdo Tadino con permesso di costruire n. 142 del 18.05.2004, era necessariamente conforme alla normativa urbanistica, e rivela, dunque, inequivocabilmente, la chiara consapevolezza dell'appellante circa l'eventuale difformità pregressa dell'opera nonché circa la difformità dell'opera realizzata all'esito dell'intervento di ristrutturazione rispetto a quella da lui stesso progettata ed assentita dall'ente preposto.
Anche a voler ritenere che l'immobile fosse già gravato dai vizi accertati durante il giudizio di primo grado, ne risulterebbe, dunque, in ogni caso la responsabilità da inadempimento del GEetra , per aver Pt_1 presentato progetto difforme da quanto realizzato all'esito dell'intervento di ristrutturazione – che avrebbe in tal caso mantenuto le difformità preesistenti – e, non già, diligentemente provveduto alla regolarizzazione urbanistica dell'opera, nonché falsamente attestato la conformità urbanistica dell'opera al progetto depositato.
Del pari, l'asserita circostanza che, soltanto a seguito dell'udienza del
27.10.2022, in cui il Consulente tecnico nominato, GE. ha Persona_2 reso i chiarimenti richiesti circa l'impossibilità di procedere a sanatoria dei vizi dell'immobile, il convenuto, GE. , nel presentare istanza Pt_1 pagina 6 di 9 di accesso agli atti presso il Comune di Gualdo Tadino, Prot. N. 31579 del
12.11.2022, diretta a verificare la sanabilità dell'opera, avrebbe scoperto la preesistenza delle difformità dell'opera ai lavori di ristrutturazione progettati e diretti dal GE. peraltro indimostrata – avendo Pt_1 parte convenuta omesso qualsivoglia allegazione degli atti acquisiti all'esito dell'accesso -, non costituisce certamente causa non imputabile alla parte idonea a giustificarne la rimessione in termini. A tal proposito, il GE. avrebbe ben potuto allegare che la maggiore Pt_1 altezza del piano primo e la difformità dell'immobile dal punto di vista planimetrico, altimetrico, della cubatura urbanistica e della destinazione d'uso preesistevano ai lavori di ristrutturazione da lui stesso progettati e diretti entro gli ordinari termini di definizione del thema decidendum e, peculiarmente, entro il deposito delle memorie ex art. 183, comma 6, n. 1)
c.p.c., nonché comprovare le proprie allegazioni entro la scadenza dei termini istruttori. Né si ravvede, nel merito, come l'accesso agli atti amministrativi in possesso del abbia potuto Controparte_3 comprovare la consistenza effettiva dell'immobile in epoca antecedente all'esecuzione dei lavori di ristrutturazione progettati e diretti dal
GE. . Pt_1
Correttamente, dunque, il Consulente tecnico incaricato ha omesso la valutazione dello stato dei luoghi in epoca anteriore alla progettazione e direzione dei lavori di ristrutturazione eseguita dal GE. in Pt_1 quanto assolutamente superflue nonché estranee al thema decidendum ed all'incarico ricevuto. Altresì, correttamente, il Giudice di prime cure ha aderito alle conclusioni rassegnate dal Consulente tecnico nominato nel primo grado di giudizio, GE. - in ragione della Persona_2 puntualità della dissertazione, della logicità, concludenza e aderenza al tenore delle risultanze istruttorie delle conclusioni complessivamente rassegnate, della corretta analisi della documentazione in atti, nonché della puntuale disamina e confutazione delle osservazioni svolte dal
Consulente tecnico di parte convenuta, GE. . Persona_3
4.3 Ferma, infine, la superfluità e la tardività dell'allegazione difensiva, come già rilevato dal Giudice di prime cure, parte convenuta ha omesso qualsivoglia prova della preesistenza dei vizi dell'opera entro gli ordinari termini istruttori né ha prodotto l'istanza di accesso agli atti asseritamente presentata presso il n. prot. 31579 Controparte_3 in data 27.10.2022 ovvero i documenti acquisiti a seguito della stessa pagina 7 di 9 asseritamente idonei a comprovare la preesistenza dei vizi dell'opera - da ritenersi in ogni caso inammissibili in ragione della loro tardività. A tal proposito, l'appellante asserisce genericamente che il materiale istruttorio in atti sarebbe idoneo a comprovare la preesistenza dei vizi dell'immobile, richiamando specificatamente l'all. n. 3 alla C.T.U. Ebbene,
l'all. n. 3 alla Consulenza tecnica d'ufficio rappresenta unicamente la sovrapposizione fra lo stato dell'immobile rilevato al momento dell'espletamento dell'incarico peritale ed il progetto realizzato dal convenuto ed assentito dal Comune di Gualdo Tadino con permesso di costruire n. 142 del 18.05.2004 e, non già, come inopinatamente asserito dall'appellante, la consistenza dell'immobile in epoca antecedente all'intervento di ristrutturazione progettato e diretto dal convenuto e quella attuale. Tale documento non è, dunque, in alcun modo idoneo a comprovare la preesistenza dei vizi dell'opera alla prestazione d'opera professionale del GE. Del pari, l'ulteriore materiale Pt_1 istruttorio in atti – solo genericamente richiamato nell'atto di appello – non è in alcun modo idoneo a fondare siffatto accertamento. In sede di comparsa di costituzione e risposta parte convenuta ha, infatti, meramente allegato “Procura speciale alle liti;
2) Atto di citazione notificato;
3) lettera di dimissioni Ospedale di Foligno;
4) Ricevuta di pagamento Agenzia del territorio per Tipo Mappale;
5) Ricevuta di pagamento Agenzia del territorio per denuncia di variazione;
6) Ricevuta di avvenuta denuncia di variazione catastale”. Con le proprie memorie ex art. 183, comma 6, n. 2)
c.p.c. il convenuto ha, altresì, allegato “1) atto di citazione notificato;
2) visura CCIAA;
3) comunicazione del comune di Gualdo Tadino del
14/04/2017 prot. 8593” con cui il Comune di Gualdo Tadino comunicava che alla data del 14.04.2017 non risultavano presentate istanze di permesso di costruire, S.C.I.A., C.I.L. o richieste istruttorie successivamente al
Permesso di costruire n. 142 del 18.05.2004. Nel corso delle operazioni peritali il Consulente nominato ha eseguito accesso agli atti presso ufficio tecnico del ha preso visione dello stato dei Controparte_3 luoghi mediante sopralluoghi ed ha effettuato rilievi fotografici con misurazioni, allegando alla C.T.U.: “1) documentazione fotografica;
2)
Grafici stato rilevato;
3) Sovrapposizione tra stato approvato e rilevato;
4) Computo metrico;
5) Verbale di sopralluogo del 05/05/2021; 6)
Osservazioni del CTP parte attrice GE. 7) Osservazioni del Persona_4
CTP parte attrice GE. . Ebbene da nessuna delle Persona_3 pagina 8 di 9 summenzionate allegazioni documentali né dalle allegazioni di parte attrice
è in alcun modo possibile evincere lo stato dei luoghi in epoca antecedente all'esecuzione dell'intervento di ristrutturazione progettato e diretto dal convenuto, GE. . Pt_1
5. Conclusivamente, dunque, l'allegazione circa la preesistenza dei vizi dell'opera risulta superflua, tardiva e non provata. L'appello è infondato e deve essere rigettato.
6. Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, nei valori medi dei parametri forensi di cui al D.M. 55/2014, come da ultimo aggiornato.
P.Q.M.
La Corte, respinta ogni contraria domanda, istanza ed eccezione, così decide:
1. Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza impugnata, n. 401/2023, emessa dal Tribunale di Perugia in data
07.03.2023, pubblicata il 09.03.2023, nella causa iscritta al n. r. g.
6495/ 2015;
2. Condanna al pagamento delle spese di lite del presente Parte_1 grado in favore di e in qualità di Controparte_1 CP_2 eredi di che si liquidano nella somma di € 9.991,00, Persona_1 oltre accessori di legge;
3. Dichiara che, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002, sussistono i presupposti per l'obbligo al pagamento di un ulteriore importo pari al contributo unificato a carico di . Parte_1
4.
Perugia, così deciso nella camera di consiglio del 14.05.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Paola de Lisio Simone Salcerini
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