Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 17/03/2025, n. 216 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 216 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
N. 1602/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERNI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. ssa Monica Velletti Presidente rel.
dott. ssa Luciana Nicoli' Giudice
dott. ssa Elisa Iacone Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1602/2024 promossa da:
nato a [...] il [...], con il patrocinio dell'Avv. DINO Controparte_1
PARRONI, con elezione di domicilio presso il difensore come da procura in atti;
RICORRENTE
E
nata a [...] il [...], con il patrocinio dell'Avv. BRUNO CP_2
IANNIELLO, con elezione di domicilio presso il difensore come da procura in atti;
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato l'08.10.2024 ha chiesto che il Tribunale pronunci la Controparte_1 cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con CP_2
Il ricorrente ha esposto:
-di aver contratto matrimonio in NI (TR) in data 13.03.1994 con CP_2
-che dall'unione sono nati figli: e;
Persona_1 Persona_2
-che, venuta meno l'affectio coniugalis, e divenuta intollerabile anche la convivenza, CP_2 roponeva ricorso per separazione giudiziale;
[...]
-che, successivamente, i coniugi, dopo aver confermato la volontà di non conciliarsi, hanno concordemente prestato il loro consenso alla separazione;
-che, con sentenza del 29.11.2022, il Tribunale di NI dichiarava la separazione dei coniugi;
- che il ricorrente svolge attività lavorativa, quale lavoratore subordinato, con redditi per l'anno 2023 pari ad euro 18.606,00;
- che svolgerebbe attività lavorativa presso la locale Fabbrica d'Armi, quale CP_2 lavoratrice subordinata di una ditta esterna di somministrazione pasti;
-che la separazione si è protratta ininterrottamente e, da allora, non si è ricostituita tra gli stessi né la comunione materiale né quella spirituale, pertanto, non è ipotizzabile un ricongiungimento dei coniugi;
-che sono, altresì, trascorsi i termini di legge per richiedere la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
tanto premesso, il ricorrente ha chiesto venisse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, disponendo che ciascun coniuge provveda al proprio mantenimento con mezzi propri e, dunque, dichiararsi non dovuto alcun assegno divorzile;
stabilire a carico di Controparte_1 contributo al mantenimento in favore della figlia , fino a quando la predetta non sarà Persona_2 economicamente autosufficiente, pari ad euro 150,00 mensili, oltre il 50% delle spese straordinarie per i figli e . Persona_1 Persona_2
Si è costituita non opponendosi alla richiesta di cessazione degli effetti civili CP_2 del matrimonio, sussistendone i presupposti e rappresentando che nelle more le parti avevano raggiunto un accordo, concludendo pertanto chiedendo la cessazione degli effetti civili del matrimonio, con accoglimento delle conclusioni congiunte.
Disposta la comparizione delle parti davanti alla Presidente delegata, i difensori degli stessi hanno dichiarato di aver raggiunto un accordo e hanno concluso chiedendo l'accoglimento delle conclusioni congiunte. La causa è stata quindi rimessa al Collegio per la decisione, acquisito il parere del Pm in data
18.01.2025.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio deve essere accolta.
Risulta, infatti, dimostrato l'avvenuto decorso, alla data del deposito del ricorso, del termine normativamente previsto dalla data dalla separazione e della definizione del procedimento di separazione;
da allora i coniugi vivono ininterrottamente separati ed il Collegio deve escludere ogni possibilità di ricostituzione del consorzio familiare alla luce del tempo ormai trascorso dalla separazione e del contegno processuale ed extraprocessuale delle parti, che dimostrano che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi si è definitivamente esaurita.
Deve, pertanto, pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente Ufficiale dello stato civile di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Quanto alle condizioni del divorzio le parti hanno raggiunto un accordo chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni congiunte:
“- Pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, celebrato con rito religioso in NI il
13.03.1994 con atto trascritto nei registri di stato civile del Comune di NI anno 1994, atto n. 13, parte II Serie A con ordine all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di NI di provvedere all'annotazione della sentenza;
- I coniugi si riconoscono reciprocamente la piena autosufficienza economica e reddituale come da dichiarazione dei redditi di entrambi che si versano in atti e pertanto il Sig. non Controparte_1 corrisponderà alcun assegno divorzile alla Sig.ra CP_2
- Il Sig. corrisponderà alla un contributo al mantenimento pari ad Euro Controparte_1 Persona_2
300,00 per il periodo necessario affinché quest'ultima superi tutti gli esami universitari compreso quello di laurea pari a mesi 15 decorrenti dalla data di comparizione dei coniugi fissata per il giorno
15 Gennaio 2025 di poi, successivamente al conseguimento della laurea, il verserà alla figlia Per_2 un contributo al mantenimento pari ad Euro 150,00 fino a quando non sarà pienamente Per_2 autosufficiente;
- Porre a carico del in misura del 50% le spese straordinarie indispensabili Controparte_1 nell'interesse dei Figli e fino a quando gli stessi non saranno Persona_1 Persona_2 pienamente autosufficienti dal punto di vista economico;
- I coniugi si danno reciproco assenso all'espatrio;
- Le spese e le competenze di lite si intendono interamente compensate tra le parti e i procuratori,
Avv. Dino Parroni, ed Avv. Bruno Ianniello, sottoscrivono la presente anche per rinuncia al vincolo di solidarietà professionale “.
Il collegio ritiene congrue le condizioni del divorzio sopra riportate.
La materia trattata e le ragioni della decisione giustificano l'integrale compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Controparte_1
in NI (TR) il 13.03.1994 alle condizioni congiunte riportate in parte motiva;
CP_2
dispone l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile del Comune di NI (TR) (registro degli atti di matrimonio dell'anno 1994, atto n. 13, parte II, serie A);
spese compensate tra le parti.
Così deciso nella camera di consiglio in data 12.3.2025
.
PRESIDENTE est.
dott.ssa Monica Velletti