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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Campobasso, sentenza 18/11/2025, n. 402 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Campobasso |
| Numero : | 402 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
N. 60/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI CAMPOBASSO
La Corte di Appello di Campobasso, collegio civile, riunita in camera di consiglio, composta dai magistrati: dr. Maria Grazia d'Errico Presidente dr. Rita Carosella Consigliere dr. Gianfranco Placentino Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento n. 60/2023 R.G. di appello avverso la sentenza n. 373/2022 pubblicata il 18/07/2022 dal Tribunale di Larino in composizione monocratica nel procedimento n. 787/18 R.G., avente ad oggetto: azione negatoria ex art. 949 cc
TRA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DI BELLO Parte_1 C.F._1
NICOLINO, elettivamente domiciliato in VIA CRISPI N.8 C/O AVV. ROSSELLA PUCARELLI 86100 CAMPOBASSO
APPELLANTE
E
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DI Controparte_1 C.F._2
IO RO e dell'avv. ROMANO MASSIMO, elettivamente domiciliato in VIA UGO PETRELLA 22 86100 CAMPOBASSO presso il primo difensore
APPELLATO
CONCLUSIONI
All'udienza del 22/1/25 tenuta con trattazione scritta: per l'appellante, l'avv. DI BELLO NICOLINO chiede che la Corte voglia così provvedere:
“1) accertare e dichiarare che il convenuto non ha alcun diritto Controparte_1 esclusivo dell'area sita nel Comune di Santa Croce di Magliano (CB), distinta in catasto al f.20, p.lla 1345, sub 12 (ex sub 10), di circa mq. 57;
2) accertare e dichiarare che le opere descritte in atti, realizzate dal convenuto sulla particella ut supra menzionata, ne hanno alterato la destinazione ed impediscono all'attrice di farne parimenti uso secondo il suo diritto;
3) per l'effetto, condannare il convenuto alla demolizione di tutte le opere ivi realizzate ed al ripristino dello status di bene comune pertinenziale a tutto il fabbricato dell'area de qua;
4) ordinare, se del caso, la cessazione da parte di chiunque ed in particolare di
[...] di ogni e qualsiasi turbativa al legittimo esercizio del pieno ed indisturbato diritto di CP_1 proprietà da parte della legittima comproprietaria del predetto immobile;
Pag. 1 a 7 5) condannare, altresì, il convenuto al risarcimento del danno, da liquidare anche in via equitativa;
6) condannare l'appellato al pagamento dei compensi e spese di giudizio di primo grado e del presente grado di appello, con Iva e Cap come per legge”. per l'appellato, gli avv.ti Massimo Romano e Roberto Di Iorio chiedono che la Corte voglia così provvedere:
“A) - IN VIA PRELIMINARE:
- accertare e dichiarare l'inammissibilità e/o nullità e/o improcedibilità dell'appello proposto e, pertanto confermare la sentenza di primo grado, nei capi impugnati da controparte;
B) - NEL MERITO:
- per tutte le motivazioni esposte, rigettare integralmente l'appello proposto dalla controparte, in quanto infondato sia in fatto che in diritto e, pertanto, confermare la sentenza di primo grado relativamente a tutti i capi impugnati dall'appellante, ritenendo quindi riproposte e riformulate dall'appellata tutte le eccezioni, deduzioni, richieste, domande ed istanze istruttorie disattese e/o ritenute assorbite nella decisione di primo grado, e da intendersi qui integralmente trascritte e reiterate anche in forma di appello incidentale;
in ogni caso respinta ogni avversa domanda, domanda, eccezione e deduzione, rigettare le domande proposte da , in quanto infondate sia in fatto che in diritto;
Parte_1
C)- IN OGNI CASO:
- condannare controparte al pagamento delle spese e delle competenze legali per il presente grado di appello”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione notificato in data 13/7/18, , quale proprietaria Parte_1 esclusiva del locale ad uso negozio posto al piano terra, sito in Santa Croce di Magliano, alla via Borgo del LE n. 128, contraddistinto in catasto al fg. 20 part. 1345 sub. 13, conveniva in giudizio chiedendo accertarsi l'assenza del diritto di proprietà esclusiva in Controparte_1 capo al convenuto sull'area di cui al fg. 20, particella 1345 sub. 12, di circa mq 57, del Comune di Santa Croce di Magliano, nonché l'avvenuta alterazione, da parte del convenuto, della destinazione ad uso comune dell'area, e condannarsi lo stesso alla demolizione di tutte le opere ivi realizzate e al ripristino dello status di bene comune pertinenziale a tutto il fabbricato, ordinando la cessazione di qualsiasi turbativa al legittimo esercizio del diritto di proprietà da parte della comproprietaria attrice, nonché condannarsi il convenuto al risarcimento dei danni.
Deduceva, in particolare, l'attrice, di aver acquistato dal padre Persona_1
per atto di donazione del 28.3.2017, trascritto in data 4.4.2017, (pervenuto al donante
[...] ed ai suoi fratelli per successione del padre deceduto 3/11/99) il locale ad uso negozio posto Per_2 al piano terra, sito in Santa Croce di Magliano, alla via Borgo del LE n. 128; aggiungeva che tale atto di donazione comprendeva anche il trasferimento dei proporzionali diritti sulle parti comuni del fabbricato del quale faceva parte il locale, e in particolare l'area di cui al fg. 20 part. 1345 sub. 12 (ex. Sub. 10) di circa mq 57; sosteneva, pertanto, di essere comproprietaria dell'area in questione da ritenere quale parte comune del fabbricato, insieme al convenuto e ad altri, deducendo conseguentemente l'illegittimità dell'occupazione dell'area da parte del convenuto (quale proprietario di altre unità immobiliari all'interno del fabbricato), che aveva impedito il pari utilizzo dell'area in questione da parte dell'attrice, poiché aveva eretto sull'area un manufatto, delimitando la zona con pannelli di lamiera coibentata e apponendo una struttura metallica costituita da travi in acciaio, utilizzandolo come rimessa per suo esclusivo uso.
costituendosi, chiedeva il rigetto della domanda;
esponeva Controparte_1 che con atto di donazione del 20/12/90 i genitori e Controparte_2 Controparte_3 donavano ai figli , e in particolare al convenuto Controparte_4 Persona_1 CP_1
veniva donato un “vano garage al piano terra avente accesso dal civico n° 114 Persona_1 di via Borgo LE in confine con lo stesso donante, in due lati Proprietà Colonna e detta via Borgo
Pag. 2 a 7 LE (in Catasto partita 2058, foglio 20, particella 1345/8 via Borgo LE, piano T”;
[...]
espressamente si riservava la proprietà dell'immobile sito in Santa Croce di Controparte_2 Magliano alla via Romania n° 1, piano secondo (in Catasto, foglio 20, particelle n° 1345, sub 5), con annessa pertinenza, sita in Santa Corce di Magliano alla via LE snc, piano terra (in Catasto, foglio 20, particelle n° 1345, sub 12; a seguito della successione mortis causa di CP_2
, i cespiti residui, ovvero l'immobile sito in Santa Croce di Magliano alla via Romania n° 1,
[...] piano secondo (in Catasto, foglio 20, particella n° 1345, sub 5), con annessa pertinenza, sita in Santa Croce di Magliano alla via LE snc, piano terra (in Catasto, foglio 20, particella n° 1345, sub 12), pervenivano agli eredi , , e Controparte_1 Persona_3 Persona_1 ; l'immobile individuato in Catasto, foglio 20, particella n° 1345, sub 12) (già sub 10) era
[...] di pertinenza esclusiva di quello individuato in Catasto, foglio 20, particella n° 1345, sub 5); dall'anno 1976, i coniugi e fissavano la loro dimora e Controparte_1 CP_5 residenza in Santa Croce di Magliano (CB), stabilendosi nell'immobile individuato in Catasto foglio 20, particella n° 1345, sub 6 e 7, nonché particella n° 1345, sub 5 e particella 1345, sub 12; essi coniugi avevano sempre avuto il possesso continuo, non interrotto, pacifico, pubblico, non equivoco accompagnato dall'animo di tenere la cosa come propria, dell'immobile in questione;
trattandosi di possesso ultraventennale, e la signora Controparte_1 CP_5 avevano acquistato il diritto di proprietà dell'immobile per effetto della prescrizione acquisitiva, di cui agli artt. 1158 c.c. e ss.
Acquisita la documentazione depositata dalle parti ed espletata CTU, il Tribunale di Larino, con sentenza n. 373/2022 pubblicata il 18/07/2022, rigettava la domanda.
Il Tribunale rilevava che il locale ad uso negozio posto al piano terra era pervenuto all'attrice per atto di donazione del padre (fratello del convenuto) del Persona_1 28.3.2017, che a sua volta lo aveva acquistato per atto di donazione del 20.12.1990 proveniente dai genitori, e;
dall'atto di donazione del 20.12.1990 Controparte_2 Controparte_3 proveniente da e , emergeva che i donanti riservavano Controparte_2 Controparte_3 per se stessi gli immobili rimanenti e cioè l'immobile al piano secondo e l'area urbana di cui alla particella 1345 sub 12 oggetto di contestazione (come dedotto dal convenuto); detta particella 1345 sub 12 non compariva negli atti di donazione ma era espressamente riportata nella successione mortis causa di del 03.11.1999, registrata il 02.05.2000 n. 77 Controparte_2 volume 279, con l'indicazione, quali eredi nella misura di 2/6, la moglie, , e Controparte_3 nella misura di 1/6 ciascuno, i 4 figli, , , Persona_1 Controparte_1 [...]
e ; non poteva darsi seguito alla tesi, sostenuta Persona_3 Controparte_6 dall'attrice, circa la qualifica dell'area in contestazione di cui al fg. 20 part. 1345 sub. 10 (poi sub. 12) quale area pertinenziale dell'intera particella 1345 (e non solo della part. 1345 sub. 5); non poteva ritenersi provato il diritto di comproprietà sull'area in capo all'attrice, , Parte_1 considerato che, ferma la comproprietà per 1/6 di tale area in capo al padre,
[...]
, alla data della donazione in favore della figlia del 28.3.2017, per averla acquisita Persona_1 per successione dal di lui padre, , lo stesso non aveva inserito tale area Controparte_2 nell'atto di donazione in questione. L'area di cui al fg. 20 part. 2345 sub. 12 non costituiva pertinenza del locale donato all'attrice; l'accertata assenza del diritto di comproprietà in capo all'attrice aveva reso irrilevante l'espletamento delle prove orali dalla medesima richieste, finalizzate ad accertare le turbative asseritamente poste in essere dal convenuto sull'area in contestazione. proponeva appello avverso tale pronuncia con citazione notificata il Parte_1
16/2/23 e iscritta a ruolo il 22/02/2023, chiedendo che fosse accolta la domanda proposta in primo grado.
Si costituiva contestando l'inammissibilità dell'appello ex Controparte_1 art. 342 cpc e nel merito la sua infondatezza, chiedendone il rigetto, con vittoria delle spese del presente giudizio.
Rigettata la richiesta di espletamento di CTU sollecitata dalla parte appellante, con ordinanza del 23/1/25, resa all'esito dell'udienza tenuta con trattazione scritta, la causa, sulle conclusioni di cui alle note scritte come riportate in epigrafe, veniva riservata per la decisione con l'assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c..
Pag. 3 a 7 2. In via preliminare, non è ostativa alla disamina del merito l'eccezione di inammissibilità dell'appello per mancata osservanza delle prescrizioni dettate dall'art. 342 c.p.c., sollevata dall'appellato.
La norma, come da ultimo modificata dal d.l. n. 83/2012, conv. in l.n.134/'12, prevede l'onere per l'appellante di indicare le parti del provvedimento che si intende appellare, le modifiche richieste alla ricostruzione in fatto operata dal primo giudice, l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione di legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata, in modo che alle argomentazioni svolte nella sentenza appellata vengano contrapposte quelle dell'appellante, volte ad incrinare il fondamento logico-giuridico delle prime.
L'atto introduttivo risulta rispondente a tali requisiti, contenendo: 1) l'indicazione delle parti della sentenza oggetto di censura;
2) l'esposizione dei motivi di fatto e di diritto per i quali si assume l'erroneità di tali decisioni;
3) la specificazione delle modifiche della decisione richieste, sintetizzate nelle conclusioni della citazione introduttiva.
3. I motivi di appello di cui alla citazione sono i seguenti:
I) “Violazione e falsa applicazione degli artt.194, 2° co. e 90, 1° co. disp. att. c.p.c., nonché violazione del contraddittorio afferente alle operazioni peritali. Violazione e falsa applicazione degli artt.61, 62, 191 e 194 c.p.c. in relazione ai quesiti posti al CTU
II) Violazione e falsa applicazione degli artt.1102 e 1117 c.c. in relazione al trasferimento dei diritti comuni e pertinenziali incidenti sul bene immobile oggetto di causa;
III) Violazione e falsa applicazione degli artt. 818 3° co., 1108, 1117 e 2697 c.c. in relazione alla natura del bene oggetto di causa
IV) Violazione e falsa applicazione degli artt. 1117 e 1117 ter c.c. in relazione alla presunta attribuzione di pertinenzialità del sub 12 (ex sub 10) ad esclusivo vantaggio del sub 5
V) Violazione e falsa applicazione degli artt.61 e 194 c.p.c.. Difetto di motivazione.
4. Il primo motivo di appello, con il quale si contesta la nullità della CTU per omessa comunicazione dell'inizio delle operazioni peritali, è del tutto infondato.
A seguito del deposito della prima relazione del CTU in data 8/5/20 (nella quale a causa dell'emergenza COVID 19 non veniva effettuato il sopralluogo per l'inizio delle operazioni peritali
– peraltro comunicato alle parti), veniva disposta la rinnovazione della stessa e la relativa relazione è stata depositata in data 18/10/20; dalla lettura della relazione è dato di evincere che “Il giorno 20/07/2020 in Santa Croce di Magliano (CB) il sottoscritto CTU si è recato in via Borgo LE per l'inizio delle operazioni peritali relative al contenzioso tra la sig. e il sig. Parte_1 [...]
R.G. 787/18 alle quali erano presenti l'Ing. CTP di parte attrice e il CP_1 Persona_4 geom. CTP di parte convenuta”. Il Tribunale, nel motivare la sentenza, ha Controparte_7 espressamente tenuto conto della relazione in rinnovazione depositata in data 18.10.2020.
È appena il caso di rilevare che la valutazione circa l'esistenza o meno del diritto di proprietà delle parti è riservata alla decisione del giudicante, il quale può anche tenere conto degli accertamenti eseguiti dal consulente, fatta salvo il dovere del giudicante di accertare i titoli relativi ai vantati diritti, come rinvenienti dalla documentazione depositata dalle parti.
5. Con il secondo motivo di appello si contesta l'assunto erroneo mancato riconoscimento della comproprietà in capo all'attrice dell'area in contestazione perché ritenuta erroneamente non trasferita alla stessa con l'atto di donazione del 28/3/17; il tribunale non avrebbe considerato la natura cortilizia dello stesso in relazione all'intero fabbricato;
con l'atto di donazione del 1990 si sarebbe costituito un “condominio minimo”; con l'atto di donazione venivano trasferite alla figlia anche “…tutte le accessioni, dipendenze, pertinenze, azioni, ragioni, usi e comunioni, servitù attive e passive, se e come esistenti, con i proporzionali diritti sulle parti comuni del fabbricato del quale quanto in oggetto è parte per legge e per destinazione”.
Il motivo è del tutto infondato.
Il tribunale ha correttamente motivato sul fatto che l'atto di donazione ha inequivocabile identificato quale unico bene oggetto della donazione immobiliare il locale a piano terra di cui alla
Pag. 4 a 7 particella 1345 sub 13, unico immobile individuato catastalmente nell'atto di donazione;
nell'atto di donazione vi è la clausola del trasferimento anche delle pertinenze “se e come esistenti”, con i proporzionali diritti sulle parti comuni del fabbricato, senza però che vi fosse alcun specifico riferimento alla particella 1345 sub 12, che pure era del tutto catastalmente individuabile, quale pertinenza o parte comune del fabbricato;
peraltro anche dalla lettura del titolo di provenienza (la donazione del padre al figlio del 1990), è del tutto mancante qualsiasi Per_2 Persona_1 riferimento al trasferimento di parti comuni dell'edificio unitamente alla donazione del “vano garage al piano terra” (vedi punto 3) della parte I) relativa al figlio ); in definitiva Persona_1 l'attrice non ha dato prova certa che vi fosse riferimento catastale o descrittivo o altro elemento che manifesti inconfutabilmente la volontà del donante di fare riferimento al bene conteso.
L'attrice non ha neppure dedotto per quale motivo, nell'effettuare il trasferimento per donazione del 2017, le parti non abbiano inteso di ricomprendere ed indicare specificamente la particella, ben individuata catastalmente n. 1345 sub 12, quale area pertinenziale dell'immobile trasferito o parte comune del fabbricato.
Il tribunale ha correttamente tratto ulteriori elementi di convincimento dal fatto che in riferimento alla particella 1345 sub 12, risultava che i genitori, con l'esclusione dell'appartamento al secondo piano e della particella in contestazione dalla donazione del 1990, avevano ritenuto di conservare per sè stessi la proprietà dei predetti immobili;
tanto veniva pure comprovato dal fatto che nella denuncia di successione del genitore del 03.11.1999, registrata il Controparte_2 02.05.2000 n. 77 volume 279, viene espressamente indicato nel quadro B) la particella oggetto di contestazione con l'indicazione degli eredi, nella misura di 2/6 la moglie, , e Controparte_3 nella misura di 1/6 ciascuno, i 4 figli, , , Persona_1 Controparte_1 [...]
e . Persona_3 Controparte_6
L'art. 1117 cc prevede una mera presunzione di proprietà comune di tutte le parti dell'edifici necessarie all'uso comune e dei cortili al n. 1) , “se non risulta il contrario dal titolo”; deve escludersi che la particella part. 1345 sub. 10 possa essere considerata di per sé pertinenza dell'immobile trasferito con la donazione all'attrice ( nessuna indicazione vi è al riguardo – le pertinenze vengono indicate nell'atto “se esistenti”); nè può ritenersi che l'area in questione sia parte dell'edificio necessaria all'uso comune del fabbricato, come dedotto dall'attrice; non si tratta di “parte dell'edificio” trattandosi di area adiacente all'edificio stesso, con ingresso sulla pubblica via, perfettamente fruibile mediante uso esclusivo (non è necessaria all'uso comune); dalla visione delle planimetrie non risulta alcuna apertura di comunicazione diretta tra l'area in contestazione e l'edificio stesso.
Le SSUU della Cassazione, con pronuncia 7449/93, hanno statuito che, in tema di condominio di edifici, l'art. 1117 c.c. non stabilisce una presunzione legale di comunione per le cose in esso indicate nei n. 1, 2 e 3, ma dispone che detti beni sono comuni a meno che non risultino di proprietà esclusiva in base a un titolo;
né può essere ritenuto che l'area in questione costituisca insopprimibile e fondamentale struttura a servizio dell'edificio, tenuto conto proprio del fatto che l'area in questione è stata oggetto di specifico diritto di proprietà distinto dalla proprietà delle parti comuni dell'edificio stesso.
6. Con il terzo motivo si assume che sarebbe incontestato l'utilizzo esclusivo dell'area da parte del dante causa , come deposito e rimessa dei propri attrezzi, e che a Controparte_2 tale circostanza conseguirebbe la natura pertinenziale e condominiale dell'area in questione.
Il motivo è del tutto infondato;
del tutto correttamente il Tribunale ha rilevato che la circostanza dell'utilizzo in via esclusiva dell'area da parte di è circostanza Controparte_2 dedotta per la prima volta in comparsa conclusionale, come tale restata indimostrata;
la circostanza come contestato dall'appellato è relativa a fatti introdotti irritualmente e tardivamente e non ricompresi nella previsione dell'art. 115 cpc;
l'appellato tra l'altro ha dedotto sin dalla costituzione in primo grado di essere stato nel possesso esclusivo dell'area, motivo per cui l'attrice avrebbe a maggior ragione dovuto dedurre al riguardo nei termini di legge;
è appena il caso di rilevare che ove pure fosse ritenuta la fondatezza dell'utilizzo in via esclusiva dell'area da parte di , tale circostanza comporterebbe il suo diritto di proprietà esclusiva Controparte_2 sull'area stessa, secondo quanto sopra motivato, in relazione all'esame dei titoli prodotti dalle parti, per cui non si comprende in che modo l'utilizzo da parte del proprietario esclusivo abbia
Pag. 5 a 7 potuto comportare la natura pertinenziale dell'area in questione in relazione al locale donato all'attrice o la natura condominiale dell'area rispetto all'edificio.
7. Con il quarto motivo si contesta che il Tribunale avrebbe erroneamente tratto elementi di convincimento dalla dichiarazione di successione, ritenendo che il bene immobile contraddistinto col sub 12 (ex sub 10) viene indicato come pertinenza del sub 5 (sottotetto in corso di costruzione allo stato grezzo) e che il primo Giudicante avrebbe erroneamente ritenuto tali dichiarazioni riferibili alla volontà del , dante causa dell'appellante. Persona_1
Il motivo è infondato.
Pur dandosi atto del fatto della limitata efficacia della contestata denuncia di successione, che è rilevante solo sul piano fiscale, deve ritenersi, per quanto sopra motivato, che la denuncia di successione sia stata effettuata in conformità alla situazione derivante dai titoli;
al momento del decesso di , quest'ultimo risultava proprietario esclusivo della detta particella, Controparte_2 come risulta peraltro dalle certificazioni catastali allegate alla denuncia di successione del 5/4/2000 dalle quali risulta che è proprietario per 1000/1000 (stessa Controparte_2 dichiarazione di successione in data 19/04/2018 è stata effettuata in relazione al decesso di
, coniuge di ); del resto va tenuto conto anche del fatto Controparte_3 Controparte_2 che per tutto il tempo trascorso tra il deposito della denuncia di successione e la donazione alla figlia, il dante causa dell'attrice non ha mai inteso effettuare alcuna contestazione né ha depositato alcuna dichiarazione integrativa della denuncia di successione;
in ogni caso, proprio per quanto argomentato in relazione al secondo motivo appello, deve ritenersi che per i fatti della sola indicazione nell'atto di donazione del cespite di cui al locale a piano terra di cui alla particella 1345 sub 13, senza menzione della particella 1345 sub 12, della mancanza di elementi idonei atti a far ritenere che quest'ultima particella costituisca pertinenza del primo bene, essendo le pertinenze indicate in modo del tutto generico e ipotetico, e per il fatto che l'area in questione non è parte dell'edificio necessaria all'uso comune, ai sensi dell'art. 1117 cc, deve ritenersi che la domanda proposta dall'attrice debba essere rigettata per la mancanza della prova della contitolarità sul bene oggetto di contesa.
8. Con il quinto motivo si contesta il ricorrente richiamo del tribunale alla relazione del CTU;
si contesta che il Tribunale avrebbe recepito acriticamente le conclusioni del CTU senza tener conto delle osservazioni del CTP.
Il motivo è del tutto infondato.
Dalla relazione depositata emerge che il CTU ha risposto compiutamente alle osservazioni delle parti con la “risposta alle osservazioni” datata 18/10/20, nella quale viene data risposta ai rilievi relativi alla denuncia di successione depositata da . Persona_3
In ogni caso, va ribadito che nella fattispecie la verifica della titolarità della proprietà del bene è stata fatta in base alle risultanze della documentazione allegata dalle parti, effettuata direttamente dal giudice, mediante l'indicazione delle fonti del suo convincimento, costituite dalla documentazione depositata dalle parti.
9. L'appellante, integralmente soccombente, va condannata a rimborsare alla parte appellata le spese del presente grado, liquidate in dispositivo in applicazione del D.M. n. 147/22, in ragione del valore della causa (indeterminabile basso – il certificato catastale è privo della indicazione della rendita catastale, motivo per cui il valore va determinato ex art. 15 ultimo comma cpc) e dell'attività prestata, con compensi compresi tra valori minimi e medi.
A norma dell'art. 13, c.
1-quater del DPR 115/2002, applicabile ai procedimenti iniziati successivamente al 31 gennaio 2013, sussistono i presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Campobasso, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
, avverso la sentenza n. 373/2022 pubblicata il 18/07/2022 dal Tribunale di Parte_1
Larino, così provvede:
Pag. 6 a 7 - rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata;
-condanna al pagamento, in favore di Parte_1 Controparte_1
delle spese del presente grado di giudizio che liquida in complessivi € 8.000,00 per
[...] compensi, oltre rimborso forfetario del 15%, IVA, CPA come per legge;
-dichiara che a carico dell'appellante sussiste il presupposto dell'obbligo di versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Campobasso, nella camera di consiglio della sez. civile della Corte d'Appello, in data 14/11/2025.
Il Presidente
Dr. Maria Grazia D'Errico
Il Consigliere est.
Dr. Gianfranco Placentino
Pag. 7 a 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI CAMPOBASSO
La Corte di Appello di Campobasso, collegio civile, riunita in camera di consiglio, composta dai magistrati: dr. Maria Grazia d'Errico Presidente dr. Rita Carosella Consigliere dr. Gianfranco Placentino Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento n. 60/2023 R.G. di appello avverso la sentenza n. 373/2022 pubblicata il 18/07/2022 dal Tribunale di Larino in composizione monocratica nel procedimento n. 787/18 R.G., avente ad oggetto: azione negatoria ex art. 949 cc
TRA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DI BELLO Parte_1 C.F._1
NICOLINO, elettivamente domiciliato in VIA CRISPI N.8 C/O AVV. ROSSELLA PUCARELLI 86100 CAMPOBASSO
APPELLANTE
E
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DI Controparte_1 C.F._2
IO RO e dell'avv. ROMANO MASSIMO, elettivamente domiciliato in VIA UGO PETRELLA 22 86100 CAMPOBASSO presso il primo difensore
APPELLATO
CONCLUSIONI
All'udienza del 22/1/25 tenuta con trattazione scritta: per l'appellante, l'avv. DI BELLO NICOLINO chiede che la Corte voglia così provvedere:
“1) accertare e dichiarare che il convenuto non ha alcun diritto Controparte_1 esclusivo dell'area sita nel Comune di Santa Croce di Magliano (CB), distinta in catasto al f.20, p.lla 1345, sub 12 (ex sub 10), di circa mq. 57;
2) accertare e dichiarare che le opere descritte in atti, realizzate dal convenuto sulla particella ut supra menzionata, ne hanno alterato la destinazione ed impediscono all'attrice di farne parimenti uso secondo il suo diritto;
3) per l'effetto, condannare il convenuto alla demolizione di tutte le opere ivi realizzate ed al ripristino dello status di bene comune pertinenziale a tutto il fabbricato dell'area de qua;
4) ordinare, se del caso, la cessazione da parte di chiunque ed in particolare di
[...] di ogni e qualsiasi turbativa al legittimo esercizio del pieno ed indisturbato diritto di CP_1 proprietà da parte della legittima comproprietaria del predetto immobile;
Pag. 1 a 7 5) condannare, altresì, il convenuto al risarcimento del danno, da liquidare anche in via equitativa;
6) condannare l'appellato al pagamento dei compensi e spese di giudizio di primo grado e del presente grado di appello, con Iva e Cap come per legge”. per l'appellato, gli avv.ti Massimo Romano e Roberto Di Iorio chiedono che la Corte voglia così provvedere:
“A) - IN VIA PRELIMINARE:
- accertare e dichiarare l'inammissibilità e/o nullità e/o improcedibilità dell'appello proposto e, pertanto confermare la sentenza di primo grado, nei capi impugnati da controparte;
B) - NEL MERITO:
- per tutte le motivazioni esposte, rigettare integralmente l'appello proposto dalla controparte, in quanto infondato sia in fatto che in diritto e, pertanto, confermare la sentenza di primo grado relativamente a tutti i capi impugnati dall'appellante, ritenendo quindi riproposte e riformulate dall'appellata tutte le eccezioni, deduzioni, richieste, domande ed istanze istruttorie disattese e/o ritenute assorbite nella decisione di primo grado, e da intendersi qui integralmente trascritte e reiterate anche in forma di appello incidentale;
in ogni caso respinta ogni avversa domanda, domanda, eccezione e deduzione, rigettare le domande proposte da , in quanto infondate sia in fatto che in diritto;
Parte_1
C)- IN OGNI CASO:
- condannare controparte al pagamento delle spese e delle competenze legali per il presente grado di appello”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione notificato in data 13/7/18, , quale proprietaria Parte_1 esclusiva del locale ad uso negozio posto al piano terra, sito in Santa Croce di Magliano, alla via Borgo del LE n. 128, contraddistinto in catasto al fg. 20 part. 1345 sub. 13, conveniva in giudizio chiedendo accertarsi l'assenza del diritto di proprietà esclusiva in Controparte_1 capo al convenuto sull'area di cui al fg. 20, particella 1345 sub. 12, di circa mq 57, del Comune di Santa Croce di Magliano, nonché l'avvenuta alterazione, da parte del convenuto, della destinazione ad uso comune dell'area, e condannarsi lo stesso alla demolizione di tutte le opere ivi realizzate e al ripristino dello status di bene comune pertinenziale a tutto il fabbricato, ordinando la cessazione di qualsiasi turbativa al legittimo esercizio del diritto di proprietà da parte della comproprietaria attrice, nonché condannarsi il convenuto al risarcimento dei danni.
Deduceva, in particolare, l'attrice, di aver acquistato dal padre Persona_1
per atto di donazione del 28.3.2017, trascritto in data 4.4.2017, (pervenuto al donante
[...] ed ai suoi fratelli per successione del padre deceduto 3/11/99) il locale ad uso negozio posto Per_2 al piano terra, sito in Santa Croce di Magliano, alla via Borgo del LE n. 128; aggiungeva che tale atto di donazione comprendeva anche il trasferimento dei proporzionali diritti sulle parti comuni del fabbricato del quale faceva parte il locale, e in particolare l'area di cui al fg. 20 part. 1345 sub. 12 (ex. Sub. 10) di circa mq 57; sosteneva, pertanto, di essere comproprietaria dell'area in questione da ritenere quale parte comune del fabbricato, insieme al convenuto e ad altri, deducendo conseguentemente l'illegittimità dell'occupazione dell'area da parte del convenuto (quale proprietario di altre unità immobiliari all'interno del fabbricato), che aveva impedito il pari utilizzo dell'area in questione da parte dell'attrice, poiché aveva eretto sull'area un manufatto, delimitando la zona con pannelli di lamiera coibentata e apponendo una struttura metallica costituita da travi in acciaio, utilizzandolo come rimessa per suo esclusivo uso.
costituendosi, chiedeva il rigetto della domanda;
esponeva Controparte_1 che con atto di donazione del 20/12/90 i genitori e Controparte_2 Controparte_3 donavano ai figli , e in particolare al convenuto Controparte_4 Persona_1 CP_1
veniva donato un “vano garage al piano terra avente accesso dal civico n° 114 Persona_1 di via Borgo LE in confine con lo stesso donante, in due lati Proprietà Colonna e detta via Borgo
Pag. 2 a 7 LE (in Catasto partita 2058, foglio 20, particella 1345/8 via Borgo LE, piano T”;
[...]
espressamente si riservava la proprietà dell'immobile sito in Santa Croce di Controparte_2 Magliano alla via Romania n° 1, piano secondo (in Catasto, foglio 20, particelle n° 1345, sub 5), con annessa pertinenza, sita in Santa Corce di Magliano alla via LE snc, piano terra (in Catasto, foglio 20, particelle n° 1345, sub 12; a seguito della successione mortis causa di CP_2
, i cespiti residui, ovvero l'immobile sito in Santa Croce di Magliano alla via Romania n° 1,
[...] piano secondo (in Catasto, foglio 20, particella n° 1345, sub 5), con annessa pertinenza, sita in Santa Croce di Magliano alla via LE snc, piano terra (in Catasto, foglio 20, particella n° 1345, sub 12), pervenivano agli eredi , , e Controparte_1 Persona_3 Persona_1 ; l'immobile individuato in Catasto, foglio 20, particella n° 1345, sub 12) (già sub 10) era
[...] di pertinenza esclusiva di quello individuato in Catasto, foglio 20, particella n° 1345, sub 5); dall'anno 1976, i coniugi e fissavano la loro dimora e Controparte_1 CP_5 residenza in Santa Croce di Magliano (CB), stabilendosi nell'immobile individuato in Catasto foglio 20, particella n° 1345, sub 6 e 7, nonché particella n° 1345, sub 5 e particella 1345, sub 12; essi coniugi avevano sempre avuto il possesso continuo, non interrotto, pacifico, pubblico, non equivoco accompagnato dall'animo di tenere la cosa come propria, dell'immobile in questione;
trattandosi di possesso ultraventennale, e la signora Controparte_1 CP_5 avevano acquistato il diritto di proprietà dell'immobile per effetto della prescrizione acquisitiva, di cui agli artt. 1158 c.c. e ss.
Acquisita la documentazione depositata dalle parti ed espletata CTU, il Tribunale di Larino, con sentenza n. 373/2022 pubblicata il 18/07/2022, rigettava la domanda.
Il Tribunale rilevava che il locale ad uso negozio posto al piano terra era pervenuto all'attrice per atto di donazione del padre (fratello del convenuto) del Persona_1 28.3.2017, che a sua volta lo aveva acquistato per atto di donazione del 20.12.1990 proveniente dai genitori, e;
dall'atto di donazione del 20.12.1990 Controparte_2 Controparte_3 proveniente da e , emergeva che i donanti riservavano Controparte_2 Controparte_3 per se stessi gli immobili rimanenti e cioè l'immobile al piano secondo e l'area urbana di cui alla particella 1345 sub 12 oggetto di contestazione (come dedotto dal convenuto); detta particella 1345 sub 12 non compariva negli atti di donazione ma era espressamente riportata nella successione mortis causa di del 03.11.1999, registrata il 02.05.2000 n. 77 Controparte_2 volume 279, con l'indicazione, quali eredi nella misura di 2/6, la moglie, , e Controparte_3 nella misura di 1/6 ciascuno, i 4 figli, , , Persona_1 Controparte_1 [...]
e ; non poteva darsi seguito alla tesi, sostenuta Persona_3 Controparte_6 dall'attrice, circa la qualifica dell'area in contestazione di cui al fg. 20 part. 1345 sub. 10 (poi sub. 12) quale area pertinenziale dell'intera particella 1345 (e non solo della part. 1345 sub. 5); non poteva ritenersi provato il diritto di comproprietà sull'area in capo all'attrice, , Parte_1 considerato che, ferma la comproprietà per 1/6 di tale area in capo al padre,
[...]
, alla data della donazione in favore della figlia del 28.3.2017, per averla acquisita Persona_1 per successione dal di lui padre, , lo stesso non aveva inserito tale area Controparte_2 nell'atto di donazione in questione. L'area di cui al fg. 20 part. 2345 sub. 12 non costituiva pertinenza del locale donato all'attrice; l'accertata assenza del diritto di comproprietà in capo all'attrice aveva reso irrilevante l'espletamento delle prove orali dalla medesima richieste, finalizzate ad accertare le turbative asseritamente poste in essere dal convenuto sull'area in contestazione. proponeva appello avverso tale pronuncia con citazione notificata il Parte_1
16/2/23 e iscritta a ruolo il 22/02/2023, chiedendo che fosse accolta la domanda proposta in primo grado.
Si costituiva contestando l'inammissibilità dell'appello ex Controparte_1 art. 342 cpc e nel merito la sua infondatezza, chiedendone il rigetto, con vittoria delle spese del presente giudizio.
Rigettata la richiesta di espletamento di CTU sollecitata dalla parte appellante, con ordinanza del 23/1/25, resa all'esito dell'udienza tenuta con trattazione scritta, la causa, sulle conclusioni di cui alle note scritte come riportate in epigrafe, veniva riservata per la decisione con l'assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c..
Pag. 3 a 7 2. In via preliminare, non è ostativa alla disamina del merito l'eccezione di inammissibilità dell'appello per mancata osservanza delle prescrizioni dettate dall'art. 342 c.p.c., sollevata dall'appellato.
La norma, come da ultimo modificata dal d.l. n. 83/2012, conv. in l.n.134/'12, prevede l'onere per l'appellante di indicare le parti del provvedimento che si intende appellare, le modifiche richieste alla ricostruzione in fatto operata dal primo giudice, l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione di legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata, in modo che alle argomentazioni svolte nella sentenza appellata vengano contrapposte quelle dell'appellante, volte ad incrinare il fondamento logico-giuridico delle prime.
L'atto introduttivo risulta rispondente a tali requisiti, contenendo: 1) l'indicazione delle parti della sentenza oggetto di censura;
2) l'esposizione dei motivi di fatto e di diritto per i quali si assume l'erroneità di tali decisioni;
3) la specificazione delle modifiche della decisione richieste, sintetizzate nelle conclusioni della citazione introduttiva.
3. I motivi di appello di cui alla citazione sono i seguenti:
I) “Violazione e falsa applicazione degli artt.194, 2° co. e 90, 1° co. disp. att. c.p.c., nonché violazione del contraddittorio afferente alle operazioni peritali. Violazione e falsa applicazione degli artt.61, 62, 191 e 194 c.p.c. in relazione ai quesiti posti al CTU
II) Violazione e falsa applicazione degli artt.1102 e 1117 c.c. in relazione al trasferimento dei diritti comuni e pertinenziali incidenti sul bene immobile oggetto di causa;
III) Violazione e falsa applicazione degli artt. 818 3° co., 1108, 1117 e 2697 c.c. in relazione alla natura del bene oggetto di causa
IV) Violazione e falsa applicazione degli artt. 1117 e 1117 ter c.c. in relazione alla presunta attribuzione di pertinenzialità del sub 12 (ex sub 10) ad esclusivo vantaggio del sub 5
V) Violazione e falsa applicazione degli artt.61 e 194 c.p.c.. Difetto di motivazione.
4. Il primo motivo di appello, con il quale si contesta la nullità della CTU per omessa comunicazione dell'inizio delle operazioni peritali, è del tutto infondato.
A seguito del deposito della prima relazione del CTU in data 8/5/20 (nella quale a causa dell'emergenza COVID 19 non veniva effettuato il sopralluogo per l'inizio delle operazioni peritali
– peraltro comunicato alle parti), veniva disposta la rinnovazione della stessa e la relativa relazione è stata depositata in data 18/10/20; dalla lettura della relazione è dato di evincere che “Il giorno 20/07/2020 in Santa Croce di Magliano (CB) il sottoscritto CTU si è recato in via Borgo LE per l'inizio delle operazioni peritali relative al contenzioso tra la sig. e il sig. Parte_1 [...]
R.G. 787/18 alle quali erano presenti l'Ing. CTP di parte attrice e il CP_1 Persona_4 geom. CTP di parte convenuta”. Il Tribunale, nel motivare la sentenza, ha Controparte_7 espressamente tenuto conto della relazione in rinnovazione depositata in data 18.10.2020.
È appena il caso di rilevare che la valutazione circa l'esistenza o meno del diritto di proprietà delle parti è riservata alla decisione del giudicante, il quale può anche tenere conto degli accertamenti eseguiti dal consulente, fatta salvo il dovere del giudicante di accertare i titoli relativi ai vantati diritti, come rinvenienti dalla documentazione depositata dalle parti.
5. Con il secondo motivo di appello si contesta l'assunto erroneo mancato riconoscimento della comproprietà in capo all'attrice dell'area in contestazione perché ritenuta erroneamente non trasferita alla stessa con l'atto di donazione del 28/3/17; il tribunale non avrebbe considerato la natura cortilizia dello stesso in relazione all'intero fabbricato;
con l'atto di donazione del 1990 si sarebbe costituito un “condominio minimo”; con l'atto di donazione venivano trasferite alla figlia anche “…tutte le accessioni, dipendenze, pertinenze, azioni, ragioni, usi e comunioni, servitù attive e passive, se e come esistenti, con i proporzionali diritti sulle parti comuni del fabbricato del quale quanto in oggetto è parte per legge e per destinazione”.
Il motivo è del tutto infondato.
Il tribunale ha correttamente motivato sul fatto che l'atto di donazione ha inequivocabile identificato quale unico bene oggetto della donazione immobiliare il locale a piano terra di cui alla
Pag. 4 a 7 particella 1345 sub 13, unico immobile individuato catastalmente nell'atto di donazione;
nell'atto di donazione vi è la clausola del trasferimento anche delle pertinenze “se e come esistenti”, con i proporzionali diritti sulle parti comuni del fabbricato, senza però che vi fosse alcun specifico riferimento alla particella 1345 sub 12, che pure era del tutto catastalmente individuabile, quale pertinenza o parte comune del fabbricato;
peraltro anche dalla lettura del titolo di provenienza (la donazione del padre al figlio del 1990), è del tutto mancante qualsiasi Per_2 Persona_1 riferimento al trasferimento di parti comuni dell'edificio unitamente alla donazione del “vano garage al piano terra” (vedi punto 3) della parte I) relativa al figlio ); in definitiva Persona_1 l'attrice non ha dato prova certa che vi fosse riferimento catastale o descrittivo o altro elemento che manifesti inconfutabilmente la volontà del donante di fare riferimento al bene conteso.
L'attrice non ha neppure dedotto per quale motivo, nell'effettuare il trasferimento per donazione del 2017, le parti non abbiano inteso di ricomprendere ed indicare specificamente la particella, ben individuata catastalmente n. 1345 sub 12, quale area pertinenziale dell'immobile trasferito o parte comune del fabbricato.
Il tribunale ha correttamente tratto ulteriori elementi di convincimento dal fatto che in riferimento alla particella 1345 sub 12, risultava che i genitori, con l'esclusione dell'appartamento al secondo piano e della particella in contestazione dalla donazione del 1990, avevano ritenuto di conservare per sè stessi la proprietà dei predetti immobili;
tanto veniva pure comprovato dal fatto che nella denuncia di successione del genitore del 03.11.1999, registrata il Controparte_2 02.05.2000 n. 77 volume 279, viene espressamente indicato nel quadro B) la particella oggetto di contestazione con l'indicazione degli eredi, nella misura di 2/6 la moglie, , e Controparte_3 nella misura di 1/6 ciascuno, i 4 figli, , , Persona_1 Controparte_1 [...]
e . Persona_3 Controparte_6
L'art. 1117 cc prevede una mera presunzione di proprietà comune di tutte le parti dell'edifici necessarie all'uso comune e dei cortili al n. 1) , “se non risulta il contrario dal titolo”; deve escludersi che la particella part. 1345 sub. 10 possa essere considerata di per sé pertinenza dell'immobile trasferito con la donazione all'attrice ( nessuna indicazione vi è al riguardo – le pertinenze vengono indicate nell'atto “se esistenti”); nè può ritenersi che l'area in questione sia parte dell'edificio necessaria all'uso comune del fabbricato, come dedotto dall'attrice; non si tratta di “parte dell'edificio” trattandosi di area adiacente all'edificio stesso, con ingresso sulla pubblica via, perfettamente fruibile mediante uso esclusivo (non è necessaria all'uso comune); dalla visione delle planimetrie non risulta alcuna apertura di comunicazione diretta tra l'area in contestazione e l'edificio stesso.
Le SSUU della Cassazione, con pronuncia 7449/93, hanno statuito che, in tema di condominio di edifici, l'art. 1117 c.c. non stabilisce una presunzione legale di comunione per le cose in esso indicate nei n. 1, 2 e 3, ma dispone che detti beni sono comuni a meno che non risultino di proprietà esclusiva in base a un titolo;
né può essere ritenuto che l'area in questione costituisca insopprimibile e fondamentale struttura a servizio dell'edificio, tenuto conto proprio del fatto che l'area in questione è stata oggetto di specifico diritto di proprietà distinto dalla proprietà delle parti comuni dell'edificio stesso.
6. Con il terzo motivo si assume che sarebbe incontestato l'utilizzo esclusivo dell'area da parte del dante causa , come deposito e rimessa dei propri attrezzi, e che a Controparte_2 tale circostanza conseguirebbe la natura pertinenziale e condominiale dell'area in questione.
Il motivo è del tutto infondato;
del tutto correttamente il Tribunale ha rilevato che la circostanza dell'utilizzo in via esclusiva dell'area da parte di è circostanza Controparte_2 dedotta per la prima volta in comparsa conclusionale, come tale restata indimostrata;
la circostanza come contestato dall'appellato è relativa a fatti introdotti irritualmente e tardivamente e non ricompresi nella previsione dell'art. 115 cpc;
l'appellato tra l'altro ha dedotto sin dalla costituzione in primo grado di essere stato nel possesso esclusivo dell'area, motivo per cui l'attrice avrebbe a maggior ragione dovuto dedurre al riguardo nei termini di legge;
è appena il caso di rilevare che ove pure fosse ritenuta la fondatezza dell'utilizzo in via esclusiva dell'area da parte di , tale circostanza comporterebbe il suo diritto di proprietà esclusiva Controparte_2 sull'area stessa, secondo quanto sopra motivato, in relazione all'esame dei titoli prodotti dalle parti, per cui non si comprende in che modo l'utilizzo da parte del proprietario esclusivo abbia
Pag. 5 a 7 potuto comportare la natura pertinenziale dell'area in questione in relazione al locale donato all'attrice o la natura condominiale dell'area rispetto all'edificio.
7. Con il quarto motivo si contesta che il Tribunale avrebbe erroneamente tratto elementi di convincimento dalla dichiarazione di successione, ritenendo che il bene immobile contraddistinto col sub 12 (ex sub 10) viene indicato come pertinenza del sub 5 (sottotetto in corso di costruzione allo stato grezzo) e che il primo Giudicante avrebbe erroneamente ritenuto tali dichiarazioni riferibili alla volontà del , dante causa dell'appellante. Persona_1
Il motivo è infondato.
Pur dandosi atto del fatto della limitata efficacia della contestata denuncia di successione, che è rilevante solo sul piano fiscale, deve ritenersi, per quanto sopra motivato, che la denuncia di successione sia stata effettuata in conformità alla situazione derivante dai titoli;
al momento del decesso di , quest'ultimo risultava proprietario esclusivo della detta particella, Controparte_2 come risulta peraltro dalle certificazioni catastali allegate alla denuncia di successione del 5/4/2000 dalle quali risulta che è proprietario per 1000/1000 (stessa Controparte_2 dichiarazione di successione in data 19/04/2018 è stata effettuata in relazione al decesso di
, coniuge di ); del resto va tenuto conto anche del fatto Controparte_3 Controparte_2 che per tutto il tempo trascorso tra il deposito della denuncia di successione e la donazione alla figlia, il dante causa dell'attrice non ha mai inteso effettuare alcuna contestazione né ha depositato alcuna dichiarazione integrativa della denuncia di successione;
in ogni caso, proprio per quanto argomentato in relazione al secondo motivo appello, deve ritenersi che per i fatti della sola indicazione nell'atto di donazione del cespite di cui al locale a piano terra di cui alla particella 1345 sub 13, senza menzione della particella 1345 sub 12, della mancanza di elementi idonei atti a far ritenere che quest'ultima particella costituisca pertinenza del primo bene, essendo le pertinenze indicate in modo del tutto generico e ipotetico, e per il fatto che l'area in questione non è parte dell'edificio necessaria all'uso comune, ai sensi dell'art. 1117 cc, deve ritenersi che la domanda proposta dall'attrice debba essere rigettata per la mancanza della prova della contitolarità sul bene oggetto di contesa.
8. Con il quinto motivo si contesta il ricorrente richiamo del tribunale alla relazione del CTU;
si contesta che il Tribunale avrebbe recepito acriticamente le conclusioni del CTU senza tener conto delle osservazioni del CTP.
Il motivo è del tutto infondato.
Dalla relazione depositata emerge che il CTU ha risposto compiutamente alle osservazioni delle parti con la “risposta alle osservazioni” datata 18/10/20, nella quale viene data risposta ai rilievi relativi alla denuncia di successione depositata da . Persona_3
In ogni caso, va ribadito che nella fattispecie la verifica della titolarità della proprietà del bene è stata fatta in base alle risultanze della documentazione allegata dalle parti, effettuata direttamente dal giudice, mediante l'indicazione delle fonti del suo convincimento, costituite dalla documentazione depositata dalle parti.
9. L'appellante, integralmente soccombente, va condannata a rimborsare alla parte appellata le spese del presente grado, liquidate in dispositivo in applicazione del D.M. n. 147/22, in ragione del valore della causa (indeterminabile basso – il certificato catastale è privo della indicazione della rendita catastale, motivo per cui il valore va determinato ex art. 15 ultimo comma cpc) e dell'attività prestata, con compensi compresi tra valori minimi e medi.
A norma dell'art. 13, c.
1-quater del DPR 115/2002, applicabile ai procedimenti iniziati successivamente al 31 gennaio 2013, sussistono i presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Campobasso, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
, avverso la sentenza n. 373/2022 pubblicata il 18/07/2022 dal Tribunale di Parte_1
Larino, così provvede:
Pag. 6 a 7 - rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata;
-condanna al pagamento, in favore di Parte_1 Controparte_1
delle spese del presente grado di giudizio che liquida in complessivi € 8.000,00 per
[...] compensi, oltre rimborso forfetario del 15%, IVA, CPA come per legge;
-dichiara che a carico dell'appellante sussiste il presupposto dell'obbligo di versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Campobasso, nella camera di consiglio della sez. civile della Corte d'Appello, in data 14/11/2025.
Il Presidente
Dr. Maria Grazia D'Errico
Il Consigliere est.
Dr. Gianfranco Placentino
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