Sentenza 29 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 29/01/2025, n. 186 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 186 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOLA
Sezione Lavoro
Il Giudice del lavoro, dr.ssa Valentina Olisterno, viste le disposizioni di cui all'art. 127 ter c.p.c.; richiamato il proprio decreto di trattazione scritta della presente controversia;
letti gli atti di causa e le note scritte depositate dalle parti;
pronuncia la seguente sentenza nei termini di cui all'art. 127 ter comma 3 c.p.c.;
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
Sezione Lavoro
Il Giudice del lavoro, dr.ssa Valentina Olisterno, previo scambio e deposito telematico delle note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato in data 29/01/2025, mediante deposito telematico contestuale di motivazione e dispositivo, la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia in materia previdenziale iscritta al n. 4935/2022 del ruolo generale affari contenziosi;
T R A
, rappresentato e difeso, in virtù di procura in atti, dagli avv.ti Alessia Iorio Parte_1
e Giuseppe Iorio ed elettivamente domiciliato in Napoli, via Carriera Grande n. 32;
RICORRENTE
C O N T R O
in persona del Presidente legale Controparte_1 rappresentante p.t., rappresentato e difeso, in virtù di procura in atti, dall'avv. Gaetano Amato, ed elettivamente domiciliato presso la Direzione Provinciale di Nola, via Variante Statale 7 bis;
CP_1
RESISTENTE CONCLUSIONI
2) e per l'effetto, condannare il
Fondo di garanzia al pagamento in suo favore della somma netta di € 1.462,74; 3) in ogni CP_1 caso, condannare parte convenuta al pagamento di spese, diritti ed onorari del presente giudizio con attribuzione ai sottoscritti procuratori antistatari.
PER L' : rigettare il ricorso, con vittoria di spese. CP_1
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 30.09.2022, il ricorrente in epigrafe – premesso di aver lavorato alle dipendenze della società dal 18.04.2002 al 12.02.2016 – Parte_2 riferiva:
- che in data 16.05.2018 aveva sottoscritto con la società verbale di conciliazione in sede giudiziale n. 140/2018 in cui aveva rinunciato al giudizio in corso a fronte del pagamento offerto dalla dell'importo totale netto di € 20.000,00, da versarsi con le seguenti modalità: € Parte_2
2.000,00 già corrisposti, € 4.000,00 alla sottoscrizione del verbale di conciliazione ed € 14.000,00 mediante n. 14 rate mensili da € 1.000,00 cadauna entro il giorno 30 di ogni mese a partire dal mese di giugno 2018 e sino al mese di luglio 2019;
- che, di tale ultima somma, la società gli aveva corrisposto solo € 7.000,00 (rate da giugno a dicembre), restando pertanto debitrice del residuo importo netto di € 7.000,00;
- che, con sentenza del 08.11.2019, il Tribunale di Napoli Nord sez. fallimentare aveva dichiarato il fallimento della;
Parte_2
- di aver, pertanto, presentato domanda di ammissione al passivo per l'importo netto di €
7.000,00 a titolo di TFR;
- che una volta ammesso allo stato passivo – dichiarato esecutivo – per la somma netta di €
7.000,00, aveva presentato domanda di accesso al Fondo di Garanzia presso l' , il quale, in CP_1 accoglimento dell'istanza, gli aveva tuttavia liquidato solo l'importo di € 3.927,26 poiché applicava la tassazione sull'intero importo riconosciuto a titolo di TFR (15.000,00) e non solo su quello per cui era stato ammesso al passivo del fallimento;
- che il ricorso al Comitato Provinciale era rimasto senza esito alcuno.
Tanto premesso, conveniva innanzi al Tribunale di Nola, in funzione di Giudice del lavoro,
l' chiedendo l'accoglimento della domanda come illustrata dalle suesposte conclusioni. CP_1
Ritualmente istaurato il contraddittorio, l' si costituiva tempestivamente in giudizio CP_1 deducendo che il lavoratore non aveva provato in sede di istanza amministrativa (nel modello
SR54) l'eventuale trattenuta IRPEF sugli acconti già ricevuti di € 8.000,00, pertanto la trattenuta operata era da considerarsi legittima;
concludeva per il rigetto del ricorso.
Acquisita la documentazione prodotta e le note di trattazione scritta depositate dall'istante, all'odierna udienza – celebratasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. – la causa veniva, quindi, decisa come da sentenza depositata telematicamente nel termine di legge.
2. Come esposto nella parte in fatto, nella fattispecie non si discute né del diritto di accesso al Fondo di Garanzia per il TFR né dell'obbligo dell' di effettuare le trattenute IRPEF quale CP_1 sostituto d'imposta, bensì della circostanza che queste siano state effettuate anche sugli acconti erogati dal datore di lavoro, anziché solo sul credito residuo ammesso nella procedura concorsuale.
Così definito il thema decidendum¸ deve richiamarsi l'orientamento espresso dalla Suprema
Corte secondo cui “questa Corte è consapevole che l'obbligazione di pagamento del TFR a carico del Fondo di Garanzia ha natura previdenziale e non va considerata identica all'obbligazione di pagamento del trattamento di fine rapporto a carico del datore di lavoro, avente natura retributiva,
e, per altro verso, che l' in qualità di sostituto di imposta debba operare tutte le dovute CP_1 trattenute;
sotto il primo profilo, si è detto (Sez.
6 - L, Ordinanza n. 17643 del 25/08/2020, Rv. 658937 - 02;
Sez.
6 - L, Ordinanza n. 12971 del 09/06/2014, Rv. 631654-01; Sez. L, Sentenza n. 20547 del
13/10/2015, Rv. 636990 - 01) che il diritto del lavoratore di ottenere dall in caso di CP_1 insolvenza del datore di lavoro, la corresponsione del T.F.R. a carico dello speciale fondo di cui alla L. 29 maggio 1982, n. 297, art. 2, ha natura di diritto di credito ad una prestazione previdenziale, ed è perciò distinto ed autonomo rispetto al credito vantato nei confronti del datore di lavoro (restando esclusa, pertanto, la fattispecie di obbligazione solidale), diritto che si perfeziona (non con la cessazione del rapporto di lavoro ma) al verificarsi dei presupposti previsti da detta legge (insolvenza del datore di lavoro, verifica dell'esistenza e misura del credito in sede di ammissione al passivo, ovvero all'esito di procedura esecutiva); sotto il secondo profilo, per Sez. L -, Sentenza n. 25016 del 23/10/2017 (Rv. 646109 - 01) e Sez.
L, Sentenza n. 25663 del 07/6/2017, il Fondo di Garanzia, nel liquidare la propria obbligazione, deve operare in qualità di sostituto d'imposta, trattenendo l'importo dovuto per le imposte erariali, ove ciò non sia stato già operato in sede di ammissione al passivo fallimentare;
la stessa sentenza ha peraltro escluso che l' possa operare una seconda trattenuta che CP_1 incida una seconda volta sull'importo effettivo da erogare, posto che il meccanismo voluto dalla legge è inequivoco e non legittima l' a pretendere che un lavoratore sia assoggetto per due CP_1 volte alla medesima trattenuta di natura fiscale;
le dette sentenze (vedi massima Rv. 646109 - 01 in particolare) hanno affermato che, in tema di prestazioni a carico del Fondo di garanzia, che hanno natura previdenziale, il calcolo dei crediti dovuti al lavoratore per differenze retributive e trattamento di fine rapporto deve avvenire sempre al lordo (v. pure Sez. 5, Sentenza n. 22516 del
02/10/2013, Rv. 628721 - 01, con riferimento all'insinuazione al passivo del Fondo di Garanzia ed alla sua ricomprensione anche delle ritenute fiscali operate al momento del pagamento); (…) dunque, nell'ipotesi in cui il titolo esecutivo sia ottenuto per somme nette, come nella specie,
l'intervento del Fondo si commisura in ogni caso alla somma lorda dovuta al lavoratore, rispetto alla quale sono venute meno le garanzie, e non può limitarsi alle somme portate dal titolo esecutivo: invero, se il titolo rimasto ineseguito reca somme nette, a fortiori esso è espressione
d'incapienza anche per le maggiori somme relative comprensive dell'imposta; la prestazione previdenziale da erogare da parte dell deve dunque riferirsi sempre alle CP_1 somme lorde dovute al lavoratore, anche qualora - come nel caso di specie- la richiesta di intervento faccia espresso riferimento ad un titolo contenente le somme al netto;
in tal caso, l' deve provvedere alla conversione al lordo, per poi operare, in un momento successivo alla CP_1 determinazione delle somme dovute, la trattenuta;
può dunque affermarsi che, in tema di prestazioni previdenziali a carico del Fondo di garanzia dell anche ove il lavoratore abbia ottenuto ingiunzione di pagamento nei confronti del datore CP_1 di lavoro per somme nette, il calcolo dei crediti dovuti al lavoratore per differenze retributive e CP_ trattamento di fine rapporto deve avvenire sempre al lordo e l' nel liquidare la propria obbligazione, deve operare in qualità di sostituto d'imposta, trattenendo l'importo dovuto per le imposte erariali, sempreché non dimostri che le ritenute siano state già operate e versate all'erario”(cfr. Cass. civ., sez. lav., 23/03/2023, n. 8406).
Orbene, nel caso di specie, si osserva che nell'istanza amministrativa (modello SR54) presentata all' non vi è alcuna indicazione in ordine alle trattenute operate sugli acconti di TFR da parte CP_1 del datore di lavoro;
né, nell'odierno giudizio, la parte, a seguito delle difese dell' , ha CP_1 provveduto ad offrire documentazione tesa a dimostrare che detti acconti erano stati già tassati, restando irrilevante la circostanza che il credito ammesso al Fondo non corrispondesse all'intero importo del TFR contenuto nel verbale di conciliazione.
Alla stregua delle suesposte considerazioni, la domanda si rivela infondata e come tale va rigettata.
3. La novità della questione trattata giustifica la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, dr.ssa Valentina Olisterno, definitivamente pronunziando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
• Rigetta il ricorso;
• Compensa integralmente le spese.
Manda alla Cancelleria per l'immediata comunicazione telematica alle parti costituite del presente provvedimento in forma integrale, comunicazione telematica che sostituirà la lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione prevista dall'art. 429 cpc..
Così deciso in Nola, lì 29/01/2025.
Il Giudice
Dr.ssa Valentina Olisterno