Sentenza 7 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 07/05/2025, n. 318 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 318 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4182/2024 V.G.
IL TRIBUNALE DI SIRACUSA
Sezione Volontaria Giurisdizione
Riunito in camera di conIGlio nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Veronica Milone Presidente dott.ssa Maria Lupo Giudice dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice relatore nel procedimento iscritto al n. r.g. 4182/2024 V.G. promosso da:
, C.F. con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
Mirabella Eliana, giusta procura in atti
RICORRENTE
e
, C.F. , con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._2
Mirabella Eliana, giusta procura in atti
RICORRENTE avente ad oggetto: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale (ricorso congiunto) visti gli atti e i documenti del procedimento;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con ricorso depositato in data 29/10/2024 e Parte_1
, premettendo di aver intrattenuto una relazione more Controparte_1 uxorio dalla cui unione in data 13/07/2017 era nata la figlia Per_1
, chiedevano di disciplinare l'affidamento della minore, le modalità
[...] dei rapporti con ciascun genitore e i correlati diritti di mantenimento, alle seguenti condizioni:
1. La casa di famiglia di Via Bari n. 29 di proprietà esclusiva del IG. Parte_1
resta assegnata di comune accordo allo stesso con i beni e gli arredi
[...] ivi contenuti;
mentre la IG.ra si è trasferita presso altra CP_1 abitazione, sita nel comune di Augusta, Via Lungomare Paradiso n. 62
1
2. La figlia minore , resta affidata in modo condiviso ad Persona_1 entrambi i genitori, con collocazione presso la madre, quale genitore di riferimento. I tempi di frequentazione della minore con il genitore non convivente (nello specifico il padre) saranno non inferiori al 30% totale del tempo;
il restante 70% del tempo verrà trascorso con la madre salvo diverse modalità concordate di volta in volta, previo accordo tra i genitori, che tengano comunque conto del preminente interesse della figlia e compatibilmente con gli impegni di vita e di studio della stessa. Il padre vedrà e terrà con sé la minore, a settimane alterne, secondo il seguente calendario:
1° settimana del mese, il martedì pomeriggio dopo la scuola (h.16:00) con pernottamento ed accompagnamento a scuola (h.8:00) ed il venerdì pomeriggio dopo la scuola (h.16:00) fino alla domenica sera (h.18:00) con relativi pernottamenti.
2° settimana del mese: dal mercoledì pomeriggio dopo la scuola (h.16:00) al venerdì pomeriggio (h. 18:00) con relativi pernottamenti.
Detti tempi e modalità potranno essere ampliati e/o modificati, su accordo dei genitori, tenuto conto delle eIGenze della minore e degli impegni dei genitori.
Nell' ipotesi in cui, per impegni lavorativi o familiari necessari ed improrogabili, il genitore che dovrebbe avere in custodia la figlia non possa prendersene cura, il compito passerà prioritariamente all'altro genitore previo accordo tra le parti. Dopo il periodo della scuola, nel periodo estivo, proseguirà la suddivisione dei giorni e degli orari del periodo scolastico.
Quanto alle festività, ad anni alterni il padre terrà con sé la figlia il giorno di
Natale o il giorno di Capodanno e il giorno di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo.
Durante l'estate, ed esattamente nel periodo di ferie lavorative, il padre terrà con la figlia, per almeno 7 giorni di seguito - previo accordo con la IG.ra
; la madre terrà con sé la figlia per ugual periodo da concordarsi CP_1 entro il mese di giugno. Per effetto di quanto sopra, i genitori assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che riguardano la figlia relativamente all'istruzione, all'educazione ed alla salute tenendo conto dei suoi bisogni, capacità ed inclinazioni naturali mentre ciascuno dei genitori eserciterà la potestà genitoriale separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi tempi di convivenza.
3. Il IG. corrisponderà alla IG.ra , a titolo di Parte_1 CP_1 contributo per il solo ed esclusivo mantenimento della figlia minorenne, Di
2 , l'importo di € 200,00 mensili - da versarsi entro il giorno 15 del Persona_1 mese – rivalutabile annualmente in base agli indici ISTAT ed un contributo di
€ 100,00 per le spese di locazione dell'immobile ove attualmente risiede la figlia minore unitamente alla madre. Tale contributo di € 100,00 verrà automaticamente a decadere nel caso in cui la IG.ra CP_1
(unitamente alla minore) trasferirà la propria residenza in un eventuale immobile di proprietà della stessa o nel caso in cui andrà a convivere nella stessa o altra abitazione con un nuovo partner. Il suddetto mantenimento di €
200,00 include le sole spese ordinarie intendendosi per tali: spese per cibo ed alimenti, alloggio e utenze, vestiario ordinario, visite mediche ordinarie, medicinali da banco, mensa scolastica, cancelleria scolastica, gite scolastiche giornaliere, spese di igiene personale, ricariche cellulare, trattamenti estetici
(parrucchiere, estetista), attività ricreative abituali (cinema, feste, attività conviviali), carburante e manutenzione ordinaria mezzi di trasporto propri, spese di mantenimento e cure animale domestico.
Le spese straordinarie, comprese quelle mediche e odontoiatriche non coperte dal SSN – scolastiche, universitarie (comprese le attività ad essa complementari), ricreative e sportive, necessarie per la figlia, saranno a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno: si precisa che tali spese devono essere previamente concordate da entrambi i genitori salvo comprovate urgenze. Dette somme saranno versate al genitore anticipatario entro dieci giorni dalla richiesta documentata.
Si intendono per spese straordinarie: Spese mediche inerenti a visite specialistiche a pagamento, attività sportiva ricreativa e agonistica comprensivo di abbigliamento, corredo inizio anno scolastico, libri di testo a pagamento scolastici, tasse scolastiche, viaggi di istruzione, gite scolastiche con pernottamento, doposcuola e ripetizioni, tasse universitarie, alloggio sede universitaria, dentista e apparecchio ortodontico, oculista ed occhiali da vista, trattamenti psicoterapeutici e di logopedia, analisi cliniche, farmaci a pagamento non coperti dal SSN, fisioterapia, spese conseguimento patente di guida, acquisto e manutenzione straordinaria mezzo di trasporto personale
(motorino, auto), assicurazione e bollo per mezzo di trasporto (acquistato con l' accordo di entrambi), acquisto personal computer, acquisto telefono cellulare, abbigliamento elegante per feste e cerimonie, festeggiamenti compleanni cresime e cerimonie dedicati alla figlia, baby-sitter, mini-club estivi per attività ricreativa.
3 L'importo dell'Assegno Unico, comunque sia ricevuto da uno o da entrambi i genitori al 50%, verrà mensilmente accantonato in libretto postale per minori a nome della figlia per rafforzare la sua futura posizione economica e Per_1 per il suo futuro scolastico e lavorativo. I genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo della figlia con ciascuno di essi. Si impegnano a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza della figlia. Nel caso in cui un genitore attivi una relazione stabile, questi si impegna a comunicarne il nome ed a presentarlo all'altro. Per relazione stabile si intende un rapporto sentimentale serio e duraturo. La figlia minore potrà conoscere e frequentare il partner. Se la figlia dovesse essere riluttante ad incontrare il nuovo partner,
i genitori concordano di adottare il seguente comportamento: evitare la frequentazione della bambina.
Entrambi i genitori concedono il reciproco assenso al rilascio ed al rinnovo del passaporto e degli altri documenti di espatrio ed acconsentono al rilascio del documento di riconoscimento uso espatrio nonché del passaporto elettronico alla figlia minorenne.”
Le parti chiedevano, altresì, di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte.
All'udienza cartolare del 24/04/2025 le parti insistevano per l'accoglimento delle condizioni di cui al ricorso e chiedevano che la causa fosse posta in decisione.
Il Pubblico Ministero non si opponeva alla domanda (visto del 20/03/2025).
***
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative alla figlia non sono in contrasto con gli interessi della stessa, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta delle parti può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Attesa la natura congiunta della domanda e non essendo configurabile soccombenza, le spese di lite possono essere interamente compensate.
P.Q.M.
4 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
OMOLOGA le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
Compensa tra le parti le spese di procedura.
Siracusa, 5.5.25.
Il Giudice relatore La Presidente
Gilberto Orazio Rapisarda Veronica Milone
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