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Sentenza 16 agosto 2025
Sentenza 16 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 16/08/2025, n. 1303 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1303 |
| Data del deposito : | 16 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CAGLIARI
Così composto:
Dott. Giorgio Latti Presidente
Dott. Chiara Mazzaroppi Giudice rel.
Dott. Francesca Lucchesi Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in primo grado, iscritta al N. 6562 del ruolo generale degli affari civili contenziosi per l'anno 2023 promossa da:
, nata a [...] il [...] CF: ed Parte_1 C.F._1
ivi elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Michela Uras che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
-RICORRENTE-
CONTRO
nato a [...] il [...], CF: CP_1 C.F._2
ed elettivamente domiciliato in Cagliari presso lo studio dell'avv.to Barbara Fenu che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
-RESISTENTE-
e con la partecipazione del
PUBBLICO MINISTERO
-INTERVENUTO PER LEGGE- conclusioni:
Nell'interesse della ricorrente: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, 1. dichiarare la separazione personale dei coniugi, per fatto addebitabile al OR
; Controparte_1
2. Assegnare la casa coniugale posta in Cagliari via Premuda n°3, Scala A, Int. 5, alla
ORa , con tutti gli arredi che ivi si trovano, nulla escluso e/o Parte_1
eccettuato;
3. Determinare la misura del mantenimento che il marito dovrà versare mensilmente alla moglie;
4. Dichiarare che, non essendovi stata riconciliazione tra i coniugi, sussistono i requisiti di fatto e di legge per la richiesta pronunzia di divorzio ai sensi dell'art. 3, comma terzo, della Legge 1° dicembre 1970 n°989
5. Pronunziare, a seguito del passaggio in giudicato della sentenza nel capo avente ad oggetto la separazione personale degli indicati coniugi, lo scioglimento del matrimonio contratto a Cagliari il 17 settembre 1988 dai ORi e Parte_1 CP_1
trascritto/iscritto nei Registri dello stato civile del Comune di Cagliari all'anno 1988,
Numero 248, Parte I, come da certificazione in atti e che si allega;
6. Ordinare al Comune di Cagliari di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
7. Con vittoria di spese e competenze legali.”
Nell'interesse della resistente “Voglia il Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza,
1. dichiarare la separazione personale dei coniugi;
2. assegnare la casa coniugale al sig. , disponendo, in via d'urgenza, CP_1
l'allontanamento dalla stessa signora con spartizione dei beni ivi contenuti a Pt_1
seconda della relativa appartenenza;
Pag. 2 di 9
3. assegnare un congruo assegno di mantenimento che la ricorrente dovrà versare mensilmente in favore del convenuto, stanti e precarie condizioni economiche e di salute di quest'ultimo;
4. dichiarare che, non essendovi stata riconciliazione tra i coniugi sussistono i requisiti di fatto e di legge per la richiesta pronunzia di divorzio ai sensi dell'art 3, comma terzo, della Legge 1dicembre 1970 n. 989;
5. pronunziare, a seguito del passaggio in giudicato della sentenza nel capo avente ad oggetto la separazione personale degli indicati coniugi, lo scioglimento del matrimonio contratto a Cagliari il 17 settembre 1988 dai signori e Parte_1 CP_1
trascritto/iscritto nei Registri dello stato civile del Comune di Cagliari all'anno 1988, numero 248, Parte I;
6. ordinare il Comune di Cagliari di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
7. con condanna della ricorrente alle spese del presente giudizio, posta l'infondatezza e la temerarietà delle domande;
8. con vittoria di spese ed onorari”
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato il 06.10.2023 ha domandato la pronuncia della Parte_1
separazione dal marito, con addebito allo stesso e, decorsi i termini di CP_1
legge, il divorzio.
A sostegno della domanda ha dedotto: che l'unione coniugale era proseguita, tra alti e bassi, fino all'estate del 2021, allorquando il aveva iniziato ad assumere CP_1
atteggiamenti gravemente offensivi, violenti ed ostili nei suoi confronti;
che nel marzo del 2022 aveva scoperto che da circa un anno il marito aveva intrapreso una relazione extraconiugale e che l'avrebbe tradita più volte durante il matrimonio;
che suddetti gravi
Pag. 3 di 9 e reiterati comportamenti del avevano determinato il venir meno dell'“affectio CP_1
coniugalis” e di conseguenza la fine dell'unione coniugale.
Ha domandato, inoltre, l'assegnazione della casa coniugale in suo favore ed il riconoscimento di un assegno di mantenimento da disporsi a carico del resistente. costituitosi in giudizio, ha aderito alla domanda volta a ottenere la CP_1
pronuncia della separazione, contestando le circostanze poste a fondamento della domanda di addebito.
Nello specifico ha dedotto che la convivenza era divenuta intollerabile esclusivamente a causa dei comportamenti assunti dalla ricorrente che da diverso tempo non tollerava più la precaria situazione economica del marito nonché il suo definitivo allontanamento dall'orientamento religioso fino ad allora seguito dalla coppia.
Ha, inoltre, domandato l'assegnazione della casa coniugale ed il riconoscimento di un assegno di mantenimento.
Con ordinanza del 17.01.2024 il Giudice ha rigettato l'istanza di assegnazione della casa coniugale formulata da entrambe le parti, difettando il presupposto della convivenza con figli non economicamente indipendenti, e le reciproche domande di mantenimento, non essendo stata documentata l'effettiva condizione economico-reddituale delle parti.
Istruita con prove orali e documentali, con provvedimento del 21.03.2025 la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
La domanda volta ad ottenere la pronuncia della separazione personale deve essere accolta.
Emerge, infatti, dalle risultanze processuali, ed in specie dal tenore degli atti di parte e dal fallimento del tentativo di conciliazione, il venir meno tra i coniugi del reciproco affetto e di qualsiasi intesa, sicché la prosecuzione della convivenza sarebbe per loro intollerabile.
Pag. 4 di 9 Deve pertanto pronunciarsi la separazione personale tra i coniugi Parte_1
e .
[...] CP_1
Relativamente alla domanda di addebito spiegata nell'interesse di parte ricorrente deve rilevarsi che la parte che intende domandare l'addebito della separazione deve provare non solo i fatti che si ritengono essere alla base dell'impossibilità di proseguire la vita in comune, ma, altresì, il nesso di casualità tra questi fatti ed il determinarsi dell'intollerabilità della convivenza.
La pronuncia di addebito, dunque, non può fondarsi unicamente sulla violazione dei doveri posti dall'art. 143 c.c., a carico dei coniugi, essendo, invece, necessario accertare se tale violazione, lungi dall'essere intervenuta quando era già matura una situazione di intollerabilità della convivenza, abbia, viceversa, assunto efficacia causale nel determinarsi della crisi del rapporto coniugale.
La relativa prova, peraltro, deve essere fornita, ai sensi dell'art 2697 c.c., da chi richiede la pronuncia di addebito il quale, pertanto, “avrà l'onere di provare la relativa condotta del coniuge, contraria ai doveri matrimoniali, e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza;
al contrario, sarà onere di chi eccepisce
l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda, provare le circostanze su cui
l'eccezione si fonda, vale a dire l'anteriorità della crisi matrimoniale rispetto alla condotta ad egli addebitabile” (Cass. Sez. 1, sentenza n. 2059 del 14/02/2012).
Venendo al caso di specie, il figlio delle parti ha confermato il capitolo D) indicato nel ricorso “Vero che dall'estate 2021, ed a tutt'oggi, il OR ha rivolto CP_1
alla moglie, tra le altre, le seguenti espressioni : “Non servi a niente, neanche come letame o carta igienica, sei una nullità, non servi come donna, come moglie, né come madre, fai schifo, sei spazzatura, sei brutta e malata, sei una fregatura della natura, senza di me non sei niente, tu sei un ospite in questa casa e te ne devi andare, non ci fai niente, se non te ne vai ti farò soffrire io”, precisando di aver assistito all'atteggiamento
Pag. 5 di 9 denigratorio tenuto dal padre nei confronti della madre e di averlo invitato a cessare tale condotta.
La deposizione di deve ritenersi attendibile, tenuto conto del rapporto Testimone_1
di vicinanza alle parti e non essendo risultato il testimone animato da astio nei confronti del padre.
Quanto all'incidenza causale della predetta condotta in ordine alla crisi coniugale, è sufficiente osservare che, accertato in capo al resistente un ripetuto comportamento gravemente offensivo e denigratorio nei confronti della moglie, il nesso eziologico rispetto alla intollerabilità della convivenza deve presumersi in forza di un criterio di valutazione di causalità ancorato a parametri di normalità, essendo evidente che un comportamento quale quello ascrivibile al resistente si traduce in fonte di dolore per l'altro coniuge, integrando la violazione dei doveri di assistenza morale e materiale nascenti dal matrimonio.
Deve, dunque, pronunciarsi l'addebito della separazione al resistente.
Visto l'art. 156 cc, deve conseguentemente essere rigettata la domanda del volta CP_1
ad ottenere il riconoscimento di un assegno di mantenimento.
Va rigettata la domanda delle parti volta ad ottenere l'assegnazione della casa coniugale, difettando i presupposti della convivenza con figli minori o maggiorenni, ma non economicamente indipendenti.
Deve, del pari, essere rigettata la domanda di parte ricorrente volta ad ottenere un contributo per il proprio mantenimento non avendo la documentato il reddito Pt_1
attualmente percepito né avendo dimostrato di essersi invano attivata per reperire attività lavorativa che le consentisse di integrare il modesto reddito che ha dichiarato di percepire all'udienza del 17.01.2024.
Pag. 6 di 9 Il giudizio deve, invece, proseguire con riferimento alla domanda di divorzio, contestualmente proposta, dovendo al riguardo maturare i presupposti di legge per la procedibilità.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo:
1. pronuncia la separazione personale dei coniugi nata a [...] Parte_1
il 09.09.1968 e , nato a [...] il [...], mandando al CP_1
competente Ufficio dello Stato Civile per l'annotazione della presente sentenza (atto n.248, parte I, anno 1988- Comune di Cagliari);
2. addebita la separazione a CP_1
3. rigetta la domanda di assegnazione della casa coniugale formulata da entrambi i coniugi;
4. rigetta la domanda di entrambe le parti volta ad ottenere un contributo per il loro mantenimento;
5. provvede sull'ulteriore corso della causa come da separata ordinanza;
6. rinvia la pronuncia sulle spese alla sentenza definitiva.
Così deciso in Cagliari nella camera di Consiglio del 29.07.2025
Il giudice estensore dott. Chiara Mazzaroppi
Il Presidente
dott. Giorgio Latti
Pag. 7 di 9
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
Così composto:
Dott.Giorgio Latti Presidente
Dott.Chiara Mazzaroppi Giudice rel.
Dott.Francesca Lucchesi Giudice
Ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
Nella causa civile in primo grado, iscritta al N. 6562 del ruolo generale dell'anno 2023
TRA nata a [...] il [...], elettivamente Parte_1
domiciliata presso lo studio dell'avv. URAS MICHELA
-RICORRENTE-
E
, nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato CP_1
presso lo studio dell'avv. FENU BARBARA
-RESISTENTE-
E
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari
-INTERVENUTO PER LEGGE-
Vista la sentenza non definitiva in pari data e considerato che le parti negli atti introduttivi del procedimento di separazione personale hanno proposto anche domanda di scioglimento del matrimonio, rinvia all'udienza del 7.10.2026, ore 10.00, davanti al giudice Chiara Mazzaroppi, cui rimette la causa per l'ulteriore corso.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di rito.
Pag. 8 di 9 Così deciso in Cagliari nella camera di Consiglio del 29.07.2025
Il Presidente
Dott. Giorgio Latti
Pag. 9 di 9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CAGLIARI
Così composto:
Dott. Giorgio Latti Presidente
Dott. Chiara Mazzaroppi Giudice rel.
Dott. Francesca Lucchesi Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in primo grado, iscritta al N. 6562 del ruolo generale degli affari civili contenziosi per l'anno 2023 promossa da:
, nata a [...] il [...] CF: ed Parte_1 C.F._1
ivi elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Michela Uras che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
-RICORRENTE-
CONTRO
nato a [...] il [...], CF: CP_1 C.F._2
ed elettivamente domiciliato in Cagliari presso lo studio dell'avv.to Barbara Fenu che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
-RESISTENTE-
e con la partecipazione del
PUBBLICO MINISTERO
-INTERVENUTO PER LEGGE- conclusioni:
Nell'interesse della ricorrente: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, 1. dichiarare la separazione personale dei coniugi, per fatto addebitabile al OR
; Controparte_1
2. Assegnare la casa coniugale posta in Cagliari via Premuda n°3, Scala A, Int. 5, alla
ORa , con tutti gli arredi che ivi si trovano, nulla escluso e/o Parte_1
eccettuato;
3. Determinare la misura del mantenimento che il marito dovrà versare mensilmente alla moglie;
4. Dichiarare che, non essendovi stata riconciliazione tra i coniugi, sussistono i requisiti di fatto e di legge per la richiesta pronunzia di divorzio ai sensi dell'art. 3, comma terzo, della Legge 1° dicembre 1970 n°989
5. Pronunziare, a seguito del passaggio in giudicato della sentenza nel capo avente ad oggetto la separazione personale degli indicati coniugi, lo scioglimento del matrimonio contratto a Cagliari il 17 settembre 1988 dai ORi e Parte_1 CP_1
trascritto/iscritto nei Registri dello stato civile del Comune di Cagliari all'anno 1988,
Numero 248, Parte I, come da certificazione in atti e che si allega;
6. Ordinare al Comune di Cagliari di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
7. Con vittoria di spese e competenze legali.”
Nell'interesse della resistente “Voglia il Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza,
1. dichiarare la separazione personale dei coniugi;
2. assegnare la casa coniugale al sig. , disponendo, in via d'urgenza, CP_1
l'allontanamento dalla stessa signora con spartizione dei beni ivi contenuti a Pt_1
seconda della relativa appartenenza;
Pag. 2 di 9
3. assegnare un congruo assegno di mantenimento che la ricorrente dovrà versare mensilmente in favore del convenuto, stanti e precarie condizioni economiche e di salute di quest'ultimo;
4. dichiarare che, non essendovi stata riconciliazione tra i coniugi sussistono i requisiti di fatto e di legge per la richiesta pronunzia di divorzio ai sensi dell'art 3, comma terzo, della Legge 1dicembre 1970 n. 989;
5. pronunziare, a seguito del passaggio in giudicato della sentenza nel capo avente ad oggetto la separazione personale degli indicati coniugi, lo scioglimento del matrimonio contratto a Cagliari il 17 settembre 1988 dai signori e Parte_1 CP_1
trascritto/iscritto nei Registri dello stato civile del Comune di Cagliari all'anno 1988, numero 248, Parte I;
6. ordinare il Comune di Cagliari di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
7. con condanna della ricorrente alle spese del presente giudizio, posta l'infondatezza e la temerarietà delle domande;
8. con vittoria di spese ed onorari”
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato il 06.10.2023 ha domandato la pronuncia della Parte_1
separazione dal marito, con addebito allo stesso e, decorsi i termini di CP_1
legge, il divorzio.
A sostegno della domanda ha dedotto: che l'unione coniugale era proseguita, tra alti e bassi, fino all'estate del 2021, allorquando il aveva iniziato ad assumere CP_1
atteggiamenti gravemente offensivi, violenti ed ostili nei suoi confronti;
che nel marzo del 2022 aveva scoperto che da circa un anno il marito aveva intrapreso una relazione extraconiugale e che l'avrebbe tradita più volte durante il matrimonio;
che suddetti gravi
Pag. 3 di 9 e reiterati comportamenti del avevano determinato il venir meno dell'“affectio CP_1
coniugalis” e di conseguenza la fine dell'unione coniugale.
Ha domandato, inoltre, l'assegnazione della casa coniugale in suo favore ed il riconoscimento di un assegno di mantenimento da disporsi a carico del resistente. costituitosi in giudizio, ha aderito alla domanda volta a ottenere la CP_1
pronuncia della separazione, contestando le circostanze poste a fondamento della domanda di addebito.
Nello specifico ha dedotto che la convivenza era divenuta intollerabile esclusivamente a causa dei comportamenti assunti dalla ricorrente che da diverso tempo non tollerava più la precaria situazione economica del marito nonché il suo definitivo allontanamento dall'orientamento religioso fino ad allora seguito dalla coppia.
Ha, inoltre, domandato l'assegnazione della casa coniugale ed il riconoscimento di un assegno di mantenimento.
Con ordinanza del 17.01.2024 il Giudice ha rigettato l'istanza di assegnazione della casa coniugale formulata da entrambe le parti, difettando il presupposto della convivenza con figli non economicamente indipendenti, e le reciproche domande di mantenimento, non essendo stata documentata l'effettiva condizione economico-reddituale delle parti.
Istruita con prove orali e documentali, con provvedimento del 21.03.2025 la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
La domanda volta ad ottenere la pronuncia della separazione personale deve essere accolta.
Emerge, infatti, dalle risultanze processuali, ed in specie dal tenore degli atti di parte e dal fallimento del tentativo di conciliazione, il venir meno tra i coniugi del reciproco affetto e di qualsiasi intesa, sicché la prosecuzione della convivenza sarebbe per loro intollerabile.
Pag. 4 di 9 Deve pertanto pronunciarsi la separazione personale tra i coniugi Parte_1
e .
[...] CP_1
Relativamente alla domanda di addebito spiegata nell'interesse di parte ricorrente deve rilevarsi che la parte che intende domandare l'addebito della separazione deve provare non solo i fatti che si ritengono essere alla base dell'impossibilità di proseguire la vita in comune, ma, altresì, il nesso di casualità tra questi fatti ed il determinarsi dell'intollerabilità della convivenza.
La pronuncia di addebito, dunque, non può fondarsi unicamente sulla violazione dei doveri posti dall'art. 143 c.c., a carico dei coniugi, essendo, invece, necessario accertare se tale violazione, lungi dall'essere intervenuta quando era già matura una situazione di intollerabilità della convivenza, abbia, viceversa, assunto efficacia causale nel determinarsi della crisi del rapporto coniugale.
La relativa prova, peraltro, deve essere fornita, ai sensi dell'art 2697 c.c., da chi richiede la pronuncia di addebito il quale, pertanto, “avrà l'onere di provare la relativa condotta del coniuge, contraria ai doveri matrimoniali, e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza;
al contrario, sarà onere di chi eccepisce
l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda, provare le circostanze su cui
l'eccezione si fonda, vale a dire l'anteriorità della crisi matrimoniale rispetto alla condotta ad egli addebitabile” (Cass. Sez. 1, sentenza n. 2059 del 14/02/2012).
Venendo al caso di specie, il figlio delle parti ha confermato il capitolo D) indicato nel ricorso “Vero che dall'estate 2021, ed a tutt'oggi, il OR ha rivolto CP_1
alla moglie, tra le altre, le seguenti espressioni : “Non servi a niente, neanche come letame o carta igienica, sei una nullità, non servi come donna, come moglie, né come madre, fai schifo, sei spazzatura, sei brutta e malata, sei una fregatura della natura, senza di me non sei niente, tu sei un ospite in questa casa e te ne devi andare, non ci fai niente, se non te ne vai ti farò soffrire io”, precisando di aver assistito all'atteggiamento
Pag. 5 di 9 denigratorio tenuto dal padre nei confronti della madre e di averlo invitato a cessare tale condotta.
La deposizione di deve ritenersi attendibile, tenuto conto del rapporto Testimone_1
di vicinanza alle parti e non essendo risultato il testimone animato da astio nei confronti del padre.
Quanto all'incidenza causale della predetta condotta in ordine alla crisi coniugale, è sufficiente osservare che, accertato in capo al resistente un ripetuto comportamento gravemente offensivo e denigratorio nei confronti della moglie, il nesso eziologico rispetto alla intollerabilità della convivenza deve presumersi in forza di un criterio di valutazione di causalità ancorato a parametri di normalità, essendo evidente che un comportamento quale quello ascrivibile al resistente si traduce in fonte di dolore per l'altro coniuge, integrando la violazione dei doveri di assistenza morale e materiale nascenti dal matrimonio.
Deve, dunque, pronunciarsi l'addebito della separazione al resistente.
Visto l'art. 156 cc, deve conseguentemente essere rigettata la domanda del volta CP_1
ad ottenere il riconoscimento di un assegno di mantenimento.
Va rigettata la domanda delle parti volta ad ottenere l'assegnazione della casa coniugale, difettando i presupposti della convivenza con figli minori o maggiorenni, ma non economicamente indipendenti.
Deve, del pari, essere rigettata la domanda di parte ricorrente volta ad ottenere un contributo per il proprio mantenimento non avendo la documentato il reddito Pt_1
attualmente percepito né avendo dimostrato di essersi invano attivata per reperire attività lavorativa che le consentisse di integrare il modesto reddito che ha dichiarato di percepire all'udienza del 17.01.2024.
Pag. 6 di 9 Il giudizio deve, invece, proseguire con riferimento alla domanda di divorzio, contestualmente proposta, dovendo al riguardo maturare i presupposti di legge per la procedibilità.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo:
1. pronuncia la separazione personale dei coniugi nata a [...] Parte_1
il 09.09.1968 e , nato a [...] il [...], mandando al CP_1
competente Ufficio dello Stato Civile per l'annotazione della presente sentenza (atto n.248, parte I, anno 1988- Comune di Cagliari);
2. addebita la separazione a CP_1
3. rigetta la domanda di assegnazione della casa coniugale formulata da entrambi i coniugi;
4. rigetta la domanda di entrambe le parti volta ad ottenere un contributo per il loro mantenimento;
5. provvede sull'ulteriore corso della causa come da separata ordinanza;
6. rinvia la pronuncia sulle spese alla sentenza definitiva.
Così deciso in Cagliari nella camera di Consiglio del 29.07.2025
Il giudice estensore dott. Chiara Mazzaroppi
Il Presidente
dott. Giorgio Latti
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TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
Così composto:
Dott.Giorgio Latti Presidente
Dott.Chiara Mazzaroppi Giudice rel.
Dott.Francesca Lucchesi Giudice
Ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
Nella causa civile in primo grado, iscritta al N. 6562 del ruolo generale dell'anno 2023
TRA nata a [...] il [...], elettivamente Parte_1
domiciliata presso lo studio dell'avv. URAS MICHELA
-RICORRENTE-
E
, nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato CP_1
presso lo studio dell'avv. FENU BARBARA
-RESISTENTE-
E
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari
-INTERVENUTO PER LEGGE-
Vista la sentenza non definitiva in pari data e considerato che le parti negli atti introduttivi del procedimento di separazione personale hanno proposto anche domanda di scioglimento del matrimonio, rinvia all'udienza del 7.10.2026, ore 10.00, davanti al giudice Chiara Mazzaroppi, cui rimette la causa per l'ulteriore corso.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di rito.
Pag. 8 di 9 Così deciso in Cagliari nella camera di Consiglio del 29.07.2025
Il Presidente
Dott. Giorgio Latti
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