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Sentenza 11 settembre 2025
Sentenza 11 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 11/09/2025, n. 977 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 977 |
| Data del deposito : | 11 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 594/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA
SEZIONE CIVILE riunita in camera di consiglio e composta dai Signori magistrati:
Dott. Francesco S. Filocamo
Presidente
Dott.ssa Silvia Rita Fabrizio
Consigliere
Dott. Federico Ria
Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia civile in grado di reclamo, iscritta al nr. 594/2025 R.G., vertente
TRA
, con sede legale in Avezzano (AQ), in via Molise, n. 31 (CF e P. IVA Parte_1
), in persona del rappresentante legale pro tempore , rappresentata e P.IVA_1 Parte_2 difesa, in virtù di giusta procura speciale apposta in calce, dall'avv. Michele Perruzza ed elettivamente domiciliata presso il suo Studio in Balsorano, Via Case Paglicce n. 14;
RECLAMANTE
pagina 1 di 4 E CURATORE DELLA PROCEDURA DI LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE AVV. Pt_3
, n. 15-1/2025 RG. P.U. Tribunale di Avezzano;
[...]
, con sede a Contrada Vicenne, n. 13 in Parte_4 Pettorano sul Gizio (AQ), (CF. E P.IVA , in persona del rappresentante legale pro P.IVA_2 tempore , rappresentata e difesa dall'avv. Gianluca Lavalle ed elettivamente Parte_5 domiciliata presso il suo studio in Sulmona, Via A. Volta, n. 1; RECLAMATI
OGGETTO: reclamo avverso la sentenza del Tribunale di Avezzano n. 12/2025 del 14.05.2025, emessa nell'ambito del procedimento iscritto al n. R.G. 15/2025 sub 1, in materia di apertura di liquidazione giudiziale. CONCLUSIONI: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Con la sentenza in epigrafe indicata, il Tribunale di Avezzano ha dichiarato aperta la liquidazione giudiziale nei riguardi della proposta da dalla Parte_1
nominando la dott.ssa quale giudice Parte_4 Per_1 delegato per la procedura e l'avv. quale curatore, sulla falsariga del dato Parte_3 per cui dalla documentazione allegata in atti emergeva lo stato di insolvenza della predetta società. In particolare, il Tribunale qualificata la società quale imprenditore commerciale – avendo la stessa ad oggetto prevalentemente attività di noleggio di autovetture e autoveicoli leggeri – tenuto conto della sua costituzione avvenuta nel 2021 e considerato che in un breve lasso temporale aveva accumulato già debiti scaduti e non pagati nei riguardi dell'Agenzia delle Entrate per complessivi euro 17.788,89 e nei confronti dell'INPS per euro 125,60, nonché del ricorrente per una soglia complessiva superiore – seppur minimamente – ad euro 30.000,00, si determinava nel modo suindicato.
2. L'originario ricorrente a fondamento della Parte_4 propria domanda, nel ricostruire la vicenda in punto di fatto, deduceva che:
- la sentenza n. 293/2023 resa dal Tribunale di Sulmona nell'ambito del giudizio n. 427/2022 R.G.A.C. condannava la al risarcimento di euro Parte_1 8.114,40 nei riguardi della , oltre che alla refusa delle spese di lite, Pt_4 quantificate in euro 2.540,00;
- la odierna reclamante, dunque, veniva condannata, in virtù del predetto provvedimento, al risarcimento della complessiva somma di euro 12.283,56 (sorte capitale per euro 8.114,40; imposta di registro della sentenza per euro 463,00 e spese legali liquidate in sentenza per complessivi euro 3.706,16) calcolata al netto degli accessori di legge e delle successive spese per il tentato recupero mediante esecuzione forzata;
- il credito aveva natura chirografaria e la debitrice non era in grado neppure di soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni, tanto che essa non deteneva alcun bene immobile e non intratteneva alcun rapporto con Istituti di Credito operanti nella propria zona (Avezzano).
3. La regolarmente citata in giudizio, neppure si costituiva. Parte_1
pagina 2 di 4 4. Pertanto, il Tribunale ha ritenuto di poter decidere esclusivamente sulla base degli atti e dei documenti prodotti dalla parte ricorrente, altresì, rilevando lo stato di insolvenza dall'esito negativo del pignoramento presso terzi intentato dal creditore, nonché dall'insufficienza di liquidità, atta a coprire l'intera esposizione debitoria, decidendo come sopra.
5. Avverso la suddetta decisione, proponeva reclamo la formulando Parte_1 due motivi di censura, di seguito così riassunti.
5.1. Con primo motivo d'appello, critica la parte motiva del provvedimento impugnato che ha dichiarato erroneamente la sussistenza dello stato di insolvenza della Parte_1 A dire di costei, infatti, il primo giudice avrebbe omesso di considerare elementi decisivi attestanti la continuità aziendale e la solvibilità prospettica della odierna ricorrente. Ciò in quanto, al momento della dichiarazione di fallimento non sussistevano più inadempimenti di importo rilevante né incapacità strutturali di far fronte alle obbligazioni assunte, non considerando neppure che il curatore avv. rinveniva all'interno della sede operativa della Pt_3 società in parola numerosi beni il cui valore è notevolmente superiore alla somma pretesa dalla odierna resistente, non considerando, altresì, che la intentava pignoramenti presso Pt_4 Istituti di Credito con cui la non intratteneva alcun tipo di rapporto. Parte_1 5.2. Mediante seconda censura, l'odierna reclamante lamenta l'erroneità della sentenza gravata nella parte in cui ha incluso tra le passività esigibili un debito di euro 17.788,89 nei riguardi dell'Agenzia delle Entrate e di euro 125,60 nei confronti dell'INPS, senza debitamente considerare che l'importo vantato dall'Agenzia delle Entrate era già oggetto di rateizzazione accordata con quest'ultima, dunque, non era immediatamente esigibile da parte dell'Erario in un'unica soluzione al momento dell'apertura della liquidazione giudiziale.
6. Il reclamo è improcedibile.
6.1. In vista infatti dell'udienza nessuna delle parti compariva, non risultando pervenute al fascicolo le note sostitutive della trattazione ai sensi dell'art. 127 ter cpc. Tale condotta è equiparata alla mancata comparizione ex art. 127 ter ult.co. cpc.
6.2. Accade peraltro che non rinvenga in atti neanche la prova della notifica del reclamo e del decreto di fissazione, di cui era stata onerata la parte reclamante ai sensi dell'art. 51, 6° co. CCII;
prova che non può dirsi raggiunta dal mero deposito per conto di una delle parti reclamate di una mera istanza di visibilità, non essendo assimilabile questa, ai fini de quibus, alla formale costituzione in giudizio. Il decreto di fissazione dell'udienza risulta invece, da informazioni assunte presso la cancelleria, debitamente comunicato al reclamante. E' noto che il presente procedimento mantenga, pur dopo le modifiche disposte con l'introduzione del predetto CCII, caratteristica e struttura proprie del procedimento camerale, seppur più strutturato rispetto a quello normato dal precedente articolo 50. Da tale inquadramento consegue che, in assenza delle parti e dunque di impulso delle parti stesse, il Collegio sarebbe tenuto comunque ad assumere la decisione nel merito, non applicandosi né l'art. 348 cpc né gli artt. 181 e 309 cpc. L'adozione tuttavia della pronuncia nel merito resta preclusa propria dalla mancata instaurazione del contraddittorio, non risultando, come detto, prova della notifica dell'atto di reclamo e del decreto di fissazione della odierna udienza, da parte del reclamente, ai reclamati indicati nell'atto introduttivo.
pagina 3 di 4 6.2.1 In relazione in particolare alla previgente disciplina in materia fallimentare, del tutto assimilabile in parte qua a quella introdotta dal CCII, la stessa Corte di Cassazione aveva chiarito che “Con particolare riferimento al reclamo di cui alla L. Fall., art. 18, questa Corte è venuta affermando il principio per cui tale mezzo, in coerenza con la natura camerale dell'intero procedimento, è caratterizzato, per la sua specialità, da un effetto devolutivo pieno, non soggetto ai limiti previsti, in tema di appello, dagli artt. 342 e 345 c.p.c., pur attenendo a un provvedimento decisorio, emesso all'esito di un procedimento contenzioso svoltosi in contraddittorio e suscettibile di acquistare autorità di cosa giudicata;
ha dunque precisato che, in conseguenza, dovendosi applicare le norme sul reclamo, in quanto non derogate dalla L. Fall., art. 18, vale il principio per cui, in caso di difetto di comparizione del reclamante all'udienza di trattazione, il giudice, verificata la regolarità della notificazione del ricorso e del decreto, deve decidere il reclamo nel merito, esclusa la possibilità di una decisione di rinvio della trattazione o di improcedibilità per disinteresse alla definizione o di non luogo a provvedere (Cass. 24 maggio 2012, n. 8227)………omissis…….2.2. - Tornando, ora, alla fattispecie oggetto del primo motivo di ricorso, deve rammentarsi che all'udienza del 9 luglio 2014, in cui le parti non ebbero a comparire, il giudice non disponeva degli originali di notifica del ricorso e del decreto, che non erano stati depositati (cfr. ricorso, pagg. 4 s.). Escluso, dunque, che potesse attuarsi il rinvio dell'udienza a norma dell'art. 348 c.p.c., comma 2, ed esclusa, altresì, la possibilità di decidere la causa nel merito, stante la mancata evidenza della rituale vocatio in jus della parte reclamata, si imponeva di chiudere il giudizio in rito. Il giudice del reclamo, del resto, a fronte del mancato riscontro del compimento di una qualche attività notificatoria, non avrebbe potuto nemmeno assegnare un nuovo termine per la notificazione del ricorso. La situazione con cui lo stesso dovette misurarsi era infatti quella della totale mancanza della instaurazione del contraddittorio e, secondo quanto già rilevato in materia di rito del lavoro da Cass. Sez. U. 30 luglio 2008, n. 20604 (ma in tema di reclamo fallimentare la regola è stata ripresa, con articolati sviluppi argomenIativi, da Cass. 20 luglio 2015, n. 15146 e da Cass. 11 maggio 2017, n. 11541), non è pensabile la rinnovazione di un atto mai compiuto o giuridicamente inesistente, non esistendo una disposizione che permetta al giudice di fissare un termine per la notificazione, mai effettuata, del ricorso e non essendo consentito, nel silenzio normativo, allungare con condotte omissive i tempi del processo così da disattendere la sua "ragionevole durata": orincipio, questo, che, in quanto riferito alla notificazione inesistente, è estraneo ai rilievi successivamente svolti dalla Corte costituzionale con riguardo alla diversa ipotesi della notifica del ricorso e del decreto che sia attuata oltre il termine di cui all'art. 435 c.p.c., comma 2, ma nel rispetto di quello di cui al successivo comma 3 (Corte Cost. 24 febbraio 2010, n. 60; cfr. pure Corte Cost. 15 novembre 2012, n. 253).” (in termini cassa. Nr. 24797/19)
7. Il reclamo va pertanto dichiaro improcedibile, con pronuncia “in rito”.
8. Nulla sulle spese
P.Q.M.
dichiara l'improcedibilità del reclamo per omessa notifica dell'atto introduttivo e del decreto presidenziale di fissazione ex art. 51 sesto comma CCII;
nulla sulle spese. Così deciso nella camera di consiglio del 10.9.2025 IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE Federico Ria Francesco S. Filocamo
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