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Sentenza 25 febbraio 2026
Sentenza 25 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. VI, sentenza 25/02/2026, n. 1060 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo |
| Numero : | 1060 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1060/2026
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 6, riunita in udienza il 19/02/2026 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
SALEMI ANNIBALE RENATO, Giudice monocratico in data 19/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1695/2025 depositato il 08/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 25012033558 REGISTRO 2025
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Il rappresentante di Ag. Entrate si riporta alla richiesta di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere;
Insiste sulla compensazione delle spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 08.05.2025, RGR n.1695/25, il Notaio Dott. Ricorrente_1, rappresentato e difeso dall'Avv. Difensore_1 impugnava l'avviso di liquidazione con codice atto n° 25012033558, notificato in data 02/04/2025, con cui è stato richiesto, in relazione all'atto notarile del 14/02/2025, repertorio n. 15994/12499 registrato in via telematica il 24/02/2025 al n. 6454 serie 1T, presso il competente ufficio dell'ADE di Palermo, il pagamento dell'importo € 450,00 a titolo imposta di registro, ritenendolo illegittimo.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate depositando richiesta di estinzione del giudizio avendo provveduto all'annullamento dell'atto impugnato.
All'udienza del 19.2.2026 la controversia veniva posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, Visti gli atti e i documenti allegati;
Visite le deduzioni dell'Ufficio, visto il provvedimento di annullamento prot. 225 del 27.01.2026, Letto l'art. 46 D.lgs 31.12.92 n. 546,
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere.- Spese Compensate.
Così deciso in Palermo in data 19.02.2026 I
l Giudice Monocratico
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 6, riunita in udienza il 19/02/2026 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
SALEMI ANNIBALE RENATO, Giudice monocratico in data 19/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1695/2025 depositato il 08/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 25012033558 REGISTRO 2025
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Il rappresentante di Ag. Entrate si riporta alla richiesta di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere;
Insiste sulla compensazione delle spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 08.05.2025, RGR n.1695/25, il Notaio Dott. Ricorrente_1, rappresentato e difeso dall'Avv. Difensore_1 impugnava l'avviso di liquidazione con codice atto n° 25012033558, notificato in data 02/04/2025, con cui è stato richiesto, in relazione all'atto notarile del 14/02/2025, repertorio n. 15994/12499 registrato in via telematica il 24/02/2025 al n. 6454 serie 1T, presso il competente ufficio dell'ADE di Palermo, il pagamento dell'importo € 450,00 a titolo imposta di registro, ritenendolo illegittimo.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate depositando richiesta di estinzione del giudizio avendo provveduto all'annullamento dell'atto impugnato.
All'udienza del 19.2.2026 la controversia veniva posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, Visti gli atti e i documenti allegati;
Visite le deduzioni dell'Ufficio, visto il provvedimento di annullamento prot. 225 del 27.01.2026, Letto l'art. 46 D.lgs 31.12.92 n. 546,
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere.- Spese Compensate.
Così deciso in Palermo in data 19.02.2026 I
l Giudice Monocratico