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Sentenza 17 maggio 2024
Sentenza 17 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 17/05/2024, n. 616 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 616 |
| Data del deposito : | 17 maggio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SASSARI
SECONDA SOTTOSEZIONE CIVILE
Il Giudice monocratico, dott.ssa Ada Gambardella, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3450/2022 R.G., promossa
DA
, in persona del legale Parte_1
rappresentante con gli avv.ti CORRONCIU MARIA DONATELLA Parte_1
e MELIS ANTONIO
ATTRICE IN OPPOSIZIONE
CONTRO in persona del Controparte_1
legale rappresentante con l'avv. CABIDDU MARIA CATERINA Controparte_2
CONVENUTA IN OPPOSIZIONE
Causa in punto di opposizione a decreto ingiuntivo, trattenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per parte attrice: 1) dichiarare illegittimo e/o annullare e/o revocare con ogni miglior formula il decreto ingiuntivo opposto in quanto inammissibile, improponibile, improcedibile nonché del tutto infondato in fatto ed in diritto per tutti motivi di cui alla narrativa dell'atto di opposizione a d.i.; 2) in ogni caso, con vittoria di spese, anche generali, diritti ed oneri processuali.
Per parte convenuta: respingere l'avversa opposizione siccome infondata e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo opposto;
in ogni caso dichiarare tenuta – e, come tale, condannare, per le causali dedotte, la Parte_1
, al pagamento in favore della della somma di € 10.183,26,
[...] Controparte_1
oltre agli interessi moratori ex D. Lgs.
9.10.02 n° 231, dalle rispettive scadenze al saldo;
con vittoria delle spese e competenze di giudizio, oltre al rimborso spese generali (15%) e agli accessori di legge.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione ritualmente notificata l'impresa individuale in intestazione proponeva opposizione avverso il decreto n. 777 del 2022 con cui il Tribunale di Sassari le aveva ingiunto il pagamento in favore di Parte_2
della somma di Euro 10.183,26, oltre interessi e spese, per il mancato
[...]
pagamento di tre fatture emesse per le forniture e le lavorazioni di cui ai contratti conclusi con l'avversaria nelle date del 16.6.2021 e del 21.2.2022. Affidava
l'opposizione ai seguenti motivi: sosteneva la nullità ed inefficacia delle clausole contenute nei contratti redatti su moduli predisposti dalla controparte che avevano previsto un aumento del 20% dell'importo convenuto in caso di mancato rispetto
(anche solo parziale) delle modalità e dei termini di pagamento per la loro vessatorietà e il difetto di loro espressa accettazione, atteso che non Parte_1
le aveva mai sottoscritte;
ancora, rilevava la discrepanza tra quanto previsto nei contratti richiamati e quanto effettivamente indicato nelle fatture, dal momento che in base alle previsioni negoziali il contratto del 16/06/2021 aveva previsto un importo di
Euro 16.058,25 (Euro 13.162,50 oltre IVA) e il secondo l'importo di Euro 15.661,75
(Euro 12.837,50 oltre IVA) con conseguente indeterminatezza o indeterminabilità degli importi pretesi, quantificati dalla società in maniera del tutto arbitraria;
contestava la correttezza dei conteggi delle opere eseguite e in particolare sosteneva che la fattura n. 117 del 2022 duplicasse un costo già incluso nella precedente fattura n. 108 del 2022. Concludeva, pertanto, per la revoca del decreto ingiuntivo.
Si costituiva la convenuta che ribadiva il suo credito derivante dalla mancata applicazione dello sconto del 20% previsto nei contratti solo in caso di puntuale pagamento delle fatture che erano state invece saldate in ritardo, sì da rendere necessario emettere altre fatture per recuperare la diminuzione del prezzo cui la controparte non aveva avuto più diritto. Affermava la regolare conclusione dei contratti che erano stati puntualmente eseguiti sia con le forniture che con i pagamenti come pure l'assoluta legittimità della clausola relativa allo sconto. Quanto alla discordanza tra gli importi indicati in contratto e quelli fatturati chiariva come la stessa derivasse dalle effettive quantità di materiale e di lavoro forniti, mai in precedenza contestate ed indicate nelle fatture n. 23 del 2022 e n. 86 del 2021.
Insisteva, pertanto, nella conferma del decreto ingiuntivo o comunque nella condanna della controparte al pagamento delle somme portate nel titolo opposto.
La causa, istruita solo con produzioni documentali, era trattenuta in decisione sulle sopra riportate conclusioni con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Entrambi i contratti conclusi tra le parti oggi in giudizio indicano determinati prezzi per ciascun tipo di prestazione, la cui applicazione è stata, tuttavia, condizionata al puntuale e tempestivo pagamento da parte dell'attrice.
Di tali clausole va certamente esclusa la vessatorietà: è rimasto indimostrato che quelle pattuizioni siano condizioni generali di contratto, predisposte unilateralmente ed applicate dalla convenuta all'uniformità dei rapporti di quel tipo;
la previsione della perdita dello sconto non rientra in nessuna delle fattispecie considerate dal secondo comma dell'art. 1341 c.c. e non determina nessun tipo di squilibrio giuridicamente rilevante tra le prestazioni. Semplicemente, è stato previsto un trattamento economico più vantaggioso per l'impresa attrice che sarebbe stato del tutto giustificato dal tempestivo pagamento delle prestazioni di cui la stessa ha beneficiato e dunque dall'acquisizione da parte della convenuta dell'immediata disponibilità delle somme, di cui invece non ha potuto usufruire. L'inconferenza del richiamo agli artt. 1341 e 1342 c.c. determina il superamento della questione dell'autenticità delle sottoscrizioni apposte dall'impresa attrice alle due clausole, anche considerato che entrambi i contratti si chiudono con ulteriori timbri e sottoscrizioni dell'opponente che ha dunque accettato tutte le regole negoziali convenute.
Vi è, poi, una non corrispondenza tra le misure delle lavorazioni di contratto e quelle indicate come eseguite e contenute nella descrizione delle prestazioni delle fatture su cui è stato applicato lo sconto. Oltre al rilievo per cui è verosimile che le lavorazioni effettivamente svolte siano state maggiori rispetto a quelle preventivate (come anche dimostrato dalla dicitura che si rinviene in entrambi i contratti, nei quali si fa riferimento per il tappeto di usura alla quantità di metri quadrati 1.000,00 circa e dunque a una misura approssimativa e non esatta), vale la considerazione per cui l'effettiva quantità di lavorazioni della s.r.l. è stata indicata nelle fatture n. 86 del
2021 e n. 23 del 2022 che non solo non sono state mai contestate, ma sono state pagate integralmente rispettivamente nelle date del 07/10/2021 e 24/06/2022. Il pagamento senza alcuna riserva non può non costituire un comportamento concludente di accettazione e riscontro delle prestazioni ricevute. Superato, pertanto, anche tale apparente criticità, devono ritenersi dovuti gli importi di cui alle fatture n.
107 e n.108 del 2022 con cui la convenuta ha correttamente preteso di CP_1
recuperare lo sconto del 20%, non giustificato a causa dei ritardati pagamenti.
Quanto alla fattura n. 117 del 2022 di Euro 685,19, che sarebbe integrativa della n.
108, deve osservarsi come la fattura n. 86 del 2021 emessa con lo sconto abbia applicato per la fresatura di mq. 901,10 il costo di Euro 2,50 al mq. (previsto nel primo contratto del 16.6.2021) per il complessivo importo di Euro 2.252,75.
Successivamente è stata emessa la fattura n. 108 di recupero dello sconto praticato che secondo il dettaglio prodotto in sede monitoria comprende il costo della fresatura non più di Euro 2,50 al mq. ma di Euro 3,13 al mq., stante il recupero dello sconto di
Euro 0,63; ma tale prospetto giunge a quantificare il maggior importo dovuto solo in
Euro 1,56 che è probabilmente frutto di un errore, essendo pacifico dalla fattura n. 86 del 2021 che i mq. di fresatura sono stati 901,10. Se si esamina il dettaglio esplicativo del debito confluito nella fattura n. 117 si legge che nella precedente fattura n. 108 vi
è stata l'erronea indicazione del costo di Euro 2,50 a mq. e che il totale della fresatura ammonta a mq. 901,10 (che nella fattura 117 viene confermata come quantità corretta). Tuttavia, si fa poi riferimento ad una diversa quantificazione delle opere eseguite pari a mq. 898,60 per giungere alla differenza pretesa di Euro 561,63 che, in conclusione, non è comprensibile. Soprattutto la totale incertezza sull'esatta determinazione delle lavorazioni su cui è stata quantificata la somma da recuperare per il venir meno dello sconto impedisce di fare chiarezza su detto importo che è stato espressamente contestato dall'opponente e che sarebbe stato onere della convenuta provare sulla base di oggettivi riscontri che sono mancati in giudizio (ai fini del quale vale solo quanto tempestivamente prodotto). Il credito portato dalla fattura da ultima esaminata non può, dunque, essere riconosciuto.
Il parziale accoglimento dell'opposizione determina la revoca del decreto ingiuntivo n. 777 del 2022 e la sua sostituzione con la condanna di Parte_1
al pagamento in favore di
[...] Parte_2
della somma di Euro 9.498,07 di cui alle fatture n.107 e n. 108 del 2022,
[...]
oltre interessi ex D.lgs. 231 del 2002.
Il complessivo esito del giudizio giustifica la decisione di condannare l'attrice al pagamento in favore della convenuta della quota di tre quarti delle spese di lite
(anche quanto al procedimento monitorio) con compensazione della restante quota di un quarto.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
- in parziale accoglimento dell'opposizione revoca il decreto ingiuntivo n. 777 del 2022;
- condanna al pagamento in favore di Parte_1
della somma di Euro Parte_2
9.498,07 oltre interessi ex D.lgs. 231 del 2002;
- condanna alla rifusione in favore di Parte_1
della quota di tre quarti Parte_2
delle spese di lite, quota liquidata in euro 3.780,00 oltre Euro 109,00 per spese vive, rimborso forfetario ed accessori di legge, con compensazione della restante quota di un quarto.
Sassari, 17/05/2024
Il Giudice
Dott.ssa Ada Gambardella
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SASSARI
SECONDA SOTTOSEZIONE CIVILE
Il Giudice monocratico, dott.ssa Ada Gambardella, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3450/2022 R.G., promossa
DA
, in persona del legale Parte_1
rappresentante con gli avv.ti CORRONCIU MARIA DONATELLA Parte_1
e MELIS ANTONIO
ATTRICE IN OPPOSIZIONE
CONTRO in persona del Controparte_1
legale rappresentante con l'avv. CABIDDU MARIA CATERINA Controparte_2
CONVENUTA IN OPPOSIZIONE
Causa in punto di opposizione a decreto ingiuntivo, trattenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per parte attrice: 1) dichiarare illegittimo e/o annullare e/o revocare con ogni miglior formula il decreto ingiuntivo opposto in quanto inammissibile, improponibile, improcedibile nonché del tutto infondato in fatto ed in diritto per tutti motivi di cui alla narrativa dell'atto di opposizione a d.i.; 2) in ogni caso, con vittoria di spese, anche generali, diritti ed oneri processuali.
Per parte convenuta: respingere l'avversa opposizione siccome infondata e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo opposto;
in ogni caso dichiarare tenuta – e, come tale, condannare, per le causali dedotte, la Parte_1
, al pagamento in favore della della somma di € 10.183,26,
[...] Controparte_1
oltre agli interessi moratori ex D. Lgs.
9.10.02 n° 231, dalle rispettive scadenze al saldo;
con vittoria delle spese e competenze di giudizio, oltre al rimborso spese generali (15%) e agli accessori di legge.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione ritualmente notificata l'impresa individuale in intestazione proponeva opposizione avverso il decreto n. 777 del 2022 con cui il Tribunale di Sassari le aveva ingiunto il pagamento in favore di Parte_2
della somma di Euro 10.183,26, oltre interessi e spese, per il mancato
[...]
pagamento di tre fatture emesse per le forniture e le lavorazioni di cui ai contratti conclusi con l'avversaria nelle date del 16.6.2021 e del 21.2.2022. Affidava
l'opposizione ai seguenti motivi: sosteneva la nullità ed inefficacia delle clausole contenute nei contratti redatti su moduli predisposti dalla controparte che avevano previsto un aumento del 20% dell'importo convenuto in caso di mancato rispetto
(anche solo parziale) delle modalità e dei termini di pagamento per la loro vessatorietà e il difetto di loro espressa accettazione, atteso che non Parte_1
le aveva mai sottoscritte;
ancora, rilevava la discrepanza tra quanto previsto nei contratti richiamati e quanto effettivamente indicato nelle fatture, dal momento che in base alle previsioni negoziali il contratto del 16/06/2021 aveva previsto un importo di
Euro 16.058,25 (Euro 13.162,50 oltre IVA) e il secondo l'importo di Euro 15.661,75
(Euro 12.837,50 oltre IVA) con conseguente indeterminatezza o indeterminabilità degli importi pretesi, quantificati dalla società in maniera del tutto arbitraria;
contestava la correttezza dei conteggi delle opere eseguite e in particolare sosteneva che la fattura n. 117 del 2022 duplicasse un costo già incluso nella precedente fattura n. 108 del 2022. Concludeva, pertanto, per la revoca del decreto ingiuntivo.
Si costituiva la convenuta che ribadiva il suo credito derivante dalla mancata applicazione dello sconto del 20% previsto nei contratti solo in caso di puntuale pagamento delle fatture che erano state invece saldate in ritardo, sì da rendere necessario emettere altre fatture per recuperare la diminuzione del prezzo cui la controparte non aveva avuto più diritto. Affermava la regolare conclusione dei contratti che erano stati puntualmente eseguiti sia con le forniture che con i pagamenti come pure l'assoluta legittimità della clausola relativa allo sconto. Quanto alla discordanza tra gli importi indicati in contratto e quelli fatturati chiariva come la stessa derivasse dalle effettive quantità di materiale e di lavoro forniti, mai in precedenza contestate ed indicate nelle fatture n. 23 del 2022 e n. 86 del 2021.
Insisteva, pertanto, nella conferma del decreto ingiuntivo o comunque nella condanna della controparte al pagamento delle somme portate nel titolo opposto.
La causa, istruita solo con produzioni documentali, era trattenuta in decisione sulle sopra riportate conclusioni con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Entrambi i contratti conclusi tra le parti oggi in giudizio indicano determinati prezzi per ciascun tipo di prestazione, la cui applicazione è stata, tuttavia, condizionata al puntuale e tempestivo pagamento da parte dell'attrice.
Di tali clausole va certamente esclusa la vessatorietà: è rimasto indimostrato che quelle pattuizioni siano condizioni generali di contratto, predisposte unilateralmente ed applicate dalla convenuta all'uniformità dei rapporti di quel tipo;
la previsione della perdita dello sconto non rientra in nessuna delle fattispecie considerate dal secondo comma dell'art. 1341 c.c. e non determina nessun tipo di squilibrio giuridicamente rilevante tra le prestazioni. Semplicemente, è stato previsto un trattamento economico più vantaggioso per l'impresa attrice che sarebbe stato del tutto giustificato dal tempestivo pagamento delle prestazioni di cui la stessa ha beneficiato e dunque dall'acquisizione da parte della convenuta dell'immediata disponibilità delle somme, di cui invece non ha potuto usufruire. L'inconferenza del richiamo agli artt. 1341 e 1342 c.c. determina il superamento della questione dell'autenticità delle sottoscrizioni apposte dall'impresa attrice alle due clausole, anche considerato che entrambi i contratti si chiudono con ulteriori timbri e sottoscrizioni dell'opponente che ha dunque accettato tutte le regole negoziali convenute.
Vi è, poi, una non corrispondenza tra le misure delle lavorazioni di contratto e quelle indicate come eseguite e contenute nella descrizione delle prestazioni delle fatture su cui è stato applicato lo sconto. Oltre al rilievo per cui è verosimile che le lavorazioni effettivamente svolte siano state maggiori rispetto a quelle preventivate (come anche dimostrato dalla dicitura che si rinviene in entrambi i contratti, nei quali si fa riferimento per il tappeto di usura alla quantità di metri quadrati 1.000,00 circa e dunque a una misura approssimativa e non esatta), vale la considerazione per cui l'effettiva quantità di lavorazioni della s.r.l. è stata indicata nelle fatture n. 86 del
2021 e n. 23 del 2022 che non solo non sono state mai contestate, ma sono state pagate integralmente rispettivamente nelle date del 07/10/2021 e 24/06/2022. Il pagamento senza alcuna riserva non può non costituire un comportamento concludente di accettazione e riscontro delle prestazioni ricevute. Superato, pertanto, anche tale apparente criticità, devono ritenersi dovuti gli importi di cui alle fatture n.
107 e n.108 del 2022 con cui la convenuta ha correttamente preteso di CP_1
recuperare lo sconto del 20%, non giustificato a causa dei ritardati pagamenti.
Quanto alla fattura n. 117 del 2022 di Euro 685,19, che sarebbe integrativa della n.
108, deve osservarsi come la fattura n. 86 del 2021 emessa con lo sconto abbia applicato per la fresatura di mq. 901,10 il costo di Euro 2,50 al mq. (previsto nel primo contratto del 16.6.2021) per il complessivo importo di Euro 2.252,75.
Successivamente è stata emessa la fattura n. 108 di recupero dello sconto praticato che secondo il dettaglio prodotto in sede monitoria comprende il costo della fresatura non più di Euro 2,50 al mq. ma di Euro 3,13 al mq., stante il recupero dello sconto di
Euro 0,63; ma tale prospetto giunge a quantificare il maggior importo dovuto solo in
Euro 1,56 che è probabilmente frutto di un errore, essendo pacifico dalla fattura n. 86 del 2021 che i mq. di fresatura sono stati 901,10. Se si esamina il dettaglio esplicativo del debito confluito nella fattura n. 117 si legge che nella precedente fattura n. 108 vi
è stata l'erronea indicazione del costo di Euro 2,50 a mq. e che il totale della fresatura ammonta a mq. 901,10 (che nella fattura 117 viene confermata come quantità corretta). Tuttavia, si fa poi riferimento ad una diversa quantificazione delle opere eseguite pari a mq. 898,60 per giungere alla differenza pretesa di Euro 561,63 che, in conclusione, non è comprensibile. Soprattutto la totale incertezza sull'esatta determinazione delle lavorazioni su cui è stata quantificata la somma da recuperare per il venir meno dello sconto impedisce di fare chiarezza su detto importo che è stato espressamente contestato dall'opponente e che sarebbe stato onere della convenuta provare sulla base di oggettivi riscontri che sono mancati in giudizio (ai fini del quale vale solo quanto tempestivamente prodotto). Il credito portato dalla fattura da ultima esaminata non può, dunque, essere riconosciuto.
Il parziale accoglimento dell'opposizione determina la revoca del decreto ingiuntivo n. 777 del 2022 e la sua sostituzione con la condanna di Parte_1
al pagamento in favore di
[...] Parte_2
della somma di Euro 9.498,07 di cui alle fatture n.107 e n. 108 del 2022,
[...]
oltre interessi ex D.lgs. 231 del 2002.
Il complessivo esito del giudizio giustifica la decisione di condannare l'attrice al pagamento in favore della convenuta della quota di tre quarti delle spese di lite
(anche quanto al procedimento monitorio) con compensazione della restante quota di un quarto.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
- in parziale accoglimento dell'opposizione revoca il decreto ingiuntivo n. 777 del 2022;
- condanna al pagamento in favore di Parte_1
della somma di Euro Parte_2
9.498,07 oltre interessi ex D.lgs. 231 del 2002;
- condanna alla rifusione in favore di Parte_1
della quota di tre quarti Parte_2
delle spese di lite, quota liquidata in euro 3.780,00 oltre Euro 109,00 per spese vive, rimborso forfetario ed accessori di legge, con compensazione della restante quota di un quarto.
Sassari, 17/05/2024
Il Giudice
Dott.ssa Ada Gambardella