CA
Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 21/05/2025, n. 1841 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 1841 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Venezia
SEZIONE SECONDA
R.G. 2203/2023
La Corte d'Appello di Venezia, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti
Magistrati:
Dott. Enrico Schiavon Presidente
Dott. Martina Gasparini Consigliere rel.
Dott. Caterina Caniato Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa con atto di citazione in riassunzione da
(cod. fisc. , in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante p.t. con l'avv.to Marco Annoni e l'avv.to Davide Mastrantoni attrice in riassunzione contro il (cod. fisc. ) in persona del Controparte_1 P.IVA_2
curatore p.t. convenuta in riassunzione - contumace
Oggetto: Impugnativa lodo arbitrale Giudizio di rinvio ex art.392 c.p.c. – ordinanza
Corte di Cassazione n.23974/2023 depositata il 7.8.2023.
CONCLUSIONI
Per Parte_1
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Venezia, disattesa ogni contraria eccezione e deduzione,in applicazione del principio di diritto enunciato dalla MA Corte con l'ordinanza n. 23974, pubblicata in data 7 agosto 2023 e non notificata, respingere l'impugnazione proposta dalla avverso il lodo arbitrale Parte_2
pronunciato tra la e la Parte_3 [...]
in data 23.12.2013. Con vittoria di spese, competenze ed Parte_2 onorari”.
MOTIVAZIONE
Fatto
Con ordinanza n.23974/2023 la Corte di Cassazione ha cassato la sentenza n.2620/2018 di questa Corte d'Appello, pubblicata il 20.9.2018, e ha disposto il rinvio ad altra sezione. La Corte di Cassazione così riferisce lo svolgimento del processo: “La Contr (di seguito, ), in qualità di mandataria dell' ostituita con Parte_3 Pt_3
le mandanti (di seguito e CP_3 CP_3 Parte_2
(di seguito, , avviava un procedimento arbitrale nei confronti di CP_1
quest'ultima, avvalendosi della clausola compromissoria prevista dall'art. 23 della scrittura privata del 12/01/2006, per sentirla condannare al pagamento della quota di competenza degli oneri derivanti dall'esecuzione dell'appalto aggiudicato all'ATI, relativo alla progettazione esecutiva e alla realizzazione di opere nell'ambito degli interventi di velocizzazione della linea RFI Palermo-Agrigento.
In particolare, la deduceva che le tre imprese associate avevano costituito, in Pt_3
data 20/12/2006, una società consortile, la (di seguito, Parte_4
, con lo scopo di ripartire i ruoli di direzione tecnica e di Parte_4
amministrazione, nonché i relativi compensi, aggiungendo che le crescenti difficoltà economiche delle due mandanti avevano costretto la mandataria, obbligata in solido nei confronti della stazione appaltante, a sopportare quasi interamente gli oneri dell'appalto.
Per tali motivi, la chiedeva che, accertato l'inadempimento della Pt_3 CP_1
quest'ultima venisse condannata al pagamento delle somme dovute in base alla scrittura del 12/01/2006.
Gli arbitri, respingendo le eccezioni pregiudiziali e preliminari della CP_1
accertavano l'inadempimento di quest'ultima agli obblighi come sopra assunti, condannandola al pagamento della somma di €4.529.407,57 a titolo di maggiori costi sopportati, di € 923,48 a titolo di rimborsi di garanzie prestate e di € 925.507,88 per oneri finanziari derivanti da interessi ex d.lgs. n. 231 del 2002.
pag. 2/9 Il lodo veniva impugnato dalla che conveniva in giudizio la , nei CP_1 Pt_3
cui confronti era stata aperta la procedura di amministrazione straordinaria, la cessionaria subentrante e la cessionaria divenuta CP_4 Controparte_5
tale all'esito dell'omologa della proposta di concordato ex art. 78 d.lgs. n. 270 del 1999.
L'impugnazione veniva respinta.”
Avverso la decisione della Corte d'Appello proponeva Controparte_1 Parte_2
ricorso per cassazione, affidato a sei motivi.
Con il primo motivo di ricorso è dedotta la violazione e la falsa applicazione degli artt.
113, 817 e 829 c.p.c. in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., nella parte in cui la sentenza impugnata ha ritenuto infondata l'eccezione di incompetenza territoriale del collegio arbitrale sollevata dalla ricorrente, sul convincimento (ritenuto erroneo dalla che la stessa non fosse mai stata agitata durante la fase arbitrale. CP_1
Con il secondo motivo di ricorso è dedotta la violazione e la falsa applicazione degli artt. 810, 145 e 156 c.p.c., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per avere la sentenza escluso che il vizio di notifica dell'atto di introduzione del giudizio arbitrale e contestuale nomina dell'arbitro avesse determinato la nullità della costituzione del collegio e quindi del lodo arbitrale (anche in relazione alla mancata nomina dell'arbitro da parte della che, secondo la ricorrente, avrebbe dovuto partecipare al CP_3
giudizio).
Con il terzo motivo di ricorso è dedotta la violazione e la falsa applicazione degli artt.
Ili, 112, 816 e 829 c.p.c., oltre che dell'art. 27 dell'atto costitutivo del 20/12/2006, , in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per avere la sentenza impugnata disatteso l'interpretazione delle clausole statutarie del costituito tra le società partecipi CP_6
dell'ATI, tese a dirimere le controversie tra i membri dello stesso.
Con il quarto motivo di ricorso è dedotta la nullità della sentenza, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., in relazione agli artt. 132 e 156, comma 2, 113 e 829 c.p.c., all'art. 1719 c.c. e all'art. 37 d.lgs. n. 163 del 2006, per avere la Corte d'appello fatto confusione tra le prospettazioni delle parti e quanto affermato in sede arbitrale, nel capo della decisione che ha statuito sul dedotto difetto di legittimazione della e CP_1
comunque sull'infondatezza della domanda formulata nei confronti di quest'ultima.
Con il quinto motivo di ricorso è dedotta la violazione dell'art. 360, comma 1, n. 5,
pag. 3/9 c.p.c., in relazione all'art. 23 della scrittura privata del 12/01/2006, di cui è prospettata l'erronea interpretazione, poiché la Corte di merito avrebbe dovuto avvedersi che, in base al menzionato articolo, gli arbitri da nominare erano cinque, dovendo partecipare al giudizio anche la con violazione dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., in CP_3
relazione all'eccepito litisconsorzio necessario oltre che con la anche con la CP_3
il cui fallimento, secondo parte ricorrente, avrebbe, peraltro, Parte_4
dovuto portare all'interruzione del giudizio.
Con il sesto motivo di ricorso è dedotta la violazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., in relazione alla" mancata dichiarazione di nullità del lodo per nullità e/o inutilizzabilità della CTU in ragione della mancanza di prova in ordine alla spettanza delle somme richieste e liquidate in favore della nonché l'omessa pronuncia su tutte le Pt_3
domande ed eccezioni formulate sul punto (art.829, comma 1, n.12 c.p.c.).
La in qualità di società incorporante la Parte_1 Controparte_5
(proponente domanda di concordato ex art 78 d.lgs 270/99 nell'ambito della procedura di a.s. di , omologato dal Tribunale di Venezia il 15.10.2013) si è difesa con Pt_3
controricorso, mentre la in amministrazione straordinaria è rimasta Parte_3
contumace.
Con la sentenza di rinvio la Corte MA di Cassazione ha dichiarato l'infondatezza del primo motivo di ricorso, accolto il secondo motivo, assorbiti gli altri cassando la sentenza impugnata nei limiti del motivo accolto con rinvio alla Corte d'appello di
Venezia, in diversa composizione, anche per la decisione sulle spese del presente giudizio di legittimità con il seguente principio di diritto: “"In tema di arbitrato, ai fini della verifica del raggiungimento dello scopo dell'atto che contiene l'invito all'avversario di procedere alla designazione dei propri arbitri, reso noto senza il rispetto delle forme previste per la notificazione degli atti nel processo civile, il giudice
è chiamato ad accertare non solo che l'atto sia stato portato a conoscenza de! destinatario, ma anche che tale conoscenza sia intervenuta in tempo utile a consentire a quest'ultimo l'esercizio del diritto di scelta del proprio arbitro".
La causa è stata riassunta da che ha chiesto di respingere Parte_1
l'impugnazione proposta dalla avverso il lodo arbitrale Controparte_1 Parte_2
pag. 4/9 pronunciato tra la e la Parte_3 CP_1
in data 23.12.2013, con vittoria di spese, competenze ed onorari
[...] Parte_2
Il è rimasto contumace. Controparte_1
La causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni trascritte in epigrafe.
Ragioni della decisione ha riassunto il giudizio chiedendo di accertare, in Parte_1
applicazione del principio di diritto enunciato dalla MA Corte di Cassazione,
Sezione Prima Civile, con l'ordinanza n. 23974, “che non è stato violato il diritto della a nominare il proprio arbitro” e per l'effetto di respingere l'impugnazione CP_1
proposta dalla avverso il lodo arbitrale pronunciato tra Parte_2
la e la in data 23.12.2013, con vittoria di spese, competenze ed onorari. Pt_3 CP_1
A sostegno della domanda allega che il provvedimento di nomina dell'arbitro ex art 810 comma 2 c.p.c. con il quale il Presidente del Tribunale provvede in caso di inerzia della parte invitata a designare il proprio arbitro è provvedimento pacificamente reclamabile nei termini e con le modalità previste dagli artt. 739 e 742 bis c.p.c. assumendo che “è dimostrato per tabulas che la (oggi ha notificato alla Pt_3 Parte_1 il ricorso per la nomina dell'arbitro proposto dinanzi al Tribunale di Venezia CP_1
con il pedissequo provvedimento di nomina effettuato dal Presidente del Tribunale (v. doc. n. 3), sicché dal momento in cui si è perfezionata detta notifica la medesima era – all'evidenza – pienamente legittimata a proporre reclamo avverso detto CP_1
provvedimento, facendo valere gli stessi (supposti) vizi relativi alla irregolarità della notifica della domanda di arbitrato e procedere quindi alla nomina del proprio arbitro;
diritti che la ha ritenuto opportuno non esercitare pur avendone avuto la facoltà CP_1
di farlo. Alla luce delle suesposte considerazioni, si deve necessariamente concludere che il vizio della notifica della domanda di arbitrato eccepito dalla dinanzi al CP_1
Collegio Arbitrale e – così come già accertato dalla Sentenza di Secondo Grado di codesta Ecc.ma Corte d'Appello e confermato dalla MA Corte con l'Ordinanza – sanato con la costituzione dell'odierna appellata nel procedimento arbitrale, non ha impedito alla medesima l'esercizio del diritto di scelta del proprio arbitro” CP_1
(così testualmente nell'atto di riassunzione).
pag. 5/9 Ebbene rileva il Collegio come diversamente da quanto indicato dall'appellante la questione posta specificamente dalla Corte non è tanto e solo la possibilità di nomina dell'arbitro a seguito dell'avvenuta conoscenza dell'invito alla nomina dell'arbitro, ma lo specifico accertamento “che tale conoscenza sia intervenuta in tempo utile a consentire a quest'ultimo l'esercizio del diritto di scelta del proprio arbitro” e ciò con riferimento precipuo al rilievo svolto in motivazione che “ Guardando, tuttavia, alla funzione dell'invito alla controparte a nominare il proprio arbitro, deve rilevarsi che non è sufficiente accertare l'avvenuta conoscenza di tale invito, essendo necessario verificare che la sia stata messa nelle condizioni di procedere alla nomina del CP_1
proprio arbitro prima che si procedesse alla nomina da parte del presidente del
Tribunale” osservando che “Non ha certo alcun rilievo la ricezione dell'invito a nominare l'arbitro quando tale nomina non è più possibile per avere il presidente già provveduto a nominarlo in sostituzione della parte, la quale viene in questo modo privata del suo diritto di procedere alla scelta di uno dei tre arbitri indicati di statuire sulla vertenza che la riguarda.”
E secondo consolidato orientamento giurisprudenziale “In ipotesi di cassazione con rinvio per violazione di norme di diritto, il giudice del rinvio deve uniformarsi non solo alla "regola" giuridica enunciata, ma anche alle premesse logico-giuridiche della decisione, e attenersi agli accertamenti già compresi nell'ambito di tale enunciazione, senza poter estendere la propria indagine a questioni che, pur se in ipotesi non esaminate nel giudizio di legittimità, costituiscono il presupposto stesso della pronuncia, formando oggetto di giudicato implicito interno, atteso che il riesame delle suddette questioni verrebbe a porre nel nulla o a limitare gli effetti della sentenza, in contrasto col principio di intangibilità della stessa” (Cass. civ. n. 7091/2022; Cass. civ. n.
20887/2018).
Ebbene nel caso di specie va tenuto ulteriormente presente che la pronuncia della Corte
d'Appello impugnata in Cassazione e cassata sul punto aveva ritenuto sanato il dedotto vizio di invalida costituzione del collegio arbitrale in conseguenza del vizio di notifica dell'atto con il quale nominava il proprio arbitro e invitava a Pt_3 CP_1
designare il proprio (notificato a mezzo posta) osservando, per quanto d'interesse, che
“nel caso di specie, la raccomandata inviata alla società presso il domicilio del legale pag. 6/9 rappresentante, seguita dall'avviso di ricevimento della comunicazione di avvenuto deposito presso l'Ufficio postale, tenuto conto dell'avvenuta tempestiva costituzione della consente di ritenere che l'invito a nominare l'arbitro sia stato portato a CP_1 conoscenza della società …”
E la ricorrente aveva censurato la pronuncia osservando che la sanatoria avrebbe potuto verificarsi solo se avesse dimostrato l'intervenuta conoscenza dell'istanza di Pt_3
arbitrato acquisita aliunde dalla entro i termini utili per la nomina del proprio CP_1
arbitro, censura accolta dalla MA Corte .
Ciò premesso la ricorrente- appellante non ha neppure allegato l'esistenza di elementi dai quali poter ricavare l'intervenuta conoscenza dell'istanza di arbitrato da parte di prima della nomina dell'arbitro da parte del Presidente del tribunale, CP_1 nell'esercizio del potere sostitutivo ad esso demandato dalla legge, deducendo una avvenuta conoscenza sicuramente posteriore, a seguito proprio della notifica del provvedimento di nomina da parte del Presidente del Tribunale.
Rileva il Collegio come a fronte di quanto indicato nell'ordinanza di rinvio, con specifico riferimento alla necessità dell'accertamento dell'anteriorità della conoscenza dell'invito rispetto al provvedimento presidenziale, risulta del tutto priva di pregio la tesi secondo la quale a mezzo del reclamo avverso il – successivo- provvedimento del
Presidente del Tribunale avrebbe potuto (in ipotesi) provvedere alla nomina del Per_1
proprio arbitro.
La domanda proposta in questa sede dell'appellante va dunque rigettata e va accolta l'impugnazione già proposta da Controparte_1 Controparte_1
In proposito va evidenziato che la mancata costituzione da parte del
[...]
nel presente giudizio non determina alcuna rinuncia Controparte_1 rispetto all'impugnazione originariamente proposta dalla medesima società (in allora in bonis).
Come osservato dalla MA Corte “In tema di giudizio di rinvio prosecutorio, la riassunzione, anche ad opera di una sola delle parti, ponendo le stesse nella medesima posizione originaria, impone al giudice del rinvio di decidere la controversia sulla base delle conclusioni già formulate nelle precedenti fasi di merito, sicché, fatta salva l'ipotesi di un eventuale giudicato interno, egli è
pag. 7/9 chiamato, anche nella contumacia di una delle parti, a pronunciarsi su tutte le domande ed eccezioni di merito a suo tempo proposte, a prescindere dalla loro formale ed espressa riproposizione” ( così Cass civ n.12065/2024).
Sulla base del rilievo che non è stata provata la conoscenza da parte di CP_1 dell'atto di invito alla nomina dell'arbitro anteriormente all'intervento sostitutivo e al provvedimento di nomina da parte del Presidente del tribunale ex art.810 c.p.c. deve accertarsi e dichiararsi, in accoglimento dell'impugnazione proposta da
[...]
la nullità della costituzione del collegio e quindi del lodo arbitrale. Parte_2
va condannata, giusta soccombenza, alla rifusione delle spese Parte_1
di lite dei precedenti gradi in favore del fallimento e Controparte_1 Controparte_1
Nulla in relazione al presente grado stante la contumacia.
Le spese vengono liquidate, come in dispositivo, secondo il dm n.55/2014 tenuto conto del valore (da euro 4.000.001,00 a euro 8.000.000,00) e della complessità della lite nei valori medi.
PQM
La Corte d'Appello, definitivamente decidendo in qualità del giudice del rinvio, a seguito della ordinanza n. 23974/23 della Corte MA di Cassazione depositata il 7 agosto 2023:
1) Dichiara la nullità del lodo arbitrale pronunciato tra la
[...]
e la in data 23.12.2013 Parte_3 Parte_2
2) condanna a rifondere a Parte_1 Controparte_1 CP_1
le spese di lite relative ai precedenti gradi di giudizio, liquidate come segue:
[...]
a. quanto all'appello in euro 60.000,00 per compensi, oltre euro 675,00 per spese, oltre al rimborso forfettario al 15%, IVA se dovuta e CPA;
b. quanto al giudizio di legittimità in euro 30.800,00 per compensi oltre euro 1263,00. per spese, oltre al rimborso forfettario al 15%, IVA se dovuta e CPA.
pag. 8/9 Venezia, 14 maggio 2025
L'ESTENSORE dott. Martina Gasparini
IL PRESIDENTE dott. Enrico Schiavon
pag. 9/9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Venezia
SEZIONE SECONDA
R.G. 2203/2023
La Corte d'Appello di Venezia, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti
Magistrati:
Dott. Enrico Schiavon Presidente
Dott. Martina Gasparini Consigliere rel.
Dott. Caterina Caniato Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa con atto di citazione in riassunzione da
(cod. fisc. , in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante p.t. con l'avv.to Marco Annoni e l'avv.to Davide Mastrantoni attrice in riassunzione contro il (cod. fisc. ) in persona del Controparte_1 P.IVA_2
curatore p.t. convenuta in riassunzione - contumace
Oggetto: Impugnativa lodo arbitrale Giudizio di rinvio ex art.392 c.p.c. – ordinanza
Corte di Cassazione n.23974/2023 depositata il 7.8.2023.
CONCLUSIONI
Per Parte_1
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Venezia, disattesa ogni contraria eccezione e deduzione,in applicazione del principio di diritto enunciato dalla MA Corte con l'ordinanza n. 23974, pubblicata in data 7 agosto 2023 e non notificata, respingere l'impugnazione proposta dalla avverso il lodo arbitrale Parte_2
pronunciato tra la e la Parte_3 [...]
in data 23.12.2013. Con vittoria di spese, competenze ed Parte_2 onorari”.
MOTIVAZIONE
Fatto
Con ordinanza n.23974/2023 la Corte di Cassazione ha cassato la sentenza n.2620/2018 di questa Corte d'Appello, pubblicata il 20.9.2018, e ha disposto il rinvio ad altra sezione. La Corte di Cassazione così riferisce lo svolgimento del processo: “La Contr (di seguito, ), in qualità di mandataria dell' ostituita con Parte_3 Pt_3
le mandanti (di seguito e CP_3 CP_3 Parte_2
(di seguito, , avviava un procedimento arbitrale nei confronti di CP_1
quest'ultima, avvalendosi della clausola compromissoria prevista dall'art. 23 della scrittura privata del 12/01/2006, per sentirla condannare al pagamento della quota di competenza degli oneri derivanti dall'esecuzione dell'appalto aggiudicato all'ATI, relativo alla progettazione esecutiva e alla realizzazione di opere nell'ambito degli interventi di velocizzazione della linea RFI Palermo-Agrigento.
In particolare, la deduceva che le tre imprese associate avevano costituito, in Pt_3
data 20/12/2006, una società consortile, la (di seguito, Parte_4
, con lo scopo di ripartire i ruoli di direzione tecnica e di Parte_4
amministrazione, nonché i relativi compensi, aggiungendo che le crescenti difficoltà economiche delle due mandanti avevano costretto la mandataria, obbligata in solido nei confronti della stazione appaltante, a sopportare quasi interamente gli oneri dell'appalto.
Per tali motivi, la chiedeva che, accertato l'inadempimento della Pt_3 CP_1
quest'ultima venisse condannata al pagamento delle somme dovute in base alla scrittura del 12/01/2006.
Gli arbitri, respingendo le eccezioni pregiudiziali e preliminari della CP_1
accertavano l'inadempimento di quest'ultima agli obblighi come sopra assunti, condannandola al pagamento della somma di €4.529.407,57 a titolo di maggiori costi sopportati, di € 923,48 a titolo di rimborsi di garanzie prestate e di € 925.507,88 per oneri finanziari derivanti da interessi ex d.lgs. n. 231 del 2002.
pag. 2/9 Il lodo veniva impugnato dalla che conveniva in giudizio la , nei CP_1 Pt_3
cui confronti era stata aperta la procedura di amministrazione straordinaria, la cessionaria subentrante e la cessionaria divenuta CP_4 Controparte_5
tale all'esito dell'omologa della proposta di concordato ex art. 78 d.lgs. n. 270 del 1999.
L'impugnazione veniva respinta.”
Avverso la decisione della Corte d'Appello proponeva Controparte_1 Parte_2
ricorso per cassazione, affidato a sei motivi.
Con il primo motivo di ricorso è dedotta la violazione e la falsa applicazione degli artt.
113, 817 e 829 c.p.c. in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., nella parte in cui la sentenza impugnata ha ritenuto infondata l'eccezione di incompetenza territoriale del collegio arbitrale sollevata dalla ricorrente, sul convincimento (ritenuto erroneo dalla che la stessa non fosse mai stata agitata durante la fase arbitrale. CP_1
Con il secondo motivo di ricorso è dedotta la violazione e la falsa applicazione degli artt. 810, 145 e 156 c.p.c., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per avere la sentenza escluso che il vizio di notifica dell'atto di introduzione del giudizio arbitrale e contestuale nomina dell'arbitro avesse determinato la nullità della costituzione del collegio e quindi del lodo arbitrale (anche in relazione alla mancata nomina dell'arbitro da parte della che, secondo la ricorrente, avrebbe dovuto partecipare al CP_3
giudizio).
Con il terzo motivo di ricorso è dedotta la violazione e la falsa applicazione degli artt.
Ili, 112, 816 e 829 c.p.c., oltre che dell'art. 27 dell'atto costitutivo del 20/12/2006, , in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per avere la sentenza impugnata disatteso l'interpretazione delle clausole statutarie del costituito tra le società partecipi CP_6
dell'ATI, tese a dirimere le controversie tra i membri dello stesso.
Con il quarto motivo di ricorso è dedotta la nullità della sentenza, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., in relazione agli artt. 132 e 156, comma 2, 113 e 829 c.p.c., all'art. 1719 c.c. e all'art. 37 d.lgs. n. 163 del 2006, per avere la Corte d'appello fatto confusione tra le prospettazioni delle parti e quanto affermato in sede arbitrale, nel capo della decisione che ha statuito sul dedotto difetto di legittimazione della e CP_1
comunque sull'infondatezza della domanda formulata nei confronti di quest'ultima.
Con il quinto motivo di ricorso è dedotta la violazione dell'art. 360, comma 1, n. 5,
pag. 3/9 c.p.c., in relazione all'art. 23 della scrittura privata del 12/01/2006, di cui è prospettata l'erronea interpretazione, poiché la Corte di merito avrebbe dovuto avvedersi che, in base al menzionato articolo, gli arbitri da nominare erano cinque, dovendo partecipare al giudizio anche la con violazione dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., in CP_3
relazione all'eccepito litisconsorzio necessario oltre che con la anche con la CP_3
il cui fallimento, secondo parte ricorrente, avrebbe, peraltro, Parte_4
dovuto portare all'interruzione del giudizio.
Con il sesto motivo di ricorso è dedotta la violazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., in relazione alla" mancata dichiarazione di nullità del lodo per nullità e/o inutilizzabilità della CTU in ragione della mancanza di prova in ordine alla spettanza delle somme richieste e liquidate in favore della nonché l'omessa pronuncia su tutte le Pt_3
domande ed eccezioni formulate sul punto (art.829, comma 1, n.12 c.p.c.).
La in qualità di società incorporante la Parte_1 Controparte_5
(proponente domanda di concordato ex art 78 d.lgs 270/99 nell'ambito della procedura di a.s. di , omologato dal Tribunale di Venezia il 15.10.2013) si è difesa con Pt_3
controricorso, mentre la in amministrazione straordinaria è rimasta Parte_3
contumace.
Con la sentenza di rinvio la Corte MA di Cassazione ha dichiarato l'infondatezza del primo motivo di ricorso, accolto il secondo motivo, assorbiti gli altri cassando la sentenza impugnata nei limiti del motivo accolto con rinvio alla Corte d'appello di
Venezia, in diversa composizione, anche per la decisione sulle spese del presente giudizio di legittimità con il seguente principio di diritto: “"In tema di arbitrato, ai fini della verifica del raggiungimento dello scopo dell'atto che contiene l'invito all'avversario di procedere alla designazione dei propri arbitri, reso noto senza il rispetto delle forme previste per la notificazione degli atti nel processo civile, il giudice
è chiamato ad accertare non solo che l'atto sia stato portato a conoscenza de! destinatario, ma anche che tale conoscenza sia intervenuta in tempo utile a consentire a quest'ultimo l'esercizio del diritto di scelta del proprio arbitro".
La causa è stata riassunta da che ha chiesto di respingere Parte_1
l'impugnazione proposta dalla avverso il lodo arbitrale Controparte_1 Parte_2
pag. 4/9 pronunciato tra la e la Parte_3 CP_1
in data 23.12.2013, con vittoria di spese, competenze ed onorari
[...] Parte_2
Il è rimasto contumace. Controparte_1
La causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni trascritte in epigrafe.
Ragioni della decisione ha riassunto il giudizio chiedendo di accertare, in Parte_1
applicazione del principio di diritto enunciato dalla MA Corte di Cassazione,
Sezione Prima Civile, con l'ordinanza n. 23974, “che non è stato violato il diritto della a nominare il proprio arbitro” e per l'effetto di respingere l'impugnazione CP_1
proposta dalla avverso il lodo arbitrale pronunciato tra Parte_2
la e la in data 23.12.2013, con vittoria di spese, competenze ed onorari. Pt_3 CP_1
A sostegno della domanda allega che il provvedimento di nomina dell'arbitro ex art 810 comma 2 c.p.c. con il quale il Presidente del Tribunale provvede in caso di inerzia della parte invitata a designare il proprio arbitro è provvedimento pacificamente reclamabile nei termini e con le modalità previste dagli artt. 739 e 742 bis c.p.c. assumendo che “è dimostrato per tabulas che la (oggi ha notificato alla Pt_3 Parte_1 il ricorso per la nomina dell'arbitro proposto dinanzi al Tribunale di Venezia CP_1
con il pedissequo provvedimento di nomina effettuato dal Presidente del Tribunale (v. doc. n. 3), sicché dal momento in cui si è perfezionata detta notifica la medesima era – all'evidenza – pienamente legittimata a proporre reclamo avverso detto CP_1
provvedimento, facendo valere gli stessi (supposti) vizi relativi alla irregolarità della notifica della domanda di arbitrato e procedere quindi alla nomina del proprio arbitro;
diritti che la ha ritenuto opportuno non esercitare pur avendone avuto la facoltà CP_1
di farlo. Alla luce delle suesposte considerazioni, si deve necessariamente concludere che il vizio della notifica della domanda di arbitrato eccepito dalla dinanzi al CP_1
Collegio Arbitrale e – così come già accertato dalla Sentenza di Secondo Grado di codesta Ecc.ma Corte d'Appello e confermato dalla MA Corte con l'Ordinanza – sanato con la costituzione dell'odierna appellata nel procedimento arbitrale, non ha impedito alla medesima l'esercizio del diritto di scelta del proprio arbitro” CP_1
(così testualmente nell'atto di riassunzione).
pag. 5/9 Ebbene rileva il Collegio come diversamente da quanto indicato dall'appellante la questione posta specificamente dalla Corte non è tanto e solo la possibilità di nomina dell'arbitro a seguito dell'avvenuta conoscenza dell'invito alla nomina dell'arbitro, ma lo specifico accertamento “che tale conoscenza sia intervenuta in tempo utile a consentire a quest'ultimo l'esercizio del diritto di scelta del proprio arbitro” e ciò con riferimento precipuo al rilievo svolto in motivazione che “ Guardando, tuttavia, alla funzione dell'invito alla controparte a nominare il proprio arbitro, deve rilevarsi che non è sufficiente accertare l'avvenuta conoscenza di tale invito, essendo necessario verificare che la sia stata messa nelle condizioni di procedere alla nomina del CP_1
proprio arbitro prima che si procedesse alla nomina da parte del presidente del
Tribunale” osservando che “Non ha certo alcun rilievo la ricezione dell'invito a nominare l'arbitro quando tale nomina non è più possibile per avere il presidente già provveduto a nominarlo in sostituzione della parte, la quale viene in questo modo privata del suo diritto di procedere alla scelta di uno dei tre arbitri indicati di statuire sulla vertenza che la riguarda.”
E secondo consolidato orientamento giurisprudenziale “In ipotesi di cassazione con rinvio per violazione di norme di diritto, il giudice del rinvio deve uniformarsi non solo alla "regola" giuridica enunciata, ma anche alle premesse logico-giuridiche della decisione, e attenersi agli accertamenti già compresi nell'ambito di tale enunciazione, senza poter estendere la propria indagine a questioni che, pur se in ipotesi non esaminate nel giudizio di legittimità, costituiscono il presupposto stesso della pronuncia, formando oggetto di giudicato implicito interno, atteso che il riesame delle suddette questioni verrebbe a porre nel nulla o a limitare gli effetti della sentenza, in contrasto col principio di intangibilità della stessa” (Cass. civ. n. 7091/2022; Cass. civ. n.
20887/2018).
Ebbene nel caso di specie va tenuto ulteriormente presente che la pronuncia della Corte
d'Appello impugnata in Cassazione e cassata sul punto aveva ritenuto sanato il dedotto vizio di invalida costituzione del collegio arbitrale in conseguenza del vizio di notifica dell'atto con il quale nominava il proprio arbitro e invitava a Pt_3 CP_1
designare il proprio (notificato a mezzo posta) osservando, per quanto d'interesse, che
“nel caso di specie, la raccomandata inviata alla società presso il domicilio del legale pag. 6/9 rappresentante, seguita dall'avviso di ricevimento della comunicazione di avvenuto deposito presso l'Ufficio postale, tenuto conto dell'avvenuta tempestiva costituzione della consente di ritenere che l'invito a nominare l'arbitro sia stato portato a CP_1 conoscenza della società …”
E la ricorrente aveva censurato la pronuncia osservando che la sanatoria avrebbe potuto verificarsi solo se avesse dimostrato l'intervenuta conoscenza dell'istanza di Pt_3
arbitrato acquisita aliunde dalla entro i termini utili per la nomina del proprio CP_1
arbitro, censura accolta dalla MA Corte .
Ciò premesso la ricorrente- appellante non ha neppure allegato l'esistenza di elementi dai quali poter ricavare l'intervenuta conoscenza dell'istanza di arbitrato da parte di prima della nomina dell'arbitro da parte del Presidente del tribunale, CP_1 nell'esercizio del potere sostitutivo ad esso demandato dalla legge, deducendo una avvenuta conoscenza sicuramente posteriore, a seguito proprio della notifica del provvedimento di nomina da parte del Presidente del Tribunale.
Rileva il Collegio come a fronte di quanto indicato nell'ordinanza di rinvio, con specifico riferimento alla necessità dell'accertamento dell'anteriorità della conoscenza dell'invito rispetto al provvedimento presidenziale, risulta del tutto priva di pregio la tesi secondo la quale a mezzo del reclamo avverso il – successivo- provvedimento del
Presidente del Tribunale avrebbe potuto (in ipotesi) provvedere alla nomina del Per_1
proprio arbitro.
La domanda proposta in questa sede dell'appellante va dunque rigettata e va accolta l'impugnazione già proposta da Controparte_1 Controparte_1
In proposito va evidenziato che la mancata costituzione da parte del
[...]
nel presente giudizio non determina alcuna rinuncia Controparte_1 rispetto all'impugnazione originariamente proposta dalla medesima società (in allora in bonis).
Come osservato dalla MA Corte “In tema di giudizio di rinvio prosecutorio, la riassunzione, anche ad opera di una sola delle parti, ponendo le stesse nella medesima posizione originaria, impone al giudice del rinvio di decidere la controversia sulla base delle conclusioni già formulate nelle precedenti fasi di merito, sicché, fatta salva l'ipotesi di un eventuale giudicato interno, egli è
pag. 7/9 chiamato, anche nella contumacia di una delle parti, a pronunciarsi su tutte le domande ed eccezioni di merito a suo tempo proposte, a prescindere dalla loro formale ed espressa riproposizione” ( così Cass civ n.12065/2024).
Sulla base del rilievo che non è stata provata la conoscenza da parte di CP_1 dell'atto di invito alla nomina dell'arbitro anteriormente all'intervento sostitutivo e al provvedimento di nomina da parte del Presidente del tribunale ex art.810 c.p.c. deve accertarsi e dichiararsi, in accoglimento dell'impugnazione proposta da
[...]
la nullità della costituzione del collegio e quindi del lodo arbitrale. Parte_2
va condannata, giusta soccombenza, alla rifusione delle spese Parte_1
di lite dei precedenti gradi in favore del fallimento e Controparte_1 Controparte_1
Nulla in relazione al presente grado stante la contumacia.
Le spese vengono liquidate, come in dispositivo, secondo il dm n.55/2014 tenuto conto del valore (da euro 4.000.001,00 a euro 8.000.000,00) e della complessità della lite nei valori medi.
PQM
La Corte d'Appello, definitivamente decidendo in qualità del giudice del rinvio, a seguito della ordinanza n. 23974/23 della Corte MA di Cassazione depositata il 7 agosto 2023:
1) Dichiara la nullità del lodo arbitrale pronunciato tra la
[...]
e la in data 23.12.2013 Parte_3 Parte_2
2) condanna a rifondere a Parte_1 Controparte_1 CP_1
le spese di lite relative ai precedenti gradi di giudizio, liquidate come segue:
[...]
a. quanto all'appello in euro 60.000,00 per compensi, oltre euro 675,00 per spese, oltre al rimborso forfettario al 15%, IVA se dovuta e CPA;
b. quanto al giudizio di legittimità in euro 30.800,00 per compensi oltre euro 1263,00. per spese, oltre al rimborso forfettario al 15%, IVA se dovuta e CPA.
pag. 8/9 Venezia, 14 maggio 2025
L'ESTENSORE dott. Martina Gasparini
IL PRESIDENTE dott. Enrico Schiavon
pag. 9/9