Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 14/01/2025, n. 383 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 383 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI V SEZIONE CIVILE R.G. 3091/2022 Verbale dell'udienza del 14/01/2025 Per l'opponente è presente l'avv. Orlando. Per il Condominio è presente l'avv. D'Aprano. Il giudice, letto l'art. 281 sexies c.p.c., invita le parti a precisare le conclusioni e discutere la causa. I procuratori si riportano ai propri atti ed alle conclusioni ivi rassegnate. L'avv. Orlando contesta, inoltre, la costituzione dell'avv. D'Aprano perché il verbale del condominio con cui si era chiesta la sostituzione del precedente difensore con l'attuale non è stato approvato dall'assemblea; poiché è onere del giudice verificare la legittimità della costituzione chiede che la controparte sia invitata a giustificare i propri poteri. L'avv. D'Aprano deduce che è stato nominato in sostituzione dell'avv. Carro in quanto la stessa ha rinunciato agli atti e ritiene di essere legittimato anche a prescindere dalla ra- tifica assembleare. Il giudice, all'esito della camera di consiglio, assenti i procuratori, pronuncia sentenza, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI NAPOLI V SEZIONE CIVILE In persona del giudice unico dott. Gabriele Montefusco ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa iscritta al n. 3091 del ruolo generale per gli affari contenziosi civili dell'anno 2022 avente ad oggetto azione di opposizione a precetto TRA
, c.f. , rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Parte_1 C.F._1
Orlando, elett.te domiciliata in Napoli, C.so Umberto I n. 106, presso lo studio dell'avv. Vincenzo Orlando, OPPONENTE E
CON SEDE IN CORSO SAN GIOVANNI Controparte_1
A TEDUCCIO N. 913, NAPOLIc.f.: , in persona dell'amministratore p.t., P.IVA_1
Il presente provvedimento reca firma digitale del Giudice Pag. 1
, per la somma pari Controparte_2 ad € 12.574,61, fondato sul decreto ingiuntivo n. 3192/2021 emesso dal Tribunale di Napoli in data 19/04/2021, deducendo la nullità, l'inefficacia, l'annullabilità e l'illegittimità del titolo esecutivo, per l'inesistenza dell'obbligazione esecutiva, omettendo di argomentare le ragioni poste alla base della domanda. Rilevata la nullità dell'atto di citazione, ex art. 164 comma IV c.p.c., il Giudice, con provvedimento del 25/10/2022, ha concesso all'opponente termine fino al 25/01/2023 per rinnovare l'atto introduttivo, adempimento formalmente eseguito tempestivamente ma, tuttavia, a mezzo di atto nuovamente privo dei requisiti di rito. Si è costituito il , Controparte_2 resistendo alla domanda e chiedendone il rigetto. L'opposizione va dichiara inammissibile. In via preliminare, si evidenzia che è di scarsa rilevanza la questione della costituzione, in sostituzione del precedente difensore, dell'avv. D'aprano. Infatti, anche ove tale costitu- zione fosse invalida, il resterebbe rappresentato dal precedente difensore. CP_2
Essendo convenuto, alcun impulso deve dare alla lite, rimanendo, per l'attività compiuta, legittimamente controparte dell'attrice, con la necessità di liquidare le spese di lite in suo favore (non avendo il nuovo difensore nemmeno richiesto l'attribuzione in proprio favo- re). Tanto premesso, ai sensi del disposto normativo ex art. 164 IV comma c.p.c., se il Giu- dice rileva la nullità dell'atto di citazione, in quanto risulta omesso o assolutamente incer- to il requisito stabilito nel numero 3) dell'art. 163 (la determinazione della cosa oggetto della domanda) ovvero se manca l'esposizione dei fatti di cui al numero 4) dello stesso articolo (l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della do- manda, con le relative conclusioni), fissa all'attore un termine perentorio per rinnovare la citazione o, se il convenuto si è costituito, per integrare la domanda. Nel caso di specie, questo giudice, con provvedimento reso all'esito dell'udienza a tratta- zione scritta del 25/10/2022, rilevata la nullità dell'atto di citazione per omessa indica- zione della causa petendi, ha assegnato all'opponente termine fino al giorno 25/01/2023, per la rinnovazione dell'atto introduttivo.
Il presente provvedimento reca firma digitale del Giudice Pag. 2 L'opponente, seppur abbia formalmente tempestivamente eseguito tale ultimo adempi- mento, con l'atto di integrazione della citazione non ha sanato la nullità della stessa, rile- vata nuovamente per i medesimi motivi con il provvedimento del 24/05/2023. Invero, la sig.ra , con l'atto di integrazione, limitandosi ad un rimando al primo at- Pt_1 to introduttivo, non ha formulato nuove argomentazioni a sostegno della domanda pro- posta. Va precisato che la costituzione del convenuto non è idonea a sanare i vizi della editio ac- tionis, poiché l'atto è affetto da un vizio che solo l'attore può sanare integrando la do- manda con l'indicazione di ulteriori ragioni di fatto e di diritto omesse in precedenza, né può trovare applicazione la sanatoria di cui al disposto normativo ex art. 156 co. 3, dato che, nonostante l'eventuale costituzione del convenuto, lo scopo non potrebbe essere raggiunto, per la mancanza degli elementi tali da permettere al convenuto stesso una compiuta difesa ed al giudice di pronunciarsi nel merito (cfr. Cass. Civ. n. 17495/2011; Cass. civ. n. 6673/2018). Solo per completezza, si rileva che la nomina di un professionista ai fini della predisposi- zione di un accordo di composizione della crisi fuoriesce dall'ambito della presente con- troversia, dovendo l'istanza proporre istanza ad hoc presso la sezione competente, rispet- tando i requisiti di forma previsti in materia. In conclusione, l'opposizione va dichiarata inammissibile. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano ai sensi del D.M. 147/2022, in ragione del valore della lite, ai minimi dello scaglione corrispondente, esclusa la fase istruttoria, tenuto conto dell'attività svolta e dell'esito in rito del giudizio. Stante l'assenza degli elementi minimi richiesti dalla legge ai fini dell'ammissibilità della domanda e della ottemperanza solo formale all'ordine di integrazione, si ritiene che sus- sistano i presupposti per la condanna ex art. 96 c.p.c., in misura pari a quella delle spese di lite liquidate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda di cui in epigrafe, ogni istanza avversa disattesa, così provvede:
- dichiara inammissibile l'opposizione;
- condanna alla refusione dei compensi di lite nei confronti del Parte_1 CP_3
, che liquida in € 1.700,00, oltre spese al 15%, Iva e Cpa come per legge,
[...]
- condanna, altresì, la stessa al pagamento dell'importo di € 1.700,00 ex art. 96 c.p.c. in favore del . CP_2
Così deciso in Napoli, il 14/01/2025
Il giudice dott. Gabriele Montefusco
Il presente provvedimento reca firma digitale del Giudice Pag. 3