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Sentenza 2 dicembre 2024
Sentenza 2 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 02/12/2024, n. 2381 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 2381 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRANI
SEZIONE LAVORO
Il giudice dott. Luca Caputo nel procedimento r.g.n. 2369/2024 avente ad oggetto: retribuzione ha pronunciato, ex artt. 429 e 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
TRA
, nata ad [...] l'[...], rappresentata e Parte_1 difesa, in virtù di procura allegata ricorso, dall'avv. Marco
Dibitonto, presso il cui studio in Foggia, alla via della
Repubblica, 25 elettivamente domicilia
RICORRENTE
E
[...]
Controparte_1
tutti
[...] costituiti in giudizio in persona del dirigente scolastico pro tempore, e con questi elettivamente domiciliati come da memoria difensiva
RESISTENTI
CONCLUSIONI
In data 2 dicembre 2024 la causa è decisa all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.
Si precisa che almeno una delle parti ha depositato note di trattazione scritta
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Il presente giudizio ha ad oggetto l'accertamento del diritto della parte ricorrente, in qualità di collaboratore scolastico, a ottenere il c.d. compenso individuale accessorio.
Il fatto
Con ricorso depositato il 22.03.2024, , dopo aver Parte_1 premesso di aver lavorato alle dipendenze del
[...]
come collaboratrice scolastica con contratto a Controparte_1 tempo determinato, ha dedotto: di avere lavorato, in particolare, negli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022 per i periodi e presso gli Istituti scolastici analiticamente indicati in ricorso;
di avere diritto alla voce retributiva “compenso individuale accessorio”.; che il mancato riconoscimento del suddetto compenso per il personale scolastico è contrario al principio di non discriminazione di derivazione comunitaria, non essendovi alcuna ragione che ne giustifichi il mancato riconoscimento.
In conseguenza di ciò ha chiesto che il Tribunale accerti il diritto
a percepire il compenso individuale accessorio per l'incarico svolto, con condanna del a corrispondere l'importo CP_1 dovuto a titolo di compenso individuale accessorio, oltre interessi
e rivalutazione;
con vittoria di spese con attribuzione.
Costituitisi in giudizio, il e Controparte_1
l' hanno eccepito, in Controparte_1 primo luogo che dal computo dei giorni per i quali parte ricorrente rivendica l'attribuzione del compenso individuale accessorio (CIA) per il personale ATA si devono sottrarre i giorni di assenza.
Inoltre, hanno eccepito che la domanda è infondata perché il
Compenso Individuale Accessorio (CIA) spetta al personale ATA con incarico a tempo indeterminato, ai supplenti annuali (incarico fino al 31 agosto) e ai supplenti fino al termine delle attività didattiche (30 giugno), ma non ai supplenti che svolgono incarichi temporanei e che tale previsione è legittima.
2 In conseguenza hanno concluso per il rigetto della domanda e in subordine per il riconoscimento del compenso per i soli giorni effettivi.
LA DECISIONE
1. La domanda è fondata e va accolta nei termini che seguono.
In primo luogo, è documentalmente provato che la ricorrente ha lavorato come collaboratrice scolastica con contratti a tempo determinato per i seguenti periodi: dal 13.10.2020 all'11.06.2021; dal 05.10.2021 al 30.12.2021; dal 31.12.2021 al 31.03.2022; dal 01.04.2022 al 09.06.2022.
Parimenti non è contestato che il non abbia CP_1 corrisposto, per i suddetti periodi, il Compenso Individuale
Accessorio.
Sul punto deve osservarsi che l'art. 82, comma 1, CCNL 2007
(previsto anche nella contrattazione successiva) sancisce che “al personale ATA delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative, è corrisposto, con le decorrenze a fianco indicate, un compenso individuale accessorio, nelle misure e con le modalità di seguito elencate”; il comma 5, destinato al personale a tempo determinato, prevede la corresponsione del compenso individuale accessorio dalla data di assunzione del servizio per ciascun anno scolastico al personale ATA con rapporto di impiego a tempo determinato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico, e dalla data di assunzione del servizio, e per un massimo di dieci mesi per ciascun anno scolastico, al personale ATA con rapporto di impiego a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche”.
Il successivo comma 7 precisa che il compenso in questione spetta in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato, mentre il comma 8, nel disciplinare le modalità di calcolo e liquidazione del compenso,
3 prevede che esso sia commisurato in misura di 1/30 per ciascun giorno di servizio, in caso di servizio di durata inferiore al mese.
Tale disciplina, specificamente diretta al personale ATA, è del tutto analoga a quella prevista per il personale docente dall'art. 7 CCNL 2001 in tema di retribuzione professionale docenti.
Con riferimento a tale ultima voce retributiva si è pronunciata la
Corte di Cassazione con la recente ordinanza n. 20015/2018, fornendo un'interpretazione costituzionalmente orientata al rispetto del principio di non discriminazione tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato comparabili, dettato dalla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE.
In particolare, la Suprema Corte ha affermato che “L'art. 7, comma 1, del c.c.n.l. per il personale del comparto scuola del 15 marzo 2001, che attribuisce la "retribuzione professionale docenti" a tutto il personale docente ed educativo, si interpreta - alla luce del principio di non discriminazione di cui alla clausola
4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE - nel senso di ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla l. n. 124 del 1999, sicché il successivo richiamo contenuto nel comma 3 alle "modalità stabilite dall'art.
25 del c.c.n.i. del 31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal predetto contratto collettivo integrativo”.
Ciò, del resto, appare in linea con il tenore letterale dell'art. 7, che rinvia all'art. 24 del CCNI del 31.08.1999 solo per quanto concerne i criteri di calcolo del compenso accessorio nonché con il principio di non discriminazione sancito dalla clausola 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato del
18.3.1999, attuato dalla Direttiva 1999/70/CE del 28.6.1999,
4 che prevede: “Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive”.
In altri termini, secondo i Giudici di Legittimità non sussistono ragioni per applicare un trattamento deteriore sul piano economico ai docenti che, come la ricorrente, hanno svolto incarichi che non coincidono con l'intera durata dell'anno scolastico o con la durata delle attività scolastiche, non potendosi ravvisare alcuna diversità nelle mansioni svolte con gli altri docenti e sussistendo, anche in questo caso, la medesima finalità di “valorizzazione professionale della funzione docente” che è alla base della previsione della c.d. retribuzione professionale docenti prevista dall'art. 7 del CCNL del
15.03.2001.
2. Ciò posto, non vi sono ragioni per escludere che la disciplina fin qui richiamata, sulla scorta dei principi affermati dalla Corte di Cassazione, debba essere analogamente interpretata anche con riferimento al personale ATA.
Deve osservarsi, infatti, che l'emolumento in esame ha natura fissa e continuativa e non è collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione del personale ATA, e rientra pertanto in quelle “condizioni di impiego” ai sensi della clausola
4 sopra citata, che il datore di lavoro, pubblico o privato, è tenuto ad assicurare agli assunti a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive che ne giustifichino il mancato riconoscimento, ragioni oggettive che non sono ravvisabili nel caso di specie.
Tale ricostruzione, del resto, appare in linea con la giurisprudenza della CGUE formatasi in relazione alla clausola 4
5 dell'accordo quadro, che è consolidata nel senso che tale clausola escluda qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata, e possa essere fatta valere incondizionatamente dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha quindi l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, anche disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno.
La disparità di trattamento, infatti, può essere giustificata da ragioni oggettive solo in base ad elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura e caratteristiche delle mansioni espletate.
Nel caso di specie il C.I.A., che ha senz'altro natura retributiva,
è attribuito dal comma 1 dell'art. 82 CCNL “al personale ATA delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative”, senza ulteriori differenziazioni, con una formula ampia e idonea, in quanto tale, a ricomprendere tutti gli assunti, a tempo indeterminato e a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico.
Del resto, non vi è dubbio che la prestazione del personale ATA rivesta le medesime caratteristiche di contenuto e utilità quale che sia la durata temporale dell'incarico e la fonte dello stesso, né sono ravvisabili – e comunque parte resistente non le ha eccepite né provate – condizioni oggettive che consentirebbero un differente trattamento retributivo in relazione alla durata dell'incarico.
Quanto al comma 5 del citato art. 25 del CCNL, esso contiene specificazioni sulla decorrenza e durata del compenso per il personale a tempo determinato e, a fronte di una accertata assenza di diversificazione dell'attività propria di tutti gli assunti a tempo determinato, non può intendersi destinato ad
6 individuare le categorie di personale ivi richiamate (gli assunti con contratto di durata annuale, o sino al termine delle attività didattiche) quali soli destinatari del trattamento accessorio, senza che ciò determini un contrasto con la richiamata clausola
4; si tratta pertanto di una di quelle “misure e modalità di seguito indicate” preannunciate al primo comma, e non di una delimitazione dei beneficiari del compenso.
L'emolumento deve, quindi, ritenersi riconosciuto a tutto il personale ATA, senza distinzioni tra assunti a tempo indeterminato e determinato e fra le diverse tipologie di supplenze;
le modalità stabilite dall'art. 82, comma 5, CCNL debbono infatti intendersi limitate ai soli criteri di decorrenza e durata di corresponsione del trattamento accessorio. Del resto, a conferma di ciò vi è la previsione del comma 8 dell'art. 82 CCNL sulla liquidazione del compenso anche per periodi di servizio inferiori al mese, in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato.
Quanto alla contestazione delle giornate lavorative da parte del
, essa è generica e come tale sostanzialmente CP_1 irrilevante.
Alla luce di ciò, va accertato e dichiarato il diritto di Pt_1
a percepire il “compenso individuale accessorio” in
[...] relazione all'incarico svolto negli anni scolastici 2020/2021 e
2021/2022 (per i giorni di servizio effettivi dal 13.10.2020 all'11.06.2021, dal 05.10.2021 al 30.12.2021, dal 31.12.2021 al
31.03.2022 e dal 01.04.2022 al 09.06.2022) e, il
[...] in persona del Ministro pro tempore, Controparte_1 va condannato al pagamento in suo favore del relativo importo, da determinare calcolando i giorni di lavoro dalla ricorrente come indicati e procedendo alla quantificazione del relativo importo per periodi di servizio inferiori al mese, in ragione di
1/30 dell'importo di tale voce per ciascun giorno di servizio
7 effettivo prestato, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria nei limiti di legge dalla maturazione del diritto al saldo.
Spese processuali
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate ai sensi del d.m. n. 55/2014, e successive modifiche, applicando i valori non inferiori ai minimi dello scaglione di riferimento (fino ad € 5.200,00), con esclusione della voce relativa alla fase istruttoria. Le spese sono liquidate con attribuzione al procuratore antistatario avv.to Marco Dibitonto che ne ha fatto richiesta.
Il compenso è aumentato del 30%, ai sensi dell'art. 4, comma 1 bis, del Decreto del Ministro della giustizia 10 marzo 2014, n.
55, come previsto dall'art. 1 del Decreto 8 marzo 2018, n. 37 del
Ministero della Giustizia, , che prevede che: “Il compenso determinato tenuto conto dei parametri generali di cui al comma
1 è di regola ulteriormente aumentato del 30 per cento quando gli atti depositati con modalità telematiche sono redatti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione e, in particolare, quando esse consentono la ricerca testuale all'interno dell'atto e dei documenti allegati, nonché la navigazione all'interno dell'atto”; ciò tenuto conto del fatto che gli atti del difensore sono redatti nel caso di specie in conformità
a tali criteri.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trani, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando sulla controversia r.g.n. 2369/2024 come innanzi proposta, così provvede:
1. dichiara il diritto di a ottenere il Compenso Parte_1
Individuale Accessorio per il periodo di servizio indicato in parte motiva;
2. condanna, per l'effetto, il Controparte_1
, in persona del tempore, al pagamento in
[...] CP_2
8 favore di del relativo importo, da determinare Parte_1 calcolando i giorni di lavoro dalla ricorrente (dal 13.10.2020 all'11.06.2021, dal 05.10.2021 al 30.12.2021, dal 31.12.2021 al
31.03.2022 e dal 01.04.2022 al 09.06.2022) e procedendo alla quantificazione del relativo importo per periodi di servizio inferiori al mese, in ragione di 1/30 dell'importo di tale voce per ciascun giorno di servizio effettivo prestato, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria nei limiti di legge dalla maturazione del diritto al saldo;
3. condanna il , in persona Controparte_1 del al pagamento delle spese processuali Controparte_3 in favore della ricorrente, che liquida in € 1.339,00 per compenso professionale, già comprensivo dell'aumento del 30%, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali del 15% come per legge, con attribuzione al procuratore antistatario avv. Marco
Dibitonto.
Trani, 2.12.2024
Il giudice
Dott. Luca CAPUTO
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